Gazzetta n. 213 del 11 settembre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 4 luglio 2024
Istituzione del Centro alti studi per la difesa (CASD), quale Scuola superiore universitaria ad ordinamento speciale di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza. (Decreto n. 922).


IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

di concerto con

IL MINISTRO DELLA DIFESA

e

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto l'art. 2, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, con il quale e' stato definito il sistema di accreditamento iniziale e periodico delle istituzioni universitarie, a norma dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto l'art. 238-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'art. 4-bis, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, il quale prevede che:
comma 1, «al fine di sviluppare percorsi formativi che favoriscono l'integrazione interdisciplinare fra il sistema universitario nazionale e quello della ricerca nel settore della difesa nonche' di integrare il sistema della formazione universitaria, post universitaria e della ricerca a sostegno del rilancio e di un piu' armonico sviluppo dei settori produttivi strategici dell'industria nazionale, il Centro alti studi per la difesa si riconfigura, in via sperimentale per un triennio, in Scuola superiore universitaria ad ordinamento speciale di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza, promossa dal Ministero della difesa e soggetta all'indirizzo e coordinamento del Ministero dell'universita' e della ricerca, limitatamente agli aspetti di competenza»;
comma 2, «la Scuola di cui al comma 1, previo accreditamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226, anche in deroga al requisito di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), primo periodo, del predetto regolamento relativamente al numero minimo di docenti per la formazione del collegio del dottorato, puo' emanare annualmente bandi per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca in scienze della difesa e della sicurezza a favore di un massimo di otto candidati per la durata di tre anni estensibili a quattro, fino al raggiungimento, a regime, di un numero di partecipanti non superiore a trentadue unita'»;
comma 3, «l'offerta formativa della scuola di cui al comma 1 e' attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un comitato ordinatore, composto da due membri designati dal Ministro della difesa e da tre esperti di elevata professionalita' scelti dal Ministro dell'universita' e della ricerca. Lo stesso comitato ordinatore cura l'attuazione del piano, ne coordina tutte le conseguenti attivita' e formula le proposte e i pareri prescritti dalla normativa vigente in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti»;
comma 5, «al termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto al comma 2, previa valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la riconfigurazione puo' assumere carattere di stabilita', mediante il riconoscimento dell'autonomia statutaria e regolamentare da attuare con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro per la pubblica amministrazione, anche per quanto concerne l'approvazione dello statuto e dei regolamenti interni, la valutazione della qualita' della ricerca, di cui all'art. 3, comma 1, lettera i-bis), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e la valutazione periodica di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19»;
comma 6, «per le esigenze di cui al presente articolo la dotazione organica del personale civile del Ministero della difesa di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementata di quattro unita' di personale, di cui due professori ordinari e due professori associati, da assumere entro i limiti delle ordinarie facolta' assunzionali e nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni del personale, redatto secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 5, i professori e i ricercatori del Centro alti studi per la difesa reclutati nel rispetto della legge 30 dicembre 2010, n. 240, transitano nei ruoli della Scuola superiore universitaria e acquisiscono lo stato giuridico e il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari di cui, rispettivamente, agli articoli 6, 8 e 24 della medesima legge n. 240 del 2010»;
comma 7, «le spese per il funzionamento e per le attivita' istituzionali della scuola di cui al comma 1, comprese quelle per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria e straordinaria manutenzione delle strutture e per la ricerca scientifica, restano a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa e non gravano sui fondi di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 843 del 3 novembre 2020 con il quale e' stato nominato il Comitato ordinatore della scuola ai sensi dell'art. 238-bis, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dando avvio al triennio di sperimentazione di cui al comma 1 dello stesso art. 238-bis;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 951 del 23 luglio 2021, con il quale, su conforme parere dell'ANVUR, e' stato concesso a decorrere dall'a.a. 2021/2022, l'accreditamento alla Scuola del corso di dottorato in «Scienze dell'innovazione per la difesa e la sicurezza», ai sensi dell'art. 238-bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
Visto il regolamento di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2021, prot. n. 226, recante le modalita' di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato;
Vista la delibera ANVUR n. 64 del 4 aprile 2024, con la quale l'Agenzia ha espresso una valutazione positiva dei risultati conseguiti nel periodo di sperimentazione, pur con raccomandazioni su alcune aree di miglioramento riportate nella medesima delibera;
Visto lo schema di statuto della scuola trasmesso con nota del Centro alti studi della difesa del 23 maggio 2024;
Considerato che sussistono i presupposti affinche' la riconfigurazione in via sperimentale della Scuola assuma carattere di stabilita';
Acquisito il concerto del Ministero della difesa, espresso con nota prot. n. 30722 del 12 giugno 2024;
Acquisito il concerto del Ministero per la pubblica amministrazione, espresso con nota prot. n. 630-P del 12 giugno 2024;

