Gazzetta n. 213 del 11 settembre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 28 giugno 2024, n. 127
Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto l'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il comma 2, secondo e terzo periodo, dove si prevede che «i criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400», e che «i criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto»;
Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e, in particolare, l'articolo 11, paragrafo 1, che prevede, tra l'altro, che gli Stati membri adottano misure intese a promuovere la demolizione selettiva onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualita' tramite la rimozione selettiva dei materiali;
Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonche' la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;
Visto il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE;
Vista la decisione della Commissione n. 2000/532/CE, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione n. 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva n. 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione n. 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva n. 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, recante «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22», pubblicato nel supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 27 settembre 2022, n. 152 recante «Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» e, in particolare, l'art. 7 che disciplina il monitoraggio dell'attuazione del provvedimento;
Considerato che esiste un mercato per l'aggregato recuperato in ragione del fatto che lo stesso risulta comunemente utilizzato per la realizzazione di opere di ingegneria civile, in sostituzione della materia prima naturale, che possiede un effettivo valore economico, che sussistono scopi specifici per i quali tale sostanza e' utilizzabile, nel rispetto dei criteri di cui al presente regolamento, e che la medesima rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
Considerato che dall'istruttoria effettuata e' emerso che l'aggregato recuperato, che soddisfa i criteri di cui al presente regolamento, non comporta impatti negativi complessivi sulla salute umana o sull'ambiente;
Considerato che dal monitoraggio degli effetti del decreto e' emersa l'opportunita' di apportare modifiche sostanziali alla disciplina vigente, giungendo alla redazione di un nuovo testo con conseguente abrogazione del precedente;
Vista la comunicazione di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione, effettuata con nota del 15 dicembre 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 febbraio 2024;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota del 21 maggio 2024, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti derivanti dalle attivita' di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ed elencati alle Tabelle 1 e 2 dell'allegato 1, cessano di essere qualificati come rifiuti a seguito di operazioni di recupero, ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In via preferenziale, i rifiuti inerti dalle attivita' di costruzione e di demolizione ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva.
2. Le operazioni di recupero finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto aventi a oggetto in tutto o in parte rifiuti non elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punti 1 e 2, del presente regolamento ovvero rifiuti elencati in tale allegato e destinati a scopi specifici differenti rispetto a quelli previsti dall'articolo 4, sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

N O T E

Avvertenza
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE)

Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 184-ter, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (Norme in
materia ambientale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
14 aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96:
«Art. 184-ter (Cessazione della qualifica di
rifiuto). - 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e'
stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il
riciclaggio, e soddisfi i criteri specifici, da adottare
nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere
utilizzati per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale
sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti
tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e
gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non
portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o
sulla salute umana.
2. L'operazione di recupero puo' consistere
semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se
soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette
condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in
conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria
ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso
per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o piu'
decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se
necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e
tengono conto di tutti i possibili effetti negativi
sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.
3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi
del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208,
209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda
del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di
recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o
rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo
6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base
di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi
procedimenti autorizzatori previo parere obbligatorio e
vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la
protezione ambientale territorialmente competente, che
includono:
a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai
fini dell'operazione di recupero;
b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
c) criteri di qualita' per i materiali di cui e'
cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di
recupero in linea con le norme di prodotto applicabili,
compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se
necessario;
d) requisiti affinche' i sistemi di gestione
dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione
della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della
qualita', l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del
caso;
e) un requisito relativo alla dichiarazione di
conformita'.
In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi
del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle
procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5
febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72
alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai
regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17
novembre 2005, n. 269.
3-bis. Le autorita' competenti al rilascio delle
autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all'ISPRA i
nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o
rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi
al soggetto istante.
3-ter. L'ISPRA, o l'Agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente territorialmente competente
delegata dal predetto Istituto, controlla a campione,
sentita l'autorita' competente di cui al comma 3-bis, in
contraddittorio con il soggetto interessato, la conformita'
delle modalita' operative e gestionali degli impianti, ivi
compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le
sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori
rilasciati nonche' alle condizioni di cui al comma 1,
redigendo, in caso di non conformita', apposita relazione.
Al fine di assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e
l'omogeneita' dei controlli di cui al presente comma sul
territorio nazionale, si applicano gli articoli 4, comma 4,
e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132.
3-sexies. Con cadenza annuale, l'ISPRA redige una
relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel
corso dell'anno ai sensi del comma 3-ter e la comunica al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare entro il 31 gennaio.
3-septies. Al fine del rispetto dei principi di
trasparenza e di pubblicita', e' istituito presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare il registro nazionale per la raccolta delle
autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate
(RECER) concluse ai sensi del presente articolo. Le
autorita' competenti, al momento del rilascio, comunicano
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi,
riesaminati e rinnovati nonche' gli esiti delle procedure
semplificate avviate per l'inizio di operazioni di recupero
di rifiuti ai fini del presente articolo. Con decreto non
avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sono definite le
modalita' di funzionamento e di organizzazione del registro
di cui al presente comma. A far data dall'effettiva
operativita' del registro di cui al presente comma, la
comunicazione di cui al comma 3-bis si intende assolta con
la sola comunicazione al registro. Alle attivita' di cui al
presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per
gli effetti del presente articolo e' da computarsi ai fini
del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero
e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo
25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 20
novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di
ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che
siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o
recupero in essi stabiliti.
5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti
si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.
5-bis. La persona fisica o giuridica che utilizza,
per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere
considerato rifiuto e che non e' stato immesso sul mercato
o che immette un materiale sul mercato per la prima volta
dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede
affinche' il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai
sensi della normativa applicabile in materia di sostanze
chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al
comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa
sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al
materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto.»
- La direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio (relativa ai rifiuti e
che abroga alcune direttive), e' pubblicata nella G.U.U.E.
del 22 novembre 2008, n. L 312.
- Il regolamento (CE) del 18 dicembre 2006, n.
1907/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
(REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze
chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga
il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il
regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonche' la
direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della
Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e
2000/21/CE.), e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 dicembre
2006, n. L 396.
- La direttiva del 31 maggio 1999, n. 1999/45/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio (concernente il
ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative
alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura
dei preparati pericolosi), e' pubblicata nella G.U.C.E. 30
luglio 1999, n. L 200.
- Il regolamento del 23 marzo 1993, n. 793/93/CEE del
Consiglio (relativo alla valutazione e al controllo dei
rischi presentati dalle sostanze esistenti), e' pubblicato
nella G.U.C.E. 5 aprile 1993, n. L 84.
- Il regolamento del 28 giugno 1994, n. 1488/94 della
Commissione (che stabilisce i principi per la valutazione
dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze
esistenti, a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del
Consiglio), e' pubblicato nella G.U.C.E. 29 giugno 1994, n.
161.
- La direttiva del 27 luglio 1976, n. 76/769/CEE del
Consiglio (concernente il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri relative alle restrizioni in materia di immissione
sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati
pericolosi), e' pubblicata nella G.U.C.E. 27 settembre
1976, n. L 262.
- La direttiva del 5 marzo 1991, n. 91/155/CEE della
Commissione (che definisce e fissa, in applicazione
dell'articolo 10 della direttiva 88/379/CEE del Consiglio,
le modalita' del sistema di informazione specifica
concernente i preparati pericolosi), e' pubblicata nella
G.U.C.E. 22 marzo 1991, n. L 76.
- La direttiva del 20 luglio 1993, n. 93/67/CEE della
Commissione (che stabilisce i principi per la valutazione
dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze
notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE del
Consiglio), e' pubblicata nella G.U.C.E. 8 settembre 1993,
n. L 227.
- La direttiva del 25 novembre 1993, n. 93/105/CE della
Commissione (che stabilisce l'allegato VII D, contenente le
informazioni necessarie alla redazione dei fascicoli
tecnici di cui all'articolo 12 della settima modifica della
direttiva 67/548/CEE del Consiglio), e' pubblicata nella
G.U.C.E. 30 novembre 1993, n. L 294.
- La direttiva del 25 aprile 2000, n. 2000/21/CE della
Commissione (concernente l'elenco degli atti legislativi
comunitari di cui all'articolo 13, paragrafo 1, quinto
trattino, della direttiva 67/548/CEE del Consiglio), e'
pubblicata nella G.U.C.E. 28 aprile 2000, n. L 103.
- Il regolamento del 25 novembre 2009, n. 1221/2009/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio (sull'adesione
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE)
n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e
2006/193/CE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 22 dicembre
2009, n. L 342.
- Il regolamento del 19 marzo 2001, n. 761/2001/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio (sull'adesione
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di
ecogestione e audit «EMAS»), e' pubblicato nella G.U.C.E.
24 aprile 2001, n. L 114.
- La decisione del 7 settembre 2001, n. 2001/681/CE
della Commissione (relativa agli orientamenti per
l'attuazione del regolamento (CE) n. 761/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria
delle organizzazioni a un sistema comunitario di
ecogestione e audit «EMAS»), e' pubblicata nella G.U.C.E.
17 settembre 2001, n. L 247.
- La decisione del 1° marzo 2006, n. 2006/193/CE della
Commissione (recante norme sull'utilizzo del logo EMAS in
casi eccezionali di imballaggio per il trasporto e
imballaggio terziario ai sensi del regolamento (CE) n.
761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata
con il numero C(2006) 306]), e' pubblicata nella G.U.U.E. 9
marzo 2006, n. L 70/63.
- La decisione del 3 maggio 2000, n. 2000/532/CE della
Commissione (che sostituisce la decisione 94/3/CE che
istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo
1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio
relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio
che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi
dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE
del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi), e'
pubblicata nella G.U.C.E. 6 settembre 2000, n. L 226.
- La decisione del 20 dicembre 1994, n. 94/3/CE della
Commissione (che istituisce un elenco di rifiuti
conformemente all'articolo 1a) della direttiva 75/442/CEE
del Consiglio relativa ai rifiuti), e' pubblicata nella
G.U.C.E. 7 gennaio 1994, n. L 5.
- La decisione del 15 luglio 1975, n. 75/442/CEE del
Consiglio (relativa ai rifiuti), e' pubblicata nella
G.U.C.E. 25 luglio 19e' 75, n. L 194.
- La decisione del 22 dicembre 1994, n. 94/904/CE del
Consiglio (che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi
ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva
91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi), e' pubblicata
nella G.U.C.E. 31 dicembre 1994, n. L 356
- La direttiva del 12 dicembre 1991, n. 91/689/CEE del
Consiglio (relativa ai rifiuti pericolosi), pubblicata
nella G.U.C.E. 31 dicembre 1991, n. L 377.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
20 febbraio 2001, n. 42, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 7, del decreto del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 27
settembre 2022, n. 152 (Regolamento che disciplina la
cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da
costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di
origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2022, n. 246:
«Art. 7 (Monitoraggio). - 1. Entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
acquisiti i dati di monitoraggio relativi all'attuazione
delle disposizioni stabilite dal medesimo, il Ministero
della transizione ecologica valuta l'opportunita' di una
revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di
rifiuto dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
a) e b), per tenere conto, ove necessario, delle evidenze
emerse in fase applicativa.»
- La direttiva 2015/1535/UE del 9 settembre 2015, del
Parlamento europeo e del Consiglio (che prevede una
procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione), e' pubblicata nella G.U.C.E. del 17
settembre 2015, n. L 241.

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 184-ter, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note alle
premesse.
 
Allegato 1

(Articolo 3)
a) Rifiuti ammissibili
Per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili esclusivamente i rifiuti inerti derivanti dalle attivita' di costruzione e di demolizione non pericolosi elencati nella Tabella 1, punto 1, e gli altri rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati nella Tabella 1, punto 2. Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti interrati.
Non sono altresi' ammessi alla produzione di aggregato recuperato rifiuti identificati dal codice EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica.
Tabella 1 - Rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato
+-------------------------------------------------------------------+ |1. Rifiuti inerti dalle attivita' di costruzione e demolizione | |(Capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti) | |170101 Cemento | |170102 Mattoni | |170103 Mattonelle e ceramiche | |170107 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e | |ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 | |170302 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301| |170504 Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce | |170503, escluse quelle provenienti da siti contaminati oggetto di | |bonifica | |170508 Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di | |cui alla voce 170507 | |170904 Rifiuti misti dell'attivita' di costruzione e demolizione, | |diversi da quelli di cui alle voci 170901,170902 e 170903 | +-------------------------------------------------------------------+ |2. Altri rifiuti inerti di origine minerale (non appartenenti al | |Capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti) | |010408 Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla | |voce 010407 | |010409 Scarti di sabbia e argilla | |010410 Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce| |010407 010413 Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della | |pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407 | |101201 Residui di miscela di preparazione non sottoposti a | |trattamento termico | |101206 Stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e | |scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti oda sfridi di | |laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con | |smalto crudo in concentrazione < 10% in peso | |101208 Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da | |costruzione (sottoposti a trattamento termico) | |101311 Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di | |cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310 | |120117 Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui| |alla voce 120116 costituiti esclusivamente da sabbie abrasive di | |scarto | |191209 Minerali (ad esempio, sabbia, rocce, inerti) | |200301 Rifiuti urbani non differenziati, limitatamente alla | |frazione inerte dei rifiuti abbandonati provenienti da attivita' di| |costruzione e demolizione. | +-------------------------------------------------------------------+
b) Verifiche sui rifiuti in ingresso
Le verifiche sui rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato includono: i) esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso, ii) controllo visivo, iii) eventuali controlli supplementari. A tal fine, il produttore dell'aggregato recuperato deve dotarsi di una procedura di accettazione dei rifiuti idonea a verificare che gli stessi corrispondano alle caratteristiche previste dal presente regolamento.
Per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e per le imprese in possesso della certificazione ambientale Uni En Iso 14001 rilasciata da organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente, il suddetto sistema e' integrato nel sistema di gestione ambientale.
Il sistema presuppone la predisposizione di una procedura per la gestione, la tracciabilita' e la rendicontazione delle non conformita' riscontrate e garantisce almeno il rispetto dei seguenti obblighi:
esame della documentazione a corredo del carico dei rifiuti in ingresso da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;
controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;
accettazione di tali rifiuti solo ove l'esame della documentazione a corredo e il controllo visivo abbiano esito positivo sotto il controllo di personale con formazione e aggiornamento periodico che provvede alla selezione dei rifiuti, rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale estraneo;
pesatura e registrazione dei dati relativi al carico dei rifiuti in ingresso;
stoccaggio separato dei rifiuti non conformi ai criteri di cui al presente regolamento in area dedicata;
messa in riserva dei rifiuti conformi, di cui alla Tabella l del presente allegato, nell'area dedicata esclusivamente ad essi, la quale e' strutturata in modo da impedire la miscelazione anche accidentale con altre tipologie di rifiuti non ammessi;
movimentazione dei rifiuti avviati alla produzione di aggregato recuperato realizzata da parte di personale con formazione e aggiornamento periodico in modo da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o materiale estraneo;
svolgimento di eventuali controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogniqualvolta l'analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessita'.
c) Processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore
Il processo di trattamento e di recupero dei rifiuti inerti dalle attivita' di costruzione e demolizione e degli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti dalle lettere a) e b) dell'articolo 2, finalizzato alla produzione dell'aggregato recuperato, avviene mediante fasi meccaniche e, quali, a mero titolo esemplificativo:
la frantumazione,
la vagliatura/ selezione granulometrica,
la separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.
Il processo di recupero, a seconda del tipo di materiale, puo' consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri definiti nelle successive tabelle 2 e 3. Il recupero si considera comunque effettuato ogni qualvolta, tramite il compimento di tutte o alcune delle suddette fasi, ovvero di altri processi di tipo meccanico, si consegua il rispetto dei criteri previsti dal presente regolamento.
Durante la fase di verifica di conformita' dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione presso il produttore sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati.
Per l'intero periodo di giacenza del materiale recuperato presso l'impianto di trattamento all'interno del quale e' stato prodotto, l'aggregato recuperato e' depositato e movimentato all'interno dello stesso e nelle aree di deposito adibite allo scopo. Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro e le disposizioni autorizzative specifiche.
d) Requisiti di qualita' dell'aggregato recuperato

d.1) Controlli sull'aggregato recuperato
Per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto e' garantito il rispetto di parametri di cui alla Tabella 2 a seconda degli utilizzi cui sono destinati i lotti di aggregato recuperato prodotto previsti dall'Allegato 2 (articolo 4).
I valori limite di concentrazione indicati nella terza colonna della Tabella 2 si applicano ai lotti di aggregato recuperato destinati all'utilizzo di cui alla lettera a) dell'Allegato 2 del presente decreto.
I valori limite di concentrazione indicati nella quarta colonna della Tabella 2 si applicano ai lotti di aggregato recuperato destinati agli utilizzi di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) dell'Allegato 2 del presente decreto.
Ai lotti di aggregato recuperato destinati agli utilizzi di cui alle lettere h) ed i) si applica esclusivamente il valore limite di concentrazione per l'amianto (100 mg/kg, espressi come sostanza secca) indicato nella quinta colonna della Tabella 2.

Tabella 2 - Parametri da ricercare e valori limite

Parte di provvedimento in formato grafico

d.2) Test di cessione sull'aggregato recuperato
Ogni lotto di aggregato recuperato prodotto deve essere sottoposto all'esecuzione del test di cessione per valutare il rispetto delle concentrazioni limite dei parametri individuati in Tabella 3. Sono esclusi dal test di cessione i lotti di aggregato recuperato prodotto destinati al confezionamento di calcestruzzi di cui alle NTC 2018 con classe di resistenza maggiore o uguale di C 12/15. Sono altresi' esclusi i lotti di aggregato recuperati prodotti destinati alla produzione di clinker per cemento e di quelli destinati alla produzione di cemento.
Per la determinazione del test di cessione si applica l'appendice A alla norma UNI 10802 e la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2.
Solo nei casi in cui il campione da analizzare presenti una granulometria molto fine, si deve utilizzare, senza procedere alla fase di sedimentazione naturale, una ultracentrifuga (20000 G) per almeno 10 minuti.
Solo dopo tale fase si puo' procedere alla successiva fase di filtrazione secondo quanto riportato al punto 5.2.2 della norma UNI EN 12457-2.

Tabella 3 - Analiti da ricercare e valori limite
===================================================================== | Parametri  | Unita' di misura  |Concentrazioni limite  | +==================+========================+=======================+ |Nitrati  |mg/l  |50  | +------------------+------------------------+-----------------------+ |Fluoruri  |mg/l  |1,5  | +------------------+------------------------+-----------------------+ |Cianuri  |microgrammi/l  |50  | +------------------+------------------------+-----------------------+ |Bario  |mg/l  |1  | +------------------+------------------------+-----------------------+ |Rame  |mg/l  |0,05  | +------------------+------------------------+-----------------------+ |Zinco  |mg/l  |3  | +------------------+------------------------+-----------------------+ |Berillio  |microgrammi/l  |10  | +------------------+------------------------+-----------------------+ |Cobalto  |microgrammi/l  |250  | +------------------+------------------------+-----------------------+ |Nichel  |microgrammi/l  |10  | +------------------+------------------------+-----------------------+ |Vanadio |microgrammi/l |250 | +------------------+------------------------+-----------------------+ |Arsenico |microgrammi/l |50 | +------------------+------------------------+-----------------------+ |Cadmio |microgrammi/l |5 | +------------------+------------------------+-----------------------+ |Cromo totale |microgrammi/l |50 | +------------------+------------------------+-----------------------+ |Piombo |microgrammi/l |50 | +------------------+------------------------+-----------------------+ |Selenio |microgrammi/l |10 | +------------------+------------------------+-----------------------+ |Mercurio |microgrammi/l |1 | +------------------+------------------------+-----------------------+ |COD |mg/l |30 | +------------------+------------------------+-----------------------+ |Solfati |mg/l |750 | +------------------+------------------------+-----------------------+ |Cloruri |mg/l |750 | +------------------+------------------------+-----------------------+ |pH |  |5,5 < > 12,0 | +------------------+------------------------+-----------------------+
e) Norme tecniche di riferimento per la certificazione Ce dell'aggregato recuperato
In Tabella 4 sono riportate le norme tecniche di riferimento per l'attribuzione della marcatura Ce all'aggregato recuperato.

Tabella 4 - Norme tecniche per certificazione Ce

===============================================
| Norma | Titolo  |
+=================+===========================+
| |Aggregati per materiali non|
| |legati e legati con leganti|
| |idraulici per l'impiego in |
| |opere di ingegneria civile |
| |e nella costruzione di |
|UNI EN 13242  |strade  |
+-----------------+---------------------------+
|UNI EN 12620  |Aggregati per calcestruzzo |
+-----------------+---------------------------+
|UNI EN 13139  |Aggregati per malta  |
+-----------------+---------------------------+
| |Aggregati per miscele |
| |bituminose e trattamenti |
| |superficiali per strade, |
| |aeroporti e altre aree |
|UNI EN 13043  |soggette a traffico  |
+-----------------+---------------------------+
|UNI EN 13055  |Aggregati leggeri  |
+-----------------+---------------------------+
| |Aggregati per massicciate |
|UNI EN 13450  |per ferrovie  |
+-----------------+---------------------------+
| |Aggregati per opere di |
| |protezione (armourstone) - |
|UNI EN 13383-1  |Specifiche  |
+-----------------+---------------------------+
| |Miscele bituminose - |
| |Specifiche del materiale - |
| |Parte 8: Conglomerato |
|UNI EN 13108  |bituminoso di recupero  |
+-----------------+---------------------------+

 
Allegato 2

(Articolo 4)

L'aggregato recuperato e' utilizzato per:
a) realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
b) realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile;
c) realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
d) realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
e) realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;
f) confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili);
g) confezionamento di calcestruzzi;
h) produzione di clinker per cemento;
i) produzione di cemento.
In Tabella 5 si riporta un elenco delle norme tecniche per l'utilizzo dell'aggregato recuperato. Ove tali norme tecniche siano sottoposte a modifica, revisione o sostituzione, sara' necessario rispettare le norme tecniche cosi' come modificate o revisionate, ovvero quelle introdotte in sostituzione di quelle elencate.
Tabella 5 - Elenco delle norme tecniche per l'utilizzo dell'aggregato recuperato
===================================================================== | |Conformita' alle | | | |norme armonizzate| | | | europee / | | | Impiego  | prestazioni  | Idoneita' tecnica  | +=======================+=================+=========================+ |Realizzazione di | | | |recuperi ambientali, | | | |riempimenti e colmate  |UNI EN 13242  |UNI 11531-1 Prospetto 4a | +-----------------------+-----------------+-------------------------+ |Realizzazione di opere | | | |di protezione | | | |(armourstone)  |UNI EN 13383-1  |UNI EN 13383-1  | +-----------------------+-----------------+-------------------------+ |Realizzazione del corpo| | | |del rilevato  |UNI EN 13242  |UNI 11531-1 Prospetto 4a | +-----------------------+-----------------+-------------------------+ |Realizzazione di | | | |miscele bituminose e | | | |per sottofondi | | | |stradali, ferroviari, | | | |aeroportuali e di |UNI EN 13043 UNI | | |piazzali civili ed |EN 13242 UNI EN |UNI 11531-1 Capitolato | |industriali  |13108-8  |tecnico dell'opera | +-----------------------+-----------------+-------------------------+ |Realizzazione di strati| | | |di fondazione delle | | | |infrastrutture di | | | |trasporto e di piazzali|UNI EN 13242 UNI | | |civili ed industriali  |EN 13450  |UNI 11531-1 Prospetto 4b | +-----------------------+-----------------+-------------------------+ |Realizzazione di strati| | | |accessori  |UNI EN 13242  |UNI 11531-1 Prospetto 4b | +-----------------------+-----------------+-------------------------+ |Confezionamento di | | | |miscele legate con | | | |leganti idraulici | | | |(quali a titolo | |UNI EN 14227-1 UNI | |esemplificativo misti |UNI EN 13242 UNI |11531-2 UNI EN 998-1 UNI | |cementati, miscele |EN 13139 UNI EN |EN 998-2 UNI 11104 Tipo | |betonabili)  |13055  |B  | +-----------------------+-----------------+-------------------------+ | | |UNI 8520-1 UNI 8520-2 UNI| | |UNI EN 12620 UNI |11104 UNI EN 206 | |Confezionamento di |EN 13055 UNI EN |Appendice E Dm 17 genn. | |calcestruzzi  |13242   |2018 NTC: par. 11.2.9.2  | +-----------------------+-----------------+-------------------------+ |Produzione di clinker | |Standard prestazionali | |per cemento  |Non pertinente  |indicati in Tabella 6  | +-----------------------+-----------------+-------------------------+ |Produzione di cemento |Non pertinente |UNI EN 197-6 | +-----------------------+-----------------+-------------------------+

Tabella 6: parametri prestazionali dell'aggregato recuperato per la produzione di Clinker

=================================================================
| Parametri  |Unita' di misura |Valori limite  |
+=============================+=================+===============+
| |% espresso come | |
|Sostanze organiche (TOC)  |sostanza secca  |2  |
+-----------------------------+-----------------+---------------+
| |mg/kg espressi | |
| |come sostanza | |
|Mercurio  |secca  |1  |
+-----------------------------+-----------------+---------------+
| |mg/kg espressi | |
| |come sostanza | |
|Sommatoria Tallio+Cadmio  |secca  |5  |
+-----------------------------+-----------------+---------------+
| |% espresso come | |
|Cloruri come Cl  |sostanza secca  |0,5  |
+-----------------------------+-----------------+---------------+
| |% espresso come | |
|Solfati come SO3  |sostanza secca  |2  |
+-----------------------------+-----------------+---------------+
| |% espresso come | |
|Magnesio come MgO  |sostanza secca  |15  |
+-----------------------------+-----------------+---------------+

Per tutti gli utilizzi si applica la Marcatura CE come disposto dal Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, ad esclusione di quelli derogati dal medesimo regolamento.
Per gli utilizzi di cui alla lettera f) e lettera g) debbono essere rispettati i limiti di cui alla voce 47 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativi alla presenza di cromo VI nel cemento e nelle miscele contenenti cemento.
 
Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonche' le seguenti:
a) «rifiuti inerti derivanti dalle attivita' di costruzione e demolizione»: i rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione identificati al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce del 3 maggio 2000, ove elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punto 1, del presente regolamento;
b) «altri rifiuti inerti di origine minerale»: i rifiuti non appartenenti al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce ed elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punto 2, del presente regolamento;
c) «rifiuti inerti»: i rifiuti solidi derivanti dalle attivita' di costruzione e demolizione e altri rifiuti di origine minerale che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa, che non si dissolvono, non bruciano, non sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili, e che, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana;
d) «aggregato riciclato»: aggregato minerale risultante dal recupero di rifiuti di materiale inorganico precedentemente utilizzato nelle costruzioni;
e) «aggregato artificiale»: aggregato di origine minerale risultante dal recupero di rifiuti derivante da un processo industriale che implica una modificazione termica o di altro tipo;
f) «aggregato recuperato»: aggregato riciclato o artificiale prodotto dai rifiuti di cui alle lettere a) e b) che hanno cessato di essere tali a seguito di una o piu' operazioni di recupero nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e delle disposizioni del presente regolamento;
g) «lotto di aggregato recuperato»: un quantitativo non superiore ai 3.000 metri cubi di aggregato recuperato;
h) «produttore di aggregato recuperato» o «produttore»: il gestore dell'impianto autorizzato per la produzione di aggregato recuperato;
i) «dichiarazione di conformita'»: la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorieta' rilasciata dal produttore ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e attestante le caratteristiche dell'aggregato recuperato;
l) «autorita' competente»: l'autorita' che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero l'autorita' destinataria della comunicazione di cui all'articolo 216 del medesimo decreto legislativo.

