Gazzetta n. 215 del 13 settembre 2024 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 5 settembre 2024, n. 129
Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 30, comma 2, lettera d), 31, 32 e 33;
Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023» e, in particolare, l'articolo 19, che reca principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attivita';
Visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937;
Visto il regolamento (UE) n. 1093/2010, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorita' europea di vigilanza (Autorita' bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione e, in particolare, l'articolo 1, paragrafo 2;
Visto il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorita' europea di vigilanza (Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione e, in particolare, l'articolo 1, paragrafo 2;
Vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attivita' degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, e, in particolare, l'allegato I;
Vista la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e, in particolare, la parte I.B dell'allegato;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante «Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali» e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera c);
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante «Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE» e, in particolare, l'articolo 19-bis;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi» e, in particolare, l'articolo 17-bis, commi 8-bis e 8-ter;
Visto il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali» e, in particolare, le parti I e II dell'allegato;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52, recante «Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 2024;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto detta le disposizioni necessarie all'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937, e a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed
emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14, della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri»:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riportano gli articoli 31, 32 e 33 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
«Art. 33 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione
europea). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione
delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale,
fatte salve le norme penali vigenti, la legge di
delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la
data dalla stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni
penali o amministrative per le violazioni di obblighi
contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare
o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione
europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea
pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa
legge di delegazione europea, per i quali non sono gia'
previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo e'
esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri competenti per
materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma
1, lettera d), della presente legge, a quelli specifici
contenuti nella legge di delegazione europea, qualora
indicati.
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica per l'espressione del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari con le
modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9
dell'articolo 31.».
- Si riporta l'articolo 19 della legge 21 febbraio
2024, n. 15, recante delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2022-2023, pubblicata nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2024, n.
46:
«Art. 19 (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che
modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n.
1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937). - 1.
Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, ai seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente tutte le
modificazioni e integrazioni necessarie ad assicurare la
corretta applicazione del regolamento (UE) 2023/1114 e
delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di
attuazione nonche' a garantire il coordinamento con le
disposizioni settoriali vigenti, comprese quelle relative
ai servizi di pagamento e a strumenti e prodotti
finanziari; nell'adozione di tali modifiche e integrazioni
il Governo tiene conto, ove opportuno, degli orientamenti
delle autorita' di vigilanza europee;
b) individuare la Banca d'Italia e la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), secondo le
relative attribuzioni e finalita', quali autorita'
competenti ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del
regolamento (UE) 2023/1114, anche prevedendo opportune
forme di coordinamento per evitare duplicazioni e
sovrapposizioni e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui
soggetti vigilati;
c) prevedere forme di coordinamento tra le autorita'
di cui alla lettera b) e l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni ai fini dello svolgimento dei rispettivi
compiti istituzionali;
d) individuare la Banca d'Italia e la CONSOB quali
punti di contatto, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2,
del regolamento (UE) 2023/1114, per la cooperazione
amministrativa transfrontaliera tra le autorita' competenti
nonche' con l'Autorita' bancaria europea e l'Autorita'
europea degli strumenti finanziari e dei mercati, in
coerenza con le disposizioni nazionali vigenti che
attengono alla cooperazione con le predette autorita'
europee;
e) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria
adottata dalle autorita' individuate ai sensi della lettera
b), ove opportuno e nel rispetto delle competenze alle
stesse spettanti, nell'ambito e per le finalita'
specificamente previste dal regolamento (UE) 2023/1114 e
dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del
medesimo regolamento (UE);
f) attribuire alle autorita' individuate ai sensi
della lettera b) del presente comma i poteri previsti dal
regolamento (UE) 2023/1114, ivi compresi i poteri di
vigilanza e di indagine, di adozione di provvedimenti
cautelari, di intervento sui prodotti e di trattamento dei
reclami, rispettivamente previsti dagli articoli 94, 102,
105 e 108 del medesimo regolamento (UE), tenuto conto dei
poteri di cui esse dispongono in base alla legislazione
vigente e delle modalita' di esercizio previste
dall'articolo 94, paragrafo 5, del medesimo regolamento
(UE);
g) con riferimento alla disciplina delle sanzioni
previste dal regolamento (UE) 2023/1114:
1) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB,
secondo le rispettive competenze e fatto salvo quanto
previsto al numero 7), il potere di irrogare le sanzioni e
di imporre le altre misure amministrative, anche
interdittive, previste dall'articolo 111 del regolamento
(UE) 2023/1114 per le violazioni di cui al paragrafo 1,
primo comma, del medesimo articolo;
2) stabilire l'importo delle sanzioni pecuniarie di
cui all'articolo 111 del regolamento (UE) 2023/1114
prevedendo, fermi restando i massimi edittali ivi indicati,
minimi edittali comunque non inferiori a euro 5.000 per le
persone fisiche e a euro 30.000 per le persone giuridiche;
3) stabilire che per le violazioni di cui
all'articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del
regolamento (UE) 2023/1114 si applichino le sanzioni e le
altre misure amministrative previste per le violazioni
degli articoli 51 e 54 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero degli
articoli 6-bis e 6-ter del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
4) coordinare, nel rispetto di quanto stabilito dal
regolamento (UE) 2023/1114, le disposizioni sanzionatorie
introdotte in attuazione del medesimo regolamento (UE) con
quelle nazionali vigenti sull'esercizio del potere
sanzionatorio da parte della Banca d'Italia e della CONSOB;
5) al fine di garantire l'effettiva applicazione
dell'articolo 111 del regolamento (UE) 2023/1114,
individuare le persone fisiche nei confronti delle quali
possono essere irrogate le sanzioni e imposte le altre
misure amministrative per le violazioni ivi previste,
stabilendo, ove necessario, i presupposti che ne
determinano la responsabilita';
6) fermo restando quanto stabilito dal regolamento
(UE) 2023/1114, attribuire alla Banca d'Italia e alla
CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di
definire disposizioni attuative, anche con riferimento alla
procedura sanzionatoria e alle modalita' di pubblicazione
dei provvedimenti che irrogano le sanzioni;
7) conformemente a quanto previsto dall'articolo
111, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE)
2023/1114, prevedere l'introduzione di sanzioni penali
efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti di
chiunque emetta, offra al pubblico o chieda l'ammissione
alla negoziazione di cripto-attivita' disciplinate dal
regolamento (UE) 2023/1114 in mancanza dei requisiti e
delle autorizzazioni ivi previsti nonche' di chiunque
svolga servizi disciplinati dal medesimo regolamento (UE)
in mancanza delle autorizzazioni ivi previste;
8) disciplinare la comunicazione tra l'autorita'
giudiziaria, la Banca d'Italia e la CONSOB, secondo le
rispettive competenze, dei dati in forma anonima e
aggregata riguardanti le indagini penali intraprese e le
sanzioni penali irrogate in relazione alle violazioni
previste dall'articolo 111 del regolamento (UE) 2023/1114,
ai fini della segnalazione all'Autorita' bancaria europea e
all'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei
mercati in conformita' a quanto previsto dall'articolo 115,
paragrafo 1, secondo comma, del citato regolamento (UE)
2023/1114;
h) apportare le necessarie modificazioni al decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141, al fine di coordinarne
le disposizioni con quanto previsto dal regolamento (UE)
2023/1114 e razionalizzare le forme di controllo sui
soggetti che prestano servizi per le cripto-attivita' ai
sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, del medesimo
regolamento (UE);
i) escludere o ridurre il periodo transitorio
previsto dall'articolo 143, paragrafo 3, secondo comma, del
regolamento (UE) 2023/1114 per i prestatori di servizi per
le cripto-attivita', ove necessario per assicurare un
appropriato grado di protezione dei clienti degli stessi
prestatori di servizi, la tutela della stabilita'
finanziaria, l'integrita' dei mercati finanziari e il
regolare funzionamento del sistema dei pagamenti;
l) esercitare l'opzione di cui all'articolo 88,
paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114 in materia di
ritardo nella comunicazione al pubblico delle informazioni
privilegiate, prevedendo la trasmissione, su richiesta
della CONSOB, della documentazione comprovante il rispetto
delle condizioni a tal fine richieste dal citato articolo
88;
m) prevedere una disciplina della gestione delle
crisi per gli emittenti di token collegati ad attivita' e
per i prestatori di servizi per le cripto-attivita' di cui
al regolamento (UE) 2023/1114, apportando alla normativa
nazionale in materia di gestione delle crisi ogni altra
modifica necessaria o opportuna per chiarire la disciplina
applicabile, per tenere in considerazione le specificita'
connesse con le attivita' disciplinate dal citato
regolamento (UE) 2023/1114 e per assicurare efficacia ed
efficienza alla gestione delle crisi dei soggetti che
esercitano attivita' disciplinate dal medesimo regolamento
(UE), anche tenendo conto delle esigenze di
proporzionalita' della disciplina e di celerita' delle
procedure;
n) tenendo conto dei principi e degli obiettivi
previsti dalla lettera m) e della necessita' di coordinare
la disciplina applicabile agli strumenti finanziari
digitali con quella applicabile alle cripto-attivita' e ai
servizi per le criptoattivita', introdurre, ove opportuno,
specifiche misure per la gestione delle crisi dei soggetti
iscritti nell'elenco dei responsabili dei registri per la
circolazione digitale, di cui al decreto-legge 17 marzo
2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
maggio 2023, n. 52.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono
all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della
delega di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.».
- Il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati
delle cripto-attivita' e che modifica i regolamenti (UE) n.
1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e
(UE) 2019/1937 e' pubblicato nella G.U.U.E. L 150 del 9
giugno 2023.
- Il regolamento (UE) n. 1093/2010, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che
istituisce l'Autorita' europea di vigilanza (Autorita'
bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e
abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione e'
pubblicato nella G.U.U.E. L 331 del 15 dicembre 2010.
- Il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che
istituisce l'Autorita' europea di vigilanza (Autorita'
europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica
la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione
2009/77/CE della Commissione e' pubblicato nella G.U.U.E. L
331 del 15 dicembre 2010.
- La direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attivita'
degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli
enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e
abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE e' pubblicata
nella G.U.U.E. L 176 del 27 giugno 2013.
- La direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la
protezione delle persone che segnalano violazioni del
diritto dell'Unione e' pubblicata nella G.U.U.E. L 305 del
26 novembre 2019.
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
settembre 1993, n. 230, S.O.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
recante: «Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria», ai sensi degli articoli 8 e
21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante: «Esercizio
delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE)
n. 1606/2002 in materia di principi contabili
internazionali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
marzo 2005, n. 66:
«Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente
decreto si applica a:
a) le societa' emittenti strumenti finanziari ammessi
alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi
Stato membro dell'Unione europea, diverse da quelle di cui
alla lettera d);
a-bis) le societa' emittenti strumenti finanziari
ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di
negoziazione di cui all'articolo 1, comma 5-octies, lettera
a), del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
b) le societa' aventi strumenti finanziari diffusi
tra il pubblico di cui all'articolo 116 testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, diverse da quelle di cui alla
lettera d);
c) le banche italiane di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le societa'
finanziarie italiane di cui all'articolo 59, comma 1),
lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, che controllano banche o gruppi bancari iscritti
nell'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, ad eccezione delle imprese di cui
alla lettera d); le societa' di partecipazione finanziaria
mista italiane di cui all'articolo 59 comma 1), lettera
b-bis), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
che controllano una o piu' banche o societa' finanziarie
ovunque costituite qualora il settore di maggiore
dimensione all'interno del conglomerato finanziario sia
quello bancario determinato ai sensi del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 142; le societa' di
intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
(SIM); le societa' finanziarie italiane che controllano SIM
o gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all'articolo 11,
comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58; le societa' di gestione del risparmio di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le societa'
finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le societa'
finanziarie che controllano societa' finanziarie iscritte
nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, o gruppi finanziari iscritti
nell'albo di cui all'articolo 110 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385; le agenzie di prestito su pegno
di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385; gli istituti di moneta elettronica
di cui al titolo V-bis del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385; gli istituti di pagamento di cui al titolo
V-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
d) le societa' che esercitano le imprese incluse
nell'ambito di applicazione dell'articolo 88, commi 1 e 2,
e quelle di cui all'articolo 95, commi 2 e 2-bis), del
codice delle assicurazioni private;
e) le societa' incluse, secondo i metodi di
consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio
netto, nel bilancio consolidato redatto dalle societa'
indicate alle lettere da a) a d), diverse da quelle che
possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi
dell'articolo 2435-bis del codice civile, e diverse da
quelle indicate alle lettere da a) a d);
f) le societa' diverse da quelle indicate alle
lettere da a) ad e) e diverse da quelle che possono
redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi
dell'articolo 2435-bis del codice civile, che redigono il
bilancio consolidato;
g) le societa' diverse da quelle indicate alle
lettere da a) ad f) e diverse da quelle che possono
redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi
dell'articolo 2435-bis del codice civile.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19-bis del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante: «Attuazione
della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali
dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la
direttiva 84/253/CEE», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 marzo 2010, n. 68, S.O.:
«Art. 19-bis (Enti sottoposti a regime intermedio). -
1. Sono enti sottoposti a regime intermedio:
a);
b) le societa' di gestione dei mercati regolamentati;
c) le societa' che gestiscono i sistemi di
compensazione e di garanzia;
d) le societa' di gestione accentrata di strumenti
finanziari;
e) le societa' di intermediazione mobiliare;
f) le societa' di gestione del risparmio ed i
relativi fondi comuni di diritto italiano dalle medesime
gestiti;
f-bis) i fondi comuni di investimento di diritto
italiano gestiti da societa' di gestione UE, GEFIA UE e non
UE;
g) le societa' di investimento a capitale variabile e
le societa' di investimento a capitale fisso;
h) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva
2009/64/CE;
i) gli istituti di moneta elettronica;
l) gli intermediari finanziari di cui all'articolo
106 del TUB;
l-bis) i gestori di crediti in sofferenza autorizzati
ai sensi dell'articolo 114.6 del TUB 70.
2. Il bilancio di esercizio e, ove applicabile, il
bilancio consolidato degli enti sottoposti a regime
intermedio e' assoggettato a revisione legale ai sensi del
presente decreto. Negli enti sottoposti a regime
intermedio, nelle societa' controllate da enti sottoposti a
regime intermedio, nelle societa' che controllano enti
sottoposti a regime intermedio e nelle societa' sottoposte
con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale
non puo' essere esercitata dal collegio sindacale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17-bis, commi 8-bis
e 8-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141,
recante: «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai
contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del
titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n.
385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti
operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita'
finanziaria e dei mediatori creditizi», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2010, n. 207, S.O.:
«Art. 17-bis (Attivita' di cambiavalute). - 1. - 8.
(omissis)
8-bis. Le previsioni di cui al presente articolo si
applicano, altresi', ai prestatori di servizi relativi
all'utilizzo di valuta virtuale, come definiti
nell'articolo 1, comma 2, lettere ff) e ff-bis), del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive
modificazioni tenuti, in forza della presente disposizione,
all'iscrizione in una sezione speciale del registro di cui
al comma 1.50
8-ter. Ai fini dell'efficiente popolamento della
sezione speciale di cui al comma 8-bis, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' e la tempistica con cui i prestatori di servizi
relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di
servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare al
Ministero dell'economia e delle finanze la propria
operativita' sul territorio nazionale. La comunicazione
costituisce condizione essenziale per l'esercizio legale
dell'attivita' da parte dei suddetti prestatori. Con il
decreto di cui al presente comma sono stabilite forme di
cooperazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze
e le forze di polizia, idonee ad interdire l'erogazione dei
servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale da parte
dei prestatori che non ottemperino all'obbligo di
comunicazione.».
- Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante:
«Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante
la protezione delle persone che segnalano violazioni del
diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la
protezione delle persone che segnalano violazioni delle
disposizioni normative nazionali» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2023, n. 63.
- Il decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25 (Disposizioni
urgenti in materia di emissioni e circolazione di
determinati strumenti finanziari in forma digitale e di
semplificazione della sperimentazione FinTech), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2023, n. 65, e'
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023,
n. 52.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2023/1114 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,
relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i
regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le
direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 2

Definizioni

1. Nel presente decreto si intendono per:
a) «emittenti specializzati di token collegati ad attivita'»: gli emittenti di token collegati ad attivita' che esercitano solo le attivita' autorizzate ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, nonche' le attivita' connesse e strumentali;
b) «prestatori specializzati di servizi per le cripto-attivita'»: i prestatori di servizi per le cripto-attivita' che esercitano solo le attivita' autorizzate ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114, nonche' le attivita' connesse e strumentali;
c) «TUB»: testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
d) «TUF»: testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
e) «ente»: uno dei soggetti indicati all'articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, si applicano le definizioni del TUB e del TUF, nonche' del regolamento (UE) 2023/1114.

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2023/1114 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,
relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i
regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le
direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 si veda nelle note
alle premesse.
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993,
n. 230, S.O.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
marzo 1998, n. 71, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,
delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della
legge 29 settembre 2000, n. 300):
«Art. 1 (Soggetti). - 1. Il presente decreto
legislativo disciplina la responsabilita' degli enti per
gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli
enti forniti di personalita' giuridica e alle societa' e
associazioni anche prive di personalita' giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici
territoriali, agli altri enti pubblici non economici
nonche' agli enti che svolgono funzioni di rilievo
costituzionale.».
 
Art. 3
Autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE)
2023/1114

1. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob) e la Banca d'Italia sono le autorita' competenti ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114, degli atti delegati e delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento, secondo quanto disposto dal presente articolo e dalle altre disposizioni del presente decreto.
2. La Consob e' l'autorita' competente ai sensi del titolo II del regolamento (UE) 2023/1114, secondo quanto disposto dal presente capo e dal capo IV del presente titolo.
3. La Banca d'Italia e la Consob sono le autorita' competenti ai sensi del titolo III del regolamento (UE) 2023/1114, secondo quanto disposto dal presente capo e dal capo II del presente titolo.
4. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente ai sensi del titolo IV del regolamento (UE) 2023/1114 secondo quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, numero 35, lettera b), del medesimo regolamento.
5. La Consob e la Banca d'Italia sono le autorita' competenti ai sensi del titolo V del regolamento (UE) 2023/1114, secondo quanto disposto dal presente capo e dal capo V del presente titolo.
6. La Consob e' l'autorita' competente ai sensi del titolo VI del regolamento (UE) 2023/1114, secondo quanto disposto dal presente capo e dal capo VI del presente titolo.

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2023/1114 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,
relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i
regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le
direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 4

Poteri generali di vigilanza e di indagine

1. Per adempiere ai compiti previsti dal regolamento (UE) 2023/1114, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento nonche' dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative, la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, dispongono dei poteri previsti dall'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, nonche' dei poteri di vigilanza e di indagine previsti dal presente decreto. Restano fermi i compiti e i poteri attribuiti alla Banca d'Italia in materia di sorveglianza sul sistema dei pagamenti di cui all'articolo 146 del TUB, e alle relative disposizioni attuative.
2. In relazione ai soggetti nei cui confronti la Banca d'Italia e la Consob esercitano le rispettive funzioni di vigilanza ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114 e del presente decreto, restano fermi i poteri attribuiti alle citate autorita' e ad altre autorita' competenti dal TUF, dal TUB e dalle ulteriori disposizioni di legge applicabili.
3. Ai fini dell'esercizio del potere di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114, la Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, possono procedere anche ad audizione personale nei confronti di chiunque possa essere in possesso di informazioni pertinenti.
4. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, possono esercitare i poteri di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera w), del regolamento (UE) 2023/1114 anche nei confronti dei terzi con i quali gli emittenti di token collegati ad attivita' abbiano stipulato accordi per la gestione della riserva di attivita', per l'investimento e la custodia delle attivita' di riserva e per la distribuzione al pubblico dei token collegati ad attivita', nonche' di coloro ai quali i prestatori di servizi per le cripto-attivita' e gli emittenti di token collegati ad attivita' abbiano esternalizzato funzioni aziendali.
5. Ai fini dell'esercizio del potere di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera w), del regolamento (UE) 2023/1114, le ispezioni presso soggetti diversi dall'offerente, dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione di una cripto-attivita', dall'emittente di un token collegato ad attivita' o di un token di moneta elettronica, dal prestatore di servizi per le cripto-attivita', nonche' diversi da quelli di cui al comma 4, sono svolte previa autorizzazione del procuratore della Repubblica.
6. Nel caso di audizioni personali viene redatto processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.
7. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.
8. Ai fini dell'esercizio del potere di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) 2023/1114, la Consob e la Banca d'Italia secondo le rispettive competenze possono alternativamente:
a) provvedere a rendere pubbliche le informazioni direttamente;
b) esigerne la comunicazione al pubblico, secondo le modalita' da esse stabilite.
9. Nell'ipotesi di cui al comma 8, lettera b), qualora l'offerente, la persona che chiede l'ammissione a negoziazione di una cripto-attivita' o l'emittente di un token collegato ad attivita' o di un token di moneta elettronica oppongano, con reclamo motivato, che dalla comunicazione al pubblico delle informazioni possa derivare loro un grave danno, gli obblighi di comunicazione sono sospesi. L'Autorita' che ha imposto la comunicazione, entro sette giorni, puo' escludere anche parzialmente o temporaneamente la comunicazione delle informazioni, sempre che cio' non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso tale termine, il reclamo si intende accolto.
10. Ai fini dell'esercizio del potere di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera x), del regolamento (UE) 2023/1114, la Consob e la Banca d'Italia possono, secondo le rispettive competenze, incaricare revisori legali, societa' di revisione legale o esperti a procedere ad accertamenti, verifiche, indagini o ispezioni per proprio conto quando sussistono particolari necessita'. In caso di particolari necessita', la Consob e la Banca d'Italia possono richiedere a revisori o esperti lo svolgimento di specifiche verifiche concernenti l'affidabilita' dei presidi di sicurezza e dei sistemi di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, tenuto conto della complessita' e rischiosita' degli stessi. Le relative spese sono poste a carico del soggetto destinatario della verifica. Per il conferimento dell'incarico l'Autorita' procedente tiene conto della professionalita', dell'esperienza e dell'indipendenza dei potenziali revisori o esperti, nonche' delle esigenze di contenimento dei costi per il soggetto destinatario della verifica. Il soggetto incaricato agisce in veste di pubblico ufficiale ed e' vincolato dal segreto d'ufficio.
11. Ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera aa), del regolamento (UE) 2023/1114, tra i soggetti terzi a cui richiedere l'attuazione delle misure ivi indicate sono ricompresi anche: i gestori di registri di dominio, i fornitori di connettivita' alla rete internet, i gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, gli operatori che in relazione a esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, compresi i fornitori di servizi di cloud computing, motori di ricerca, social network e interfacce on-line, i sistemi per la distribuzione di applicazioni informatiche per dispositivi fissi e mobili.
12. Nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza e di indagine, la Consob puo', altresi':
a) avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni, richiedendo la comunicazione di dati e accedere al sistema informativo dell'anagrafe tributaria secondo le modalita' previste dagli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212;
b) avvalersi, ove necessario, dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonche' acquisire, anche mediante accesso diretto, i dati contenuti nell'archivio indicato all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15;
c) accedere direttamente, mediante apposita connessione telematica, ai dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia;
d) avvalersi, ove necessario, anche mediante connessione telematica, e previa stipula di apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, dei dati contenuti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

Note all'art. 4:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2023/1114 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,
relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i
regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le
direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 si veda nelle note
alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 146, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia):
«Art. 146 (Sorveglianza sul sistema dei pagamenti). -
1. La Banca d'Italia esercita la sorveglianza sul sistema
dei pagamenti avendo riguardo al suo regolare
funzionamento, alla sua affidabilita' ed efficienza nonche'
alla tutela degli utenti di servizi di pagamento.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 la Banca
d'Italia, nei confronti dei soggetti che emettono o
gestiscono strumenti di pagamento, prestano servizi di
pagamento, gestiscono sistemi di scambio, di compensazione
e di regolamento o gestiscono infrastrutture strumentali
tecnologiche o di rete, puo':
a) richiedere la comunicazione, anche periodica, con
le modalita' e i termini da essa stabiliti, di dati,
notizie, atti e documenti concernenti l'attivita'
esercitata;
b) emanare disposizioni di carattere generale aventi
a oggetto:
1) il contenimento dei rischi che possono inficiare
il regolare funzionamento, l'affidabilita' e l'efficienza
del sistema dei pagamenti;
2) l'accesso dei prestatori di servizi di pagamento
ai sistemi di scambio, di compensazione e di regolamento
nonche' alle infrastrutture strumentali tecnologiche o di
rete;
3) il funzionamento, le caratteristiche e le
modalita' di prestazione dei servizi offerti;
4) gli assetti organizzativi e di controllo
relativi alle attivita' svolte nel sistema dei pagamenti;
c) disporre ispezioni, chiedere l'esibizione di
documenti e prenderne copia al fine di verificare il
rispetto delle norme disciplinanti la corretta esecuzione
dei servizi di pagamento nonche' di ogni disposizione e
provvedimento emanati ai sensi del presente articolo;
d) adottare per le materie indicate alla lettera b),
ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici
volti a far cessare le infrazioni accertate o a rimuoverne
le cause, ivi inclusi il divieto di effettuare determinate
operazioni e la restrizione delle attivita' dei soggetti
sottoposti a sorveglianza nonche', nei casi piu' gravi, la
sospensione dell'attivita'.
3. Nei confronti dei soggetti che emettono o gestiscono
strumenti di pagamento e di quelli che prestano servizi di
pagamento resta fermo quanto previsto ai sensi degli
articoli 51, 53, 54, 66, 67, 68, 78, 79, 114-quater,
114-quaterdecies e del titolo VI.
4. La Banca d'Italia partecipa all'esercizio dei poteri
conferiti al SEBC in materia di sistemi di pagamento.».
- Si riporta il testo degli articoli 199, 200, 201, 202
e 203 del codice di procedura penale:
«Art. 199 (Facolta' di astensione dei prossimi
congiunti). - 1. I prossimi congiunti dell'imputato non
sono obbligati a deporre. Devono tuttavia deporre quando
hanno presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o
un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato.
2. Il giudice, a pena di nullita', avvisa le persone
predette della facolta' di astenersi chiedendo loro se
intendono avvalersene.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a
chi e' legato all'imputato da vincolo di adozione. Si
applicano inoltre, limitatamente ai fatti verificatisi o
appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale o
derivante da un'unione civile tra persone dello stesso
sesso:
a) a chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come
tale conviva o abbia convissuto con esso;
b) al coniuge separato dell'imputato;
c) alla persona nei cui confronti sia intervenuta
sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio o dell'unione civile tra
persone dello stesso sesso contratti con l'imputato.».
«Art. 200 (Segreto professionale). - 1. Non possono
essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per
ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi
i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorita'
giudiziaria:
a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti
non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;
b) gli avvocati, gli investigatori privati
autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;
c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le
ostetriche e ogni altro esercente una professione
sanitaria;
d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali
la legge riconosce la facolta' di astenersi dal deporre
determinata dal segreto professionale.
2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la
dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre
sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se
risulta infondata, ordina che il testimone deponga.
3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si
applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo
professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle
quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere
fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia
se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del
reato per cui si procede e la loro veridicita' puo' essere
accertata solo attraverso l'identificazione della fonte
della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare
la fonte delle sue informazioni.».
«Art. 201 (Segreto di ufficio). - 1. Salvi i casi in
cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorita' giudiziaria,
i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati
di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal
deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio
che devono rimanere segreti.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 commi
2 e 3.».
«Art. 202 (Segreto di Stato). - 1. I pubblici
ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un
pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre
su fatti coperti dal segreto di Stato.
2. Se il testimone oppone un segreto di Stato,
l'autorita' giudiziaria ne informa il Presidente del
Consiglio dei Ministri, ai fini dell'eventuale conferma,
sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia
oggetto del segreto.
3. Qualora il segreto sia confermato e per la
definizione del processo risulti essenziale la conoscenza
di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara
non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato.
4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della
richiesta il Presidente del Consiglio dei Ministri non da'
conferma del segreto, l'autorita' giudiziaria acquisisce la
notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.
5. L'opposizione del segreto di Stato, confermata con
atto motivato dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
inibisce all'autorita' giudiziaria l'acquisizione e
l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal
segreto.
6. Non e', in ogni caso, precluso all'autorita'
giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e
indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal
segreto.
7. Quando e' sollevato conflitto di attribuzione nei
confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
qualora il conflitto sia risolto nel senso
dell'insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del
Consiglio dei Ministri non puo' piu' opporlo con
riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia
risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato,
l'autorita' giudiziaria non puo' ne' acquisire ne'
utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti
sui quali e' stato opposto il segreto di Stato.
8. In nessun caso il segreto di Stato e' opponibile
alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie
garanzie per la segretezza del procedimento.».
«Art. 203 (Informatori della polizia giudiziaria e dei
servizi di sicurezza). - 1. Il giudice non puo' obbligare
gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonche'
il personale dipendente dai servizi per le informazioni e
la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei
loro informatori. Se questi non sono esaminati come
testimoni, le informazioni da essi fornite non possono
essere acquisite ne' utilizzate.
1-bis. L'inutilizzabilita' opera anche nelle fasi
diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati
interrogati ne' assunti a sommarie informazioni.».
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 3, del decreto
legislativo 12 luglio 1991, n. 212 (disciplina delle
modalita' di accesso delle amministrazioni pubbliche al
sistema informativo dell'anagrafe tributaria):
«Art. 2. - 1. L'accesso ai dati, alle notizie ed alle
informazioni autorizzati puo' avvenire mediante
interrogazione via terminale, per l'effettuazione di
operazioni giornaliere che riguardano un numero limitato di
soggetti, ovvero mediante collegamento diretto tra
elaboratori.
2. Le modalita' di interconnessione, ancorche' diverse
in relazione alle architetture, agli ambienti di sistema
collegati ed al tipo di applicazione previste devono essere
conformi a quelle codificate da organismi internazionali e
di piu' ampia diffusione.
3. Il centro informativo della Direzione generale per
l'organizzazione dei servizi tributari indichera'
all'amministrazione richiedente le caratteristiche
necessarie per l'accesso nella varie forme previste dal
comma 1.
4. I costi per consentire l'accesso, periodicamente
determinati, sono a carico delle amministrazioni
richiedenti e sono determinati, per ciascun tipo di
collegamento, dal centro informativo per l'organizzazione
dei servizi tributari sulla base del visto di congruita'
dell'ufficio tecnico erariale. I relativi versamenti devono
essere annualmente effettuati presso le competenti sezioni
di tesoreria provinciale dello Stato, direttamente o a
mezzo di conto corrente postale sul capitolo 2319 in conto
entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle
finanze; copia della quietanza della tesoreria provinciale
e' inviata al centro informativo per l'organizzazione dei
servizi tributari.».
«Art. 3. - 1. Le amministrazioni, gli istituti e gli
enti richiedenti sono tenuti ad utilizzare i dati acquisiti
mediante accesso al sistema informativo dell'anagrafe
tributaria, esclusivamente per il raggiungimento dei fini
per i quali l'accesso e' stato autorizzato nonche' al
rispetto del segreto d'ufficio di cui all'art. 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, ove cio' non costituisca impedimento per il
raggiungimento delle finalita' per le quali e' stato
richiesto l'accesso alla documentazione dell'anagrafe
tributaria; ai fini della applicazione di questa
disposizione ciascun operatore deve essere previamente
identificato.
2. Le pubbliche amministrazioni, gli istituti e gli
enti previsti nel secondo periodo del comma 1 dell'art. 1
una volta acquisiti dati concernenti i limiti di reddito
devono dare notizia dell'avvio del procedimento relativo
alla revisione dei benefici assistenziali mediante
comunicazione personale all'interessato, ai sensi degli
articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
- Si riporta il testo dell'articolo 20, della legge 30
dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi
imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare
l'attivita' di accertamento; disposizioni per la
rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione
agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al
Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia
per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza
fiscale e del conto fiscale):
«Art. 20. - 1. All'articolo 66-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il primo periodo del primo comma e' sostituito dai
seguenti:
"Il Ministro delle finanze dispone annualmente la
pubblicazione di elenchi di contribuenti nei cui confronti
l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto ha proceduto a
rettifica o ad accertamento ai sensi degli articoli 54 e
55. Sono ricompresi nell'elenco solo quei contribuenti che
non hanno presentato la dichiarazione annuale e quelli
dalla cui dichiarazione risulta un'imposta inferiore di
oltre un decimo a quella dovuta ovvero un'eccedenza
detraibile o rimborsabile superiore di oltre un decimo a
quella spettante.";
b) nel secondo comma sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi:
"Gli elenchi sono in ogni caso depositati per la
durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di
chiunque, sia presso l'ufficio che ha proceduto alla loro
formazione, sia presso i comuni interessati. Per la
consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
648.";
c) il terzo comma e' abrogato;
d) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Gli stessi uffici pubblicano, inoltre, un elenco
cronologico contenente i nominativi dei contribuenti che
hanno richiesto i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto
e di quelli che li hanno ottenuti".
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 6, primo comma, lettera f), le
parole "domande di iscrizione e note di trascrizione di
atti costitutivi, traslativi, od estintivi della proprieta'
o di altri diritti reali relativamente ai possessori ed
altri soggetti ivi indicati, concernenti navi ed unita' da
diporto soggette ad iscrizioni nei registri tenuti dagli
uffici marittimi o dagli uffici della motorizzazione civile
- sezione nautica; domande di iscrizioni e note di
trascrizione al Registro aeronautico nazionale,
relativamente ai possessori di aeromobili" sono sostituite
dalle seguenti: "domande di iscrizione e note di
trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi
della proprieta' o di altri diritti reali di godimento,
nonche' dichiarazioni di armatore, concernenti navi,
galleggianti ed unita' da diporto, o quote di essi,
soggette ad iscrizione nei registri tenuti dagli uffici
marittimi o dagli uffici della motorizzazione civile -
sezione nautica; domande di iscrizione di aeromobili nel
Registro aeronautico nazionale, note di trascrizione di
atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' o
di altri diritti reali di godimento sugli aeromobili o
quote di essi, soggetti ad iscrizione nel Registro
aeronautico nazionale, nonche' dichiarazioni di esercente
di aeromobili soggette a trascrizione nei registri tenuti
dal direttore della circoscrizione di aeroporto
competente";
b) nell'articolo 7, dopo il quinto comma, e' inserito
il seguente:
"Le aziende e gli istituti di credito e
l'Amministrazione postale nonche' le societa' fiduciarie e
ogni altro intermediario finanziario sono tenuti a rilevare
e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il
codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro
rapporti di conto o deposito o che comunque possa disporre
del medesimo.";
c) nell'articolo 13, ottavo comma, dopo le parole "Se
le comunicazioni previste dall'articolo 7 e dal terzo comma
dell'articolo 16" sono inserite le seguenti: "nonche' dal
primo e dal terzo comma dell'articolo 20";
d) nell'articolo 16, terzo comma, le parole "terzo
comma dell'articolo 21", ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: "terzo e quarto comma dell'articolo 21";
e) il primo comma dell'articolo 20 e' sostituito dal
seguente:
"Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici
devono comunicare all'anagrafe tributaria gli estremi dei
contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto
conclusi mediante scrittura privata e non registrati. Con
decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il
contenuto, i termini e le modalita' della comunicazione.";
f) nell'articolo 20, dopo il secondo comma e'
inserito il seguente:
"I soggetti indicati nell'articolo 29 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni, che hanno operato le relative
ritenute di acconto, devono trasmettere all'anagrafe
tributaria gli elenchi dei percipienti ai quali sono stati
corrisposti compensi o emolumenti assoggettati a ritenute
d'acconto. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, verranno stabiliti il
contenuto, i termini e le modalita' della comunicazione per
i soggetti di cui al primo comma del citato articolo 29.
Per i soggetti di cui al quarto comma dello stesso
articolo, il contenuto, i termini e le modalita' della
comunicazione saranno stabiliti con decreto del Ministro
delle finanze, previa intesa con le rispettive
Presidenze.";
g) nell'articolo 21, l'ultimo comma e' sostituito dal
seguente:
"Gli uffici marittimi, gli uffici della
motorizzazione civile - sezione nautica, il Registro
aeronautico nazionale e la direzione della circoscrizione
dell'aeroporto competente debbono entro il 31 dicembre 1992
integrare con il codice fiscale le domande, le note di
trascrizione e le dichiarazioni di cui alla lettera f)
dell'articolo 6, relativamente a navi, galleggianti, unita'
da diporto ed aeromobili risultanti iscritti alla data del
31 dicembre 1991 nei registri da essi gestiti e che alla
predetta data esplicano i loro effetti. A tal fine i
soggetti interessati debbono comunicare il proprio codice
fiscale ai predetti uffici entro il 30 giugno 1992. In caso
di mancata comunicazione si applica la pena pecuniaria
prevista all'articolo 13".
3. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come
modificato dal decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 202, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 1, il comma 3 e' sostituito dal
seguente:
"3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 devono essere
tenute a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per
cinque anni e trasmesse alla stessa secondo le modalita'
stabilite con i decreti di cui all'articolo 7.";
b) nell'articolo 7, comma 1, dopo le parole "per
l'adempimento degli obblighi, nonche' per" sono soppresse
le parole: "la richiesta e".
4. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con
i Ministri dell'interno e delle finanze, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite, con il massimo di elementi
di riservatezza, la destinazione e le modalita' delle
comunicazioni da parte delle aziende ed istituti di credito
e dell'Amministrazione postale nonche' delle societa'
fiduciarie e di ogni altro intermediario finanziario dei
dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni
soggetto che intrattenga con loro rapporti di conto o
deposito o che comunque possa disporre del medesimo,
nonche' i criteri per le relative utilizzazioni.
5. Le modificazioni introdotte, con la lettera b) del
comma 2 del presente articolo, all'articolo 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
si applicano anche ai rapporti di conto o deposito in
essere alla data di entrata in vigore della presente legge,
anche se istituiti precedentemente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del
decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, recante
misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e
della sicurezza pubblica:
«Art. 13. - 1. Deve essere identificato a cura del
personale incaricato e deve indicare per iscritto, sotto la
propria personale responsabilita', le complete generalita'
del soggetto per conto del quale eventualmente esegue
l'operazione, chiunque compie operazioni che comportano
trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di
qualsiasi tipo che siano di importo superiore a 12.500 euro
presso:
a) uffici della pubblica amministrazione, ivi
compresi gli uffici postali;
b) enti creditizi;
c) societa' di intermediazione mobiliare;
d) societa' commissionarie ammesse agli antirecinti
alle grida delle borse valori;
e) agenti di cambio;
f) societa' autorizzate al collocamento a domicilio
di valori mobiliari;
g) societa' di gestione di fondi comuni di
investimento mobiliare;
h) societa' fiduciarie;
i) imprese ed enti assicurativi;
l) societa' Monte Titoli S.p.a.;
m) intermediari che hanno per oggetto prevalente o
che comunque svolgono in via prevalente una o piu' delle
seguenti attivita': concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria;
assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi;
servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi
anche mediante emissione e gestione di carte di credito;
m-bis) istituti di moneta elettronica.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche
allorquando per la natura e le modalita' delle operazioni
poste in essere si puo' ritenere che piu' operazioni
effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo
di tempo, ancorche' singolarmente inferiori al limite di
importo indicato nel comma 1, costituiscano nondimeno parti
di un'unica operazione.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, i soggetti di
cui alle lettere da a) ad m-bis) del comma 1 devono mettere
a disposizione del personale incaricato gli strumenti
tecnici idonei a conoscere, in tempo reale, le operazioni
eseguite dal cliente presso la stessa sede dell'ente o
istituto, nel corso della settimana precedente il giorno
dell'operazione.
4. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei
singoli mezzi di pagamento, le complete generalita' ed il
documento di identificazione di chi effettua l'operazione,
nonche' le complete generalita' dell'eventuale soggetto per
conto del quale l'operazione stessa viene eseguita, devono
essere facilmente reperibili e, comunque, inseriti entro
trenta giorni in un unico archivio di pertinenza del
soggetto pubblico o privato presso il quale l'operazione
viene eseguita. Gli intermediari di cui al comma 1 sono
tenuti ad identificare mediante un apposito codice le
operazioni effettuate per contanti. Per le imprese e gli
enti assicurativi, il termine decorre dal giorno in cui
hanno ricevuto i dati da parte degli agenti e degli altri
collaboratori autonomi, i quali, a loro volta, devono
inoltrare i dati stessi entro trenta giorni. A decorrere
dal 1° gennaio 1992, i dati relativi alle operazioni
effettuate per contanti di importo superiore a 12.500 euro
sono integrati con il codice fiscale, quando attribuibile,
del soggetto che effettua l'operazione e di quello
eventuale per conto del quale l'operazione viene eseguita.
Gli stessi dati, compreso il codice fiscale, verranno
acquisiti a decorrere dal 1° gennaio 1992 in sede di
accensione di ogni conto, deposito o altro rapporto
continuativo. Per i conti, depositi e rapporti continuativi
in essere alla data predetta, tali dati saranno
compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992. Le
imprese e gli enti assicurativi acquisiscono il codice
fiscale nei termini sopra indicati; limitatamente ai
rapporti gia' in essere, il codice fiscale e' acquisito
soltanto nei casi in cui l'importo complessivo dei premi e'
superiore a 12.500 euro annui. I dati di cui al presente
comma sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le
disposizioni vigenti.
5. L'archivio e' formato e gestito a mezzo di sistemi
informatici e deve essere aggiornato e ordinato in modo da
facilitare eventuali ricerche. Con decreto del Ministro del
tesoro, da emanare entro il 30 giugno 1992 e da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, verranno stabilite le modalita'
di acquisizione e archiviazione dei dati, nonche' gli
standards e le compatibilita' informatiche da rispettare.
Sino alla costituzione del suddetto archivio, che deve
avvenire entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto, le
informazioni di cui al comma 4 devono risultare da apposito
registro.
6. I dati e le informazioni di cui ai commi 4 e 5 vanno
conservati per la durata di dieci anni.
7. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il
personale incaricato dell'operazione che contravviene alle
disposizioni di cui ai commi precedenti e' punito con la
multa da euro 2.582 a euro 12.911.
8. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le
generalita' del soggetto per conto del quale eventualmente
esegue l'operazione o le indica false e' punito con la
reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro
516 a euro 5.164.».
- Si riporta il comma sesto dell'articolo 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605 (disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al
codice fiscale dei contribuenti):
«Le banche, la societa' Poste italiane Spa, gli
intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli
organismi di investimento collettivo del risparmio, le
societa' di gestione del risparmio, nonche' ogni altro
operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal
secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti,
sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati
identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni
soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o
effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di
terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad
esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto
corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500
euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi
operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di
fuori di un rapporto continuativo, nonche' la natura degli
stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed
archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati
anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono
con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o
effettuano operazioni al di fuori di un rapporto
continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di
terzi, compreso il codice fiscale.».
 
Art. 5

Poteri regolamentari

1. La Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle rispettive competenze, emanare disposizioni attuative del presente decreto, nonche' del regolamento (UE) 2023/1114, anche al fine di tenere conto degli orientamenti delle Autorita' europee di vigilanza, nonche' delle disposizioni riguardanti le modalita' di esercizio dei poteri di vigilanza.
2. Nelle materie di cui agli articoli 12, comma 3, e 17, comma 2, del presente decreto le disposizioni sono emanate dalla Consob sentita la Banca d'Italia. La Consob acquisisce l'intesa della Banca di Italia sui profili di cui all'articolo 12, comma 3, lettere a) e f), e all'articolo 17, comma 2, lettera c), del presente decreto.
3. Nelle materie di cui agli articoli 12, comma 2, e 17, comma 3, del presente decreto le disposizioni sono emanate dalla Banca d'Italia sentita la Consob. La Banca d'Italia acquisisce l'intesa della Consob sui profili di cui all'articolo 12, comma 2, lettere b), d) e f), e all'articolo 17, comma 3, lettera d), del presente decreto.
4. Nelle materie di cui all'articolo 17, comma 5, del presente decreto le disposizioni sono emanate dalla Consob.

Note all'art. 5:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2023/1114 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,
relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i
regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le
direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 6

Provvedimenti cautelari nei confronti di soggetti UE

1. La Banca d'Italia esercita i poteri di cui all'articolo 102 del regolamento (UE) 2023/1114 nei confronti degli emittenti di token di moneta elettronica.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la Banca d'Italia e la Consob esercitano, secondo le rispettive competenze, i poteri di cui all'articolo 102 del regolamento (UE) 2023/1114 nei confronti degli offerenti o richiedenti l'ammissione alla negoziazione di cripto-attivita', degli emittenti di token collegati ad attivita', nonche' dei prestatori di servizi per le cripto-attivita', sentita l'altra autorita'.

Note all'art. 6:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2023/1114 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,
relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i
regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le
direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 7

Esposti

1. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, ricevono gli esposti ai sensi dell'articolo 108 del regolamento (UE) 2023/1114.

Note all'art. 7:
- Il riferimento al testo del regolamento (UE)
2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31
maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attivita' e
che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n.
1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 e'
riportato nelle note alle premesse.
 
Art. 8

Poteri di intervento sui prodotti

1. La Banca d'Italia esercita i poteri di cui all'articolo 105 del regolamento (UE) 2023/1114 sui token di moneta elettronica.
2. La Consob e la Banca d'Italia esercitano i poteri di cui all'articolo 105 del regolamento (UE) 2023/1114, sentita l'altra autorita', sui token collegati ad attivita' e sulle cripto-attivita' diverse dai token collegati ad attivita' o dai token di moneta elettronica.
3. Ai fini del comma 2, la Consob e' competente per quanto riguarda la tutela degli investitori e l'ordinato funzionamento e l'integrita' dei mercati delle cripto-attivita' e la Banca d'Italia e' competente per quanto riguarda la stabilita' dell'insieme o di una parte del sistema finanziario.

Note all'art. 8:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2023/1114 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,
relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i
regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le
direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 9

Cooperazione tra autorita'

1. La Banca d'Italia e la Consob cooperano ed esercitano i poteri loro attribuiti dal presente decreto in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, provvedono in merito alle raccomandazioni delle autorita' europee concernenti le materie disciplinate dal presente decreto, anche tenendo conto della convergenza in ambito europeo degli strumenti e delle prassi di vigilanza. La Banca d'Italia e la Consob, per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente decreto, operano in modo coordinato anche al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti sottoposti al regolamento (UE) 2023/1114.
2. Per la finalita' di cui al comma 1, nel rispetto della reciproca indipendenza, la Banca d'Italia e la Consob individuano forme di coordinamento operativo e informativo e specificano, se del caso, gli ambiti e le modalita' di esercizio dei rispettivi poteri, ivi inclusi quelli di intervento di cui all'articolo 8 del presente decreto, tramite protocolli d'intesa, dandosi reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarita' rilevate nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza ove rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali. I protocolli d'intesa sono resi pubblici.
3. Le citate autorita' individuano forme di coordinamento operativo e informativo con l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) tramite protocolli d'intesa, anche ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, ai fini dell'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali.
4. La Banca d'Italia e la Consob, anche ai fini di cui all'articolo 4, comma 10, individuano forme di collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Note all'art. 9:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2023/1114 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,
relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i
regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le
direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 si veda nelle note
alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 20, della legge 28
dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela
del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari:
«Art. 20. (Coordinamento dell'attivita' delle
Autorita'). - 1. La Banca d'Italia, la CONSOB, l'Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo (ISVAP), la Commissione di vigilanza sui fondi
pensione (COVIP) e l'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato, nel rispetto della reciproca indipendenza,
individuano forme di coordinamento per l'esercizio delle
competenze ad essi attribuite anche attraverso protocolli
d'intesa o l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, di comitati di
coordinamento.
2. Le forme di coordinamento di cui al comma 1
prevedono la riunione delle Autorita' indicate nel medesimo
comma almeno una volta l'anno.».
 
Art. 10
Cooperazione amministrativa transfrontaliera con le autorita'
competenti degli Stati membri nonche' con l'ABE e l'AESFEM, la BCE
e le banche centrali nazionali degli Stati membri

1. La Consob e' il punto di contatto per la cooperazione amministrativa transfrontaliera con l'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) e le autorita' competenti degli altri Stati membri e interessa la Banca d'Italia per gli aspetti di competenza di questa ultima.
2. La Banca d'Italia e' il punto di contatto per la cooperazione amministrativa transfrontaliera con l'Autorita' bancaria europea (ABE) e le autorita' competenti degli altri Stati membri e interessa la Consob per gli aspetti di competenza di quest'ultima.
3. La Banca d'Italia e' competente per la trasmissione delle informazioni richieste dal regolamento (UE) 2023/1114, alla Banca centrale europea (BCE) e alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui valuta ufficiale non e' l'euro.
4. Ai fini della cooperazione, mediante scambio di informazioni, con le autorita' competenti di Stati membri dell'Unione europea, con l'AESFEM e l'ABE ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114, e degli obblighi di comunicazione ai sensi dell'articolo 115 del medesimo regolamento, la Consob e la Banca d'Italia stabiliscono con il Ministero della giustizia, anche sulla base di un protocollo d'intesa, le modalita' di acquisizione:
a) di dati in forma anonima e aggregata riguardanti le indagini penali intraprese per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 111, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114;
b) delle informazioni relative alle sanzioni penali applicate dall'Autorita' giudiziaria per le medesime violazioni e alle eventuali impugnazioni proposte avverso tali sanzioni.
5. Per i medesimi fini di cui al comma 4 e fermo restando il divieto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, la Consob e la Banca d'Italia possono richiedere informazioni all'autorita' giudiziaria procedente in ordine alle indagini e ai procedimenti penali per le violazioni previste dal comma 4.

Note all'art. 10:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2023/1114 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,
relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i
regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le
direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 si veda nelle note
alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 329 del codice di
procedura penale:
«Art. 329 (Obbligo del segreto). - 1. Gli atti
d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia
giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di
autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti
del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti
dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere
conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle
indagini preliminari.
2. Quando e' strettamente necessario per la
prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero puo', in
deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con
decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di
parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono
depositati presso la segreteria del pubblico ministero.
3. Anche quando gli atti non sono piu' coperti dal
segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso
di necessita' per la prosecuzione delle indagini, puo'
disporre con decreto motivato:
a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando
l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto
puo' ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli
atti o notizie specifiche relative a determinate
operazioni.».
 
Art. 11
Autorizzazione all'emissione, offerta al pubblico e richiesta di
ammissione alla negoziazione dei token collegati ad attivita'

1. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, autorizza, ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114, l'emissione, l'offerta al pubblico e la richiesta di ammissione alla negoziazione di token collegati ad attivita' da parte degli emittenti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, revoca l'autorizzazione quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2023/1114. A tal fine, la Banca d'Italia e' l'autorita' competente a ricevere le informazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del medesimo regolamento. Ai fini del presente comma, la Banca d'Italia acquisisce l'intesa della Consob sui profili di competenza, incluso sul parere giuridico di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera e), punto i), del regolamento (UE) 2023/1114.
2. La Banca d'Italia riceve dalle banche e dalle societa' di intermediazione mobiliare (SIM) di classe 1 la notifica di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1114 e dispone dei poteri previsti dal medesimo articolo. La Banca d'Italia trasmette tempestivamente copia di tale notifica alla Consob. Restano fermi i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto.
3. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, approva i white paper per i token collegati ad attivita' emessi dalle banche e dalle SIM di classe 1 ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114.
4. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, approva i white paper per i token collegati ad attivita' modificati ai sensi dell'articolo 25, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) 2023/1114.
5. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, autorizza ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114, l'emissione, l'offerta al pubblico e la richiesta di ammissione alla negoziazione di token collegati ad attivita' da parte delle SIM diverse da quelle di classe 1, e revoca l'autorizzazione quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2023/1114.
6. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, autorizza gli istituti di moneta elettronica all'emissione, offerta al pubblico e richiesta di ammissione alla negoziazione di token collegati ad attivita' ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114, quando per l'attivita' di emissione di moneta elettronica, la prestazione di servizi di pagamento e le relative attivita' accessorie e strumentali, nonche' per l'attivita' di emissione di token di moneta elettronica e per la prestazione di servizi per le cripto-attivita' di cui all'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114 sia costituito un patrimonio destinato ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, del TUB, con le modalita' e agli effetti stabiliti dagli articoli 114-quinquies.1, comma 5, e 114-terdecies del medesimo testo unico. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, revoca l'autorizzazione quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2023/1114. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 114-quinquies, comma 5, del TUB.
7. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, autorizza gli istituti di pagamento all'emissione, all'offerta al pubblico e alla richiesta di ammissione alla negoziazione di token collegati ad attivita' ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114, quando per la prestazione di servizi di pagamento e le relative attivita' accessorie e strumentali sia costituito un patrimonio destinato ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, del TUB, con le modalita' e agli effetti stabiliti dall'articolo 114-terdecies del medesimo testo unico. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, revoca l'autorizzazione quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2023/1114. Resta fermo l'articolo 114-novies, comma 5, del TUB.
8. I soggetti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114, diversi dagli istituti di moneta elettronica, dagli istituti di pagamento e dalle SIM diverse da quelle di classe 1:
a) adottano la forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di societa' cooperativa;
b) oltre alle attivita' di emissione, offerta al pubblico e richiesta di ammissione alla negoziazione di token collegati ad attivita', possono prestare servizi per le cripto-attivita', a condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, nonche' le attivita' connesse e strumentali.