Decreta:

Art. 1

Istituzione

1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, il Centro alti studi per la difesa (nel seguito CASD), con sede in Roma, e' istituito come Scuola superiore universitaria ad ordinamento speciale di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza promossa dal Ministero della difesa, cui viene riconosciuta autonomia statutaria e regolamentare nei termini di cui al presente decreto.
2. Il CASD e' sottoposto all'indirizzo e coordinamento del Ministero dell'universita' e della ricerca con riferimento agli ambiti della didattica, della ricerca, della docenza e degli studenti iscritti ai corsi di studio. In particolare il CASD e' sottoposto alle procedure di accreditamento iniziale e periodico della sede e dei corsi di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, ed alla valutazione della qualita' della ricerca ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera i-bis), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.
3. E' approvato lo statuto del CASD riportato nell'allegato al presente decreto e parte integrante dello stesso. Le successive modifiche statutarie sono adottate secondo le modalita' e le procedure di cui all'art. 6, commi 9, 10 e 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168. I regolamenti interni sono approvati dal CASD secondo le modalita' previste dallo statuto, ad eccezione del regolamento didattico che e' approvato dal Ministero dell'universita' e della ricerca, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
4. A decorrere dal termine di cui al comma 1, i professori e i' ricercatori del CASD reclutati nel rispetto della legge 30 dicembre 2010, n. 240, transitano nei ruoli della Scuola superiore universitaria e acquisiscono lo stato giuridico e il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari di cui, rispettivamente, agli articoli 6, 8 e 24 della medesima legge n. 240 del 2010.
5. Le spese per il funzionamento e per le attivita' istituzionali del CASD, comprese quelle per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria e straordinaria manutenzione delle strutture e per la ricerca scientifica, restano a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa e non gravano sui fondi di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca.
 
Allegato

STATUTO DELLA SCUOLA SUPERIORE UNIVERSITARIA
AD ORDINAMENTO SPECIALE
PROMOSSA DAL MINISTERO DELLA DIFESA

Art. 1.

Natura dell'istituzione e finalita' della scuola

1. Il Centro alti studi per la difesa, in prosieguo CASD o Centro, ai sensi dell'art. 238-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 (nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2023, n. 144) convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 (nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2023, n. 190) e' stato riconfigurato in Scuola superiore universitaria ad ordinamento speciale (in prosieguo SSUOS) di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza, promossa dal Ministero della difesa e soggetta all'indirizzo e coordinamento del Ministero dell'universita' e della ricerca, limitatamente agli aspetti di competenza.
2. Su tale base, per gli scopi del presente Statuto, le denominazioni Centro alti studi per la difesa e Scuola superiore universitaria ad ordinamento speciale promossa dal Ministero della difesa e soggetta all'indirizzo e coordinamento del Ministero dell'universita' e della ricerca, limitatamente agli aspetti di competenza, indicano lo stesso soggetto e sono interscambiabili.
3. Il CASD ha propria personalita' giuridica e autonomia didattica, scientifica e organizzativa, nonche' finanziaria e contabile per il tramite del sovraordinato Stato Maggiore della difesa, attraverso l'Ufficio generale di pianificazione, programmazione e bilancio (UGPPB) e l'Ufficio generale del Centro di responsabilita' amministrativa (SMD UG-CRA).
4. Il CASD e' un Centro di istruzione universitaria che eroga corsi di formazione dottorale, alta formazione post-laurea e formazione continua nel campo delle Scienze della difesa e sicurezza. Comprende l'Istituto alti studi per la difesa (IASD), l'Istituto superiore di Stato Maggiore interforze (ISSMI), l'Istituto di ricerca e analisi della difesa (IRAD) ed ha alle sue dipendenze il Centro per la formazione logistica interforze (CeFLI).
5. Il Centro, riorganizzato con il decreto del Ministro della difesa dell'11 novembre 2021:
a) elabora studi relativi ai problemi che condizionano, anche indirettamente, l'organizzazione della difesa nazionale e la preparazione dello strumento militare e svolge attivita' di ricerca anche applicata, relativa alle funzioni della difesa;
b) aggiorna e completa la formazione dei dirigenti militari e civili della pubblica amministrazione, dei membri delle istituzioni dello Stato, dei dirigenti di enti privati e dei rappresentanti della societa' civile, nel campo dell'organizzazione della difesa nazionale;
c) promuove e valorizza attraverso la formazione e la ricerca una cultura interforze;
d) contribuisce alle attivita' di alta formazione nelle materie d'interesse della Difesa;
e) elabora, conduce e aggiorna ricerche secondo i canoni della valutazione della qualita' della ricerca;
f) conduce studi accademici rilevanti per la difesa nazionale e la relativa preparazione dello strumento militare;
g) sviluppa percorsi formativi, quale Scuola superiore universitaria a ordinamento speciale promossa dal Ministero della difesa, che favoriscono l'integrazione interdisciplinare fra il sistema universitario nazionale e quello della ricerca nel settore della Difesa.
6. La Presidenza del CASD/SSUOS e' affidata ad un Generale di Corpo d'armata, o grado corrispondente, nominato dal Ministro della difesa su proposta del Capo di Stato maggiore della difesa.
7. Nell'intero ambito delle proprie attivita' di ricerca e didattica il CASD/SSUOS promuove la cooperazione internazionale, con particolare riguardo agli Stati membri della NATO, della Partnership for Peace, dell'Unione europea ed ai Paesi del Mediterraneo, anche favorendo la mobilita' di studenti, professori e ricercatori.
8. Il CASD/SSUOS impronta il proprio operato ai principi di semplificazione, efficienza, efficacia e trasparenza.
 
Art. 2

Accreditamento iniziale e periodico

1. In relazione a quanto previsto dall'art. l, comma 2 del presente decreto, entro un triennio, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, su conforme parere dell'ANVUR, viene disposto l'accreditamento iniziale del CASD, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, sulla base dei criteri e parametri previsti per le Scuole superiori universitarie ad ordinamento speciale.
2. Per quanto riguarda l'accreditamento dei corsi di dottorato trova applicazione quanto previsto dal decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226.
3. In caso di mancato accreditamento iniziale della scuola entro il termine di cui al comma 1, si applica quanto previsto dall'art. 7, comma 8, del decreto legislativo n. 19/2012 e dall'art. 2, comma 5, lettera d) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25; in tal caso i docenti del CASD di cui all'art. 1, comma 4, conservano il diritto al posto in altra sede universitaria con oneri a carico del Ministero della difesa.
4. I successivi accreditamenti periodici della Scuola sono disposti secondo le medesime procedure previste per le altre Scuole superiori universitarie ad ordinamento speciale ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.
5. Il CASD provvede all'aggiornamento periodico della Anagrafe nazionale degli studenti, dell'Archivio docenti universitari e di tutte le banche dati del Ministero dell'universita' e della ricerca utilizzate ai fini dell'accreditamento, nei termini indicati dallo stesso Ministero.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' e all'Ufficio centrale di bilancio per il controllo preventivo di regolarita' contabile e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2024

Il Ministro dell'universita'
e della ricerca
Bernini

Il Ministro della difesa
Crosetto

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Zangrillo
Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2290
 

Art. 2.

Sede legale, sedi decentrate e simbolo

1 II CASD/SSUOS ha sede legale a Roma, nell'edificio storico di Palazzo Salviati, in piazza della Rovere, n. 83. Per le sue attivita' istituzionali e di funzionamento, si avvale degli immobili e delle strutture di sostegno didattico messe a disposizione dalla Difesa.
2. La Scuola in collaborazione con soggetti pubblici e privati puo' partecipare o promuovere Centri e Poli di ricerca e formazione anche in altre localita'. Per il funzionamento di tali sinergie, la Scuola puo' avvalersi di personale docente e tecnico-amministrativo propri o dei soggetti cooperanti, secondo criteri di reciprocita' stabiliti in appositi accordi e convenzioni da stipularsi con i soggetti partner.
3. Lo stemma del CASD/SSUOS prevede nel tamburo centrale, in alto, la scritta CASD, acronimo del Centro alti studi per la difesa, sovrastata da una corona turrita repubblicana. Nel centro sono rappresentate le quattro forze armate: Esercito, in alto su sfondo rosso; Marina, a destra su sfondo blu; Aeronautica, in basso su sfondo azzurro; Carabinieri, a sinistra su sfondo blu e rosso. Nell'esergo un cartiglio svolazzante con il motto Ut Unum Sint («affinche' siano una cosa sola»).
4. La denominazione, stemma, emblema o altro segno distintivo del CASD/SSUOS, previa autorizzazione del Presidente ed esclusivamente nelle ipotesi di collaborazioni istituzionali di cui al precedente comma 2, potranno essere temporaneamente utilizzati da soggetti terzi pubblici o privati nel rispetto del decreto interministeriale n. 162 del 25 luglio 2012 e successive modificazioni, fatte salve comunque sempre le prerogative di Difesa Servizi S.p.a. in caso di promozione e gestione economica dei segni distintivi.
 

Art. 3.

Attivita' formative

1. Il CASD/SSUOS espleta i propri compiti istituzionali affiancando ai tradizionali strumenti formativi e di ricerca, modelli e metodologie innovative, incoraggiando la collaborazione diretta con esperti e professionisti nazionali e internazionali.
2. La Scuola, in aderenza ai dettami della legge 19 novembre 1990, n. 341 e dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, in materia di autonomia didattica degli Atenei, organizza corsi di dottorato di ricerca nel campo delle scienze della difesa e sicurezza, rilasciando il titolo di Dottore di ricerca (dott. ric. ovvero Ph.D.), nelle modalita' di cui all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata triennale e sono destinati a formare dottori di ricerca, in una prospettiva internazionale ed interdisciplinare, offrendo loro opportunita' di approfondimento metodologico e di esperienza di ricerca.
3. Mantenendo ferme le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi la Scuola puo' attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di master universitario di primo e di secondo livello. Tali percorsi formativi sono disciplinati nei regolamenti didattici della Scuola.
4. Il CASD/SSUOS, inoltre, puo' organizzare:
a) corsi di alta formazione rivolti a chi, dopo la laurea o laurea magistrale, intenda aggiornare le proprie conoscenze in settori di alta specializzazione e in rapida evoluzione, nel campo delle Scienze della difesa e sicurezza;
b) corsi di alta formazione rivolti alla dirigenza militare e civile della difesa, del Corpo della Guardia di finanza, di Paesi alleati e amici. Ai corsi possono essere ammessi anche dirigenti della pubblica amministrazione, delle istituzioni, del settore dell'economia, dell'industria, delle universita', dell'informazione e delle libere professioni al fine di promuovere la diffusione e l'osmosi tra cultura militare e maggiori realta' istituzionali e produttive del Paese;
c) corsi di formazione continua e di aggiornamento professionale.
5. La presenza di discenti e docenti stranieri, nell'ambito delle attivita' formative erogate dal CASD/SSUOS, costituisce elemento di qualificazione internazionale dei corsi.
6. Il CASD/SSUOS puo' istituire e regolamentare le necessarie forme di tutorato, atte a consentire ai frequentatori l'ottenimento del massimo rendimento e partecipazione didattica.
7. Il CASD/SSUOS organizza, inoltre, attivita' di orientamento e promuove attivita' culturali.
8. I corsi possono essere svolti in maniera autonoma o disciplinati da apposite convenzioni stipulate con altre universita', enti di ricerca o istituti di insegnamento superiore, italiani o stranieri, con la eventuale possibilita' di conferimento di titoli multipli o congiunti.
9. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, il CASD/SSUOS si avvale del proprio corpo docente e di altri professori e ricercatori, sulla base delle convenzioni di cui al precedente comma e anche con riferimento alla mobilita' inter accademica con altri enti pubblici ed Atenei.
10. I criteri e le modalita' di assolvimento da parte dei professori e dei ricercatori del CASD/SSUOS dei loro doveri accademici, in applicazione e nel rispetto delle norme sul loro stato giuridico, come specificato dall'art. 6 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, e' disciplinato in un regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori.
11. Il CASD/SSUOS si avvale, inoltre, di docenti ed esperti militari e civili, italiani e stranieri chiamati a prestare la propria opera per specifiche attivita' di ricerca e di insegnamento, nel rispetto della normativa in vigore.
 

Art. 4.

