Gazzetta n. 212 del 10 settembre 2024 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2024, n. 125
Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilita'.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023» e, in particolare, l'articolo 13;
Vista la direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilita';
Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante «Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69»;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private»;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante «Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, recante «Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonche' in materia di pubblicita' dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 2024;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e delle imprese e del made in Italy;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:
a) «societa' madre»: la societa' tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127;
b) «societa' figlia»: la societa' inclusa nel perimetro di consolidamento di un'altra societa' ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127;
c) «societa' madre europea»: societa' con sede in uno Stato membro dell'Unione europea e tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;
d) «standard di rendicontazione»: gli standards contenuti negli atti delegati emanati dalla Commissione europea ai sensi di quanto previsto alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;
e) «principi di attestazione»: i principi di attestazione emanati ai sensi della normativa nazionale ovvero, una volta emanati, gli standard contenuti negli atti delegati dalla Commissione europea ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26-bis della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006;
f) «questioni di sostenibilita'»: fattori ambientali, sociali, relativi ai diritti umani e di governance, compresi i fattori di sostenibilita' quali definiti all'articolo 2, punto 24), del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019;
g) «rendicontazione di sostenibilita'»: la rendicontazione di informazioni relative a questioni di sostenibilita' conformemente agli articoli 3 e 4 del presente decreto;
h) «risorse immateriali essenziali»: risorse prive di consistenza fisica da cui dipende fondamentalmente il modello aziendale dell'impresa e che costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa;
i) «societa' madre extra-europea»: le societa', con sede in uno Stato diverso da uno Stato membro dell'Unione europea, che esercitano il controllo su societa' figlie o hanno istituito succursali con sede sul territorio nazionale e che abbiano forma giuridica comparabile alla forma giuridica della societa' per azioni, societa' in accomandita per azioni, societa' a responsabilita' limitata;
l) «micro-imprese»: le societa' che alla data di chiusura del bilancio non abbiano superato, nel primo esercizio di attivita' o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
1) totale dello stato patrimoniale: euro 450.000;
2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 900.000;
3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10;
m) «piccole e medie imprese quotate»: le societa' con valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea che alla data di chiusura del bilancio, nel primo esercizio di attivita' o successivamente per due esercizi consecutivi, rientrino in almeno due degli intervalli di seguito indicati:
1) totale dello stato patrimoniale: superiore a euro 450.000 e inferiore a euro 25.000.000;
2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: superiore a euro 900.000 e inferiore a euro 50.000.000;
3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: non inferiore a 11 e non superiore a 250;
n) «imprese di grandi dimensioni»: le societa' che alla data di chiusura del bilancio abbiano superato, nel primo esercizio di attivita' o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
1) totale dello stato patrimoniale: euro 25.000.000;
2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 50.000.000;
3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250;
o) «gruppo di grandi dimensioni»: gruppi composti da una societa' madre e societa' figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio della societa' madre superano, nel primo esercizio di attivita' o successivamente per due esercizi consecutivi, i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:
1) totale dello stato patrimoniale: euro 25.000.000;
2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 50.000.000;
3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.
La verifica del superamento dei limiti numerici di cui alla presente lettera o) puo' essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, i limiti numerici indicati ai numeri 1) e 2) sono maggiorati del 20 per cento;
p) «relazione sulla gestione»: la relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile, all'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, all'articolo 41 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, all'articolo 94 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in quanto applicabile;
q) «succursale»: la sede secondaria di una societa' madre extra-europea con rappresentanza stabile sul territorio nazionale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2508 del codice civile;
r) «relazione di sostenibilita'»: la rendicontazione di informazioni relative a questioni di sostenibilita' conformemente all'articolo 5 del presente decreto;
s) «enti di interesse pubblico»: gli enti di interesse pubblico di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
2. Ai fini del presente decreto, per «ricavi netti delle vendite e delle prestazioni» si intendono:
a) gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi, dopo aver dedotto gli sconti concessi sulle vendite, l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte direttamente connesse con i ricavi delle vendite e delle prestazioni;
b) in deroga alla lettera a), per le imprese di assicurazione di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i premi lordi contabilizzati di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
c) per gli enti creditizi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, gli importi definiti conformemente all'articolo 43, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986;
d) per le imprese di Paesi terzi di cui all'articolo 5 del presente decreto, i ricavi quali definiti nel quadro della rendicontazione finanziaria, sulla cui base e' redatto il bilancio dell'impresa.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).

Note alle premesse:
- Si riporta l'art. 76 Cost.:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa
non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.»
- L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14, della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.»
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.»
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13 della legge 21
febbraio 2024, n. 15, recante delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2022-2023, pubblicata nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2024, n.
46:
«Art. 13 (Principi e criteri direttivi per il
recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il
regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la
direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto
riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilita', e
per l'adeguamento della normativa nazionale). - 1.
Nell'esercizio della delega per il recepimento della
direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 dicembre 2022, il Governo osserva, oltre
ai principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche
i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e, in
particolare, al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n.
254, al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, al
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, al testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, al testo unico delle disposizioni in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e al codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, le modifiche e le integrazioni necessarie ad
assicurare il corretto e integrale recepimento della
direttiva (UE) 2022/2464 e il coordinamento del quadro
normativo nazionale in materia di rendicontazione di
sostenibilita' e di attestazione della conformita' della
rendicontazione;
b) prevedere che la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (CONSOB), quale autorita' nazionale
competente ai sensi dell'articolo 24 della direttiva
2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
dicembre 2004, disponga dei poteri di vigilanza, di
indagine e sanzionatori necessari ad assicurare il rispetto
degli obblighi di rendicontazione di sostenibilita'
previsti dalla direttiva (UE) 2022/2464 nei confronti degli
emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro
d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera
w-quater), del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, che rientrano nel campo di
applicazione della citata direttiva, ivi compresi:
1) i poteri di vigilanza, di indagine e di
intervento previsti dall'articolo 24 della citata direttiva
2004/109/CE;
2) il potere di applicare almeno le misure e le
sanzioni amministrative previste dall'articolo 28 ter della
citata direttiva 2004/109/CE, nel rispetto dei criteri, dei
limiti, delle procedure e del regime di pubblicazione
previsti dalla direttiva medesima, come recepiti nel citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
c) attribuire al Ministero dell'economia e delle
finanze e alla CONSOB, tenuto conto dell'esistente riparto
di competenze di cui al decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39, e del perimetro di vigilanza della CONSOB
sulla rendicontazione di sostenibilita' individuato ai
sensi della lettera b) del presente comma, i poteri di
vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari ad
assicurare il rispetto delle previsioni e dei requisiti
relativi all'attivita' di attestazione della conformita'
della rendicontazione di sostenibilita' disciplinati dalla
direttiva 2006/43/CE, come da ultimo modificata dalla
direttiva (UE) 2022/2464, e dalle disposizioni nazionali di
recepimento, in coerenza con i poteri di cui dispongono in
base alla legislazione vigente con riguardo alla revisione
legale dei conti nonche', con riguardo alla previsione di
sanzioni amministrative, nel rispetto dei criteri, dei
limiti edittali, delle procedure e del regime di
pubblicazione disciplinati agli articoli da 24 a 26 del
citato decreto legislativo n. 39 del 2010;
d) apportare le occorrenti modifiche agli articoli
8 e 9 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, al
fine di tenere conto del nuovo perimetro di vigilanza della
CONSOB in materia di rendicontazione di sostenibilita'
individuato ai sensi della lettera b) del presente comma e
del riparto di competenze in materia di attestazione della
conformita' della rendicontazione individuato ai sensi
della lettera c) del medesimo comma;
e) esercitare, ove ritenuto opportuno, le opzioni
normative previste dalla direttiva (UE) 2022/2464, tenendo
conto delle caratteristiche e delle peculiarita' del
contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli
oneri sottesi alle suddette opzioni, della necessita' di
garantire la tutela dei destinatari di tali informazioni di
sostenibilita' nonche' l'integrita' e la qualita' dei
servizi di attestazione della conformita' della
rendicontazione di sostenibilita', tenuto conto anche della
fase di prima applicazione della nuova disciplina;
f) apportare, in conformita' alle definizioni e
alla disciplina della direttiva (UE) 2022/2464 nonche' ai
principi e criteri direttivi specifici previsti dal
presente comma, le occorrenti modificazioni alla normativa
vigente, anche di derivazione europea, per i settori
interessati dalla direttiva medesima, al fine di realizzare
il migliore coordinamento con le altre disposizioni
vigenti;
g) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria
adottata dal Ministero dell'economia e delle finanze e
dalla CONSOB, ove opportuno e nel rispetto delle rispettive
attribuzioni, sentiti la Banca d'Italia e l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni per i profili di competenza
con riferimento ai soggetti da essi vigilati, per
l'attuazione delle disposizioni emanate nell'esercizio
della delega di cui al presente articolo, da adottare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE)
2022/2464;
h) disciplinare forme di coordinamento e di
collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni,
tra la CONSOB e le amministrazioni pubbliche dotate di
specifica competenza nelle materie della sostenibilita'
ambientale, sociale e della tutela dei diritti umani,
prevedendo anche la facolta' di concludere appositi
protocolli di intesa e accordi di collaborazione, al fine
di agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza
previste ai sensi delle lettere b) e c) del presente comma
sul rispetto degli obblighi di rendicontazione di
sostenibilita' e di attestazione della conformita' della
medesima.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono
all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della
delega di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.»
- La direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il
regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la
direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto
riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilita',
e' pubblicata nella G.U.U.E. 16 dicembre 2022, n. L 322.
- Il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante
attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in
materia societaria, relative ai conti annuali e
consolidati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge
26 marzo 1990, n. 69, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 17
aprile 1991, n. 27, S.O.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.
- Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
recante codice delle assicurazioni private, e' pubblicato
nella Gazz. Uff 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,
recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa
alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE, e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 2010, n. 68, S.O.
- Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136,
recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai
bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative
relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica
della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai
conti consolidati delle banche e degli altri istituti
finanziari, nonche' in materia di pubblicita' dei documenti
contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro,
di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale
fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 1° settembre 2015, n. 202.