Note all'art. 2:
- La decisione della Commissione n. 2000/532/CE, del
2000, e' riportata nelle note alle premesse.
- Il testo dell'articolo 184-ter, comma 1, del decreto
legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 46 e 47, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
2000:
«Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato
libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento
degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel
foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui aldecreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimentoe di non aver presentato domanda di concordato.»
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia
Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».
- Il Titolo III-bis, della Parte Seconda del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006, reca:
«L'Autorizzazione integrata ambientale».
- Il Capo IV, del Titolo I, della Parte Quarta del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006, reca:
«Autorizzazioni e iscrizioni».
- Si riporta il testo dell'articolo 216 del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 216 (Operazioni di recupero). - 1. A condizione
che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni
specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3,
l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti puo'
essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attivita' alla provincia
territorialmente competente. Nelle ipotesi di rifiuti
elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma 1,
lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo 227,
comma 1, lettera c), e di impianti di coincenerimento,
l'avvio delle attivita' e' subordinato all'effettuazione di
una visita preventiva, da parte della provincia competente
per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla
presentazione della predetta comunicazione.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma
1, in relazione a ciascun tipo di attivita', prevedono in
particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche
dei rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche
alle quali le attivita' medesime sono sottoposte alla
disciplina prevista dal presente articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare che,
in relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai
metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche
dei rifiuti;
3) le condizioni specifiche riferite ai valori
limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai
valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al
tipo di attivita' e di impianto utilizzato, anche in
relazione alle altre emissioni presenti in sito;
4) gli altri requisiti necessari per effettuare
forme diverse di recupero;
5) le prescrizioni necessarie per assicurare che,
in relazione al tipo ed alle quantita' di sostanze
pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero,
i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la
salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le
imprese che effettuano la comunicazione di inizio di
attivita' e, entro il termine di cui al comma 1, verifica
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di
attivita', a firma del legale rappresentante dell'impresa,
e' allegata una relazione dalla quale risulti:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle
condizioni specifiche di cui al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti
per la gestione dei rifiuti;
c) le attivita' di recupero che si intendono
svolgere;
d) lo stabilimento, la capacita' di recupero e il
ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti
stessi sono destinati ad essere recuperati, nonche'
l'utilizzo di eventuali impianti mobili;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti
derivanti dai cicli di recupero.
4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto
delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1,
dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio
ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che
l'interessato non provveda a conformare alla normativa
vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine
e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere
rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica
sostanziale delle operazioni di recupero.
6. La procedura semplificata di cui al presente
articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni
qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai
rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1
che gia' fissano i limiti di emissione in relazione alle
attivita' di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui
all'articolo 269 in caso di modifica sostanziale
dell'impianto.
7. Alle attivita' di cui al presente articolo si
applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero
e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in
modo effettivo al recupero.
8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione
in atmosfera di cui all'articolo 214, comma 3, lettera b),
e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da
disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri
vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte
quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive, determina modalita',
condizioni e misure relative alla concessione di incentivi
finanziari previsti da disposizioni legislative vigenti a
favore dell'utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in
operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere
materie, sostanze, oggetti, nonche' come combustibile per
produrre energia elettrica, tenuto anche conto del
prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle
centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a
preventive operazioni di trattamento finalizzate alla
produzione di combustibile da rifiuti e di quanto previsto
daldecreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e
successive modificazioni, nonche' dalladirettiva
2009/28/CEe dalle relative disposizioni di recepimento.
8-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti
pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono
sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di
inizio di attivita' solo se effettuate presso l'impianto
dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero
previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte
quarta del presente decreto.
8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, le
norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le
caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in
riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso
gli impianti dove sono effettuate le operazioni di
riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9
dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto,
nonche' le modalita' di stoccaggio e i termini massimi
entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette
operazioni.
8-quater. Le attivita' di trattamento disciplinate
dai regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della
direttiva 2008/98/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che determinano
quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere
considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure
semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente
decreto e dal presente articolo a condizione che siano
rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni
soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti,
con particolare riferimento:
a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti
da trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere
rispettate nello svolgimento delle attivita';
c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che
i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico
riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di
essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.
8-quinquies. L'operazione di recupero puo' consistere
nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare
se soddisfino i criteri elaborati affinche' gli stessi
cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle
condizioni previste. Questa e' sottoposta, al pari delle
altre, alle procedure semplificate disciplinate
dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente
articolo a condizione che siano rispettati tutti i
requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e
oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare
riferimento:
a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti
da trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere
rispettate nello svolgimento delle attivita';
c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che
i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico
riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di
essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.
8-sexies. Gli enti e le imprese che effettuano, ai
sensi delle disposizioni deldecreto del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 72 allaGazzetta Ufficialen. 88 del 16 aprile
1998, dei regolamenti di cui aidecreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002,
n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo
9-bisdeldecreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito,
con modificazioni, dallalegge 30 dicembre 2008, n. 210,
operazioni di recupero di materia prima secondaria da
specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili
i regolamenti di cui al comma 8-quaterdel presente
articolo, adeguano le proprie attivita' alle disposizioni
di cui al medesimo comma 8-quatero all'articolo 208 del
presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-quater.
Fino alla scadenza di tale termine e' autorizzata la
continuazione dell'attivita' in essere nel rispetto delle
citate disposizioni deldecreto del Ministro dell'ambiente 5
febbraio 1998, dei regolamenti di cui aidecreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161
del 2002e n. 269 del 2005 e dell'articolo
9-bisdeldecreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con
modificazioni, dallalegge n. 210 del 2008. Restano in ogni
caso ferme le quantita' massime stabilite dalle norme di
cui al secondo periodo.
8-septies. Al fine di un uso piu' efficiente delle
risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e
occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui
alregolamento (CE) n. 1013/2006del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 giugno 2006, possono essere utilizzati
negli impianti industriali autorizzati ai sensi della
disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui
agli articoli 29-sexiese seguenti del presente decreto, nel
rispetto del relativo BAT References, previa comunicazione
da inoltrare quarantacinque giorni prima dell'avvio
dell'attivita' all'autorita' ambientale competente. In tal
caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto delle norme
riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il
formulario di identificazione.»
 
Art. 3

Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto

1. Ai fini dell'articolo 1, comma 1, e ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i rifiuti inerti derivanti dalle attivita' di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento, cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l'aggregato riciclato o artificiale derivante dal trattamento di recupero e' conforme ai criteri di cui all'Allegato 1.

Note all'art. 3:
- Il testo dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto
legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle
premesse.
 