Principi generali organizzativi

1. La struttura organizzativa, il modello gestionale e le procedure di pianificazione, progettazione e valutazione didattica del CASD/SSUOS tengono necessariamente conto delle funzioni e delle prerogative proprie ed inderogabili che contraddistinguono un ente dell'Amministrazione difesa e si rifanno all'ordinamento universitario, per quanto compatibile.
2. Per assolvere i propri compiti istituzionali, il CASD/SSUOS e' organizzato per svolgere le seguenti funzioni:
a) direzione strategica: attraverso il Presidente e il Comitato dei direttori;
b) pianificazione, progettazione e valutazione didattica: attraverso il Dipartimento accademico, la Direzione alta formazione e ricerca e il Consiglio per la formazione organizzativa e manageriale;
c) attuazione didattica: attraverso l'Istituto superiore di Stato Maggiore interforze, l'Istituto alti studi per la difesa, l'Istituto di ricerca e analisi della difesa. Per alcuni corsi, la Direzione alta formazione e ricerca e il Consiglio per la formazione organizzativa e manageriale svolgono anche la funzione di attuazione didattica;
d) accademica: attraverso il Dipartimento accademico;
e) ricerca e analisi: attraverso l'Istituto di ricerca e analisi della difesa;
j) supporto e sostegno: attraverso il reparto di Presidenza e il Quartier generale.
 

Art. 5.

Principi generali di gestione del ciclo di pianificazione,
progettazione e attuazione didattica

1. Il ciclo di pianificazione, progettazione, attuazione didattica e miglioramento continuo dei corsi del CASD/SSUOS, viene disciplinato nei seguenti documenti:
a) il Piano triennale di orientamento strategico dell'alta formazione e ricerca (POSAFR);
b) il Manifesto annuale degli studi (MdS);
c) la Relazione annuale sulla formazione e ricerca (RAFR).
2. Il POSAFR, elaborato dalla Direzione alta formazione e ricerca, e' il principale documento di livello strategico. Esso raccoglie e sintetizza le linee di indirizzo provenienti dallo Stato Maggiore della difesa, dal Presidente del CASD/SSUOS e dal Comitato dei direttori. Il POSAFR descrive l'evoluzione dell'offerta formativa e di ricerca del Centro alti studi per la difesa con una prospettiva triennale e viene aggiornato annualmente, in base alle necessita'.
3. Sulla base del POSAFR in vigore, la Direzione alta formazione e ricerca (DiAFR) elabora un Manifesto generale degli studi annuale (MdS) che sintetizza l'offerta formativa della Scuola per ogni anno accademico di riferimento. Nel MdS vengono definiti gli obiettivi didattici generali di ogni corso e le strutture accademiche o altra articolazione della Scuola responsabile per la fase attuativa, cosi' come deliberato dagli organi competenti.
4 Al termine di ogni anno accademico, viene elaborata una Relazione annuale sull'alta formazione e ricerca (RAFR). La RAFR e' il documento di sintesi, elaborato dalla DiAFR, che raccoglie e sintetizza i risultati dei singoli corsi erogati nell'anno accademico di riferimento. La RAFR costituisce il riferimento per il miglioramento continuo dei percorsi di formazione e ricerca della Scuola e viene presa in considerazione per l'aggiornamento del POSAFR e del MdS.
 

Art. 6.

Federazioni, consorzi, associazioni e collaborazioni

1. Per le finalita' di cui all'art. 3 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in ordine al miglioramento della qualita' dell'attivita' didattica, il CASD/SSUOS potra' valutare di entrare a far parte di federazioni con atenei e/o scuole universitarie a ordinamento speciale, al ricorrere dei presupposti ivi sanciti e previo eventuale adeguamento del presente statuto, ferma restando l'autonomia giuridica, scientifica, gestionale e amministrativa di ciascun Ateneo.
2. Al fine di migliorare la qualita', l'efficienza e l'efficacia delle attivita' di ricerca, di insegnamento e gestionali, il CASD/SSUOS puo' partecipare a consorzi, enti e associazioni e stipulare convenzioni con universita' o enti e istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, nel rispetto delle linee di indirizzo definite dal POSAFR e della normativa vigente.

 

Art. 7.

Organi del CASD/SSUOS

Sono organi del CASD/SSUOS:
a) il Presidente;
b) il Comitato dei direttori;
c) il Comitato di indirizzo;
d) il direttore accademico;
e) il Dipartimento accademico;
f) il Reparto di Presidenza;
g) il Nucleo di valutazione.
 

Art. 8.

