Gazzetta n. 214 del 12 settembre 2024 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 4 settembre 2024, n. 128
Attuazione della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la Direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare gli articoli 31 e 32»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le societa' di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge;
Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023» e, in particolare, l'articolo 1 e l'Allegato A;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2024;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e delle imprese e del made in Italy;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al titolo sono aggiunte le seguenti parole: «e della direttiva 2021/2101/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, recante modifica alla Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali».;
b) al titolo del Capo I sono aggiunte le seguenti parole: « - attuazione del Capo 10 della direttiva 2013/34/UE»;
c) dopo il Capo I e' inserito il seguente: «Capo I-bis Comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali - attuazione del Capo 10-bis della direttiva 2013/34/UE.
Art. 5-bis (Definizioni). - 1. Ai soli fini del presente capo si intendono per:
a) "giurisdizione fiscale": una giurisdizione, corrispondente o meno a uno Stato, dotata di autonomia fiscale per quanto concerne l'imposta sul reddito delle societa';
b) "gruppo": l'insieme delle societa' incluse nel consolidamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127 o ai sensi dei principi contabili internazionali adottati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002;
c) "societa' autonoma": una societa' che non fa parte di un gruppo;
d) "societa' capogruppo": l'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme piu' grande di imprese;
e) "bilancio consolidato": il bilancio preparato dall'impresa controllante che presenta la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico delle imprese del gruppo come se fossero un'unica impresa;
f) "impresa capogruppo di un paese terzo": impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme piu' grande delle imprese e non soggetta al diritto di uno Stato membro;
g) "impresa autonoma di un paese terzo": impresa che non fa parte di un gruppo e non e' soggetta al diritto di uno Stato membro;
h) "societa' controllata": la societa' inclusa nel perimetro di consolidamento di un'altra impresa;
i) "societa' controllata da una impresa capogruppo di un paese terzo": la societa' inclusa nel perimetro di consolidamento di una impresa capogruppo di un paese terzo;
l) "succursale": una stabile organizzazione nel territorio dello Stato come definita dall'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fatto salvo quanto stabilito dagli accordi internazionali contro la doppia imposizione in vigore tra l'Italia e lo Stato terzo di incorporazione dell'impresa. Non sono ricomprese nella definizione di succursale le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato i cui ricavi netti delle vendite e delle prestazioni come risultanti dall'ultimo rendiconto economico e patrimoniale approvato, non eccedono l'importo previsto dall'articolo 2435-bis del codice civile.
Art. 5-ter (Ambito di applicazione). - 1. E' tenuta a redigere e pubblicare una comunicazione sulle imposte sul reddito conforme a quanto previsto dagli articoli 5-quinquies e 5-sexies:
a) la societa' capogruppo i cui ricavi consolidati, alla data di chiusura del bilancio consolidato, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, l'importo di 750.000.000 di euro;
b) la societa' autonoma i cui ricavi, alla data di chiusura del bilancio, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi finanziari consecutivi, l'importo di 750.000.000 di euro;
c) la societa' controllata da una impresa capogruppo di un paese terzo e inclusa nel perimetro di consolidamento di questa, i cui ricavi su base consolidata, cosi' come determinati dalla legislazione ad essa applicata, alla data di chiusura del bilancio consolidato, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, l'importo di 750.000.000 di euro;
d) la succursale, qualora l'impresa che l'ha aperta sia:
1) parte di un gruppo del quale non fanno parte societa' controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo i cui ricavi consolidati risultanti dal bilancio consolidato, alla data di chiusura, eccedono per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750.000.000 di euro, oppure
2) un'impresa autonoma i cui ricavi risultanti dal bilancio consolidato, alla data di chiusura, del bilancio eccedono per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750.000.000 di euro;
2. Non sono soggette agli obblighi di cui al comma 1:
1) le imprese capogruppo, se i ricavi consolidati alla data di chiusura del bilancio risultano essere per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi inferiori a 750.000.000 di euro;
2) le imprese autonome se i ricavi alla data di chiusura del bilancio risultano essere per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi inferiori a 750.000.000 di euro;
3) le societa' controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo inclusa nel perimetro di consolidamento di questa, se i ricavi su base consolidata, cosi' come determinati dalla legislazione ad essa applicata, alla data di chiusura del bilancio consolidato risultano essere per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi inferiori a 750.000.000 di euro;
4) le succursali, se i ricavi consolidati alla data di chiusura del bilancio dell'impresa che l'ha aperta di cui al comma 1, lettera d), numeri 1) o 2), risultano essere per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi inferiori a 750.000.000 di euro.
3. Le societa' controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo e incluse nel perimetro di consolidamento di questa redigono e pubblicano, conformemente agli articoli 5-quinquies e 5-sexies, una comunicazione sull'imposta sul reddito relativa all'impresa capogruppo. Se l'impresa capogruppo di un paese terzo non fornisce tutte le informazioni richieste, necessarie ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al primo periodo del presente comma, la societa' controllata redige, pubblica e rende accessibile una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, conformemente agli articoli 5-quinquies e 5-sexies, contenente tutte le informazioni comunque in suo possesso o da essa ottenute o acquisite, nonche' una dichiarazione attestante che la sua impresa capogruppo non ha messo a disposizione le informazioni necessarie.
4. Le succursali aperte da un'impresa capogruppo di un paese terzo, da una societa' controllata dall'impresa capogruppo di un paese terzo o da un'impresa autonoma di un paese terzo redigono e pubblicano, conformemente agli articoli 5-quinquies e 5-sexies, una comunicazione sull'imposta sul reddito relativa all'impresa capogruppo di un paese terzo o all'impresa autonoma del paese terzo, a seconda dei casi. Se l'impresa capogruppo di un paese terzo o la societa' controllata dall'impresa capogruppo di un paese terzo che hanno aperto la succursale oppure l'impresa autonoma del paese terzo che ha aperto la succursale, a seconda dei casi, non fornisce tutte le informazioni richieste, necessarie ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al primo periodo del presente comma, la succursale redige, pubblica e rende accessibile una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, conformemente agli articoli 5-quinquies e 5-sexies, contenente tutte le informazioni comunque in suo possesso o da essa ottenute o acquisite, nonche' una dichiarazione attestante che la sua impresa capogruppo o l'impresa autonoma, a seconda dei casi, non ha messo a disposizione le informazioni necessarie.
5. Le societa' controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo e le succursali, anche se non ricomprese negli ambiti di applicazione dei commi 3 e 4, adempiono comunque agli obblighi di presentazione e pubblicazione della comunicazione di cui agli articoli 5-quinquies e 5-sexies, se tali societa' o succursali non hanno altro scopo se non quello di eludere gli obblighi di comunicazione di cui al presente decreto.
Art. 5-quater (Esenzioni ed equivalenza). - 1. Gli obblighi di cui all'articolo 5-quinquies non si applicano:
a) ai soggetti destinatari delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera e), del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in attuazione degli obblighi previsti dall'articolo 89 della direttiva 2013/36/UE;
b) alle societa' capogruppo e loro partecipate, se esse, comprese le loro succursali, sono stabilite o hanno una sede fissa di attivita' economica o un'attivita' economica permanente nel territorio di un unico Stato membro e in nessun'altra giurisdizione fiscale;
c) alle societa' autonome se esse, comprese le loro succursali, sono stabilite o hanno una sede fissa di attivita' economica o un'attivita' economica permanente nel territorio di un unico Stato membro e in nessun'altra giurisdizione fiscale;
d) alle societa' controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo se quest'ultima redige una comunicazione sulle imposte sul reddito equivalente a quella di cui all'articolo 5-quinquies e sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
1) la comunicazione e' resa accessibile al pubblico gratuitamente e in un formato elettronico di comunicazione leggibile meccanicamente sia sul sito internet della impresa capogruppo sia su quello della societa' controllata, entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio dell'esercizio per il quale e' redatta;
2) la comunicazione e' redatta in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, fermo quanto previsto dall'articolo 5-sexies, comma 1, lettera b), secondo periodo;
3) nella comunicazione sono indicati il nome e la sede legale della societa' controllata;
4) gli amministratori della societa' controllata adempiono agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 5-sexies;
e) alle succursali se l'impresa autonoma di un paese terzo che ha aperto la succursale o l'impresa capogruppo nel cui bilancio e' consolidata l'impresa che ha aperto la succursale redige una comunicazione sulle imposte sul reddito equivalente a quella di cui all'articolo 5-quinquies e sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
1) la comunicazione e' resa accessibile al pubblico gratuitamente e in un formato elettronico di comunicazione leggibile meccanicamente sia sul sito internet della impresa capogruppo sia su quello della societa' controllata, entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio dell'esercizio per il quale e' redatta;
2) la comunicazione e' redatta in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, fermo quanto previsto dall'articolo 5-sexies, comma1, lettera b), secondo periodo;
3) nella comunicazione sono indicati il nome e la sede legale della succursale;
4) gli amministratori della succursale adempiono agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 5-sexies.
