Gazzetta n. 215 del 13 settembre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 6 agosto 2024
Disposizioni per l'erogazione delle risorse finanziarie, nel limite complessivo di spesa pari a 25 milioni di euro, destinate agli investimenti effettuati dalle imprese che esercitano attivita' di autotrasporto di merci per conto di terzi che intendano procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile, valorizzando l'eliminazione dal mercato dei veicoli piu' obsoleti.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)», pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2014 - Supplemento ordinario n. 99 e, in particolare, l'art. 1, comma 150 che ha autorizzato, a decorrere dall'anno 2015, una spesa annua per interventi in favore del settore dell'autotrasporto, demandando la ripartizione delle relative risorse a successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Vista, la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2023 - Supplemento ordinario n. 40;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2022, recante «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 30 dicembre 2022 - Supplemento ordinario n. 40;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 marzo 2022, n. 56, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed in base a quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», le predette risorse finanziarie, pari a 240.000.000 di euro, sono state ripartite tra le diverse ipotesi di intervento;
Considerato che sul capitolo 7309 del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - piano di gestione n. 2 - risultano accantonate risorse finanziarie pari a complessivi 25 milioni di euro (annualita' 2024) destinate al rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'albo nazionale degli autotrasportatori;
Considerato che gli incentivi di cui al presente decreto sono inquadrabili nella cornice di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 e successive modificazioni che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, nella misura in cui detti contributi si traducono nell'incentivazione all'acquisizione di veicoli commerciali di ultima generazione e ad alta sostenibilita' dal punto di vista ambientale;
Visti, in particolare l'art. 2, paragrafo 1, punto 29, e l'art. 17 del suddetto regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modificazioni che consentono aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie imprese, nonche' gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea;
Preso atto che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili per la definizione dei relativi contributi, ai sensi del summenzionato regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni, occorre fare riferimento, in via generale, al sovra costo necessario per acquisire la tecnologia piu' evoluta da un punto di vista scientifico ed ambientale rispetto alla tecnologia meno evoluta e all'intensita' d'aiuto come definita dal regolamento in parola;
Visto in particolare l'allegato 1 al summenzionato regolamento che, ai fini della definizione di PMI, stabilisce il numero dei dipendenti e le soglie finanziarie che definiscono tali categorie di imprese;
Visto l'art. 34, comma 6, della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee» che prevede l'onere, per gli aspiranti ai benefici finanziari, di dichiarare di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
Visto, altresi', l'art. 8 del summenzionato regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modificazioni in materia di cumulo dei contributi costituenti aiuti di Stato;
Ritenuto prevedere un criterio che incentivi la rottamazione dei veicoli piu' obsoleti (Euro IV Euro 4 ed inferiori) ancora in circolazione;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;
Visto l'accordo quadro di servizio prot. 163 del 6 luglio 2023 sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la societa' Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti (registrato dalla Corte dei conti in data 14 novembre 2023 al n. 3694) con il quale vengono definite le linee di attivita' da affidare alla societa' R.A.M. sulla base della direttiva annuale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Sentite le associazioni di categoria dell'autotrasporto;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e finalita' del contributo

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalita' di erogazione delle risorse finanziarie nel limite complessivo di spesa pari a 25 milioni di euro destinate agli investimenti nel settore dell'autotrasporto, con riferimento all'annualita' 2024.
2. Le risorse di cui al presente decreto sono destinate ad incentivi a favore delle iniziative d'investimento delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attivita' prevalente sia quella di autotrasporto di cose, che intendano procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile, valorizzando l'eliminazione dal mercato dei veicoli piu' obsoleti.
3. Le misure di incentivazione di cui al presente decreto sono erogate nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni settoriali del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, nonche', ove del caso, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009.
 