Presidente

1. Il Presidente del CASD/SSUOS, e' un Generale di Corpo d'armata, o grado corrispondente, nominato dal Ministro della difesa su proposta del Capo di Stato Maggiore della difesa.
2. Il Presidente e' il rappresentante legale del CASD/SSUOS. Normalmente mantiene la carica per un triennio, salvo intervento di elementi che possano modificare il mandato.
3. Il Presidente e' direttamente responsabile della missione assegnata al CASD/SSUOS, della formazione, dell'organizzazione, dell'impiego del personale e della disciplina, nei limiti previsti dalle normative amministrative, della conservazione dei materiali e della gestione amministrativa della Scuola.
4. Assicura senza soluzione di continuita', la direzione, il funzionamento, l'efficacia e l'efficienza della Scuola e delle sue articolazioni. A tal fine dirige, coordina e controlla l'attivita' delle articolazioni dipendenti per conseguire i compiti assegnati all'ente.
5. Il Presidente svolge, altresi', le funzioni in seno al Polo formativo Cyber della difesa ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro della difesa 5 agosto 2021.
6. Il Presidente, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, sovrintende alla pianificazione, alla programmazione e alla gestione delle attivita' didattiche.
7. Il Presidente e' responsabile delle relazioni esterne con il Ministero dell'universita' e della ricerca, con le universita', nel rispetto dei principi sull'autonomia universitaria, con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), la Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI), nonche' con gli altri organismi pubblici e privati a qualsiasi titolo interessati.
8. Il Presidente potra' delegare il direttore accademico o i componenti del Comitato dei direttori, a svolgere le funzioni di cui al presente articolo, sulla base delle indicazioni da lui impartite all'atto di delega.
9. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
a) convoca e presiede il Comitato dei direttori;
b) indirizza le attivita' scientifiche, di formazione e ricerca, attraverso l'elaborazione del POSAFR (Piano di orientamento strategico dell'alta formazione e ricerca);
c) attraverso le articolazioni del CASD/SSUOS, persegue il raggiungimento degli obiettivi strategici stabiliti nel POSAFR, secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito;
d) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti;
e) sovraintende e indirizza il Comitato di indirizzo e le Sezioni programmazione finanziaria e amministrazione;
f) conferisce i diplomi e gli altri titoli rilasciati dalla Scuola;
g) propone al Capo di Stato Maggiore della difesa la federazione del CASD/SSUOS con altri soggetti;
h) approva i contratti e sottoscrive le convenzioni;
i) emana i bandi che investono i settori della ricerca e della didattica;
j) esercita l'alta vigilanza sul funzionamento delle strutture e dei servizi;
k) approva ed emana le direttive di funzionamento interno e i regolamenti della scuola, compresi quelli in materia di didattica e ricerca.
10. Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo, il Presidente si avvale del Reparto di Presidenza, del Comitato dei direttori, del Dipartimento accademico, del Consiglio per la formazione organizzativa e manageriale, del Comitato di indirizzo, delle Sezioni programmazione finanziaria e amministrazione, della Direzione alta formazione e ricerca, delle strutture accademiche e, per le funzioni logistiche e di supporto, del Quartier generale.
 

Art. 9.

Comitato dei direttori

1. Il Comitato dei direttori e' il massimo organo consultivo della Scuola.
2. Il Comitato e' presieduto dal Presidente, rimane in carica per quattro anni, rinnovabili una sola volta, ed e' composto dal direttore accademico, da una rappresentanza dei professori ordinari e associati del CASD/SSUOS, da un rappresentante del Consiglio per la formazione organizzativa e manageriale, da una rappresentanza dei ricercatori, da una rappresentanza elettiva degli studenti, dal direttore coordinatore agli studi dello IASD, dai direttori coadiutori dello IASD, dal direttore dell'IRAD, dal direttore dell'ISSMI, dai vice direttori dell'ISSMI, dal direttore della Di.AFR, nonche' da altre figure professionali di volta in volta ritenute necessarie in funzione della materia trattata.
3. Il Comitato dei direttori, in aderenza alle normative vigenti, alle direttive dello Stato Maggiore della difesa e alle linee di indirizzo indicate dal Presidente del CASD/SSUOS, rappresenta l'elemento organizzativo di raccordo dove confluiscono in un unico quadro sintetico tutti gli input di livello strategico pervenuti dagli stakeholder interni ed esterni, nazionali ed internazionali. In particolare, il Comitato dei direttori esamina ed esprime pareri in merito a:
a) Piano di orientamento strategico dell'alta formazione e ricerca (POSAFR);
b) Manifesto generale degli studi della Scuola (MdS);
c) Sistemi di valutazione della qualita' dell'alta formazione e ricerca;
d) Sistemi di valutazione del profitto dei frequentatori;
e) relazione annuale sui risultati dei percorsi di alta formazione e ricerca;
f) istituzione e attivazione di nuovi percorsi formativi;
g) Federazione del CASD con altri soggetti.
4. Le procedure di funzionamento del Comitato dei direttori sono disciplinate da specifici regolamenti interni.
 

Art. 10.

