Gazzetta n. 215 del 13 settembre 2024 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERA 10 luglio 2024
Misura e modalita' di versamento del contributo agli oneri di funzionamento per l'esercizio dei compiti derivanti dalla designazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni quale coordinatore dei servizi digitali - anno 2024. (Delibera n. 270/24/CONS).



L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione di Consiglio del 10 luglio 2024;
Vista la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera b);
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», come modificata, da ultimo, dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, art. 15, comma 4, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159;
Vista la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;
Vista la delibera n. 261/21/CONS, del 29 luglio 2021, recante «Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorita': individuazione degli uffici di secondo livello»;
Visto il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (Regolamento sui servizi digitali);
Visto il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, recante «Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla poverta' educativa e alla criminalita' minorile, nonche' per la sicurezza dei minori in ambito digitale» e in particolare, l'art. 15, comma 1, ai sensi del quale l'Autorita' e' designata quale coordinatore dei servizi digitali ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali;
Visto l'art. 15, comma 5, del medesimo decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, ai sensi del quale e' previsto un incremento della pianta organica dell'Autorita' di ventitre' da finanziare «mediante un contributo di importo pari allo 0,135 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dai prestatori dei servizi intermediari stabiliti in Italia, cosi' come definiti dal regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (Regolamento sui servizi digitali). Ferme restando tutte le attuali forme di finanziamento e nel rispetto delle esenzioni previste dal regolamento medesimo, in sede di prima applicazione, per l'anno 2024, il contributo e' versato direttamente all'Autorita' entro il 1° marzo 2024 nella misura dello 0,135 per mille del fatturato realizzato nell'anno contabile 2022 secondo le modalita' determinate dall'Autorita' medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalita' di contribuzione, per gli anni successivi, possono essere motivatamente adottate dall'Autorita', con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato. L'Autorita' individua, con la collaborazione dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dell'Agenzia delle entrate, l'elenco dei soggetti tenuti al versamento del contributo»;
Considerato che, come affermato dalla Corte di cassazione a Sezioni unite, con l'ordinanza del 30 luglio 2021, n. 21961, il contributo richiesto dall'Autorita' ha natura tributaria ricorrendone tutti i caratteri identificativi del tributo quali:
«a) la matrice legislativa della prestazione imposta, in quanto il tributo nasce direttamente in forza della legge, risultando irrilevante l'autonomia contrattuale (Corte cost., n. 58 del 2015);
b) la doverosita' della prestazione (Corte cost., n. 141 del 2009, n. 64 del 2008, n. 334 del 2006, n. 73 del 2005), che comporta un'ablazione delle somme con attribuzione delle stesse ad un ente pubblico (Corte cost., n. 37 del 1997, n. 11 e n. 2 del 1995 e n. 26 del 1982);
c) la circostanza che i soggetti tenuti al pagamento del contributo non possono sottrarsi a tale obbligo e la legge non da' alcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volonta' delle parti (Corte cost., n. 238 del 2009, punto 7.2.3.2, nonche', in relazione al contributo al Servizio sanitario nazionale, Cassazione, sez. U., n. 123/07, che ne ha affermato la natura tributaria);
d) il nesso con la spesa pubblica, nel senso che la prestazione e' destinata allo scopo di apprestare i mezzi per il fabbisogno finanziario dell'ente impositore (Corte cost., n. 37 del 1997, n. 11 e n. 2 del 1995, n. 26 del 1982, nonche', tra le altre, Cassazione, sez. un., n. 21950/15 e n. 13431/14)».
Ritenuto quindi che, in coerenza con detta natura tributaria del contributo, oltre «alla pacifica coattivita'/definitivita' del prelievo» quest'ultimo non deve essere caratterizzato da alcuna corrispettivita'/sinallagmatica, dovendo essere finalizzato a far fronte «alle esigenze finanziarie dell'Ente impositore» (cfr. Cass Sez. U. n. 21961 del 2021, cit.);
Considerato che la legge ha affidato all'Autorita' il ruolo di coordinatore dei servizi digitali per l'Italia. In tale veste, l'Autorita' e', inter alia, responsabile della vigilanza e dell'applicazione del regolamento sui servizi digitali in Italia; garantisce il coordinamento con le altre autorita' nazionali competenti incaricate della vigilanza e l'applicazione delle disposizioni del suddetto regolamento; esercita funzioni di accreditamento e certificazione di soggetti esterni (segnalatori attendibili, organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ricercatori abilitati); svolge attivita' di monitoraggio e di reporting; coopera con gli altri coordinatori dei servizi digitali, con la Commissione europea e con il Comitato europeo per i servizi digitali nelle attivita' di vigilanza e nell'applicazione del citato regolamento;
Rilevate le esigenze finanziarie derivanti dalle attivita' programmate per l'anno 2024 nel settore dei servizi intermediari, dettagliatamente rappresentate nell'allegato A alla presente delibera;
Considerato che, alla luce delle succitate disposizioni, sono tenuti a contribuire alla copertura di dette esigenze finanziarie (cd. oneri di funzionamento) i soggetti che forniscono i servizi intermediari come definiti dal regolamento sui servizi digitali, all'art. 3, lettera g) ai sensi del quale per «servizio intermediario» si intende uno dei seguenti servizi:
i) «servizi di semplice trasporto («mere conduit»): servizi consistenti nella trasmissione, su una rete di comunicazione, di informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nella fornitura dell'accesso a una rete di comunicazione;