Art. 4

Scopi specifici di utilizzabilita'

1. L'aggregato recuperato e' utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell'Allegato 2.
 
Art. 5
Responsabilita' del produttore, dichiarazione di conformita' e
modalita' di prelievo e detenzione dei campioni

1. In conformita' a quanto previsto dagli articoli 184, comma 5, 188, comma 4, e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato e' responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonche' della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR).
2. Il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 e' attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorieta' ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto. La dichiarazione di conformita' e' inviata all'Autorita' competente e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente entro sei mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato cui si riferisce, e comunque prima dell'uscita dello stesso dall'impianto. Le dichiarazioni sono redatte utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3 e sono inviate, anche in forma cumulativa, con una delle modalita' di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Il produttore di aggregato recuperato conserva, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia, anche in formato elettronico, della dichiarazione di conformita' di cui al comma 2, per un periodo di cinque anni dalla data dell'invio della stessa all'Autorita' competente, mettendola a disposizione delle autorita' di controllo.
4. Ai fini della dimostrazione della sussistenza dei criteri di cui all'articolo 3, il produttore di aggregato recuperato preleva un campione da ogni lotto di aggregato prodotto in conformita' alla norma UNI 10802, eventualmente avvalendosi delle modalita' di campionamento dei rifiuti da costruzione di cui alla norma UNI/TR 11682. Tali campioni sono conservati presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale per un anno dalla data dell'invio della dichiarazione di cui al comma 2 che attesta la produzione del lotto dal quale sono stati prelevati. Per le verifiche di conformita' e idoneita' volte al controllo del rispetto delle norme tecniche di cui alla Tabella 5, il campione per ciascun lotto di aggregato recuperato deve essere prelevato in conformita' alla norma UNI 932-1. Le modalita' di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato prelevato e sono idonee a consentire la ripetizione delle analisi.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 184, comma 5, del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 184 (Classificazione). - (omissis)
5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla
parte quarta del presente decreto include i rifiuti
pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione
dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di
concentrazione delle sostanze pericolose. Esso e'
vincolante per quanto concerne la determinazione dei
rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una
sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso
sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la
definizione di cui all'articolo 183. La corretta
attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche
di pericolo dei rifiuti e' effettuata dal produttore sulla
base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020,
dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca
ambientale ed approvate con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare notifica immediatamente alla
Commissione europea i casi di cui all'articolo 7 della
direttiva 2008/98/CEe fornisce alla stessa tutte le
informazioni pertinenti.
(omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 188, comma 4, del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 188 (Responsabilita' della gestione dei
rifiuti). - (Omissis)
4. La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento,
dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti
di cui al comma 1, non costituisce esclusione automatica
della responsabilita' rispetto alle operazioni di effettivo
recupero o smaltimento. Al di fuori dei casi di concorso di
persone nel fatto illecito e di quanto previsto
dalregolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilita' del
produttore o del detentore per il recupero o smaltimento
dei rifiuti e' esclusa nei seguenti casi:
a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di
raccolta;
b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati
alle attivita' di recupero o di smaltimento a condizione
che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui
all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal
destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei
rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto
termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare
comunicazione alle autorita' competenti della mancata
ricezione del formulario. Per le spedizioni
transfrontaliere di rifiuti, con riferimento ai documenti
previsti dalregolamento (CE) n. 1013/2006, tale termine e'
elevato a sei mesi e la comunicazione e' effettuata alla
Regione o alla Provincia autonoma.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 193, del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 193 (Trasporto dei rifiuti). - 1. Il trasporto
dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, e' accompagnato da
un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono
risultare i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del
detentore;
b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Con il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma
1, sono disciplinati il modello del formulario di
identificazione del rifiuto e le modalita' di numerazione,
vidimazione, tenuta e trasmissione al Registro elettronico
nazionale, con possibilita' di scaricare dal medesimo
Registro elettronico il formato cartaceo. Possono essere
adottati modelli di formulario per particolari tipologie di
rifiuti ovvero per particolari forme di raccolta.
3. Fino alla data di entrata in vigore dei modelli
contenuti nel decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1,
continuano ad applicarsi ildecreto del Ministro
dell'ambiente 1°aprile 1998, n. 145, nonche' le
disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dagli
uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli
uffici regionali e provinciali competenti in materia di
rifiuti. La vidimazione dei formulari di identificazione e'
gratuita e non e' soggetta ad alcun diritto o imposizione
tributaria.
4. Fino all'emanazione dei modelli contenuti nel
decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, il formulario
in formato cartaceo e' redatto in quattro esemplari,
compilati, datati e firmati dal produttore o detentore,
sottoscritti altresi' dal trasportatore; una copia deve
rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre,
sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono
acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che
provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore.
La trasmissione della quarta copia puo' essere sostituita
dall'invio mediante posta elettronica certificata sempre
che il trasportatore assicuri la conservazione del
documento originale ovvero provveda, successivamente,
all'invio dello stesso al produttore. Le copie del
formulario devono essere conservate per tre anni.
5. Fino alla data di entrata in vigore dei modelli
contenuti nel decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1,
in alternativa alle modalita' di vidimazione di cui al
comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto e'
prodotto in format esemplare, conforme aldecreto del
Ministro dell'ambiente 1°aprile 1998, n. 145, identificato
da unnumero univoco, tramite apposita applicazione
raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle
Camere di Commercio, da stamparsi e compilarsi in duplice
copia. La medesima applicazione rende disponibile, a coloro
che utilizzano propri sistemi gestionali per la
compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio
anche in modalita' telematica al fine di consentire
l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario. Una
copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il
rifiuto fino a destinazione. Il trasportatore trattiene una
fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti.
Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del
formulario completa in tutte le sue parti. Le copie del
formulario devono essere conservate per tre anni.
6. Durante la raccolta e il trasporto i rifiuti
pericolosi devono essere imballati ed etichettati in
conformita' a tutte le norme vigenti in materia, comprese,
in particolare, le disposizioni in materia di trasporto di
merci pericolose su strada e quelle di pubblica sicurezza.
7. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
al trasporto di rifiuti urbani ai centri di raccolta di cui
all'articolo 183, effettuato dal produttore iniziale degli
stessi; al soggetto che gestisce il servizio pubblico; ai
trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati
dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e
saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari i
trasporti effettuati per non piu' di cinque volte l'anno,
che non eccedano la quantita' giornaliera di trenta
chilogrammi o di trenta litri.
8. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
altresi' al trasporto di rifiuti speciali di cui
all'articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal
produttore in modo occasionale e saltuario, come definito
al comma 7, per il conferimento al gestore del servizio
pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di
raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), con
i quali sia stata stipulata apposita convenzione.
9. Per i rifiuti oggetto di spedizioni
transfrontaliere, il formulario di cui al presente articolo
e' sostituito dai documenti previsti dall'articolo 194,
anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio
nazionale.
10. Il formulario di identificazione di cui al comma
1, con riguardo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione
in agricoltura, puo' sostituire il documento di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
99e successive modificazioni, a condizione che siano
espressamente riportate in maniera chiara e leggibile le
specifiche informazioni di cui all'allegato III A del
citatodecreto legislativo n. 99 del 1992, nonche' le
sottoscrizioni richieste, ancorche' non previste nel
modello del formulario.
11. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente
all'interno di aree private non e' considerata trasporto ai
fini della Parte quarta del presente decreto e non
necessita di formulario di identificazione.
12. La movimentazione dei rifiuti tra fondi
appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorche'
effettuati percorrendo la pubblica via, non e' considerata
trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti
comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia
finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa
a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza
fra i fondi non sia superiore a quindici chilometri; non e'
altresi' considerata trasporto la movimentazione dei
rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui
all'articolo 2135 del codice civiledai propri fondi al sito
che sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa di
cui e' socio, ivi compresi i consorzi agrari, qualora sia
finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.
13. Il documento commerciale di cui alregolamento
(CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
per gli operatori soggetti all'obbligo della tenuta dei
registri di carico e scarico di cui all'articolo 190
sostituisce a tutti gli effetti il formulario di
identificazione di cui al comma 1. Con il decreto di cui
all'articolo 188-bis, comma 1, sono disciplinate le
modalita' di trasmissione al Registro elettronico nazionale
(REN).
14. La micro-raccolta, intesa come raccolta di
rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore
presso piu' produttori o detentori, svolta con lo stesso
automezzo, ovvero presso diverse unita' locali dello stesso
produttore, deve essere effettuata nel termine massimo di
48 ore; nei formulari di identificazione dei rifiuti devono
essere indicate tutte le tappe intermedie effettuate. Nel
caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni,
nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato
a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.
15. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione
di trasporto, nonche' le soste tecniche per le operazioni
di trasbordo, ivi compresi quelli effettuati con cassoni e
dispositivi scarrabili, o con altre carrozzerie mobili che
proseguono il trasporto, non rientrano nelle attivita' di
stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, aa), purche'
le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non
superino le 72 ore, escludendo dal computo i giorni
interdetti alla circolazione.
16. Il formulario di identificazione dei rifiuti di
cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il modello F
di cui aldecreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392e la
scheda di cui all'allegato IB del decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8
aprile 2008.
17. Nella compilazione del formulario di
identificazione, ogni operatore e' responsabile delle
informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria
competenza. Il trasportatore non e' responsabile per quanto
indicato nel formulario di identificazione dal produttore o
dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformita'
tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e
consistenza, fatta eccezione per le difformita'
riscontrabili in base alla comune diligenza.
18. Ferma restando la disciplina in merito
all'attivita' sanitaria e relativi rifiuti prodotti, ai
fini del deposito e del trasporto, i rifiuti provenienti da
assistenza sanitaria svolta al di fuori delle strutture
sanitarie di riferimento e da assistenza domiciliare si
considerano prodotti presso l'unita' locale, sede o
domicilio dell'operatore che svolge tali attivita'. La
movimentazione di quanto prodotto, dal luogo
dell'intervento fino alla sede di chi lo ha svolto, non
comporta l'obbligo di tenuta del formulario di
identificazione del rifiuto e non necessita di iscrizione
all'Albo ai sensi dell'articolo 212.
19. I rifiuti derivanti da attivita' di manutenzione
e piccoli interventi edili, ivi incluse le attivita' di cui
allalegge 25 gennaio 1994, n. 82, si considerano prodotti
presso l'unita' locale, sede o domicilio del soggetto che
svolge tali attivita'. Nel caso di quantitativi limitati
che non giustificano l'allestimento di un deposito dove e'
svolta l'attivita', il trasporto dal luogo di effettiva
produzione alla sede, in alternativa al formulario di
identificazione, e' accompagnato dal documento di trasporto
(DDT) attestante il luogo di effettiva produzione,
tipologia e quantita' dei materiali, indicando il numero di
colli o una stima del peso o volume, il luogo di
destinazione.
20. Per le attivita' di cui all'articolo 230, commi 1
e 3, con riferimento alla movimentazione del materiale
tolto d'opera prodotto, al fine di consentire le opportune
valutazioni tecniche e di funzionalita' dei materiali
riutilizzabili, lo stesso e' accompagnato dal documento di
trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva
produzione, tipologia e quantita' dei materiali, indicando
il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo
di destinazione.».
- Il testo degli articoli 46 e 47, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e' riportato
nelle note all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 65, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (Codice
dell'amministrazione digitale) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 16 maggio 2005, n. 112, S.O.:
«Art. 65 (Istanze e dichiarazioni presentate alle
pubbliche amministrazioni per via telematica). - 1. Le
istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica
alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi
pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, sono valide:
a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui
all'articolo 20;
b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante e'
identificato attraverso il sistema pubblico di identita'
digitale (SPID), la carta di identita' elettronica o la
carta nazionale dei servizi;
b-bis) ovvero formate tramite il punto di accesso
telematico per i dispositivi mobili di cui all'articolo
64-bis;
c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente
alla copia del documento d'identita';
c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal
dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno
degli elenchi di cui all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater
ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un
indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta
elettronica certificata o un servizio elettronico di
recapito certificato qualificato, come definito dal
Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, in assenza di un
domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce
elezione di domicilio digitale speciale, ai sensi
dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le
comunicazioni a cui e' riferita l'istanza o la
dichiarazione. Sono fatte salve le disposizioni normative
che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione
telematica nel settore tributario;
1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del
titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o
dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al
comma 1 comporta responsabilita' dirigenziale e
responsabilita' disciplinare dello stesso.
2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1
sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni
sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del
dipendente addetto al procedimento.
4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e'
sostituito dal seguente:
"2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via
telematica sono valide se effettuate secondo quanto
previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82".»
 