ALLEGATI

Allegato 1
===================================================================== | DISPOSITIVI INNOVATIVI (art. 5, comma 7, lettera a) | +===================================================================+ |1. Spoiler laterali (ammessi dal Reg. UE n. 1230, masse e | |dimensioni). | +-------------------------------------------------------------------+ |2. Appendici aerodinamiche posteriori. | +-------------------------------------------------------------------+ |3. Dispositivi elettronici gestiti da centraline EBS (Electronic | |Braking System) per la distribuzione del carico sugli assali in | |caso di carichi parziali o non uniformemente distribuiti. | +-------------------------------------------------------------------+ |4. Sistema elettronico di ottimizzazione del consumo di aria | |dell'impianto pneumatico abbinato al Sistema di ausilio in sterzata| |determinando un minor lavoro del compressore del veicolo trainante | |con riduzione del consumo di carburante. | +-------------------------------------------------------------------+ |5. Telematica indipendente collegata all'EBS (Electronic Braking | |System) in grado di valutare l'efficienza di utilizzo di rimorchi e| |semirimorchi (tkm) e/o geolocalizzarli per ottimizzare le | |percorrenze e ridurre il consumo di carburante. | +-------------------------------------------------------------------+ |6. Dispositivi elettronici gestiti da centraline EBS (Electronic | |Braking System) per ausilio in sterzata. | +-------------------------------------------------------------------+ |7. Sistema elettronico di controllo dell'usura delle pastiglie | |freno. | +-------------------------------------------------------------------+ |8. Sistema elettronico di controllo dell'altezza del tetto veicolo,| |oppure Sistema elettronico automatico gestito da centraline EBS | |(Electronic Braking System) che ad una data velocita' abbassa | |l'assetto di marcia del rimorchio e migliora il coefficiente di | |penetrazione aerodinamica del veicolo o del complesso veicolare. | +-------------------------------------------------------------------+ |9. Dispositivo elettronico gestito da centraline EBS (Electronic | |Braking System) per il monitoraggio dell'inclinazione laterale del | |rimorchio o semirimorchio ribaltabile durante le fasi di scarico e | |del relativo superamento dei valori limite di sicurezza. | +-------------------------------------------------------------------+
TABELLA 1

Risorse di cui all'art. 2, comma 1, lettera a)

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA 2

Risorse di cui all'art. 2 comma 1 lettera b)

Parte di provvedimento in formato grafico

Per veicoli rottamati di classe Euro IV o Euro 4 o inferiore, fino al raggiungimento del tetto di 5 milioni di euro di contributi erogati:

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA 3

Risorse di cui all'art. 2 comma 1 lettera c)

Parte di provvedimento in formato grafico

*In caso di piccola impresa il contributo e' determinato nel limite del 20% dei costi di acquisto del mezzo IVA esclusa fino ad un massimo di 5.000 euro.
In caso di media impresa il contributo e' determinato nel limite del 10% dei costi di acquisto del mezzo IVA esclusa fino ad un massimo di 5.000 euro.
In caso di grande impresa il contributo e' stabilito in euro 3.000 a veicolo.
 
