Gazzetta n. 216 del 14 settembre 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE
ORDINANZA 25 giugno 2024
Modifiche all'ordinanza n. 21 del 19 gennaio 2024. (Ordinanza n. 27/2024).


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
alla ricostruzione nel territorio
delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della Citta' metropolitana di Firenze;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 16 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Montegrimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della Provincia di Pesaro e Urbino;
Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti il 14 luglio 2023, foglio n. 2026, con il quale il generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo e' stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;
Vista le ordinanze n. 1, n. 2 e n. 3 in data 31 luglio 2023, con le quali il Commissario straordinario, generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, dispone la nomina del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, a sub-Commissari per la ricostruzione, ai sensi dell'art. 20-ter, comma 9, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
Vista l'ordinanza n. 4 in data 4 agosto 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti il 31 agosto 2023, foglio n. 2384, con la quale, in attuazione dell'art. 20-ter, comma 2, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, viene disciplinata l'articolazione interna e l'organizzazione della struttura di supporto posta alle dipendenze del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023 nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;
Vista l'ordinanza n. 21 in data 19 gennaio 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti il 5 febbraio 2024, foglio n. 318, con la quale, in attuazione dell'art. 20-ter, comma 2, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, vengono apportate modifiche alla disciplina interna della struttura di supporto posta alle dipendenze del Commissario straordinario, alla luce delle nuove esigenze di supervisione delle tematiche di tutela ambientale nonche' di coordinamento nell'impiego dei fondi provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;
Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita', per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali», che ha modificato l'art. 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, prorogando, in considerazione della complessita' e della rilevanza del processo di ricostruzione ancora in atto, l'incarico del Commissario straordinario fino al 31 dicembre 2024;
Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita', per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali», il quale ha disposto che, al fine di dare attuazione al predetto comma 1 dell'art. 4, si provvede per l'anno 2024, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61;
Ravvisata la necessita' di procedere, efficacemente e senza soluzione di continuita', alle attivita' di concessione ed erogazione dei contributi per la ricostruzione pubblica e privata, anche in considerazione del considerevole aumento delle domande pervenute dai territori alluvionati, che comportano un incremento dello sforzo di tutto il personale impiegato nella struttura di supporto al Commissario straordinario;
Tenuto conto della necessita' di procedere alla modifica dell'ordinanza n. 21 in data 19 gennaio 2024 sopra richiamata, alla luce delle modifiche normative introdotte dal decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita', per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali»;

Dispone:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. La presente ordinanza apporta modifiche all'ordinanza n. 21 in data 19 gennaio 2024, allo scopo di adeguare il funzionamento della struttura di supporto posta alle dipendenze del Commissario straordinario alla ricostruzione alla disciplina introdotta dall'art. 4, comma 1 e comma 2, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, richiamato in premessa, che ha modificato l'art. 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, prorogando l'incarico del Commissario straordinario fino al 31 dicembre 2024 e prevedendo, per evitare soluzioni di continuita' alle attivita' di ricostruzione ed erogazione dei contributi tutt'ora in atto, che i relativi oneri di funzionamento siano tratti a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20-ter, comma 6, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.
 
Art. 2

Modifiche introdotte all'ordinanza n. 21/2024

1. L'art. 18, comma 3, dell'ordinanza n. 21 in data 19 gennaio 2024 del Commissario straordinario alla ricostruzione e' modificato come segue: «L'indennita' e' prevista per remunerare le particolari condizioni di impiego del personale militare assegnato alla struttura di supporto in possesso delle competenze e dei requisiti richiesti dal decreto-legge ed e' determinata, in misura fissa, in tremilaseicento euro mensili per tutto il personale.»
2. Il comma 4 del medesimo articolo e' modificato come segue: «L'indennita' di cui al comma 3 non spetta nei casi di assenze che danno luogo alla rideterminazione delle indennita' previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni ed integrazioni, in misura pari a centoventi euro giornalieri, per tutto il personale appartenente alla struttura di supporto, di cui al comma 3.».
3. Le modifiche all'ordinanza n. 21 in data 19 gennaio 2024, di cui ai commi precedenti del presente articolo, hanno efficacia a partire dal 1° luglio 2024.
 
Art. 3

Copertura finanziaria

1. Agli oneri previsti dalla presente ordinanza si provvede, nei limiti di quanto previsto all'art. 20-ter, comma 6, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, con le disponibilita' finanziarie assegnate e rese disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 20-quinquies, comma 4, del predetto decreto-legge.
 
Art. 4

Efficacia e obblighi di pubblicita'

1. La presente ordinanza, trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' efficace dalla data di pubblicazione nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente (https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023) ed e' comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Dipartimento della protezione civile e alle presidenze delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.
Roma, 25 giugno 2024

Il Commissario straordinario: Figliuolo

Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1896

______
Avvertenza:
La versione integrale dell'ordinanza sara' consultabile al seguente link: https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ordinanze /elenco-ordinanze/