Gazzetta n. 219 del 18 settembre 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE
ORDINANZA 12 agosto 2024
Messa in sicurezza e ripristino dei beni immobili di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, utilizzati per esigenze di culto e riconosciuti di interesse storico-artistico. (Ordinanza n. 32/2024).


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
alla ricostruzione nel territorio
delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2005, n. 78, recante «Esecuzione dell'intesa tra il Ministro per i beni e le attivita' culturali ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 26 gennaio 2005, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Visto il decreto del Ministero della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, recante «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;
Vista la direttiva del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 23 aprile 2015, recante «Aggiornamento della direttiva 12 dicembre 2013, relativa alle "Procedure per la gestione delle attivita' di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamita' naturali"»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, recante «Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attivita' edilizia libera, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;
Vista la legge 21 aprile 2023, n. 49, recante «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'8 maggio 2023, n. 992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 110 del 12 maggio 2023;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 giugno 2023, n. 1010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 151 del 30 giugno 2023;
Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti il 14 luglio 2023, foglio n. 2026, con il quale il generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo e' stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;
Visto il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita', per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2024 recante la proroga, fino al 31 dicembre 2024, dell'incarico di Commissario straordinario alla ricostruzione al generale di corpo d'armata, Francesco Paolo Figliuolo, ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, modificato, da ultimo, dall'art. 4 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 1 luglio 2024, foglio n. 1899;
Vista l'ordinanza n. 1, in data 31 luglio 2023, con la quale il Commissario straordinario, generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, dispone la nomina del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a sub-Commissario per la ricostruzione, ai sensi dell'art. 20-ter, comma 9, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
Tenuto conto di quanto previsto al punto 3 della ordinanza n. 1, in merito alle attribuzioni del sub-Commissario, che coadiuva il Commissario straordinario nello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 20-ter, comma 7, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, con specifico riguardo alla ricognizione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le piu' urgenti necessita', procedendo alla loro attuazione, ove competente, avvalendosi dei soggetti attuatori indicati all'art. 20-novies, in ordine alle priorita' da definirsi con meccanismi collegiali e con il coinvolgimento dei soggetti indicati dal Commissario straordinario;
Vista l'ordinanza n. 21/2024 in data 19 gennaio 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti il 5 febbraio 2024, foglio n. 318, con la quale, in attuazione dell'art. 20-ter, comma 2, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, viene disciplinata l'articolazione interna e l'organizzazione della struttura di supporto posta alle dipendenze del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023 nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;
Vista l'ordinanza n. 6/2023 in data 25 agosto 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti il 31 agosto 2023, foglio n. 2379, con la quale si disciplinano le modalita' attraverso le quali provvedere al finanziamento degli interventi eseguiti nei territori colpiti dall'emergenza e caratterizzati dal requisito della «somma urgenza», ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 cosi' come richiamato dall'art. 19 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
Vista l'ordinanza n. 8/2023 in data 28 settembre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti il 10 ottobre 2023, foglio n. 2679, con la quale si disciplinano le modalita' mediante le quali provvedere al finanziamento del piano degli interventi di difesa idraulica da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;
Vista l'ordinanza n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti il 6 novembre 2023, foglio n. 2861, con la quale si disciplinano le modalita' mediante le quali provvedere al finanziamento del piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilita' delle infrastrutture stradali, da attuare nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, ai sensi dell'art. 20-bis del medesimo decreto-legge convertito;
Vista l'ordinanza n. 15/2023 in data 31 ottobre 2023, con la quale si disciplinano le modalita' mediante le quali provvedere al finanziamento degli interventi di difesa idraulica segnalati dalla Regione Emilia-Romagna, che costituiscono integrazione del piano di cui alla citata ordinanza n. 8/2023 in data 28 settembre 2023, da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, ai sensi dell'art. 20-bis del medesimo decreto-legge convertito;
Vista l'ordinanza n. 16/2023 in data 7 dicembre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti il 27 dicembre 2023, foglio n. 3368, con la quale si disciplinano le modalita' mediante le quali provvedere al finanziamento del piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino del patrimonio edilizio residenziale pubblico e delle strutture sanitarie e socio sanitarie di proprieta' pubblica e di tutela e rigenerazione dell'ecosistema della salina di Cervia, da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, ai sensi dell'art. 20-bis del medesimo decreto-legge convertito;
Vista l'ordinanza n. 17/2024 in data 9 gennaio 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti il 1° febbraio 2024, foglio n. 290, con la quale si disciplinano le modalita' per la rimozione dei materiali e dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali e ubicati presso i siti di primo raggruppamento o, comunque, nei luoghi allo scopo individuati dai comuni;
Vista l'ordinanza n. 19/2024 in data 12 gennaio 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti il 19 gennaio 2024, foglio n. 172, con la quale si disciplinano le modalita' attraverso le quali provvedere al finanziamento di ulteriori interventi eseguiti nei territori colpiti dall'emergenza e caratterizzati dal requisito della «somma urgenza», ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 cosi' come richiamato dall'art. 19 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
Vista l'ordinanza n. 24/2024 in data 19 aprile 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti il 23 aprile 2024, foglio n. 1199, con la quale si disciplinano le modalita' mediante le quali provvedere al finanziamento del piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino delle strutture scolastiche e delle strutture sportive, da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, ai sensi dell'art. 20-bis del medesimo decreto-legge convertito;
Visto l'art. 20-ter, comma 7, lettera c), punto 1), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, nel cui ambito e' stabilito che il Commissario straordinario, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilita' speciale provvede, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 20-sexies, comma 1, e 20-octies, comma 1, alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le piu' urgenti necessita', d'intesa con le regioni interessate;
Visto l'art. 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante «Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata»;
Visto l'art. 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, che, al comma 1, lettera a), riconosce chiese ed edifici di culto di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, tra il patrimonio pubblico oggetto dei finanziamenti commissariali per interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione;
Visto quanto stabilito all'art. 20-novies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, al comma 1, lettera e), nel merito della funzione di soggetto attuatore delle diocesi sottoposte alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano limitatamente agli interventi sugli immobili di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 20-octies e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'art. 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; al successivo comma 4, nel merito della funzione di soggetto attuatore del Ministero della cultura o di altri soggetti, di cui al comma 1 lettere a), c) e d) del richiamato art. 20-novies, per interventi di importo superiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'art. 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; infine al comma 5, circa l'osservanza delle procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione sia per l'affidamento dei lavori relativi agli interventi di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti cui al comma 1, lettera e), del medesimo articolo;
Preso atto delle comunicazioni in data 12 ottobre 2023 e 20 febbraio 2024, con le quali il Ministero della cultura - Segretariato regionale per l'Emilia-Romagna - Unita' di crisi coordinamento regionale ha presentato gli esiti della ricognizione dei danni causati dagli eventi alluvionali del maggio 2023 al patrimonio pubblico di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, tra cui le chiese e gli edifici di culto di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;
Ravvisata la necessita' di armonizzare gli esiti della richiamata attivita' ricognitoria al quadro informativo delle Diocesi interessate, in ragione delle specifiche competenze manutentive nel merito del patrimonio in questione, al fine di definire e programmare, d'intesa con la Commissione episcopale regionale, un piano di interventi di messa in sicurezza definitiva delle chiese e degli edifici di culto richiamati, individuando soluzioni costo - efficaci, coerenti con gli obiettivi di allocazione ed impegno delle risorse pubbliche disponibili;
Vista la comunicazione del Commissario straordinario in data 10 aprile 2024, con la quale si dispone, a cura del sub-commissario per la Regione Emilia-Romagna, di procedere, d'intesa con il Segretariato regionale del Ministero della cultura e della Commissione episcopale regionale, alla definizione del quadro esigenziale degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione delle chiese e degli edifici di culto di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Preso atto della comunicazione in data 1° luglio 2024, con la quale il sub-Commissario per la Regione Emilia-Romagna ha comunicato il richiamato quadro esigenziale, sviluppato e definito d'intesa con il Segretariato regionale del Ministero della cultura e la Commissione episcopale regionale;
Tenuto conto che i richiamati interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione delle chiese e degli edifici di culto di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono ciascuno di importo stimato non superiore alla soglia di rilevanza europea;
Considerata la comunicazione del Capo Dipartimento della protezione civile del 14 agosto 2023, relativa all'invio agli organi di controllo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 2023, attuativo dell'art. 20-ter, comma 3 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
Considerato che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensita', che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;
Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonche' gravi danneggiamenti alle opere di difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali, alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, nonche' alle chiese e agli edifici di culto di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Ravvisata la necessita' di disciplinare l'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione delle chiese e degli edifici di culto di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con specifica ordinanza, prevedendo opportune e circoscritte misure di semplificazione, affinche' gli interventi in questione possano essere realizzati, in ragione della loro urgenza, in un regime di assoluta efficacia e tempestiva esecuzione;
Tenuto conto dell'urgente necessita' di procedere all'erogazione dei finanziamenti degli interventi in argomento, in ragione dei citati presupposti di fatto e di diritto rappresentati dal sub-Commissario per la Regione Emilia-Romagna con la richiamata comunicazione in data 1° luglio 2024;
Sentito il Ministero della cultura;
Sentito il Presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI);
Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;