Art. 2

Ripartizione delle risorse

1. Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono destinati gli importi di seguito specificati a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1, al netto di quanto dovuto alla societa' Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti - Societa' per azioni, quale soggetto gestore dell'attivita' istruttoria giusta quanto disposto dall'art. 6 del presente decreto:
a) 2,5 milioni di euro per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric), nonche' per l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, ai sensi dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
b) 15 milioni di euro per la radiazione per rottamazione di automezzi commerciali di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, conformi alla normativa Euro VI step E, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, nonche' Euro 6 E ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia, intendendo per medesima tipologia quelli con massa compresa nell'intervallo definito dal successivo art. 5, o superiore, per la quantificazione del contributo massimo riconosciuto;
c) 7,5 milioni di euro di euro per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica adibiti al trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e/o rimorchi, semirimorchi dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo. I rimorchi e i semirimorchi sono dotati di almeno uno dei dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 al presente decreto, volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica. Sono incentivate, altresi', le acquisizioni di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 17 e 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. Sono infine incentivate le acquisizioni di contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi del tipo Iso tank - 20 ft o swap body 22-24 ft, conformi alle norme ASME, ISO e CSC relative alle cisterne, nonche' allo standard ADR;
2. La percentuale massima delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto da destinare alla societa' Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti - Societa' per azioni, quale soggetto gestore dell'attivita' istruttoria per l'intera attivita' ad essa attribuita, anche relativamente alle attivita' connesse all'implementazione e gestione della piattaforma di cui all'art. 6, comma 2, viene determinata con atto attuativo dell'accordo di servizio prot. 163 del 6 luglio 2023 sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la societa' Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti (registrato dalla Corte dei conti in data 14 novembre 2023 al n. 3694).
3. Al fine di evitare il superamento delle soglie d'intensita' massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni, e' esclusa la cumulabilita', per le medesime tipologie di investimenti e per i medesimi costi ammissibili, dei contributi previsti dal presente decreto con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo «de minimis» ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
4. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui all'art. 4 del citato regolamento (UE) n. 651/2014, nonche' di garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti margini di rappresentativita' del settore, l'importo massimo ammissibile per gli investimenti di cui all'art. 2, comma 1, per singola impresa, non puo' superare euro 550.000. Qualora l'importo superi tale limite lo stesso viene ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia non e' derogabile anche in caso di accertata disponibilita' delle risorse finanziarie rispetto alle richieste pervenute e dichiarate ammissibili.
5. L'importo massimo ammissibile e' omnicomprensivo per la totalita' dei veicoli acquisiti dall'impresa che richiede il beneficio.
6. I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilita' del beneficiario del contributo fino a tutto il 30 giugno 2028, pena la revoca del contributo erogato. Non si procede altresi' all'erogazione del contributo nel caso di trasferimento della disponibilita' dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio.
7. I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione ai sensi del presente decreto devono, a pena di inammissibilita', essere stati detenuti in proprieta' o ad altro titolo da almeno un anno antecedente all'entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 3

Modalita' di funzionamento

1. I contributi relativi al presente decreto sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie di investimenti, salvo quanto previsto al comma 2. A tal fine le istanze sono esaminate solo in caso di accertata disponibilita' di risorse utilizzabili. Il raggiungimento di detto limite e' verificato con aggiornamenti periodici sulle disponibilita' residue, avuto riguardo alla somma degli importi richiesti nelle domande pervenute e comunicato con avviso da pubblicarsi nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I contributi erogati a chiusura della rendicontazione non potranno in alcun caso superare le somme stanziate sulla base dell'istanza volta ad ottenere la prenotazione del beneficio ex art. 4 del presente decreto. Le istanze trasmesse oltre quella data o comunque a risorse esaurite saranno esaminate solo ove si rendessero disponibili ulteriori risorse.
2. La ripartizione degli stanziamenti nell'ambito delle predette aree di intervento puo' essere rimodulata con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto qualora, per effetto delle istanze presentate, si rendano disponibili risorse a favore di aree in cui le stesse non risultino sufficienti.
3. Conformemente al principio della necessaria presenza dell'effetto d'incentivazione di cui all'art. 6 del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni, gli investimenti di cui al presente decreto sono finanziabili esclusivamente se avviati in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto ed ultimati entro il termine indicato dal decreto direttoriale di cui all'art. 7, comma 2.
 
Art. 4

Presentazione delle istanze

1. Nella fase di presentazione delle istanze, ai fini della richiesta di contributo, le imprese allegano al modulo, debitamente firmato digitalmente, copia del contratto di acquisizione dei veicoli e del documento di identita' del richiedente. In mancanza del contratto di acquisizione, e' possibile allegare all'istanza copia del preventivo di acquisto sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa.
2. Nei termini previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il soggetto gestore di cui al successivo art. 6 provvede a verificare la ammissibilita' delle istanze ricevute. Nel caso di carenza di requisiti richiesti a pena di inammissibilita', il soggetto gestore provvede ad inviare le comunicazioni di cui all'art. 10-bis della legge 241 del 1990, assegnando un termine di dieci giorni per la produzione di memorie o documenti, decorsi i quali la richiesta e' riesaminata e definita alla luce della documentazione in possesso e delle eventuali memorie ricevute.
3. Gli importi previsti dai contratti allegati alle istanze correttamente formulate sono detratti dall'ammontare delle risorse disponibili, quali risultanti da apposito contatore, puntualmente aggiornato per ogni area di investimento e accantonati. L'ammissibilita' del contributo, accantonato con la prenotazione, rimane in ogni caso subordinata alla dimostrazione, in sede di rendicontazione, dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento secondo le modalita' fissate con il decreto direttoriale di cui all'art. 7 del presente decreto.
4. Nel caso l'aspirante al beneficio non fornisca la prova del perfezionamento dell'investimento entro il termine ultimo fissato per la rendicontazione dal decreto direttoriale di cui all'art. 7 del presente decreto, decade dal beneficio e le risorse corrispondenti agli importi dei benefici astrattamente spettanti sono riacquisite al fondo, con possibilita' di procedere con lo scorrimento della graduatoria in base alla data di proposizione dell'istanza.
 
