Gazzetta n. 216 del 14 settembre 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE
ORDINANZA 9 aprile 2024
Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 11/2023 del 25 ottobre 2023 e all'ordinanza n. 14/2023 del 3 novembre 2023. (Ordinanza n. 23/2024).


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
alla ricostruzione nel territorio
delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381, recante «Disciplina delle cooperative sociali»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole», a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38, e concernente, specificatamente gli interventi del Fondo di solidarieta' nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e da eventi climatici avversi;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Visto il decreto del Ministero della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, recante «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;
Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21 novembre 2012, n. 1151/2012, recante «regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari»;
Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante «Disposizioni in materia di professioni non organizzate»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il regolamento della Commissione europea 17 giugno 2014, n. 651/2014, recante «Categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato»;
Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016, n. 679/2016, recante «protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, recante «Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attivita' edilizia libera, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222»;
Visto il regolamento della Commissione europea 2 luglio 2020, n. 972/2020, recante «Modifica al regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 8 febbraio 2023, n. 64591, recante «Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023»;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;
Vista la legge 21 aprile 2023, n. 49, recante «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali»;
Visto il decreto 3 maggio 2023 con il quale il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, ha disposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di protezione civile a supporto della Regione Emilia-Romagna;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro Auditore e Urbino della Provincia di Pesaro e Urbino;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della Citta' metropolitana di Firenze;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'8 maggio 2023, n. 992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 12 maggio 2023;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 31 maggio 2023, n. 999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 5 giugno 2023;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 5 giugno 2023, n. 1000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2023;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 giugno 2023, n. 1002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 19 giugno 2023;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 giugno 2023, n. 1010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 151 del 30 giugno 2023;
Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, con il quale il generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo e' stato nominato commissario straordinario alla ricostruzione, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti il 14 luglio 2023 con foglio n. 2026;
Vista l'ordinanza n. 21 in data 19 gennaio 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti il 5 febbraio 2024, foglio n. 318, con la quale, in attuazione dell'art. 20-ter, comma 2 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, viene disciplinata l'articolazione interna e l'organizzazione della struttura di supporto posta alle dipendenze del commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023 nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;
Vista l'ordinanza n. 11/2023 in data 25 ottobre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in pari data, foglio n. 2785, con la quale, in attuazione dell'art. 20-ter, comma 2 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, si definiscono i criteri, le modalita' e i termini per la determinazione, la concessione e l'erogazione di contributi alle imprese titolari di attivita' economiche e produttive ovvero agricole situate, ai sensi dell'art. 20-bis del citato decreto-legge convertito, nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;
Vista l'ordinanza n. 14/2023 in data 3 novembre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in pari data, foglio n. 2948, con la quale, in attuazione dell'art. 20-ter, comma 2 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, si definiscono i criteri, le modalita' e i termini per la determinazione, la concessione e l'erogazione di contributi agli immobili di edilizia abitativa e le relative pertinenze, situate, ai sensi dell'art. 20-bis del citato decreto-legge convertito, nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;
Visto l'art. 15 (Disposizioni urgenti per l'attivita' di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023) del decreto-legge del 9 dicembre 2023, n. 181;
Visto l'art. 16 (Deroga ai requisiti minimi di efficienza per la ricostruzione a seguito di alluvione) del decreto-legge del 9 dicembre 2023, n. 181;
Vista l'ordinanza n. 20/2024 del Commissario straordinario alla ricostruzione, emanata in data 15 gennaio 2024, con la quale si disciplina la determinazione dei costi parametrici per ettaro per la determinazione del contributo, di cui all'art. 3, comma 1, lettera aa) dell'ordinanza n. 11/2023, da riconoscere alle imprese agricole;
Ravvisata l'opportunita' di rivedere alcune modalita' attuative delle ordinanze n. 11/2023 e n. 14/2023 al fine di assicurare in maniera piu' celere il riconoscimento, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 3 dell'art. 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in relazione alla tipologia di interventi e danni subiti agli immobili di edilizia abitativa e relativa pertinenze in diretta conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;
Acquisita l'intesa delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

Dispone:

Art. 1

Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 11/2023
emanata in data 25 ottobre 2023

1. Modifiche e integrazioni all'art. 1:
a) al comma 2, dopo le parole «... comma 1,» sono eliminate le parole «lettera b),»;
b) al comma 2, alla fine del periodo, il numero «2» e' sostituito dal numero «1»;
c) al comma 3, lettera a), la frase dalle parole «beni mobili strumentali» fino alla parola «impianti» e' sostituita dalla seguente frase «beni strumentali: i beni mobili e immobili, funzionali allo svolgimento dell'attivita' dell'impresa, ivi compresi macchinari, automezzi, mobili ed arredi, terreni, impianti e».