Dispone:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. La presente ordinanza disciplina le modalita' mediante le quali provvedere, in esito alla ricognizione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le piu' urgenti necessita', al finanziamento del piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino dei beni immobili di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, utilizzati per esigenze di culto e riconosciuti di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'art. 12 del medesimo codice (di seguito indicato «piano»), parte integrante del complessivo quadro esigenziale degli interventi di cui all'art. 20-ter, comma 7, lettera c), punto 1), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, ai sensi dell'art. 20-bis del medesimo decreto-legge convertito.
 
Art. 2

Principi generali e tipologia degli interventi

1. Il piano da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna, di cui al precedente art. 1, il cui valore complessivo e' stimato in euro 16.217.400,00, e' costituito dall'insieme degli interventi riepilogati nell'allegato «A», che costituisce parte integrante della presente ordinanza. In particolare, gli interventi ricompresi nel piano devono:
a) presentare il nesso di causalita' con gli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;
b) rispondere al previsto carattere di urgenza, in quanto finalizzati alla tutela della pubblica e privata incolumita'.
2. Il predetto piano potra' essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui al successivo art. 14 della presente ordinanza, nonche' delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili in ragione delle gravi situazioni di pericolo che potrebbero essere rilevate in seguito. Le eventuali rimodulazioni e/o integrazioni del piano dovranno essere preventivamente approvate dal Commissario straordinario in esito a specifica richiesta, corredata da circostanziata relazione, elaborata a cura dei soggetti attuatori d'intesa con la Regione Emilia-Romagna e alle quali e' assicurata idonea copertura finanziaria a valere sulle risorse assegnate e rese disponibili allo scopo sulla contabilita' speciale di cui all'art. 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. Il piano integrato o rimodulato sara' allegato a una specifica determina del Commissario straordinario e pubblicato nel sito istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente.
 
Art. 3

Soggetti attuatori

1. Il Commissario straordinario si avvale delle Diocesi sottoposte alla giurisdizione del Vescovo titolare, Ordinario del luogo, quali soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione ricompresi nel piano.
2. A tal fine il Vescovo, o l'Ordinario diocesano, puo' individuare un responsabile tecnico della procedura, di adeguato profilo professionale (architetto o ingegnere, regolarmente iscritto all'Albo professionale) che opera in nome e per conto della Diocesi quale:
a) responsabile della procedura di accesso ai contributi di cui alla presente ordinanza (schema di procura speciale in allegato «D»);
b) responsabile dell'affidamento della progettazione, dell'affidamento ed esecuzione di servizi di ingegneria e architettura e/o di lavori per gli interventi di cui alla presente ordinanza;
c) responsabile dei lavori ai sensi dell'art. 89, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il responsabile tecnico della procedura e' selezionato dal Vescovo, o dall'Ordinario diocesano, per ciascun intervento e viene remunerato a valere sulle risorse destinate allo specifico intervento, nei limiti di importo definiti al successivo art. 5. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del presente comma, il conferimento dell'incarico avverra' tramite atto di nomina controfirmato per accettazione.
3. Con riferimento agli interventi ricompresi nell'ambito del piano, i soggetti attuatori sono responsabili, oltre che della corretta esecuzione dei progetti ammessi a finanziamento a valere sulle risorse del medesimo piano, delle attivita' tipiche di gestione dei fondi ovvero del monitoraggio, della rendicontazione, del controllo e della gestione finanziaria, secondo quanto indicato ai successivi articoli 11 e 12 della presente ordinanza.
4. I soggetti attuatori agiscono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 4

Modalita' di concessione dei contributi

1. Il Commissario straordinario, in esito all'istruttoria per il riconoscimento del danno e dei relativi contributi di cui al successivo art. 10, provvede alla concessione, nei limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, dei contributi ai soggetti attuatori che ne facciano richiesta, fino al 100 per cento delle spese ammissibili, con le seguenti modalita':
a) a titolo di acconto per i soli costi di progettazione;
b) a titolo di acconto fino al 40 per cento (comprensivo dell'eventuale acconto richiesto per la progettazione) del totale del contributo concesso;
c) a titolo di pagamento intermedio/SAL secondo la percentuale di avanzamento lavori maturata;
d) a saldo l'intera somma (o la quota rimanente se sono stati corrisposti acconto e/o SAL), a conclusione della rendicontazione totale delle spese e dei relativi controlli.
 