Art. 5-quinquies (Contenuto della comunicazione sulle imposte sul reddito). - 1. La comunicazione sulle imposte sul reddito e' redatta dai soggetti di cui all'articolo 5-ter e, nel caso di societa' capogruppo, contiene le informazioni di cui al presente articolo con riferimento a tutte le societa' incluse nel perimetro di consolidamento per l'esercizio di riferimento.
2. La comunicazione sulle imposte sul reddito contiene le seguenti informazioni:
a) il nome dell'impresa soggetta all'obbligo ai sensi dell'articolo 5-ter, l'esercizio finanziario di riferimento, la valuta utilizzata per la presentazione della comunicazione;
b) nel caso di societa' capogruppo, l'elencazione delle imprese oggetto di consolidamento per l'esercizio di riferimento, con separata indicazione di quelle stabilite nell'Unione e di quelle aventi sede nelle giurisdizioni fiscali incluse negli allegati I e II delle conclusioni del Consiglio sulla lista delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, con ulteriore distinzione a seconda dell'allegato in cui sono incluse;
c) una breve descrizione della natura delle attivita' svolte dalle imprese;
d) il numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno;
e) l'ammontare complessivo dei ricavi, comprensivi delle operazioni con parti correlate, e per i quali si intende rispettivamente:
1) per i soggetti di cui all'articolo 5-ter, che non utilizzano i principi contabili internazionali, le somma delle voci A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni, A5) altri ricavi e proventi, C15) proventi da partecipazioni, con esclusione dei dividendi ricevuti da imprese partecipate, e C16 Altri proventi finanziari di cui all'articolo 2425 del Codice civile;
2) per i soggetti di cui all'articolo 5-ter che utilizzano i principi contabili internazionali, i proventi come definiti dai principi contabili internazionali, con esclusione delle rettifiche di valore e dei dividendi ricevuti da imprese partecipate;
3) per le altre imprese di cui all'articolo 5-ter, diverse da quelle di cui ai numeri 1) e 2), i proventi come definiti dal quadro di informativa finanziaria ai sensi del quale sono preparati i bilanci, escluse le rettifiche di valore e i dividendi ricevuti dalle imprese partecipate;
f) l'importo dell'utile o della perdita al lordo dell'imposta sul reddito;
g) per ciascuna giurisdizione fiscale:
1) l'importo dell'imposta sul reddito maturata nel corso del pertinente esercizio, calcolata come l'importo delle imposte sul reddito complessivo e senza tenere in considerazione imposte differite o accantonamenti per debiti d'imposta incerti;
2) l'importo dell'imposta sul reddito versata secondo il principio di cassa, calcolata come l'importo dell'imposta sul reddito versata nel corso del pertinente esercizio in aggregato, comprese le ritenute alla fonte operate da altre imprese su pagamenti a imprese e succursali all'interno del gruppo;
h) l'importo degli utili non distribuiti al termine del pertinente esercizio.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono elaborate e riportate per ciascuna giurisdizione fiscale sulla base dello stabilimento, dell'esistenza di una sede fissa di attivita' economica o di un'attivita' economica permanente che, considerate le attivita' del gruppo o dell'impresa autonoma, puo' essere soggetta all'imposta sul reddito in tale giurisdizione fiscale. Se le attivita' di diverse imprese partecipate possono essere soggette all'imposta sul reddito in un'unica giurisdizione fiscale, le informazioni relative a tale giurisdizione fiscale rappresentano la somma delle informazioni relative alle attivita' di ciascuna impresa partecipata e delle rispettive succursali in tale giurisdizione fiscale. Le informazioni riferite alle singole attivita' attengono esclusivamente alla giurisdizione fiscale presso cui sono svolte. Nelle comunicazioni redatte a livello di gruppo possono essere fornite le esplicazioni necessarie a chiarire eventuali discrepanze in merito alle informazioni di cui al comma 2, lettera g) anche tenendo conto, se del caso, degli importi corrispondenti relativi a esercizi precedenti.
4. Gli importi di cui al comma 2 sono espressi nella medesima valuta utilizzata per la redazione del bilancio consolidato della societa' capogruppo o dell'impresa capogruppo di un paese terzo o per la redazione del bilancio di esercizio nel caso di societa' autonoma. Le societa' controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo tenute alla redazione e pubblicazione della comunicazione ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 3, possono esprimere gli importi nella medesima valuta utilizzata per la redazione del proprio bilancio.