Note all'art. 11:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2023/1114 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,
relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i
regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le
direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 si veda nelle note
alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 114-quinquies,
114-novies e 114-terdecies del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia):
«Art. 114-quinquies (Autorizzazione e operativita'
transfrontaliera). - 1. La Banca d'Italia autorizza gli
istituti di moneta elettronica quando ricorrono le seguenti
condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni, di
societa' in accomandita per azioni, di societa' a
responsabilita' limitata o di societa' cooperativa;
b) la sede legale e la direzione generale siano
situate nel territorio della Repubblica ove e' svolta
almeno una parte dell'attivita' soggetta ad autorizzazione;
c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore
a quello determinato dalla Banca d'Italia;
d) venga presentato un programma concernente
l'attivita' iniziale e la struttura organizzativa,
unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
e) sussistano i presupposti per il rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 per i
titolari delle partecipazioni ivi indicate;
e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo siano idonei,
secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo
114-quinquies.3;
f) non sussistano, tra gli istituti di moneta
elettronica o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri
soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo
esercizio delle funzioni di vigilanza.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, agli
istituti di moneta elettronica che intendono prestare il
servizio di disposizione di ordini di pagamento si applica
l'articolo 114-novies, comma 1-bis.
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla
verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti
garantita la sana e prudente gestione ovvero il regolare
funzionamento del sistema dei pagamenti.
3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di
autorizzazione, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza
quando l'istituto autorizzato non abbia iniziato
l'esercizio dell'attivita'.
4. La Banca d'Italia autorizza all'emissione di moneta
elettronica soggetti che esercitino anche altre attivita'
imprenditoriali quando:
a) ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad
eccezione del possesso dei requisiti di professionalita'
degli esponenti aziendali;
b) per l'attivita' di emissione di moneta
elettronica, la prestazione dei servizi di pagamento e per
le relative attivita' accessorie e strumentali sia
costituito un unico patrimonio destinato con le modalita' e
agli effetti stabiliti dagli articoli 114-quinquies.1,
comma 5, e 114-terdecies;
c) siano individuati uno o piu' soggetti responsabili
del patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica
l'articolo 26, comma 3, lettere a) e b).
5. Se lo svolgimento delle attivita' imprenditoriali di
cui al comma 4 rischia di danneggiare la solidita'
finanziaria dell'istituto di moneta elettronica o
l'esercizio effettivo della vigilanza, la Banca d'Italia
puo' imporre la costituzione di una societa' che svolga
esclusivamente l'attivita' di emissione di moneta
elettronica.
6. Gli istituti di moneta elettronica italiani possono
operare:
a) in un altro Stato comunitario, anche senza
stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate
dalla Banca d'Italia;
b) in uno Stato terzo, anche senza stabilirvi
succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia761.
7. Gli istituti di moneta elettronica con sede legale
in un altro Stato comunitario possono operare nel
territorio della Repubblica anche senza stabilirvi
succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata
dall'autorita' competente dello Stato di origine.
8. Gli istituti di moneta elettronica con sede legale
in uno Stato terzo possono operare nel territorio della
Repubblica a condizione che stabiliscano una succursale in
Italia autorizzata dalla Banca d'Italia ai sensi del
presente articolo in presenza di condizioni corrispondenti
a quelle del comma 1, lettere c), d), e) ed f).
L'autorizzazione e' rilasciata, sentito il Ministero degli
affari esteri, tenendo anche conto della condizione di
reciprocita'.
9. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del
presente articolo.».
«Art. 114-novies (Autorizzazione). - 1. La Banca
d'Italia autorizza gli istituti di pagamento quando
ricorrano le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni, di
societa' in accomandita per azioni, di societa' a
responsabilita' limitata o di societa' cooperativa;
b) la sede legale e la direzione generale siano
situate nel territorio della Repubblica ove e' svolta
almeno una parte dell'attivita' avente a oggetto servizi di
pagamento;
c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore
a quello determinato dalla Banca d'Italia;
d) venga presentato un programma concernente
l'attivita' iniziale e la struttura organizzativa,
unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
e) sussistano i presupposti per il rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 per i
titolari delle partecipazioni ivi indicate;
e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo siano idonei,
secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo
114-undecies;
f) non sussistano, tra gli istituti di pagamento o i
soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti,
stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle
funzioni di vigilanza.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la
Banca d'Italia autorizza gli istituti di pagamento alla
prestazione del servizio di disposizione di ordini di
pagamento a condizione che abbiano stipulato una polizza di
assicurazione della responsabilita' civile o analoga forma
di garanzia per i danni arrecati nell'esercizio
dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi.
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla
verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti
garantita la sana e prudente gestione ovvero il regolare
funzionamento del sistema dei pagamenti.
3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di
autorizzazione i criteri di valutazione delle condizioni
del comma 1, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza
quando l'istituto autorizzato non abbia iniziato
l'esercizio dell'attivita'.
4. La Banca d'Italia, autorizza alla prestazione di
servizi di pagamento soggetti che esercitino altre
attivita' imprenditoriali quando:
a) ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad
eccezione del possesso dei requisiti di professionalita'
degli esponenti aziendali;
b) per la prestazione dei servizi di pagamento e per
le relative attivita' accessorie e strumentali sia
costituito un patrimonio destinato con le modalita' e agli
effetti stabiliti dall'articolo 114-terdecies;
c) siano individuati uno o piu' soggetti responsabili
del patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica
l'articolo 26, limitatamente ai requisiti di onorabilita' e
professionalita'.
5. Se lo svolgimento delle altre attivita'
imprenditoriali rischia di danneggiare la solidita'
finanziaria dell'istituto di pagamento o l'esercizio
effettivo della vigilanza, la Banca d'Italia puo' imporre
la costituzione di una societa' che svolga esclusivamente
l'attivita' di prestazione dei servizi di pagamento.
5-bis. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative
del presente articolo.».
«Art. 114-terdecies (Patrimonio destinato). - 1. Gli
istituti di pagamento che svolgano anche attivita'
imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di
pagamento, autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies,
comma 4, devono costituire un patrimonio destinato per la
prestazione dei servizi di pagamento e per le relative
attivita' accessorie e strumentali. A tal fine essi
adottano apposita deliberazione contenente l'esatta
descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati e
delle modalita' con le quali e' possibile disporre,
integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato.
La deliberazione e' depositata e iscritta a norma
dell'articolo 2436 del codice civile. Si applica il secondo
comma dell'articolo 2447-quater del codice civile.
2. Decorso il termine di cui al secondo comma
dell'articolo 2447-quater del codice civile ovvero dopo
l'iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento
del tribunale ivi previsto, i beni e i rapporti giuridici
individuati sono destinati esclusivamente al
soddisfacimento dei diritti degli utenti dei servizi di
pagamento e di quanti vantino diritti derivanti
dall'esercizio delle attivita' accessorie e strumentali e
costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da
quello dell'istituto e dagli altri eventuali patrimoni
destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei
soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata, sul
patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso
derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti
dei predetti soggetti. Si applica l'articolo 114-duodecies,
comma 2.
3. In caso di incapienza del patrimonio destinato
l'istituto di pagamento risponde anche con il proprio
patrimonio delle obbligazioni nei confronti degli utenti
dei servizi di pagamento e di quanti vantino diritti
derivanti dall'esercizio delle attivita' accessorie e
strumentali.
4. Con riferimento al patrimonio destinato l'istituto
di pagamento tiene separatamente i libri e le scritture
contabili prescritti dagli articoli 2214, e seguenti, del
codice civile, nel rispetto dei principi contabili
internazionali. Gli amministratori redigono un separato
rendiconto per il patrimonio destinato, da allegare al
bilancio d'esercizio dell'istituto di pagamento.
5. In caso di sottoposizione a procedura concorsuale
del soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di
pagamento ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4,
l'amministrazione del patrimonio destinato e' attribuita
agli organi della procedura, che provvedono con gestione
separata alla liquidazione dello stesso secondo le regole
ordinarie. Gli ordini di pagamento e le attivita'
accessorie e strumentali a valere sul patrimonio destinato
che siano state avviate prima dell'avvio della procedura
continuano ad avere esecuzione e ad esso continuano ad
applicarsi le previsioni contenute nel presente articolo. A
decorrere dalla data di apertura della procedura non
possono essere accettati nuovi ordini di pagamento ne'
stipulati nuovi contratti. Gli organi della procedura
possono trasferire o affidare in gestione a banche o altri
intermediari autorizzati alla prestazione di servizi di
pagamento, i beni e i rapporti giuridici ricompresi nel
patrimonio destinato e le relative passivita'. Ai fini
della liquidazione del patrimonio destinato si applica
l'articolo 91, commi 2 e 3, intendendosi equiparati gli
utenti dei servizi di pagamento ai clienti aventi diritto
alla restituzione di strumenti finanziari.
6. La Banca d'Italia puo' nominare un liquidatore per
gli adempimenti di cui al comma 5, in luogo degli organi
della procedura, ove cio' sia necessario per l'ordinata
liquidazione del patrimonio destinato.
7. Il tribunale competente per l'avvio della procedura
concorsuale del soggetto autorizzato alla prestazione di
servizi di pagamento informa la Banca d'Italia della
pendenza del procedimento.
7-bis. Ai patrimoni destinati costituiti ai sensi del
presente articolo si applicano esclusivamente le
disposizioni del codice civile espressamente richiamate.».
 
Art. 12
Vigilanza sugli emittenti di token collegati ad attivita' e compiti
relativi ai token collegati ad attivita' significativi

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del titolo III del regolamento (UE) 2023/1114 e' esercitata dalla Banca d'Italia, avendo riguardo al contenimento del rischio, alla stabilita' patrimoniale e alla sana e prudente gestione, e dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza, alla correttezza dei comportamenti, all'ordinato svolgimento delle negoziazioni e alla tutela dei possessori di token collegati ad attivita'.
2. Per le finalita' indicate al comma 1, e fatte salve le competenze della Consob in relazione alle materie indicate alle seguenti lettere b), d) e f) del presente comma, negli aspetti rilevanti per le finalita' di competenza indicate al comma 1, la Banca d'Italia e' l'autorita' competente a vigilare sull'osservanza delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114 in materia di:
a) vigilanza informativa sui token collegati ad attivita' e restrizioni all'emissione di token collegati ad attivita' ampiamente utilizzati come mezzo di scambio di cui agli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) 2023/1114;
b) governo societario e requisiti generali di organizzazione, organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni, esternalizzazione di funzioni operative e accordi con soggetti terzi per la gestione, l'investimento, la custodia della riserva di attivita', continuita' dell'attivita';
c) adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio;
d) detenzione, composizione, gestione, custodia e investimento della riserva di attivita', politiche e procedure di rimborso, divieto di concedere interessi;
e) esponenti aziendali e partecipanti al capitale;
f) piano di risanamento e piano di rimborso.
3. Per le finalita' indicate al comma 1, e fatte salve le competenze della Banca d'Italia in relazione alle materie indicate alle seguenti lettere a) e f) del presente comma, negli aspetti rilevanti per le finalita' di competenza indicate al comma 1, la Consob e' l'autorita' competente a vigilare sull'osservanza delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, in materia di:
a) contenuto e pubblicazione del white paper;
b) obbligo di agire in modo corretto, onesto e professionale, nel miglior interesse dei possessori di token collegati ad attivita', compresi i connessi presidi organizzativi e di controllo interno;
c) comunicazioni di marketing;
d) informazione continua dei possessori di token collegati ad attivita';
e) procedure di trattamento dei reclami;
f) individuazione, prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del presente decreto, con riferimento ai token collegati ad attivita' e agli emittenti di token collegati ad attivita' la Banca d'Italia e la Consob dispongono altresi', secondo le rispettive competenze, degli ulteriori poteri previsti dalla parte II del TUF.
5. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente ad approvare il piano di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1114, nonche' ad autorizzare l'emittente a emettere nuovamente il token collegato ad attivita' nei casi indicati dal paragrafo 5 del medesimo articolo.
6. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente a limitare l'importo di un token collegato ad attivita' da emettere o a imporre un importo nominale minimo al token collegato ad attivita' nei casi indicati dall'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114.
7. Se vi e' fondato sospetto che un soggetto offra al pubblico o chieda l'ammissione alla negoziazione di un token collegato ad attivita' in violazione dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114, la Banca d'Italia o la Consob possono denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della societa'.
8. Con riferimento ai requisiti degli esponenti aziendali di cui all'articolo 18, paragrafi 2, lettera i), e 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2023/1114, e di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del medesimo regolamento, si applica quanto disposto in materia di onorabilita', correttezza, competenza, disponibilita' di tempo allo svolgimento degli incarichi e adeguata composizione collettiva nel decreto adottato in attuazione dell'articolo 26, comma 3, del TUB. Con riferimento ai requisiti degli esponenti aziendali degli emittenti di token collegati ad attivita' diversi dalle SIM non di classe 1 e non di classe 1-minus, si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 26, commi 5 e 6, del TUB; con riferimento ai requisiti degli esponenti aziendali delle SIM non di classe 1 e non di classe 1-minus che emettono token collegati ad attivita', si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 13, commi 5 e 6, del TUF.
9. Con riferimento ai requisiti dei partecipanti al capitale di cui all'articolo 18, paragrafi 2, lettera j), e 5, lettera c), del regolamento (UE) 2023/1114, e agli articoli 34, paragrafo 4, e 42, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, si applica quanto disposto in materia di onorabilita', correttezza e competenza nel decreto adottato in attuazione dell'articolo 25, comma 2, del TUB. La Banca d'Italia puo' in ogni momento sospendere i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla societa' inerenti alle partecipazioni qualificate in un emittente di token collegati ad attivita' quando non sia stata effettuata la notifica prevista dall'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, quando sia intervenuta l'opposizione della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 6, del medesimo regolamento o non sia ancora decorso il termine entro il quale la Banca d'Italia puo' opporsi al progetto di acquisizione o quando sia scaduto il termine massimo eventualmente fissato ai sensi dall'articolo 41, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2023/1114. La Banca d'Italia puo' altresi' sospendere in ogni momento i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla societa' inerenti alle partecipazioni qualificate in un emittente di token collegati ad attivita' quando vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni sulla base dei quali e' stata effettuata la valutazione della Banca d'Italia sul progetto di acquisizione ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114. Si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 24, commi 2 e 3, del TUB.
10. La Banca d'Italia svolge i compiti attribuiti all'autorita' competente dagli articoli 43 e 44 del regolamento (UE) 2023/1114, e trasmette le informazioni pertinenti per la valutazione sul soddisfacimento dei criteri per la classificazione dei token collegati ad attivita' come significativi e la domanda di classificazione volontaria dei token collegati ad attivita' come significativi all'ABE, alla BCE nonche', nei casi di cui all'articolo 43, paragrafo 4, comma 2, del medesimo regolamento, alla Banca centrale dello Stato membro interessato.

Note all'art. 12:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2023/1114 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,
relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i
regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le
direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 si veda nelle note
alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 2409 del codice
civile:
«Art. 2409 (Denunzia al tribunale). - Se vi e' fondato
sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro
doveri, abbiano compiuto gravi irregolarita' nella gestione
che possono arrecare danno alla societa' o a una o piu'
societa' controllate, i soci che rappresentano il decimo
del capitale sociale o, nelle societa' che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale
sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso
notificato anche alla societa'. Lo statuto puo' prevedere
percentuali minori di partecipazione.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli
amministratori e i sindaci, puo' ordinare l'ispezione
dell'amministrazione della societa' a spese dei soci
richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione
di una cauzione. Il provvedimento e' reclamabile.
Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un
periodo determinato il procedimento se l'assemblea
sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di
adeguata professionalita', che si attivano senza indugio
per accertare se le violazioni sussistono e, in caso
positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli
accertamenti e le attivita' compiute.
Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli
accertamenti e le attivita' compiute ai sensi del terzo
comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il
tribunale puo' disporre gli opportuni provvedimenti
provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti
deliberazioni. Nei casi piu' gravi puo' revocare gli
amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare
un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la
durata.
L'amministratore giudiziario puo' proporre l'azione di
responsabilita' contro gli amministratori e i sindaci. Si
applica l'ultimo comma dell'articolo 2393.
Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore
giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato;
convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi
amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la
messa in liquidazione della societa' o la sua ammissione ad
una procedura concorsuale.
I provvedimenti previsti da questo articolo possono
essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale,
del consiglio di sorveglianza o del comitato per il
controllo sulla gestione, nonche', nelle societa' che fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico
ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a
carico della societa'.».
- Si riportano gli articoli 25 e 26 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia»:
«Art. 25 (Partecipanti al capitale). - 1. I titolari
delle partecipazioni indicate all'articolo 19 devono
possedere requisiti di onorabilita' e soddisfare criteri di
competenza e correttezza in modo da garantire la sana e
prudente gestione della banca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua:
a) i requisiti di onorabilita';
b) i criteri di competenza, graduati in relazione
all'influenza sulla gestione della banca che il titolare
della partecipazione puo' esercitare;
c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra
l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della
partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle
autorita' di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive
da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad
attivita' professionali svolte, nonche' a ogni altro
elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del
titolare della partecipazione.
3. Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i
criteri non possono essere esercitati i diritti di voto e
gli altri diritti, che consentono di influire sulla
societa', inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie
indicate all'articolo 19, comma 1, lettera a). In caso di
inosservanza, si applica l'articolo 24, comma 2. Le
partecipazioni eccedenti devono essere alienate entro i
termini stabiliti dalla Banca d'Italia.».
«Art. 26 (Esponenti aziendali). - 1. I soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
presso banche devono essere idonei allo svolgimento
dell'incarico.
2. Ai fini del comma 1, gli esponenti devono possedere
requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza,
soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il
tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico,
in modo da garantire la sana e prudente gestione della
banca.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua:
a) i requisiti di onorabilita' omogenei per tutti gli
esponenti;
b) i requisiti di professionalita' e indipendenza,
graduati secondo principi di proporzionalita';
c) i criteri di competenza, coerenti con la carica da
ricoprire e con le caratteristiche della banca, e di
adeguata composizione dell'organo;
d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra
l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle
condotte tenute nei confronti delle autorita' di vigilanza
e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a
provvedimenti restrittivi inerenti ad attivita'
professionali svolte, nonche' a ogni altro elemento
suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;
e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti
delle banche, graduati secondo principi di proporzionalita'
e tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario;
f) le cause che comportano la sospensione temporanea
dalla carica e la sua durata.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere determinati i casi in cui requisiti
e criteri di idoneita' si applicano anche ai responsabili
delle principali funzioni aziendali nelle banche di
maggiore rilevanza.
5. Gli organi di amministrazione e controllo delle
banche valutano l'idoneita' dei propri componenti e
l'adeguatezza complessiva dell'organo, documentando il
processo di analisi e motivando opportunamente l'esito
della valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze
riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 3, lettera
c), i medesimi organi possono adottare misure necessarie a
colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneita' o la
violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina
la decadenza dall'ufficio; questa e' pronunciata
dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla
nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione
sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un
organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono
effettuate dall'organo che li ha nominati.
6. La Banca d'Italia, secondo modalita' e tempi da essa
stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri
gravanti sulle banche, valuta l'idoneita' degli esponenti e
il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche
sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure
adottate ai sensi del comma 5. In caso di difetto o
violazione pronuncia la decadenza dalla carica.».
- Si riporta l'articolo del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, recante: «Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria:
«Art. 13 (Esponenti aziendali). - 1. I soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
presso Sim, societa' di gestione del risparmio, Sicav e
Sicaf devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico.
2. Ai fini del comma 1, gli esponenti possiedono
requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza,
soddisfano criteri di competenza e correttezza, dedicano il
tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob,
individua:
a) requisiti di onorabilita' omogenei per tutti gli
esponenti;
b) i requisiti di professionalita' e indipendenza,
graduati secondo principi di proporzionalita';
c) i criteri di competenza, coerenti con la carica da
ricoprire e con le caratteristiche del soggetto abilitato,
e di adeguata composizione dell'organo;
d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra
l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle
condotte tenute nei confronti delle autorita' di vigilanza
e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a
provvedimenti restrittivi inerenti ad attivita'
professionali svolte, nonche' a ogni altro elemento
suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;
e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti
delle Sim, graduati secondo principi di proporzionalita' e
tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario;
f) le cause che comportano la sospensione temporanea
dalla carica e la sua durata.
4. Con il regolamento previsto dal comma 3 possono
essere determinati i casi in cui i requisiti e criteri di
idoneita' si applicano anche ai responsabili delle
principali funzioni aziendali nei soggetti indicati al
comma 1 di maggiore rilevanza.
5. Gli organi di amministrazione e controllo dei
soggetti indicati al comma 1 valutano l'idoneita' dei
propri componenti e l'adeguatezza complessiva dell'organo,
documentando il processo di analisi e motivando
opportunamente l'esito della valutazione. In caso di
specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti
ai sensi del comma 3, lettera c), i medesimi organi possono
adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso
il difetto di idoneita' o la violazione dei limiti al
cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio;
questa e' pronunciata dall'organo di appartenenza entro
trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o
della violazione sopravvenuti. Per i soggetti che non sono
componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della
decadenza sono effettuate dall'organo che li ha nominati.
6. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle
rispettive competenze, secondo modalita' e tempi stabiliti
congiuntamente, anche al fine di ridurre al minimo gli
oneri gravanti sui soggetti abilitati: valutano l'idoneita'
degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli
incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle
eventuali misure adottate ai sensi del comma 5; in caso di
difetto o violazione, pronunciano la decadenza dalla
carica.».
 
Art. 13

Emittenti di token collegati ad attivita' esentati

1. Gli emittenti di token collegati ad attivita' indicati all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114 notificano alla Banca d'Italia e alla Consob il white paper sulle cripto-attivita' di cui all'articolo 19 del medesimo regolamento.

Note all'art. 13:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2023/1114 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,
relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i
regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le
direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 14
Token di moneta elettronica ed emittenti di token di moneta
elettronica

1. Ai fini del presente articolo, i richiami alle previsioni della direttiva 2009/110/CE contenuti nel titolo IV del regolamento (UE) 2023/1114 si intendono riferiti alle pertinenti disposizioni nazionali di attuazione.
2. Ai token di moneta elettronica si applicano le disposizioni contenute negli articoli 114-bis, commi 1 e 3, e 114-bis.1, comma 1, del TUB, salvo ove diversamente specificato dal titolo IV del regolamento (UE) 2023/1114.
3. Agli istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica si applicano le disposizioni contenute negli articoli 114-quater, 114-quinquies, 114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3 del TUB, nonche' le relative disposizioni attuative, salvo ove diversamente specificato dal titolo IV del regolamento (UE) 2023/1114.
4. Agli emittenti di token di moneta elettronica si applica l'articolo 20 del presente decreto, per quanto compatibile.
5. In caso di fondato sospetto che un soggetto diverso da una banca e da un istituto di moneta elettronica emetta un token di moneta elettronica ovvero, in violazione dell'articolo 48, paragrafo 1, comma 2, del regolamento (UE) 2023/1114, offra al pubblico o chieda l'ammissione alla negoziazione di un token di moneta elettronica, si applica quanto previsto dall'articolo 132-bis del TUB.

Note all'art. 14:
- La direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio,
l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attivita' degli
istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive
2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva
2000/46/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. L 267 del 10
ottobre 2009.
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2023/1114 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,
relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i
regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le
direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 si veda nelle note
alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 114-bis, 114-bis.
1, 114-quater, 114-quinquies, 114-quinquies.1,
114-quinquies.2, 114-quinquies.3 e 132-bis del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia»:
«Art. 114-bis (Emissione di moneta elettronica). - 1.
L'emissione di moneta elettronica e' riservata alle banche
e agli istituti di moneta elettronica.
2. Possono emettere moneta elettronica, nel rispetto
delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale
europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano
e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni
statali, regionali e locali, nonche' Poste Italiane.
3. L'emittente di moneta elettronica non concede
interessi o qualsiasi altro beneficio commisurato alla
giacenza della moneta elettronica.».
«Art. 114-bis. 1 (Distribuzione della moneta
elettronica). - 1. Le banche e gli istituti di moneta
elettronica possono avvalersi di soggetti convenzionati che
agiscano in loro nome per la distribuzione e il rimborso
della moneta elettronica.
2. Le banche aventi sede legale in uno Stato terzo
possono avvalersi di soggetti convenzionati per la
distribuzione e il rimborso della moneta elettronica in
Italia, a condizione che stabiliscano una succursale,
autorizzata dalla Banca d'Italia secondo quanto previsto
dall'articolo 14, comma 4.».
«Art. 114-quater (Istituti di moneta elettronica). - 1.
La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo gli istituti
di moneta elettronica autorizzati in Italia; sono altresi'
iscritte le succursali di istituti di moneta elettronica
italiani stabilite in uno Stato comunitario diverso
dall'Italia.
1-bis. La Banca d'Italia comunica senza indugio all'ABE
le informazioni iscritte nell'albo e ogni relativa
modifica, nonche', in caso di revoca dell'autorizzazione o
dell'esenzione concessa ai sensi dell'articolo
114-quinquies.4, le ragioni che la hanno determinata.
2. Gli istituti di moneta elettronica trasformano
immediatamente in moneta elettronica i fondi ricevuti dal
richiedente.
3. Gli istituti di moneta elettronica possono:
a) prestare servizi di pagamento e le relative
attivita' accessorie ai sensi dell'articolo 114-octies
senza necessita' di apposita autorizzazione ai sensi
dell'articolo 114-novies;
b) prestare servizi operativi e accessori
strettamente connessi all'emissione di moneta
elettronica.».
«Art. 114-quinquies (Autorizzazione e operativita'
transfrontaliera). - 1. La Banca d'Italia autorizza gli
istituti di moneta elettronica quando ricorrono le seguenti
condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni, di
societa' in accomandita per azioni, di societa' a
responsabilita' limitata o di societa' cooperativa;
b) la sede legale e la direzione generale siano
situate nel territorio della Repubblica ove e' svolta
almeno una parte dell'attivita' soggetta ad autorizzazione;
c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore
a quello determinato dalla Banca d'Italia;
d) venga presentato un programma concernente
l'attivita' iniziale e la struttura organizzativa,
unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
e) sussistano i presupposti per il rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 per i
titolari delle partecipazioni ivi indicate;
e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo siano idonei,
secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo
114-quinquies.3;
f) non sussistano, tra gli istituti di moneta
elettronica o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri
soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo
esercizio delle funzioni di vigilanza.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, agli
istituti di moneta elettronica che intendono prestare il
servizio di disposizione di ordini di pagamento si applica
l'articolo 114-novies, comma 1-bis.
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla
verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti
garantita la sana e prudente gestione ovvero il regolare
funzionamento del sistema dei pagamenti.
3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di
autorizzazione, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza
quando l'istituto autorizzato non abbia iniziato
l'esercizio dell'attivita'.
4. La Banca d'Italia autorizza all'emissione di moneta
elettronica soggetti che esercitino anche altre attivita'
imprenditoriali quando:
a) ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad
eccezione del possesso dei requisiti di professionalita'
degli esponenti aziendali;
b) per l'attivita' di emissione di moneta
elettronica, la prestazione dei servizi di pagamento e per
le relative attivita' accessorie e strumentali sia
costituito un unico patrimonio destinato con le modalita' e
agli effetti stabiliti dagli articoli 114-quinquies.1,
comma 5, e 114-terdecies;
c) siano individuati uno o piu' soggetti responsabili
del patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica
l'articolo 26, comma 3, lettere a) e b).
5. Se lo svolgimento delle attivita' imprenditoriali di
cui al comma 4 rischia di danneggiare la solidita'
finanziaria dell'istituto di moneta elettronica o
l'esercizio effettivo della vigilanza, la Banca d'Italia
puo' imporre la costituzione di una societa' che svolga
esclusivamente l'attivita' di emissione di moneta
elettronica.
6. Gli istituti di moneta elettronica italiani possono
operare:
a) in un altro Stato comunitario, anche senza
stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate
dalla Banca d'Italia;
b) in uno Stato terzo, anche senza stabilirvi
succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia761.
7. Gli istituti di moneta elettronica con sede legale
in un altro Stato comunitario possono operare nel
territorio della Repubblica anche senza stabilirvi
succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata
dall'autorita' competente dello Stato di origine.
8. Gli istituti di moneta elettronica con sede legale
in uno Stato terzo possono operare nel territorio della
Repubblica a condizione che stabiliscano una succursale in
Italia autorizzata dalla Banca d'Italia ai sensi del
presente articolo in presenza di condizioni corrispondenti
a quelle del comma 1, lettere c), d), e) ed f).
L'autorizzazione e' rilasciata, sentito il Ministero degli
affari esteri, tenendo anche conto della condizione di
reciprocita'.
9. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del
presente articolo.».
«Art. 114-quinquies.1 (Forme di tutela e patrimonio
destinato). - 1. Gli istituti di moneta elettronica
registrano per ciascun cliente in poste del passivo, nel
rispetto delle modalita' stabilite dalla Banca d'Italia, le
somme di denaro ricevute dalla clientela per l'emissione di
moneta elettronica.
2. Le somme di cui al comma 1 sono investite, nel
rispetto delle modalita' stabilite dalla Banca d'Italia, in
attivita' che costituiscono patrimonio distinto a tutti gli
effetti da quello dell'istituto di moneta elettronica. Su
tale patrimonio distinto non sono ammesse azioni dei
creditori dell'istituto di moneta elettronica o
nell'interesse degli stessi, ne' quelle dei creditori
dell'eventuale soggetto presso il quale le somme di denaro
sono depositate. Le azioni dei creditori dei singoli
clienti degli istituti di moneta elettronica sono ammesse
nel limite di quanto registrato ai sensi del comma 1. Se le
somme di denaro ricevute per l'emissione di moneta
elettronica sono depositate presso terzi non operano le
compensazioni legale e giudiziale e non puo' essere
pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti
vantati dal depositario nei confronti dell'istituto di
moneta elettronica.
3. Ai fini dell'applicazione della disciplina della
liquidazione coatta amministrativa all'istituto di moneta
elettronica, i detentori di moneta elettronica sono
equiparati ai clienti aventi diritto alla restituzione di
strumenti finanziari.
4. Per la prestazione dei servizi di pagamento da parte
degli istituti di moneta elettronica si applica l'articolo
114-duodecies.
5. Gli istituti di moneta elettronica che svolgano
anche altre attivita' imprenditoriali diverse
dall'emissione di moneta elettronica e dalla prestazione
dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi
dell'articolo 114-quinquies, comma 4, costituiscono un
patrimonio destinato unico per l'emissione di moneta
elettronica, la prestazione dei servizi di pagamento e per
le relative attivita' accessorie e strumentali. A tale
patrimonio destinato si applica l'articolo 114-terdecies,
anche con riferimento all'emissione di moneta
elettronica.».
«Art. 114-quinquies.2 (Vigilanza). - 1. Gli istituti di
moneta elettronica inviano alla Banca d'Italia, con le
modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni
periodiche nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
Essi trasmettono anche i bilanci con le modalita' e nei
termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
1-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni al
personale degli istituti di moneta elettronica, anche per
il tramite di questi ultimi.
1-ter. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano
anche ai soggetti ai quali gli istituti di moneta
elettronica abbiano esternalizzato funzioni aziendali
essenziali o importanti e al loro personale.769
2. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere
generale aventi a oggetto: il governo societario,
l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio
nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione
amministrativa e contabile, nonche' i controlli interni e i
sistemi di remunerazione e incentivazione.
3. La Banca d'Italia puo':
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i
dirigenti degli istituti di moneta elettronica per
esaminare la situazione degli stessi;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali
degli istituti di moneta elettronica, fissandone l'ordine
del giorno, e proporre l'assunzione di determinate
decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli
organi collegiali degli istituti di moneta elettronica
quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a
quanto previsto dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove
la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei
confronti di singoli istituti di moneta elettronica
riguardanti anche la restrizione delle attivita' o della
struttura territoriale, il divieto di effettuare
determinate operazioni anche di natura societaria e di
distribuire utili o altri elementi del patrimonio nonche',
con riferimento a strumenti finanziari computabili nel
patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare
interessi;
d-bis) disporre, qualora la loro permanenza in carica
sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione
dell'istituto di moneta elettronica, la rimozione dalla
carica di uno o piu' esponenti; la rimozione non e'
disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la
decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista
urgenza di provvedere.
3-bis. La Banca d'Italia puo' altresi' convocare gli
amministratori, i sindaci, i dirigenti dei soggetti ai
quali siano state esternalizzate funzioni aziendali
essenziali o importanti.
4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso
gli istituti di moneta elettronica, i loro agenti o i
soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali
essenziali o importanti e richiedere a essi l'esibizione di
documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca
d'Italia notifica all'autorita' competente dello Stato
ospitante l'intenzione di effettuare ispezioni su
succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate
funzioni aziendali essenziali o importanti di istituti di
moneta elettronica italiani operanti nel territorio di
quest'ultimo ovvero richiede alle autorita' competenti del
medesimo Stato di effettuare tali accertamenti.
5. Le autorita' competenti dello Stato di origine, dopo
aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare,
anche tramite persone da esse incaricate, succursali,
agenti o soggetti a cui sono esternalizzate funzioni
aziendali essenziali o importanti di istituti di moneta
elettronica comunitari che operano nel territorio della
Repubblica. Se le autorita' competenti dello Stato di
origine lo richiedono, la Banca d'Italia puo' procedere
direttamente agli accertamenti.
6. Nel confronti degli istituti di moneta elettronica
che svolgano anche altre attivita' imprenditoriali diverse
dall'emissione di moneta elettronica e dalla prestazione
dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi
dell'articolo 114-quinquies, comma 2, la Banca d'Italia
esercita i poteri di vigilanza indicati nel presente
articolo sull'attivita' di emissione di moneta elettronica,
prestazione dei servizi di pagamento e sulle attivita'
connesse e strumentali, avendo a riferimento anche il
responsabile della gestione dell'attivita' e il patrimonio
destinato.
6-bis. Quando risulta la violazione, da parte di
istituti di moneta elettronica comunitari che operano nel
territorio della Repubblica, degli obblighi derivanti dalle
disposizioni del presente Titolo, del Titolo VI e del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la Banca
d'Italia ne da' comunicazione all'autorita' dello Stato di
origine affinche' quest'ultima adotti i provvedimenti
necessari a porre termine alle irregolarita'.
6-ter. Quando mancano o risultano inadeguati i
provvedimenti dell'autorita' dello Stato di origine, quando
le irregolarita' commesse possono pregiudicare interessi
generali ovvero nei casi di urgenza per la tutela delle
ragioni degli utenti, dei risparmiatori e degli altri
soggetti ai quali sono prestati i servizi, la Banca
d'Italia puo' adottare in via provvisoria le misure
necessarie, comprese l'imposizione del divieto di
intraprendere nuove operazioni e la chiusura della
succursale, dandone comunicazione all'autorita' dello Stato
di origine.».
«Art. 114-quinquies.3 (Rinvio). - 1. Agli istituti di
moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22,
22-bis, 23, 24, 52, 139 e 140 nonche' nel titolo VI. I
provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla
Banca d'Italia. Agli emittenti che agiscono in veste di
pubblica autorita' si applicano solo gli articoli 114-ter e
126-novies nonche', relativamente a queste disposizioni,
gli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 11.
1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso istituti di
moneta elettronica si applica l'articolo 26, ad eccezione
del comma 3, lettere c) ed e); il decreto di cui
all'articolo 26 puo' prevedere l'applicazione dei criteri
di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo,
comma 3, lettera c), avuto riguardo alla complessita'
operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti,
nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta.
1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate
all'articolo 19 in istituti di moneta elettronica si
applica l'articolo 25, ad eccezione del comma 2, lettera
b); il decreto di cui all'articolo 25 puo' prevedere
l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi
del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo
alla complessita' operativa, dimensionale e organizzativa
degli istituti, nonche' alla natura specifica
dell'attivita' svolta.
2. Agli istituti di moneta elettronica che non
esercitano attivita' imprenditoriali diverse dall'emissione
di moneta elettronica o dalla prestazione di servizi di
pagamento, si applicano altresi' gli articoli 78, 82,
113-bis e 113-ter.
3. La Banca d'Italia puo' dettare disposizioni
attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al
presente articolo.».
«Art. 132-bis (Denunzia al pubblico ministero ed al
tribunale). - 1. Se vi e' fondato sospetto che una societa'
svolga attivita' di raccolta del risparmio, attivita'
bancaria, attivita' di emissione di moneta elettronica,
prestazione di servizi di pagamento o attivita' finanziaria
in violazione degli articoli 130, 131, 131-bis, 131-ter, e
132, la Banca d'Italia o l'UIC possono denunziare i fatti
al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei
provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice
civile, ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione
dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a
carico della societa'.».
 