Note all'art. 1:
- Il riferimento al decreto legislativo 9 aprile 1991,
n. 127, e' riportato nelle note alle premesse.
- La direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013 relativa ai bilanci
d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative
relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica
della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE del Consiglio, e' pubblicata nella G.U.U.E. 29
giugno 2013, n. L 182.
- La direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni
legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che
modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio
e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio, e'
pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2006, n. L 157.
- Il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo
all'informativa sulla sostenibilita' nel settore dei
servizi finanziari, e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 dicembre
2019, n. L 317.
- Si riporta il testo dell'articolo 2428 del codice
civile:
«Art. 2428 (Relazione sulla gestione). - Il bilancio
deve essere corredato da una relazione degli amministratori
contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente
della situazione della societa' e dell'andamento e del
risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari
settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese
controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e
agli investimenti, nonche' una descrizione dei principali
rischi e incertezze cui la societa' e' esposta.
L'analisi di cui al primo comma e' coerente con
l'entita' e la complessita' degli affari della societa' e
contiene, nella misura necessaria alla comprensione della
situazione della societa' e dell'andamento e del risultato
della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari
e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti
all'attivita' specifica della societa', comprese le
informazioni attinenti all'ambiente e al personale.
L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi
riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.
Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
1) le attivita' di ricerca e di sviluppo;
2) i rapporti con imprese controllate, collegate,
controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste
ultime;
3) il numero e il valore nominale sia delle azioni
proprie sia delle azioni o quote di societa' controllanti
possedute dalla societa', anche per tramite di societa'
fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione
della parte di capitale corrispondente;
4) il numero e il valore nominale sia delle azioni
proprie sia delle azioni o quote di societa' controllanti
acquistate o alienate dalla societa', nel corso
dell'esercizio, anche per tramite di societa' fiduciaria o
per interposta persona, con l'indicazione della
corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei
motivi degli acquisti e delle alienazioni;
5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell'esercizio;
6) l'evoluzione prevedibile della gestione;
6-bis) in relazione all'uso da parte della societa'
di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione
della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico dell'esercizio:
a) gli obiettivi e le politiche della societa' in
materia di gestione del rischio finanziario, compresa la
politica di copertura per ciascuna principale categoria di
operazioni previste;
b) l'esposizione della societa' al rischio di
prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidita' e
al rischio di variazione dei flussi finanziari.
Entro tre mesi dalla fine del primo semestre
dell'esercizio gli amministratori delle societa' con azioni
quotate in mercati regolamentati devono trasmettere al
collegio sindacale una relazione sull'andamento della
gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa con
regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata
nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa
con il regolamento anzidetto.
Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle
sedi secondarie della societa'.»
- Si riporta il testo dell'articolo 40 del citato
decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127:
«Art. 40 (Relazione sulla gestione). - 1. Il bilancio
consolidato deve essere corredato da una relazione degli
amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed
esauriente della situazione dell'insieme delle imprese
incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato
della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con
particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli
investimenti, nonche' una descrizione dei principali rischi
e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono
esposte.
1-bis. L'analisi di cui al comma 1 e' coerente con
l'entita' e la complessita' degli affari dell'insieme delle
imprese incluse nel bilancio consolidato e contiene, nella
misura necessaria alla comprensione della situazione
dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e
dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli
indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli
non finanziari pertinenti alle attivita' specifiche delle
imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e
al personale. L'analisi contiene, ove opportuno,
riferimenti agli importi riportati nel bilancio consolidato
e chiarimenti aggiuntivi su di essi.
2. Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
a) le attivita' di ricerca e di sviluppo;
b) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di
riferimento del bilancio consolidato;
c) l'evoluzione prevedibile della gestione;
d) il numero e il valore nominale delle azioni o
quote dell'impresa controllante possedute da essa o da
imprese controllate, anche per il tramite di societa'
fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione
della quota di capitale corrispondente.
d-bis) in relazione all'uso da parte delle imprese
incluse nel bilancio consolidato di strumenti finanziari e
se rilevanti per la valutazione della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico
dell'esercizio complessivi:
1) gli obiettivi e le politiche delle imprese in
materia di gestione del rischio finanziario, comprese le
loro politiche di copertura per ciascuna principale
categoria di operazioni previste;
2) l'esposizione delle imprese al rischio di
prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidita' e
al rischio di variazione dei flussi finanziari.
2-bis. La relazione di cui al comma 1 e la relazione
di cui all'articolo 2428 del codice civile possono essere
presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo,
ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il
complesso delle imprese incluse nel consolidamento.»
- Si riporta il testo dell'articolo 41 del citato
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136:
«Art. 41 (Contenuto delle relazioni sulla gestione).
- 1. Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato
sono corredati di una relazione degli amministratori
contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente
della situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese
incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato
della gestione, nonche' una descrizione dei principali
rischi e incertezze cui l'impresa o le imprese incluse nel
consolidamento sono esposte. Le relazioni sono redatte
secondo quanto stabilito dagli atti di cui all'articolo 43.
2. L'analisi di cui al comma 1 e' coerente con
l'entita' e la complessita' degli affari dell'impresa o
dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e
contiene, nella misura necessaria alla comprensione della
situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese
incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato
della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari
e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle
attivita' specifiche delle imprese, comprese le
informazioni attinenti all'ambiente e al personale.
L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi
riportati nel bilancio dell'impresa o nel bilancio
consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi.
3. Dalle relazioni di cui al comma 1 risultano in
ogni caso:
a) le attivita' di ricerca e di sviluppo;
b) se si tratta della relazione al bilancio
dell'impresa, il numero e il valore nominale sia delle
azioni o quote proprie sia delle azioni o quote
dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di
quelle acquistate e di quelle alienate nel corso
dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale
sottoscritto, i motivi degli acquisti e delle alienazioni e
i corrispettivi;
c) se si tratta della relazione al bilancio
consolidato, le medesime informazioni di cui alla lettera
b) riferite sia alle azioni o quote proprie delle imprese
incluse nel consolidamento sia alle azioni o quote
dell'impresa capogruppo detenute, acquistate o alienate da
altre imprese incluse nel consolidamento;
d) l'evoluzione prevedibile della gestione;
e) se si tratta della relazione al bilancio
dell'impresa, i rapporti verso le imprese del gruppo,
distinguendo fra imprese controllate, imprese controllanti
e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, nonche'
i rapporti verso le imprese collegate;
f) se si tratta della relazione al bilancio
dell'impresa, in relazione all'uso da parte dell'impresa di
strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione
della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico dell'esercizio:
1) gli obiettivi e le politiche dell'impresa in
materia di gestione del rischio finanziario, compresa la
politica di copertura per ciascuna principale categoria di
operazioni previste;
2) l'esposizione dell'impresa al rischio di
prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidita' e
al rischio di variazione dei flussi finanziari;
g) se si tratta della relazione al bilancio
consolidato, le medesime informazioni di cui alla lettera
f), riferite alle imprese incluse nel consolidamento.
4. Le disposizioni delle lettere b) e c) del comma 3
si applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate
o alienate per il tramite di societa' fiduciaria o per
interposta persona.
5. La relazione sulla gestione consolidata e la
relazione sulla gestione dell'impresa possono essere
presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo,
ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il
complesso delle imprese incluse nel consolidamento.»
- Si riporta il testo degli articoli 88 e 94 del citato
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209:
«Art. 88 (Disposizioni applicabili). - 1. Le imprese
di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale
nel territorio della Repubblica redigono il bilancio
secondo la disciplina prevista nei capi I, II e III del
presente titolo.
2.
3. Le disposizioni relative ai rami vita si applicano
anche alle imprese di assicurazione che esercitano solo
l'attivita' nel ramo malattia esclusivamente o
principalmente secondo i metodi dell'assicurazione dei rami
vita.»
«Art. 94 (Relazione sulla gestione). - 1. Il bilancio
deve essere corredato da una relazione degli amministratori
contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente
della situazione dell'impresa e dell'andamento e del
risultato della gestione nel suo complesso, nonche' una
descrizione dei principali rischi e incertezze cui
l'impresa e' esposta. Dalla relazione risultano in ogni
caso le informazioni che riguardano:
a) l'evoluzione del portafoglio assicurativo;
b) l'andamento dei sinistri nei principali rami
esercitati;
c) le forme riassicurative maggiormente
significative adottate nei principali rami esercitati;
d) le attivita' di ricerca e di sviluppo e i nuovi
prodotti immessi sul mercato;
e) le linee essenziali seguite nella politica degli
investimenti;
e-bis) gli obiettivi e le politiche di gestione del
rischio finanziario e la politica di copertura per
principali categorie di operazioni coperte e l'esposizione
dell'impresa ai rischi di prezzo, di credito, di liquidita'
e di variazione dei flussi;
f) notizie in merito al contenzioso, se
significativo;
g) il numero e il valore nominale delle azioni o
quote proprie, delle azioni o quote dell'impresa
controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate
e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le
corrispondenti quote di capitale sottoscritto, dei
corrispettivi ed i motivi degli acquisti e delle
alienazioni;
h) i rapporti con le imprese del gruppo
distinguendo fra imprese controllanti, controllate e
consociate, nonche' i rapporti con imprese collegate;
i) l'evoluzione prevedibile della gestione, con
particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio
assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali
modifiche alle forme riassicurative adottate;
l) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell'esercizio.
1-bis. L'analisi di cui al comma 1 e' coerente con
l'entita' e la complessita' degli affari dell'impresa e
contiene, nella misura necessaria alla comprensione della
situazione dell'impresa e dell'andamento e del risultato
della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari
e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti
all'attivita' specifica dell'impresa, comprese le
informazioni attinenti all'ambiente e al personale.
L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi
riportati nel bilancio dell'impresa e chiarimenti
aggiuntivi su di essi.
2. Le disposizioni del comma 1, lettera g), si
applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate o
alienate per il tramite di societa' fiduciaria o per
interposta persona.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2508 del codice
civile:
«Art. 2508 (Societa' estere con sede secondaria nel
territorio dello Stato). - Le societa' costituite
all'estero, le quali stabiliscono nel territorio dello
Stato una o piu' sedi secondarie con rappresentanza
stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle
disposizioni della legge italiana sulla pubblicita' degli
atti sociali. Esse devono inoltre pubblicare, secondo le
medesime disposizioni, il cognome, il nome, la data e il
luogo di nascita delle persone che le rappresentano
stabilmente nel territorio dello Stato, con indicazione dei
relativi poteri.
Ai terzi che hanno compiuto operazioni con le sede
secondaria non puo' essere opposto che gli atti pubblicati
ai sensi dei commi precedenti sono difformi da quelli
pubblicati nello Stato ove e' situata la sede principale.
Le societa' costituite all'estero sono altresi'
soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie, alle
disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa o che la
subordinano all'osservanza di particolari condizioni.
Negli atti e nella corrispondenza delle sedi
secondarie di societa' costituite all'estero devono essere
contenute le indicazioni richieste dall'articolo 2250;
devono essere altresi' indicati l'ufficio del registro
delle imprese presso la quale e' iscritta la sede
secondaria e il numero di iscrizione.»
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39:
«Art. 16 (Enti di interesse pubblico). - 1. Le
disposizioni del presente capo si applicano agli enti di
interesse pubblico e ai revisori legali e alle societa' di
revisione legale incaricati della revisione legale presso
enti di interesse pubblico. Sono enti di interesse
pubblico:
a) le societa' italiane emittenti valori mobiliari
ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani
e dell'Unione europea;
b) le banche;
c) le imprese di assicurazione di cui all' articolo
1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni
private;
d) le imprese di riassicurazione di cui all'
articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle
assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi
secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione
extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
cc-ter), del codice delle assicurazioni private.
2. Negli enti di interesse pubblico, nelle societa'
controllate da enti di interesse pubblico, nelle societa'
che controllano enti di interesse pubblico e nelle societa'
sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la
revisione legale non puo' essere esercitata dal collegio
sindacale.»
- Si riporta il testo dell'articolo 45 del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 173 (Attuazione della
direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e
consolidati delle imprese di assicurazione):
«Art. 45 (Premi lordi contabilizzati). - 1. I premi
lordi contabilizzati comprendono tutti gli importi maturati
durante l'esercizio per i contratti di assicurazione,
indipendentemente dal fatto che tali importi siano stati
incassati o che si riferiscano interamente o parzialmente
ad esercizi successivi; sono in ogni caso esclusi gli
importi delle relative imposte e dei contributi riscossi
per rivalsa.
2. I premi devono, tra l'altro, comprendere:
a) i premi ancora da contabilizzare, allorche' il
premio puo' essere calcolato soltanto alla fine dell'anno;
b) i premi unici e i versamenti destinati
all'acquisto di una rendita periodica;
c) nell'assicurazione vita, i premi unici
risultanti dalla riserva per partecipazioni agli utili e
ristorni, nella misura in cui tali premi debbano essere
considerati come premi sulla base dei contratti;
d) i sovrappremi per frazionamento di premio e le
prestazioni accessorie degli assicurati destinate a coprire
le spese dell'impresa;
e) le quote di premio di pertinenza dell'impresa
acquisite in coassicurazione;
f) i premi di riassicurazione provenienti da
imprese di assicurazione cedenti e retrocedenti.
3. I premi lordi contabilizzati devono essere
determinati al netto degli annullamenti afferenti i premi
dell'esercizio.
4. Il trattamento contabile delle operazioni relative
alle acquisizioni e alle cessioni del portafoglio nei
confronti di imprese cedenti e retrocedenti e' disciplinato
nel piano dei conti di cui all'articolo 90, comma 1, del
codice delle assicurazioni private.»
- Il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 relativo ai
requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica
il regolamento (UE) n. 648/2012 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 176.
- La direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8
dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti
consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari,
e' pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1986, n. L 372.
 
