Gazzetta n. 218 del 17 settembre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
DECRETO 26 luglio 2024
Recepimento della direttiva (UE) 2019/997 del Consiglio del 18 giugno 2019 che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE e abroga la decisione 96/409/PESC, disciplina le condizioni e la procedura per il rilascio ai cittadini non rappresentati di un documento di viaggio provvisorio dell'UE e stabilisce un modello uniforme per tale documento.


IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato», e in particolare l'art. 2, commi 1 e 10-bis, in base ai quali le carte valori sono prodotte dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante «Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri»;
Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185, recante «Norme sui passaporti»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Visto il regolamento (CE) 1683/1995 del Consiglio del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» e, in particolare, l'art. 55, comma 3;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, e in particolare l'art. 1, che ha disposto la trasformazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) in societa' per azioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 5 febbraio 2001, recante «Criteri per la determinazione dei prezzi delle forniture alla pubblica amministrazione eseguite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza ed controllo sulla produzione delle carte valori, degli stampati a rigoroso rendiconto, degli stampati comuni e delle pubblicazioni ufficiali»;
Visto il regolamento (CE) 2252/2004 del Consiglio del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri;
Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee» e, in particolare, l'art. 20-ter;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, recante «Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'art. 14, comma 18 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e, in particolare, gli articoli 23 e 71-bis;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 35, comma 3;
Vista la direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE;
Vista la direttiva (UE) 2019/997 del Consiglio del 18 giugno 2019 che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE e abroga la decisione 96/409/PESC;
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/2452 della Commissione dell'8 dicembre 2022 recante prescrizioni tecniche complementari per il documento di viaggio provvisorio dell'UE istituito dalla direttiva (UE) 2019/997 del Consiglio;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, recante «Individuazione delle carte valori ai sensi dell'art. 2, comma 10-bis, lettere a) e b) della legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni ed integrazioni», il quale ricomprende i documenti di viaggio provvisori per il Ministero degli affari esteri ed il documento di viaggio provvisorio (ETD) tra le carte valori;
Visto il documento 9303 dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale sui documenti di viaggio a lettura ottica;
Considerata la necessita' di adeguare i documenti di viaggio provvisori al formato elettronico prescritto dalla direttiva (UE) 2019/997 del Consiglio del 18 giugno 2019, che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE e abroga la decisione 96/409/PESC, e dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/2452 della Commissione dell'8 dicembre 2022, recante prescrizioni tecniche complementari per il documento di viaggio provvisorio dell'UE istituito dalla direttiva (UE) 2019/997 del Consiglio;
Considerato che l'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, conformemente all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/997 del Consiglio del 18 giugno 2019, prevede che ai cittadini italiani sia rilasciato il medesimo documento provvisorio conforme alla normativa europea valido per un solo viaggio di rientro nello Stato di cittadinanza o di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;
Ritenuto di non esercitare le opzioni previste all'art. 7, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), della direttiva (UE) 2019/997 del Consiglio;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso nell'adunanza del 20 giugno 2024;
Sentito il settore legislativo del Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il piano nazionale di ripresa e resilienza;
Sentito il Ministero dell'interno per i profili di competenza relativi in particolare all'art. 8, comma 2, all'art. 10, comma 7, e all'art. 11 del presente decreto;

Decreta:

Art. 1

Finalita'

1. Il presente decreto, di recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva (UE) 2019/997 del Consiglio del 18 giugno 2019 che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE e abroga la decisione 96/409/PESC, disciplina le condizioni e la procedura per il rilascio ai cittadini non rappresentati di un documento di viaggio provvisorio dell'UE e stabilisce un modello uniforme per tale documento.
 