2. Integrazioni all'art. 2:
a) al comma 1, lettera a), dopo il punto 2) e' inserito il punto «3) in unica soluzione, a conclusione della rendicontazione totale delle spese e dei relativi controlli qualora siano stati gia' realizzati tutti gli interventi per cui si chiede il contributo e le relative spese debitamente quietanziate.»;
b) al comma 1, lettera b), dopo il punto 2) e' inserito il punto «3) in unica soluzione, a conclusione della rendicontazione totale delle spese e dei relativi controlli qualora siano stati gia' realizzati tutti gli interventi per cui si chiede il contributo e le relative spese debitamente quietanziate.».
3. Modifiche e integrazioni all'art. 3, comma 1:
a) alla lettera d), il punto 5) e' cosi' riscritto «pertinenze, comprese le recinzioni, per la quota di proprieta' ove le stesse siano direttamente funzionali all'attivita' economica e produttiva (ad esempio: magazzini). In fase di presentazione dell'istanza dovra' essere specificato l'eventuale richiesta di contributo per la parte non destinata all'attivita' economica e produttiva che non rientra nel computato totale del contributo;
b) in coda alla lettera l), e' inserita la seguente frase «, o con produzione arborea e arbustiva di tipologia differente dalla preesistente nel caso in cui, per esigenze di carattere agronomico (a titolo di esempio per causa dell'insalubrita' del terreno), non sia possibile il reimpianto della medesima specie e/o varieta' e/o non necessariamente della stessa tipologia e/o schema di allevamento per oggettive esigenze agronomiche e/o tecniche e/o economiche, dandone giustificazione nella prevista perizia asseverata. Il costo ammissibile a contributo non potra' in nessun caso eccedere quello che sarebbe stato riconosciuto nel caso di ripristino dello «status quo ante»;
c) la lettera m), e' cosi' riscritta «il ripristino di reti di protezione e/o teli antipioggia, antigrandine, serre, tunnel e impianti antibrina come risultante dall'inventario ovvero di cui risulti certificata la preesistenza, o per la realizzazione di nuovi manufatti nel caso in cui non risulti tecnicamente possibile e/o conveniente ripristinare quelli danneggiati. In tale caso, il tecnico dovra' debitamente giustificare le ragioni oggettive a supporto che dovranno essere espressamente indicate nella prevista perizia asseverata;»;
d) la lettera t) e' cosi' riscritta «i danni economici subiti da prodotti gia' raccolti e in corso di stagionatura/affinamento, maturazione nel caso del vino ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari e degli articoli 104 del regolamento (UE) n. 1038/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018;»;
e) alla lettera x) al termine, dopo «asseverata» e' inserita la frase «ad esclusione delle produzioni agricole di cui all'allegato 1 n. 1 del TFUE»;
f) alla lettera y) e' eliminato il periodo: «esclusivamente per i beni e i materiali di aziende della filiera delle costruzioni depositati presso i cantieri;
g) dopo la lettera aa) e' aggiunta la seguente lettera «bb) lavori in economia per il ripristino dei beni immobili e mobili strumentali nonche' per le attivita' di cui alla lettera u) e v) del presente articolo. Tali lavori in economia potranno essere ammessi a contributo se il costo sostenuto per la manodopera utilizzata nonche' le spese per acquisto dei materiali sono realizzati direttamente dal titolare/i dell'impresa e/o suoi coadiuvanti e/o con l'impiego di maestranze proprie, nei limiti delle mansioni attribuite e come risultanti da idonea documentazione giustificativa del rapporto di lavoro.».
4. Modifiche all'art. 3, comma 4, e' eliminata la frase «e deve basarsi sul costo di riparazione o, nel caso di sostituzione di tali beni, sul valore economico prima dell'evento.».
5. Modifiche all'art. 3, comma 5, la lettera a) e' cosi' riscritta «riparazione, il valore della riparazione non deve superare il costo di sostituzione del bene danneggiato;».
6. Integrazioni all'art. 3, comma 7, lettera a), alla fine del punto 2) e' aggiunto il seguente periodo: «Il contributo minimo che sara' riconosciuto per la perizia e' pari a euro 750,00 (settecentocinquanta/00);».
7. Dopo l'art. 3 e' inserito il seguente: «Art. 3-bis (Deroghe). - 1. Nella considerazione dell'urgente necessita' di procedere con la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, che afferiscono alla pubblica e privata incolumita', al fine di consentire un rapido rientro alle normali condizioni di vita e di assicurare le piu' snelle modalita' collegiali per il rilascio dei pareri, i comuni, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della disciplina edilizia, possono provvedere in deroga alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, nei casi in cui occorra acquisire anche un solo atto di assenso, comunque denominato, di competenza di un'amministrazione diversa dal comune, necessario ai fini del perfezionamento del titolo edilizio, lo sportello unico indice, entro il termine perentorio di cinque giorni lavorativi, una conferenza dei servizi semplificata anche in modalita' asincrona da concludersi con determinazione motivata entro e non oltre quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza dei servizi semplificata il rappresentante di un'amministrazione o un soggetto invitato non fornisca riscontro o, comunque, non sia dotato di adeguato potere di rappresentanza, il parere si intende acquisito con esito positivo e la conferenza delibera. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. Fermo restando quanto stabilito dal presente comma, i pareri, i visti e i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conclusione della conferenza dei servizi semplificata, devono essere resi dalle amministrazioni entro e non oltre sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo».
