Gazzetta n. 217 del 16 settembre 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 2024
Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere unita' di personale a favore dell'Avvocatura generale dello Stato.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103 recante «Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato»;
Vista la legge 3 gennaio 1991, n. 3, recante «Misure urgenti relative all'Avvocatura dello Stato»;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 26 febbraio 2004, n. 45, recante «Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonche' interventi per l'amministrazione della giustizia»;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi»;
Visto l'art. 35, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;
Visto l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attivita' e della performance, nonche' con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter del medesimo decreto;
Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 173 del 27 luglio 2018, recante «Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», in particolare l'art. 6, il quale prevede che, ai fini di assicurare la qualita' e la trasparenza dell'attivita' amministrativa, nonche' di migliorare la qualita' dei servizi ai cittadini e alle imprese e di procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con piu' di cinquanta dipendenti, adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano integrato di attivita' e organizzazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81, avente ad oggetto «Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attivita' e organizzazione» ed, in particolare, l'art. 2, comma 2, a mente del quale «ai fini di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici statali inviano il piano dei fabbisogni di cui all'art. 6 del medesimo decreto legislativo ovvero la corrispondente sezione del PIAO, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per le necessarie verifiche sui relativi dati»;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 giugno 2022, n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 209 del 7 settembre 2022, con cui si definisce il contenuto del Piano integrato di attivita' e organizzazione, di cui all'art. 6, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 luglio 2022, recante «Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 215 del 14 settembre 2022;
Vista la nota circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 2 dell'11 ottobre 2022, recante «Indicazioni operative in materia di Piano integrato di attivita' e organizzazione (PIAO) di cui all'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80»;
Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui «Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle universita' si applica la normativa di settore»;
Visto l'art. 3, comma 4, del suddetto decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, il quale dispone che «La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato operano annualmente un monitoraggio sull'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali che si determinano per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2. Nel caso in cui dal monitoraggio si rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate misure correttive volte a neutralizzare l'incidenza del maturato economico del personale cessato nel calcolo delle economie da destinare alle assunzioni previste dal regime vigente»;
Visto il decreto ministeriale 12 luglio 2017, emanato in applicazione dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 sopra richiamato, con il quale sono state adottate misure correttive volte a neutralizzare l'incidenza del maturato economico del personale cessato nel calcolo delle economie da destinare alle assunzioni del personale in regime di diritto pubblico del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, e dell'Avvocatura dello Stato;
Vista la nota del Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, prot. n. 187955 del 22 luglio 2024, con la quale il citato Dipartimento, a seguito dell'attivita' di monitoraggio svolta ai sensi del summenzionato l'art. 3, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 con riferimento al periodo 2018-2023, dalla quale e' emerso, per le carriere dei procuratori e degli avvocati dello Stato, un progressivo aumento del numero delle assunzioni autorizzabili, che superano significativamente il numero delle cessazioni che di anno in anno si verificano, nonche' un aumento degli oneri di personale non coperto dalle risorse finanziarie (budgets assunzionali) disponibili a legislazione vigente gia' a decorrere dal 2026, ha ravvisato la necessita' di adottare, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nuove misure correttive al fine di evitare che il progressivo incremento delle assunzioni del personale appartenente alle suddette carriere comporti, gia' nel breve periodo, incrementi di spesa che compromettano ulteriormente la sostenibilita' finanziaria e gli equilibri bilancio;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, secondo cui, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;
Visto l'art. 3, comma 3, della citata legge n. 56 del 2019, con il quale si dispone che le assunzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, sopra richiamato, sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo e che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dall'anno 2019, e' consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale gia' maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal budget assunzionale piu' risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile;
Visto l'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni in materia di trattamenti economici»;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale si dispone che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, previste dall'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dall'art. 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2024 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2024;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», e, in particolare, l'art. 4, comma 3, secondo cui per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' subordinata alla verifica dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessita' organizzative adeguatamente motivate;
Visto l'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale «le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e' garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato. Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione puo' procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo»;
Viste le note protocollo nn. 2024/375166 del 5 giugno 2024, 2024/426965 del 28 giugno 2024 e quella di integrazione, n. 2024/482193 del 23 luglio 2024, con le quali l'Avvocatura generale dello Stato ha richiesto l'autorizzazione ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unita' di avvocati e procuratori dello stato, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute negli anni 2022 e 2023, specificando gli oneri da sostenere per le assunzioni relative all'anno 2024, nonche' gli oneri a regime, come da asseverazioni pervenute dagli organi di controllo, in attuazione dell'art. 3, comma 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, come novellato dall'art. 11-bis, comma 18 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
Vista la nota del Ministero dell'economia e finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, prot. n. 182460 del 9 luglio 2024, con la quale il citato Dipartimento, in riscontro alla richiesta assunzionale dell'Avvocatura generale dello Stato avanzata con la nota prot. n. 375167/2024-P, nelle more dell'attivita' di monitoraggio prevista dall'art. 3, comma 4, del richiamato decreto-legge n. 90 del 2014, non ha ravvisato motivi ostativi al reclutamento del contingente di undici avvocati dello Stato e di otto procuratori dello Stato sul budget 2024;
Visto l'esito positivo dell'istruttoria svolta sulle sopra indicate richieste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 maggio 2024, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2024, che autorizza, tra le altre, l'Avvocatura generale dello Stato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato sette avvocati dello stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Paolo Zangrillo, e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 21 novembre 2022, al numero 2911, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Avvocatura generale dello Stato

1. L' Avvocatura generale dello Stato e' autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nelle Tabelle 1 e 2 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
 
Allegato

Tabella 1
(Avvocatura Generale dello Stato)

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella 2
(Avvocatura Generale dello Stato)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Disposizioni generali

1. Per procedere ad assunzioni di unita' di personale appartenenti a carriere diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, ovvero all'utilizzazione del budget residuo, l'Avvocatura generale dello Stato puo' avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico - e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP -, che la valuteranno nel rispetto della normativa vigente e delle risorse finanziarie autorizzate.
2. L'utilizzo della disponibilita' residua afferente al budget assunzionale relativo all'anno 2024 (cessazioni 2023) sara' oggetto di valutazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico - e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP anche tenendo conto delle nuove misure correttive da adottarsi ai sensi del richiamato art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014 all'esito dell'attivita' di monitoraggio.
3. L'avvio delle procedure concorsuali autorizzato con il presente decreto, salvo deroghe consentite da leggi speciali, e' subordinato all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie vigenti graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per gli avvocati e i procuratori dello Stato, salve comprovate non temporanee necessita' organizzative adeguatamente motivate.
4. L'avvio delle procedure concorsuali e le assunzioni autorizzati con il presente provvedimento restano, altresi', subordinati alla sussistenza di corrispondenti posti vacanti tanto alla data di emanazione del bando quanto alla data delle assunzioni, fatte salve le espresse deroghe previste dalla legge. Gli incrementi di dotazione organica sono consentiti esclusivamente ove previsti dalla legge.
5. L' amministrazione e' tenuta a trasmettere, entro e non oltre il 31 dicembre 2024 per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP, i dati concernenti il personale assunto in attuazione del presente decreto e la relativa spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 luglio 2024

p. Il Presidente del Consi-
glio dei ministri
Il Ministro per la pubblica
amministrazione
Zangrillo Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2459