Allegato I

Modulo Uniforme ETD UE

Il modulo uniforme ETD UE rispetta le seguenti prescrizioni:
1. Formato e dimensioni
Il modulo uniforme ETD UE e' un documento pieghevole a tre ante rappresentato da un foglio singolo stampato su entrambi i lati e piegato in tre. Il pieghevole ha dimensioni conformi allo standard ISO/IEC 7810 ID-3;
2. Pagina 1: copertina
La copertina del modulo uniforme ETD UE contiene nell'ordine i termini «UNIONE EUROPEA» in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e i termini «EMERGENCY TRAVEL DOCUMENT» e «TITRE DE VOYAGE PROVISOIRE». Essa contiene inoltre dodici stelle dorate che formano un cerchio;
3. Pagina 2: apposizione dell'adesivo uniforme ETD UE
L'adesivo uniforme ETD UE e' saldamente apposto sulla seconda pagina del modulo uniforme ETD UE in modo da prevenirne la facile rimozione. L'adesivo uniforme ETD UE viene applicato e allineato al bordo della pagina. La zona dell'adesivo uniforme ETD UE a lettura ottica e' allineata col bordo esterno della pagina. Il timbro delle autorita' di rilascio e' apposto sull'adesivo uniforme ETD UE in modo da oltrepassarlo e sporgere sulla pagina;
4. Pagine 3 e 4: informazioni
La terza e la quarta pagina contengono le traduzioni dei termini «documento di viaggio provvisorio» e delle didascalie dell'adesivo uniforme ETD UE in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, fatta eccezione per l'inglese e il francese. E' riportato, inoltre, il seguente testo: «This EU Emergency Travel Document is a travel document issued by a Member State of the European Union for a single journey to the holder's Member State of nationality or residence or, exceptionally, to another destination. Authorities of non-EU countries are hereby requested to allow the holder to pass freely without hindrance. Le present titre de voyage provisoire de l'UE est un titre de voyage delivre' par un Etat membre de l'Union europeenne aux fins d'un trajet unique vers l'Etat membre de nationalite' ou de residence du detenteur, ou, a' titre exceptionnel, vers une autre destination. Les autorites des pays tiers sont priees d'autoriser le detenteur du titre de voyage provisoire a' circuler sans entraves.»;
5. Pagine 5 e 6: visti e timbri di ingresso/uscita
La quinta e sesta pagina recano l'intestazione «VISA/VISA» e sono riservate ai visti e ai timbri di ingresso/uscita se richiesti;
6. Numero del modulo uniforme ETD UE
Un numero di sette cifre e' prestampato sul modulo uniforme EU ETD.
 
Allegato II

Adesivo Uniforme ETD UE

A.

L'adesivo uniforme ETD UE rispetta le seguenti prescrizioni:
Caratteristiche dell'adesivo uniforme ETD UE
1. L'adesivo uniforme EU ETD contiene un'immagine del volto del titolare, stampata conformemente a elevati requisiti di sicurezza, a meno che non sia utilizzata una fotografia a norma dell'art. 8, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/997 del Consiglio. L'immagine del volto o la fotografia e' quella usata ai fini dell'art. 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/997 del Consiglio.
2. L'adesivo uniforme EU ETD contiene caratteristiche di sicurezza che garantiscono una protezione sufficiente contro la falsificazione, tenendo conto in particolare delle caratteristiche di sicurezza utilizzate per il modello uniforme per i visti.
3. Sono utilizzate le medesime caratteristiche di sicurezza previste per tutti gli Stati membri dell'Unione europea.
4. Sull'adesivo uniforme ETD UE figurano l'abbreviazione «EU ETD/TVP UE»; i termini «European Union/Union europeenne» ed il codice di tre lettere «EUE», come indicato nel documento ICAO 9303.
5. L'adesivo uniforme EU ETD riporta il numero dell'adesivo uniforme ETD UE di sette cifre prestampato in nero con orientamento orizzontale. E' utilizzato un carattere tipografico speciale. Questo numero e' preceduto dal codice IT come indicato nel documento ICAO 9303, che puo' essere prestampato o aggiunto all'atto della compilazione dell'adesivo uniforme EU ETD. A fini di sicurezza, lo stesso numero a sette cifre puo' essere prestampato piu' volte sull'adesivo uniforme ETD UE.
Sezioni da completare
6. L'adesivo uniforme ETD UE contiene sezioni per le seguenti informazioni:
a) il paese di destinazione ed eventuali paesi di transito per i quali viene rilasciato l'ETD UE;
b) lo Stato membro di rilascio e l'ubicazione dell'autorita' di rilascio;
c) la data di rilascio e la data di scadenza;
d) il cognome e il nome, la cittadinanza, la data di nascita e il sesso del richiedente dell'ETD UE;
e) il numero del modulo uniforme ETD UE cui sara' apposto l'adesivo uniforme ETD UE, di cui all'allegato I.
7. Le didascalie delle sezioni da compilare sono in inglese e francese e sono numerate.
8. Le date sono indicate con: due cifre per il giorno (la prima e' uno zero quando il numero corrispondente al giorno si compone di unita'); due cifre per il mese (la prima e' uno zero quando il numero corrispondente al mese si compone di unita'); quattro cifre per l'anno. Giorno e mese sono seguiti da uno spazio vuoto. Per esempio: 20 01 2018 = 20 gennaio 2018.
9. L'adesivo uniforme ETD UE contiene una sezione «annotazioni» che serve all'autorita' di rilascio per indicare eventuali informazioni necessarie, per esempio il tipo e il numero del documento sostituito.
Informazioni a lettura ottica
10. L'adesivo uniforme ETD UE contiene le informazioni a lettura ottica in linea con il documento ICAO 9303 necessarie a facilitare i controlli alle frontiere esterne. Le lettere maiuscole «AE» sono utilizzate come primi due caratteri della zona a lettura ottica per designare il documento come documento di viaggio provvisorio dell'UE. Nella zona a lettura ottica figura un testo stampato, visibile nella stampa di fondo, contenente la dicitura «Unione europea» in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. Il testo non pregiudica le caratteristiche tecniche della zona a lettura ottica ne' la sua leggibilita'.
11. E' riservato uno spazio per l'eventuale aggiunta di un codice a barre bidimensionale comune.