ii) servizi di memorizzazione temporanea («caching»): consistenti nella trasmissione, su una rete di comunicazione, di informazioni fornite da un destinatario del servizio, che comporta la memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni, effettuato al solo scopo di rendere piu' efficiente la trasmissione successiva ad altri destinatari su loro richiesta;
iii) servizi di memorizzazione di informazioni («hosting»): consistenti nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio e su richiesta di quest'ultimo»;
Considerato che, tra i fornitori di servizi intermediari il regolamento sui servizi digitali, all'art. 3 lettera g) ricomprende al punto iii) le piattaforme on-line, che sono definite, all'art 3, lettera i) come "un servizio di memorizzazione di informazioni che, su richiesta di un destinatario del servizio, memorizza e diffonde informazioni al pubblico, tranne qualora tale attivita' sia una funzione minore e puramente accessoria di un altro servizio o funzionalita' minore del servizio principale e, per ragioni oggettive e tecniche, non possa essere utilizzata senza tale altro servizio e a condizione che l'integrazione di tale funzione o funzionalita' nell'altro servizio non sia un mezzo per eludere l'applicabilita' del presente regolamento", ed alla lettera j) i motori di ricerca on-line, che sono definiti come «un servizio intermediario che consente all''utente di formulare domande al fine di effettuare ricerche, in linea di principio, su tutti i siti web, o su tutti i siti web in una lingua particolare, sulla base di un'interrogazione su qualsiasi tema sotto forma di parola chiave, richiesta vocale, frase o di altro input, e che restituisce i risultati in qualsiasi formato in cui possono essere trovate le informazioni relative al contenuto richiesto»;
Considerato che l'art. 15, comma 5, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, stabilisce una nuova contribuzione, aggiuntiva rispetto ai contributi gia' dovuti all'Autorita' per la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle competenze da essa svolte in relazione ai mercati delle comunicazioni elettroniche, dei media (radio- televisione, editoria, pubblicita', etc.), dei servizi postali, dei servizi di intermediazione on-line e dei motori di ricerca on-line, dei servizi di piattaforma per la condivisione di video, degli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, della prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore ai sensi della legge n. 93/2023 e dei prestatori di servizi della societa' dell'informazione e dei diritti audiovisivi sportivi, i cui oneri sono finanziati ai sensi dei commi 65, 66, 66-bis e 66-ter, dell'art. 1, della legge n. 266/2005, e dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, dai soggetti ivi operanti;
Ritenuto opportuno, ai fini dell'individuazione del fabbisogno finanziario da coprire con il contributo in questione, determinare gli oneri che saranno presuntivamente sostenuti per lo svolgimento delle sopra richiamate attivita' programmate nell'anno 2024, attraverso la valorizzazione delle risorse umane e strumentali impiegate per lo svolgimento di tali attivita', ivi considerando la totalita' degli oneri direttamente riferibili all'esercizio delle funzioni in questione e solo una quota dei costi congiunti derivanti dalle attivita' di supporto e di indirizzo politico (c.d. strutture «trasversali»). Applicando tale metodologia, il fabbisogno finanziario necessario allo svolgimento delle attivita' in materia di servizi intermediari risulta, per l'anno 2024, stimato in 1,5 milioni di euro, come dettagliato nell'allegato A alla presente delibera;
Rilevato che l'art. 15, comma 5, del citato decreto-legge n. 123/2023, individua, in prima applicazione per l'anno 2024, l'aliquota contributiva da applicare ai ricavi dei fornitori di servizi intermediari nella misura dello 0,135 per mille del fatturato realizzato nell'anno contabile 2022;
Ritenuto opportuno, per ragioni di tempestivita' dell'azione amministrativa, dar corso all'avvio delle attivita' programmate per l'anno 2024, facendo ricorso alla previsione di cui all'art. 15, comma 6, del richiamato decreto-legge n. 123/2023 ai sensi del quale l'Autorita' «[a] decorrere dal 2024, nelle more delle procedure concorsuali per l'assunzione del personale di cui al comma 5 e fino al termine delle procedure di reclutamento, provvede all'esercizio dei compiti derivanti dalla designazione di cui al presente articolo mediante l'utilizzazione di personale, nel limite massimo di dieci unita', posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti»;
Rilevato che il sopra richiamato, art. 15, comma 6, stabilisce espressamente che il personale, posto in posizione di comando, «...mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennita' di amministrazione, i cui oneri restano a carico delle stesse», ad eccezione degli oneri trattamento economico accessorio che, invece, sono a carico dell'Autorita';
Rilevato altresi', che in considerazione di tale opzione organizzativa e nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione del personale di cui al comma 5, dell'art. 15, del decreto-legge n. 123/2023, l'Autorita' prevede di esercitare le competenze in materia di coordinatore dei servizi digitali utilizzando il personale in comando di cui al comma 6 del medesimo articolo;
Ritenuto di esonerare per l'anno 2024 dal versamento del contributo:
i) i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in considerazione di ragioni di economicita' delle attivita' amministrative inerenti all'applicazione del prelievo ed in coerenza con quanto applicato negli altri ambiti contributivi di competenza dell'Autorita';
ii) le imprese che versano in stato di crisi, avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali;
iii) le imprese che hanno iniziato la loro attivita' nel 2023;
Ritenuto opportuno chiarire che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' deve versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio;
Ritenuto opportuno, alla luce della semplificazione operata nel sistema informativo per la gestione delle dichiarazioni, acquisire attraverso la dichiarazione contributiva i dati anagrafici ed economici da tutti i soggetti operanti nell'ambito di competenza del presente contributo, al fine di consentire le opportune azioni di vigilanza sui relativi versamenti;
Udita la relazione della commissaria Laura Aria, relatrice ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Delibera:

Art. 1

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. I prestatori di servizi intermediari stabiliti in Italia, cosi' come definiti all'art. 3, lettera g), i) e j) del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 contribuiscono alle spese di funzionamento dell'Autorita' per l'anno 2024, come previsto dall'art. 15, comma 5, del decreto-legge n. 123/2023, nei limiti e con le modalita' disciplinate dalla presente delibera.
2. Nel caso di societa' legate da rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' esercente le attivita' di cui al comma 1 e' tenuta a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalita' disciplinate dalla presente delibera.
3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese, che hanno iniziato la loro attivita' nell'anno 2023.
 
Art. 2

Misura della contribuzione

1. Le imprese operanti nel settore dei servizi intermediari di cui al precedente art. 1, contribuiscono alle spese di funzionamento dell'Autorita' versando un contributo pari allo 0,135 per mille dei propri ricavi derivanti dalla fornitura di servizi intermediari cosi' come risultanti dal bilancio riferito all'anno contabile 2022.
2. Ai fini della dichiarazione si dovra' fare riferimento alle voci «A1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni» del conto economico o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, dell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera.
3. I soggetti non tenuti alla redazione del bilancio calcolano l'importo del contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando l'aliquota di cui al comma 1 alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie.
 
Art. 3

Termini e modalita' di versamento

1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 deve essere eseguito entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, attraverso il sistema PagoPA oppure, ove non disponibile, attraverso bonifico bancario sul conto corrente intestato all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
2. A decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, il direttore del Servizio programmazione finanziaria e bilancio adotta gli atti di accertamento per il versamento del contributo quantificato dal contribuente nella dichiarazione «Contributo Agcom DSC - Anno 2024». In caso di mancata o errata quantificazione gli atti di accertamento sono adottati con delibera dell'Autorita'.
3. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorita' procedera' alla riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.
 
Art. 4

Dichiarazione telematica

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera i fornitori di servizi intermediari dichiarano all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo di cui all'art. 2, commi 1 e 2. La dichiarazione deve essere resa anche nel caso in cui il contributo non sia dovuto ai sensi dell'art. 1 comma 3.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 e' trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso l'apposito portale.
3. Ai fini del versamento del contributo dovuto all'Autorita' per l'anno 2024 sono approvati i seguenti documenti:
a) modello telematico «Contributo Agcom DSC - Anno 2024» (allegato B in facsimile);
b) «Istruzioni per il versamento del contributo dovuto all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2024 quale coordinatore dei servizi digitali» (allegato C).
4. La mancata o tardiva dichiarazione nonche' l'indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
 
Art. 5

Disposizioni finali

1. Gli allegati A, B e C costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera.
2. La presente delibera e' sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorita'.
Roma, 10 luglio 2024

Il Presidente
Lasorella

La commissaria relatrice
Aria

Il segretario generale
Gamba
__________
Avvertenza:
I documenti allegati alla delibera n. 270/24/CONS sono disponibili sul sito istituzionale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it