Art. 15

Poteri

1. La Consob, quale autorita' competente ai sensi del titolo II del regolamento (UE) 2023/1114, oltre a esercitare i poteri di cui all'articolo 4 del presente decreto, puo', previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, procedere nei confronti degli offerenti e delle persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione di cripto-attivita' diverse dai token collegati ad attivita' o dai token di moneta elettronica a:
a) perquisizioni nei modi previsti dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) sequestro del profitto dell'illecito, anche per equivalente. Si applicano i commi 9, 10 e 11 dell'articolo 187-octies del TUF.
2. Nei casi di cui al comma 1, viene redatto processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite o dei fatti accertati, dei sequestri eseguiti e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.
3. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.
4. Nell'esercizio dei propri poteri la Consob puo' avvalersi della Guardia di finanza che esegue gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine a essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.
5. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 4 sono coperti dal segreto d'ufficio e vengono, senza indugio, comunicati esclusivamente alla Consob.

Note all'art. 15:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2023/1114 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,
relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i
regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le
direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 si veda nelle note
alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 33, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
recante disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi:
«Art. 33 (Accessi, ispezioni e verifiche). - Per
l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano
le disposizioni dell'art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633.
Gli uffici delle imposte hanno facolta' di disporre
l'accesso di propri impiegati muniti di apposita
autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli
enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare
direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso gli
operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32 allo
scopo di procedere direttamente alla acquisizione dei dati,
notizie e documenti, relativi ai rapporti ed alle
operazioni oggetto delle richieste a norma del n. 7) dello
stesso art. 32, non trasmessi entro il termine previsto
nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare
direttamente la completezza o l'esattezza delle risposte
allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano
in dubbio.
La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle
imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi
utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la
repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte
dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta
degli uffici secondo le norme e con le facolta' di cui
all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa
autorizzazione dell'autorita' giudiziaria, che puo' essere
concessa anche in deroga all'articolo 329 del codice di
procedura penale utilizza e trasmette agli uffici delle
imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o
riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia,
nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.
Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della
Guardia di finanza con quella degli uffici finanziari,
saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si
debba procedere ad indagini sistematiche, tra la direzione
generale delle imposte dirette e il comando generale della
Guardia di finanza e, nell'ambito delle singole
circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici
e i comandi territoriali.
Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di
finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono
dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e
verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la
comunicazione puo' richiedere all'organo che sta eseguendo
l'ispezione o la verifica l'esecuzione di specifici
controlli e l'acquisizione di specifici elementi e deve
trasmettere i risultati dei controlli eventualmente gia'
eseguiti o gli elementi eventualmente gia' acquisiti, utili
ai fini dell'accertamento. Al termine delle ispezioni e
delle verifiche l'ufficio o il comando che li ha eseguiti
deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi
richiedenti.
Gli accessi presso gli operatori finanziari di cui al
n. 7) dell'articolo 32, di cui al secondo comma, devono
essere eseguiti, previa autorizzazione, per l'Agenzia delle
entrate, del Direttore centrale dell'accertamento o del
Direttore regionale, ovvero, per la Guardia di finanza, del
Comandante regionale, da funzionari con qualifica non
inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali
della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano,
e devono avvenire in orari diversi da quelli di sportello
aperto al pubblico; le ispezioni e le rilevazioni debbono
essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o
dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di
esse e' data immediata notizia a cura del predetto
responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono
le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei
dati raccolti devono assumere direttamente le cautele
necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti.
Nell'art. 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti i
seguenti commi:
"In deroga alle disposizioni del settimo comma gli
impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti
che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e
simili, hanno facolta' di provvedere con mezzi propri
all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi
qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei
propri impianti e del proprio personale.
Se il contribuente dichiara che le scritture contabili
o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve
esibire un'attestazione dei soggetti stessi recante la
specificazione delle scritture in loro possesso. Se
l'attestazione non esibita e se il soggetto che l'ha
rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o
in parte le scritture si applicano le disposizioni del
quinto comma".».
- Si riporta il testo dell'articolo 52, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto):
«Art. 52 (Accessi, ispezioni e verifiche). - 1. Gli
Uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre
l'accesso d'impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei
locali destinati all'esercizio d'attivita' commerciali,
agricole, artistiche o professionali, nonche' in quelli
utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che
godono dei benefici di cui al codice del Terzo settore di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6
giugno 2016, n. 106, per procedere ad ispezioni
documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra
rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta
e per la repressione dell'evasione e delle altre
violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono
essere muniti d'apposita autorizzazione che ne indica lo
scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono.
Tuttavia, per accedere in locali che siano adibiti anche ad
abitazione, e' necessaria anche l'autorizzazione del
procuratore della Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei
locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovra'
essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di
un suo delegato.
2. L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel
precedente comma puo' essere eseguito, previa
autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto
in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del
presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri,
documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.
3. E' in ogni caso necessaria l'autorizzazione del
procuratore della Repubblica o dell'autorita' giudiziaria
piu' vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni
personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati,
borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per
l'esame di documenti e la richiesta di notizie
relativamente ai quali e' eccepito il segreto professionale
ferma restando la norma di cui all'articolo 103 del codice
di procedura penale.
4. L'ispezione documentale si estende a tutti i libri,
registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui
tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si
trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito, o che
sono comunque accessibili tramite apparecchiature
informatiche installate in detti locali.
5. I libri, registri, scritture e documenti di cui e'
rifiutata l'esibizione non possono essere presi in
considerazione a favore del contribuente ai fini
dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per
rifiuto d'esibizione si intendono anche la dichiarazione di
non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la
sottrazione di essi alla ispezione.
6. Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale
da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le
richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le
risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal
contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il
motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha
diritto di averne copia.
7. I documenti e le scritture possono essere
sequestrati soltanto se non e' possibile riprodurne o farne
constare il contenuto nel verbale, nonche' in caso di
mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del
verbale. I libri e i registri non possono essere
sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o
farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle
parti che interessano la propria firma o sigla insieme con
la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele
atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e
dei registri.
8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano
anche per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative
a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti
adibiti al trasporto per conto di terzi.
9. In deroga alle disposizioni del settimo comma gli
impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti
che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e
simili, hanno facolta' di provvedere con mezzi propri
all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi
qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei
propri impianti e del proprio personale.
10. Se il contribuente dichiara che le scritture
contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti
deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante
la specificazione delle scritture in loro possesso. Se
l'attestazione non e' esibita e se il soggetto che l'ha
rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o
in parte le scritture si applicano le disposizioni del
quinto comma.
11. Per l'esecuzione degli accessi presso le pubbliche
amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'articolo
51 e presso gli operatori finanziari di cui al 7) dello
stesso articolo 51, si applicano le disposizioni del
secondo e sesto comma dell'articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 187-octies, commi
9,10 e 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
recante: «Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria»:
«Art. 187-octies (Poteri della CONSOB). - 1.-8.
(omissis)
9. Quando si e' proceduto a sequestro ai sensi del
comma 3, lettera d), gli interessati possono proporre
opposizione alla CONSOB.
10. Sull'opposizione la decisione e' adottata con
provvedimento motivato emesso entro il trentesimo giorno
successivo alla sua proposizione.
11. I valori sequestrati devono essere restituiti agli
aventi diritto quando:
a) e' deceduto l'autore della violazione;
b) viene provato che gli aventi diritto sono terzi
estranei all'illecito;
c) l'atto di contestazione degli addebiti non e'
notificato nei termini prescritti dall'articolo
187-septies, comma 1;
d) la sanzione amministrativa pecuniaria non e' stata
applicata entro il termine di due anni dall'accertamento
della violazione.
(omissis).».
- Per gli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice
di procedura penale si veda nelle note all'articolo 4.
 
Art. 16

Autorizzazione dei prestatori di servizi per le cripto-attivita'

1. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, i prestatori di servizi per le cripto-attivita' di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a) del medesimo regolamento. La Consob, sentita la Banca d'Italia, revoca l'autorizzazione quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 64 del medesimo regolamento.
2. La Consob riceve le informazioni di cui all'articolo 60, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/1114, comunicate dai depositari centrali di titoli e dalle SIM diverse da quelle di classe 1. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia copia della comunicazione ricevuta e dei documenti a essa allegati. La Consob riceve le informazioni di cui all'articolo 60, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/1114, comunicate dai gestori di mercati regolamentati e trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia copia della comunicazione ricevuta dai gestori di sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato e dei documenti a essa allegati.
3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, le SIM diverse da quelle di classe 1 alla prestazione di servizi per le cripto-attivita' non equivalenti a quelli di cui all'articolo 60, paragrafo 3, del medesimo regolamento. La Consob, sentita la Banca d'Italia, revoca l'autorizzazione quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 64 del medesimo regolamento.
4. La Banca d'Italia riceve le informazioni di cui all'articolo 60, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/1114, comunicate dalle banche, dalle SIM di classe 1, dagli istituti di moneta elettronica e dalle societa' di gestione del risparmio. La Banca d'Italia trasmette tempestivamente alla Consob copia della comunicazione ricevuta e dei documenti a essa allegati.
5. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, gli istituti di moneta elettronica alla prestazione di servizi per le cripto-attivita' non equivalenti a quelli di cui all'articolo 60, paragrafo 4, del medesimo regolamento, quando per l'attivita' di emissione di moneta elettronica, la prestazione di servizi di pagamento e le relative attivita' accessorie e strumentali, nonche' per l'attivita' di emissione di token di moneta elettronica e la prestazione di servizi per le cripto-attivita' di cui all'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114, si sia costituito un patrimonio destinato ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, del TUB, con le modalita' e agli effetti stabiliti dall'articolo 114-quinquies.1, comma 5, e dall'articolo 114-terdecies del medesimo testo unico. La Banca d'Italia, sentita la Consob, revoca l'autorizzazione quando ricorrono le condizioni dell'articolo 64 del regolamento (UE) 2023/1114. Resta fermo l'articolo 114-quinquies, comma 5, del TUB.
6. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza gli istituti di pagamento alla prestazione di servizi per le cripto-attivita' ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, quando per la prestazione di servizi di pagamento e le relative attivita' accessorie e strumentali si sia costituito un patrimonio destinato ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, del TUB, con le modalita' e agli effetti stabiliti dall'articolo 114-terdecies del medesimo decreto. La Banca d'Italia, sentita la Consob, revoca l'autorizzazione quando ricorrono le condizioni dell'articolo 64 del regolamento (UE) 2023/1114. Resta fermo l'articolo 114-novies, comma 5, del TUB.
7. I soggetti di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114, diversi dagli istituti di moneta elettronica, dagli istituti di pagamento, dalle SIM diverse da quelle di classe 1:
a) adottano la forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di societa' cooperativa;
b) oltre ai servizi per le cripto-attivita', possono svolgere l'attivita' di emissione, offerta al pubblico e richiesta di ammissione alla negoziazione di token collegati ad attivita', a condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114, nonche' le attivita' connesse e strumentali.

Note all'art. 16:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2023/1114 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,
relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i
regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le
direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 si veda nelle note
alle premesse.
- Per il testo degli articoli 114-quinquies,
114-quinquies.1, 114-terdecies e 114-novies del decreto
legislativo 01/09/1993, n. 385 (testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia) si veda nelle note
all'articolo 11.
 
Art. 17

Vigilanza sui servizi per le cripto-attivita' e relativi prestatori

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del titolo V del regolamento (UE) 2023/1114 e' esercitata dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza, alla correttezza dei comportamenti, all'ordinato svolgimento delle negoziazioni e alla tutela dei clienti, e dalla Banca d'Italia, avendo riguardo al contenimento del rischio, alla stabilita' patrimoniale e alla sana e prudente gestione.
2. Per le finalita' indicate al comma 1, e fatte salve le competenze della Banca d'Italia in relazione alle materie indicate alla lettera c) del presente comma, negli aspetti rilevanti per le finalita' di competenza indicate al comma 1, la Consob e' l'autorita' competente a vigilare sull'osservanza delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, in materia di:
a) obblighi di agire in modo onesto, corretto e professionale nel miglior interesse del cliente;
b) procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi per le cripto-attivita', requisiti di conoscenza, competenza ed esperienza del personale, tenuta e conservazione delle registrazioni;
c) individuazione, prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse;
d) procedure di trattamento dei reclami;
e) obblighi di trasparenza e condotta relativi a servizi specifici di cui al titolo V, capo 3, del regolamento (UE) 2023/1114.
3. Per le finalita' indicate al comma 1, e fatte salve le competenze della Consob in relazione alle materie indicate alla lettera d) del presente comma, negli aspetti rilevanti per le finalita' di competenza indicate al comma 1, la Banca d'Italia e' l'autorita' competente a vigilare sull'osservanza delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, in materia di:
a) adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio;
b) esponenti aziendali e partecipanti al capitale;
c) piano di liquidazione ordinata;
d) governo societario e requisiti generali di organizzazione, organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni, esternalizzazione di funzioni operative, continuita' dell'attivita', nonche' misure per la detenzione e segregazione delle cripto-attivita' e dei fondi dei clienti.
4. La vigilanza sui depositari centrali di titoli e sui gestori di mercati regolamentati per l'esercizio dei servizi in cripto-attivita' e' esercitata dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le finalita' e le attribuzioni della parte III del TUF.
5. La vigilanza sui requisiti previsti all'articolo 76 del regolamento (UE) 2023/1114, relativi alla gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attivita', da chiunque svolta, nonche' sui connessi profili di organizzazione e di esternalizzazione e' attribuita alla Consob. Restano impregiudicate le competenze e i poteri della Banca d'Italia sulle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato e sui relativi gestori ai sensi della parte III del TUF.
6. La Consob e la Banca d'Italia ricevono le notifiche di cui all'articolo 85 del regolamento (UE) 2013/1114, secondo le competenze previste dall'articolo 16 del presente decreto.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del presente decreto, con riferimento ai prestatori di servizi per le cripto-attivita' la Banca d'Italia e la Consob dispongono altresi', secondo le rispettive competenze, degli ulteriori poteri previsti dalla parte II del TUF.
8. Con riguardo ai requisiti degli esponenti aziendali di cui all'articolo 62, paragrafi 2, lettera g), e 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2023/1114, e di cui all'articolo 68, paragrafo 1, del medesimo regolamento, si applica quanto disposto in materia di onorabilita', correttezza, competenza, disponibilita' di tempo allo svolgimento degli incarichi e adeguata composizione collettiva nel decreto adottato in attuazione dell'articolo 26, comma 3, del TUB. Con riguardo ai requisiti degli esponenti aziendali dei prestatori di servizi in cripto-attivita' diversi da societa' di gestione del risparmio, SIM non di classe 1 e non di classe 1-minus, depositari centrali di titoli e gestori di mercati regolamentati, si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 26, commi 5 e 6, del TUB; negli altri casi, si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 13, commi 5 e 6, del TUF.
9. Con riguardo ai requisiti dei partecipanti al capitale di cui all'articolo 62, paragrafi 2, lettera h), e 3, lettera c), del regolamento (UE) 2023/1114, e agli articoli 68, paragrafo 2, e 84, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, si applica quanto disposto in materia di onorabilita', correttezza e competenza nel decreto adottato in attuazione dell'articolo 14, comma 2, del TUF. Si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui agli articoli 14, commi 6 e 7, e 16, comma 4, del TUF.
10. Se vi e' fondato sospetto che un soggetto presti servizi per le cripto-attivita' in violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114, la Banca d'Italia o la Consob possono denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della societa'.

Note all'art. 17:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2023/1114 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,
relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i
regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le
direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 si veda nelle note
alle premesse.
- La parte II e III del decreto legislativo 1
settembre1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia) tratta, rispettivamente, di banche e
di vigilanza.
- Per il testo dell'articolo 26, comma 3, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (si veda nelle note
all'articolo 12.
- Per il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 si veda nelle note all'articolo 12.
- Si riporta il testo dell'articolo 14, del citato
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
«Art. 14 (Partecipanti al capitale). - 1. I titolari
delle partecipazioni indicate all'articolo 15 possiedono
requisiti di onorabilita' e soddisfano criteri di
competenza e correttezza in modo da garantire la sana e
prudente gestione della societa' partecipata.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob,
individua:
a) i requisiti di onorabilita';
b) i criteri di competenza, graduati in relazione
all'influenza sulla gestione della societa' che il titolare
della partecipazione puo' esercitare;
c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra
l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della
partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle
autorita' di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive
da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad
attivita' professionali svolte, nonche' a ogni altro
elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del
titolare della partecipazione.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e
dell'articolo 15, per le Sicav e le Sicaf si fa riferimento
alle sole azioni nominative e le disposizioni di cui al
comma 2 stabiliscono le ipotesi in cui, al fine
dell'attribuzione del diritto di voto, tali azioni sono
considerate come azioni al portatore, con riguardo alla
data di acquisto.
4. Ai fini dei commi 1 e 2 si considerano anche:
a) le partecipazioni possedute per il tramite di
societa' controllate, di societa' fiduciarie o per
interposta persona;
b) i casi di cui all'articolo 15, comma 4, lettera
b);
c) i casi in cui i diritti derivanti dalle
partecipazioni spettano o sono attribuiti ad un soggetto
diverso dal titolare delle partecipazioni stesse od
esistono accordi concernenti l'esercizio dei diritti di
voto.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16,
qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri di
cui ai commi 1 e 2 non possono essere esercitati i diritti
di voto e gli altri diritti che consentono di influire
sulla societa', inerenti alle partecipazioni eccedenti le
soglie previste dall'articolo 15, comma 1, lettera a).
6. In caso di inosservanza del divieto, la
deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o,
comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni
di cui al comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni
del codice civile. Le partecipazioni per le quali non puo'
essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini
della regolare costituzione della relativa assemblea.
7. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla
Banca d'Italia o dalla Consob entro centottanta giorni
dalla data della deliberazione ovvero, se questa e'
soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro
centottanta giorni dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a
deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro
centottanta giorni dalla data di questo.
8. Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i
criteri di cui ai commi 1 e 2, le partecipazioni, eccedenti
le soglie previste dall'articolo 15, comma 1, lettera a),
devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla
Banca d'Italia o dalla Consob.».
- Per il testo dell'articolo 2409 del codice civile si
veda nelle note all'articolo 12.
 
Art. 18

Poteri

1. In qualita' di autorita' competente ai sensi del titolo VI del regolamento (UE) 2023/1114, la Consob esercita i poteri di cui all'articolo 4 del presente decreto, nonche' gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 187-octies del TUF, secondo le modalita' ivi stabilite.
2. Gli emittenti, gli offerenti e le persone che chiedono l'ammissione alle negoziazioni, in caso di ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, trasmettono su successiva richiesta della Consob la documentazione comprovante l'assolvimento dell'obbligo previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114, e dalle relative norme tecniche di attuazione.

Note all'art. 18:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2023/1114 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,
relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i
regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le
direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 si veda nelle note
alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 187-octies del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 si veda nelle note
all'articolo 15.
 
Art. 19

Separazione patrimoniale della riserva di attivita'

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114, la riserva di attivita' di un token collegato ad attivita' prevista dall'articolo 36 del medesimo regolamento, nonche' le attivita' in cui essa e' investita ai sensi del citato articolo 38, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'emittente di token collegati ad attivita', nonche' da ciascuna riserva di attivita' di altri token collegati ad attivita' e dalle attivita' in cui essa e' investita.
2. L'emittente di token collegati ad attivita' non puo' in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni facenti parte della riserva di attivita' fuori dai casi previsti dall'articolo 38 del regolamento (UE) 2023/1114.
3. Sul patrimonio distinto di cui al comma 1 non sono ammesse azioni dei creditori dell'emittente di token collegati ad attivita' o nell'interesse degli stessi, ne' quelle dei creditori del depositario di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) 2023/1114. Le azioni dei creditori dei singoli possessori di token collegati ad attivita' sono ammesse nel limite di quanto spettante a questi ultimi ai sensi dell'articolo 39 del medesimo regolamento. Non operano le compensazioni legale e giudiziale e non puo' essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) 2023/1114, nei confronti dell'emittente di token collegati ad attivita'.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, il patrimonio distinto di cui al comma 1 e' destinato al soddisfacimento del diritto di rimborso dei possessori di token collegati ad attivita' secondo le modalita' previste dall'articolo 39 del regolamento (UE) 2023/1114. In caso di attivazione del piano di rimborso di cui all'articolo 47 del medesimo regolamento, nonche' di liquidazione coatta amministrativa o risoluzione dell'emittente di token collegato ad attivita', il diritto di rimborso dei possessori di token collegati ad attivita' e' soddisfatto mediante la liquidazione delle attivita' incluse nel patrimonio distinto di cui al comma 1 o secondo le modalita' previste dalle discipline della liquidazione coatta amministrativa e della risoluzione, ove applicabili. In caso di incapienza del patrimonio distinto di cui al comma 1, l'emittente risponde, per quanto ancora dovuto, con il proprio patrimonio. Nella liquidazione coatta amministrativa dell'emittente, i possessori di token collegati ad attivita' concorrono, per quanto loro ancora dovuto, con gli altri creditori chirografari dell'emittente.
5. Il presente articolo si applica anche alla riserva di attivita' di un token di moneta elettronica costituita ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114.

Note all'art. 19:
- Il riferimento al testo del regolamento (UE)
2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31
maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attivita' e
che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n.
1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 e'
riportato nelle note alle premesse.
 
Art. 20

Piano di rimborso

1. Nei casi in cui il piano di rimborso previsto dall'articolo 47 del regolamento (UE) 2023/1114 e' attuato al di fuori di procedure di amministrazione straordinaria, liquidazione o risoluzione, gli emittenti di token collegati ad attivita' nominano uno o piu' liquidatori per l'attuazione del piano e la liquidazione della riserva di attivita' oggetto del piano medesimo. La nomina dei liquidatori, comunque avvenuta, nonche' le sue modificazioni, devono essere iscritte, a cura degli emittenti di token collegati ad attivita', nel registro delle imprese.
2. I liquidatori di cui al comma 1 devono godere di buona reputazione e possedere un livello di professionalita' ed esperienza adeguato. I liquidatori devono adempiere ai loro doveri con la professionalita' e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico. La loro responsabilita' per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri e' disciplinata secondo le norme in tema di responsabilita' degli amministratori.
3. I liquidatori di cui al comma 1 hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per l'attuazione del piano di rimborso. I liquidatori trasmettono all'autorita' competente riferimenti periodici sullo stato di attuazione del piano di rimborso.
4. Se l'attuazione del piano di rimborso previsto dall'articolo 47 del regolamento (UE) 2023/1114, non si svolge con speditezza e in modo regolare o i liquidatori di cui al comma 1 non soddisfano i requisiti di cui al primo periodo del comma 2, la Banca d'Italia puo' disporre la sostituzione dei liquidatori, determinandone il relativo compenso a carico della societa'. Il provvedimento di sostituzione e' pubblicato secondo le modalita' previste dall'articolo 81, comma 2, del TUB.
5. Nel caso in cui sopravvenga una delle procedure indicate al comma 1, i liquidatori di cui al medesimo comma 1 cessano la propria attivita' e trasmettono ogni informazione e documentazione utile allo svolgimento dell'attivita' di rimborso o liquidazione ai commissari o liquidatori di cui alla procedura sopravvenuta.
6. Nei casi in cui il piano di rimborso previsto dall'articolo 47 del regolamento (UE) 2023/1114 e' attuato nell'ambito di procedure di amministrazione straordinaria, liquidazione o risoluzione, i commissari o i liquidatori di tali procedure provvedono alla sua attuazione in quanto compatibile con le procedure stesse.