Art. 2

Ambito di applicazione

1. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, il presente decreto si applica alle societa' di cui agli articoli seguenti costituite nella forma giuridica della societa' per azioni, della societa' in accomandita per azioni, della societa' a responsabilita' limitata nonche' della societa' in nome collettivo e della societa' in accomandita semplice qualora le stesse abbiano quali soci le societa' costituite nelle forme dell'allegato I alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, o, se non disciplinate dal diritto di uno Stato membro, che abbiano forma giuridica comparabile a quelle indicate nel predetto allegato I.
2. In attuazione dell'articolo 1, paragrafo 3, comma 2 della direttiva 2013/34/UE, la Banca d'Italia non rientra nell'ambito di applicazione del presente decreto.
3. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto i prodotti finanziari elencati all'articolo 2, punto 12), lettere b) e f), del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019.
4. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto le micro-imprese, anche qualora queste abbiano valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea.
5. In attuazione dell'articolo 1, paragrafo 3, comma 2, della direttiva 2013/34/UE, ai fini della predisposizione della rendicontazione consolidata di sostenibilita' di cui all'articolo 4 del presente decreto, Cassa depositi e prestiti S.p.A. e' tenuta a fare esclusivo riferimento alle informazioni relative alle societa' sulle quali essa esercita attivita' di direzione e coordinamento, e alle societa' sulle quali queste ultime esercitano tale attivita', ai sensi e per gli effetti degli articoli 2497 e seguenti del codice civile, ad eccezione delle societa' controllate da organismi di investimento collettivo del risparmio. I medesimi criteri si applicano alle societa' soggette all'attivita' di direzione e coordinamento di cui al primo periodo ai fini della relativa rendicontazione consolidata di sostenibilita'.
6. In deroga a quanto previsto al comma 1, il presente decreto si applica anche ai seguenti soggetti indipendentemente dalla loro forma giuridica:
a) imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 88, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e imprese di cui all'articolo 95, commi 2 e 2-bis, del medesimo decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
b) enti creditizi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.

Note all'art. 2:
- Il riferimento alla direttiva 2013/34/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e'
riportato nelle note all'articolo 1.
- Il riferimento al regolamento (UE) 2019/2088 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019,
e' riportato nelle note all'articolo 1.
- Si riporta il testo degli articoli 2497 e seguenti
del codice civile:
«Art. 2497 (Responsabilita'). - Le societa' o gli
enti che, esercitando attivita' di direzione e
coordinamento di societa', agiscono nell'interesse
imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi
di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle
societa' medesime, sono direttamente responsabili nei
confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato
alla redditivita' ed al valore della partecipazione
sociale, nonche' nei confronti dei creditori sociali per la
lesione cagionata all'integrita' del patrimonio della
societa'. Non vi e' responsabilita' quando il danno risulta
mancante alla luce del risultato complessivo dell'attivita'
di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato
anche a seguito di operazioni a cio' dirette.
Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al
fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne
abbia consapevolmente tratto beneficio.
Il socio ed il creditore sociale possono agire contro
la societa' o l'ente che esercita l'attivita' di direzione
e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla
societa' soggetta alla attivita' di direzione e
coordinamento.
Nel caso di fallimento, liquidazione coatta
amministrativa e amministrazione straordinaria di societa'
soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione
spettante ai creditori di questa e' esercitata dal curatore
o dal commissario liquidatore o dal commissario
straordinario.»
«Art. 2497-bis (Pubblicita'). - La societa' deve
indicare la societa' o l'ente alla cui attivita' di
direzione e coordinamento e' soggetta negli atti e nella
corrispondenza, nonche' mediante iscrizione, a cura degli
amministratori, presso la sezione del registro delle
imprese di cui al comma successivo.
E' istituita presso il registro delle imprese
apposita sezione nella quale sono indicate le societa' o
gli enti che esercitano attivita' di direzione e
coordinamento e quelle che vi sono soggette.
Gli amministratori che omettono l'indicazione di cui
al comma primo ovvero l'iscrizione di cui al comma secondo,
o le mantengono quando la soggezione e' cessata, sono
responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali
fatti abbia recato ai soci o ai terzi.
La societa' deve esporre, in apposita sezione della
nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati
essenziali dell'ultimo bilancio della societa' o dell'ente
che esercita su di essa l'attivita' di direzione e
coordinamento.
Parimenti, gli amministratori devono indicare nella
relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi
esercita l'attivita' di direzione e coordinamento e con le
altre societa' che vi sono soggette, nonche' l'effetto che
tale attivita' ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale
e sui suoi risultati.»
«Art. 2497-ter (Motivazione delle decisioni). - Le
decisioni delle societa' soggette ad attivita' di direzione
e coordinamento, quando da questa influenzate, debbono
essere analiticamente motivate e recare puntuale
indicazione delle ragioni e degli interessi la cui
valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato
adeguato conto nella relazione di cui all'articolo 2428.»
«Art. 2497-quater (Diritto di recesso). - Il socio di
societa' soggetta ad attivita' di direzione e coordinamento
puo' recedere:
a) quando la societa' o l'ente che esercita
attivita' di direzione e coordinamento ha deliberato una
trasformazione che implica il mutamento del suo scopo
sociale, ovvero ha deliberato una modifica del suo oggetto
sociale consentendo l'esercizio di attivita' che alterino
in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e
patrimoniali della societa' soggetta ad attivita' di
direzione e coordinamento;
b) quando a favore del socio sia stata pronunciata,
con decisione esecutiva, condanna di chi esercita attivita'
di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497;
in tal caso il diritto di recesso puo' essere esercitato
soltanto per l'intera partecipazione del socio;
c) all'inizio ed alla cessazione dell'attivita' di
direzione e coordinamento, quando non si tratta di una
societa' con azioni quotate in mercati regolamentati e ne
deriva un'alterazione delle condizioni di rischio
dell'investimento e non venga promossa un'offerta pubblica
di acquisto.
Si applicano, a seconda dei casi ed in quanto
compatibili, le disposizioni previste per il diritto di
recesso del socio nella societa' per azioni o in quella a
responsabilita' limitata.»
«Art. 2497-quinquies (Finanziamenti nell'attivita' di
direzione e coordinamento). - Ai finanziamenti effettuati a
favore della societa' da chi esercita attivita' di
direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri
soggetti ad essa sottoposti si applica l'articolo 2467.»
«Art. 2497-sexies (Presunzioni). - Ai fini di quanto
previsto nel presente capo, si presume salvo prova
contraria che l'attivita' di direzione e coordinamento di
societa' sia esercitata dalla societa' o ente tenuto al
consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla
ai sensi dell'articolo 2359.»
«Art. 2497-septies (Coordinamento fra societa'). - Le
disposizioni del presente capo si applicano altresi' alla
societa' o all'ente che, fuori dalle ipotesi di cui
all'articolo 2497-sexies, esercita attivita' di direzione e
coordinamento di societa' sulla base di un contratto con le
societa' medesime o di clausole dei loro statuti.».
- Il testo dell'articolo 88 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e' riportato nelle note
all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 95 del citato
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209:
«Art. 95 (Imprese obbligate). - 1. Le imprese di
assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale nel
territorio della Repubblica che controllano una o piu'
societa', redigono il bilancio consolidato conformemente ai
principi contabili internazionali.
2. Allo stesso obbligo sono soggette le imprese di
partecipazione assicurativa con sede legale in Italia, che
detengono il controllo di una o piu' imprese di
assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite.
2-bis. Al medesimo obbligo sono soggette anche le
imprese di partecipazione finanziaria mista con sede legale
in Italia, che detengono il controllo di una o piu' imprese
di assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite,
qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del
conglomerato finanziario sia quello assicurativo,
determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio
2005, n. 142.
3. Ai soli fini dell'obbligo di redazione del
bilancio consolidato sono considerate imprese controllate
quelle indicate nell'articolo 26 del decreto legislativo 9
aprile 1991, n. 127.»
- Il riferimento al regolamento (UE) n. 575/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e'
riportato nelle note all'articolo 1.
 
Art. 3

Rendicontazione individuale di sostenibilita'

1. Le imprese di cui all'articolo 2 che siano imprese di grandi dimensioni, nonche' le piccole e medie imprese quotate includono in un'apposita sezione della relazione sulla gestione le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilita', nonche' le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilita' influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.
2. La rendicontazione individuale di sostenibilita' di cui al comma 1, include:
a) una breve descrizione del modello e della strategia aziendale che indichi:
1) la resilienza del modello e della strategia aziendali dell'impresa in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilita';
2) le opportunita' per l'impresa connesse alle questioni di sostenibilita';
3) i piani dell'impresa, ove predisposti, inclusi le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'Accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204, di seguito denominato «Accordo di Parigi», e l'obiettivo di conseguire la neutralita' climatica entro il 2050, come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, e, se del caso, l'esposizione dell'impresa ad attivita' legate al carbone, al petrolio e al gas;
4) il modo in cui il modello e la strategia aziendali dell'impresa tengono conto delle istanze dei portatori di interesse e del loro impatto sulle questioni di sostenibilita';
5) le modalita' di attuazione della strategia dell'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilita';
b) una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilita' individuati dall'impresa, inclusi, se del caso, obiettivi quantitativi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei progressi da essa realizzati nel conseguimento degli stessi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi dell'impresa relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive;
c) una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilita' e delle loro competenze e capacita' in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell'accesso di tali organi alle suddette competenze e capacita';
d) una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilita';
e) informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilita' e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione e controllo;
f) una descrizione:
1) delle procedure di dovuta diligenza applicate dall'impresa in relazione alle questioni di sostenibilita' e, ove applicabile, in linea con gli obblighi dell'Unione europea che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza;
2) dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attivita' dell'impresa e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa e' tenuta a identificare in virtu' di altri obblighi dell'Unione europea che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza;
3) di eventuali azioni intraprese dall'impresa per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni;
g) una descrizione dei principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilita', compresa una descrizione delle principali dipendenze dell'impresa da tali questioni, e le modalita' di gestione di tali rischi adottate dall'impresa;
h) indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e), f) e g).
3. I soggetti obbligati indicano le procedure attuate per individuare le informazioni che sono state incluse nella relazione sulla gestione conformemente al comma 1. Le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e), f), g), e h), del comma 2 includono informazioni relative alle prospettive temporali a breve, medio e lungo termine, a seconda dei casi.
4. Ove applicabile, tra le informazioni richieste dai commi 1, 2 e 3 sono incluse le informazioni sulle attivita' dell'impresa e sulla sua catena del valore, comprese le informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Inoltre, se del caso, contengono anche riferimenti ad altre informazioni incluse nella relazione sulla gestione e agli importi registrati nei bilanci d'esercizio annuali, nonche' ulteriori precisazioni in merito. Per i primi tre esercizi finanziari oggetto di rendicontazione ai sensi del presente decreto, qualora non siano disponibili tutte le informazioni relative alla sua catena del valore, la societa' obbligata include nella rendicontazione di sostenibilita' una spiegazione degli sforzi compiuti per ottenere tali informazioni sulla sua catena del valore, i motivi per cui non e' stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i suoi piani per ottenerle in futuro.
5. Fermi restando gli obblighi derivanti dall'ammissione o dalla richiesta di ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero in un sistema multilaterale di negoziazione, previa deliberazione motivata dell'organo di amministrazione, sentito l'organo di controllo, possono essere omesse, in casi eccezionali, le informazioni concernenti sviluppi imminenti e operazioni in corso di negoziazione, qualora la loro divulgazione possa compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa. Qualora si avvalga della facolta' di cui al primo periodo, la societa' ne fa menzione nella rendicontazione di sostenibilita' con esplicito rinvio alle disposizioni di cui al presente comma. L'omissione non e' comunque consentita quando cio' possa pregiudicare una comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione, nonche' degli impatti prodotti dalla sua attivita' in relazione agli ambiti di cui al comma 1.
6. Le imprese forniscono le informazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 in conformita' agli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 29-ter dalla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.
7. La societa', anche nel rispetto della normativa e degli accordi applicabili in materia, prevede modalita' di informazione dei rappresentanti dei lavoratori al livello appropriato e discute con loro le informazioni pertinenti e i mezzi per ottenere e verificare le informazioni sulla sostenibilita'. I rappresentanti dei lavoratori comunicano il parere, ove adottato, all'organo amministrativo e di controllo.
8. In deroga ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, le piccole e medie imprese quotate, gli enti piccoli e non complessi definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013, le imprese di assicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e le imprese di riassicurazione captive definite all'articolo 13, punto 5), della suddetta direttiva, possono limitare la rendicontazione di sostenibilita' alle informazioni seguenti:
a) una breve descrizione del modello e della strategia aziendali dell'impresa;
b) una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilita';
c) i principali impatti negativi, effettivi o potenziali, dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilita' e le eventuali azioni intraprese per identificare, monitorare, prevenire o attenuare tali impatti negativi effettivi o potenziali o per porvi rimedio;
d) i principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilita' e le modalita' di gestione di tali rischi adottate dall'impresa;
e) gli indicatori fondamentali necessari per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere a), b), c) e d).
9. Le societa' di cui al comma 8 che si avvalgono della deroga ivi prevista forniscono le informazioni in conformita' agli standard di rendicontazione di sostenibilita' adottati dalla Commissione europea ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29-quater dalla direttiva 2013/34/UE.
10. Per gli esercizi aventi inizio prima del 1° gennaio 2028, in deroga al comma 1, le piccole e medie imprese quotate possono omettere, indicandone brevemente le motivazioni nella relazione sulla gestione, di fornire le informazioni di cui al predetto comma.
11. Le societa' di cui al comma 1 redigono la relazione sulla gestione nel formato elettronico di comunicazione specificato all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, e marcano la loro rendicontazione di sostenibilita', comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, conformemente a detto formato elettronico di comunicazione.
12. Per le societa' che forniscono le informazioni in conformita' al presente articolo, si considerano assolti gli obblighi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 2428 del codice civile, all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, e di cui all'articolo 94, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, limitatamente all'analisi delle informazioni di carattere non finanziario.

Note all'art. 3:
- Il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il
quadro per il conseguimento della neutralita' climatica e
che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il
regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»)
e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 luglio 2021, n. L 243.
- Il riferimento alla direttiva 2013/34/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e'
riportato nelle note all'articolo 1.
- Il riferimento al regolamento (UE) n. 575/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e'
riportato nelle note all'articolo 1.
- La direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed
esercizio delle attivita' di assicurazione e di
riassicurazione (solvibilita' II), e' pubblicata nella
G.U.U.E. 17 dicembre 2009, n. L 335.
- Il regolamento delegato (UE) 2019/815 della
Commissione, del 17 dicembre 2018, per quanto riguarda le
norme tecniche di regolamentazione relative alla
specificazione del formato elettronico unico di
comunicazione, e' pubblicato nella G.U.U.E. 29 maggio 2019,
n. L 143.
- Il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione
di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e
recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 22 giugno 2020, n. L 198.
- Il testo dell'articolo 2428 del codice civile e'
riportato nelle note all'articolo 1.
- Il testo dell'articolo 41 del decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 136, e' riportato nelle note all'articolo
1.
- Il testo dell'articolo 94 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e' riportato nelle note
all'articolo 1.
 