Art. 6

Sistema di Gestione

1. Il produttore di aggregato recuperato, eventualmente anche tramite l'accesso a procedure di accreditamento, si dota di un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al presente regolamento, comprensivo del controllo della qualita' e dell'automonitoraggio.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4 relative all'obbligo di conservazione del campione non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.

Note all'art. 6:
- Il regolamento (CE) n. 1221/2009/CE, del 2009, e'
riportato nelle note alle premesse.
 
Art. 7

Monitoraggio

1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, acquisiti i dati di monitoraggio relativi all'attuazione delle disposizioni stabilite dal medesimo attraverso il Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero (ReCER) di cui all'articolo 184-ter, comma 3-septies, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica valuta l'opportunita' di procedere ad una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 3.

Note all'art. 7:
- Il testo dell'articolo 184-ter, comma 3, del decreto
legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle
premesse.
 
Art. 8

Norme transitorie e finali

1. Ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore dell'aggregato recuperato, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso, presenta all'autorita' competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, inerenti ai limiti quantitativi previsti dall'allegato 4 e ai valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2, nonche' le norme tecniche di cui all'allegato 5 dello stesso decreto.
2. Nelle more dell'efficacia dell'aggiornamento delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e delle autorizzazioni concesse ai sensi del Capo IV, del Titolo 1, della parte IV, ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del medesimo decreto, i produttori di aggregato recuperato operano in conformita' ai titoli posseduti prima dell'aggiornamento. Nel caso in cui, all'entrata in vigore del presente regolamento, l'autorizzazione sia in fase di rinnovo ai sensi degli articoli 29-octies, o 208, comma 12, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i produttori di aggregato recuperato operano, fino alla conclusione della stessa, in conformita' ai titoli oggetto di rinnovo.
3. Gli aggregati recuperati prodotti fino al momento dell'intervenuta efficacia dell'aggiornamento o del rinnovo di cui ai commi 1 e 2 possono continuare ad essere gestiti in conformita' alla comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 o nel rispetto dell'autorizzazione efficace al momento della richiesta di aggiornamento o rinnovo, concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del medesimo decreto.
4. Fatta salva l'immediata applicabilita' dell'articolo 5, comma 4, i produttori di aggregato recuperato operano nel rispetto dei criteri contenuti nel presente regolamento, a seguito dell'ottenimento dell'aggiornamento o del rinnovo delle autorizzazioni, o del decorso dei termini di efficacia della comunicazione aggiornata.
5. Gli Allegati 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Note all'art. 8:
- Per il testo dell'articolo 216, del decreto
legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note
all'articolo 2.
- Il Capo IV, del Titolo I, della Parte Quarta del
decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle
note all'articolo 2.
- Il Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto
legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note
all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 29-octies, del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 29-octies (Rinnovo e riesame). - 1. L'autorita'
competente riesamina periodicamente l'autorizzazione
integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative
condizioni.
2. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni
sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili
all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione e'
stata concessa o da ultimo riesaminata, nonche' di
eventuali nuovi elementi che possano condizionare
l'esercizio dell'installazione. Nel caso di installazioni
complesse, in cui siano applicabili piu' conclusioni sulle
BAT, il riferimento va fatto, per ciascuna attivita',
prevalentemente alle conclusioni sulle BAT pertinenti al
relativo settore industriale.
3. Il riesame con valenza, anche in termini
tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione e' disposto
sull'installazione nel suo complesso:
a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle
decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite
all'attivita' principale di un'installazione;
b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo
riesame effettuato sull'intera installazione.
4. Il riesame e' inoltre disposto, sull'intera
installazione o su parti di essa, dall'autorita'
competente, anche su proposta delle amministrazioni
competenti in materia ambientale, comunque quando:
a) a giudizio dell'autorita' competente ovvero, in
caso di installazioni di competenza statale, a giudizio
dell'amministrazione competente in materia di qualita'
della specifica matrice ambientale interessata,
l'inquinamento provocato dall'installazione e' tale da
rendere necessaria la revisione dei valori limite di
emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in
quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando
e' accertato che le prescrizioni stabilite
nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli
obiettivi di qualita' ambientale stabiliti dagli strumenti
di pianificazione e programmazione di settore;
b) le migliori tecniche disponibili hanno subito
modifiche sostanziali, che consentono una notevole
riduzione delle emissioni;
c) a giudizio di una amministrazione competente in
materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia
di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente
rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o
dell'attivita' richiede l'impiego di altre tecniche;
d) sviluppi delle norme di qualita' ambientali o
nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o
regionali lo esigono;
e) una verifica di cui all'articolo 29-sexies,
comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza
evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative,
indicando conseguentemente la necessita' di aggiornare
l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di
esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli
di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.
5. A seguito della comunicazione di avvio del riesame
da parte dell'autorita' competente, il gestore presenta,
entro il termine determinato dall'autorita' competente in
base alla prevista complessita' della documentazione, e
compreso tra 30 e 180 giorni, ovvero, nel caso in cui la
necessita' di avviare il riesame interessi numerose
autorizzazioni, in base ad un apposito calendario annuale,
tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle
condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare,
i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che
consentano un confronto tra il funzionamento
dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni
sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati
alle migliori tecniche disponibili nonche', nel caso di
riesami relativi all'intera installazione, l'aggiornamento
di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma
1. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), la domanda di
riesame e' comunque presentata entro il termine ivi
indicato. Nel caso di inosservanza del predetto termine
l'autorizzazione si intende scaduta. La mancata
presentazione nei tempi indicati di tale documentazione,
completa dell'attestazione del pagamento della tariffa,
comporta la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000
euro, con l'obbligo di provvedere entro i successivi 90
giorni. Al permanere dell'inadempimento la validita'
dell'autorizzazione, previa diffida, e' sospesa. In
occasione del riesame l'autorita' competente utilizza anche
tutte le informazioni provenienti dai controlli o dalle
ispezioni.
6. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea delle
decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite
all'attivita' principale di un'installazione, l'autorita'
competente verifica che:
a) tutte le condizioni di autorizzazione per
l'installazione interessata siano riesaminate e, se
necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del
presente decreto in particolare, se applicabile,
dell'articolo 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis;
b) l'installazione sia conforme a tali condizioni
di autorizzazione.
7. Il ritardo nella presentazione della istanza di
riesame, nel caso disciplinato al comma 3, lettera a), non
puo' in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i
tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio delle
installazioni alle condizioni dell'autorizzazione.
8. Nel caso di un'installazione che, all'atto del
rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater,
risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n.
1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera b), e'
esteso a sedici anni. Se la registrazione ai sensi del
predetto regolamento e' successiva all'autorizzazione di
cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta
autorizzazione e' effettuato almeno ogni sedici anni, a
partire dal primo successivo riesame.
9. Nel caso di un'installazione che, all'atto del
rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater,
risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il
termine di cui al comma 3, lettera b), e' esteso a dodici
anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma e'
successiva all'autorizzazione di cui all'articolo
29-quater, il riesame di detta autorizzazione e' effettuato
almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo
riesame.
10. Il procedimento di riesame e' condotto con le
modalita' di cui agli articoli 29-ter, comma 4, e
29-quater. In alternativa alle modalita' di cui
all'articolo 29-quater, comma 3, la partecipazione del
pubblico alle decisioni puo' essere assicurata attraverso
la pubblicazione nel sito web istituzionale dell'autorita'
competente.
11. Fino alla pronuncia dell'autorita' competente in
merito al riesame, il gestore continua l'attivita' sulla
base dell'autorizzazione in suo possesso.»
- Si riporta il testo dell'articolo 208, comma 12, del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti
di smaltimento e di recupero dei rifiuti). - (omissis)
12. Salva l'applicazione dell'articolo 29-octies per
le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13,
l'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per un
periodo di dieci anni ed e' rinnovabile. A tale fine,
almeno centottanta giorni prima della scadenza
dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita
domanda alla regione che decide prima della scadenza
dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attivita' puo'
essere proseguita fino alla decisione espressa, previa
estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le
prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate,
prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal
rilascio, nel caso di condizioni di criticita' ambientale,
tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie
disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di
cui allalegge n. 241 del 1990.
(omissis).»
 
Art. 9

Abrogazioni

1. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 27 settembre 2022, n. 152, e' abrogato dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 giugno 2024

Il Ministro: Pichetto Fratin
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 3320

Note all'art. 9:
- Per i riferimenti al decreto del Ministro
dell'ambiente 27 settembre 2022, n. 152, si veda nelle note
alle premesse.