Gazzetta n. 219 del 18 settembre 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE
ORDINANZA 18 luglio 2024
Verifiche periodiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato decreto di concessione di contributi. (Ordinanza n. 29/2024).


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
alla ricostruzione nel territorio
delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», in particolare, l'art. 11;
Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
Visto l'articolo 20-ter del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come da ultimo modificato dal decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 che prevede la nomina di un Commissario straordinario alla ricostruzione che resta in carica fino al 31 dicembre 2024 e provvede a quanto necessario anche a mezzo di ordinanze, previa intesa con le regioni interessate;
Tenuto conto che le ordinanze del Commissario possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge, a condizione che sia fornita apposita motivazione e sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 luglio 2023, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti in data 14 luglio 2023, foglio n. 2026, con il quale il generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo e' stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2024, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti in data 1° luglio 2024, foglio n. 1899, con il quale l'incarico di Commissario straordinario, conferito al generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2023, e' prorogato fino al 31 dicembre 2024;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia».
Tenuto conto che il Commissario straordinario ai sensi dell'art. 20-ter, comma 7, lettera c) punto 1) del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 «...nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 20-sexies, comma 1, e 20-octies, comma 1, provvede alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le piu' urgenti necessita', d'intesa con le regioni interessate».
Tenuto conto che il Commissario straordinario ai sensi dell'art. 20-ter, comma 7, lettera c) punto 2) del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 «...coordina gli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche ad uso economico-produttivo, ubicati nei territori di cui all'art. 20-bis, danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo, ivi compresi gli immobili destinati a finalita' turistico-ricettiva e le infrastrutture sportive, concedendo i relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi».
Visto l'art. 20-septies, comma 5, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e modificato, da ultimo, dal decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, che prevede che «Il Commissario straordinario, avvalendosi della propria struttura di supporto ovvero, sulla base di convenzioni non onerose, di enti pubblici o organi statali aventi competenza nelle attivita' ispettiva, di controllo e di vigilanza per la prevenzione e la repressione di illeciti correlati all'utilizzo di contributi pubblici, procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari o loro selezione in applicazione di indicatori di rischio definiti sulla base di precedenti attivita' di controllo in misura pari almeno al 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite. La concessione dei contributi di cui al presente articolo prevede clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalita' o interventi diversi da quelli indicati nel provvedimento concessorio. In tutti i casi di revoca o di annullamento, il beneficiario e' tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di cui all'art. 20-quinquies, comma 1».
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 3 agosto 2023, emanato ai sensi dell'art. 20-ter, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, che disciplina il passaggio delle attivita' e delle funzioni connesse all'emergenza e all'assistenza della popolazione alla gestione commissariale straordinaria nonche' delle correlate risorse finanziarie;
Visto l'art. 5 del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 3 agosto 2023, nel cui ambito sono riportate le determinazioni relative alla ricognizione degli interventi realizzati in regime di somma urgenza segnalati dalle Regioni Emilia-Romagna e Marche non ricompresi nei piani gia' predisposti dai Presidenti delle due regioni - commissari delegati, approvati o in corso di istruttoria da parte del Dipartimento della protezione civile;
Preso atto del protocollo di intesa in data 15 settembre 2023 tra il Commissario straordinario e l'Autorita' nazionale anticorruzione in materia di monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza e ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;
Preso atto del protocollo di intesa in data 19 dicembre 2023 tra il Commissario straordinario e il Comando unita' forestali ambientali e agroalimentari - Carabinieri in materia di monitoraggio e vigilanza sugli interventi di emergenza e ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;
Preso atto del protocollo di intesa in data 20 dicembre 2023 tra il Commissario straordinario e il Comando generale della Guardia di Finanza in materia di monitoraggio e vigilanza sugli interventi di emergenza e ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;
Vista l'ordinanza n. 5/2023, in data 22 agosto 2023, che all'art. 3, comma 6 prevede che: «La struttura di supporto al Commissario straordinario alla ricostruzione potra', per le istanze non sottoposte a verifica in fase di istruttoria da parte dei comuni, effettuare dei controlli a campione».
Vista l'ordinanza n. 11/2023 in data 25 ottobre 2023, che ha disciplinato i criteri, le modalita' e i termini per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'art. 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, alle imprese singole o associate titolari delle attivita' economiche e produttive ovvero agricole, con sede legale, sede operativa o unita' locali, o che esercitavano la propria attivita' lavorativa, produttiva o di funzione ai sensi dell'art. 20-bis del citato decreto-legge, nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;
Vista l'ordinanza n. 14/2023 in data 3 novembre 2023, che ha disciplinato i criteri, le modalita' ed i termini per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'art. 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, destinati agli interventi di ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e relative pertinenze situate, ai sensi dell'art. 20-bis del citato decreto-legge, nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;
Viste l'ordinanza n. 20/2024 in data 15 gennaio 2024 e l'ordinanza n. 23/2024 in data 9 aprile 2024, che hanno previsto talune errata corrige/integrazioni rispettivamente all'ordinanza n. 11/2023 in data 25 ottobre 2023 e all'ordinanza n. 14/2023 in data 3 novembre 2023;
Visto l'ordinanza n. 25/2024 in data 23 maggio 2024, che ha previsto talune modifiche all'ordinanza n. 5/2023 in data 22 agosto 2023;
Ravvisata la necessita' di emanare un regolamento esecutivo per le attivita' di verifica a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi;
Tenuto conto della comunicazione data alle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche sulle modalita' di verifica di cui alla presente ordinanza;