Art. 4

Rendicontazione consolidata di sostenibilita'

1. Le imprese di cui all'articolo 2, che siano societa' madri di un gruppo di grandi dimensioni, includono in un'apposita sezione della relazione sulla gestione le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilita', nonche' le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilita' influiscono sull'andamento del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione.
2. Le informazioni di cui al comma 1 includono:
a) una breve descrizione del modello e della strategia aziendali del gruppo, che indichi:
1) la resilienza del modello e della strategia aziendali del gruppo in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilita';
2) le opportunita' per il gruppo connesse alle questioni di sostenibilita';
3) i piani del gruppo, incluse le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'Accordo di Parigi e l'obiettivo di conseguire la neutralita' climatica entro il 2050 come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, e, se del caso, l'esposizione del gruppo ad attivita' legate al carbone, al petrolio e al gas;
4) il modo in cui il modello e la strategia aziendali del gruppo tengono conto delle istanze dei suoi portatori di interessi e del suo impatto sulle questioni di sostenibilita';
5) le modalita' di attuazione della strategia del gruppo per quanto riguarda le questioni di sostenibilita';
b) una descrizione degli obiettivi temporalmente, definiti connessi alle questioni di sostenibilita', definiti dal gruppo, inclusi, se del caso, obiettivi quantitativi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei progressi realizzati dal gruppo nel conseguimento di tali obiettivi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi del gruppo relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive;
c) una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilita' e delle loro competenze e capacita' in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell'accesso di tali organi alle suddette competenze e capacita';
d) una descrizione delle politiche del gruppo in relazione alle questioni di sostenibilita';
e) informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilita' e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione e controllo;
f) una descrizione:
1) delle procedure di dovuta diligenza applicate dal gruppo in relazione alle questioni di sostenibilita' e, ove applicabile, in linea con gli obblighi dell'Unione europea che impongono alle imprese di condurre una procedura di dovuta diligenza;
2) dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attivita' del gruppo e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa madre e' tenuta a identificare in virtu' di altri obblighi dell'Unione europea che impongono di attuare una procedura di dovuta diligenza;
3) di eventuali azioni intraprese dal gruppo per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni;
g) una descrizione dei principali rischi per il gruppo connessi alle questioni di sostenibilita', comprese le principali dipendenze del gruppo da tali questioni, e le modalita' di gestione di tali rischi adottate dal gruppo;
h) indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e), f) e g).
3. Le societa' madri indicano le procedure attuate per individuare le informazioni che sono state incluse nella relazione sulla gestione consolidata conformemente al comma 1. Le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e) f), g) e h), del comma 2 includono informazioni relative a prospettive a breve, medio e lungo termine, a seconda dei casi.
4. Ove applicabile, tra le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 sono incluse le informazioni sulle attivita' del gruppo e sulla sua catena del valore, comprese le informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Inoltre, se del caso, contengono anche riferimenti ad altre informazioni incluse nella relazione sulla gestione consolidata e agli importi registrati nei bilanci consolidati, nonche' ulteriori precisazioni in merito. Per i primi tre esercizi finanziari oggetto di rendicontazione, qualora non siano disponibili tutte le informazioni relative alla sua catena del valore, la societa' obbligata ai sensi del presente decreto include nella rendicontazione di sostenibilita' una spiegazione degli sforzi compiuti per ottenere tali informazioni sulla sua catena del valore, i motivi per cui non e' stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i suoi piani per ottenerle in futuro.
5. Fermi restando gli obblighi derivanti dall'ammissione o dalla richiesta di ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero in un sistema multilaterale di negoziazione, previa deliberazione motivata dell'organo di amministrazione, sentito l'organo di controllo, possono essere omesse, in casi eccezionali, le informazioni concernenti sviluppi imminenti e operazioni in corso di negoziazione, qualora la loro divulgazione possa compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa. Qualora si avvalga di questa facolta', la societa' madre ne fa menzione nella rendicontazione di sostenibilita' con esplicito rinvio alle disposizioni di cui al presente comma. L'omissione non e', comunque, consentita quando cio' possa pregiudicare una comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione, nonche' degli impatti prodotti dalla sua attivita' in relazione agli ambiti di cui al comma 1.
6. Le societa' madri forniscono le informazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 in conformita' agli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 29-ter dalla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.
7. Se la societa' madre identifica differenze significative tra i rischi o gli impatti del gruppo e i rischi o gli impatti di una o piu' delle sue societa' figlie, la medesima societa' fornisce una spiegazione adeguata, a seconda dei casi, dei rischi e degli impatti della societa' figlia o delle societa' figlie in questione.
8. La societa' madre indica quali societa' figlie incluse nel consolidamento non forniscono le informazioni di sostenibilita' ai sensi dell'articolo 7.
9. La societa' madre, anche nel rispetto della normativa e degli accordi applicabili in materia, prevede modalita' di informazione dei rappresentanti dei lavoratori al livello appropriato e discute con loro le informazioni pertinenti e i mezzi per ottenere e verificare le informazioni sulla sostenibilita'. I rappresentanti dei lavoratori comunicano il parere, ove adottato, all'organo amministrativo e di controllo.
10. Le societa' di cui al comma 1 redigono la relazione sulla gestione consolidata nel formato elettronico di comunicazione specificato all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, e marcano la loro rendicontazione di sostenibilita', comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, conformemente a detto formato elettronico di comunicazione.
11. Per le societa' che forniscono le informazioni in conformita' al presente articolo, gli obblighi di cui agli articoli 40, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, 41, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, e 100, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si considerano assolti limitatamente all'analisi delle informazioni di carattere non finanziario.
12. La societa' madre che fornisce le informazioni richieste di cui al presente articolo non e' tenuta a fornire le informazioni di cui all'articolo 3 nella relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio annuale.

Note all'art. 4:
- Il riferimento al regolamento (UE) 2021/1119 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, e'
riportato nelle note all'articolo 3.
- Il riferimento alla direttiva 2013/34/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e'
riportato nelle note all'articolo 1.
- Il riferimento al regolamento delegato (UE) 2019/815
della Commissione, del 17 dicembre 2018, per quanto
riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative
alla specificazione del formato elettronico unico di
comunicazione, e' riportato nelle note all'articolo 3.
- Il riferimento al regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, e'
riportato nelle note all'articolo 3.
- Il testo dell'articolo 40 del decreto legislativo 9
aprile 1991, n. 127, e' riportato nelle note all'articolo
1.
- Il testo dell'articolo 41 del decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 136, e' riportato nelle note all'articolo
1.
- Si riporta il testo dell'articolo 100 del citato
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209:
«Art. 100 (Relazione sulla gestione). - 1. Il
bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione
degli amministratori contenente un'analisi fedele,
equilibrata ed esauriente della situazione dell'insieme
delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e
del risultato della gestione nel suo insieme e nei vari
settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e
agli investimenti, nonche' una descrizione dei principali
rischi e incertezze cui le imprese incluse nel
consolidamento sono esposte. Dalla relazione risultano:
a) le attivita' di ricerca e di sviluppo e i nuovi
prodotti immessi sul mercato;
b) il numero e il valore nominale delle azioni o
quote dell'impresa controllante possedute da essa o da
imprese controllate, anche per il tramite di societa'
fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione
della quota di capitale corrispondente;
c) l'evoluzione prevedibile della gestione, con
particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio
assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali
modifiche, se significative, delle forme riassicurative;
d) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di
riferimento del bilancio consolidato;
d-bis) gli obiettivi e le politiche di gestione del
rischio finanziario e la politica di copertura per
principali categorie di operazioni coperte e l'esposizione
delle imprese incluse nel consolidamento ai rischi di
prezzo, di credito, di liquidita' e di variazione dei
flussi.
1-bis. L'analisi di cui al comma 1 e' coerente con
l'entita' e la complessita' degli affari dell'insieme delle
imprese incluse nel consolidamento e contiene, nella misura
necessaria alla comprensione della situazione dell'insieme
delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e
del risultato della loro gestione, gli indicatori di
risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari
pertinenti alle attivita' specifiche delle imprese,
comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al
personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti
agli importi riportati nel bilancio consolidato e
chiarimenti aggiuntivi su di essi.
1-ter. La relazione di cui al comma 1 e la relazione
di cui all'articolo 94 possono essere presentate in un
unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno,
alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle
societa' incluse nel consolidamento.»
 
Art. 5

Relazione di sostenibilita' delle imprese di paesi terzi

1. Il presente articolo si applica alle societa' figlie e alle succursali di societa' madri extra-europee che hanno generato negli ultimi due esercizi consecutivi, e per ciascuno degli stessi, a livello di gruppo o, se non applicabile, a livello individuale, nel territorio dell'Unione, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di euro.
2. Le societa' figlie di cui al comma 1, che siano imprese di grandi dimensioni o piccole e medie imprese quotate, pubblicano e rendono accessibile la relazione sulla sostenibilita' della societa' madre extra-europea nei termini di cui all'articolo 6, comma 2, redatta a livello di gruppo dalla societa' madre extra-europea, includendo le informazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), numeri 3, 4 e 5, b), c), d), e) e f) e, se del caso, h).
3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il comma 2 si applica alla succursale di una societa' madre extra-europea nel caso in cui essa non abbia una societa' figlia con sede nel territorio dell'Unione europea e tale succursale abbia generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di euro nell'esercizio precedente.
4. La relazione sulla sostenibilita' pubblicata dalla societa' figlia o dalla succursale deve essere redatta dalla societa' madre in conformita' agli standard di rendicontazione contenuti negli atti delegati emanati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 40-ter della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.
5. In deroga a quanto previsto al comma 4, la relazione sulla sostenibilita' pubblicata dalla societa' figlia o dalla succursale puo' essere redatta dalla societa' madre in conformita' agli standard di rendicontazione contenuti negli atti delegati emanati dalla Commissione europea ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29-ter della direttiva 2013/34/UE o con modalita' equivalenti ai principi di rendicontazione di sostenibilita' determinati conformemente a un atto di esecuzione della Commissione sull'equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilita' adottato a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004.
6. Se la societa' madre extra-europea non rende disponibile la relazione sulla sostenibilita', la societa' figlia o la succursale chiedono che la societa' madre extra-europea fornisca tutte le informazioni necessarie per consentire loro di adempiere agli obblighi previsti dal presente articolo. Qualora non siano fornite tutte le informazioni di cui comma 2, la societa' figlia o la succursale redige, pubblica e rende accessibile, nei termini di cui all'articolo 6, la relazione di sostenibilita' contenente tutte le informazioni in suo possesso, ottenute o acquisite, e rilascia una dichiarazione attestante che la societa' madre extra-europea non ha messo a disposizione le informazioni necessarie.
7. Congiuntamente alla pubblicazione della relazione di sostenibilita' di cui al presente articolo, la societa' figlia o la succursale pubblica l'attestazione sulla conformita' rilasciata ai sensi dell'articolo 8, comma 5. In mancanza di tale attestazione, la societa' figlia o la succursale rilasciano una dichiarazione attestante che la societa' madre extra-europea non ha messo a disposizione la necessaria attestazione sulla conformita'.
8. Le societa' figlie e le succursali di societa' madri extra-europee assicurano, al meglio delle proprie possibilita' e conoscenze, che la relazione sulla sostenibilita' prevista dal comma 6 sia redatta, pubblicata e resa accessibile conformemente ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
9. Rimangono fermi, per le societa' figlie con sede sul territorio nazionale, gli obblighi di rendicontazione di cui agli articoli 3 e 4, come del caso, e i relativi casi di esonero di cui all'articolo 7.

