Gazzetta n. 214 del 12 settembre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 18 luglio 2024
Determinazione dei compensi spettanti ai commissari straordinari di nomina prefettizia per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa limitatamente all'esecuzione del contratto d'appalto.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante «Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50;
Visto in particolare l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, il quale stabilisce che «qualora ricorre un grave inadempimento degli obblighi previsti dallo schema di capitolato di gara adottato con decreto del Ministero dell'interno per ciascuna tipologia di centro e l'immediata cessazione dell'esecuzione del contratto possa compromettere la continuita' dei servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali, nonche' la salvaguardia dei livelli occupazionali, il prefetto, con proprio decreto, nomina uno o piu' commissari per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, limitatamente all'esecuzione del contratto di appalto, scelti tra funzionari della prefettura o di altre amministrazioni pubbliche, in possesso di qualificate e comprovate professionalita'. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3 e 4 dell'art. 32 del decreto-legge n. 90 del 2014»;
Visto il comma 2 del citato art. 6, il quale dispone che «nel periodo di applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione di cui al comma 1, i pagamenti all'impresa sono versati al netto del compenso da corrispondere ai commissari di cui al comma 1, quantificato con il decreto di nomina secondo parametri stabiliti con decreto adottato dal Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto della capienza del centro e della durata della gestione. A tal fine, l'utile d'impresa derivante dalla conclusione del contratto, determinato anche in via presuntiva dai commissari, e' accantonato in apposito fondo e non puo' essere distribuito, ne' essere soggetto a pignoramento, a garanzia del risarcimento del danno per inadempimento»;
Visto il comma 3 del citato art. 6, il quale stabilisce che «contestualmente all'adozione della misura di cui al comma 1, il prefetto avvia le procedure per l'affidamento diretto di un nuovo appalto per la fornitura di beni e servizi, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c), del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
Visto il comma 4 del citato art. 6, che dispone che all'atto del subentro del nuovo aggiudicatario, il prefetto dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto, che opera di diritto, e i commissari nominati ai sensi del comma 1 cessano dalle proprie funzioni;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;
Visti l'art. 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e l'art. 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che disciplinano il trattamento economico annuo omnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;
Visti in particolare gli articoli 10-ter e 14, del citato decreto legislativo n. 286/1998, concernenti, rispettivamente, i punti di crisi per le esigenze di soccorso, prima assistenza e le operazioni di rilevamento foto dattiloscopico e segnaletico degli stranieri rintracciati in posizione di irregolarita' sul territorio nazionale o soccorsi a seguito di operazioni di salvataggio in mare e i centri di permanenza per i rimpatri per gli stranieri per i quali non e' possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante «Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale» e, in particolare, l'art. 12, il quale stabilisce che con decreto del Ministro dell'interno e' adottato lo schema di capitolato di gara d'appalto per la fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento dei centri di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del medesimo decreto nonche' dei punti di crisi di cui l'art 10-ter del decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. Immigrazione) e dei centri di permanenza per il rimpatrio di cui all'art. 14 dello stesso testo unico;
Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 18 ottobre 2017, adottato in attuazione di quanto previsto dall'art. 13-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, il quale individua gli obblighi per la certificazione delle modalita' di utilizzo dei fondi relativi alla gestione dell'accoglienza da parte dei soggetti affidatari dei servizi, attraverso la rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta;

Decreta:

Art. 1

Finalita'

1. Il presente decreto ha la finalita' di definire una disciplina organica in materia di procedure, criteri e limiti da applicare nella determinazione dei compensi spettanti ai commissari straordinari di nomina prefettizia nei casi previsti dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, limitatamente all'esecuzione del contratto d'appalto.
2. La disciplina di cui al presente decreto e' ispirata al principio di proporzionalita' della retribuzione in relazione alla capienza nominale delle strutture destinatarie della misura di cui al comma 1 del presente articolo ovvero alle effettive presenze registrate, nonche' al principio di omogeneita' dei criteri di determinazione del compenso dovuto ai commissari e al principio di trasparenza.
3. La corresponsione dei compensi di cui al presente decreto deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni recate dall'art. 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dall'art. 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Allegato 1