Comitato di indirizzo

1. Il Comitato di indirizzo fornisce le linee di indirizzo per l'attivita' gestionale del CASD/SSUOS, relativamente alla programmazione dei abbisogni finanziari per le attivita' didattiche e di ricerca a medio termine, in coordinamento con le Sezioni programmazione e amministrazione.
2. E' presieduto dal Presidente del CASD/SSUOS, rimane in carica per quattro anni rinnovabili una sola volta, ed e' costituito dal direttore accademico e da quattro ufficiali nel grado di Col/C.V., rappresentanti di ciascun istituto/direzione.
 

Art. 11.

Direttore accademico

1. Il direttore accademico e' scelto tra i professori ordinari della Scuola e nominato dal Comitato di indirizzo, sentito il Comitato dei direttori. Rimane in carica per sei anni per un solo mandato non rinnovabile.
2. Presiede il Dipartimento accademico.
3. Promuove nei confronti dei professori e dei ricercatori del CASD/SSUOS, l'iniziativa di eventuali procedimenti disciplinari anche relativi alle violazioni del codice etico.
 

Art. 12.

Il Dipartimento accademico

1. Il Dipartimento accademico e' retto dal direttore accademico ed e' composto dai professori e dai ricercatori afferenti al corpo docente, nonche' da ufficiali dirigenti scelti dal Presidente del CASD/SSUOS fra quelli ivi in servizio.
2. Il Dipartimento accademico, in linea con la normativa vigente e le linee di indirizzo ricevute dal Presidente del CASD/SSUOS, contribuisce a definire i contenuti didattico-scientifici dei corsi di formazione di responsabilita' della Scuola, aggiornandoli costantemente e svolge funzioni di raccordo tra le strutture accademiche nel campo della didattica e della ricerca.
3. I membri del Dipartimento accademico possono essere impiegati in attivita' di insegnamento e, qualora qualificati, di ricerca.
 

Art. 13.

Reparto Presidenza

1. Il reparto di Presidenza ha il compito di fornire il necessario supporto decisionale al Presidente del CASD e di attuare tutte le predisposizioni organizzative, di coordinamento, logistiche e di supporto per il funzionamento della Scuola. In tale contesto il Capo reparto di Presidenza svolge le funzioni di direttore generale, qualora compatibili con la struttura ordinativo/funzionale del CASD. indirizza, coordina e controlla le attivita' degli elementi organizzativi dipendenti, ovvero Segreteria, Quartier generale, Ufficio personale, Ufficio cerimoniale e relazioni esterne.
 

Art. 14.

Il Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione e' nominato con apposito decreto dal Presidente del CASD/SSUOS, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Il Nucleo di valutazione, tenendo anche conto dei criteri di valutazione fissati dall'ANVUR:
a) verifica la qualita' e l'efficacia dell'offerta didattica;
b) verifica l'attivita' di ricerca svolta;
c) per quanto attiene all'attivita' didattica, assolve tutte le funzioni di organismo indipendente di valutazione della performance previste dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e successive modificazioni ed integrazioni;
d) esercita altre funzioni previste dalla legge.
3. Il Nucleo di valutazione, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente, e' composto da:
a) un professore del CASD/SSUOS a tempo pieno o, in mancanza, un professore di altra istituzione universitaria;
b) un rappresentante degli studenti;
c) due ufficiali nel grado di Col/C.V.;
d) componenti esterni al quadro permanente del CASD/SSUOS, esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico e comunque in possesso di elevata qualificazione professionale. Tali membri non debbono ricoprire, o aver ricoperto, cariche politico elettive nei tre anni precedenti l'assunzione della carica; non devono, altresi', trovarsi in una posizione di conflitto di interessi, attuale o potenziale, con la Scuola.
4. La funzione di coordinatore del nucleo e' attribuita al professore di ruolo della Scuola designato dal Comitato dei direttori.
5. Il rappresentante degli studenti di cui alla lettera b) e' eletto dai discenti dei corsi ordinari e di dottorato a scrutinio segreto secondo le modalita' ed i termini stabiliti in apposito regolamento. I componenti di cui alla lettera d) sono nominati dal Presidente, previa delibera del Comitato di Indirizzo, acquisito il parere del Comitato dei direttori.
6. Il rappresentante, di cui alla lettera b), dura in carica per due anni; i rimanenti durano in carica per tre anni. Gli incarichi possono essere rinnovati per una sola volta.
7. Le modalita' di organizzazione e funzionamento del nucleo di valutazione sono disciplinate da apposito regolamento.

 

Art. 15.