Note all'art. 5:
- Il riferimento alla direttiva 2013/34/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e'
riportato nelle note all'articolo 1.
- La direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli
obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli
emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la
direttiva 2001/34/CE, e' pubblicata nella G.U.U.E. 31
dicembre 2004, n. L 390.
 
Art. 6

Pubblicita'

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 154-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i soggetti ivi previsti, la rendicontazione individuale e consolidata di sostenibilita' inclusa nella relazione sulla gestione ai sensi del presente decreto nonche' la relazione di attestazione della conformita' di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono pubblicate con le modalita' e i termini previsti dagli articoli 2429 e 2435 del codice civile e sul sito internet della societa'. Se non dispone di un sito internet, la societa' rende disponibile una copia cartacea dei medesimi documenti per chiunque ne faccia richiesta.
2. La relazione sulla sostenibilita' di cui all'articolo 5, corredata dell'eventuale dichiarazione di cui al comma 6 del medesimo articolo 5 e dell'attestazione di conformita' di cui al comma 7 del medesimo articolo 5, e' pubblicata con le medesime modalita' e nei medesimi termini di pubblicazione del bilancio della societa' figlia ai sensi dell'articolo 2435 del codice civile. Nel caso di pubblicazione da parte della succursale, i medesimi documenti sono pubblicati con le stesse modalita' degli atti sociali della succursale ai sensi dell'articolo 2508 del codice civile, e, comunque, entro dodici mesi dalla chiusura del bilancio di esercizio cui si riferisce la relazione sulla sostenibilita'. Nei medesimi termini la documentazione e' pubblicata anche sul sito internet della societa' figlia o della succursale.

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 154-ter del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
52):
«Art. 154-ter (Relazioni finanziarie). - 1. Fermo
restando quanto previsto dagli articoli 2364, secondo
comma, e 2364-bis, secondo comma, del codice civile, entro
quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, gli emittenti
quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine mettono
a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul
sito Internet e con le altre modalita' previste dalla
Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale,
comprendente il progetto di bilancio di esercizio o, per le
societa' che abbiano adottato il sistema di amministrazione
e controllo dualistico, il bilancio di esercizio, nonche'
il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla
gestione e l'attestazione prevista all'articolo 154-bis,
comma 5. Nelle ipotesi previste dall'articolo
2409-terdecies, secondo comma, del codice civile, in luogo
del bilancio di esercizio, e' pubblicato, ai sensi del
presente comma, il progetto di bilancio di esercizio. La
relazione di revisione redatta dal revisore legale o dalla
societa' di revisione legale nonche' la relazione indicata
nell'articolo 153 sono messe integralmente a disposizione
del pubblico entro il medesimo termine.
1.1. Gli amministratori curano l'applicazione delle
disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/815 della
Commissione, del 17 dicembre 2018, alle relazioni
finanziarie annuali che gli emittenti quotati aventi
l'Italia come Stato membro d'origine pubblicano
conformemente al comma 1.
1.2. Il revisore legale o la societa' di revisione
legale, nella relazione di revisione di cui all'articolo 14
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, esprime
altresi' un giudizio sulla conformita' del progetto di
bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, compresi
nella relazione finanziaria annuale, alle disposizioni del
regolamento delegato di cui al comma 1.1 del presente
articolo, sulla base di un principio di revisione
elaborato, a tale fine, ai sensi dell'articolo 11, comma 2,
del citato decreto legislativo n. 39 del 2010.
1-bis. Tra la pubblicazione di cui al comma 1 e la
data dell'assemblea convocata ai sensi degli articoli 2364,
secondo comma, e 2364-bis, secondo comma, del codice
civile, intercorrono non meno di ventuno giorni.
1-ter. In deroga all'articolo 2429, primo comma, del
codice civile il progetto di bilancio di esercizio e'
comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, al
revisore legale o alla societa' di revisione legale, con la
relazione sulla gestione, almeno quindici giorni prima
della pubblicazione di cui al comma 1.
2. Gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato
membro d'origine pubblicano, quanto prima possibile e
comunque entro tre mesi dalla chiusura del primo semestre
dell'esercizio, una relazione finanziaria semestrale
comprendente il bilancio semestrale abbreviato, la
relazione intermedia sulla gestione e l'attestazione
prevista dall'articolo 154-bis, comma 5. La relazione sul
bilancio semestrale abbreviato del revisore legale o della
societa' di revisione legale, ove redatta, e' pubblicata
integralmente entro il medesimo termine.
3. Il bilancio semestrale abbreviato di cui al comma
2, e' redatto in conformita' ai principi contabili
internazionali applicabili riconosciuti nella Comunita'
europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002. Tale
bilancio e' redatto in forma consolidata se l'emittente
quotato avente l'Italia come Stato membro d'origine e'
obbligato a redigere il bilancio consolidato.
4. La relazione intermedia sulla gestione contiene
almeno riferimenti agli eventi importanti che si sono
verificati nei primi sei mesi dell'esercizio e alla loro
incidenza sul bilancio semestrale abbreviato, unitamente a
una descrizione dei principali rischi e incertezze per i
sei mesi restanti dell'esercizio. Per gli emittenti azioni
quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine, la
relazione intermedia sulla gestione contiene, altresi',
informazioni sulle operazioni rilevanti con parti
correlate.
5. Con il regolamento di cui al comma 6, la Consob
puo' disporre, nei confronti di emittenti aventi l'Italia
come Stato membro d'origine, inclusi gli enti finanziari,
l'obbligo di pubblicare informazioni finanziarie periodiche
aggiuntive consistenti al piu' in: a) una descrizione
generale della situazione patrimoniale e dell'andamento
economico dell'emittente e delle sue imprese controllate
nel periodo di riferimento; b) una illustrazione degli
eventi rilevanti e delle operazioni che hanno avuto luogo
nel periodo di riferimento e la loro incidenza sulla
situazione patrimoniale dell'emittente e delle sue imprese
controllate.
5-bis. Prima dell'eventuale introduzione degli
obblighi di cui al comma 5, la Consob rende pubblica
l'analisi di impatto effettuata ai sensi dell'articolo 14,
comma 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246.
Quest'ultima, in conformita' alla disciplina comunitaria di
riferimento, esamina, anche in chiave comparatistica, la
sussistenza delle seguenti condizioni:
a) le informazioni finanziarie periodiche
aggiuntive non comportano oneri sproporzionati, in
particolare per i piccoli e medi emittenti interessati;
b) il contenuto delle informazioni finanziarie
periodiche aggiuntive richieste e' proporzionato ai fattori
che contribuiscono alle decisioni di investimento assunte
dagli investitori;
c) le informazioni finanziarie periodiche
aggiuntive richieste non favoriscono un'attenzione
eccessiva ai risultati e al rendimento a breve termine
degli emittenti e non incidono negativamente sulle
possibilita' di accesso dei piccoli e medi emittenti ai
mercati regolamentati.
6. La Consob, in conformita' alla disciplina europea,
stabilisce con regolamento:
a) i termini e le modalita' di pubblicazione dei
documenti di cui ai commi 1 e 2 e delle eventuali
informazioni aggiuntive di cui al comma 5, nonche' del
documento di registrazione universale ai sensi
dell'articolo 9, paragrafo 12, del regolamento prospetto;
a-bis) le eventuali disposizioni di attuazione del
comma 1.1;
b) i casi di esenzione dall'obbligo di
pubblicazione delle relazioni finanziarie;
c) il contenuto delle informazioni sulle operazioni
rilevanti con parti correlate di cui al comma 4;
d) le modalita' di applicazione del presente
articolo per gli emittenti quote di fondi chiusi.
7. Fermi restando i poteri previsti dall'articolo
157, comma 2, la Consob, nel caso in cui abbia accertato
che i documenti che compongono le relazioni finanziarie di
cui al presente articolo non sono conformi alle norme che
ne disciplinano la redazione, puo' chiedere all'emittente
di rendere pubblica tale circostanza e di provvedere alla
pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a
ripristinare una corretta informazione del mercato.»
- Si riporta il testo dagli articoli 2429 e 2435 del
codice civile:
«Art. 2429 (Relazione dei sindaci e deposito del
bilancio). - Il bilancio deve essere comunicato dagli
amministratori al collegio sindacale e al soggetto
incaricato della revisione legale dei conti, con la
relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per
l'assemblea che deve discuterlo.
Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui
risultati dell'esercizio sociale e sull'attivita' svolta
nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni
e le proposte in ordine al bilancio e alla sua
approvazione, con particolare riferimento all'esercizio
della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma.
Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo
bilancio delle societa' controllate e un prospetto
riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio
delle societa' collegate, deve restare depositato in copia
nella sede della societa', insieme con le relazioni degli
amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della
revisione legale dei conti, durante i quindici giorni che
precedono l'assemblea, e finche' sia approvato. I soci
possono prenderne visione.
Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle
societa' controllate prescritto dal comma precedente puo'
essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento,
dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati
essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.»
«Art. 2435 (Pubblicazione del bilancio e dell'elenco
dei soci e dei titolari di diritti su azioni). - Entro
trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio,
corredata dalle relazioni previste dagli articoli 2428 e
2429 e dal verbale di approvazione dell'assemblea o del
consiglio di sorveglianza, deve essere, a cura degli
amministratori, depositata presso l'ufficio del registro
delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di
lettera raccomandata.
Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le
societa' non aventi azioni quotate in mercati regolamentati
sono tenute altresi' a depositare per l'iscrizione nel
registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data
di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero
delle azioni possedute, nonche' dei soggetti diversi dai
soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli
sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato
dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel
libro dei soci a partire dalla data di approvazione del
bilancio dell'esercizio precedente.»
- Il testo dell'articolo 2508 del codice civile e'
riportato nelle note all'articolo 1.
 