B.

1. Le sezioni di cui alla parte A del presente allegato e la zona a lettura ottica sono completate in conformita' del documento ICAO 9303.
2. Tutte le menzioni sull'adesivo uniforme ETD UE, compresa l'immagine del volto, sono stampate. Non sono ammesse modifiche manuali dell'adesivo uniforme ETD UE. In via eccezionale, in caso di forza maggiore tecnica, e' consentito compilare manualmente l'adesivo uniforme ETD UE e apporre una fotografia. In tali casi la fotografia reca una protezione supplementare contro la sostituzione. Non puo' essere apportata nessuna modifica all'adesivo uniforme ETD UE compilato manualmente.
3. Se e' rilevato un errore nell'adesivo uniforme ETD UE che non e' stato ancora apposto sul modulo uniforme ETD UE, l'adesivo uniforme ETD UE e' invalidato e distrutto. Se e' rilevato un errore nell'adesivo uniforme ETD UE che e' stato gia' apposto sul modulo uniforme ETD UE, entrambi sono invalidati e distrutti, ed e' realizzato un nuovo adesivo uniforme ETD UE.
4. L'adesivo uniforme ETD UE stampato e compilato in tutte le sue sezioni e' apposto sul modulo uniforme ETD UE conformemente all'allegato I.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) «ETD UE»: documento di viaggio provvisorio dell'UE;
b) «cittadino non rappresentato»: qualsiasi cittadino avente la cittadinanza di uno Stato membro non rappresentato in un paese terzo di cui all'art. 71-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 che recepisce l'art. 6 della direttiva (UE) 2015/637;
c) «richiedente»: la persona che presenta domanda di ETD UE;
d) «beneficiario»: la persona cui e' rilasciato l'ETD UE;
e) «Stato membro che presta assistenza»: lo Stato membro destinatario della domanda di ETD UE;
f) «Stato membro di cittadinanza»: lo Stato membro di cui il richiedente si dichiara cittadino;
g) «giorni lavorativi»: tutti i giorni eccetto i giorni festivi o i fine settimana osservati dagli uffici consolari;
h) «ufficio consolare»: l'ufficio consolare di I categoria di cui all'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, la missione diplomatica nell'esercizio delle funzioni consolari di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 o la delegazione diplomatica speciale abilitata all'esercizio delle funzioni consolari ai sensi dell'art. 35 del medesimo decreto;
i) «DGIT»: Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
 