Art. 5

Spese tecniche ammissibili a contributo

1. Nel contributo concesso per gli interventi in questione sono comprese le spese tecniche per:
a) indagini, prove, sondaggi, rilievi e quant'altro sia propedeutico e funzionale alle attivita' peritali e tecnico-professionali, i cui costi dovranno essere riferiti ai prezziari regionali;
b) servizi di ingegneria e architettura, comprensivi degli onorari dei professionisti abilitati o consulenti, e delle spese per la remunerazione del responsabile tecnico della procedura di cui al comma 2 dell'art. 3, al lordo dell'IVA, se dovuta e non detraibile. Tali spese sono computate nel costo dell'intervento secondo le seguenti percentuali massime, calcolate sugli importi riconosciuti e relative a ciascuna prestazione:
1) spese per consulenze propedeutiche al progetto, progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ovvero altre prestazioni tecniche necessarie per la realizzazione dell'intervento: 10% sul costo complessivo dell'intervento per importo dei lavori inferiore a euro 250.000,00; 8% sul costo complessivo dell'intervento per importo dei lavori compreso tra euro 250.000,01 ed euro 600.000,00; 6% sul costo complessivo dell'intervento per importo dei lavori compreso tra euro 600.000,01 ed euro 2.000.000,00; 5% sul costo complessivo dell'intervento per importo dei lavori uguale o superiore a euro 2.000.000,01;
2) perizia asseverata: 4% sul costo dell'intervento per importo dei lavori inferiore a euro 50.000,00; 3% sul costo dell'intervento per importo dei lavori compreso tra euro 50.000,01 e 500.000,00 euro; 2% sul costo dell'intervento con importo dei lavori compreso tra 500.000,01 euro e 2.000.000,00 euro; 1% sul costo dell'intervento con importo dei lavori uguale o superiore a 2.000.000,01 euro. Sara' comunque riconosciuto un contributo minimo per la perizia pari a euro 750,00.
2. I compensi e gli onorari professionali, ammissibili a contributo ai sensi del precedente comma, non potranno comunque essere superiori ai limiti massimi di equo compenso di cui alla legge 21 aprile 2023, n. 49, con riferimento all'Allegato I.13 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e/o al decreto del Ministero della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, per le prestazioni in essi contenute, e dovranno essere adeguatamente giustificati con le relative parcelle coerenti con tipologia ed entita' dell'intervento. In caso di rideterminazione giudiziale del compenso pattuito nessuna integrazione del contributo gia' erogato sara' dovuto dal Commissario straordinario.
 