Dispone:

Art. 1

Verifiche

1. Il Commissario straordinario, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20-septies, comma 5, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, procede a verifiche periodiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato decreto di concessione di contributi a norma dello stesso articolo.
2. Le verifiche sono svolte con cadenza mensile dalla struttura di supporto al Commissario straordinario, che si puo' avvalere delle amministrazioni statali aventi competenza nelle attivita' ispettiva, di controllo e di vigilanza per la prevenzione e la repressione di illeciti correlati all'utilizzo di contributi pubblici con cui si e' stipulata convenzione di collaborazione.
3. Le verifiche sono eseguite in base a sorteggio su almeno il 10% dei contributi concessi nel corso del mese di riferimento, con arrotondamento all'unita' superiore. Le verifiche possono ricomprendere gli interventi non ancora iniziati, gli interventi in corso e quelli per i quali e' stata fornita comunicazione di fine lavori. Nel caso in cui all'esito del calcolo percentuale il numero dei decreti da verificare risulti inferiore all'1% e' comunque previsto il controllo di almeno uno nel mese di riferimento individuato attraverso operazione di sorteggio casuale.
4. Sono esclusi dalle verifiche del presente regolamento le erogazioni relative ai Contributi di autonoma sistemazione (CAS), in relazione a quanto gia' previsto dall'ordinanza n. 5/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, salva la facolta', prevista dall'art. 3, comma 6, del Commissario straordinario di effettuare verifica delle istanze non sottoposte a controllo da parte dei comuni.
5. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali e' stato concesso il contributo ovvero che le somme non sono state impiegate o sono state impiegate in maniera ridotta, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.
6. Se nel corso delle verifiche espletate dovessero rilevarsi difformita' non riconducibili ad edilizia libera, ai sensi del decreto del 2 marzo 2018 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le stesse dovranno essere certificate, a pena di revoca del decreto di concessione, con apposito titolo abilitativo dal direttore dei lavori nella dichiarazione di fine lavori, ai sensi degli articoli 22 e 22 comma 2-bis del citato testo unico dell'edilizia.
7. In sede di verifiche, la congruita' del contributo certificata dal professionista e' oggetto di accertamento con riferimento all'erroneita' dei presupposti o a false attestazioni.
8. Per le verifiche sugli interventi nell'ambito della ricostruzione pubblica si rinvia alle disposizioni di dettaglio delle specifiche ordinanze.
 
Art. 2

Commissione di verifica

1. Il Commissario straordinario, per il tramite della struttura di supporto e anche con l'ausilio degli enti pubblici o organi statali con cui e' stato stipulato apposito accordo di collaborazione, svolge le verifiche di cui alla presente ordinanza. Al riguardo, il Commissario straordinario nomina una o piu' commissioni, composte ciascuna da quattro unita', di cui:
a. tre unita', tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato, con professionalita' di comprovata esperienza in tema di controlli della pubblica amministrazione e di specializzazione in ambito amministrativo, tecnico e contabile, tratti dal personale in forza agli enti pubblici o organi statali con cui e' stato stipulato apposito accordo di collaborazione e/o dalle Unita' alle dipendenze del Capo di Gabinetto e Coordinatore generale del Commissario straordinario;
b. una unita', con esclusive funzioni di supporto, tratta dall'Ufficio di Gabinetto del Commissario straordinario.
2. Ogni commissione e' nominata con atto del commissario straordinario alla ricostruzione.
3. La nomina quale componente della commissione e' obbligatoria e non puo' essere rifiutata.
4. Ciascun componente delle commissioni nominate dovra' dichiarare che nelle attivita' per le quali sara' chiamato a operare non e' coinvolto da interessi propri ovvero di propri parenti e affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge o i conviventi abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, societa' o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente.
5. Le attivita' di coordinamento connesse all'implementazione, alla gestione e alla conduzione delle attivita' scaturenti dalla presente ordinanza sono attribuite alla competenza del responsabile del coordinamento delle verifiche e dei controlli del Commissario straordinario, di cui agli articoli successivi.
 