TABELLA DEI COMPENSI

1. Strutture di cui agli articoli 9 e 11
decreto legislativo n. 142/2015

=============================================
|  Capienza complessiva | Compenso mensile |
| del/i centro/i di | per scaglione (30 |
| accoglienza | giorni) |
+=======================+===================+
|  fino a 50 posti | 600,00 |
+-----------------------+-------------------+
|  da 51 a 100 posti | 900,00 |
+-----------------------+-------------------+
|  da 101 a 200 posti | 1.200,00 |
+-----------------------+-------------------+
|  da 201 a 300 posti | 1.500,00 |
+-----------------------+-------------------+
|  da 301 a 450 posti | 1.700,00 |
+-----------------------+-------------------+
|  da 451 a 600 posti | 1.800,00 |
+-----------------------+-------------------+
|  da 601 posti in poi | 2.000,00 |
+-----------------------+-------------------+

2. Strutture di cui all'art. 14
del decreto legislativo n. 286/1998

=============================================
|  Capienza complessiva |  Compenso mensile |
| del/i centro/i di | per scaglione (30 |
| accoglienza | giorni) |
+=======================+===================+
|  fino a 100 posti |  1.200,00 |
+-----------------------+-------------------+
|  da 101 a 150 posti |  1.500,00 |
+-----------------------+-------------------+
|  da 151 a 300 posti |  1.800,00 |
+-----------------------+-------------------+
|  da 301 a 450 posti |  2.000,00 |
+-----------------------+-------------------+
|  da 451 posti in poi |  2.200,00 |
+-----------------------+-------------------+

3. Strutture di cui all'art. 10-ter
del decreto legislativo n. 286/1998

=============================================
|  Capienza complessiva |  Compenso mensile |
| del/i centro/i di | per scaglione (30 |
| accoglienza | giorni) |
+=======================+===================+
|  fino a 150 posti |  1.500,00 |
+-----------------------+-------------------+
|  da 151 posti in poi |  1.800,00 |
+-----------------------+-------------------+

 
Art. 2

Ambito di applicazione

Il presente decreto si applica ai centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142/2015 e ai centri di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo n. 286/1998 di cui in premessa.
 
Art. 3

Definizioni

Ai sensi del presente decreto, si intende per:
commissario: il funzionario o i funzionari della prefettura o di altre amministrazioni pubbliche nominati dal prefetto per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa inadempiente;
parametri di riferimento: i criteri volti a determinare la quantificazione del compenso per il commissario o per i piu' commissari individuati dal prefetto;
capienza: indica il valore nominale delle varie tipologie di centro oggetto di commissariamento;
tipologia di centro: i centri e le strutture di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142/2015, nonche' i punti di crisi di cui all'art. 10-ter e i centri di permanenza per i rimpatri di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 286/1998.
 
Art. 4

Parametri e procedura per stabilire il compenso
dei commissari straordinari nei servizi dell'accoglienza

1. Il compenso da corrispondere al commissario nominato dal prefetto e' determinato in base ai seguenti parametri di calcolo:
la capienza nominale del centro o dei centri;
la tipologia di centro o dei centri: strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142/2015; strutture di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 286/1998; strutture di cui all'art. 10-ter del decreto legislativo n. 286/1998.
2. In attuazione dei parametri di cui al comma 1 sono elaborate le tabelle di cui all'allegato 1 del presente decreto, ciascuna suddivisa in due colonne:
la prima colonna individua gli scaglioni di riferimento in relazione alla capienza complessiva della struttura o delle strutture di accoglienza oggetto di commissariamento. Il fattore da utilizzare in concreto sara' corrispondente alla capienza nominale del centro o dei centri, come determinata nel contratto;
la seconda colonna individua il compenso lordo previsto per lo scaglione di riferimento su base mensile. Per ogni frazione di mese si considera 1/30 del compenso totale da moltiplicare per il numero di giorni effettivi di commissariamento.
3. L'importo da corrispondere a titolo di compenso per l'attivita' svolta dal commissario straordinario e' omnicomprensivo anche degli oneri a carico dell'Amministrazione e delle spese vive.
4. Qualora successivamente al decreto di nomina, in fase di liquidazione del compenso, la media mensile delle presenze effettive sia maggiore o inferiore al 50% rispetto alla capienza nominale, la misura del compenso sara' rideterminata sulla base dello scaglione di riferimento.
 
Art. 5

Incarichi collegiali

Nel caso di incarichi collegiali, il decreto prefettizio di nomina dei commissari straordinari determina, per ciascuno, i relativi corrispettivi, in relazione all'attivita' stabilita. La somma dei compensi dei commissari non puo' superare complessivamente il limite previsto da ciascuno scaglione mensile di cui all'allegato 1.
Roma, 18 luglio 2024

Il Ministro dell'interno
Piantedosi Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 3609