Art. 6

Procedura per l'erogazione dei contributi

1. L'istanza di riconoscimento dei contributi e' presentata dal soggetto attuatore alla struttura di supporto al Commissario straordinario, attraverso posta elettronica certificata (da inviare all'indirizzo pec: commissarioricostruzione@pec.governo.it) secondo il modello in allegato «B» alla presente ordinanza e dovra' identificare l'intervento con il codice unico di progetto (CUP). Ad essa sono obbligatoriamente allegati:
a) il progetto degli interventi proposti, redatto da architetto nel caso di beni di interesse culturale (e/o comunque da figura professionale riconosciuta idonea dalla Soprintendenza competente per territorio in relazione alla rilevanza artistica dello specifico intervento), con l'indicazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione necessari, corredati da computo metrico estimativo. Il progetto dovra' essere inviato completo dei necessari pareri/autorizzazioni/titoli abilitativi per la sua regolare esecuzione;
b) la perizia tecnica asseverata, rilasciata da un professionista abilitato, attestante la riconducibilita' causale diretta dei danni esistenti agli eventi alluvionali, e la congruita' dei costi stimati o sostenuti (modello in allegato «C» alla presente ordinanza);
c) una dichiarazione di approvazione del progetto resa dal Vescovo, o dall'Ordinario diocesano, in qualita' di committente (modello in allegato «E»).
Qualora la richiesta di contributo fosse presentata a titolo di acconto unicamente per le spese di progettazione, i documenti di cui alle lettere a) e c) del presente comma saranno inizialmente omessi e sostituiti da una lettera d'incarico, un mandato o un documento similare, da cui si evinca l'affidamento della progettazione ad idoneo professionista e dalla relativa parcella corrispondente all'importo da anticipare.
2. L'istanza di cui al comma 1 dovra' confermare che l'intervento non e' stato ricompreso:
a) nei piani approvati o in corso di approvazione, anche a seguito di rimodulazione, a cura del Dipartimento della protezione civile;
b) nell'elenco degli interventi realizzati in regime di somma urgenza, di cui all'ordinanza n. 6/2023 in data 25 agosto 2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione;
c) nell'elenco degli interventi di difesa idraulica, di cui all'ordinanza n. 8/2023 in data 28 settembre 2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione;
d) nell'elenco degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilita' delle infrastrutture stradali, di cui all'ordinanza n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione;
e) nell'elenco degli ulteriori interventi di difesa idraulica, di cui all'ordinanza n. 15/2023 in data 31 ottobre 2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione;
f) nell'elenco degli interventi di messa in sicurezza e ripristino del patrimonio edilizio residenziale pubblico e delle strutture sanitarie e socio sanitarie di proprieta' pubblica e di tutela e rigenerazione dell'ecosistema della salina di Cervia, di cui all'ordinanza n. 16/2023 in data 7 dicembre 2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione;
g) nell'elenco degli interventi di gestione materiali di cui all'ordinanza n. 17/2024 in data 9 gennaio 2024 del Commissario straordinario alla ricostruzione;
h) nell'elenco degli ulteriori interventi realizzati in regime di somma urgenza di cui all'ordinanza n. 19/2024 in data 12 gennaio 2024 del Commissario straordinario alla ricostruzione;
i) nell'elenco degli interventi di messa in sicurezza e ripristino delle strutture scolastiche e delle strutture sportive, di cui all'ordinanza n. 24/2023 in data 19 aprile 2024 del Commissario straordinario alla ricostruzione.
3. L'istanza puo' essere ripresentata una sola volta in caso di rigetto per incompletezza documentale, entro sessanta giorni dal rigetto.
 
Art. 7

Condizioni di regolarita'

1. Per l'accesso ai contributi di cui alla presente ordinanza le diocesi devono:
a) essere in possesso di codice fiscale;
b) non essere soggette a divieto, sospensione o decadenza ne' esposte al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalita' organizzata, ai sensi della normativa vigente in materia (Codice antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni). La verifica e' obbligatoria per importi superiori a euro 150.000,00;
c) non essere state soggette alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. Tutte le condizioni di cui al comma 1 devono sussistere alla data della presentazione della domanda, a pena di inammissibilita' della stessa, e fino alla data di erogazione del contributo.
3. Nei contratti stipulati dalla diocesi richiedente il contributo per gli interventi di riparazione, di ricostruzione o di ripristino dei danni subiti per effetto degli eventi calamitosi di cui all'art. 1 della presente ordinanza, e' sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilita' finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, che deve essere accettata ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del codice civile. Nel caso di interventi gia' realizzati alla data di emanazione della presente ordinanza che non prevedono specifiche autorizzazioni, il rispetto della clausola di tracciabilita' finanziaria deve risultare in modo chiaro nel corpo delle fatture ricevute dall'impresa.
L'eventuale inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario determina la perdita totale del contributo erogato. L'inadempimento agli ulteriori obblighi di cui all'art. 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, oltre alle sanzioni ivi previste, determina la revoca parziale del contributo nella misura del contributo gia' erogato.
4. I contratti stipulati tra il soggetto attuatore e l'impresa esecutrice devono altresi' contenere specifica previsione relativa al rispetto dei contratti collettivi nazionali di settore e/o di categoria e al rispetto di tutta la normativa vigente in materia di tutela del lavoro nonche' della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Il soggetto attuatore committente accertera' che l'impresa che eseguira' gli interventi di ricostruzione, di riparazione o di ripristino sia inserita nella white list della competente Prefettura ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione» (art. 1, commi dal 52 al 57) e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, ove tali disposizioni ne prevedano l'obbligatorieta'.
5. La diocesi, in qualita' di stazione appaltante, dovra' avere un conto corrente dedicato alla ricezione dei contributi ed al pagamento dei vari operatori economici, degli oneri professionali, e delle tassazioni dovute per gli interventi di propria competenza. Sulla domanda di contributo saranno indicate le coordinate bancarie del conto corrente dedicato.
6. Nel caso di interventi contenuti nell'allegato «A», gia' in corso e/o per i quali siano stati effettuati pagamenti da un differente conto corrente, ad opera della diocesi o dell'ente ecclesiastico proprietario, la rendicontazione e la presentazione delle fatture dovra' essere accompagnata da un'autocertificazione che riconduca i movimenti contabili (precedentemente effettuati all'apertura del conto corrente dedicato) allo specifico intervento.
 