Art. 3

Modalita' di effettuazione delle verifiche

1. La commissione provvede a effettuare le verifiche di cui all'art. 1 attuando il sorteggio mediante procedura automatizzata in grado di generare una lista di numeri casuali riconducibili agli identificativi degli interventi nella misura prevista dal citato art. 1, ovvero mediante altri metodi anche non automatizzati, che garantiscano comunque l'imparzialita' nelle operazioni di scelta. Il sorteggio sara' oggetto di specifica verbalizzazione da parte della commissione.
2. I decreti di concessione vengono sorteggiati prescindendo dall'avvenuta effettuazione di precedenti altri controlli e verifiche, da parte degli enti preposti nelle diverse fasi del procedimento per la concessione del contributo.
3. La selezione dei decreti di concessione del contributo oggetto di verifica puo' avvenire anche in applicazione di indicatori di rischio definiti sulla base di precedenti attivita' di controllo effettuate dagli enti pubblici o organi statali aventi competenza nelle attivita' ispettiva, di controllo e di vigilanza per la prevenzione e la repressione di illeciti correlati all'utilizzo di contributi pubblici con cui si e' stipulata convenzione di collaborazione.
4. La commissione provvede alla verifica accertando l'effettiva sussistenza dei presupposti per la concessione del contributo, come stabiliti dalle ordinanze del Commissario straordinario. Non puo' procedere alle verifiche il personale della struttura di supporto al Commissario straordinario che - a qualunque titolo, ove previsto - abbia partecipato all'istruttoria della pratica di erogazione del contributo o comunque a ogni altra e diversa fase ad essa riconducibile.
5. Nel caso di verifiche relative ai decreti per i quali non siano ancora iniziati i lavori, la commissione di verifica accerta, in particolare, la sussistenza dei seguenti presupposti:
a. veridicita' delle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b. esistenza del nesso di causalita' danno-alluvione;
c. verifica della corrispondenza tra quanto rappresentato nella perizia o dichiarato dal privato e quanto rilevato in sede di avvio dell'intervento;
d. ogni ulteriore prescrizione o indicazione contenute nelle ordinanze commissariali.
6. Nel caso di verifiche per le quali gli interventi siano in corso di esecuzione o ultimati, la commissione provvede accertare altresi', entro un termine non superiore a 90 giorni decorrenti dalla data dell'avvio del procedimento, la sussistenza de:
a. la conformita' dell'intervento alle previsioni di progetto;
b. la rispondenza delle tipologie di materiali impiegati con riferimento a macro-voci (opere strutturali, opere non strutturali, finiture connesse, impianti);
c. la veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dal beneficiario in caso di interventi di edilizia libera;
d. ogni ulteriore prescrizione o indicazione sulle modalita' di intervento contenute nelle ordinanze commissariali.
7. La commissione puo' provvedere a verificare la rispondenza delle opere eseguite alle previsioni contenute nel progetto anche con prove o sondaggi da effettuarsi da parte del direttore dei lavori, qualora dal controllo eseguito ai sensi dei commi 5 e 6 emergano indicazioni univoche e concordanti sulla mancanza dei requisiti richiesti, con oneri e spese a carico del beneficiario del contributo erogato. Qualora le prove o i sondaggi effettuati non dovessero riscontrare l'insorgenza di difformita', le relative spese saranno poste a carico della struttura commissariale.
L'interessato potra' produrre istanza corredata dalla documentazione utile a sostenere le proprie motivazioni, da indirizzare, entro 15 giorni dalla ricezione delle comunicazioni, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo commissarioricostruzione@pec.governo.it
8. Nel corso delle verifiche espletate ai sensi dei precedenti commi, qualora dovessero essere rilevate difformita' non riconducibili a edilizia libera, ai sensi del decreto del 2 marzo 2018 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si dovra' procedere alla certificazione, con apposito titolo abilitativo, dal direttore dei lavori nella dichiarazione di fine lavori, ai sensi degli articoli 22 e 22 comma 2-bis del citato testo unico dell'edilizia.
9. Delle verifiche viene redatto apposito verbale a cura della commissione allegando, nel caso di prove o sondaggi in loco, le dichiarazioni del direttore dei lavori.
10. Il Commissario straordinario, qualora dal verbale risultino accertate difformita' non regolarizzabili o l'assenza dei presupposti per la concessione del contributo, fermo restando i casi in cui cio' possa determinare una violazione della norma penale, avvia il procedimento di annullamento o revoca anche parziale del contributo mediante comunicazione, in cui sono indicati i motivi che sostengono l'annullamento o la revoca, inviata a mezzo di posta elettronica certificata, ovvero qualora non conosciuta mediante raccomandata a.r., ai singoli beneficiari del contributo. Dell'avvio del procedimento di revoca e' data comunicazione al comune territorialmente competente. Il beneficiario del contributo puo' formulare osservazioni e/o produrre documentazione ritenuta utile, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 7, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo commissarioricostruzione@pec.governo.it. La struttura di supporto, per il tramite della Commissione che ha effettuato le verifiche, nei successivi sessanta giorni valuta le eventuali osservazioni formulate, esamina l'eventuale documentazione prodotta e pone il provvedimento finale alla firma del Commissario straordinario per la conclusione del procedimento avviato. La conclusione del procedimento avviene con l'adozione, entro il termine massimo di sei mesi dalla data del sorteggio e comunque non oltre i termini imposti dalle specifiche ordinanze, del provvedimento di annullamento o revoca totale o parziale del contributo ovvero di archiviazione. Il provvedimento di archiviazione vale come determinazione di riavvio dei lavori, laddove sospesi.
11. I termini di cui al comma 8 non si applicano qualora emerga che i provvedimenti di concessione del contributo siano stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di notorieta' o di ogni altro documento allegato alle istanze risultati falsi o mendaci. In tali ipotesi, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si procede alla revoca del contributo e al recupero delle somme indebitamente erogate.
12. La commissione, al fine di centralizzare le attivita' di cui alla presente ordinanza, qualora a seguito dei controlli svolti dagli enti pubblici o organi statali con cui e' stato stipulato apposito accordo di collaborazione dovessero essere rilevate difformita' sull'effettiva sussistenza dei presupposti per la concessione del contributo, come stabiliti dalle ordinanze, provvede, come per le verifiche svolte di propria iniziativa, a tutte le azioni amministrative previste dal presente e dal successivo articolo.
 