8. Modifiche e integrazioni all'art. 4:
a) al comma 1, lettera a) e' stralciato il seguente periodo «o nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unita' strutturali rispetto al fabbricato, sede dell'attivita' e i relativi interventi di ripristino non migliorino e/o incrementino le caratteristiche fisico-meccaniche in termini strutturali, di impianti, energetici consentendo risparmio ed efficienza;»;
b) al comma 2, dopo le parole «alla lettera aa)» sono inserite le parole «e bb)»;
c) il comma 3 e' cosi' riscritto: «La causa di esclusione dall'accesso al contributo di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo non e' accertata nei controlli per le richieste di finanziamento, con riferimento agli interventi di ripristino, che non richiedono la presentazione di una pratica edilizia costituendo attivita' edilizia libera a norma del decreto 2 marzo 2018 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante "Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attivita' edilizia libera, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222". Il Commissario straordinario, in tali casi, si riserva la facolta' di effettuare controlli a campione, acquisendo la documentazione necessaria presso i comuni competenti, al fine di verificare la regolarita' edilizia dell'immobile danneggiato oggetto di intervento. In tali casi, i comuni interessati provvederanno al rilascio della documentazione necessaria per l'effettuazione dei controlli, richiedendo al privato, se necessario, integrazione documentale. Laddove, in esito a tali controlli dovessero emergere irregolarita', il contributo non sara' erogato ovvero, in caso di erogazione, anche parziale, gia' avvenuta, si procedera' ai sensi dell'art. 20-septies, comma 5 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, analogamente ai casi di concessione di contributi in carenza dei necessari presupposti.».
9. Modifiche all'art. 5, comma 7 le parole «30 (trenta)» sono sostituite con le parole «60 (sessanta)».
10. Modifiche all'art. 6:
a) al comma 1, dopo la parola «imprese» sono aggiunte le seguenti parole «, ovvero i soggetti beneficiari,»;
b) al comma 1, lettera g) le parole «al fatturato» sono sostituite con le seguenti parole «ai ricavi delle vendite e delle prestazioni»;
c) il comma 2 e' cosi' riscritto: «Tutte le condizioni di cui al comma 1 devono sussistere alla data della presentazione della domanda di contributo, a pena di inammissibilita' della stessa, e alla data di rendicontazione delle spese, a pena di revoca dei contributi concessi e/o erogati;»;
d) al comma 4 la frase «se e in quanto esistenti delle prefetture territorialmente competenti» e' sostituita dal seguente periodo «ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione - art. 1, comma 53 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2013 e successive modificazioni ed integrazioni), ove tali disposizioni ne prevedano l'obbligatorieta', fatti salvi i casi di lavori gia' realizzati alla data del 25 ottobre 2023.».
11. Integrazioni all'art. 7: dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:
«4. Per i danni nelle parti comuni condominiali, la domanda di contributo e' presentata dall'amministratore del condominio, che dovra' allegare alla domanda apposito verbale di assemblea condominiale costituita ai sensi delle maggioranze previste dal codice civile in relazione alla natura dei lavori, con indicazione delle quote millesimali di ciascun proprietario ed esplicitazione chiara del mandato attribuito all'amministratore per la presentazione della domanda. La rendicontazione dei lavori e delle spese deve essere fatturata al condominio, a cui sara' erogato il contributo spettante nella sua interezza, a conclusione dei lavori.
5. Per i danni nelle parti comuni per i quali non e' obbligatoria la nomina dell'amministratore, la domanda di contributo e' presentata da uno dei proprietari, munito di procura speciale da parte di tutti i proprietari delle unita' immobiliari (modello in allegato 8 alla presente ordinanza). La rendicontazione dei lavori e delle spese deve essere fatturata al proprietario che ha ricevuto la procura speciale, a cui sara' erogato il contributo spettante nella sua interezza, a conclusione dei lavori.».
12. Modifiche all'art. 9, comma 3, lettera b), al punto 8) dopo le parole «dell'immobile» sono aggiunte le parole «ove previsto» ed e' eliminato il periodo «quando necessario ai sensi dell'art. 4, comma 3 della presente ordinanza;».