Art. 8

Indennizzi assicurativi e contributi corrisposti
da altro ente pubblico o privato

1. In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi, fruiti o fruibili per le medesime finalita', ad essi andra' sommato il contributo determinato con la presente ordinanza, fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile a contributo. La somma del contributo di cui alla presente ordinanza, di eventuale indennizzo assicurativo e di eventuale altro contributo non deve comunque superare il 100 per cento del contributo ammissibile in relazione al danno riconosciuto.
2. Il richiedente il contributo dovra' produrre copia della documentazione attestante l'indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito o della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo gia' percepito, unitamente alla perizia redatta dalla compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante l'importo e il titolo in base al quale e' stato gia' corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico.
3. La documentazione di cui al comma 2 per indennizzi/contributi percepiti successivamente alla presentazione della perizia, dovra' essere prodotta senza alcun ritardo dopo la relativa erogazione.
4. In caso di copertura assicurativa, la concessione del contributo e' subordinata alla dichiarazione che il beneficiario abbia esperito tutte le azioni ed adempimenti a suo carico per ottenere l'indennizzo da parte della compagnia di assicurazioni.
5. In caso di controversie relative agli indennizzi assicurativi, il contributo di cui alla presente ordinanza sara' concesso e, successivamente, liquidato solo in esito alla dichiarazione del beneficiario di aver concluso eventuali contenziosi con l'istituto assicurativo, comunicando, contestualmente, l'importo riconosciuto ed eventualmente incassato.
6. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente articolo comporta la decadenza dal contributo.
7. In alternativa alla documentazione da produrre relativamente agli indennizzi assicurativi di cui ai commi precedenti, la domanda per l'accesso al contributo dovra' in ogni caso contenere una dichiarazione, da parte del richiedente, di non avere titolo a percepire indennizzi da parte di compagnie assicurative.
 
Art. 9

Perizia asseverata dal professionista
incaricato per i danni subiti

1. L'accertamento dei danni provocati dagli eventi alluvionali deve essere comprovato e documentato attraverso perizia asseverata, di cui all'art. 6, comma 1, lettera b). Tutti i soggetti che producono le perizie devono essere formalmente incaricati dal soggetto attuatore che richiede il contributo (o dal responsabile tecnico della procedura, se nominato) ed essere in posizione di terzieta' rispetto a quest'ultimo.
2. Nella perizia, che deve essere prodotta unitamente alla domanda di contributo, il professionista di cui al precedente comma 1, sotto la propria personale responsabilita', deve:
a) identificare l'immobile, indicandone caratteristiche principali e dati catastali, asseverando lo stato legittimo del fabbricato;
b) verificare e dichiarare il nesso di causalita' tra i danni e gli eventi alluvionali occorsi a far data dal 1° maggio 2023, nei territori della Regione Emilia-Romagna;
c) descrivere i danni all'immobile; descrivere gli interventi da effettuare e stimarne il costo di ripristino (o, qualora gia' disponibile, verificarne la congruita'), attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unita' di misura e i prezzi unitari, sulla base del prezziario regionale in vigore o, per le voci di spesa ivi non previste, sulla base di prezziari approvati da enti pubblici, camere di commercio, altre istituzioni pubbliche presenti nel territorio colpito dall'evento calamitoso o sulla base di analisi dei prezzi appositamente redatte, indicando anche l'importo IVA; redigere un quadro economico di progetto che tenga conto di tutti i costi dell'intervento;
d) attestare, sia per gli interventi da eseguire che nel caso di spese gia' sostenute, la congruita' delle stesse con i prezziari di cui alla precedente lettera c); in particolare, per le spese gia' sostenute dovra' essere prodotta un'analisi di congruita' dei prezzi e, in caso di accertata incongruita', saranno rideterminati in diminuzione i costi unitari e, quindi, il costo complessivo; la documentazione comprovante la spesa e il pagamento deve essere allegata alla perizia asseverata;
e) riepilogare i costi e determinare il contributo ammissibile.
 
