Gazzetta n. 216 del 14 settembre 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE
ORDINANZA 19 gennaio 2024
Articolazione interna e organizzazione della struttura di supporto posta alle dipendenze del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023 nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. (Ordinanza n. 21/2024).


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
alla ricostruzione nel territorio
delle Regioni Emilia-Romagna,
Toscana e Marche

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della Citta' Metropolitana di Firenze;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 con la quale e' stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c) e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della Provincia di Pesaro e Urbino;
Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
Visto l'art. 20-ter, comma 2, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, che dispone quanto segue: «con una o piu' ordinanze del Commissario straordinario, adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla costituzione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni»;
Preso atto dell'art. 20-ter, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, che dispone quanto segue: «alla struttura di supporto di cui al comma 2 e' assegnato personale, dirigenziale e non dirigenziale, nel limite di sessanta unita', dipendente di pubbliche amministrazioni centrali. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, commi 4 e 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per il personale militare assegnato alla struttura di supporto di cui al presente comma e' consentito l'impiego congiunto con l'amministrazione di appartenenza con conservazione del trattamento economico, riferito all'incarico principale con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza. [....] Fermi restando i limiti di spesa di cui al comma 6, con il provvedimento di cui al precedente periodo e' determinato, altresi', il trattamento accessorio aggiuntivo spettante al personale militare assegnato alla struttura di supporto di cui al presente comma in impiego congiunto con le amministrazioni di appartenenza, previa convenzione con le amministrazioni stesse»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti il 14 luglio 2023, foglio n. 2026, con il quale il generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo e' stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;
Vista l'ordinanza n. 4/2023 in data 4 agosto 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti il 31 agosto 2023, foglio n. 2384, con la quale, in attuazione dell'art. 20-ter, comma 2, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, viene disciplinata l'articolazione interna e l'organizzazione della struttura di supporto posta alle dipendenze del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023 nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;
Ravvisata la necessita' di procedere, nel rispetto dei limiti di cui al richiamato art. 20-ter, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ad una riarticolazione della struttura di supporto al Commissario straordinario alla ricostruzione, per le sopraggiunte esigenze di supervisione delle tematiche di tutela ambientale nonche' di coordinamento nell'impiego dei fondi provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Dispone:

Art. 1
Struttura di supporto al Commissario straordinario alla ricostruzione

1. La presente ordinanza, in attuazione dell'art. 20-ter, comma 2, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 (di seguito denominato «decreto-legge»), disciplina l'articolazione interna e l'organizzazione della struttura di supporto posta alle dipendenze del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023 nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche (di seguito denominato «Commissario straordinario»), nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023.
2. Alla struttura di supporto e' assegnato personale, dirigenziale e non dirigenziale, nel limite di sessanta unita', dipendente di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e gli enti predetti, ai sensi dell'art. 20-ter, comma 4, del citato decreto-legge.
3. Per l'esercizio delle funzioni di istituto, il Commissario straordinario puo' avvalersi, altresi', delle strutture delle amministrazioni centrali dello Stato, compresa l'amministrazione della difesa, e degli organismi in house delle medesime amministrazioni, attraverso accordi e convenzioni, ai sensi dell'art. 20-ter, comma 8, del decreto-legge e dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. La struttura di supporto, attraverso gli uffici e le unita' di cui alla presente ordinanza, persegue le finalita' ed esercita le funzioni di cui all'art. 20-ter del decreto-legge.
5. Gli uffici e le unita' della struttura di supporto operano nel rispetto delle direttive adottate dal Commissario straordinario, secondo modalita' particolari disciplinate con un regolamento di funzionamento interno.
6. La struttura di supporto puo' avvalersi, altresi', di un massimo di cinque esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso e' definito con il provvedimento di nomina, secondo quanto previsto dall'art. 20-ter, comma 5, del decreto-legge.
7. La struttura di supporto opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario.
 
