Gazzetta n. 215 del 13 settembre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 9 agosto 2024
Disposizioni in materia di oblio oncologico in relazione alle adozioni.



IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visti gli articoli 3, 31, 32 e 117, comma 1, della Costituzione;
Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Diritto del minore ad una famiglia» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri».
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, di istituzione del Ministero della salute;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Vista la legge 7 dicembre 2023, n. 193, recante «Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono affette da malattie oncologiche» e, in particolare l'art. 3, comma 1, con il quale vengono apportate modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e l'art. 3, comma 2, ai sensi del quale con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia «sentita la Commissione per le adozioni internazionali, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1»;
Sentita la Commissione per le adozioni internazionali;
Sentita l'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, che ha espresso parere favorevole con provvedimento n. 368 del 20 giugno 2024;
Ritenuto di dover dare attuazione a quanto disposto dagli articoli 22, comma 4, 29-bis, comma 4, lettera c), e 57, comma 3, lettera a), della legge n. 184 del 1983, cosi' come modificati dalla legge n. 193 del 2023;

Decreta:

Art. 1

Certificato di oblio oncologico

1. I soggetti che presentano domanda di adozione a qualsiasi titolo, se sono stati pazienti oncologici e sono decorsi i termini previsti dall'art. 22, comma 4, secondo periodo, della legge 4 maggio 1983, n. 184, forniscono alla Azienda sanitaria che svolge le indagini demandate dal tribunale a seguito della domanda di adozione il certificato di «oblio oncologico» previsto dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 7 dicembre 2023, n. 193. Se i termini previsti dal medesimo art. 22, comma 4, secondo periodo, della legge n. 184 del 1983 maturano dopo la conclusione delle indagini da parte dell'azienda sanitaria, il certificato di «oblio oncologico» e' depositato al tribunale al quale e' stata presentata la domanda di adozione.
2. Il certificato di «oblio oncologico» produce gli effetti previsti dall'art. 22, comma 4, secondo periodo, della legge n. 184 del 1983.
 
Art. 2

Periodo di conservazione

1. Ai fini della tutela dei dati personali, il certificato di cui all'art. 1, comma 1, e' conservato ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 7 dicembre 2023, n. 193.
 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 agosto 2024

Il Ministro della salute
Schillaci Il Ministro della giustizia
Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2395