Note all'art. 20:
- Il riferimento al testo del regolamento (UE)
2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31
maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attivita' e
che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n.
1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 e'
riportato nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 81 del citato
decreto legislativo n. 385 del 1993:
«Art. 81 (Organi della procedura). - 1. La Banca
d'Italia nomina:
a) uno o piu' commissari liquidatori;
b) un comitato di sorveglianza composto da tre a
cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio
presidente.
1-bis. Possono essere nominati come liquidatori anche
societa' o altri enti.
1-ter. I commissari e i componenti del comitato di
sorveglianza sono individuati in base ai criteri stabiliti
dalla Banca d'Italia che, a tal fine, tiene conto dei
requisiti e dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo
26, comma 3, lettere a) e d).
2. Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera
di nomina del presidente del comitato di sorveglianza sono
pubblicati per estratto sul sito web della Banca d'Italia.
Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i
commissari depositano in copia gli atti di nomina degli
organi della liquidazione coatta e del presidente del
comitato di sorveglianza per l'iscrizione nel registro
delle imprese.
3. La Banca d'Italia puo' revocare o sostituire i
commissari e i membri del comitato di sorveglianza.
4. Le indennita' spettanti ai commissari e ai
componenti il comitato di sorveglianza sono determinate
dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa
stabiliti e sono a carico della liquidazione.».
 
Art. 21

Sospensione dei rimborsi

1. La sospensione dei rimborsi di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) 2023/1114 non costituisce stato d'insolvenza.

Note all'art. 21:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2023/1114 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,
relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i
regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le
direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 22

Liquidazione volontaria

1. Agli emittenti specializzati di token collegati ad attivita' si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 96-quinquies e 97 del TUB. Nei confronti della societa' in liquidazione restano, altresi', fermi i poteri delle autorita' competenti previsti nel presente decreto.

Note all'art. 22:
- Si riporta il testo degli articoli 96-quinquies e 97
del citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
«Art. 96-quinquies (Liquidazione ordinaria). - 1. Le
banche informano tempestivamente la Banca d'Italia del
verificarsi di una causa di scioglimento della societa'. La
Banca d'Italia accerta la sussistenza dei presupposti per
un regolare svolgimento della procedura di liquidazione.
2. Non si puo' dar corso all'iscrizione nel registro
delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo
scioglimento della societa' se non consti l'accertamento di
cui al comma 1.
3. L'iscrizione di cui al comma 2 comporta la decadenza
dall'autorizzazione all'attivita' bancaria a decorrere dal
termine fissato dalla Banca d'Italia nell'accertamento di
cui al comma 1. La decadenza non impedisce, previa
autorizzazione della Banca d'Italia, la prosecuzione di
attivita' ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile.
4. Nei confronti della societa' in liquidazione restano
fermi i poteri delle autorita' creditizie previsti nel
presente decreto.».
«Art. 97 (Sostituzione degli organi della liquidazione
ordinaria). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'art.
80, se la procedura di liquidazione di una banca secondo le
norme ordinarie non si svolge con regolarita' o con
speditezza, la Banca d'Italia puo' disporre la sostituzione
dei liquidatori, nonche' dei membri degli organi di
sorveglianza, determinandone il relativo compenso a carico
della societa'.
2. Il provvedimento di sostituzione e' pubblicato
secondo le modalita' previste dall'art. 81, comma 2.
3. La sostituzione degli organi liquidatori non
comporta il mutamento della procedura di liquidazione.».
 
Art. 23
Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e
controllo

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 94, paragrafo 1, lettera y), e 130, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (UE) 2023/1114, la Banca d'Italia, sentita la Consob e, se del caso, l'ABE, puo' disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo di emittenti specializzati di token collegati ad attivita', al ricorrere dei presupposti indicati all'articolo 24, comma 1, lettera a). Il provvedimento e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il provvedimento fissa la data da cui decorre la rimozione dei componenti degli organi. La Banca d'Italia convoca l'assemblea dell'emittente specializzato di token collegati ad attivita' per deliberare in ordine al rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo.
3. Resta salva la possibilita' di disporre in ogni momento l'amministrazione straordinaria nei casi previsti dall'articolo 24, secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal presente titolo.

Note all'art. 23:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2023/1114 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,
relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i
regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le
direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 24

Amministrazione straordinaria

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 94, paragrafo 1, lettera y), e 130, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (UE) 2023/1114, la Banca d'Italia, di propria iniziativa o su proposta formulata dalla Consob nell'ambito delle sue competenze, sentita, se del caso, l'ABE, puo' disporre lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo degli emittenti specializzati di token collegati ad attivita' quando:
a) risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attivita';
b) siano previste gravi perdite del patrimonio della societa';
c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi o dall'assemblea straordinaria.
2. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 70, commi 2, 3, 4 e 5, 71, 72, 73, 74, 75, 75-bis e 77-bis del TUB, intendendosi le suddette disposizioni riferite ai possessori di cripto-attivita' in luogo dei depositanti, emittenti specializzati di token collegati ad attivita' in luogo delle banche, e l'espressione «strumenti finanziari» riferita alle cripto-attivita', agli strumenti finanziari e al denaro. In deroga all'articolo 71, comma 5, del TUB, possono essere nominati commissari straordinari anche funzionari della Banca d'Italia.

Note all'art. 24:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2023/1114 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,
relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i
regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le
direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 si veda nelle note
alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 70, 71, 72, 73,
74, 75, 75-bis e 77-bis del citato decreto legislativo n.
385 del 1993:
«Art. 70 (Provvedimento). - 1. La Banca d'Italia puo'
disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di
amministrazione e di controllo delle banche quando
ricorrono le violazioni o le irregolarita' di cui
all'articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera b), oppure
sono previste gravi perdite del patrimonio ovvero quando lo
scioglimento e' richiesto con istanza motivata dagli organi
amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria.
2. Le funzioni delle assemblee e degli altri organi
diversi da quelli indicati nel comma 1 sono sospese per
effetto del provvedimento di amministrazione straordinaria,
salvo quanto previsto dall'articolo 72, comma 6.
3. Il provvedimento e' comunicato dai commissari
nominati ai sensi dell'articolo 71 agli interessati, che ne
facciano richiesta, non prima dell'insediamento ai sensi
dell'articolo 73.
4. Il provvedimento e' pubblicato per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. L'amministrazione straordinaria dura sino ad un
anno, salvo che il provvedimento previsto dal comma 1
preveda un termine piu' breve. La procedura puo' essere
prorogata per lo stesso periodo di un anno, anche per piu'
di una volta, se sussistono i presupposti indicati nel
comma 1. Il provvedimento di proroga e' pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
6. La Banca d'Italia puo' disporre proroghe non
superiori a due mesi del termine della procedura, anche se
prorogato ai sensi del comma 5, per gli adempimenti
connessi alla chiusura della procedura quando le relative
modalita' di esecuzione siano state gia' approvate dalla
medesima Banca d'Italia.
7. Alle banche non si applica l'articolo 2409 del
codice civile. Se vi e' fondato sospetto che i soggetti con
funzioni di amministrazione, in violazione dei propri
doveri, abbiano compiuto gravi irregolarita' nella gestione
che possono arrecare danno alla banca o ad una o piu'
societa' controllate, l'organo con funzioni di controllo od
i soci che il codice civile o lo statuto abilitano a
presentare denuncia al tribunale, possono denunciare i
fatti alla Banca d'Italia, che decide con provvedimento
motivato.».
«Art. 71 (Organi della procedura). - 1. Con il
provvedimento di scioglimento degli organi la Banca
d'Italia nomina:
a) uno o piu' commissari straordinari;
b) un comitato di sorveglianza, composto da tre a
cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio
presidente.
2. Entro quindici giorni dalla comunicazione della
nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina
degli organi della procedura e del presidente del comitato
di sorveglianza per l'iscrizione nel registro delle
imprese.
3. La Banca d'Italia puo' revocare o sostituire i
commissari e i membri del comitato di sorveglianza.
4. Le indennita' spettanti ai commissari e ai
componenti il comitato di sorveglianza sono determinate
dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa
stabiliti e sono a carico della banca sottoposta alla
procedura. Se necessario, esse possono essere anticipate
dalla Banca d'Italia.
5. La Banca d'Italia, per ragioni d'urgenza e fino
all'insediamento degli organi straordinari, puo' nominare
commissario provvisorio un proprio funzionario, che assume
i medesimi poteri attribuiti ai commissari straordinari. Si
applicano gli articoli 70, comma 3, e 72, comma 9.
6. Agli organi della procedura si applica l'articolo
26, comma 3, lettere a) e d). I commissari devono, inoltre,
possedere le competenze necessarie per svolgere le proprie
funzioni ed essere esenti da conflitti di interesse.».
«Art. 72 (Poteri e funzionamento degli organi
straordinari). - 1. Salvo che non sia diversamente
specificato all'atto della nomina, i commissari esercitano
tutte le funzioni e tutti i poteri spettanti all'organo di
amministrazione della banca ai sensi del codice civile,
delle disposizioni di legge applicabili e dello statuto
della banca. La Banca d'Italia, nel provvedimento di
nomina, puo' stabilire che ai commissari sono attribuiti
soltanto determinati poteri e funzioni di amministrazione.
1-bis. Salvo che non sia diversamente specificato nel
provvedimento che dispone l'amministrazione straordinaria,
ai commissari spettano i compiti di accertare la situazione
aziendale, rimuovere le irregolarita' e promuovere le
soluzioni utili nell'interesse dei depositanti e della sana
e prudente gestione. Le disposizioni del codice civile,
statutarie o convenzionali relative ai poteri di controllo
dei titolari di partecipazioni non si applicano agli atti
dei commissari. All'atto della nomina, la Banca d'Italia
puo' stabilire speciali limitazioni dei compiti dei
commissari ovvero attribuire loro compiti ulteriori e
diversi rispetto a quelli indicati nel presente comma.
2. Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di
controllo e fornisce pareri ai commissari nei casi previsti
dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca
d'Italia.
2-bis. La Banca d'Italia puo', in ogni momento,
revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato
di sorveglianza oppure modificarne compiti e poteri.
3. Le funzioni degli organi straordinari hanno inizio
con l'insediamento degli stessi ai sensi dall'articolo 73,
commi 1 e 2, e cessano con il passaggio delle consegne agli
organi subentranti.
4. La Banca d'Italia puo' stabilire, all'atto della
nomina o successivamente con istruzioni impartite ai
commissari e ai membri del comitato di sorveglianza, che
determinati atti dei commissari siano sottoposti ad
autorizzazione della stessa Banca d'Italia ovvero imporre
speciali cautele e limitazioni nella gestione della banca.
I componenti gli organi straordinari sono personalmente
responsabili dell'inosservanza delle prescrizioni della
Banca d'Italia; queste non sono opponibili ai terzi che non
ne abbiano avuto conoscenza.
5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilita'
contro i membri dei disciolti organi amministrativi e di
controllo ed il direttore generale, nonche' dell'azione
contro il soggetto incaricato della revisione legale dei
conti o della revisione, spetta ai commissari straordinari,
sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione
della Banca d'Italia. Gli organi succeduti
all'amministrazione straordinaria proseguono le azioni di
responsabilita' e riferiscono alla Banca d'Italia in merito
alle stesse.
5-bis. Nell'interesse della procedura i commissari,
sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione
della Banca d'Italia, possono sostituire il soggetto
incaricato del controllo contabile per la durata della
procedura stessa.
6. Il potere di convocare l'assemblea dei soci e gli
altri organi indicati all'articolo 70, comma 2, spetta
esclusivamente ai commissari previa approvazione della
Banca d'Italia. L'ordine del giorno e' stabilito in via
esclusiva dai commissari e non e' modificabile dall'organo
convocato.
7. Quando i commissari siano piu' di uno, essi decidono
a maggioranza dei componenti in carica e i loro poteri di
rappresentanza sono validamente esercitati con la firma
congiunta di due di essi. E' fatta salva la possibilita' di
conferire deleghe, anche per categorie di operazioni, a uno
o piu' commissari.
8. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza
dei componenti in carica; in caso di parita' prevale il
voto del presidente.
9. La responsabilita' dei commissari e dei membri del
comitato di sorveglianza per atti compiuti
nell'espletamento dell'incarico e' limitata ai soli casi di
dolo o colpa grave. Le azioni civili nei loro confronti
sono promosse previa autorizzazione della Banca d'Italia.
9-bis. I commissari, nell'esercizio delle loro
funzioni, sono pubblici ufficiali.».
«Art. 73 (Adempimenti iniziali). - 1. I commissari
straordinari si insediano prendendo in consegna l'azienda
dagli organi amministrativi disciolti con un sommario
processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione
dei conti. Alle operazioni assiste almeno un componente il
comitato di sorveglianza.
2. Qualora, per il mancato intervento degli organi
amministrativi disciolti o per altre ragioni, non sia
possibile l'esecuzione delle consegne, i commissari
provvedono d'autorita' a insediarsi, con l'assistenza di un
notaio e, ove occorra, con l'intervento della forza
pubblica.
3. Il commissario provvisorio assume la gestione della
banca ed esegue le consegne ai commissari straordinari,
secondo le modalita' indicate nei commi 1 e 2.
4. Quando il bilancio relativo all'esercizio chiuso
anteriormente all'inizio dell'amministrazione straordinaria
non sia stato approvato, i commissari provvedono al
deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, in
sostituzione del bilancio, di una relazione sulla
situazione patrimoniale ed economica, redatta sulla base
delle informazioni disponibili. La relazione e'
accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza.
E' comunque esclusa ogni distribuzione di utili.».
«Art. 74 (Sospensione dei pagamenti). - 1. Se ricorrono
circostanze eccezionali i commissari, al fine di tutelare
gli interessi dei creditori, possono sospendere il
pagamento delle passivita' di qualsiasi genere da parte
della banca ovvero la restituzione degli strumenti
finanziari ai clienti relativi ai servizi previsti dal
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il
provvedimento e' assunto sentito il comitato di
sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia,
che puo' emanare disposizioni per l'attuazione dello
stesso. La sospensione ha luogo per un periodo non
superiore ad un mese, prorogabile eventualmente, con le
stesse formalita', per altri due mesi.
2. Durante il periodo della sospensione non possono
essere intrapresi o proseguiti atti di esecuzione forzata o
atti cautelari sui beni della banca e sugli strumenti
finanziari dei clienti. Durante lo stesso periodo non
possono essere iscritte ipoteche sugli immobili o
acquistati altri diritti di prelazione sui mobili della
banca se non in forza di provvedimenti giudiziali esecutivi
anteriori all'inizio del periodo di sospensione.
3. La sospensione non costituisce stato d'insolvenza.
3-bis. Quando e' disposta la sospensione di cui al
comma 1, la Banca d'Italia effettua la valutazione di cui
all'articolo 96-bis.2, comma 01, entro il termine ivi
indicato, che decorre da quando la sospensione diventa
efficace.».
«Art. 75 (Adempimenti finali). - 1. I commissari
straordinari e il comitato di sorveglianza, a intervalli
periodici stabiliti all'atto della nomina o successivamente
nonche' al termine delle loro funzioni, redigono separati
rapporti sull'attivita' svolta e li trasmettono alla Banca
d'Italia. La Banca d'Italia cura che della chiusura
dell'amministrazione straordinaria sia data notizia
mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
2. La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio
dell'amministrazione straordinaria e' protratta a ogni
effetto di legge fino al termine della procedura. I
commissari redigono il bilancio che viene presentato per
l'approvazione alla Banca d'Italia entro quattro mesi dalla
chiusura dell'amministrazione straordinaria e pubblicato
nei modi di legge. L'esercizio cui si riferisce il bilancio
redatto dai commissari costituisce un unico periodo
d'imposta. Entro un mese dall'approvazione della Banca
d'Italia, gli organi subentrati ai commissari presentano la
dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo secondo
le disposizioni tributarie vigenti.
3. I commissari, prima della cessazione delle loro
funzioni, provvedono perche' siano ricostituiti gli organi
dell'amministrazione ordinaria. Gli organi subentranti
prendono in consegna l'azienda dai commissari secondo le
modalita' previste dall'art. 73, comma 1.».
«Art. 75-bis (Commissari in temporaneo affiancamento).
- 1. La Banca d'Italia, ricorrendo i presupposti indicati
all'articolo 70, puo' nominare uno o piu' commissari in
temporaneo affiancamento all'organo di amministrazione. La
Banca d'Italia, nel provvedimento di nomina, individua
funzioni, doveri e poteri dei commissari, specificandone i
rapporti con l'organo amministrativo, ivi compreso,
eventualmente, l'obbligo degli amministratori di consultare
o di richiedere la previa autorizzazione dei commissari per
l'assunzione di determinati atti o decisioni.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
della presente sezione.».
«Art. 77-bis (Aumenti di capitale). - 1. In deroga ai
termini previsti dagli articoli 2366 e 2369 del codice
civile e 125-bis e 126 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, nelle banche nei confronti delle quali e'
stata adottata una misura di intervento precoce o disposto
l'avvio dell'amministrazione straordinaria, le assemblee
chiamate a deliberare aumenti di capitale finalizzati a
ripristinare l'adeguatezza patrimoniale possono essere
convocate fino a dieci giorni prima di quello fissato per
l'assemblea, se cosi' e' previsto dallo statuto.
2. Nel caso previsto al comma 1, per le banche con
azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di
altri Stati dell'Unione europea:
a) la comunicazione effettuata dall'intermediario ai
sensi dell'articolo 83-sexies del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e' effettuata sulla base delle
evidenze dei conti relative al termine della giornata
contabile del terzo giorno di mercato aperto precedente la
data fissata per l'assemblea;
b) il termine di cui all'articolo 126-bis, comma 1,
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' ridotto
a cinque giorni;
c) non trovano applicazione le modalita' di
pubblicita' di cui all'articolo 126-bis, comma 2, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Le previsioni di cui al comma 2, lettere b) e c),
non si applicano alle banche nei confronti delle quali e'
stata disposta l'amministrazione straordinaria.
4. Il presente articolo si applica anche alle
capogruppo italiane.».
 
Art. 25

Liquidazione coatta amministrativa

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia o della Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, sentita, se del caso, l'ABE dall'autorita' proponente, puo' disporre la liquidazione coatta amministrativa ai sensi del titolo IV, capo I, sezione III, del TUB degli emittenti specializzati di token collegati ad attivita', anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto o ne sia in corso la liquidazione, quando:
a) risultino irregolarita' eccezionalmente gravi nell'amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attivita';
b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravita';
c) sia stato accertato lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 82, comma 1, del TUB;
d) la liquidazione sia richiesta su istanza motivata degli organi amministrativi o dei commissari di cui all'articolo 24 del presente decreto.

Note all'art. 25:
- Il titolo IV, capo I, sezione III del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993, tratta di liquidazione coatta
amministrativa.
- Si riporta il testo dell'articolo 82 del citato
decreto legislativo n. 385 del 1993:
«Art. 82 (Accertamento giudiziale dello stato di
insolvenza). - 1. Se una banca non sottoposta a
liquidazione coatta amministrativa o a risoluzione si trova
in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove essa ha
il centro degli interessi principali, su richiesta di uno o
piu' creditori, su istanza del pubblico ministero o
d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i rappresentanti
legali della banca, dichiara lo stato di insolvenza con
sentenza in camera di consiglio. Quando la banca sia
sottoposta ad amministrazione straordinaria, il tribunale
dichiara l'insolvenza anche su ricorso dei commissari
straordinari, sentiti i commissari stessi, la Banca
d'Italia e i cessati rappresentanti legali. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 296 del codice della crisi e
dell'insolvenza.
2. Se una banca, anche avente natura pubblica, si trova
in stato di insolvenza al momento dell'emanazione del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e
l'insolvenza non e' stata dichiarata a norma del comma 1,
il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli
interessi principali, su ricorso dei commissari
liquidatori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio,
sentiti la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali
della banca, accerta tale stato con sentenza in camera di
consiglio. Si applicano le disposizioni dell'articolo 297
del codice della crisi e dell'insolvenza.
3. La dichiarazione giudiziale dello stato di
insolvenza prevista dai commi precedenti produce gli
effetti indicati nell'articolo 298 del codice della crisi e
dell'insolvenza.».
 
Art. 26

Separazione patrimoniale

1. Ai fini dell'articolo 70 del regolamento (UE) 2023/1114, nella prestazione dei servizi per le cripto-attivita' e accessori, le cripto-attivita' e i fondi dei singoli clienti a qualunque titolo detenuti dal prestatore di servizi per le cripto-attivita' costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello del prestatore di servizi per le cripto-attivita' e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori del prestatore di servizi per le cripto-attivita' o nell'interesse degli stessi, ne' quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprieta' di questi ultimi.
2. Per le cripto-attivita' e i fondi depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non puo' essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal sub-depositario nei confronti del prestatore di servizi per le cripto-attivita' o del depositario.
3. I prestatori di servizi per le cripto-attivita' non possono utilizzare per conto proprio le cripto-attivita' di pertinenza dei clienti, da essi detenute a qualsiasi titolo. I prestatori di servizi per le cripto-attivita' non possono utilizzare per conto proprio i fondi dei clienti, da essi detenuti a qualsiasi titolo.
4. Con riferimento ai fondi dei clienti, alle banche, agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica che prestano servizi per le cripto-attivita' si applica quanto previsto dalle rispettive discipline settoriali, anche in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3.

Note all'art. 26:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2023/1114 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,
relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i
regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le
direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 27
Trattamento dei clienti aventi diritto alla restituzione delle
cripto-attivita' nella liquidazione coatta amministrativa dei
prestatori di servizi per le cripto-attivita'

1. Ai fini dell'applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa dei prestatori di servizi per le cripto-attivita', i clienti aventi diritto alla restituzione delle cripto-attivita' sono equiparati a quelli aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari, anche con riferimento alla restituzione dei mezzi di accesso alle cripto-attivita', ivi incluse le chiavi crittografiche private.
 
Art. 28

Liquidazione volontaria

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 74 del regolamento (UE) 2023/1114, ai prestatori specializzati di servizi per le cripto-attivita' si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 96-quinquies e 97 del TUB. Nei confronti della societa' in liquidazione restano, altresi', fermi i poteri delle autorita' competenti previsti nel presente decreto.

Note all'art. 28:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2023/1114 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,
relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i
regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le
direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 si veda nelle note
alle premesse.
- Per il testo degli articoli 96-quinquies e 97 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante
«Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»
si veda nelle note all'articolo 22.
 
Art. 29

Disciplina della crisi

1. Ai prestatori specializzati di servizi per le cripto-attivita' si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista dalla parte II, titolo IV, capo II del TUF per le SIM diverse da quelle di classe 1, intendendosi le disposizioni del TUB ivi richiamate riferite ai prestatori di servizi per le cripto-attivita' in luogo delle banche, e l'espressione «strumenti finanziari» riferita alle cripto-attivita', agli strumenti finanziari e al denaro fatto salvo quanto disposto dal comma 3 e quanto previsto dall'articolo 27 del presente decreto.
2. Quando a un prestatore specializzato di servizi per le cripto-attivita' autorizzato in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia e' revocata l'autorizzazione all'attivita' da parte dell'autorita' competente, le succursali italiane possono essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dal comma 1.
3. Ai soggetti che esercitano congiuntamente le sole attivita' autorizzate ai sensi degli articoli 16, paragrafo 1, lettera a), e 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114, nonche' le attivita' connesse e strumentali, si applica la disciplina delle crisi prevista dal capo I, sezione III.

Note all'art. 29:
- Il testo della parte II, titolo IV, capo II del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria» tratta di provvedimenti ingiuntivi e crisi.
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2023/1114 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,
relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i
regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le
direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 30

Abusivismo

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.066 a euro 10.329 chiunque:
a) offre al pubblico token collegati ad attivita' ovvero ne chiede e ottiene l'ammissione alla negoziazione, in violazione dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114;
b) presta servizi per le cripto-attivita' disciplinate dal regolamento (UE) 2023/1114, in violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento;
c) emette token di moneta elettronica in violazione della riserva di cui all'articolo 48, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114;
d) offre al pubblico token di moneta elettronica ovvero ne chiede e ottiene l'ammissione alla negoziazione in assenza del previo consenso scritto dell'emittente di cui all'articolo 48, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114.

Note all'art. 30:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2023/1114 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,
relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i
regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le
direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 31
Sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni
richiamate dall'articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettere a),
b), c) e d), del regolamento (UE) 2023/1114

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b), c) e d), del regolamento (UE) 2023/1114 o dei relativi atti delegati e norme tecniche di regolamentazione e attuazione o in caso di inosservanza delle disposizioni attuative adottate dalla Banca d'Italia e dalla Consob ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto, si applica:
a) nei confronti delle persone giuridiche, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni, ovvero, se superiore, fino al 3 per cento del fatturato totale annuo per le violazioni di cui all'articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114, fino al 12,5 per cento del fatturato totale annuo per le violazioni di cui al medesimo comma, lettere b) e c), e fino al 5 per cento del fatturato totale annuo per le violazioni di cui al medesimo comma, lettera d);
b) nei confronti delle persone fisiche, inclusi gli esponenti aziendali e il personale di cui all'articolo 36 del presente decreto e al ricorrere delle condizioni ivi stabilite, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a euro 700.000.
2. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, in caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b), c) e d), del regolamento (UE) 2023/1114, dei relativi atti delegati e norme tecniche di regolamentazione e attuazione o delle disposizioni attuative adottate dalla Banca d'Italia e dalla Consob ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto, la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, possono disporre l'applicazione delle misure di cui all'articolo 111, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2023/1114.

Note all'art. 31:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2023/1114 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,
relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i
regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le
direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 32
Sanzioni amministrative relative a talune violazioni delle
disposizioni richiamate dall'articolo 111, paragrafo 1, primo
comma, lettera e), del regolamento (UE) 2023/1114

1. In caso di violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 88 del regolamento (UE) 2023/1114, o dei relativi atti delegati e norme tecniche di regolamentazione e attuazione, si applica:
a) nei confronti delle persone giuridiche, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 2,5 milioni ovvero, se superiore, fino al 2 per cento del fatturato totale annuo;
b) nei confronti delle persone fisiche di cui all'articolo 36 del presente decreto e al ricorrere delle condizioni ivi stabilite, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a euro 1 milione.
2. In caso di violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 92 del regolamento (UE) 2023/1114, o dei relativi atti delegati e norme tecniche di regolamentazione e attuazione, si applica:
a) nei confronti delle persone giuridiche, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 15 milioni ovvero, se superiore, fino al 15 per cento del fatturato totale annuo;
b) nei confronti delle persone fisiche di cui all'articolo 36 del presente decreto e al ricorrere delle condizioni ivi stabilite, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a euro 5 milioni.
3. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile.
4. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, in caso di inosservanza degli articoli da 88 a 92 del regolamento (UE) 2023/1114, o dei relativi atti delegati e norme tecniche di regolamentazione e attuazione, la Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie, puo' disporre l'applicazione delle misure di cui all'articolo 111, paragrafo 5, primo comma, lettere a), b), c), d) e f), del regolamento (UE) 2023/1114.

Note all'art. 32:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2023/1114 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,
relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i
regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le
direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 33
Abuso, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e
manipolazione del mercato

1. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a euro 5 milioni chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate di cui all'articolo 89 del regolamento (UE) 2023/1114, di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 90 o di manipolazione del mercato di cui all'articolo 91 del citato regolamento.
2. Non puo' essere assoggettato a sanzione amministrativa per violazione dell'articolo 91 del regolamento (UE) 2023/1114 chi dimostri di avere agito per motivi legittimi.
3. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 32.