Art. 5

Importi dei contributi, costi ammissibili e intensita' di aiuto

1. In relazione agli investimenti di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto:
a) nel caso dell'acquisizione di veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate e di veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate, il contributo e' determinato:
a.1) in euro 4.000 per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida;
a.2) in euro 14.000 per ogni veicolo elettrico di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate;
a.3) in euro 24.000 per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel.
b) nel caso dell'acquisizione di veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, il contributo e' determinato:
b.1) in euro 9.000 per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate fino a 16 tonnellate;
b.2) in euro 24.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate;
c) nel caso dell'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate per il trasporto merci come veicoli elettrici il contributo e' determinato nella misura pari al 40 per cento dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell'allestimento, con un tetto massimo pari ad euro 2.000.
2. Alle imprese che, contestualmente all'acquisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera a), dimostrino anche l'avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad Euro VI step E o Euro 6 E, di massa equivalente al veicolo nuovo acquisito, viene riconosciuta una maggiorazione del contributo pari ad euro 1.000 per ogni veicolo rottamato.
Se il veicolo rottamato appartiene alla classe Euro IV o Euro 4 o inferiore, fino al raggiungimento del tetto complessivo di 500.000,00 euro, le domande sono esaminate con priorita' rispetto alle altre e la maggiorazione del contributo e' pari ad euro 3.000,00 se il veicolo rottamato ha massa uguale o superiore a 3,5 ton e uguale o inferiore a 7,0 ton, ad euro 7.000,00 se il veicolo rottamato ha massa superiore a 7,00 e uguale o inferiore a 16,0 ton e ad euro 15.000,00 se il veicolo rottamato ha massa superiore a 16,00 ton. Al raggiungimento del tetto, le richieste pervenute successivamente saranno esaminate, secondo l'ordine di arrivo, unitamente alle altre e saranno soggette alla maggiorazione del contributo pari ad euro 1.000,00 per ogni veicolo rottamato.
Il veicolo rottamato, qualunque sia la classe di inquinamento ed a pena d'ammissibilita', deve essere stato detenuto in proprieta' o ad altro titolo da almeno un anno precedente l'entrata in vigore del presente decreto.
3. La tabella 1, allegata al presente decreto, meglio descrive le tipologie di investimento ed i contributi massimi ammissibili di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. In relazione alla radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, conformi alla normativa anti inquinamento Euro VI step E, il contributo e' determinato, avuto riguardo al sovra costo necessario per la acquisizione di un veicolo che soddisfi i limiti di emissione Euro VI step E in sostituzione del veicolo radiato:
d.1) in euro 7.000 per ogni veicolo Euro VI step E di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate fino a 16 tonnellate;
d.2) in euro 15.000 per ogni veicolo Euro VI step E di massa complessiva a pieno carico superiore a 16 tonnellate.
Nel caso in cui il veicolo rottamato abbia classe Euro IV o inferiore le domande sono esaminate con priorita' rispetto alle altre ed il contributo e' determinato:
d.3) in euro 14.000 per ogni veicolo Euro VI step E di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate fino a 16 tonnellate;
d.4) in euro 30.000 per ogni veicolo Euro VI step E di massa complessiva a pieno carico superiore a 16 tonnellate.
5. In relazione all'acquisizione di veicoli commerciali leggeri Euro 6 E ed Euro VI step E il contributo e' determinato:
e.1) in euro 3.000 per ogni veicolo commerciale pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia, ovvero con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7,0 tonnellate.
Nel caso in cui il veicolo rottamato abbia classe Euro IV o Euro 4 o inferiore, le domande sono esaminate con priorita' rispetto alle altre ed il contributo e' determinato:
e.2) in euro 6.000 per ogni veicolo commerciale pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia, ovvero con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7,0 tonnellate.
I contributi di cui ai punti d.3), d.4) ed e.2) sono riconosciuti fino al raggiungimento del tetto complessivo di euro 5.000.000,00.
Al raggiungimento del tetto, le richieste pervenute successivamente saranno esaminate, secondo l'ordine di arrivo, unitamente alle altre e saranno soggette a contributo pari a quello di cui ai punti d.1), d.2) ed e.1).
Nel caso in cui le richieste ricevute per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad Euro IV o Euro 4 non raggiungessero il tetto dei 5.000.000,00, le somme residue saranno utilizzate per finanziare i contributi per radiazione per rottamazione di veicoli di classe superiore.