Art. 7

Esonero e casi di equivalenza

1. Le imprese di grandi dimensioni, nonche' le piccole e medie imprese quotate non sono soggette agli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 qualora le informazioni ivi richieste siano incluse:
a) dalla societa' madre nella rendicontazione consolidata di sostenibilita' redatta in conformita' all'articolo 4;
b) dalla societa' madre europea nella relazione consolidata sulla gestione redatta in conformita' agli articoli 29 e 29-bis della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;
c) dalla societa' madre extra-europea in una rendicontazione consolidata di sostenibilita' redatta conformemente agli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione europea ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29-ter dalla direttiva 2013/34/UE o con modalita' equivalenti ai principi di rendicontazione di sostenibilita' determinati conformemente a un atto di esecuzione della Commissione sull'equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilita' adottato a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, nonche' resa nel formato elettronico di comunicazione specificato all'articolo 3 del regolamento (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018 e marcata, comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, conformemente al formato elettronico di comunicazione specificato nel medesimo regolamento delegato.
2. Le societa' madri di un gruppo di grandi dimensioni non sono soggette agli obblighi di rendicontazione previsti dall'articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 qualora le informazioni ivi richieste siano incluse:
a) dalla societa' madre nella rendicontazione consolidata di sostenibilita' redatta in conformita' all'articolo 4;
b) dalla societa' madre europea nella relazione consolidata sulla gestione redatta in conformita' agli articoli 29 e 29-bis della direttiva 2013/34/UE;
c) dalla societa' madre extra-europea in una rendicontazione consolidata di sostenibilita' redatta conformemente agli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione europea ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29-ter dalla direttiva 2013/34/UE o con modalita' equivalenti ai principi di rendicontazione di sostenibilita' determinati conformemente a un atto di esecuzione della Commissione sull'equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilita' adottato a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2004/109/CE, nonche' resa nel formato elettronico di comunicazione specificato all'articolo 3 del regolamento (UE) 2019/815 e marcata, comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, conformemente al formato elettronico di comunicazione specificato nel medesimo regolamento delegato.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 sono soggette al rispetto delle seguenti condizioni:
a) la relazione sulla gestione della societa' esentata contiene tutte le informazioni seguenti:
1) il nome e la sede legale della societa' madre che fornisce le informazioni ai sensi dei commi 1 e 2;
2) il link al sito web sul quale sono rese disponibili la relazione sulla gestione consolidata della societa' madre o della societa' madre europea o, se del caso, la rendicontazione consolidata sulla sostenibilita' della societa' madre extra-europea e l'attestazione contenente le conclusioni sulla conformita' di cui all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a-bis), della direttiva 2013/34/UE, e all'articolo 8 del presente decreto o dalle disposizioni nazionali di attuazione degli altri Stati membri dell'Unione europea o l'attestazione contenente le conclusioni sulla conformita' di cui alla lettera b);
3) che la societa' e' esentata ai sensi del presente articolo;
b) nei casi previsti dai commi 1, lettera c), e 2, lettera c), la rendicontazione consolidata di sostenibilita' della societa' madre extra-europea e l'attestazione contenente le conclusioni circa la conformita', rilasciata da una o piu' persone o da una o piu' imprese autorizzate a rilasciare un'attestazione contenente le conclusioni sulla conformita' della rendicontazione di sostenibilita' a norma del diritto a cui e' soggetta la societa' madre extra-europea, sono pubblicate nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 6;
c) nei casi previsti ai commi 1, lettera c), e 2, lettera c), le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, relative alle attivita' svolte dalla societa' figlia esentata stabilita nell'Unione europea e dalle sue societa' figlie, ove non ricomprese nella rendicontazione di sostenibilita' elaborata dalla societa' madre extra-europea, sono incluse nella relazione sulla gestione della societa' esentata.
4. In caso di esonero dalla redazione della rendicontazione di sostenibilita' ai sensi del presente articolo, la societa' esentata procede alla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 6, di copia della rendicontazione consolidata di sostenibilita', ovvero della relazione sulla gestione consolidata della societa' madre europea o extra-europea, redatta in lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale o che sia fornita una traduzione in una di tali lingue del documento originale. Se la traduzione non e' certificata, la societa' inserisce una dichiarazione in tal senso.
5. Le esenzioni di cui al presente articolo non si applicano alle societa' di grandi dimensioni i cui valori mobiliari siano ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea.
6. Ai fini del presente articolo, le imprese di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 6, lettera a), che fanno parte di un gruppo che operi secondo una direzione unitaria a norma dell'articolo 96 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono trattate come imprese figlie dell'impresa madre di tale gruppo.
7. Ai fini del presente articolo e qualora si applichi l'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, gli enti creditizi di cui all'articolo 2, comma 6, lettera b), del presente decreto, che sono affiliati permanentemente a un organismo centrale preposto al loro controllo alle condizioni stabilite dall'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013, sono trattati come imprese figlie di tale organismo centrale.

Note all'art. 7:
- Il riferimento alla direttiva 2013/34/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e'
riportato nelle note all'articolo 1.
- Il riferimento alla direttiva 2004/109/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004,
e' riportato nelle note all'articolo 5.
- Il riferimento al regolamento delegato (UE) 2019/815
della Commissione, del 17 dicembre 2018, e' riportato nelle
note all'articolo 3.
- Il riferimento al regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, e'
riportato nelle note all'articolo 3.
- Il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai
requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica
il regolamento (UE) n. 648/2012, e' pubblicato nella
G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 176.
 
Art. 8

Attestazione sulla conformita'
della rendicontazione di sostenibilita'

1. Il revisore della rendicontazione di sostenibilita' abilitato ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, appositamente incaricato, esprime con la relazione di cui all'articolo 14-bis del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, le proprie conclusioni circa la conformita' della suddetta rendicontazione alle norme del presente decreto che ne disciplinano i criteri di redazione, la conformita' all'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilita' di cui agli articoli 3, comma 10, e 4, comma 9, nonche' circa la conformita' all'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
2. Il revisore della rendicontazione di sostenibilita', incaricato ai sensi del comma 1, puo' essere lo stesso revisore legale incaricato della revisione legale del bilancio o un diverso revisore legale.
3. Una societa' di revisione legale abilitata ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, puo' acquisire l'incarico di cui al comma 1 a condizione che la relazione di cui all'articolo 14-bis del predetto decreto sia firmata da un revisore della rendicontazione di sostenibilita'. La societa' di revisione legale puo' essere la stessa societa' di revisione legale incaricata della revisione legale del bilancio o una diversa societa' di revisione legale.
4. Le conclusioni della relazione di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato. Successivamente all'adozione da parte della Commissione europea dell'atto delegato di cui all'articolo 26-bis, paragrafo 3, comma 2, della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, l'incarico e' finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza ragionevole.
5. Ai fini della pubblicazione della relazione di sostenibilita' da parte della societa' figlia o della succursale ai sensi dell'articolo 5, comma 7, l'incarico finalizzato al rilascio dell'attestazione della conformita' e' conferito a un revisore della sostenibilita' abilitato ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, o a un soggetto autorizzato a norma del diritto nazionale della societa' madre extra-europea.

Note all'art. 8:
- Il riferimento al decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39, e' riportato nelle note alle premesse.
- Il riferimento al regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, e'
riportato nelle note all'articolo 3.
- La direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni
legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che
modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio
e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio, e'
pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2006, n. L 157.
 