Art. 2

Organizzazione della struttura di supporto

1. Il Commissario straordinario e' l'organo decisionale e di vertice che dirige e coordina le attivita' della struttura di supporto.
2. La struttura di supporto al Commissario straordinario, per il perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1, e' articolata in uffici e unita' per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Gli uffici e le unita' della struttura di supporto, ciascuno nell'ambito della propria competenza, svolgono attivita' di supporto al Commissario straordinario, collaborando alla attuazione dei contenuti del decreto ed al perseguimento degli obiettivi in esso contenuti.
4. I responsabili delle varie articolazioni della struttura di supporto al Commissario straordinario sono nominati con provvedimenti del Commissario straordinario, anche in deroga all'art. 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. La struttura di supporto al Commissario straordinario si articola in:
a) ufficio comunicazione;
b) unita' legale e contenzioso;
c) responsabile relazioni istituzionali;
d) supervisore tutela ambientale;
e) supervisore attivita' infrastrutturali;
f) Capo di Gabinetto e coordinatore generale;
g) Gabinetto;
h) ufficio coordinamento generale e analisi dei processi;
i) unita' di coordinamento per l'impiego dei fondi PNRR;
j) unita' per la programmazione finanziaria e monitoraggio della spesa;
k) unita' amministrativa;
l) unita' per la gestione dei sistemi informativi;
m) unita' infrastrutture ricostruzione privata;
n) unita' infrastrutture ricostruzione pubblica.
6. La sede istituzionale operativa del Commissario straordinario e della struttura di supporto e' stabilita in Roma Centocelle, aeroporto «Francesco Baracca», presso gli uffici del comando operativo di vertice interforze (via di Centocelle n. 301).
 
Art. 3

Organigramma della struttura di supporto

1. Nell'allegato, facente parte integrante della presente ordinanza, e' riportato l'organigramma della struttura di supporto. I compiti degli uffici e delle unita' della struttura di supporto sono indicati nei successivi articoli.
 
Art. 4

Ufficio comunicazione

1. L'ufficio comunicazione assolve le funzioni discendenti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, ovvero si occupa della gestione dei rapporti con i media, del flusso delle informazioni verso gli organi di informazione, della diffusione di messaggi e note stampa, dell'attivita' di pubblica informazione e di comunicazione, di rassegna stampa, di gestione del sito web istituzionale del Commissario straordinario e delle piattaforme social network della struttura di supporto. L'ufficio svolge anche funzione di supporto nella gestione dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione, proponendo, coordinando e gestendo interviste e servizi giornalistici sulle principali testate nazionali e internazionali.
L'ufficio comunicazione e' retto da un ufficiale delle Forze armate, con un grado non inferiore a tenente colonnello o grado corrispondente.
 
Art. 5

Unita' legale e contenzioso

1. L'unita' legale e contenzioso fornisce consulenza giuridica al Commissario straordinario e alle articolazioni della struttura di supporto, in tutte le materie che implicano valutazioni di natura legale connesse alle attivita' di cui il Commissario straordinario e' responsabile.
L'unita' legale e contenzioso e' retta da un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, con un grado non inferiore a generale di brigata o grado corrispondente per il personale militare delle Forze armate.
 
Art. 6

Responsabile relazioni istituzionali

1. E' un ufficiale delle Forze armate, con un grado non inferiore a tenente colonnello o grado corrispondente, di consolidata esperienza, che supporta il Commissario straordinario alla ricostruzione nella gestione delle relazioni istituzionali con i soggetti pubblici e privati e con le competenti autorita'. L'ufficiale designato svolge anche funzione di supporto al Commissario straordinario nella coordinazione dei rapporti di carattere politico-istituzionale con i rappresentanti di Governo, del Parlamento e con gli amministratori e le istituzioni locali, finalizzato a garantire un corretto e puntuale flusso informativo relativo alle attivita' della struttura di supporto.
 
Art. 7

Supervisore tutela ambientale

1. E' un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, con un grado non inferiore a generale di brigata, di consolidata esperienza maturata nei ranghi del Comando unita' forestale, ambientale ed agroalimentare, che supporta il Commissario straordinario alla ricostruzione per le tematiche di tutela ambientale connesse con le attivita' di ricostruzione dei territori colpiti dai noti eventi alluvionali.
 
Art. 8

Supervisore attivita' infrastrutturali

1. E' un ufficiale delle Forze armate, con un grado non inferiore a generale di divisione o grado corrispondente, di consolidata esperienza nel campo infrastrutturale che supporta il Commissario straordinario, supervisionando e verificando, dal punto di vista tecnico infrastrutturale, le attivita' delle due unita' infrastrutturali che si occupano di ricostruzione pubblica e privata.
 
Art. 9

Capo di Gabinetto e coordinatore generale

1. E' un ufficiale delle Forze armate, con un grado non inferiore a generale di brigata o grado corrispondente, che indirizza le attivita' delle unita' alle dipendenze e le raccorda alla luce dei compiti attribuiti al Commissario straordinario e delle disposizioni che da lui discendono.
 