Note all'art. 33:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2023/1114 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,
relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i
regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le
direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 34

Responsabilita' dell'ente

1. L'ente e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 15 milioni ovvero, se superiore, fino al 15 per cento del fatturato totale annuo, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui agli articoli 89, 90 e 91 del regolamento (UE) 2023/1114:
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unita' organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonche' da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 32.
3. L'ente non e' responsabile se dimostra che le persone indicate al comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.
4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

Note all'art. 34:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2023/1114 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,
relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i
regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le
direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 si veda nelle note
alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 6, 7, 8 e 12 del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,
delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della
legge 29 settembre 2000, n. 300):
«Art. 6 (Soggetti in posizione apicale e modelli di
organizzazione dell'ente). - 1. Se il reato e' stato
commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1,
lettera a), l'ente non risponde se prova che:
a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente
attuato, prima della commissione del fatto, modelli di
organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della
specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e
l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento e'
stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi
poteri di iniziativa e di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo
fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi e' stata omessa o insufficiente vigilanza
da parte dell'organismo di cui alla lettera b).
2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al
rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla
lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti
esigenze:
a) individuare le attivita' nel cui ambito possono
essere commessi reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a
programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni
dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalita' di gestione delle risorse
finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti
dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e
l'osservanza dei modelli;
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a
sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel
modello.
2-bis. I modelli di cui al comma 1, lettera a),
prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della
direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione
interna, il divieto di ritorsione e il sistema
disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e). 4
2-ter.
2-quater.
3. I modelli di organizzazione e di gestione possono
essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2,
sulla base di codici di comportamento redatti dalle
associazioni rappresentative degli enti, comunicati al
Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri
competenti, puo' formulare, entro trenta giorni,
osservazioni sulla idoneita' dei modelli a prevenire i
reati.
4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati
nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti
direttamente dall'organo dirigente.
4-bis. Nelle societa' di capitali il collegio
sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per
il controllo della gestione possono svolgere le funzioni
dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).
5. E' comunque disposta la confisca del profitto che
l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per
equivalente.».
«Art. 7 (Soggetti sottoposti all'altrui direzione e
modelli di organizzazione dell'ente). - 1. Nel caso
previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente e'
responsabile se la commissione del reato e' stata resa
possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o
vigilanza.
2. In ogni caso, e' esclusa l'inosservanza degli
obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della
commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato
un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a
prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla
dimensione dell'organizzazione nonche' al tipo di attivita'
svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento
dell'attivita' nel rispetto della legge e a scoprire ed
eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
4. L'efficace attuazione del modello richiede:
a) una verifica periodica e l'eventuale modifica
dello stesso quando sono scoperte significative violazioni
delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti
nell'organizzazione o nell'attivita';
b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il
mancato rispetto delle misure indicate nel modello.».
«Art. 8 (Autonomia delle responsabilita' dell'ente). -
1. La responsabilita' dell'ente sussiste anche quando:
a) l'autore del reato non e' stato identificato o non
e' imputabile;
b) il reato si estingue per una causa diversa
dall'amnistia.
2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si
procede nei confronti dell'ente quando e' concessa amnistia
per un reato in relazione al quale e' prevista la sua
responsabilita' e l'imputato ha rinunciato alla sua
applicazione.
3. L'ente puo' rinunciare all'amnistia.».
«Art. 12 (Casi di riduzione della sanzione pecuniaria).
- 1. La sanzione pecuniaria e' ridotta della meta' e non
puo' comunque essere superiore a euro 103.291 (lire
duecento milioni) se:
a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel
prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha
ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
b) il danno patrimoniale cagionato e' di particolare
tenuita';
2. La sanzione e' ridotta da un terzo alla meta' se,
prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di
primo grado:
a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha
eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato
ovvero si e' comunque efficacemente adoperato in tal senso;
b) e' stato adottato e reso operativo un modello
organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di
quello verificatosi.
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni
previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione e'
ridotta dalla meta' ai due terzi.
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non puo' essere
inferiore a euro 10.329 (lire venti milioni).».
 
Art. 35
Sanzioni amministrative per omessa collaborazione o mancato seguito
dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta

1. In caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta, incluse quelle di cui all'articolo 94, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114, si applica:
a) nei confronti delle persone giuridiche, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni, ovvero, se superiore, fino al 10 per cento del fatturato totale annuo;
b) nei confronti delle persone fisiche, inclusi gli esponenti aziendali e il personale di cui all'articolo 36 del presente decreto e al ricorrere delle condizioni ivi stabilite, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a euro 5 milioni.

Note all'art. 35:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2023/1114 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,
relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i
regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le
direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 36
Responsabilita' degli esponenti aziendali e del personale per le
violazioni del regolamento (UE) 2023/1114

1. Fermo restando quanto previsto per le societa' e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, le sanzioni e le altre misure amministrative indicate dagli articoli 31, commi 1, lettera b), e 3, 32, commi 1, lettera b), 2, lettera b), e 4, e 35, comma 1, lettera b), del presente decreto si applicano nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e del personale delle societa' e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, quando l'inosservanza e' conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali, ovvero ha provocato un grave pregiudizio per la tutela dei possessori di cripto-attivita' o per la tutela della stabilita' finanziaria, l'integrita' dei mercati finanziari e il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) 2023/1114, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni e delle altre misure amministrative indicate dall'articolo 31, commi 1, lettera b), e 3, del presente decreto in ragione della gravita' della violazione accertata, puo' essere applicata nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo del prestatore di servizi per le cripto-attivita' o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dall'esercizio di funzioni di gestione nei prestatori di servizi per le cripto-attivita'.
3. In caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) 2023/1114, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni e delle altre misure amministrative indicate dall'articolo 32, commi 1, lettera b), 2, lettera b), e 4, e dagli articoli 33 e 34, del presente decreto in ragione della gravita' della violazione accertata, puo' essere applicata nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo del prestatore di servizi per le cripto-attivita' o di qualsiasi altra persona fisica responsabile della violazione la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dall'esercizio di funzioni di gestione nei prestatori di servizi per le cripto-attivita', nonche' l'interdizione temporanea dalla negoziazione per conto proprio di cripto-attivita' per un periodo non superiore a tre anni.

Note all'art. 36:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2023/1114 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,
relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i
regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le
direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 37

Applicazione delle sanzioni amministrative

1. Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, secondo le rispettive competenze come disciplinate dal presente decreto e secondo le procedure sanzionatorie di cui all'articolo 195 del TUF. In deroga al primo periodo, le sanzioni amministrative previste dal presente capo in materia di emissione, offerta al pubblico e richiesta di ammissione alla negoziazione di token di moneta elettronica sono applicate dalla Banca d'Italia secondo la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 145 del TUB. Alle violazioni di competenza della Consob si applica l'articolo 196-ter del TUF.
2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo, per fatturato si intende il fatturato totale annuo della societa' o dell'ente, risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo competente, cosi' come definito dalle disposizioni attuative adottate ai sensi dell'articolo 5.
3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni o delle altre misure amministrative previste dal presente decreto, dopo la comunicazione al destinatario, e' pubblicato senza ritardo e per estratto nel sito internet dell'autorita' che lo ha adottato in conformita' all'articolo 114 del regolamento (UE) 2023/1114, salvo quanto previsto nel paragrafo 2 del medesimo articolo.
4. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, provvedono a effettuare le comunicazioni all'ABE e all'AESFEM di cui all'articolo 115 del regolamento (UE) 2023/1114.

Note all'art. 37:
- Si riportano gli articoli 195 e 196-ter del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante: «Testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria»:
«Art. 195 (Procedura sanzionatoria). - 1. Le sanzioni
amministrative previste nel presente titolo sono applicate
dalla Banca d'Italia o dalla Consob, secondo le rispettive
competenze, con provvedimento motivato, previa
contestazione degli addebiti agli interessati, da
effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento
ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato
risiede o ha la sede all'estero. I soggetti interessati
possono, entro trenta giorni dalla contestazione,
presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in
sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con
l'assistenza di un avvocato.
1-bis. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal presente titolo, per
fatturato si intende il fatturato totale annuo della
societa' o dell'ente, risultante dall'ultimo bilancio
disponibile approvato dall'organo competente, cosi' come
definito dalle disposizioni attuative di cui all'articolo
196-bis.
2. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi
del contraddittorio, della conoscenza degli atti
istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione
tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
3.
4. Avverso il provvedimento che applica la sanzione e'
ammesso ricorso alla corte d'appello del luogo in cui ha
sede la societa' o l'ente cui appartiene l'autore della
violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia
applicabile, del luogo in cui la violazione e' stata
commessa. Il ricorso e' notificato, a pena di decadenza,
all'Autorita' che ha emesso il provvedimento nel termine di
trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento
impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede
all'estero, ed e' depositato in cancelleria, unitamente ai
documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio
di trenta giorni dalla notifica.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi
motivi, puo' disporre la sospensione con ordinanza non
impugnabile.
6. Il Presidente della corte d'appello designa il
giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per
la discussione dell'opposizione. Il decreto e' notificato
alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni
prima dell'udienza. L'Autorita' deposita memorie e
documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza.
Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza
addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con
ordinanza ricorribile per Cassazione, dichiara il ricorso
improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del
procedimento.
7. All'udienza la corte d'appello dispone, anche
d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonche'
l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto
richiesta. Successivamente le parti procedono alla
discussione orale della causa. La sentenza e' depositata in
cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle
parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata
del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo e'
pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette
giorni dall'udienza di discussione.
7-bis. Con la sentenza la corte d'appello puo'
rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le
spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o
in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la
durata della sanzione.
8. Copia della sentenza e' trasmessa, a cura della
cancelleria della corte d'appello, all'Autorita' che ha
emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione
prevista dall'articolo 195-bis.
9.».
«Art. 196-ter (Impegni). - 1. Per le violazioni di
competenza della Consob, entro trenta giorni dalla
notificazione della lettera di contestazione degli
addebiti, il soggetto destinatario della stessa puo'
presentare impegni tali da far venir meno i profili di
lesione degli interessi degli investitori e del mercato
oggetto della contestazione. A tal fine la Consob, valutata
la gravita' delle violazioni e l'idoneita' di tali impegni
anche in relazione alla tutela degli interessi lesi e
previa eventuale consultazione degli operatori di settore,
puo', nei limiti previsti dall'ordinamento dell'Unione
europea, rendere gli impegni assunti obbligatori per i
soggetti destinatari del procedimento sanzionatorio e
pubblicare gli impegni medesimi. Tale decisione puo' essere
adottata per un periodo di tempo determinato e chiude il
procedimento sanzionatorio senza accertare la violazione.
2. In caso di mancato rispetto degli impegni resi
obbligatori ai sensi del comma 1, i limiti edittali massimi
della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla
normativa di riferimento sono aumentati del 10 per cento.
Al fine di monitorare l'attuazione degli impegni, la Consob
puo' esercitare i poteri di vigilanza a essa attribuiti al
fine dell'accertamento della violazione contestata.
3. La Consob puo' d'ufficio riaprire il procedimento
sanzionatorio se:
a) si modifica in modo determinante la situazione di
fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione;
b) i soggetti interessati contravvengono agli impegni
assunti;
c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse
dalle parti che sono incomplete, inesatte o fuorvianti.
4. La Consob definisce con proprio provvedimento
generale, in conformita' con l'ordinamento dell'Unione
europea e garantendo il diritto al contraddittorio, le
regole procedurali che disciplinano la presentazione e la
valutazione degli impegni di cui al presente articolo.».
- Si riporta l'articolo 145 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, recante: «Testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia»:
«Art. 145 (Procedura sanzionatoria). - 1. Per le
violazioni previste nel presente titolo cui e' applicabile
una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia contestati
gli addebiti ai soggetti interessati, tenuto conto del
complesso delle informazioni raccolte, applica le sanzioni
con provvedimento motivato. I soggetti interessati possono,
entro trenta giorni dalla contestazione, presentare
deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di
istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza
di un avvocato.
1-bis. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai
principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti
istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione
tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
2.
3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni
previste dal presente titolo e' pubblicato senza ritardo e
per estratto sul sito web della Banca d'Italia. Nel caso in
cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione
sia adita l'autorita' giudiziaria, la Banca d'Italia
menziona l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito della
stessa nel proprio sito web a margine della pubblicazione.
La Banca d'Italia, tenuto conto della natura della
violazione e degli interessi coinvolti, puo' stabilire
modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento,
ponendo le relative spese a carico dell'autore della
violazione.
3-bis. Nel provvedimento di applicazione della sanzione
la Banca d'Italia dispone la pubblicazione in forma anonima
del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria:
a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la cui
pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla
violazione sanzionata;
b) possa comportare rischi per la stabilita' dei
mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di
un'indagine penale in corso;
c) possa causare un pregiudizio sproporzionato ai
soggetti coinvolti, purche' tale pregiudizio sia
determinabile.
3-ter. Se le situazioni descritte nel comma 3-bis hanno
carattere temporaneo, la pubblicazione e' effettuata quando
queste sono venute meno.
4. Contro il provvedimento che applica la sanzione e'
ammesso ricorso alla corte di appello di Roma. Il ricorso
e' notificato, a pena di decadenza, alla Banca d'Italia nel
termine di trenta giorni dalla comunicazione del
provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il
ricorrente risiede all'estero, ed e' depositato in
cancelleria, unitamente ai documenti offerti in
comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni
dalla notifica.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento. La corte di appello, se ricorrono gravi
motivi, puo' disporre la sospensione con ordinanza non
impugnabile.
6. Il Presidente della corte di appello designa il
giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per
la discussione dell'opposizione. Il decreto e' notificato
alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni
prima dell'udienza. La Banca d'Italia deposita memorie e
documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza.
Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza
addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con
ordinanza ricorribile per cassazione, dichiara il ricorso
improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del
procedimento.
7. All'udienza, la Corte di appello dispone, anche
d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonche'
l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto
richiesta. Successivamente le parti procedono alla
discussione orale della causa. La sentenza e' depositata in
cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle
parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata
del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo e'
pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette
giorni dall'udienza di discussione.
7-bis. Con la sentenza la Corte d'Appello puo'
rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le
spese del procedimento, o accoglierla, annullando in tutto
o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la
durata della sanzione.
8. Copia della sentenza e' trasmessa, a cura della
cancelleria della corte di appello, alla Banca d'Italia,
anche ai fini della pubblicazione prevista dal comma 3.
9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal
presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i
termini e le modalita' previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato
dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. I proventi
derivanti dalle sanzioni previste dal presente titolo
affluiscono al bilancio dello Stato.
10.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal presente titolo non si applicano le disposizioni
contenute negli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.».
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2023/1114 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,
relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i
regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le
direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 38
Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 114-quater, comma 3, dopo la lettera b), e' aggiunta, in fine, la seguente:
«b-bis) emettere token collegati ad attivita' ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, e prestare servizi per le cripto-attivita' diversi da quelli di cui all'articolo 60, paragrafo 4, del medesimo regolamento, nonche' le attivita' connesse e strumentali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione del regolamento (UE) 2023/1114, salvo che svolgano altre attivita' imprenditoriali ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4.»;
b) all'articolo 114-quinquies, comma 4, alla lettera b), dopo le parole: «e per le relative attivita' accessorie e strumentali», sono inserite le seguenti: «, nonche' per l'attivita' di emissione di token di moneta elettronica e per la prestazione di servizi per le cripto-attivita' di cui all'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,»;
c) all'articolo 114-quinquies.1, comma 5, dopo le parole: «e per le relative attivita' accessorie e strumentali», sono inserite le seguenti: «, nonche' per l'attivita' di emissione di token di moneta elettronica e per la prestazione di servizi per le cripto-attivita' di cui all'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023»;
d) all'articolo 114-octies:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Attivita' esercitabili»;
2) dopo il comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. Gli istituti di pagamento possono emettere token collegati ad attivita' ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, e prestare servizi per le cripto-attivita' ai sensi dell'articolo 63 del medesimo regolamento, nonche' le attivita' connesse e strumentali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione del regolamento (UE) 2023/1114, salvo che svolgano altre attivita' imprenditoriali ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4.».

Note all'art. 38:
- Si riporta il testo degli articoli 114-quater,
114-quinquies, 114-quinquies.1 e 114-octies del citato
decreto legislativo 1 settembre1993, n. 385, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 114-quater (Istituti di moneta elettronica). - 1.
La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo gli istituti
di moneta elettronica autorizzati in Italia; sono altresi'
iscritte le succursali di istituti di moneta elettronica
italiani stabilite in uno Stato comunitario diverso
dall'Italia.
1-bis. La Banca d'Italia comunica senza indugio all'ABE
le informazioni iscritte nell'albo e ogni relativa
modifica, nonche', in caso di revoca dell'autorizzazione o
dell'esenzione concessa ai sensi dell'articolo
114-quinquies.4, le ragioni che la hanno determinata.
2. Gli istituti di moneta elettronica trasformano
immediatamente in moneta elettronica i fondi ricevuti dal
richiedente.
3. Gli istituti di moneta elettronica possono:
a) prestare servizi di pagamento e le relative
attivita' accessorie ai sensi dell'articolo 114-octies
senza necessita' di apposita autorizzazione ai sensi
dell'articolo 114-novies;
b) prestare servizi operativi e accessori
strettamente connessi all'emissione di moneta elettronica.
b-bis) emettere token collegati ad attivita' ai sensi
dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, e
prestare servizi per le cripto-attivita' diversi da quelli
di cui all'articolo 60, paragrafo 4, del medesimo
regolamento, nonche' le attivita' connesse e strumentali,
secondo quanto previsto dal decreto legislativo di
attuazione del regolamento (UE) 2023/1114, salvo che
svolgano altre attivita' imprenditoriali ai sensi
dell'articolo 114-quinquies, comma 4.».
«Art. 114-quinquies (Autorizzazione e operativita'
transfrontaliera). - 1. La Banca d'Italia autorizza gli
istituti di moneta elettronica quando ricorrono le seguenti
condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni, di
societa' in accomandita per azioni, di societa' a
responsabilita' limitata o di societa' cooperativa;
b) la sede legale e la direzione generale siano
situate nel territorio della Repubblica ove e' svolta
almeno una parte dell'attivita' soggetta ad autorizzazione;
c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore
a quello determinato dalla Banca d'Italia;
d) venga presentato un programma concernente
l'attivita' iniziale e la struttura organizzativa,
unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
e) sussistano i presupposti per il rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 per i
titolari delle partecipazioni ivi indicate;
e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo siano idonei,
secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo
114-quinquies.3;
f) non sussistano, tra gli istituti di moneta
elettronica o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri
soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo
esercizio delle funzioni di vigilanza.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, agli
istituti di moneta elettronica che intendono prestare il
servizio di disposizione di ordini di pagamento si applica
l'articolo 114-novies, comma 1-bis.
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla
verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti
garantita la sana e prudente gestione ovvero il regolare
funzionamento del sistema dei pagamenti.
3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di
autorizzazione, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza
quando l'istituto autorizzato non abbia iniziato
l'esercizio dell'attivita'.
4. La Banca d'Italia autorizza all'emissione di moneta
elettronica soggetti che esercitino anche altre attivita'
imprenditoriali quando:
a) ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad
eccezione del possesso dei requisiti di professionalita'
degli esponenti aziendali;
b) per l'attivita' di emissione di moneta
elettronica, la prestazione dei servizi di pagamento e per
le relative attivita' accessorie e strumentali, nonche' per
l'attivita' di emissione di token di moneta elettronica e
per la prestazione di servizi per le cripto-attivita' di
cui all'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE)
2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31
maggio 2023, sia costituito un unico patrimonio destinato
con le modalita' e agli effetti stabiliti dagli articoli
114-quinquies.1, comma 5, e 114-terdecies;
c) siano individuati uno o piu' soggetti responsabili
del patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica
l'articolo 26, comma 3, lettere a) e b).
5. Se lo svolgimento delle attivita' imprenditoriali di
cui al comma 4 rischia di danneggiare la solidita'
finanziaria dell'istituto di moneta elettronica o
l'esercizio effettivo della vigilanza, la Banca d'Italia
puo' imporre la costituzione di una societa' che svolga
esclusivamente l'attivita' di emissione di moneta
elettronica.
6. Gli istituti di moneta elettronica italiani possono
operare:
a) in un altro Stato comunitario, anche senza
stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate
dalla Banca d'Italia;
b) in uno Stato terzo, anche senza stabilirvi
succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia761.
7. Gli istituti di moneta elettronica con sede legale
in un altro Stato comunitario possono operare nel
territorio della Repubblica anche senza stabilirvi
succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata
dall'autorita' competente dello Stato di origine.
8. Gli istituti di moneta elettronica con sede legale
in uno Stato terzo possono operare nel territorio della
Repubblica a condizione che stabiliscano una succursale in
Italia autorizzata dalla Banca d'Italia ai sensi del
presente articolo in presenza di condizioni corrispondenti
a quelle del comma 1, lettere c), d), e) ed f).
L'autorizzazione e' rilasciata, sentito il Ministero degli
affari esteri, tenendo anche conto della condizione di
reciprocita'.
9. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del
presente articolo.».
«Art. 114-quinquies.1 (Forme di tutela e patrimonio
destinato). - 1. Gli istituti di moneta elettronica
registrano per ciascun cliente in poste del passivo, nel
rispetto delle modalita' stabilite dalla Banca d'Italia, le
somme di denaro ricevute dalla clientela per l'emissione di
moneta elettronica.
2. Le somme di cui al comma 1 sono investite, nel
rispetto delle modalita' stabilite dalla Banca d'Italia, in
attivita' che costituiscono patrimonio distinto a tutti gli
effetti da quello dell'istituto di moneta elettronica. Su
tale patrimonio distinto non sono ammesse azioni dei
creditori dell'istituto di moneta elettronica o
nell'interesse degli stessi, ne' quelle dei creditori
dell'eventuale soggetto presso il quale le somme di denaro
sono depositate. Le azioni dei creditori dei singoli
clienti degli istituti di moneta elettronica sono ammesse
nel limite di quanto registrato ai sensi del comma 1. Se le
somme di denaro ricevute per l'emissione di moneta
elettronica sono depositate presso terzi non operano le
compensazioni legale e giudiziale e non puo' essere
pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti
vantati dal depositario nei confronti dell'istituto di
moneta elettronica.
3. Ai fini dell'applicazione della disciplina della
liquidazione coatta amministrativa all'istituto di moneta
elettronica, i detentori di moneta elettronica sono
equiparati ai clienti aventi diritto alla restituzione di
strumenti finanziari.
4. Per la prestazione dei servizi di pagamento da parte
degli istituti di moneta elettronica si applica l'articolo
114-duodecies.
5. Gli istituti di moneta elettronica che svolgano
anche altre attivita' imprenditoriali diverse
dall'emissione di moneta elettronica e dalla prestazione
dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi
dell'articolo 114-quinquies, comma 4, costituiscono un
patrimonio destinato unico per l'emissione di moneta
elettronica, la prestazione dei servizi di pagamento e per
le relative attivita' accessorie e strumentali, nonche' per
l'attivita' di emissione di token di moneta elettronica e
per la prestazione di servizi per le cripto-attivita' di
cui all'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE)
2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31
maggio 2023. A tale patrimonio destinato si applica
l'articolo 114-terdecies, anche con riferimento
all'emissione di moneta elettronica.».
«Art. 114-octies (Attivita' esercitabili). - 1. Gli
istituti di pagamento possono esercitare le seguenti
attivita' accessorie alla prestazione di servizi di
pagamento:
a) concedere crediti in stretta relazione ai servizi
di pagamento prestati e nei limiti e con le modalita'
stabilite dalla Banca d'Italia;
b) prestare servizi operativi o strettamente
connessi, come la prestazione di garanzie per l'esecuzione
di operazioni di pagamento, servizi di cambio, attivita' di
custodia e registrazione e trattamento di dati;
c) gestire sistemi di pagamento.
2. La Banca d'Italia detta specifiche disposizioni per
la concessione di credito collegata all'emissione o alla
gestione di carte di credito.
2-bis. Gli istituti di pagamento possono emettere token
collegati ad attivita' ai sensi dell'articolo 21 del
regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 maggio 2023, e prestare servizi per le
cripto-attivita' ai sensi dell'articolo 63 del medesimo
regolamento, nonche' le attivita' connesse e strumentali,
secondo quanto previsto dal decreto legislativo di
attuazione del regolamento (UE) 2023/1114, salvo che
svolgano altre attivita' imprenditoriali ai sensi
dell'articolo 114-novies, comma 4.».
 
Art. 39
Disposizioni di coordinamento con il decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58

1. La disciplina del TUF avente a oggetto i prodotti finanziari non si applica alle cripto-attivita' che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1114.

Note all'art. 39:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2023/1114 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,
relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i
regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le
direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 40

Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 45, a decorrere dal 30 dicembre 2025, all'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, i commi 8-bis e 8-ter sono abrogati. A decorrere dal medesimo termine sono abrogate le relative disposizioni di attuazione. L'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies del TUB continua a conservare i dati ricevuti ai sensi delle medesime disposizioni secondo quanto disposto dall'articolo 17-bis, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e relative disposizioni di attuazione fino al termine ivi indicato.

Note all'art. 40:
- Si riporta il testo dell'articolo 17-bis, del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (attuazione della
direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai
consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo
unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in
merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore
finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei
mediatori creditizi), come modificato dal presente decreto,
a decorrere dal 30 dicembre 2025:
«Art. 17-bis (Attivita' di cambiavalute). - 1.
L'esercizio professionale nei confronti del pubblico
dell'attivita' di cambiavalute, anche su base stagionale,
consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di
pagamento in valuta, e' riservato ai soggetti iscritti in
un apposito registro tenuto dall'Organismo previsto
dall'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385.
2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1, e'
subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:
a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di
uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso
secondo le disposizioni dell'articolo 2 del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
domicilio nel territorio della Repubblica;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede
legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari,
stabile organizzazione nel territorio della Repubblica.
3. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 1
sono tenuti a trasmettere all'Organismo per via telematica
le negoziazioni effettuate. I dati registrati sono
conservati per dieci anni.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito
l'Organismo, individua, con proprio decreto le specifiche
tecniche del sistema di conservazione informatica delle
negoziazioni di cui al comma 3 e la periodicita' di invio.
5. L'esercizio abusivo dell'attivita' di cui al comma 1
e' punita con una sanzione amministrativa da 2.065 euro a
10.329 euro emanata dal Ministero dell'economia e delle
finanze.
6. L'Organismo dispone la sospensione, non inferiore a
tre mesi e non superiore a un anno, dal registro in caso di
violazione dell'obbligo di cui al comma 3.
7. L'Organismo dispone la cancellazione dalla sezione
di cui al comma 1, nei seguenti casi:
a) perdita di uno dei requisiti richiesti per
l'esercizio dell'attivita';
b) ripetuta violazione dell'obbligo di cui al comma
3;
c) inattivita' protrattasi per oltre un anno salvo
comprovati motivi;
d) cessazione dell'attivita'.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigila
sull'attivita' dell'Organismo indicata nel presente
articolo.
8-bis. (abrogato)
8-ter. (abrogato).».
- Si riporta il testo dell'articolo 128-undecies, del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
«Art. 128-undecies (Organismo). - 1. E' istituito un
Organismo, avente personalita' giuridica di diritto
privato, con autonomia organizzativa, statutaria e
finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli
agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi.
L'Organismo e' dotato dei poteri sanzionatori necessari per
lo svolgimento di tali compiti.
2. I primi componenti dell'organo di gestione
dell'Organismo sono nominati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca
d'Italia, e restano in carica tre anni a decorrere dalla
data di costituzione dell'Organismo. Il Ministero
dell'economia e delle finanze approva con regolamento lo
Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia.
3. L'Organismo provvede all'iscrizione negli elenchi di
cui all'articolo 128-quater, comma 2, e all'articolo
128-sexies, comma 2, previa verifica dei requisiti
previsti, e svolge ogni altra attivita' necessaria per la
loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre
somme dovute per l'iscrizione negli elenchi; svolge gli
altri compiti previsti dalla legge.
4. L'Organismo verifica il rispetto da parte degli
agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi
della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo
svolgimento dei propri compiti, l'Organismo puo' effettuare
ispezioni e puo' chiedere la comunicazione di dati e
notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i
relativi termini.
4-bis. L'Organismo collabora con le autorita' di altri
Stati membri dell'Unione europea competenti sui soggetti di
cui all'articolo 128-novies.1, comma 2; a tale fine puo'
scambiare informazioni con queste autorita', entro i limiti
e nel rispetto delle procedure previsti dal diritto
dell'Unione europea.».
 