5. Le informazioni di cui al comma 2 possono essere fornite secondo le modalita' previste dall'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 febbraio 2017, emanato in attuazione dell'articolo 1, commi 145 e 146 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della direttiva 2016/881/UE, e provvedimenti attuativi emanati dal Direttore dell'Agenzia delle entrate.
6. Le informazioni di cui al comma 2 sono presentate utilizzando il modello previsto dall'atto di esecuzione emanato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 48-quater della direttiva 2013/34/UE.
7. Nella comunicazione e' specificato se le informazioni in essa contenute sono state predisposte conformemente al comma 2 oppure al comma 5.
8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, le informazioni di cui al comma 2 sono:
a) presentate separatamente per ciascuno Stato membro o aggregate a livello di Stato se uno Stato membro comprende piu' giurisdizioni fiscali;
b) presentate separatamente per ciascuna giurisdizione fiscale che, il 1° marzo dell'esercizio per il quale la comunicazione dev'essere redatta, e' riportata nell'allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali;
c) presentate separatamente per ciascuna giurisdizione fiscale che, il 1° marzo dell'esercizio per il quale la comunicazione deve essere redatta e il 1° marzo dell'esercizio precedente, e' stata menzionata nell'allegato II delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali;
d) presentate a livello aggregato per le giurisdizioni diverse di quelle di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.
Art. 5-sexies (Pubblicazione e accessibilita'). - 1. La comunicazione di cui all'articolo 5-quinquies, entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio dell'esercizio per il quale la comunicazione e' redatta, e':
a) depositata a cura degli amministratori della societa' o dell'impresa, presso l'ufficio del registro delle imprese ove e' collocata la sede o la stabile rappresentanza. La comunicazione depositata deve dare conto dell'avvenuta pubblicazione della medesima sul sito internet della societa' o dell'impresa tenuta a redigerla ai sensi del comma 1 dell'articolo 5-ter. Le modalita' per l'accesso e l'estrazione dei dati relativi alle comunicazioni da parte dei soggetti terzi non comportano oneri di qualunque natura piu' gravosi rispetto a quanto previsto per i dati di bilancio;
b) pubblicata sul sito internet della societa' o dell'impresa tenuta a redigerla ai sensi del comma 1 dell'articolo 5-ter, garantendone l'accesso gratuito. La comunicazione e' messa a disposizione in lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata negli ambiti della finanza internazionale. La comunicazione resta disponibile al pubblico per un periodo di cinque anni consecutivi dalla prima pubblicazione.
Art. 5-septies (Responsabilita' in materia di redazione, pubblicazione e messa a disposizione della comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito). - 1. La responsabilita' di garantire che la comunicazione di cui all'articolo 5-quinquies e' redatta e pubblicata in conformita' a quanto previsto dal presente capo compete agli amministratori della societa'. Nell'adempimento dei loro obblighi gli amministratori agiscono secondo criteri di professionalita' e diligenza. L'organo di controllo, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento, vigila sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente decreto e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea.
Art. 5-octies (Dichiarazione del revisore legale). - 1. Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti delle societa' di cui al comma 1 dell'articolo 5-ter, verifica:
a) il ricorrere o meno dell'obbligo di redigere la comunicazione di cui all'articolo 5-quinquies a partire dall'esercizio finanziario precedente a quello su cui e' chiamato ad esprimere un giudizio;
b) l'avvenuta predisposizione e pubblicazione da parte degli amministratori della comunicazione di cui all'articolo 5-quinquies se la relazione di cui al comma 2 gia' lo prevede.
2. Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale di cui al comma 1 riporta, nella relazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, un'attestazione circa quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 1.
3. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo la lettera g) e' inserita la seguente: "g-bis) l'attestazione circa l'obbligo o meno di redigere la comunicazione di cui all'articolo 5-quinquies del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 a partire dall'esercizio finanziario precedente a quello su cui e' chiamato ad esprimere un giudizio. Per la violazione degli obblighi di cui alla presente lettera la sanzione e' applicata nella misura disposta dall'articolo 5-novies, comma 1, del citato decreto legislativo n. 139 del 2015".