13. Modifiche all'art. 10:
a) al comma 4, il numero «1» e' sostituito dal numero «2»;
b) al comma 5, il numero «3» e' sostituito dal numero «4»;
c) il comma 6 e' cosi' riscritto: «Non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 3 nei casi di trasferimento totale o parziale del ramo di azienda, ovvero di fusione o scissione, successivamente all'evento alluvionale, qualora il soggetto subentrante dichiari di continuare, nel territorio della regione interessata dagli eventi calamitosi, l'attivita' d'impresa. Il trasferimento, totale o parziale del ramo d'azienda, dovra' risultare da atto pubblico nel quale il cedente dovra' dichiarare di non aver percepito alcun indennizzo o contributo, di qualunque natura, ovvero di averlo percepito o di aver presentato istanza per percepirlo, precisando importo richiesto, ente o societa' erogatrice. La mancata indicazione nell'atto pubblico delle dichiarazioni di cui al precedente periodo sara' comunque considerata espressione della mancata percezione di contributi, ovvero indennizzi, di qualunque natura, nonche' di non aver presentato istanze per il loro ottenimento, configurandosi, ai fini del presente comma, quale dichiarazione implicita. Il cedente e' ritenuto responsabile per le dichiarazioni, esplicite o implicite, riportate nel citato atto pubblico. Altresi', non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 3 nei casi di trasferimento dell'attivita' della cooperativa ad altra cooperativa sociale rientrante tra i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, che abbia sede operativa nel territorio della regione interessata dagli eventi calamitosi».
14. Modifiche e integrazioni all'art. 11:
a) il primo periodo del comma 2 e' cosi' riscritto «I comuni, all'avvio dell'istruttoria, devono altresi' verificare, ove necessario e a esclusione delle attivita' in edilizia libera previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni, lo stato legittimo del fabbricato o della porzione di fabbricato, anche con riferimento alle tolleranze costruttive e alle sanatorie accertate nell'ambito del titolo abilitativo previsto per le opere di ripristino e ricostruzione, l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso e l'inesistenza di vincoli di inedificabilita' assoluta. Omissis»;
b) il comma 3 e' cosi' riscritto: «I comuni completano le verifiche di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni dalla presentazione delle domande che, non presentando vizi o difformita' rispetto ai criteri indicati nella presente ordinanza, sono considerate ricevibili. Qualora all'esito dell'istruttoria di cui al comma 2 si riscontrino difformita' rispetto ai requisiti necessari per l'ammissibilita' dell'istanza di concessione dei contributi, il suddetto termine di trenta giorni e' interrotto e i comuni provvedono a notificare attraverso richiesta di integrazioni, al soggetto interessato i vizi e le difformita' ostative all'accoglimento della domanda, dando un tempo di dieci giorni al fine di regolarizzare la propria posizione, anche a mezzo di integrazione documentale, per l'eventuale ottenimento dell'esito positivo dell'istruttoria. All'esito della mancata, parziale o infruttuosa integrazione o della mancata risposta da parte del soggetto interessato, i comuni provvedono, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 successive modificazioni ed integrazioni, a inviare il preavviso di rigetto della stessa, dandone comunicazione al soggetto interessato e al successivo rigetto a seguito di mancata o infruttuosa risposta entro dieci giorni dal suddetto preavviso.»;
c) al comma 5, tra le parole «All'esito ... delle verifiche» e' aggiunta la parola «positivo». Nell'ultimo periodo, la frase «Se la domanda non e' ricevibile viene respinta» e' cosi' sostituita «All'esito delle infruttuose integrazioni o della mancata o parziale risposta del soggetto interessato, i comuni provvedono, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 successive modificazioni ed integrazioni, a inviare il preavviso di rigetto della stessa, dandone comunicazioni al soggetto interessato e al successivo rigetto a seguito di mancata o infruttuosa risposta entro dieci giorni dal suddetto preavviso.»;
d) al comma 6 e' eliminata la frase «ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,».
15. Modifiche all'art. 12, il comma 4 e' cosi' riscritto: «Entro il termine di 18 mesi, o del maggior tempo eventualmente concesso, dalla notifica del decreto di concessione, l'impresa beneficiaria dovra' presentare, per il tramite della piattaforma informatica all'uopo implementata, al comune territorialmente competente tutta la documentazione tecnica comprovante l'avvenuta realizzazione degli interventi, nonche' le fatture anche in formato cartaceo, ovvero copia di cortesia, relative all'ultimazione dei lavori e ogni altra documentazione, valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata, comprovante le spese sostenute nonche' i relativi mezzi di pagamento (bonifici bancari o postali, ovvero altro strumento di pagamento consentito nei circuiti bancari, che ne consenta la tracciabilita' ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136). Il termine concesso per la rendicontazione finale delle spese di 18 mesi, o del maggior tempo eventualmente concesso, puo' essere prorogato, su istanza motivata degli interessati, previa valutazione con apposita determinazione del comune, che la propone al Commissario straordinario»;
16. Modifiche all'art. 14, comma 4, lettera f), la parola «non» e' eliminata. Dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente lettera «i) il beneficiario, entro i tre anni dalla data di erogazione del saldo del contributo:
1) cessi o delocalizzi l'attivita' produttiva al di fuori dei territori di cui all'art. 1 della presente ordinanza;
2) modifichi o alteri la natura dei beni indennizzati;
3) alieni o dismetta dal processo produttivo i beni indennizzati.».