Art. 41

Modifiche al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24

1. All'allegato al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla parte I, lettera B
1) al punto xxi), il segno di interpunzione: «.» e' sostituito dal seguente: «;»;
2) dopo il punto xxi), e' aggiunto, in fine, il seguente:
«xxi-bis) regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.»;
b) alla parte II, lettera A, numero 2:
1) il punto i) e' sostituito dal seguente:
«i) decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;»;
2) il punto ii) e' sostituito dal seguente:
«ii) regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attivita' e che modifiche la direttiva (UE) 2015/849;».
2. Le modifiche di cui al comma 1, lettera b), si applicano a decorrere dal 30 dicembre 2024.

Note all'art. 41:
- Si riporta il testo delle parti I e II dell'allegato
al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante
attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante
la protezione delle persone che segnalano violazioni del
diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la
protezione delle persone che segnalano violazioni delle
disposizioni normative nazionali, come modificato dal
presente decreto:
«Parte I
A. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - appalti
pubblici:
1. norme procedurali per l'aggiudicazione di appalti
pubblici e di concessioni, per l'aggiudicazione di appalti
nei settori della difesa e della sicurezza, nonche' per
l'aggiudicazione di appalti da parte di enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali e di qualsiasi altro contratto, di cui a:
i) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recante codice dei contratti pubblici;
ii) decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208,
recante disciplina dei contratti pubblici relativi ai
lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e
sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE;
2. procedure di ricorso disciplinate dai seguenti
atti:
i) articolo 12, legge 19 febbraio 1992, n. 142,
recante disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee (legge comunitaria per il 1991); decreto
legislativo 20 marzo 2010, n. 53, recante attuazione della
direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e
92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento
dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia
d'aggiudicazione degli appalti pubblici.
B. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) -
servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo:
norme che istituiscono un quadro di regolamentazione
e di vigilanza e che prevedono una protezione dei
consumatori e degli investitori nei mercati dei servizi
finanziari e dei capitali dell'Unione e nei settori
bancario, del credito, dell'investimento,
dell'assicurazione e riassicurazione, delle pensioni
professionali o dei prodotti pensionistici individuali, dei
titoli, dei fondi di investimento, dei servizi di pagamento
e delle attivita' di cui all'allegato I della direttiva
2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013, sull'accesso all'attivita' degli enti
creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti
creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la
direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e
2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338), attuata con
il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, recante
attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la
direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e
2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attivita'
degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti
creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di cui a:
i) decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45,
recante attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente
l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale
dell'attivita' degli istituti di moneta elettronica, che
modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga
la direttiva 2000/46/CE;
ii) decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44,
recante attuazione della direttiva 2011/61/UE, sui gestori
di fondi di investimento alternativi, che modifica le
direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n.
1060/2009 e (UE) n. 1095/2010;
iii) regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle
vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti
derivati aventi a oggetto la copertura del rischio di
inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86
del 24.3.2012, pag. 1);
iv) regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai
fondi europei per il venture capital (GU L 115 del
25.4.2013, pag. 1);
v) regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai
fondi europei per l'imprenditoria sociale (GU L 115 del
25.4.2013, pag. 18);
vi) decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72,
recante attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai
contratti di credito ai consumatori relativi a beni
immobili residenziali nonche' modifiche e integrazioni del
titolo VIbis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, sulla disciplina degli agenti in attivita' finanziaria
e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 141 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34);
vii) regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti
specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti
di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE
della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77);
viii) regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati
degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento
(UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84);
ix) decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218,
recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa
ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica
le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il
regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva
2007/64/CE, nonche' adeguamento delle disposizioni interne
al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni
interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su
carta;
x) decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229,
recante attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente
le offerte pubbliche di acquisto;
xi) decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27,
recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa
all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di societa'
quotate;
xii) decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 195,
recante Attuazione della direttiva 2004/109/CE
sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza
riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori
mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato, e che modifica la direttiva 2001/34/CE;
xxi-bis) regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai
mercati delle cripto-attivita' e che modifica i regolamenti
(UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive
2013/36/UE e (UE) 2019/1937;
xiii) regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti
derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati
sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1);
xiv) regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici
usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari
e nei contratti finanziari o per misurare la performance di
fondi di investimento e recante modifica delle direttive
2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014
(GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1);
xv) decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74,
recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia
di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e
riassicurazione (solvibilita' II);
xvi) decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180,
recante attuazione della direttiva 2014/59/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che
istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli
enti creditizi e delle imprese di investimento e che
modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le
direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE,
2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i
regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del
Parlamento europeo e del consiglio; decreto legislativo 16
novembre 2015, n. 181, recante modifiche del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della
direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di
risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle
imprese di investimento e che modifica la direttiva
82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE,
2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010
e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio;
xvii) decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142,
recante attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla
vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese
di assicurazione e sulle imprese di investimento
appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonche'
all'istituto della consultazione preliminare in tema di
assicurazioni;
xviii) decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30,
recante Attuazione della direttiva 2014/49/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014,
relativa ai sistemi di garanzia dei depositi;
xix) decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415,
recante recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio
1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei
valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo
1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di
investimento e degli enti creditizi; decreto del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
30 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n.
191, 18 agosto 1998, recante approvazione dello statuto e
del regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia
per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti
delle societa' di intermediazione mobiliare e degli altri
soggetti autorizzati all'esercizio di attivita' di
intermediazione mobiliare; decreto Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica 14 novembre
1997, n. 485, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 13,
17 gennaio 1998, recante la disciplina dell'organizzazione
e del funzionamento dei sistemi di indennizzo di cui
all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio
1996, n. 415, che ha recepito la direttiva 93/22/CEE
relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori
mobiliari;
xx) regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai
requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese
di investimento e che modifica il regolamento (UE) n.
648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1);
xxi) regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai
fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese
e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva
(UE) 2019/1937 (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1).
C. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) -
sicurezza e conformita' dei prodotti:
1. requisiti di sicurezza e conformita' per i
prodotti immessi nel mercato dell'Unione, definiti e
disciplinati dai seguenti atti:
i) decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
recante codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della
legge 29 luglio 2003, n. 229;
ii) normativa di armonizzazione dell'Unione europea
relativa ai prodotti fabbricati, compresi i requisiti in
materia di etichettatura, diversi da alimenti, mangimi,
medicinali per uso umano e veterinario, piante e animali
vivi, prodotti di origine umana e prodotti di piante e
animali collegati direttamente alla loro futura
riproduzione, elencati negli allegati I e II del
regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla vigilanza del mercato e sulla conformita'
dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i
regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169
del 25.6.2019, pag. 1);
2. norme sulla commercializzazione e utilizzo di
prodotti sensibili e pericolosi, di cui a:
i) decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105,
recante modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990,
n. 185, recante nuove norme sul controllo
dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di
armamento, in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che
semplifica le modalita' e le condizioni dei trasferimenti
all'interno delle Comunita' di prodotti per la difesa, come
modificata dalle direttive 2010/80/UE e 2012/10/UE per
quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa.
D. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) -
sicurezza dei trasporti:
1. decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante
attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle
ferrovie;
2. requisiti di sicurezza nel settore dell'aviazione
civile di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010,
sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e
inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che
abroga la direttiva 94/56/CE (GU L 295 del 12.11.2010, pag.
35);
3. requisiti di sicurezza nel settore stradale,
disciplinati dai seguenti atti:
i) decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35,
recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla
gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;
ii) decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264,
recante attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia
di sicurezza per le gallerie della rete stradale
transeuropea;
iii) regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che
stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per
esercitare l'attivita' di trasportatore su strada e abroga
la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del
14.11.2009, pag. 51);
4. requisiti di sicurezza nel settore marittimo,
disciplinati dai seguenti atti:
i) regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle
disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che
effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
(GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11);
ii) regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla
responsabilita' dei vettori che trasportano passeggeri via
mare in caso di incidente (GU L 131 del 28.5.2009, pag.
24);
iii) decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 2017, n. 239, recante attuazione della direttiva
2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23
luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la
direttiva 96/98/CE;
iv) decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165,
recante attuazione della direttiva 2009/18/CE che
stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste
sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che
modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE;
v) decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 13 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 251, 25 ottobre 1991, recante recepimento
della direttiva 98/41/CE del Consiglio del 18 giugno 1998,
relativa alla registrazione delle persone a bordo delle
navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti
degli Stati membri della Comunita';
vi) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 16 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 43, 22 febbraio 2005, recante recepimento
della direttiva 2001/96/CE in materia di "Requisiti e
procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di
carico e scarico delle navi portarinfuse";
5. requisiti di sicurezza disciplinati dal decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, recante attuazione
della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno
di merci pericolose.
E. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - tutela
dell'ambiente:
1. qualunque tipo di reato contro la tutela
dell'ambiente disciplinato dal decreto legislativo 7 luglio
2011, n. 121, recante attuazione della direttiva 2008/99/CE
sulla tutela penale dell'ambiente, nonche' della direttiva
2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa
all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di
sanzioni per violazioni, o qualunque illecito che
costituisce una violazione della normativa di cui agli
allegati della direttiva 2008/99/CE;
2. norme su ambiente e clima, di cui a:
i) decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30,
recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica
la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed
estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di
emissione di gas a effetto serra;
ii) decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,
recante attuazione della direttiva 2012/27/UE
sull'efficienza energetica, che modifica le direttive
2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e
2006/32/CE;
iii) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018,
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili;
3. norme su sviluppo sostenibile e gestione dei
rifiuti, di cui a:
i) decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205,
recante disposizioni di attuazione della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune
direttive;
ii) regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al
riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE)
n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (GU L 330 del
10.12.2013, pag. 1);
iii) regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012,
sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche
pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60); decreto
legislativo 10 febbraio 2017, n. 28, recante disciplina
sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui
al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed
importazione di sostanze chimiche pericolose;
4. norme su inquinamento marino, atmosferico e
acustico, di cui a:
i) decreto del Presidente della Repubblica 17
febbraio 2003, n. 84, recante attuazione della direttiva
1999/94/CE concernente la disponibilita' di informazioni
sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da
fornire ai consumatori per quanto riguarda la
commercializzazione di autovetture nuove;
ii) decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194,
recante attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla
determinazione e alla gestione del rumore ambientale;
iii) regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto
dei composti organo stannici sulle navi (GU L 115 del
9.5.2003, pag. 1);
iv) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
recante norme in materia ambientale;
v) decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202,
recante attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa
all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti
sanzioni;
vi) regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo
all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e
dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le
direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del
4.2.2006, pag. 1);
vii) regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle
sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del
31.10.2009, pag. 1);
viii) decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 125,
recante attuazione della direttiva 2009/126/CE, relativa
alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il
rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di
servizio;
ix) decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,
recante disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre
2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i
combustibili alternativi;
x) regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il
monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle
emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto
marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123
del 19.5.2015, pag. 55);
xi) decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183,
recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015,
relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di
taluni inquinanti originati da impianti di combustione
medi, nonche' per il riordino del quadro normativo degli
stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai
sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170;
5. norme su protezione e gestione delle acque e del
suolo, di cui a:
i) decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49,
recante attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
ii) decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219,
recante attuazione della direttiva 8/105/CE relativa a
standard di qualita' ambientale nel settore della politica
delle acque, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE,
84/491/CEE, 86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva
2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che
stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE,
specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio
dello stato delle acque;
iii) articolo 15, decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo,
la tutela ambientale e l'efficientamento energetico
dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo
sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti
sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione
immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea;
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 30 marzo 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 84, 11 aprile 2015, recante linee
guida per la verifica di assoggettabilita' a valutazione di
impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni
e province autonome, previsto dall'articolo 15 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
6. norme su protezione della natura e della
biodiversita', di cui a:
i) regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio, del
27 settembre 2001, che stabilisce alcune misure di
controllo applicabili alle attivita' di pesca di taluni
stock di grandi migratori (GU L 263 del 3.10.2001, pag. 1);
ii) regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul
commercio dei prodotti derivati dalla foca (GU L 286 del
31.10.2009, pag. 36);
iii) regolamento (CE) n. 734/2008 del Consiglio,
del 15 luglio 2008, relativo alla protezione degli
ecosistemi marini vulnerabili d'alto mare dagli effetti
negativi degli attrezzi da pesca di fondo (GU L 201 del
30.7.2008, pag. 8);
iv) articolo 42, legge 4 giugno 2010, n. 96,
recante disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee - Legge comunitaria 2009;
v) regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che
stabilisce gli obblighi degli operatori che
commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L
295 del 12.11.2010, pag. 23);
vi) regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante
disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e
la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del
4.11.2014, pag. 35); decreto legislativo 15 dicembre 2017,
n. 230, recante adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014,
recante disposizioni volte a prevenire e gestire
l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche
invasive;
7. norme su sostanze chimiche, di cui a: regolamento
(CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia
europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva
1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del
Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della
Commissione, nonche' la direttiva 76/769/CEE del Consiglio
e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE,
93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1);
decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, recante
disciplina sanzionatoria per la violazione delle
disposizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 che
stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione,
la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche; decreto del Ministro della salute 22
novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12,
del 15 gennaio 2008, recante piano di attivita' e utilizzo
delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5-bis del
decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46,
riguardante gli adempimenti previsti dal regolamento (CE)
n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
(REACH);
8. norme su prodotti biologici, di cui al regolamento
(UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il
regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del
14.6.2018, pag. 1).
F. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) -
radioprotezione e sicurezza nucleare:
norme sulla sicurezza nucleare di cui a:
i) decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185,
recante attuazione della direttiva 2009/71/EURATOM che
istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli
impianti nucleari;
ii) decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28,
recante attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del
Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti
per la tutela della salute della popolazione relativamente
alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al
consumo umano;
iii) decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101,
recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che
stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla
protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione
alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa
di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera
a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
iv) decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45,
recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che
istituisce un quadro comunitario per la gestione
responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e
dei rifiuti radioattivi;
v) decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23,
recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom,
relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni
di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito;
vi) regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio,
del 15 gennaio 2016, che fissa i livelli massimi
ammissibili di radioattivita' per i prodotti alimentari e
per gli alimenti per animali a seguito di un incidente
nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica
e che abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del
Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom)
n. 770/90 della Commissione (GU L 13 del 20.1.2016, pag.
2);
vii) regolamento (Euratom) n. 1493/93 del
Consiglio, dell'8 giugno 1993, sulle spedizioni di sostanze
radioattive tra gli Stati membri (GU L 148 del 19.6.1993,
pag. 1).
G. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) -
sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere
degli animali:
1. norme dell'Unione riguardanti gli alimenti e i
mangimi cui si applicano i principi e i requisiti generali
di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che
stabilisce i principi e i requisiti generali della
legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per
la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1);
2. salute degli animali disciplinata dai seguenti
atti:
i) regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie
animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti
in materia di sanita' animale («normativa in materia di
sanita' animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1); decreto
legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in
materia di sistema di identificazione e registrazione degli
operatori, degli stabilimenti e degli animali per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14,
comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22
aprile 2021, n. 53; decreto legislativo 5 agosto 2022, n.
135, recante disposizioni di attuazione del regolamento
(UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
marzo 2016 in materia di commercio, importazione,
conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e
formazione per operatori e professionisti degli animali,
anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi,
nonche' l'introduzione di norme penali volte a punire il
commercio illegale di specie protette, ai sensi
dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q),
della legge 22 aprile 2021, n. 53; decreto legislativo 5
agosto 2022, n. 136, recante attuazione dell'articolo 14,
comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p),
della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare
la normativa nazionale in materia di prevenzione e
controllo delle malattie animali che sono trasmissibili
agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento
(UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
marzo 2016;
ii) regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme
sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai
prodotti derivati non destinati al consumo umano e che
abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui
sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009,
pag. 1); decreto legislativo 1 ottobre 2012, n. 186,
recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle
disposizione di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009
recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di
origine animale e ai prodotti derivati non destinati al
consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n.
1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del
regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di
applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della
direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e
articoli non sottoposti a controlli veterinari in
frontiera;
3. regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli
ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per
garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti
e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere
degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui
prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti del
Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 999/2001, (CE)
n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n.
1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE)
2016/2031, dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1/2005 e
(CE) n. 1099/2009e delle direttive del Consiglio 98/58/CE,
1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE , e che
abroga i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio
(CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, le direttive del
Consiglio 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE,
96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE e la decisione 92/438/CEE
(regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del
7.4.2017, pag. 1); decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.
23, recante adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di
controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti
dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse
competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti
comunitari del Ministero della salute ai sensi
dell'articolo 12, comma 3, lettere f) e i) della legge 4
ottobre 2019, n. 117; decreto legislativo 2 febbraio 2021
n. 24, recante adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di
controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci
che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di
controllo frontalieri del Ministero della salute, in
attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma
3, lettere h) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 27, recante
disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi
dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge
4 ottobre 2019, n. 117; decreto legislativo 2 febbraio
2021, n. 32, recante disposizioni per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g)
della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
4. norme su protezione e benessere degli animali, di
cui a:
i) decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146,
recante attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla
protezione degli animali negli allevamenti;
ii) regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del
22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il
trasporto e le operazioni correlate che modifica le
direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n.
1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1); decreto legislativo
25 luglio 2007, n. 151, recante disposizioni sanzionatorie
per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE)
n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il
trasporto e le operazioni correlate;
iii) regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio,
del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli
animali durante l'abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009,
pag. 1); decreto legislativo 6 novembre 2013, n. 131,
recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle
disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009
relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o
l'abbattimento degli animali;
iv) decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73,
recante attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla
custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;
v) decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante
attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione
degli animali utilizzati a fini scientifici.
H. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - salute
pubblica:
1. misure che stabiliscono parametri elevati di
qualita' e sicurezza per gli organi e le sostanze di
origine umana, disciplinate dai seguenti atti:
i) decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261,
recante revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che
stabilisce norme di qualita' e di sicurezza per la
raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e
la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti;
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante
attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la
direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in
tema di rintracciabilita' del sangue e degli emocomponenti
destinati a trasfusioni e la notifica di effetti
indesiderati ed incidenti gravi; decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 208, recante attuazione della direttiva
2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto
riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad
un sistema di qualita' per i servizi trasfusionali;
ii) decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191,
recante attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla
definizione delle norme di qualita' e di sicurezza per la
donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la
lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la
distribuzione di tessuti e cellule umani;
iii) decreto del Ministro della salute 19 novembre
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280, del 1°
dicembre 2015, recante attuazione della direttiva
2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
luglio 2010, relativa alle norme di qualita' e sicurezza
degli organi umani destinati ai trapianti, ai sensi
dell'articolo 1, comma 340, legge 24 dicembre 2012, n. 228,
nonche' attuazione della direttiva di esecuzione 2012/25/UE
della Commissione del 9 ottobre 2012, che stabilisce le
procedure informative per lo scambio tra Stati membri di
organi umani destinati ai trapianti;
2. misure che stabiliscono parametri elevati di
qualita' e sicurezza per i prodotti medicinali e i
dispositivi di impiego medico, disciplinate dai seguenti
atti:
i) regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente
i medicinali orfani (GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1);
decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279, recante
regolamento di istruzione della rete nazionale delle
malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo
delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124; legge 10 novembre 2021,
n. 175, recante disposizioni per la cura delle malattie
rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei
farmaci orfani;
ii) decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive
direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario
concernente i medicinali per uso umano; articolo 40, legge
4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria
2009;
iii) regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai
medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE
(GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43);
iv) regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce
procedure comunitarie per l'autorizzazione e la
sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e
che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136
del 30.4.2004, pag. 1);
v) regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai
medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento
(CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva
2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 378 del
27.12.2006, pag. 1);
vi) regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui
medicinali per terapie avanzate recante modifica della
direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (GU
L 324 del 10.12.2007, pag. 121); art. 3, comma 1, lettera
f-bis), decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219; del
Ministro della salute 16 gennaio 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, n. 56, del 9 marzo 2015, recante
disposizioni in materia di medicinali per terapie avanzate
preparati su base non ripetitiva; decreto del Ministro
della salute, 18 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, n. 160, del 12 luglio 2010, recante attuazione
della direttiva 2009/120/CE della Commissione del 14
settembre 2009 che modifica la direttiva 2001/83/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i
medicinali per terapie avanzate;
vii) regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla
sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che
abroga la direttiva 2001/20/CE (GU L 158 del 27.5.2014,
pag. 1); legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante delega al
Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali
nonche' disposizioni per il riordino delle professioni
sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della
salute; decreto del Ministro della salute, 19 aprile 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107, del 10 maggio
2018, recante costituzione del Centro di coordinamento
nazionale dei comitati etici territoriali per le
sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui
dispositivi medici, ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
della legge 11 gennaio 2018, n. 3; decreto legislativo 14
maggio 2019, n. 52, recante attuazione della delega per il
riassetto e la riforma della normativa in materia di
sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano, ai
sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 11 gennaio
2018, n. 3;
3. diritti dei pazienti di cui a: decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 38, recante attuazione della direttiva
2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei
pazienti relativi all'assistenza sanitaria
transfrontaliera, nonche' della direttiva 2012/52/UE,
comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento
delle ricette mediche emesse in un altro stato membro;
decreto ministeriale 16 aprile 2018 n. 50, recante
regolamento in materia di assistenza sanitaria
transfrontaliera soggetta ad autorizzazione preventiva;
4. lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti
del tabacco e dei prodotti correlati, disciplinate dal
decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, recante
recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri relative alla
lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti
del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la
direttiva 2001/37/CE.
I. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) -
protezione dei consumatori:
diritti dei consumatori e protezione dei consumatori
disciplinati dai seguenti atti:
i) decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
recante codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della
legge 29 luglio 2003, n. 229;
ii) decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 173,
recante attuazione della direttiva (UE) 2019/770 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019,
relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura
di contenuto digitale e di servizi digitali;
iii) decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 170,
recante attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019,
relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di
beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la
direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva
1999/44/CE.;
iv) decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146,
recante attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle
pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel
mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE,
97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n.
2006/2004;
v) decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141,
recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai
contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del
titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n.
385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti
operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita'
finanziaria e dei mediatori creditizi;
vi) decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21,
recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti
dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE
e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e
97/7/CE;
vii) decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37,
recante attuazione della direttiva 2014/92/UE, sulla
comparabilita' delle spese relative al conto di pagamento,
sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al
conto di pagamento con caratteristiche di base.
J. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - tutela
della vita privata e dei dati personali e sicurezza delle
reti e dei sistemi informativi:
i) decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante codice in materia di protezione dei dati personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE;
ii) regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
(GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1); decreto legislativo 10
agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati).
Parte II
L'articolo 1, comma 2, lettera b), fa riferimento ai
seguenti atti:
A. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) -
servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo:
1. servizi finanziari:
i) decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47,
recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente
il coordinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative in materia di taluni
organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari
(OICVM); articolo 8, decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
ii) decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147,
recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016,
relativa alle attivita' e alla vigilanza degli enti
pensionistici aziendali o professionali;
iii) decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,
recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa
alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
iv) regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relati agli
abusi di mercato (regolamento abusi di mercato) e che
abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e le direttive 2003/124/CEE, 2003/125/CEE e
2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag.
1);
v) decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72,
recante attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica
la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e
2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attivita'
degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti
creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
vi) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 71,
recante attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante
modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il
coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative in materia di taluni organismi
d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per
quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche
retributive e le sanzioni e di attuazione, limitatamente ad
alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva
2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e
che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE.; decreto
legislativo 3 agosto 2017, n. 129, recante attuazione della
direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli
strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE
e la direttiva 2011/61/UE, cosi', come modificata dalla
direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che
modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, cosi' come
modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016;
vii) regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al
miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e
ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle
direttive 98/26/CE e 2014/65(UE e del regolamento (UE) n.
236/2012 (GU L 257, del 28.8.2014, pag. 1);
viii) regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai
documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti
d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati
(GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1);
ix) regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla
trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite
titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE)
n. 648/2012 (GU L 337, del 23.12.2015, pag. 1);
x) decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68,
recante attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016,
relativa alla distribuzione assicurativa;
xi) regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al
prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o
l'ammissione alla negoziazione di titoli di un mercato
regolamentato e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L
168 del 30.6.2017, pag. 12);
2. prevenzione del riciclaggio di denaro e del
finanziamento del terrorismo:
i) decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente
la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e
di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
ii) regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati
informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e
determinate cripto-attivita' e che modifiche la direttiva
(UE) 2015/849;
B. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) -
sicurezza dei trasporti:
i) regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la
segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel
settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento
(UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e
che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio e i regolamenti (CE n. 1321/2007 e (CE) n.
1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag.
18);
ii) decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32,
recante attuazione della direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE,
relativa a talune responsabilita' dello Stato di bandiera
ai fini della conformita' alla convenzione sul lavoro
marittimo del 2006 e della sua applicazione;
iii) decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53,
recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le
norme internazionali per la sicurezza delle navi, la
prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di
lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti
comunitari e che navigano nelle acque sotto la
giurisdizione degli Stati membri;
C. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - tutela
dell'ambiente:
i) decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145,
recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla
sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli
idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE.».
 
Art. 42

Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

1. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo la lettera l-bis), sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«l-ter) emittenti di token collegati ad attivita' autorizzati ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023;
l-quater) prestatori di servizi per le cripto-attivita' autorizzati ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114.».

Note all'art. 42:
- Si riporta il testo dell'articolo 19-bis del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante «Attuazione
della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali
dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la
direttiva 84/253/CEE» come modificato dal presente decreto:
«Art. 19-bis (Enti sottoposti a regime intermedio). -
1. Sono enti sottoposti a regime intermedio:
a);
b) le societa' di gestione dei mercati regolamentati;
c) le societa' che gestiscono i sistemi di
compensazione e di garanzia;
d) le societa' di gestione accentrata di strumenti
finanziari;
e) le societa' di intermediazione mobiliare;
f) le societa' di gestione del risparmio ed i
relativi fondi comuni di diritto italiano dalle medesime
gestiti;
f-bis) i fondi comuni di investimento di diritto
italiano gestiti da societa' di gestione UE, GEFIA UE e non
UE;
g) le societa' di investimento a capitale variabile e
le societa' di investimento a capitale fisso;
h) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva
2009/64/CE;
i) gli istituti di moneta elettronica;
l) gli intermediari finanziari di cui all'articolo
106 del TUB;
l-bis) i gestori di crediti in sofferenza autorizzati
ai sensi dell'articolo 114.6 del TUB 70.
l-ter) emittenti di token collegati ad attivita'
autorizzati ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE)
2023/1114, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31
maggio 2023;
l-quater) prestatori di servizi per le
cripto-attivita' autorizzati ai sensi dell'articolo 63 del
regolamento (UE) 2023/1114.
2. Il bilancio di esercizio e, ove applicabile, il
bilancio consolidato degli enti sottoposti a regime
intermedio e' assoggettato a revisione legale ai sensi del
presente decreto. Negli enti sottoposti a regime
intermedio, nelle societa' controllate da enti sottoposti a
regime intermedio, nelle societa' che controllano enti
sottoposti a regime intermedio e nelle societa' sottoposte
con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale
non puo' essere esercitata dal collegio sindacale.».
 
Art. 43

Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, alla lettera c), dopo le parole: «gli istituti di pagamento di cui al titolo V-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, gli emittenti di token collegati ad attivita' autorizzati ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023; i prestatori di servizi per le cripto-attivita' autorizzati ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114».