Art. 10

Gabinetto

1. E' l'articolazione responsabile del supporto diretto al Commissario straordinario nella gestione delle tematiche di carattere generale connesse con le funzioni e i compiti attribuiti al Commissario straordinario. E' retto dal Capo di Gabinetto e coordinatore generale.
 
Art. 11

Ufficio coordinamento generale e analisi dei processi

1. E' l'ufficio di cui si avvale il Capo di Gabinetto e Coordinatore generale per l'esame delle tematiche di carattere generale, la pianificazione delle attivita', la raccolta e la sistematizzazione dei prodotti delle unita' della struttura di supporto e per la produzione dei documenti di interesse trasversale. L'ufficio coordinamento generale e analisi dei processi e' retto da un ufficiale delle Forze armate, con un grado non inferiore a colonnello o grado corrispondente.
 
Art. 12

Unita' di coordinamento per l'impiego dei fondi PNRR

1. E' l'unita' responsabile di definire il modello organizzativo per l'attuazione e la realizzazione degli interventi, di competenza del Commissario straordinario alla ricostruzione, finanziati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) disciplinato dal regolamento del Parlamento europeo (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021 relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza (Next generation UE).
Predispone, altresi', i documenti di indirizzo, manualistica e linee guida a cui le parti dovranno attenersi per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione, monitoraggio e rendicontazione, la regolarita' della spesa ed il conseguimento dei milestone e target e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR.
L'unita' di coordinamento per l'impiego dei fondi PNRR e' retta da un ufficiale delle Forze armate, con un grado non inferiore a tenente colonnello o grado corrispondente.
 
Art. 13
Unita' per la programmazione finanziaria ed il monitoraggio della
spesa

1. L'unita' per la programmazione finanziaria e il monitoraggio della spesa si occupa:
a) delle attivita' di programmazione delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi di competenza del Commissario straordinario, nei limiti di quelle allo scopo finalizzate e rese disponibili sulla contabilita' speciale;
b) del monitoraggio del corretto andamento della spesa;
c) delle attivita' di rendicontazione dal punto di vista finanziario.
L'unita' per la programmazione finanziaria ed il monitoraggio della spesa e' retta da un ufficiale delle Forze armate, con un grado non inferiore a tenente colonnello o grado corrispondente.
 
Art. 14

Unita' amministrativa

1. L'unita' amministrativa della struttura di supporto provvede:
a) alla gestione amministrativa delle risorse finanziarie rese disponibili;
b) alla rendicontazione contabile delle risorse finanziarie rese disponibili;
c) alla predisposizione degli accordi di collaborazione e al convenzionamento per il raggiungimento, a vario titolo, dei fini istituzionali attribuiti al Commissario straordinario;
d) alla esecuzione delle procedure contrattuali eventualmente da svolgere nell'ambito delle attivita' di cui all'art. 20-ter del decreto-legge.
L'unita' amministrativa e' retta da un ufficiale delle Forze armate, con un grado non inferiore a colonnello o grado corrispondente.
 
Art. 15

Unita' per la gestione dei sistemi informativi

1. L'unita' per la gestione dei sistemi informativi e' la componente preposta alla gestione tecnico-operativa dei sistemi informativi in uso nella struttura di supporto ed e' il naturale collegamento con le strutture pubbliche o private con le quali e' necessario sviluppare attivita' informatiche.
L'unita' per la gestione dei sistemi informativi e' retta da un ufficiale delle Forze armate, con un grado non inferiore a colonnello o grado corrispondente.
 
Art. 16

Unita' infrastrutture ricostruzione privata

1. L'unita' infrastrutture ricostruzione privata, coordina e controlla l'esecuzione della ricostruzione privata, secondo i contenuti del decreto-legge.
L'unita' infrastrutture ricostruzione privata e' retta da un ufficiale delle Forze armate, con un grado non inferiore a colonnello o grado corrispondente.
 
Art. 17

Unita' infrastrutture ricostruzione pubblica

1. L'unita' infrastrutture ricostruzione pubblica, coordina e controlla l'esecuzione della ricostruzione pubblica, secondo i contenuti del decreto-legge.
L'unita' infrastrutture ricostruzione pubblica e' retta da un ufficiale delle Forze armate, con un grado non inferiore a colonnello o grado corrispondente.
 
Art. 18
Trattamento economico del personale militare del Ministero della
difesa assegnato alla struttura di supporto.
1. Il personale militare assegnato alla struttura di supporto in impiego congiunto con il Ministero della difesa, previa convenzione con la citata amministrazione, nella misura massima di sessanta unita', conserva il trattamento economico riferito all'incarico principale, con oneri a carico del Ministero della difesa.
2. Al citato personale militare compete l'indennita' di cui al comma 3, quale trattamento accessorio aggiuntivo rispetto al trattamento economico di cui al comma 1 del presente articolo, in relazione al secondo incarico assolto dal personale militare assegnato alla struttura di supporto.
3. L'indennita' e' prevista per remunerare le particolari condizioni di impiego del personale militare assegnato alla struttura di supporto in possesso delle competenze e dei requisiti richiesti dal decreto-legge ed e' determinata, in misura fissa, in:
a) duemilaquattrocento euro mensili, per il personale militare cui e' attribuito, con provvedimento del Commissario straordinario, l'incarico di «Capo di Gabinetto e coordinatore generale», «supervisore», «capo ufficio» e «capo unita'»;
b) duemiladuecentocinquanta euro mensili, per il personale militare cui e' attribuito, con provvedimento del Commissario straordinario, l'incarico di «responsabile di settore»;
c) duemilacento euro mensili, per il personale militare cui e' attribuito, con provvedimento del Commissario straordinario, l'incarico di «addetto di settore».
4. L'indennita' di cui al comma 3 non spetta nei casi di assenze che danno luogo alla rideterminazione delle indennita' previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni ed integrazioni, in misura pari a:
a) ottanta euro giornalieri, per il personale di cui al comma 3, lettera a);
b) settantacinque euro giornalieri, per il personale di cui al comma 3, lettera b);
c) settanta euro giornalieri, per il personale di cui al comma 3, lettera c).
Nei casi di fruizione di licenza ordinaria al personale e' sospesa la corresponsione dell'indennita' di cui al comma 3 del presente articolo qualora il periodo di assenza sia superiore a quindici giorni continuativi.
5. La misura dell'indennita' di cui al comma 3 e' da intendersi al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e, sul piano previdenziale, ha effetto esclusivamente con riferimento alle anzianita' contributive maturate a decorrere dalla data del relativo riconoscimento.
6. Il pagamento dell'indennita' avviene mensilmente a cura del Dicastero della difesa con il sistema di pagamento del cedolino unico, utilizzando le procedure in uso alle Forze armate e all'Arma dei carabinieri.
7. Il percepimento dell'indennita' compete per tutto il periodo di assegnazione alla struttura di supporto, sancito con provvedimento del Commissario straordinario.
8. L'eventuale erogazione non dovuta sara' recuperata entro il termine di sei mesi mediante compensazione sulle successive spettanze erogate a diverso titolo.
9. Il personale sara' reso edotto ed informato circa le modalita' di erogazione del trattamento economico accessorio aggiuntivo di cui al presente articolo.
 
Art. 19

Oneri di funzionamento della struttura di supporto

1. Le risorse necessarie per assicurare il funzionamento generale della struttura di supporto, per il compenso del Commissario straordinario, per il trattamento economico accessorio, di cui all'art. 9, commi 4 e 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, del personale dipendente di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, per il pagamento del trattamento accessorio aggiuntivo spettante al personale militare assegnato alla medesima struttura, di cui all'art. 20-ter, comma 4 del decreto-legge, nonche' per consentire l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 20-ter, comma 8, del decreto-legge, sono tratte dalle disponibilita' finanziarie assegnate e rese disponibili sulla contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario nei limiti previsti dall'art. 20-ter, comma 10, del medesimo decreto-legge.
 
Art. 20

Copertura finanziaria

1. Agli oneri previsti dalla presente ordinanza si provvede nei limiti di quanto previsto all'art. 20-ter, comma 6, del decreto-legge.
 
Art. 21

Efficacia

1. La presente ordinanza, trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' efficace dalla data di pubblicazione nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente (https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023) ed e' comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della protezione civile.
Roma, 19 gennaio 2024

Il Commissario straordinario: Figliuolo

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 318

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Avvertenza:
La versione integrale dell'ordinanza sara' consultabile al seguente link: https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ordinanze /elenco-ordinanze/