17. Conseguentemente alle modifiche apportate dalla presente ordinanza:
a) all'allegato 1, relativo alla domanda di contributo:
1) alla sezione 3, lettera d), punto 5) dopo la parola «pertinenze» e' inserito «comprese le recinzioni, per la quota di proprieta'»; e' eliminato il periodo «ovvero nel caso in cui le stesse non si configurino come distinte unita' strutturali rispetto al fabbricato; per la definizione di unita' strutturale, si rinvia alle norme tecniche di costruzione (NTC 2018 e successive modificazioni ed integrazioni)»;
2) in coda alla lettera l) e' inserito «, o con produzione arborea e arbustiva di tipologia differente dalla preesistente nel caso in cui, per esigenze di carattere agronomico (a titolo di esempio per causa dell'insalubrita' del terreno), non sia possibile il reimpianto della medesima specie e/o varieta' e/o non necessariamente della stessa tipologia e/o schema di allevamento per oggettive esigenze agronomiche e/o tecniche e/o economiche, dandone giustificazione nella prevista perizia asseverata. Il costo ammissibile a contributo non potra' in nessun caso eccedere quello che sarebbe stato riconosciuto nel caso di ripristino dello «status quo ante»;
3) in coda alla lettera m) e' inserito «o per la realizzazione di nuovi manufatti nel caso in cui non risulti tecnicamente possibile e/o conveniente ripristinare quelli danneggiati. In tale caso il tecnico dovra' debitamente giustificare le ragioni oggettive a supporto che dovranno essere espressamente indicate nella prevista perizia asseverata;»;
4) la lettera t) e' cosi' riscritta «i danni economici subiti da prodotti gia' raccolti e in corso di stagionatura/affinamento, maturazione nel caso del vino ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari e degli articoli 104 del regolamento (UE) n. 1038/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018;»;
5) alla lettera y) e' eliminata la frase «, con particolare riferimento ai beni e materiali di aziende della filiera delle costruzioni depositati presso i cantieri»;
6) dopo la lettera aa) e' inserita la seguente frase «bb) lavori in economia per il ripristino dei beni immobili e mobili strumentali nonche' per le attivita' di cui alla lettera u) e v) del presente articolo. Tali lavori in economia potranno essere ammessi a contributo se il costo sostenuto per la manodopera utilizzata nonche' le spese per acquisto dei materiali sono realizzati con l'impiego di maestranze proprie, nei limiti delle mansioni attribuite e come risultanti da idonea documentazione giustificativa del rapporto di lavoro.»;
7) dopo la sezione 4 e' aggiunta la «SEZIONE 4 bis - Stato del terreno
Alla data della presente dichiarazione, il terreno e':
danneggiato
ripristinato
in parte
totalmente»;
8) alla sezione 7, lettera a), e' eliminato il periodo «o nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unita' strutturali rispetto al fabbricato, sede dell'attivita' e i relativi interventi di ripristino non migliorino e/o incrementino le caratteristiche fisico-meccaniche in termini strutturali, di impianti, energetici consentendo risparmio ed efficienza»;
9) alla lettera k), dopo la parola «aa)» sono aggiunte «e bb)»;
10) alla sezione 8, nella tabella al punto 2), dopo la riga «come da sez. 3 lettera aa)» e' aggiunta la riga «come da sez. 3 lettera bb)»;
11) dopo la sezione 8, alla voce dichiara di essere consapevole, nel secondo alinea e' eliminata la frase «il cui importo complessivo non e' superiore a euro 40.000,00 (quarantamila/00) e»;
b) all'allegato 3, relativo alla perizia tecnica:
1) nella parte B, alla sezione 4, lettera d), punto 5), dopo la parola «pertinenze» e' inserito «comprese le recinzioni, per la quota di proprieta'»; e' eliminato il periodo «ovvero nel caso in cui le stesse non si configurino come distinte unita' strutturali rispetto al fabbricato; per la definizione di unita' strutturale, si rinvia alle norme tecniche di costruzione (NTC 2018 e successive modificazioni ed integrazioni)»;
2) in coda alla lettera l) e' inserito «o con produzione arborea e arbustiva di tipologia differente dalla preesistente nel caso in cui, per esigenze di carattere agronomico (a titolo di esempio per causa dell'insalubrita' del terreno), non sia possibile il reimpianto della medesima specie e/o varieta' e/o non necessariamente della stessa tipologia e/o schema di allevamento per oggettive esigenze agronomiche e/o tecniche e/o economiche, dandone giustificazione nella prevista perizia asseverata. Il costo ammissibile a contributo non potra' in nessun caso eccedere quello che sarebbe stato riconosciuto nel caso di ripristino dello «status quo ante»;
3) in coda alla lettera m) e' inserito «o per la realizzazione di nuovi manufatti nel caso in cui non risulti tecnicamente possibile e/o conveniente ripristinare quelli danneggiati. In tale caso il tecnico dovra' debitamente giustificare le ragioni oggettive a supporto che dovranno essere espressamente indicate nella prevista perizia asseverata;»;
4) la lettera t) e' cosi' riscritta «i danni economici subiti da prodotti gia' raccolti e in corso di stagionatura/affinamento, maturazione nel caso del vino ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari e degli articoli 104 del regolamento (UE) n. 1038/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018;»;
5) alla lettera y) e' eliminata la frase «, con particolare riferimento ai beni e materiali di aziende della filiera delle costruzioni depositati presso i cantieri»;
6) dopo la lettera aa) e' inserita la seguente «bb) lavori in economia per il ripristino dei beni immobili e mobili strumentali nonche' per le attivita' di cui alla lettera u) e v) del presente articolo. Tali lavori in economia potranno essere ammessi a contributo se il costo sostenuto per la manodopera utilizzata nonche' le spese per acquisto dei materiali sono realizzati con l'impiego di maestranze proprie, nei limiti delle mansioni attribuite e come risultanti da idonea documentazione giustificativa del rapporto di lavoro.»;
7) alla sezione 5), la lettera t) e' cosi' riscritta: «danni economici subiti da prodotti gia' raccolti e in corso di stagionatura/affinamento, maturazione nel caso del vino ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, ... (come da sez. 4 lettera t)»;
8) dopo la lettera aa) e' inserita la seguente «bb) lavori in economia per il ripristino dei beni immobili e mobili strumentali ... come da sez. 4 lettera bb);
9) nella Parte C, sezione 6, interventi di ripristino dell'immobile, dopo la lettera «aa)» e' aggiunta la lettera «bb)».