Art. 3

Documento di viaggio provvisorio - ETD UE

1. L'ETD UE e' un documento di viaggio rilasciato dall'ufficio consolare ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 a un cittadino italiano o a un cittadino europeo non rappresentato in un paese terzo per un viaggio di sola andata nello Stato membro di cittadinanza o di residenza di quel cittadino, su richiesta di quest'ultimo o, eccezionalmente, verso altra destinazione.
2. L'ufficio consolare rilascia un ETD UE ai cittadini non rappresentati nei paesi terzi il cui passaporto o documento di viaggio sia stato smarrito, rubato o distrutto, o non possa essere altrimenti ottenuto entro un lasso di tempo ragionevole, secondo la procedura descritta dal presente decreto.
3. L'ETD UE e' costituito da un modulo uniforme ETD UE e da un adesivo uniforme ETD UE, conformi rispettivamente alle prescrizioni di cui agli allegati I e II e alle prescrizioni tecniche complementari definite ai sensi dell'art. 9 della direttiva (UE) 2019/997 del Consiglio del 18 giugno 2019 e della decisione di esecuzione (UE) 2022/2452 della Commissione dell'8 dicembre 2022, recante prescrizioni tecniche complementari per il documento di viaggio provvisorio dell'UE istituito dalla direttiva (UE) 2019/997 del Consiglio.
4. Il modulo uniforme ETD UE e l'adesivo uniforme ETD UE sono prodotti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la DGIT comunica alla Commissione UE e agli Stati membri che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e' l'organismo designato dall'Italia per la realizzazione dei moduli e adesivi uniformi ETD UE. Nel caso in cui vi sia un cambiamento dell'organismo designato, la DGIT lo comunica tempestivamente alla Commissione UE e agli altri Stati membri.
5. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e gli uffici consolari garantiscono lo stoccaggio in condizioni di sicurezza dei moduli e degli adesivi uniformi ETD UE vergini, conformemente alle disposizioni europee e nazionali applicabili.
6. Qualora nessuna delegazione dell'Unione sia presente in un paese in cui opera un ufficio consolare, gli Stati membri rappresentati decidono, attraverso la cooperazione consolare locale, quale Stato membro notifica alle autorita' pertinenti di tale paese terzo il modello uniforme di ETD UE, nonche' le sue principali caratteristiche di sicurezza. Se la notifica di cui al primo periodo e' affidata all'Italia, la competente rappresentanza diplomatica si coordina con il SEAE per la trasmissione dei facsimile del modulo e dell'adesivo uniforme ETD UE.
 
Art. 4

Uffici competenti

1. Sono competenti al rilascio dell'ETD UE gli uffici consolari di I categoria di cui all'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le missioni diplomatiche nell'esercizio delle funzioni consolari di cui all'art. 39 del predetto decreto e le delegazioni diplomatiche speciali abilitate all'esercizio delle funzioni consolari ai sensi dell'art. 35 del medesimo decreto.
2. Gli uffici consolari di II categoria possono ricevere le domande di ETD UE, complete della relativa documentazione, e le trasmettono senza indugio all'ufficio sovraordinato competente per il rilascio ai sensi del comma 1. Le spese per la spedizione della richiesta di ETD e relativi allegati sono a carico del richiedente.
3. Resta salvo l'art. 71-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.
 
Art. 5

Procedura

1. La domanda di ETD UE e' presentata mediante apposito modulo recante l'informativa ai sensi degli articoli 46 e 47 e con le avvertenze di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali.
2. Alla domanda di ETD UE il richiedente allega:
a) dichiarazione di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio, resa all'ufficio consolare ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e con le avvertenze di cui all'art. 76 del medesimo decreto;
b) denuncia del furto o dello smarrimento o della distruzione del passaporto o di altro documento di viaggio alle locali autorita' di polizia;
c) nei casi in cui al momento della domanda non e' possibile rilevare un'immagine del volto del richiedente, una fotografia digitale o scansionata del richiedente, in base alle norme stabilite nel documento 9303 dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) sui documenti di viaggio a lettura ottica;
d) il titolo di viaggio, se possibile.
 
Art. 6
Domanda di ETD UE presentata presso l'ufficio consolare da parte di
un cittadino di uno Stato membro non rappresentato