6. La tabella 2, allegata al decreto, meglio descrive le tipologie di investimento ed i contributi massimi ammissibili di cui ai precedenti commi 4 e 5.
7. In relazione agli investimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del presente decreto, sono finanziabili:
a) le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, rispondenti, rispettivamente alla normativa UIC 596-5 per il trasporto combinato ferroviario e dotati di ganci navi rispondenti alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo, ovvero rimorchi e semirimorchi conformi contemporaneamente alle normative UIC 595-5 e IMO. I rimorchi e i semirimorchi sono dotati di almeno un dispositivo innovativo di cui all'allegato 1 al presente decreto ai fini dell'ammissione al beneficio;
b) rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura purche' le unita' frigorifere/calorifere siano alimentate da motore conforme alla fase V (Stage V) del regolamento UE n. 2016/1628 o da unita' criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unita' elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tutte le unita' precedentemente indicate dovranno essere dotate di gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500;
c) sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, delle unita' frigorifere/calorifere installate, ove non rispondenti agli standard ambientali di cui alla lettera precedente, con unita' frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme alla fase V (Stage V) del regolamento UE n. 2016/1628 o da unita' criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unita' elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tali unita' dovranno essere funzionanti esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500.
d) acquisizioni di contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi del tipo Iso tank - 20 ft o swap body 22-24 ft, conformi alle norme ASME, ISO e CSC relative alle cisterne, nonche' allo standard ADR.
8. Nei casi di cui al comma 7, lettere a), b) e c) del presente articolo il contributo viene determinato come di seguito indicato:
f.1) per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese: nel limite del 10 per cento del costo di acquisizione in caso di medie imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo di euro 5.000 per semirimorchio o autoveicolo specifico superiore a 7 tonnellate allestito per trasporti in regime ATP, ovvero per ogni unita' refrigerante/calorifera a superiore standard ambientale, secondo quando indicato all'art. 5, comma 7, lettera c), installata su tali veicoli. Le acquisizioni sono ammissibili qualora sostenute nell'ambito di un programma di investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
f.2) per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano tra le piccole e medie imprese in euro 3.000 a veicolo, tenuto conto che e' possibile incentivare il 40 per cento della differenza di costo tra i veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e veicoli equivalenti stradali e dei maggiori costi dei veicoli equipaggiati con dispositivi per trasporto ATP rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ovvero dei maggiori costi delle unita' refrigeranti/calorifere a superiore standard ambientale, secondo quando indicato al all'art. 5, comma 7, lettera c), installate su tali veicoli.
9. Nel caso delle imprese che, contestualmente alle predette acquisizioni hanno proceduto anche con la radiazione per rottamazione di rimorchi e/o semirimorchi obsoleti il contributo unitario ascende ad euro 7.000 per piccole e medie imprese e ad euro 5.000 per le grandi imprese.
10. Una parte delle somme stanziate all'art. 2, comma 1, lettera c), del presente decreto, nel limite di euro 200.000,00, e' riservato alle istanze di cui al precedente punto 7 lettera d).
11. La tabella 3, allegata al decreto, meglio descrive le tipologie di investimento ed i contributi massimi ammissibili di cui ai precedenti commi 7, 8 e 9.
12. I contributi di cui al presente decreto sono maggiorati del 10 per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta, nei seguenti casi:
a) per le acquisizioni di cui ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo. A tal fine gli interessati trasmettono, all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il numero delle unita' di lavoro dipendenti (ULA) e il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale;
b) per le acquisizioni di cui al presente articolo, se effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese. A tal fine gli interessati trasmettono, all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, oltre alla dichiarazione di cui al punto a), copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
c) Le maggiorazioni di cui al presente comma sono cumulabili e si applicano entrambe sull'importo netto del contributo.
 