 
Art. 2

Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 14/2023
emanata in data 3 novembre 2023

1. Modifiche e integrazioni all'art. 1, il comma 2 e' cosi' riscritto: «Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano anche:
a) agli edifici che comprendono anche unita' immobiliari non adibite ad uso residenziale, purche' all'interno dell'edificio sia compresa almeno una unita' immobiliare adibita a residenza limitatamente alle parti comuni;
b) agli edifici/unita' immobiliari aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale di proprieta' di persone fisiche sfitte alla data dell'evento;
c) agli edifici/unita' immobiliari aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale di proprieta' di persone fisiche, che alla data dell'evento, risultavano nella disponibilita' di imprese, persone giuridiche, enti e/o associazioni sulla base di un valido titolo regolarmente registrato (da allegare alla domanda di contributo) qualora l'affittuario abbia delegato il proprietario alla presentazione della domanda di contributo o qualora il titolo di disponibilita' si sia risolto;
d) alle unita' immobiliari di proprieta' di persone fisiche non aventi natura pertinenziale rispetto alla unita' immobiliare;
e) ai terreni agricoli di proprieta' di persone fisiche che, alla data dell'evento risultavano affittati ad aziende produttive o agricole con contratto regolarmente registrato (da allegare alla domanda di contributo) qualora l'affittuario non intenda presentare la domanda di contributo.».
2. Integrazioni all'art. 2:
a) al comma 2 dopo le parole «gia' riconosciuta,» sono inserite le parole «per i medesimi interventi»;
b) al comma 3:
a) le parole «ad uso abitativo e relative pertinenze» sono sostituite con le parole «di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 1»;
b) alla lettera a), dopo il punto 2) e' inserito il punto «3) in unica soluzione, qualora siano stati gia' realizzati tutti gli interventi per cui si chiede il contributo e le relative spese debitamente quietanziate;»;
c) alla lettera b) al punto 2) dopo le parole «totale delle spese» sono inserite le parole «e dei relativi controlli»;
d) alla lettera b), e' eliminata la frase «In tale ambito, al fine di consentire un rapido ripristino funzionale degli edifici, saranno considerati prioritari i casi delle parti comuni condominiali.»;
e) alla lettera b), dopo il punto 2) e' aggiunto il seguente punto «3) in unica soluzione, a conclusione della rendicontazione totale delle spese e dei relativi controlli, qualora siano stati gia' realizzati tutti gli interventi per cui si chiede il contributo e le relative spese debitamente quietanziate.».
3. Integrazioni all'art. 3:
a) al comma 1, lettera a), punto 6) dopo la parola «pertinenze» e' inserita la frase «comprese le recinzioni, per la quota di proprieta'»;
b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti commi:
«6-bis. La domanda di contributo puo' essere presentata anche da coloro che abbiano acquisito la proprieta' dell'immobile danneggiato dall'evento alluvionale per successione ereditaria.