Art. 5-novies (Sanzioni). - 1. Agli amministratori della societa' o dell'impresa che omettono di depositare le comunicazioni di cui al Capo 1-bis e' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'articolo 1, comma 145, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. Quando il deposito presso il registro delle imprese della le comunicazioni di cui al Capo 1-bis avviene entro sessanta giorni dalla scadenza del termine prescritto, agli amministratori e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 ridotta della meta'. Il deposito successivo al sessantesimo giorno dalla scadenza del termine prescritto e' equiparato al mancato deposito di cui al comma 1.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, quando la comunicazione di cui al Capo 1-bis depositata presso l'ufficio del registro delle imprese ove e' collocata la sede della societa' o della succursale contiene fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omette fatti materiali rilevanti la cui informazione e' prevista ai sensi del medesimo Capo, agli amministratori della societa' o dell'impresa e' applicata la sanzione di cui al comma 1 aumentata al doppio. Unioncamere, per conto delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, puo' stipulare apposita convenzione, a titolo gratuito, con l'Agenzia delle entrate per la definizione delle attivita' di collaborazione finalizzate al controllo della veridicita' delle informazioni contenute nella comunicazione di cui al primo periodo. Per le attivita' di cui al presente comma e' autorizzato, a decorrere dall'anno 2024, un contributo annuo di 400.000 euro a favore di Unioncamere.
4. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed
emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 recante disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.»
- La Direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 novembre 2021, che modifica la
direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione
delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di
talune imprese e succursali e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea L 429 del 1° dicembre 2021.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2013, n. 3.
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea):
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.»
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.»
- Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, il cui
titolo e' modificato dal presente decreto reca: «Attuazione
della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio,
ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune
tipologie di imprese, recante modifica della direttiva
2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del
bilancio di esercizio e di quello consolidato per le
societa' di capitali e gli altri soggetti individuati dalla
legge e della direttiva 2021/2101/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 24 novembre 2021, recante modifica alla
Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione
delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di
talune imprese e succursali», ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2015.
- Si riporta l'articolo 1 e l'allegato A della legge 21
febbraio 2024, n. 15, recante delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2022-2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio
2024, n. 46:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione e il
recepimento degli atti normativi dell'Unione europea). - 1.
Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i termini, le
procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli
articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
nonche' quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i
decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli
atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 19
della presente legge e all'annesso allegato A.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il
parere dei competenti organi parlamentari.
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 6,
comma 3, 7, comma 2, 11, comma 3, 13, comma 2, 14, comma 3,
15, comma 4, 16, comma 3, 17, comma 3, 18, comma 3, e 19,
comma 3, eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente
articolo, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento
degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di
cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonche'
alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile
farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti
amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo
per il recepimento della normativa europea di cui
all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012.
Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse
insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino
nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente
all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che
stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita'
all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196.»
«Allegato A
(articolo 1, comma 1)
1) Direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 novembre 2021, che modifica la
direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione
delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di
talune imprese e succursali (Testo rilevante ai fini del
SEE).
2) Direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 febbraio 2022, che modifica le direttive
1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda
la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune
infrastrutture.
3) Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile
2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE)
2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul
valore aggiunto.
4) Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a salari
minimi adeguati nell'Unione europea.
5) Direttiva (UE) 2022/2381 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 novembre 2022, riguardante il
miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli
amministratori delle societa' quotate e relative misure
(Testo rilevante ai fini del SEE).
6) Direttiva (UE) 2023/946 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 maggio 2023, che modifica la direttiva
2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di
stabilita' migliorati e l'allineamento ditale direttiva ai
requisiti di stabilita' definiti dall'Organizzazione
marittima internazionale (Testo rilevante ai fini del SEE).
7) Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di
informazioni tra le autorita' di contrasto degli Stati
membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del
Consiglio.»

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti del decreto legislativo 18 agosto
2015, n. 139 si veda nelle note alle premesse.
- Il Capo I del citato decreto legislativo 18 agosto
2015, n. 139, come modificato dal presente decreto, reca:
«Disposizioni in materia di trasparenza dei pagamenti
- attuazione del Capo 10 della direttiva 2013/34/UE.»
 
Art. 2

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), alinea 5-novies, pari a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
2. Dall'attuazione del presente decreto legislativo, a eccezione di quanto previsto dal comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 41-bis della legge
24 dicembre 2012, n. 234 recante: «Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»:
«Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della
normativa europea). - 1. Al fine di consentire il
tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli
obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti
occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in
quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia'
assegnati alle competenti amministrazioni, e' autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese
derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si
provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato,
per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n.
183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.»
 
Art. 3

Entrata in vigore

Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio il 22 giugno 2024 o dopo tale data.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 4 settembre 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Fitto, Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Nordio, Ministro della giustizia

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy
Visto, il Guardasigilli: Nordio