Strutture accademiche

1. Le strutture accademiche attraverso le quali si articolano le attivita' didattiche e scientifiche della Scuola sono:
a) la Direzione alta formazione e ricerca;
b) l'Istituto alti studi per la difesa;
c) l'Istituto superiore di Stato Maggiore interforze;
d) l'Istituto di ricerca e analisi della difesa;
e) il Consiglio per la formazione organizzativa e manageriale;
f) il Centro per la formazione logistica interforze.
La loro costituzione ed il loro funzionamento sono definiti con regolamento interno.
2. I direttori le rappresentano e ne promuovono e coordinano l'attivita' didattica e scientifica, sovrintendendo al loro regolare funzionamento.
 

Art. 16.

Centri di ricerca, centri di servizio e laboratori

1 il Presidente, sentito il Comitato dei direttori e il Comitato di indirizzo, puo' istituire centri di ricerca, centri di servizio e laboratori, anche in collaborazione con enti della difesa, altri atenei, con le finalita' primarie di favorire lo sviluppo della ricerca istituzionale e del trasferimento tecnologico nel settore della Difesa, coordinare e promuovere l'attivita' scientifica, integrare i percorsi didattici e di formazione.
2. La struttura, gli organi e il funzionamento di tali centri e laboratori sono disciplinati da apposite norme, regolamenti e direttive.

 

Art. 17.

Fonti di finanziamento e patrimonio

1. L'amministrazione, la finanza e la contabilita' del CASD/SSUOS fanno capo ai vigenti regolamenti di amministrazione e contabilita' del Ministero della difesa. Le spese per il funzionamento e per le attivita' istituzionali della Scuola, comprese quelle per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria e straordinaria manutenzione delle strutture e per la ricerca scientifica gravano sul bilancio ordinario dell'Amministrazione della difesa.
2. Il CASD/SSUOS, anche tramite accordi con Difesa Servizi S.p.a., usufruisce di contributi da parte di soggetti pubblici e privati, proventi derivanti da contratti e convenzioni per attivita' in conto terzi, nonche' eventuali rette corrisposte per specifici percorsi di formazione.
3. Il CASD/SSUOS, per le sue attivita' istituzionali, si avvale dei beni immobili, delle attrezzature tecniche, del patrimonio librario, archivistico e artistico di proprieta' della Difesa.
4. Il CASD/SSUOS, ai sensi dell'art. 447, comma 1, lettera h) e comma 2, lettera c), del testo unico sull'Ordinamento militare, e' un Centro funzionale, amministrativamente alle dipendenze dell'Ufficio generale Centro di responsabilita' amministrativa (UGCRA) dello Stato Maggiore difesa, che si avvale per le attivita' programmatiche e gestionali dei seguenti assetti che sono alle dirette dipendenze del Presidente:
a) la Sezione programmazione finanziaria, organo di staff deputato a coordinare tutte le attivita' programmatiche discendenti dalle esigenze manifestate dalle strutture accademiche;
b) la Sezione amministrazione, organo di staff deputato a curare il corretto svolgimento dei compiti e delle funzioni in materia di amministrazione e contabilita' previste dalle normative/regolamenti vigenti nel Ministero della difesa.
5. L'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative della difesa (ISPEDIFE) svolge nei confronti del CASD/SSOUS le funzioni di collegio dei revisori, provvede all'effettuazione delle Ispezioni amministrative e contabili, promuovendo l'accertamento delle eventuali responsabilita' ed i conseguenti provvedimenti, secondo le norme ed i regolamenti vigenti in ambito Ministero della difesa.

 

Art. 18.

Sistema delle fonti

1. L'organizzazione e il funzionamento del CASD/SSUOS sono disciplinati dalle norme di legge applicabili agli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), dal decreto del Ministro della difesa dell'11 novembre 2021, dalla direttiva SMD-N-109 edizione 2021, variante 3 (Tabelle ordinative organiche), dal presente Statuto e dagli altri regolamenti e direttive del CASD/SSUOS.
2. Il discendente regolamento didattico disciplina l'ordinamento degli studi dei corsi attivati e di ogni altra attivita' formativa e gli aspetti di organizzazione dell'attivita' didattica.
3. Apposite direttive amministrative interne aderenti all'assetto amministrativo gestionale della difesa, disciplinano la gestione finanziaria del CASD/SSUOS.
4. Ferme restando le particolari procedure previste dalla legge, i regolamenti e le direttive del CASD/SSUOS sono pubblicati all'albo del CASD/SSUOS all'indirizzo www.casd.it