Note all'art. 43:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante «Esercizio
delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE)
n. 1606/2002 in materia di principi contabili
internazionali», come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente
decreto si applica a:
a) le societa' emittenti strumenti finanziari ammessi
alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi
Stato membro dell'Unione europea, diverse da quelle di cui
alla lettera d);
a-bis) le societa' emittenti strumenti finanziari
ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di
negoziazione di cui all'articolo 1, comma 5-octies, lettera
a), del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
b) le societa' aventi strumenti finanziari diffusi
tra il pubblico di cui all'articolo 116 testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, diverse da quelle di cui alla
lettera d);
c) le banche italiane di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le societa'
finanziarie italiane di cui all'articolo 59, comma 1),
lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, gli emittenti di token collegati ad attivita'
autorizzati ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE)
2023/1114, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31
maggio 2023; i prestatori di servizi per le
cripto-attivita' autorizzati ai sensi dell'articolo 63 del
regolamento (UE) 2023/1114 , che controllano banche o
gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'articolo 64
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad
eccezione delle imprese di cui alla lettera d); le societa'
di partecipazione finanziaria mista italiane di cui
all'articolo 59 comma 1), lettera b-bis), del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che controllano una
o piu' banche o societa' finanziarie ovunque costituite
qualora il settore di maggiore dimensione all'interno del
conglomerato finanziario sia quello bancario determinato ai
sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142; le
societa' di intermediazione mobiliare di cui all'articolo
1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 (SIM); le societa' finanziarie italiane che
controllano SIM o gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui
all'articolo 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58; le societa' di gestione del risparmio
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le societa'
finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le societa'
finanziarie che controllano societa' finanziarie iscritte
nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, o gruppi finanziari iscritti
nell'albo di cui all'articolo 110 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385; le agenzie di prestito su pegno
di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385; gli istituti di moneta elettronica
di cui al titolo V-bis del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385; gli istituti di pagamento di cui al titolo
V-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
d) le societa' che esercitano le imprese incluse
nell'ambito di applicazione dell'articolo 88, commi 1 e 2,
e quelle di cui all'articolo 95, commi 2 e 2-bis), del
codice delle assicurazioni private;
e) le societa' incluse, secondo i metodi di
consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio
netto, nel bilancio consolidato redatto dalle societa'
indicate alle lettere da a) a d), diverse da quelle che
possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi
dell'articolo 2435-bis del codice civile, e diverse da
quelle indicate alle lettere da a) a d);
f) le societa' diverse da quelle indicate alle
lettere da a) ad e) e diverse da quelle che possono
redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi
dell'articolo 2435-bis del codice civile, che redigono il
bilancio consolidato;
g) le societa' diverse da quelle indicate alle
lettere da a) ad f) e diverse da quelle che possono
redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi
dell'articolo 2435-bis del codice civile.».
 
Art. 44
Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52

1. Al decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1:
1) alla lettera q), le parole: «o giudiziale» sono sostituite dalle seguenti: «, giudiziale o controllata»;
2) dopo la lettera q), e' inserita la seguente:
«q-bis) «procedura di liquidazione»: la procedura di liquidazione coatta amministrativa, giudiziale, controllata o volontaria;»;
b) all'articolo 14:
1) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «A ciascuna emissione di strumenti finanziari digitali non scritturati presso un SS DLT o un TSS DLT e' associata una strategia chiara, dettagliata e pubblicamente disponibile per il trasferimento delle scritturazioni da un registro a un altro o per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali per il caso in cui un altro registro non sia disponibile, idonea a essere attuata nel caso di cessazione del registro, di avvio di una procedura di liquidazione del responsabile del registro, oppure di cancellazione dall'elenco ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b), d), e), f) e g).»;
2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Nel caso di cessazione del registro, di avvio di una procedura di liquidazione del responsabile del registro, oppure di cancellazione dall'elenco ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b), d), e), f) e g), la Consob puo' promuovere gli accordi necessari ad assicurare l'attuazione della strategia di transizione e puo' disporre il trasferimento delle scritturazioni medesime ad un registro diverso da quello individuato nella strategia di transizione, previo consenso del relativo responsabile. Ove non sia possibile attuare il trasferimento delle scritturazioni, la Consob vigila sull'attivita' dell'emittente di cui al comma 2.
2-ter. Nei casi di avvio di una procedura di gestione della crisi, l'attuazione della strategia di transizione di cui al comma 1 o, quando necessario, il trasferimento a un registro diverso da quello individuato nella strategia di transizione ai sensi del comma 2-bis, possono essere eseguiti anche in deroga alla disciplina ordinaria della procedura.»;
c) all'articolo 21:
1) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) e' avviata una procedura di liquidazione;»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il responsabile del registro informa senza ritardo la Consob di ogni circostanza suscettibile di integrare una delle condizioni di cui al comma 1.»;
3) i commi 4 e 5 sono abrogati.

Note all'art. 44:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 14 e 21 del
decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52
(Disposizioni urgenti in materia di emissioni e
circolazione di determinati strumenti finanziari in forma
digitale e di semplificazione della sperimentazione
FinTech), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini dei capi dal II al
VII del presente decreto si intendono per:
a) "forma digitale": la circostanza che taluni
strumenti finanziari esistono soltanto come scritturazioni
in un registro per la circolazione digitale;
b) "tecnologia a registro distribuito" o "DLT": la
tecnologia di cui all'articolo 2, punto 1), del regolamento
(UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
30 maggio 2022;
c) "strumenti finanziari digitali": gli strumenti
finanziari di cui all'articolo 2, comma 1, del presente
decreto emessi su un registro per la circolazione digitale;
d) "registro per la circolazione digitale" o
"registro": un registro come definito dall'articolo 2,
punto 2), del regolamento (UE) 2022/858 utilizzato per
l'emissione di strumenti finanziari digitali ai sensi del
presente decreto;
e) "emittente": il soggetto che emette o intende
emettere strumenti finanziari digitali;
f) "infrastruttura di mercato DLT": un MTF DLT, un SS
DLT o un TSS DLT;
g) "MTF DLT": un sistema multilaterale di
negoziazione DLT, come definito all'articolo 2, punto 6),
del regolamento (UE) 2022/858;
h) "SS DLT": un sistema di regolamento DLT, come
definito all'articolo 2, punto 7), del regolamento (UE)
2022/858;
i) "TSS DLT": un sistema di negoziazione e
regolamento DLT, come definito all'articolo 2, punto 10),
del regolamento (UE) 2022/858;
j) "gestore di un'infrastruttura di mercato DLT":
l'impresa di investimento, il gestore del mercato o il CSD
specificamente autorizzati ai sensi del regolamento (UE)
2022/858 a gestire un MTF DLT, un SS DLT o un TSS DLT;
k) "gestore del SS DLT o del TSS DLT": il CSD,
l'impresa di investimento o il gestore del mercato
specificamente autorizzati ai sensi del regolamento (UE)
2022/858 a gestire un SS DLT o un TSS DLT;
l) "responsabile del registro": l'emittente, o il
soggetto terzo individuato come responsabile del registro
dall'emittente, iscritto nell'elenco di cui all'articolo
19, comma 1;
m) "TUF": testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
n) "TUB": testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385;
o) "soggetti vigilati": i depositari centrali, le
banche, le imprese di investimento, i gestori, gli
intermediari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106
del TUB, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta
elettronica, i gestori di mercati all'ingrosso di titoli di
Stato, autorizzati ai sensi del TUB o del TUF;
p) "gruppo": il gruppo bancario di cui all'articolo
60 del TUB, il gruppo di imprese di investimento di cui
all'articolo 11 del TUF, il gruppo di intermediari
finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del
TUB, il gruppo di imprese di assicurazione o
riassicurazione di cui all'articolo 210 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209;
q) "procedura di gestione della crisi": la procedura
di risoluzione o di liquidazione coatta amministrativa ,
giudiziale o controllata;
q-bis) "procedura di liquidazione": la procedura di
liquidazione coatta amministrativa, giudiziale, controllata
o volontaria;
r) "imprese di assicurazione o riassicurazione": le
imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettere t) e cc),
del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209;
s) "ente creditizio": il soggetto di cui all'articolo
4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;
t) "depositari centrali" o "CSD": i soggetti indicati
nell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento
(UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 luglio 2014;
u) "MTF": i sistemi multilaterali di negoziazione di
cui all'articolo 1, comma 5-octies, lettera a), del TUF;
v) "gestori": i soggetti di cui all'articolo 1, comma
1, lettera q-bis), del TUF;
v-bis) "stabiliti in Italia": i soggetti aventi sede
legale, succursale o sede secondaria nel territorio della
Repubblica.
2. Ove non diversamente specificato, si applicano le
definizioni del TUB e del TUF.».
«Art. 14 (Strategia di transizione). - 1. A ciascuna
emissione di strumenti finanziari digitali non scritturati
presso un SS DLT o un TSS DLT e' associata una strategia
chiara, dettagliata e pubblicamente disponibile per il
trasferimento delle scritturazioni da un registro a un
altro o per il mutamento del regime di forma e circolazione
degli strumenti finanziari digitali per il caso in cui un
altro registro non sia disponibile, idonea a essere attuata
nel caso di cessazione del registro, di avvio di una
procedura di liquidazione del responsabile del registro,
oppure di cancellazione dall'elenco ai sensi dell'articolo
21, comma 1, lettere a), b), d), e), f) e g). Il
responsabile del registro valuta su base almeno semestrale
l'efficacia della strategia e a tal fine adotta le misure e
le procedure necessarie e appropriate.
2. Ove non sia possibile attuare il trasferimento delle
scritturazioni di cui al comma 1, l'emittente effettua le
operazioni necessarie per il mutamento del regime di forma
e circolazione degli strumenti finanziari digitali sulla
base delle scritturazioni del registro rilevate al momento
della cessazione o cancellazione, oppure sulla base dei
dati rilevati ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera
b), in caso di indisponibilita' delle scritturazioni nel
registro. Il soggetto che risulta legittimato sulla base
delle predette scritturazioni e' legittimato anche nel
nuovo regime di forma e circolazione, secondo quanto
previsto dalle disposizioni del codice civile o del TUF.
2-bis. Nel caso di cessazione del registro, di avvio di
una procedura di liquidazione del responsabile del
registro, oppure di cancellazione dall'elenco ai sensi
dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b), d), e), f) e g),
la Consob puo' promuovere gli accordi necessari ad
assicurare l'attuazione della strategia di transizione e
puo' disporre il trasferimento delle scritturazioni
medesime ad un registro diverso da quello individuato nella
strategia di transizione, previo consenso del relativo
responsabile. Ove non sia possibile attuare il
trasferimento delle scritturazioni, la Consob vigila
sull'attivita' dell'emittente di cui al comma 2.
2-ter. Nei casi di avvio di una procedura di gestione
della crisi, l'attuazione della strategia di transizione di
cui al comma 1 o, quando necessario, il trasferimento a un
registro diverso da quello individuato nella strategia di
transizione ai sensi del comma 2-bis, possono essere
eseguiti anche in deroga alla disciplina ordinaria della
procedura.
3. In caso di attuazione della strategia di transizione
adottata dal gestore del SS DLT o del TSS DLT secondo
quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 7, del
regolamento (UE) 2022/858, le operazioni necessarie per il
mutamento del regime di forma e circolazione degli
strumenti finanziari digitali sono effettuate sulla base
delle scritturazioni del registro rilevate al momento della
revoca, sospensione o cessazione dell'attivita'. Si applica
quanto previsto dal comma 2, secondo periodo.
4. Nei casi di cui al comma 2, l'emittente e'
legittimato a effettuare le operazioni necessarie per il
mutamento del regime di forma e circolazione degli
strumenti finanziari digitali anche ove non sia
espressamente previsto dallo statuto.».
«Art. 21 (Cancellazione e sospensione dall'elenco). -
1. La Consob cancella dall'elenco i responsabili dei
registri per la circolazione digitale al ricorrere di una
delle seguenti condizioni:
a) l'attivita' di responsabile del registro non e'
stata avviata entro dodici mesi dall'iscrizione
nell'elenco;
b) rinuncia espressa all'iscrizione;
c) e' avviata una procedura di liquidazione;
d) e' accertata l'interruzione dell'attivita' di
responsabile per un periodo definito con il regolamento di
cui all'articolo 28, comma 2, lettera o), secondo i criteri
dettati con il medesimo regolamento;
e) l'iscrizione e' stata ottenuta presentando false
dichiarazioni;
f) perdita di uno o piu' requisiti in base ai quali
e' avvenuta l'iscrizione;
g) altre condizioni individuate con il regolamento di
cui all'articolo 28, comma 2, lettera o).
1-bis. Il responsabile del registro informa senza
ritardo la Consob di ogni circostanza suscettibile di
integrare una delle condizioni di cui al comma 1.
2. La Consob informa tempestivamente la Banca d'Italia,
nei casi di soggetti vigilati, o l'IVASS, nei casi di
imprese di assicurazione o riassicurazione, dell'avvio del
procedimento di cancellazione e del provvedimento
conclusivo dello stesso.
3. La Consob adotta il provvedimento di cancellazione
sentita la Banca d'Italia quando ricorrono le condizioni di
cui al comma 1, lettere da d) a f), e l'attivita' di
responsabile del registro e' svolta da:
a) banche, imprese di investimento o gestori di
mercati all'ingrosso di titoli di Stato, che svolgono
l'attivita' di responsabile del registro con riferimento a
strumenti finanziari digitali di emittenti terzi diversi
dai componenti del gruppo di appartenenza;
b) responsabili del registro significativi di cui
all'articolo 22.
4. (abrogato)
5. (abrogato)
6. Nel caso di sospensione dall'elenco di un soggetto
responsabile del registro, e' inibito il ricorso a tale
soggetto per emissioni successive alla data della
sospensione.».
 
Art. 45

Regime transitorio

1. I soggetti persone giuridiche che alla data del 27 dicembre 2024 risultino regolarmente iscritti nella sezione speciale del registro di cui all'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, secondo quanto previsto dai commi 8-bis e 8-ter del medesimo articolo, che presentino istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114, entro il 30 giugno 2025 possono continuare a prestare servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale ai sensi della disciplina dettata dalle medesime disposizioni e dalle relative disposizioni di attuazione fino al 30 dicembre 2025 o fino al rilascio o al diniego di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, se questa data e' anteriore.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i soggetti che presentino un'istanza di autorizzazione in Italia o in uno Stato membro diverso dall'Italia ne danno contestuale comunicazione all'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies del TUB ai fini del mantenimento dell'iscrizione nella sezione speciale del registro. Analoga comunicazione e' resa in caso di accoglimento o rigetto dell'istanza. Nel caso in cui l'istanza sia presentata in uno Stato membro diverso dall'Italia, analoghe comunicazioni sono rese anche all'autorita' di cui all'articolo 16, comma 1, del presente decreto. L'autorita' di cui all'articolo 16, comma 1 informa tempestivamente l'Organismo in caso di adozione di un provvedimento di rilascio o diniego dell'autorizzazione.
3. In caso di diniego dell'autorizzazione, i soggetti di cui al comma 1 provvedono tempestivamente alla chiusura dei rapporti in essere con la clientela italiana e comunque non oltre sessanta giorni dalla data del provvedimento.
4. Tutti i soggetti iscritti nella sezione speciale del registro di cui all'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, secondo quanto previsto dai commi 8-bis e 8-ter del medesimo articolo, che entro il 30 giugno 2025 non abbiano presentato istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114, cessano di operare in Italia alla medesima data e l'Organismo di cui al comma 2 ne dispone la cancellazione d'ufficio. L'Organismo provvede, inoltre, tempestivamente a seguito del ricevimento della relativa comunicazione, alla cancellazione dei soggetti ai quali sia stata rilasciata o negata l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, in Italia o in altro Stato membro.
5. I soggetti iscritti nella sezione speciale del registro di cui all'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, pubblicano sul proprio sito web e trasmettono ai clienti adeguata informazione in merito ai piani e alle misure per conformarsi al regolamento (UE) 2023/1114, o per l'ordinata chiusura dei rapporti, non appena tali piani e misure sono definiti e comunque non oltre il 31 maggio 2025. Essi specificano che, nelle more del rilascio dell'autorizzazione o della cessazione dell'operativita', l'attivita' svolta nei confronti dei clienti continua a essere regolata dalla normativa applicabile ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale e non e' sottoposta alla disciplina del regolamento (UE) 2023/1114.
6. L'obbligo di trasmissione per via telematica dei dati previsto dall'articolo 17-bis, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, cessa di applicarsi ai soggetti di cui ai commi 1 e 4 con l'invio delle informazioni relative al primo trimestre dell'anno 2025.
7. In relazione alle operazioni effettuate a far data dal 1° aprile 2025 e fino alla data di cancellazione dalla sezione speciale del registro di cui all'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, i soggetti di cui ai commi 1 e 4 assicurano che le informazioni indicate dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2022, n. 40, sono conservate per un periodo di dieci anni e fornite su richiesta ai soggetti di cui all'articolo 21, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nonche' alle forze di polizia di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ambito dei rispettivi comparti di specialita' di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

Note all'art. 45:
- Il testo dell'articolo 17-bis, del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (attuazione della
direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai
consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo
unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in
merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore
finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei
mediatori creditizi) e' riportato nelle note all'articolo
40.
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2023/1114 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,
relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i
regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le
direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 si veda nelle note
alle premesse.
- Il testo dell'articolo 128-undecies, del decreto
legislativo 01/09/1993, n. 385 (testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia) e' riportato nelle note
all'articolo 40.
- Si riporta il testo dell'articolo 21 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della
direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione):
«Art. 21 (Comunicazione e accesso alle informazioni
sulla titolarita' effettiva di persone giuridiche e trust).
- 1. Le imprese dotate di personalita' giuridica tenute
all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui
all'articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche
private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone
giuridiche private di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, comunicano le
informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via
esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di
bollo, al Registro delle imprese, ai fini della
conservazione in apposita sezione. L'omessa comunicazione
delle informazioni sul titolare effettivo e' punita con la
medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del codice
civile.
2. L'accesso alla sezione e' consentito:
a) al Ministero dell'economia e delle finanze, alle
Autorita' di vigilanza di settore, all'Unita' di
informazione finanziaria per l'Italia, alla Direzione
investigativa antimafia, alla Guardia di finanza che opera
nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo
Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione;
b) alla Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo;
c) all'autorita' giudiziaria, conformemente alle
proprie attribuzioni istituzionali;
d) alle autorita' preposte al contrasto dell'evasione
fiscale, secondo modalita' di accesso idonee a garantire il
perseguimento di tale finalita', stabilite in apposito
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
e) ai soggetti obbligati, a supporto degli
adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica,
previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di
segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre
1993, n. 580;
f) al pubblico, dietro pagamento dei diritti di
segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre
1993, n. 580. L'accesso ha ad oggetto il nome, il cognome,
il mese e l'anno di nascita, il paese di residenza e la
cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni, di cui
all'articolo 20, in forza delle quali il titolare effettivo
e' tale. In circostanze eccezionali, l'accesso alle
informazioni sulla titolarita' effettiva puo' essere
escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il
titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode,
rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o
intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una
persona incapace o minore d'eta', secondo un approccio caso
per caso e previa dettagliata valutazione della natura
eccezionale delle circostanze. I dati statistici relativi
al numero delle esclusioni deliberate e alle relative
motivazioni sono pubblicati e comunicati alla Commissione
europea con le modalita' stabilite dal decreto di cui al
comma 5.
3. I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a
fini fiscali, secondo quanto disposto dall'articolo 73 del
decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre
1986 n. 917 nonche' gli istituti giuridici affini stabiliti
o residenti sul territorio della Repubblica italiana, sono
tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale del
Registro delle imprese. Le informazioni di cui all'articolo
22, comma 5, relative alla titolarita' effettiva dei
medesimi trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti
o residenti sul territorio della Repubblica italiana sono
comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari, di altra
persona per conto del fiduciario o della persona che
esercita diritti, poteri e facolta' equivalenti in istituti
giuridici affini, per via esclusivamente telematica e in
esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese,
ai fini della relativa conservazione. L'omessa
comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo e'
punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630
del codice civile.
4. L'accesso alle informazioni di cui all'articolo 22,
comma 5, relative alla titolarita' effettiva dei medesimi
trust e' consentito:
a) alle autorita' di cui al comma 2, lettera a) e
alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, senza
alcuna restrizione;
b) all'autorita' giudiziaria nell'esercizio delle
rispettive attribuzioni istituzionali, previste
dall'ordinamento vigente;
c) alle autorita' preposte al contrasto dell'evasione
fiscale, secondo modalita' di accesso idonee a garantire il
perseguimento di tale finalita', stabilite in apposito
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
d) ai soggetti obbligati, a supporto degli
adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica,
previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di
segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre
1993, n. 580;
d-bis) dietro pagamento dei diritti di segreteria di
cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi
diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e
differenziato, nei casi in cui la conoscenza della
titolarita' effettiva sia necessaria per curare o difendere
un interesse corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete
e documentate della non corrispondenza tra titolarita'
effettiva e titolarita' legale. L'interesse deve essere
diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti
rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere
con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria
rappresentata. In circostanze eccezionali, l'accesso alle
informazioni sulla titolarita' effettiva puo' essere
escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il
titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode,
rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o
intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una
persona incapace o minore d'eta', secondo un approccio caso
per caso e previa dettagliata valutazione della natura
eccezionale delle circostanze. I dati statistici relativi
al numero delle esclusioni deliberate e alle relative
motivazioni sono pubblicati e comunicati alla Commissione
europea con le modalita' stabilite dal decreto di cui al
comma 5.
5. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, sono stabiliti:
a) i dati e le informazioni sulla titolarita'
effettiva delle imprese dotate di personalita' giuridica,
delle persone giuridiche private e dei trust e degli
istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul
territorio della Repubblica italiana da comunicare al
Registro delle imprese nonche' le modalita' e i termini
entro cui effettuare la comunicazione;
b) le modalita' attraverso cui le informazioni sulla
titolarita' effettiva delle imprese dotate di personalita'
giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust e
degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul
territorio della Repubblica italiana sono rese
tempestivamente accessibili alle autorita' di cui al comma
2, lettera a);
c) le modalita' di consultazione delle informazioni
da parte dei soggetti obbligati e i relativi requisiti di
accreditamento;
d) i termini, la competenza e le modalita' di
svolgimento del procedimento volto a rilevare la ricorrenza
delle cause di esclusione dell'accesso e a valutare la
sussistenza dell'interesse all'accesso in capo ai soggetti
di cui al comma 4, lettera d-bis), nonche' i mezzi di
tutela dei medesimi soggetti interessati avverso il diniego
opposto dall'amministrazione procedente;
e) con specifico riferimento alle informazioni sulla
titolarita' effettiva di persone giuridiche private diverse
dalle imprese e su quella dei trust produttivi di effetti
giuridici rilevanti a fini fiscali, le modalita' di dialogo
tra il Registro delle imprese e le basi di dati, relative
alle persone giuridiche private, gestite dagli Uffici
territoriali del governo nonche' quelle di cui e' titolare
l'Agenzia delle entrate relativi al codice fiscale ovvero,
se assegnata, alla partita IVA del trust e agli atti
istitutivi, dispositivi, modificativi o traslativi inerenti
le predette persone giuridiche e i trust, rilevanti in
quanto presupposti impositivi per l'applicazione di imposte
dirette o indirette;
e-bis) le modalita' attraverso cui i soggetti
obbligati segnalano al Registro le eventuali incongruenze
rilevate tra le informazioni relative alla titolarita'
effettiva, consultabili nel predetto Registro e le
informazioni, relative alla titolarita' effettiva,
acquisite dai predetti soggetti nello svolgimento delle
attivita' finalizzate all'adeguata verifica della
clientela;
e-ter) le modalita' di dialogo con la piattaforma
centrale europea istituita dall'articolo 22, paragrafo 1,
della direttiva (UE) 2017/1132, del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni
aspetti di diritto societario, al fine di garantire
l'interconnessione tra le sezioni del Registro di cui ai
commi 1 e 3 del presente articolo e i registri centrali
istituiti presso gli Stati membri per la conservazione
delle informazioni e dei dati sulla titolarita' effettiva
di enti giuridici e trust.
6. I diritti di segreteria per gli adempimenti previsti
dal presente articolo sono stabiliti, modificati e
aggiornati, nel rispetto dei costi standard, con le
modalita' di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, e successive modificazioni.
7. La consultazione dei registri di cui al presente
articolo non esonera i soggetti obbligati dal valutare il
rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui
sono esposti nell'esercizio della loro attivita' e
dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo.
7-bis. I soggetti obbligati che consultino i registri
di cui al presente articolo a supporto degli adempimenti di
adeguata verifica del titolare effettivo, acquisiscono e
conservano prova dell'iscrizione del titolare effettivo nei
predetti registri ovvero conservano un estratto dei
registri idoneo a documentare tale iscrizione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 16 della legge 1°
aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza):
«Art 16 (Forze di polizia). - Ai fini della tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia
di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
ordinamenti e dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in
servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso
al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative
dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e
possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di
servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli
agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per
il servizio di pubblico soccorso.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia
di razionalizzazione delle funzioni di polizia e
assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 2 (Comparti di specialita' delle Forze di
polizia). - 1. La Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri
e il Corpo della guardia di finanza esercitano, in via
preminente o esclusiva, secondo le modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 1
della legge 1° aprile 1981, n. 121, compiti nei seguenti
rispettivi comparti di specialita', ferme restando le
funzioni rispettivamente attribuite dalla normativa vigente
a ciascuna Forza di polizia, nonche' le disposizioni di cui
alla medesima legge:
a) Polizia di Stato:
1) sicurezza stradale;
2) sicurezza ferroviaria;
3) sicurezza delle frontiere;
4) sicurezza postale e delle comunicazioni;
b) Arma dei carabinieri:
1) sicurezza in materia di sanita', igiene e
sofisticazioni alimentari;
2) sicurezza in materia forestale, ambientale e
agroalimentare;
3) sicurezza in materia di lavoro e legislazione
sociale;
4) sicurezza del patrimonio archeologico, storico,
artistico e culturale nazionale;
c) Corpo della Guardia di finanza:
1) sicurezza del mare, in relazione ai compiti di
polizia, attribuiti dal presente decreto, e alle altre
funzioni gia' svolte, ai sensi della legislazione vigente e
fatte salve le attribuzioni assegnate dalla legislazione
vigente al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia
costiera;
2) sicurezza in materia di circolazione dell'euro e
degli altri mezzi di pagamento.
2. Per i comparti di specialita' di cui al presente
articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 11
della legge 31 marzo 2000, n. 78.».
 
Art. 46

Attivita' monitoraggio

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Consob e la Banca d'Italia trasmettono al Comitato FinTech, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 36, comma 2-octies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, un rapporto illustrativo del fenomeno di mercato e dei risultati emersi dall'applicazione della disciplina prevista dal presente decreto. All'interno del rapporto le suddette autorita' indicano, ciascuna per i profili di propria competenza, anche le criticita' riscontrate dalle autorita' medesime e dai soggetti interessati e gli interventi normativi che si rendono necessari. Il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle evidenze emerse dal rapporto di cui al primo periodo, trasmette alle Camere una relazione.

Note all'art. 46:
- Si riporta il testo dell'articolo 36, comma 2-octies,
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi):
«Art. 36 (Banche popolari e Fondo indennizzo
risparmiatori). - 1. - 2-septies. (omissis)
2-octies. E' istituito presso il Ministero
dell'economia e delle finanze il Comitato FinTech. Il
Comitato ha il compito di individuare gli obiettivi,
definire i programmi e porre in essere le azioni per
favorire lo sviluppo della tecno-finanza, anche in
cooperazione con soggetti esteri, nonche' di formulare
proposte di carattere normativo e agevolare il contatto
degli operatori del settore con le istituzioni e con le
autorita'. Sono membri permanenti del Comitato il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo
economico, il Ministro per gli affari europei, la Banca
d'Italia, la CONSOB, l'IVASS, l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei
dati personali, l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Agenzia
delle entrate. Il Comitato puo' invitare alle proprie
riunioni, con funzioni consultive e senza diritto di voto,
ulteriori istituzioni e autorita', nonche' associazioni di
categoria, imprese, enti e soggetti operanti nel settore
della tecno-finanza. I regolamenti di cui al comma 2-bis
stabiliscono le attribuzioni del Comitato. Per le attivita'
svolte dal Comitato relative alla sperimentazione, i membri
permanenti collaborano tra loro, anche mediante scambio di
informazioni, e non possono reciprocamente opporsi il
segreto d'ufficio. Dall'attuazione delle disposizioni dei
commi da 2-bis al presente comma non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(omissis)».
 
Art. 47

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
 
Art. 48

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applica a decorrere dalla medesima data, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto.
2. Resta ferma l'applicazione dei titoli II, V e VI del regolamento (UE) 2023/1114 a decorrere dal 30 dicembre 2024, secondo quanto previsto dall'articolo 149, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 5 settembre 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Fitto, Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Nordio, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Note all'art. 48:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2023/1114 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,
relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i
regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le
direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 si veda nelle note
alle premesse.