6-ter. La domanda di contributo puo' essere presentata anche da coloro che alla data dell'evento rivestivano la qualifica di promissari acquirenti purche' il contratto preliminare di vendita sia stato stipulato prima della data degli eventi del 1° maggio 2023 e nei centottanta giorni successi a tale data il contratto definitivo di vendita sia stato regolarmente registrato e trascritto.»;
c) al comma 8, in coda alla lettera d) e' aggiunto il seguente periodo «Il contributo minimo che sara' riconosciuto per la perizia e' pari a euro 750,00 (settecentocinquanta/00).»;
d) al comma 8, ultimo capoverso, le parole «al netto dell'IVA e» sono sostituite da «al lordo dell'IVA e cassa professionisti e»;
e) dopo l'art. 3 e' inserito il seguente: «Art. 3-bis (Deroghe). - 1. Nella considerazione dell'urgente necessita' di procedere con la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, che afferiscono alla pubblica e privata incolumita', al fine di consentire un rapido rientro alle normali condizioni di vita e di assicurare le piu' snelle modalita' collegiali per il rilascio dei pareri, i comuni, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della disciplina edilizia, possono provvedere in deroga alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
In particolare, nei casi in cui occorra acquisire anche un solo atto di assenso, comunque denominato, di competenza di un'amministrazione diversa dal comune, necessario ai fini del perfezionamento del titolo edilizio, lo sportello unico indice, entro il termine perentorio di cinque giorni lavorativi, una conferenza dei servizi semplificata anche in modalita' asincrona da concludersi con determinazione motivata entro e non oltre quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza dei servizi semplificata il rappresentante di un'amministrazione o un soggetto invitato non fornisca riscontro o, comunque, non sia dotato di adeguato potere di rappresentanza, il parere si intende acquisito con esito positivo e la conferenza delibera. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. Fermo restando quanto stabilito dal presente comma, i pareri, i visti e i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conclusione della conferenza dei servizi semplificata, devono essere resi dalle amministrazioni entro e non oltre sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.».
4. Modifiche all'art. 4:
a) al comma 1, lettera a) sono eliminate le parole «di una persona fisica o»;
b) il comma 3 e' cosi' riscritto: «La causa di esclusione dall'accesso al contributo di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo non e' accertata nei controlli per le richieste di finanziamento, con riferimento agli interventi di ripristino, che non richiedano la presentazione di una pratica edilizia costituendo attivita' di edilizia libera, a norma del decreto 2 marzo 2018 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante «Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attivita' edilizia libera, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222». Il commissario straordinario, in tali casi, si riserva la facolta' di effettuare controlli a campione, acquisendo la documentazione necessaria presso i comuni competenti al fine di verificare la regolarita' edilizia dell'immobile danneggiato oggetto di intervento. In tali casi, i comuni interessati provvederanno al rilascio della documentazione necessaria per l'effettuazione dei controlli, richiedendo al privato, se necessario, integrazione documentale. Laddove, in esito a tali controlli dovessero emergere irregolarita', il contributo non sara' erogato ovvero, in caso di erogazione, anche parziale, gia' avvenuta, si procedera' ai sensi dell'art. 20-septies, comma 5 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, analogamente ai casi di concessione di contributi in carenza dei necessari presupposti».
5. Integrazioni all'art. 5:
a) al comma 2, dopo la lettera b) e' aggiunta la lettera «c) persone fisiche proprietarie di immobili o terreni agricoli sui quali, alla data dell'evento, insistevano attivita' condotte da terzi con contratto regolarmente registrato (da allegare alla domanda di contributo), a condizione che il titolo di disponibilita' sia stato risolto ovvero il proprietario sia stato autorizzato dal conduttore ad effettuare i lavori di ripristino.»;
b) al comma 4 le parole «30 (trenta)» sono sostituite con le parole «60 (sessanta)».
6. Modifiche ed integrazioni all'art. 6, al comma 3, la frase «sottoscritto da parte di tutti i proprietari del condominio» e' sostituita dalla seguente «costituita ai sensi delle maggioranze previste dal codice civile in relazione alla natura dei lavori».
7. Modifiche ed integrazioni all'art. 8, comma 4, lettera b):
a) al punto 1) dopo la parola «comma» il numero «2» e' sostituita dal numero «3».;
b) al punto 7), dopo la parola «immobile» sono aggiunte le parole «ove previsto»;
c) in coda al punto 7) la frase «(questi ultimi quando necessario ai sensi dell'art. 4, comma 2 della presente ordinanza)» e' stralciata.
8. Modifiche ed integrazioni all'art. 9:
a) il primo periodo del comma 2 e' cosi' riscritto «I comuni, all'avvio dell'istruttoria, devono altresi' verificare, ove necessario e a esclusione delle attivita' in edilizia libera previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni, lo stato legittimo del fabbricato o della porzione di fabbricato e relative pertinenze, ovvero quanto previsto all'art. 4, comma 1, lettera c), anche con riferimento alle tolleranze costruttive e alle sanatorie accertate nell'ambito del titolo abilitativo previsto per le opere di ripristino e ricostruzione, l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso e l'inesistenza di vincoli di inedificabilita' assoluta. Omissis»;
b) al comma 2, dopo la lettera b) e' inserita la lettera «c) il richiedente non sia stato destinatario per lo stesso immobile di altri contributi concessi a titolo di risarcimento, anche parziale, per gli stessi interventi, indicandone l'ammontare eventualmente gia' erogato»;
c) al comma 3 la frase «, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni,» e' sostituita con la seguente «attraverso richiesta di integrazioni»;
d) al comma 3, l'ultimo periodo e' cosi' riscritto «All'esito delle infruttuose integrazioni o della mancata risposta da parte del soggetto interessato, i comuni provvedono, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, successive modificazioni ed integrazioni, ad inviare il preavviso di rigetto della stessa, dandone comunicazione al soggetto interessato, e al successivo rigetto a seguito di mancata o infruttuosa risposta entro dieci giorni dal suddetto preavviso.»;
e) al comma 5, tra le parole «All'esito ... delle verifiche» e' aggiunta la parola «positivo»;
f) al comma 5, gli ultimi due periodi sono cosi' riscritti:
«In caso di esigenze di approfondimento istruttorio, il suddetto termine di trenta giorni e' interrotto e il comune, provvede a comunicare al soggetto interessato, dando un tempo di trenta giorni per il riscontro, i vizi, le difformita' o le esigenze di integrazioni documentali necessarie per consentire la finalizzazione dell'istruttoria.