Art. 10

Conclusione del procedimento per la concessione
e l'erogazione del contributo

1. Il Commissario straordinario, ricevuta l'istanza di cui all'art. 6 e verificatane la completezza, conclude il procedimento con l'adozione del decreto di concessione del contributo.
2. La struttura di supporto al Commissario straordinario trasferisce, in coerenza con le istanze pervenute, le risorse sui conti correnti bancari o postali indicati dai soggetti attuatori responsabili degli interventi.
3. Qualora trattasi di contributo a saldo, il soggetto beneficiario dovra' presentare la rendicontazione dell'intervento, corredata da tutta la documentazione tecnica comprovante la realizzazione degli interventi nonche' dalle fatture dei lavori eseguiti e da ogni altra documentazione valida ai fini fiscali relativa alle spese sostenute. Per i contributi intermedi sara' sufficiente una rendicontazione parziale relativa allo stato di avanzamento lavori raggiunto (documenti contabili e certificati di pagamento emessi).
4. Nella fase di erogazione del saldo, il contributo sara' rideterminato in diminuzione, rispetto a quello concesso e/o previsto inizialmente, qualora la spesa complessiva effettivamente sostenuta e documentata sia di importo inferiore a quella ammessa in base ai costi stimati nella perizia asseverata. Pertanto, in funzione della spesa sostenuta e documentata, il contributo verra' calcolato sul minor valore tra quanto ammesso e quanto rendicontato. Il contributo cosi' determinato, sommato ad eventuali indennizzi assicurativi e/o ad eventuali altri contributi corrisposti allo stesso titolo da altri enti e/o amministrazioni, non potra' comunque superare il valore del danno riconosciuto (divieto di sovra-compensazione).
5. Al fine del perfezionamento della rendicontazione, su richiesta della struttura di supporto al Commissario straordinario, il soggetto attuatore dovra' trasmettere eventuale ulteriore necessaria documentazione, finalizzata all'adempimento degli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
 
Art. 11

Modalita' di rendicontazione dei finanziamenti ricevuti

1. I soggetti attuatori, qualora non abbiano provveduto al pagamento con risorse proprie, una volta ricevuti i finanziamenti per gli interventi di competenza ed in linea con quanto disciplinato dall'articolo precedente, dovranno procedere, senza ritardo, al pagamento degli operatori economici esecutori dei lavori ovvero delle forniture e servizi oggetto dell'intervento.
2. Ad avvenuto pagamento di cui al comma precedente, ciascun soggetto attuatore dovra' darne, entro trenta giorni, formale comunicazione alla struttura di supporto al Commissario straordinario, trasmettendo i relativi mandati di pagamento quietanzati.
3. Non e' autorizzato l'utilizzo di economie derivanti da eventuali ribassi applicati dagli operatori economici o a qualunque titolo conseguite.
4. Il Commissario straordinario, su motivata richiesta dei soggetti attuatori e previa verifica tecnico amministrativa, anche consultando il settore tecnico della Regione Emilia-Romagna competente per territorio, puo' provvedere ad autorizzare eventuali variazioni dovute a rimodulazioni, economie, specificazioni dell'oggetto, rettifiche, accorpamenti o suddivisione degli interventi compresi nella ricognizione acquisita agli atti della struttura di supporto al Commissario straordinario, dandone comunicazione anche alla regione.
5. Nel caso in cui dagli atti contabili si ravvisino incongruenze con le finalita' dei finanziamenti o con la tipologia degli interventi finanziati, i pagamenti dovranno essere sospesi, in attesa di accertamenti tecnici e finanziari.
 