Art. 6

Soggetto gestore e commissione di validazione

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale - per la sicurezza stradale e l'autotrasporto per le attivita' istruttorie si avvale della societa' Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti - Societa' per azioni, in qualita' di soggetto gestore.
2. Il soggetto gestore, nell'ambito delle risorse allo stesso attribuite, provvede alla realizzazione ed alla manutenzione dell'applicazione informatica, della gestione del flusso documentale via posta elettronica certificata, nonche' all'attivita' istruttoria, all'aggiornamento dei «contatori» per determinare, in fase di prenotazione, le risorse disponibili per ciascuna delle aree di investimento di cui all'art. 2, comma 1, tramite la predisposizione dell'elenco delle domande valutate ammissibili all'esito della prima istruttoria, ordinate sulla base della data di presentazione, e alla verifica della successiva rendicontazione, ferma rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto. La Commissione di cui al comma 4, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente decreto, conclude il procedimento con proposta di accoglimento della domanda ai fini dell'adozione del relativo provvedimento di accoglimento da parte dell'amministrazione, ovvero con proposta di rigetto ove non sussistano i requisiti di cui al presente decreto. Il procedimento di rigetto della domanda di contributo puo' essere avviato sia al momento della presentazione dell'istanza, sia successivamente nella fase di valutazione della documentazione di rendicontazione presentata dall'impresa.
3. La percentuale massima delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto da destinare alla societa' Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti - Societa' per azioni, quale soggetto gestore dell'attivita' istruttoria per l'intera attivita' ad essa attribuita, anche relativamente alle attivita' connesse all'implementazione e gestione della piattaforma di cui al comma 2, viene determinata con atto attuativo dell'accordo quadro di servizio prot. 163 del 6 luglio 2023 sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la societa' Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti (registrato dalla Corte dei conti in data 14 novembre 2023 al n. 3694).
4. Con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto e' nominata una Commissione, senza oneri per la finanza pubblica, per la validazione dell'istruttoria compiuta dal soggetto gestore delle domande presentate, composta da un Presidente, individuato tra i dirigenti di seconda fascia in servizio presso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione, e da due componenti, individuati tra il personale di area III, in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonche' da un funzionario con le funzioni di segreteria. Ai componenti della Commissione non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso spese.
 
Art. 7

Modalita' di dimostrazione dei requisiti

1. In relazione alla acquisizione dei beni di cui all'art. 1, gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, nella fase di rendicontazione, ed a pena di inammissibilita', la prova documentale che i beni acquisiti possiedono le caratteristiche tecniche richieste dal presente decreto. Le somme erogate non potranno in ogni caso superare quelle accantonate nella fase di prenotazione.
2. Con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' di dimostrazione dei relativi requisiti tecnici. Con il medesimo decreto sono definite le modalita' di presentazione delle domande.
 
Art. 8

Cumulabilita' degli aiuti

1. Ai sensi dell'art. 8, commi 3, 4 e 5, del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, in caso di identita' di costi ammissibili e dei beni oggetto degli incentivi, gli aiuti erogati ai sensi del summenzionato regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.
2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d'esenzione di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013 («de minimis») relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensita' di aiuto superiore ai livelli stabiliti ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014.
3. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di Stato, l'amministrazione si avvale del registro nazionale sugli aiuti di Stato (R.N.A.) gestito dal Ministero delle imprese e del made in Italy.
 
Art. 9

Verifiche e controlli

1. In ogni caso e' fatta salva la facolta' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di procedere con tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione dei contributi e di procedere, in via di autotutela, con l'annullamento del relativo provvedimento di accoglimento di cui all'art. 6, comma 2, e disporre in ordine all'obbligo di restituzione al bilancio dello Stato del contributo concesso, anche quando in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarita' in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari.
Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 agosto 2024

Il Ministro: Salvini

Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 3328