1. Quando riceve una richiesta di ETD UE da parte di un cittadino non rappresentato, l'ufficio consolare consulta quanto prima, e comunque non oltre due giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, il Ministero degli affari esteri o l'ambasciata o il consolato dello Stato membro di cittadinanza per verificare la cittadinanza e l'identita' del richiedente, fornendo tutte le informazioni pertinenti, tra cui:
a) cognome e nome del richiedente, cittadinanza, data di nascita e sesso;
b) un'immagine del volto del richiedente rilevata dall'ufficio consolare o, nei casi in cui non e' possibile rilevarla al momento della domanda, una fotografia digitale o scansionata del richiedente, in base alle norme stabilite nel documento 9303 dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) sui documenti di viaggio a lettura ottica;
c) una copia o una scansione di tutti i mezzi di identificazione disponibili, quali la carta d'identita' o la patente di guida, e, se disponibile, il tipo e numero del documento sostituito e il numero di registrazione nazionale o di sicurezza sociale.
2. Se lo Stato membro di cittadinanza comunica che non e' in grado di rispondere entro tre giorni lavorativi, l'ufficio consolare che presta assistenza ne informa opportunamente il richiedente.
3. In caso di conferma della cittadinanza, l'ufficio consolare rilascia al richiedente l'ETD UE quanto prima e comunque non oltre due giorni lavorativi dal ricevimento della conferma.
4. In casi giustificati, l'ufficio consolare puo' disporre di termini piu' lunghi rispetto a quelli previsti ai commi 1 e 3.
5. Se lo Stato membro di cittadinanza comunica la propria opposizione al rilascio dell'ETD UE nei confronti del richiedente, l'ETD UE non e' rilasciato. L'ufficio consolare, in stretta consultazione con lo Stato membro di cittadinanza, informa opportunamente il richiedente dell'opposizione e della conseguente assunzione da parte dello Stato membro di cittadinanza, ai sensi della direttiva (UE) 2019/997, della responsabilita' di offrire tutela consolare al proprio cittadino conformemente ai suoi obblighi giuridici e alla prassi nazionale.
6. In caso di estrema urgenza, l'ufficio consolare puo' rilasciare un ETD UE senza previa consultazione dello Stato membro di cittadinanza. Prima di procedere, l'ufficio consolare deve aver esaurito i mezzi di comunicazione disponibili con lo Stato membro di cittadinanza.
L'ufficio consolare comunica quanto prima allo Stato membro di cittadinanza l'effettivo rilascio di un ETD UE e l'identita' della persona cui e' stato rilasciato. Tale comunicazione ricomprende tutti i dati figuranti nell'ETD UE.
7. L'ufficio consolare che rilascia l'ETD UE conserva una copia o una scansione di ciascun documento rilasciato e ne invia una seconda copia o scansione allo Stato membro di cittadinanza del richiedente.
8. Quando l'ufficio consolare rilascia un ETD UE ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, la consultazione ai sensi del comma 1 del presente articolo interessa lo Stato membro di cittadinanza dei cittadini dell'Unione.
 
Art. 7
Domanda di ETD UE presentata da un cittadino italiano ad una
autorita' consolare di un altro Stato membro

1. Se consultati dalle autorita' di uno Stato membro che presta assistenza ad un cittadino italiano non rappresentato in un Paese terzo, la DGIT o l'ufficio consolare, entro tre giorni lavorativi dalla richiesta, rispondono alla consultazione e confermano all'autorita' consolare dell'altro Stato membro se il richiedente e' cittadino italiano. Se non sono in grado di rispondere entro tre giorni lavorativi, la DGIT o l'ufficio consolare informano, entro tale termine, l'autorita' consolare dello Stato membro che presta assistenza e forniscono una stima del momento in cui dovrebbe pervenire la risposta.
2. In casi giustificati la DGIT e gli uffici consolari possono disporre di termini piu' lunghi rispetto a quelli previsti al comma 1.
3. Se sussistono cause ostative al rilascio di un ETD UE nei confronti del cittadino italiano, l'ufficio consolare ne informa la DGIT e lo Stato membro che presta assistenza. In tal caso, l'ufficio consolare si assume la responsabilita' di offrire tutela consolare al cittadino italiano, conformemente agli obblighi giuridici e alla prassi nazionale.
4. Qualora il cittadino italiano non sia in grado di versare all'autorita' consolare dello Stato membro che presta assistenza i diritti applicabili al momento della presentazione della domanda, si applica quanto previsto dall'art. 71-ter del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.
 
Art. 8

Validita' dell'ETD UE

1. L'ETD UE ha una validita' pari alla durata del viaggio per il quale e' stato rilasciato.
Rientrano nel calcolo di tale durata le soste notturne necessarie e il tempo richiesto per le coincidenze di trasporto. Il periodo di validita' comprende una «franchigia» aggiuntiva di due giorni. Salvo circostanze eccezionali, la validita' di un ETD UE non puo' superare i quindici giorni di calendario.
2. Il beneficiario di un ETD UE ha l'obbligo di restituire il documento all'arrivo a destinazione, indipendentemente dalla validita' residua, alla polizia di frontiera o ad altro posto di polizia. Nell'ipotesi in cui il beneficiario di un ETD UE rilasciato da un ufficio consolare viaggi verso un altro Stato membro diverso dall'Italia, il beneficiario ha l'obbligo restituire il documento all'ufficio consolare territorialmente competente per la circoscrizione di residenza nel Paese di destinazione.
 