Art. 12

Attivita' di controllo, verifica e revoca dei contributi

1. Gli interventi finanziati con le modalita' previste dalla presente ordinanza non escludono:
a) la responsabilita' del soggetto attuatore in ordine al rispetto delle normative statali e regionali, e di altre normative di settore, fermo restando il quadro derogatorio di cui al precedente art. 3 della presente ordinanza;
b) i controlli previsti dalla normativa regionale in materia di edilizia e da altre normative di settore ed eseguiti dalle strutture ordinariamente competenti;
c) i controlli previsti dagli organi di vigilanza territorialmente competenti, come regolato all'art. 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, 81 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Commissario straordinario, avvalendosi della propria struttura di supporto ovvero di quella appositamente convenzionata, procede a verifiche:
a) documentali, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla presente ordinanza e la veridicita' delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dai beneficiari, tenendo conto anche delle schede di rilevazione dei danni (di cui alla direttiva del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 23 aprile 2015) redatte, in esito agli eventi alluvionali del maggio 2023, a cura del Segretariato regionale del Ministero della cultura;
b) in loco, anche a campione, a premessa dell'adozione del provvedimento di liquidazione del saldo, ovvero della liquidazione in unica soluzione, relativo ai contributi concessi, allo scopo di verificare il completamento degli interventi e la veridicita' delle dichiarazioni ed informazioni prodotte, per le quali sia stato adottato uno o piu' decreti di concessione o erogazione dei contributi.
3. Nell'ambito dei controlli di cui al comma precedente il beneficiario dei contributi e' tenuto ad esibire e/o inoltrare al Commissario straordinario o enti/strutture da lui designate tutta la documentazione richiesta e a consentire ispezioni sui beni di cui e' stato dichiarato il danneggiamento, lo stato legittimo e il ripristino.
4. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.
5. Il contributo sara' revocato anche qualora si verifichi una sola delle seguenti circostanze:
a) dichiarazioni rese non veritiere;
b) rinuncia da parte del destinatario del contributo;
c) destinatario del contributo risultante assegnatario di altri contributi concessi in conseguenza dei danni causati dall'emergenza e volti a risarcire i medesimi danni;
d) beneficiario che abbia omesso di inserire specifica clausola di tracciabilita' finanziaria nei contratti stipulati con l'impresa che eseguira' gli interventi.
6. Il Commissario straordinario, sulla base di apposito protocollo d'intesa adottato, provvede ad implementare un tempestivo flusso informativo a favore della Guardia di Finanza, quale forza di polizia economico finanziaria specializzata nella tutela della spesa pubblica nazionale ed unionale, al fine di prevenire, individuare e contrastare ogni condotta illecita di malversazione, indebita aggiudicazione e/o percezione di risorse finanziarie pubbliche.
 
Art. 13

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i dati personali che, per effetto della presente ordinanza, pervengono alla struttura di supporto al Commissario straordinario sono trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata. In particolare, ai sensi dell'art. 13 del medesimo regolamento, i dati di natura personale eventualmente forniti sono oggetto di trattamento con strumenti elettronici e non e sono trattati per le finalita' connesse al procedimento per l'erogazione del contributo, nonche' per garantire il conseguimento di un'efficace gestione operativa dello stesso.
2. I dati personali in oggetto sono trattati, altresi', per consentire l'adempimento degli obblighi previsti da leggi dello Stato, regolamenti e normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da autorita' a cio' legittimate dalla legge e da organi di controllo o di vigilanza. Per queste finalita' non e' necessario il consenso dell'interessato (art. 6, comma 1, lettera b), del predetto regolamento).
3. L'interessato potra' sempre esercitare tutti i diritti di cui all'art. 15 e seguenti del medesimo regolamento, nonche' proporre reclamo - rispetto al trattamento in oggetto - al Garante per la protezione dei dati personali.
 
Art. 14

Copertura finanziaria

1. Agli oneri previsti dalla presente ordinanza, pari a complessivi euro 16.217.400,00 nell'EF 2025, si provvede a valere sulle risorse assegnate e rese disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
 
Art. 15

Efficacia e obblighi di pubblicita'

1. La presente ordinanza, trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' efficace dalla data di pubblicazione nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente (https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023) ed e' comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Dipartimento della protezione civile e alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna. Allegati:
Allegato A: Piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino dei beni immobili di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, utilizzati per esigenze di culto e riconosciuti di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, parte integrante del complessivo quadro esigenziale degli interventi di cui all'art. 20-ter, comma 7, lettera c), punto 1), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 20-bis del medesimo decreto-legge convertito;
Allegato B: Istanza di riconoscimento del contributo.
Allegato C: Perizia tecnica asseverata.
Allegato D: Procura speciale.
Allegato E: Dichiarazione di approvazione del progetto.

Roma, 12 agosto 2024

Il Commissario straordinario: Figliuolo

Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2369

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Avvertenza:
La versione integrale della ordinanza sara' consultabile al seguente link: https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ordinanze /elenco-ordinanze/elenco-ordinanze/