All'esito delle infruttuose integrazioni o della mancata risposta da parte del soggetto interessato, i comuni provvedono, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, successive modificazioni ed integrazioni, ad inviare il preavviso di rigetto della stessa, dandone comunicazione al soggetto interessato, e al successivo rigetto a seguito di mancata o infruttuosa risposta entro dieci giorni dal suddetto preavviso.»;
g) al comma 6 e' eliminata la frase «, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,».
9. Modifiche ed integrazioni all'art. 10:
a) al comma 3, lettera c) la frase «se e in quanto esistenti delle prefetture territorialmente competenti» e' sostituita dalla seguente «ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione - art. 1, comma 53 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2013 e successive modificazioni ed integrazioni), ove tali disposizioni ne prevedano l'obbligatorieta'»;
b) al comma 3, lettera c) le parole «e fatturati» sono eliminate;
c) al comma 4, le parole «la fattura relativa» sono sostituite con la frase «le fatture anche in formato cartaceo, ovvero copia di cortesia, relative»;
d) al comma 4, dopo le parole «omissis ... che ne consenta la tracciabilita')» e' inserita la frase «; sono ammessi pagamenti effettuati dai parenti e affini fino al 2° grado del soggetto beneficiario, nonche' dei conviventi more uxorio.».
10. Integrazioni all'art. 11, al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la lettera «c) provvedere a rientrare nell'abitazione entro 3 mesi dalla fine lavori, o dalla recuperata utilizzabilita' nel caso di interventi di edilizia libera, presentando una dichiarazione sullo stato dell'occupazione, qualora lo stesso beneficiario o altri soggetti usufruiscano di misure relative all'autonoma sistemazione o di alloggi resi disponibili nell'ambito dello stato di emergenza in relazione allo stesso immobile.».
11. Conseguentemente alle modifiche apportate dalla presente ordinanza:
a) all'allegato 1, relativo alla domanda di contributo:
1) nella dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio e prima della sezione 2, sono aggiunti i seguenti punti «erede di _____; promissario acquirente, contratto preliminare di vendita stipulato il ___/___/___ e contratto definitivo di vendita registrato e trascritto il ___/___/___»;
2) alla sezione 2, punto 6., dopo la parola «pertinenze» sono inserite le seguenti parole «comprese le recinzioni, per la quota di proprieta'»;
3) alla sezione 2, alla lettera j) la parola «netto» e' sostituita con «lordo» e dopo IVA e' inserita la seguente «e cassa professionisti»;
4) alla sezione 3 dopo garage e' inserito «altro (specificare: _____)»;
5) alla sezione 5, alla lettera a) sono eliminate le parole «di una persona fisica o»;
6) dopo la sezione 7, alla voce dichiara di essere consapevole, nel secondo alinea e' eliminata la frase «il cui importo complessivo non e' superiore a euro 30.000,00 (trentamila/00) e»;
7) alla DOCUMENTAZIONE ALLEGATA, nell'elenco ALLEGATO E/O DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE SOLO SE RICORRE IL CASO, dopo «Fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validita'» aggiungere:
Contratto preliminare di vendita
Contratto definitivo di vendita
Verbale assemblea di condominio
b) all'allegato 3, relativo allo schema di perizia tecnica:
1) alla sezione 2, al primo periodo dopo la parola «calamitosi,» e' inserita «avente destinazione d'uso (specificare: _____)»;
2) alla sezione 3, e' eliminata la parola «residenziale» dove presente;
3) alla sezione 3 la frase «se e' stata realizzata in assenza di titoli abilitativi o in difformita' agli stessi, e' stata conseguita, alla data dell'evento calamitoso la sanatoria ... omissis» e' modificata in «se e' stata realizzata in assenza di titoli abilitativi o in difformita' agli stessi, e' stata conseguita, alla data della domanda la sanatoria ai sensi ... omissis»;
4) alla sezione 4, e' eliminata la parola «residenziale» dove presente;
5) alla sezione 4, alla lettera a), punto 6., dopo la parola «pertinenze» sono inserite «comprese le recinzioni, per la quota di proprieta'»;
6) alla sezione 4, al punto j) la parola «netto» e' sostituita con «lordo» e dopo IVA e' inserita la seguente «e cassa professionisti».
Roma, 9 aprile 2024

Il Commissario straordinario: Figliuolo

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1156

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Avvertenza:
La versione integrale della ordinanza sara' consultabile al seguente link: https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ordinanze /elenco-ordinanze