Gazzetta n. 216 del 14 settembre 2024 (vai al sommario)
LEGGE 6 settembre 2024, n. 130
Disposizioni per la celebrazione del centenario della citta' di Latina 1932-2032.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Finalita'

1. La Repubblica, nell'ambito delle finalita' di salvaguardia e di promozione del proprio patrimonio storico, culturale, architettonico, sociale e ambientale, celebra, in occasione del centesimo anno di fondazione, il comune di Latina, quale luogo di particolare rilievo nella storia dell'architettura italiana del XX secolo, con particolare riferimento alla corrente architettonica del razionalismo italiano, delle bonifiche, dell'accoglienza, del dialogo interculturale e della riflessione storica, sia a livello nazionale che internazionale.
 
Art. 2

Obiettivi delle iniziative

1. Ai fini di cui all'articolo 1, sono riconosciute meritevoli di finanziamento le iniziative da svolgere nel territorio del comune di Latina, nel periodo compreso tra l'anno 2024 e l'anno 2032, attraverso i seguenti interventi, rivolti in particolare alle generazioni piu' giovani:
a) la diffusione nazionale e internazionale della cultura architettonica italiana del XX secolo, con particolare riguardo all'architettura razionalista, ai suoi riflessi e alle sue influenze sull'architettura dei Paesi del Mediterraneo, alle trasformazioni del territorio, alla cultura del dialogo e dell'accoglienza, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, fondazioni, universita', scuole, associazioni culturali, teatri e mezzi di comunicazione di massa, ordini professionali, associazioni cittadine, studentesche e della terza eta';
b) la definizione di un programma di offerta culturale, duratura e innovativa, finalizzato allo sviluppo turistico e del territorio;
c) la valorizzazione delle Citta' di fondazione dell'Agro pontino, cosiddette «Citta' di fondazione», nell'ambito del progetto «Sistema integrato delle Citta' di fondazione» finalizzato a conseguire un'offerta culturale integrata nella dimensione urbana e territoriale e un modello di rete per la promozione delle Citta' medesime e delle istituzioni culturali aderenti al progetto;
d) la promozione dell'integrazione fra l'offerta turistico-ricettiva e la tutela ambientale attraverso il rafforzamento delle reti culturali e paesaggistiche nonche' la promozione della creazione di start-up e la realizzazione di progetti culturali, al fine di sostenere la competitivita' del sistema territoriale locale;
e) la promozione dell'integrazione, del rispetto dell'altro, della crescita armoniosa, nonche' dello spirito di collaborazione e di squadra attraverso la promozione dell'attivita' sportiva;
f) l'implementazione di moderne strategie di marketing territoriale per valorizzare il patrimonio culturale, turistico e ambientale delle Citta' di fondazione, secondo criteri basati sullo sviluppo sostenibile, sulla corretta gestione delle risorse e sull'integrazione dei processi, anche attraverso la realizzazione di sistemi digitalizzati integrati, che includano in particolare siti internet, applicazioni software e social network, volti a promuovere e divulgare il medesimo patrimonio;
g) la realizzazione di attivita' didattico-formative di carattere editoriale, espositivo, congressuale, seminariale, scientifico, culturale e di spettacolo;
h) l'emanazione di un bando di concorso per l'elaborazione di un logo rappresentativo del centenario;
i) l'istituzione di borse di studio per l'elaborazione di saggi storico-sociali sui temi del centenario in favore degli studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado;
l) l'istituzione del «Festival delle Citta' del Novecento», al fine di promuovere incontri con storici, intellettuali, artisti, architetti e scrittori, con particolare attenzione al coinvolgimento delle nuove generazioni, in un'ottica europea e internazionale sul tema delle citta' fondate negli anni Trenta del XX secolo, con riferimento sia alle citta' dei Paesi del Mediterraneo sia alle citta' del resto del mondo;
m) la valorizzazione dei luoghi simbolici della citta' di Latina e dei suoi borghi, attraverso interventi strutturali di restauro e di potenziamento delle strutture esistenti, finalizzati a una migliore fruizione delle strutture stesse da parte dei cittadini e al conseguimento degli obiettivi di cui al presente comma;
n) la realizzazione e la promozione di eventi e di progetti caratterizzati da un'ampia collaborazione tra istituzioni e soggetti, pubblici e privati, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea;
o) la realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalita' della presente legge.
 
Art. 3

Istituzione della Fondazione «Latina 2032»

1. Per le finalita' di cui agli articoli 1 e 2, e' istituita la Fondazione «Latina 2032», di seguito denominata «Fondazione», ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura. Alla Fondazione possono partecipare la regione Lazio, la provincia di Latina, il comune di Latina e altri soggetti pubblici e privati, ivi incluse le universita'.
2. La Fondazione ha la propria sede nel comune di Latina.
3. Con decreto del Ministro della cultura sono approvati l'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione.
4. La Fondazione svolge altresi' le seguenti attivita':
a) coordina, garantendo inclusione e accessibilita', la sostenibilita' delle iniziative di cui all'articolo 2;
b) effettua la valutazione dell'impatto delle iniziative nel corso del tempo attraverso una fase di monitoraggio e valutazione, al fine di stabilire l'efficacia delle azioni intraprese, apportare eventuali modifiche o miglioramenti e garantire che le risorse siano utilizzate in modo efficace;
c) contribuisce a promuovere le tradizioni locali delle pratiche artistiche, della musica, della danza e della gastronomia tipiche di Latina, al fine di preservare e valorizzare l'identita' culturale della citta';
d) monitora e favorisce la conservazione e la tutela del patrimonio storico, anche attraverso la manutenzione e il restauro delle strutture esistenti, al fine di preservare la storia e la bellezza della citta' per le generazioni future;
e) incoraggia e promuove la ricerca storica e il reperimento della documentazione, anche attraverso progetti di ricerca, pubblicazione e creazione di archivi virtuali dedicati alla storia della citta' e delle sue influenze architettoniche e culturali nel XX secolo.
5. La Fondazione e' sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura secondo le modalita' previste dalla normativa vigente. All'attivita' di cui al primo periodo il Ministero della cultura provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
6. Per la durata delle iniziative di cui all'articolo 2, la Fondazione redige annualmente un rendiconto consuntivo, da approvare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
 
Art. 4

Patrimonio della Fondazione «Latina 2032»

1. Alla costituzione del patrimonio della Fondazione e' destinato un contributo di 200.000 euro per l'anno 2024, di 500.000 euro per l'anno 2025 e di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
2. Per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), e' destinata per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032 una quota non superiore al 10 per cento del contributo straordinario di cui al comma 1.
3. Per le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), e' destinato alla Fondazione un contributo di 200.000 euro per l'anno 2026 e di 600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032.
4. Il patrimonio della Fondazione puo' essere incrementato da apporti dello Stato e di soggetti pubblici e privati.
5. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa, fatta salva l'applicazione delle disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto, sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralita' fiscale.
 
Art. 5

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 1, pari a 200.000 euro per l'anno 2024, a 500.000 euro per l'anno 2025 e a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3, pari a 200.000 euro per l'anno 2026 e a 600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 settembre 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei
ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio