Gazzetta n. 216 del 14 settembre 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE
ORDINANZA 12 agosto 2024
Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 14/2023 del 3 novembre 2023. (Ordinanza n. 31).


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
alla ricostruzione nel territorio
delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Visto il decreto del Ministero della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, recante «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;
Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante «Disposizioni in materia di professioni non organizzate»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016, n. 679/2016 recante «protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, recante «Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attivita' edilizia libera, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222»;
Vista la legge 21 aprile 2023, n. 49, recante «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali»;
Visto il decreto 3 maggio 2023 con il quale il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, ha disposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di protezione civile a supporto della Regione Emilia-Romagna;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro Auditore e Urbino della Provincia di Pesaro e Urbino;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della Citta' metropolitana di Firenze;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'8 maggio 2023, n. 992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 12 maggio 2023;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 31 maggio 2023, n. 999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 5 giugno 2023;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 5 giugno 2023, n. 1000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2023;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 giugno 2023, n. 1002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 19 giugno 2023;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 giugno 2023, n. 1010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 151 del 30 giugno 2023;
Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, con il quale il generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo e' stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti il 14 luglio 2023 con foglio n. 2026;
Vista l'ordinanza n. 21 in data 19 gennaio 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti il 5 febbraio 2024, foglio n. 318, con la quale, in attuazione dell'art. 20-ter, comma 2, del decreto-legge l° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, viene disciplinata l'articolazione interna e l'organizzazione della struttura di supporto posta alle dipendenze del commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023 nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2024 recante la proroga, fino al 31 dicembre 2024, dell'incarico di Commissario straordinario alla ricostruzione al generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, modificato, da ultimo, dall'art. 4 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 1° luglio 2024, foglio n. 1899;
Vista l'ordinanza n. 11/2023 in data 25 ottobre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in pari data, foglio n. 2785, con la quale, in attuazione dell'art. 20-ter, comma 2, del decreto-legge l° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, si definiscono i criteri, le modalita' e i termini per la determinazione, la concessione e l'erogazione di contributi alle imprese titolari di attivita' economiche e produttive ovvero agricole situate, ai sensi dell'art. 20-bis del citato decreto-legge convertito, nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;
Vista l'ordinanza n. 14/2023 in data 3 novembre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in pari data, foglio n. 2948, con la quale, in attuazione dell'articolo 20-ter, comma 2, del decreto-legge l° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, si definiscono i criteri, le modalita' e i termini per la determinazione, la concessione e l'erogazione di contributi agli immobili di edilizia abitativa e le relative pertinenze, situate, ai sensi dell'articolo 20-bis del citato decreto-legge convertito, nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;
Vista l'ordinanza n. 20/2024 del Commissario straordinario alla ricostruzione, emanata in data 15 gennaio 2024, con la quale si disciplinano i costi parametrici per ettaro per la determinazione del contributo di cui all'art. 3, comma 1, lettera aa) dell'ordinanza n. 11/2023, da riconoscere alle imprese agricole;
Vista l'ordinanza n. 23/2024 in data 9 aprile 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 22 aprile 2024, foglio n. 1156, con la quale si emanano talune modifiche ed integrazioni alle ordinanze n. 11/2023 in data 25 ottobre 2023 e n. 14/2023 in data 3 novembre 2023, con cui sono stati definiti i criteri, le modalita' e i termini per la concessione e l'erogazione di contributi rispettivamente alle imprese titolari di attivita' economiche e produttive ovvero agricole ed agli immobili di edilizia abitativa e relative pertinenze situate nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;
Ravvisata l'opportunita' di rivedere l'ordinanza n. 14/2023 al fine di assicurare il riconoscimento, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 3, lettera l) dell'art. 20-sexies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come da ultimo modificato dal decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, in relazione al riconoscimento e alla concessione dei contributi su beni mobili per le unita' immobiliari di edilizia abitativa in diretta conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;
Acquisita l'intesa delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

Dispone:

Art. 1
Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 14/2023 emanata in data 3
novembre 2023 come modificata dalle ordinanze n. 20/2024 in data 15
gennaio 2024 e n. 23/2024 in data 9 aprile 2024
1. Integrazioni all'art. 1, comma 1, dopo le parole «...e relative pertinenze,» e' aggiunto: «nonche' ai beni mobili distrutti o gravemente danneggiati, presenti all'interno di immobili di proprieta' di soggetti privati non esercenti attivita' sociali, economiche e produttive»; la parola «situate» e' sostituita con la parola «situati».
2. Modifiche all'art. 2:
a. al comma 1, dopo la frase «per le spese riconducibili ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle unita' immobiliari» e' aggiunta la frase «e per la riparazione/sostituzione dei beni mobili distrutti o gravemente danneggiati non registrati.». La frase «Sono esclusi i beni mobili.» e' eliminata;
b. al comma 3, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente lettera: «c) per i beni mobili danneggiati/distrutti, il contributo e' riconosciuto, entro il massimale complessivo di euro 6.000 per unita' immobiliare, al netto di eventuali indennizzi assicurativi e/o altri contributi concessi e/o percepiti a titolo di rimborso per i danni subiti dai beni della stessa fattispecie sul minor valore tra:
la spesa per la riparazione/sostituzione dei beni mobili come da perizia asseverata - Allegato 3, Sezione 6, quantificazione economica per la riparazione/sostituzione dei beni mobili non registrati;
l'importo parametrico determinato in base al numero e alla tipologia dei vani, forfettariamente quantificato in euro 3.200 per la cucina, nonche' ulteriori euro 700 per ciascuno degli altri vani (anche se accessori diretti o indiretti).
3. All'art. 3, comma 3, e' eliminata la frase «Tale elenco varra' ai fini peritali laddove la norma dovesse prevedere in futuro la possibilita' di contributo per tali beni.».
4. All'art. 3, comma 4, dopo la frase «..il beneficiario si identifica con colui il quale ha presentato la domanda di contributo.» e' aggiunta la frase «Nel caso in cui il proprietario abbia ricevuto la delega (per la presentazione della domanda) da parte dell'affittuario o viceversa, sono ammesse a contributo anche le fatture intestate al delegante.».
5. All'art. 4, comma 1, e' eliminata la lettera g).
6. All'allegato 1 dell'ordinanza n. 14/2023 alla «Sezione 5-Esclusioni» e' eliminata la lettera g).
7. Dopo l'art. 9, e' introdotto l'art. 9-bis:
«Articolo 9-bis (Domande gia' concesse: attivita' istruttoria e inoltro delle istanze di concessione del contributo). - 1. Per i richiedenti per le cui istanze e' gia' stato emesso il decreto di concessione del contributo dal Commissario straordinario, potra' essere presentata, prima dell'invio della domanda di rendicontazione e per i soli beni mobili, una integrazione alla perizia, al fine di:
a) dare la possibilita' al richiedente di confermare o, se necessario, integrare le proprie dichiarazioni relativamente ai soli beni mobili (Allegato 9), con particolare riferimento alla Sezione 4, lettera i) e alla Sezione 6 dell'Allegato 3, senza che cio' comporti un aumento di contributo per le spese tecniche;
b) quantificare l'entita' del contributo da riconoscere per i beni mobili ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera c), di cui alla presente ordinanza.
2. All'avvio dell'istruttoria per l'istanza beni mobili, i comuni, ovvero la struttura di supporto appositamente convenzionata dal Commissario straordinario, ove attivata, provvede, entro trenta giorni, a quantificare l'importo ammissibile a contributo dei beni mobili.
3. In caso di esigenze di approfondimento istruttorio, il suddetto termine di trenta giorni e' interrotto e il comune provvede a comunicare al soggetto interessato, dando un tempo di trenta giorni per il riscontro, i vizi, le difformita' o le esigenze di integrazioni documentali necessarie per consentire la finalizzazione dell'istruttoria.
4. Il Commissario straordinario emana il decreto di riconoscimento e concessione del contributo, al netto di eventuali indennizzi assicurativi o di altro contributo concesso e/o percepito a titolo di rimborso per i danni subiti dai beni della stessa fattispecie e provvede alla sua erogazione entro i successivi trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta di concessione, secondo le modalita' indicate all'art. 2 della presente ordinanza.
5. L'attivita' di rendicontazione per tali beni segue le ordinarie procedure di cui all'art. 10 dell'ordinanza n. 14/2023 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Le fasi del procedimento sono rese visibili ai soggetti legittimati, accedendo alla piattaforma nella quale sono state presentate le istanze.
8. Conseguentemente alle modifiche apportate dalla presente ordinanza:
a. all'Allegato 3 dell'ordinanza n. 14/2023 alla «Sezione 3 - Identificazione dell'unita' immobiliare, parti comuni di edificio distrutti o danneggiati e stato di legittimita'» paragrafo «l'unita' immobiliare/edificio residenziale e' costituita/o da:», all'undicesima alinea, le parole «comma 3» sono sostituite con le parole «comma 4».
 
Art. 2
Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 11/2023 emanata in data 25
ottobre 2023, come modificata dalle ordinanze n. 20/2024 in data 15
gennaio 2024 e n. 23/2024 in data 9 aprile 2024
1. All'art. 3, comma 1, lettera w), la frase «che devono obbligatoriamente essere rendicontati con fattura.» e' eliminata.
2. All'allegato 3 dell'ordinanza n. 11/2023 alla «Sezione 4-Descrizione dei danni e dei ripristini» alla lettera w) la frase «che devono obbligatoriamente essere rendicontati con fattura.» e' eliminata.
3. All'art. 5, comma 1, lettera c) e' aggiunta al capoverso la parola «il progetto».
 
Art. 3

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza
n. 20/2024 in data 15 gennaio 2024

1. All'art. 2, dopo il comma 5, e' inserito il comma: «6. I costi parametrici di cui al comma 3 coprono i costi degli interventi standard, eseguiti al fine di favorire il deflusso delle acque dai terreni, ripristinare i fossi e capifossi (quando possibile), assicurare il drenaggio tempestivo dei terreni. Nel caso in cui il perito dimostri che, per la ripresa e il ripristino dell'attivita' agricola, siano, invece, necessari interventi particolari (ad esempio quelli di rimozioni di fango e detriti derivanti da alluvione e/o frana dai terreni agricoli, di drenaggio profondo, opere di consolidamento di versanti, opere strutturali su fossi, canali e rii non demaniali, interventi di canalizzazione, terrazzamenti, etc.), questi potranno essere presentati come interventi eseguiti in economia a norma dell'art. 3, comma 1, lettera aa), dell'ordinanza n. 11/2023 in data 25 ottobre 2023, decurtando il 10% come costo d'impresa, purche' dalla perizia asseverata risulti che:
a) la determinazione della spesa da presentare a contributo faccia riferimento al prezziario regionale per opere e interventi in agricoltura;
b) l'impresa agricola, che presenta la domanda di contributo, possieda i mezzi agricoli necessari per effettuarli, anche se posseduti a titolo di noleggio o altro contratto.
 
Art. 4

Efficacia e obblighi di pubblicita'

1. La presente ordinanza, trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' efficace dalla data di pubblicazione nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente (https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023).
2. Le regioni interessate dovranno procedere alla pubblicazione di apposito avviso nel rispettivo Bollettino Ufficiale regionale. Le stesse, unitamente ai comuni interessati, dovranno pubblicare, nei propri portali istituzionali, un avviso pubblico con la presente ordinanza e la relativa modulistica per l'invio dell'istanza. Allegati:
Allegato 1 all'ordinanza n. 14/2023 - Domanda di contributo;
Allegato 3 all'ordinanza n. 14/2023 - Schema di perizia asseverata;
Allegato 9 all'ordinanza n. 14/2023 - Integrazioni alla Parte B e Parte C della perizia asseverata per i beni mobili non registrati presenti all'interno di immobili di proprieta' di soggetti privati con destinazione d'uso residenziale.
Allegato 3 all'ordinanza n. 11/2023 - Schema di perizia asseverata.
Roma, 12 agosto 2024

Il Commissario straordinario: Figliuolo

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2400

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Avvertenza:
La versione integrale della ordinanza sara' consultabile al seguente link: https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ordinanze /elenco-ordinanze/