Art. 4

Revoca dei contributi e attivita' di riscossione

1. Nel caso in cui all'esito delle verifiche e della procedura di cui al precedente articolo il Commissario straordinario accerti l'avvenuta concessione di un contributo non dovuto ovvero l'esecuzione di interventi difformi per modalita' o finalita' da quelli finanziati, ovvero il mancato o ridotto impiego delle somme, provvede all'immediato annullamento o revoca, anche parziale, del provvedimento di concessione e alla richiesta di restituzione delle somme eventualmente erogate e dei relativi interessi.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' comunicato al beneficiario, anche, ove possibile, tramite posta elettronica certificata o comunque mediante raccomandata a.r., con richiesta di provvedere all'integrale restituzione della somma capitale e degli interessi entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta comunicazione.
3. Il Commissario straordinario puo' disporre, in relazione ai provvedimenti di cui al comma 1, su richiesta dell'interessato da effettuarsi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di restituzione di cui al comma 2, la rateizzazione del pagamento. A tal fine, si tiene conto delle motivazioni dell'annullamento o revoca e delle condizioni economiche del richiedente, anche in relazione all'entita' del contributo o del rimborso oggetto della richiesta di ripetizione, disponendo, in caso di accoglimento dell'istanza, che il pagamento avvenga secondo un numero di rate ragionevole e congruo e di importo non inferiore a euro 100,00. In ogni caso, il debito puo' essere estinto in qualsiasi momento mediante pagamento in unica soluzione. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dal Commissario straordinario ai sensi del secondo periodo del presente comma, l'obbligato e' tenuto al pagamento del residuo ammontare dovuto in un'unica soluzione. L'eventuale rateizzazione del debito comporta l'applicazione degli interessi legali.
4. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 2 e 3, il Commissario straordinario provvede alla riscossione coattiva di quanto dovuto. Si applicano per la riscossione coattiva le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Al fine di regolare l'attivita' di riscossione coattiva delle somme indebitamente erogate, il Commissario straordinario provvede a stipulare un'apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate e riscossione.
 
Art. 5

Coordinamento delle verifiche e dei controlli

1. La struttura di supporto del Commissario straordinario provvede al coordinamento strategico, per il tramite di specifico responsabile, di tutte le tipologie di verifiche e controlli da effettuare che coinvolgono, sulla base dei protocolli stipulati, ANAC, Guardia di Finanza e Comando unita' forestali ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri al fine di garantire l'efficienza, l'efficacia e il buon andamento dell'azione affidata alla competenza del Commissario straordinario.
2. Il responsabile del coordinamento delle verifiche e dei controlli e' nominato con provvedimento del Commissario straordinario.
 
Art. 6

Oneri finanziari

1. Dall'attuazione della presente ordinanza non derivano nuovi o maggiori oneri a valere sulle risorse assegnate e rese disponibili al Commissario straordinario sulla contabilita' speciale di cui all'art. 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
 
Art. 7

Entrata in vigore ed efficacia

1. La presente ordinanza, trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', sara' efficace dalla data di pubblicazione nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente (https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023).

Roma, 18 luglio 2024

Il Commissario straordinario: Figliuolo

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2084

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Avvertenza:
La versione integrale dell'ordinanza sara' consultabile al seguente link: https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ordinanze /elenco-ordinanze/