Art. 9

Disposizioni finanziarie

1. L'ETD UE e' rilasciato gratuitamente, salvo rimborso del solo costo dello stampato a valore ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 5 febbraio 2001, recante «Criteri per la determinazione dei prezzi delle forniture alla pubblica amministrazione eseguite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato». Se non puo' ritirare personalmente il documento, il richiedente rimborsa altresi' le relative spese di spedizione.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi conformemente alle procedure previste per le tariffe consolari di cui agli articoli da 64 a 70 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.
3. Se non sono in grado di versare gli importi di cui al comma 2 al momento della presentazione della domanda, i richiedenti si impegnano al relativo rimborso utilizzando il modulo standard di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2015/637 conformemente agli articoli 24, comma 2-bis, e 71-ter del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.
 
Art. 10

Trattamento dei dati personali

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' il titolare dei trattamenti dei dati personali di cui al presente decreto.
2. I dati personali raccolti ai fini del rilascio del documento di viaggio provvisorio, inclusa l'immagine del volto o la fotografia del richiedente sono utilizzati al solo scopo di verificarne l'identita', stampare l'adesivo uniforme ETD UE e agevolare il viaggio di detto richiedente.
3. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'ufficio consolare, quando prestano assistenza diretta o quando sono consultati ai sensi del presente decreto, assicurano un adeguato livello di sicurezza dei dati personali del richiedente, in conformita' a quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679, dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dalle disposizioni stabilite dalla disciplina di settore.
4. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679, in particolare dagli articoli da 15 a 22, il richiedente cui e' rilasciato un ETD UE ha il diritto di verificare i dati personali contenuti nel documento e, se necessario, di chiederne la rettifica mediante il rilascio di un nuovo documento.
5. L'ETD UE non contiene informazioni a lettura ottica che non figurino anche nelle sezioni di cui all'allegato II, parte A, numero 6.
6. I dati personali del richiedente sono conservati solo per il tempo necessario all'adempimento delle attivita' disciplinate dal presente decreto, anche ai fini della riscossione dei diritti eventualmente dovuti ai sensi del presente decreto. In nessun caso i dati personali sono conservati per piu' di centottanta giorni nei casi di cui all'art. 6 o per piu' di due anni nei casi di cui all'art. 7. Allo scadere del periodo di conservazione i dati personali del richiedente sono cancellati.
7. Gli ETD UE restituiti e tutte le relative copie sono tempestivamente distrutti e con modalita' tali da garantire la sicurezza dei dati del richiedente, in conformita' al regolamento (UE) 2016/679 e nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla disciplina di settore.
 
Art. 11

Monitoraggio

1. La DGIT monitora periodicamente l'applicazione del presente decreto in base ai seguenti indicatori:
a) numero di ETD UE rilasciati a norma dell'art. 3 della direttiva (UE) 2019/997 e cittadinanza dei riceventi;
b) numero di ETD UE rilasciati a norma dell'art. 7 della direttiva (UE) 2019/997 e cittadinanza dei riceventi;
c) numero di casi di frode e contraffazione di ETD UE.
2. La DGIT, in raccordo con il Ministero dell'interno per i profili di competenza, cura la raccolta e la produzione dei dati necessari per misurare le variazioni degli indicatori di cui al comma 1 e comunica tali informazioni alla Commissione europea con cadenza annuale.
 
Art. 12

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
2. Gli ETD UE sono rilasciati conformemente al presente decreto a decorrere dall'8 dicembre 2025.
3. I moduli ETD realizzati conformemente alla decisione 96/409/PESC sono annullati e distrutti entro la data di cui al comma 1.
4. Gli ETD rilasciati dagli uffici consolari prima dell'8 dicembre 2025 mantengono la propria validita' fino alla data di scadenza indicata sul documento.
Roma, 26 luglio 2024

Il Ministro: Tajani

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2440