Art. 9

Modifiche al decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) dopo la lettera a), e' inserita la seguente:
«a-bis) "attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita'": l'incarico finalizzato al rilascio di una relazione contenente le conclusioni espresse dal revisore della sostenibilita' o dalla societa' di revisione legale conformemente all'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 e all'articolo 14-bis del presente decreto;»;
2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) "ente di revisione di un Paese terzo": un ente che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, effettua la revisione del bilancio d'esercizio o consolidato o, ove applicabile, svolge un incarico finalizzato al rilascio di un'attestazione di conformita' della rendicontazione di sostenibilita' di una societa' avente sede in un Paese terzo e che e' diverso da un ente iscritto nel registro di uno Stato membro in seguito all'abilitazione all'esercizio della revisione legale ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera f-bis);»;
3) dopo la lettera h), sono inserite le seguenti:
«h-bis) "relazione di attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita'": la relazione del revisore della sostenibilita' o della societa' di revisione legale di cui all'articolo 14-bis;
h-ter) "rendicontazione di sostenibilita'": la rendicontazione di sostenibilita' quale definita all'articolo 1, comma, 1, lettera g), del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15;»;
4) dopo la lettera i-bis), sono inserite le seguenti:
«i-ter) "responsabile/responsabili dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilita'":
1) il revisore della sostenibilita' o i revisori della sostenibilita' a cui e' stato conferito l'incarico di attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita' e che firmano la relazione di attestazione;
2) nel caso in cui l'incarico di attestazione sia stato conferito a una societa' di revisione legale, il revisore della sostenibilita' o i revisori della sostenibilita' designati dalla societa' di revisione legale come responsabili dell'esecuzione dell'incarico di attestazione per conto della societa' di revisione legale e che firmano la relazione di attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita';
i-quater): "responsabile/ responsabili chiave della sostenibilita'":
1) il responsabile o i responsabili dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilita' come definiti alla lettera i-ter);
2) nel caso di un incarico di attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita' di un gruppo, i revisori della sostenibilita' designati da una societa' di revisione legale come i responsabili dell'attestazione della rendicontazione consolidata nonche' i revisori della sostenibilita' designati dalle societa' controllate significative in qualita' di responsabili dell'attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita';»;
5) dopo la lettera n), e' inserita la seguente:
«n-bis) "revisore della sostenibilita'": il revisore legale di cui alla lettera n) abilitato anche allo svolgimento dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilita' in conformita' alle disposizioni del presente decreto legislativo ovvero il revisore legale abilitato anche allo svolgimento dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilita' in un altro Stato membro dell'Unione europea in conformita' alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalle direttive 2014/56/UE e (UE) 2022/2464;»;
6) la lettera o) e' sostituita dalla seguente:
«o) "revisore di un Paese terzo": una persona fisica che effettua la revisione del bilancio d'esercizio o consolidato o, se del caso, un incarico finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformita' della rendicontazione di sostenibilita' di una societa' avente sede in un Paese terzo e che e' diversa da una persona iscritta nel registro di uno Stato membro in seguito all'abilitazione all'esercizio della revisione legale;»;
7) dopo la lettera p), e' inserita la seguente:
«p-bis) "revisore della sostenibilita' del gruppo": il revisore della sostenibilita' o la societa' di revisione legale incaricati dell'attestazione della conformita' della rendicontazione consolidata di sostenibilita';»;
8) dopo la lettera r), sono inserite le seguenti:
«r-bis) "principi di attestazione internazionali": i principi internazionali di attestazione e altri principi correlati definiti dall'International Federation of Accountants (IFAC) tramite l'International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB), nella misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini dell'attestazione in materia di sostenibilita';
r-ter) "principi di etica e indipendenza internazionali": i principi di etica e indipendenza internazionali definiti dall'International Federation of Accountants (IFAC) tramite l'International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA);»;
b) all'articolo 2:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'esercizio della revisione legale e lo svolgimento degli incarichi finalizzati alla attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita' sono riservati ai soggetti iscritti nel Registro. Ai fini dell'abilitazione del revisore legale dei conti all'attivita' di attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita' devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d-bis) e 4, comma 3-ter, nonche', se revisore di uno Stato membro o di un Paese terzo, del comma 3.»;
2) al comma 3, alle lettere a) e b), dopo le parole: «vertente sulla conoscenza della normativa italiana rilevante» sono inserite le seguenti: «in materia di revisione legale dei conti ed eventualmente, se abilitate in tal senso nello Stato di provenienza, in materia di attestazione della conformita' della revisione legale dei conti o di entrambe»;
3) al comma 4, la lettera f-bis) e' sostituita dalla seguente:
«f-bis) le imprese di revisione legale abilitate in uno Stato membro che abbiano fatto richiesta di iscrizione al Registro e, eventualmente, all'attivita' di abilitazione alla attestazione delle conformita' della rendicontazione di sostenibilita', anche in momenti diversi, secondo le modalita' stabilite con regolamento adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. Tali imprese potranno esercitare la revisione legale e l'attivita' di attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita' a condizione che i responsabili dei rispettivi incarichi soddisfino i requisiti previsti dai commi 2 e 3, lettera a).»;
c) all'articolo 3:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera a), le parole: «e per l'esercizio dell'attivita' di revisione legale» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'esercizio dell'attivita' di revisione legale ed, eventualmente, per lo svolgimento dell'incarico finalizzato al rilascio di un'attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita'»;
1.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) ha durata almeno triennale, di cui almeno otto mesi relativi all'acquisizione delle conoscenze teorico pratiche necessarie nel caso in cui il tirocinante intenda conseguire anche l'abilitazione di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo. Tale periodo di tirocinio di almeno otto mesi puo' essere svolto dal revisore legale o dal soggetto che ha gia' completato il tirocinio per l'esercizio dell'attivita' di revisione legale, anche disgiuntamente al periodo di tirocinio necessario al conseguimento dell'abilitazione alla revisione legale che ha durata almeno triennale;»;
1.3) dopo la lettera d), e' inserita la seguente:
«d-bis) comporta, ai fini dell'abilitazione del revisore allo svolgimento di incarichi finalizzati al rilascio di un'attestazione sulla conformita' della rendicontazione di sostenibilita', l'obbligo di collaborare nel periodo di almeno otto mesi allo svolgimento di incarichi di attestazione della conformita' della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilita' o ad altri servizi relativi alla sostenibilita';»;
2) al comma 2:
2.1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di revisione legale»;
2.2) dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
«b-bis) la data di inizio del tirocinio per l'abilitazione al rilascio dell'attestazione di conformita' della rendicontazione di sostenibilita';»;
2.3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) il soggetto o i soggetti presso il quale il tirocinio e' svolto, con specifica identificazione della finalizzazione del tirocinio di cui alle lettere b) o b-bis);»;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, il tirocinante redige una relazione sull'attivita' svolta ai sensi del comma 1, lettera d), specificando gli atti e i compiti relativi ad attivita' di revisione legale alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato, con indicazione del relativo oggetto e delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione ha assistito o collaborato. La relazione, unitamente alla dichiarazione del revisore legale o della societa' di revisione legale presso cui e' stato svolto il tirocinio che attesta la veridicita' delle indicazioni ivi contenute, e' trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio. La relazione attestante lo svolgimento delle attivita' di tirocinio di cui al comma 1, lettera d-bis) deve essere redatta entro sessanta giorni dal termine del periodo di tirocinio, anche separatamente dalla relazione annuale di cui al primo periodo. In caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni di cui all'articolo 24, a carico del tirocinante e del revisore legale o della societa' di revisione legale presso cui e' stato svolto il tirocinio.»;
4) al comma 7, dopo le parole: «ai fini dell'abilitazione» sono aggiunte le seguenti: «all'esercizio della revisione legale o all'abilitazione al rilascio di un'attestazione circa la conformita' della rendicontazione di sostenibilita'»;
d) all'articolo 4:
1) al comma 1, dopo le parole: «all'esercizio della revisione legale» sono inserite le seguenti: «e per l'abilitazione allo svolgimento di incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilita'»;
2) dopo il comma 3-bis, e' inserito il seguente:
«3-ter). Ai fini dell'abilitazione del revisore legale dei conti anche all'attivita' di attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita', l'esame di cui al comma 2 ha per oggetto le seguenti, ulteriori, materie:
a) obblighi legali e principi concernenti la redazione della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilita';
b) analisi della sostenibilita';
c) procedure di dovuta diligenza in relazione alle questioni di sostenibilita';
d) obblighi legali e principi di attestazione della conformita' per la rendicontazione di sostenibilita' di cui all'articolo 11.»;
3) al comma 4:
3.1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «alla revisione legale dei conti e all'abilitazione allo svolgimento di incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilita'»;
3.2) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «alla revisione legale dei conti e all'abilitazione allo svolgimento di incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilita'»;
e) all'articolo 5:
1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il programma di aggiornamento riguarda anche le materie caratterizzanti l'attestazione di conformita' della rendicontazione di sostenibilita'.»;
2) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I revisori abilitati al rilascio all'attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita' devono acquisire almeno venticinque crediti formativi ogni anno solare, di cui almeno dieci caratterizzanti la revisione legale dei conti e almeno dieci caratterizzanti la sostenibilita'.»;
3) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. L'attivita' di formazione effettuata dai revisori legali e dai revisori della sostenibilita', prevista dagli Albi professionali di appartenenza, e da coloro che collaborano all'attivita' di revisione legale o di attestazione della sostenibilita' o sono responsabili della revisione o dell'attestazione della sostenibilita' all'interno di societa' di revisione che erogano formazione, viene riconosciuta equivalente se dichiarata conforme dal Ministero dell'economia e delle finanze al programma annuale di aggiornamento professionale di cui al comma 2.»;
f) all'articolo 6, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Consob, definisce, con decreto, il contenuto e le modalita' di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori e delle societa' di revisione allo svolgimento dell'attivita' di attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita', nonche' il contenuto, le modalita' e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro.»;
g) all'articolo 7:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera f), dopo le parole: «tenuta degli albi o registri» sono aggiunte le seguenti: «e l'informazione se il revisore legale sia abilitato per la revisione o per l'attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita'»;
1.2) dopo la lettera i), e' aggiunta la seguente:
«i-bis) l'eventuale abilitazione allo svolgimento degli incarichi di attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita'.»;
2) al comma 2, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) nome, cognome e numero di iscrizione di tutti i revisori legali impiegati presso la societa' o della quale sono soci o amministratori, con indicazione se siano abilitati a svolgere gli incarichi di attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita', nonche' gli eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettere e) e g), 26, comma 1, lettere c) e d) e 26-quater, comma 1, lettere c) e d);»;
3) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ogni ente di revisione contabile di Paesi terzi e' indicato il numero di iscrizione presso l'autorita' competente del Paese terzo, il nome di tale autorita' nonche' se l'iscrizione riguardi la revisione legale dei conti, l'attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita' o entrambe le attivita'.»;
h) all'articolo 9, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Il presente articolo si applica anche all'attivita' di attestazione della rendicontazione di sostenibilita' svolta dai revisori della sostenibilita' e dalle societa' di revisione a tal fine incaricati, ad eccezione dei commi 1 e 3.»;
i) all'articolo 9-bis:
1) al comma 7, le parole: «soltanto in presenza di accordi di cooperazione di cui all'articolo 36» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 33, comma 2-bis»;
2) al comma 8, le parole: «del capo IV della direttiva 95/46/CE e delle norme nazionali applicabili alla protezione dei dati di carattere personale» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016»;
3) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Il presente articolo si applica anche all'attivita' di attestazione di conformita' svolta dai revisori della sostenibilita' e dalle societa' di revisione a tal fine incaricati, ad eccezione dei commi 2, 7 e 8.
8-ter. Il revisore della sostenibilita' incaricato dell'attestazione di conformita' sulla rendicontazione predisposta dalle societa' di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 e il revisore legale incaricato della revisione legale del bilancio delle societa', ove diversi, si scambiano ogni informazione necessaria allo svolgimento dei rispettivi incarichi, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1. Restano ferme le responsabilita' derivanti dallo svolgimento dei rispettivi incarichi, escludendo la possibilita' di fondare le proprie conclusioni sul lavoro svolto dal soggetto che fornisce le informazioni. Tale disposizione si applica anche con riferimento agli incarichi di revisione legale e di attestazione a livello consolidato.
8-quater. L'articolo 7 del Regolamento europeo si applica, in quanto compatibile, al revisore della sostenibilita' o alla societa' di revisione che svolgono l'attivita' di attestazione sulla conformita' della rendicontazione di sostenibilita' di enti di interesse pubblico e di enti sottoposti a regime intermedio ai sensi dell'articolo 22, comma 1-bis.»;
l) all'articolo 10, dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti:
«13-bis. Il presente articolo si applica anche all'attivita' di attestazione della rendicontazione di sostenibilita', ad eccezione del comma 12.
13-ter. I revisori della sostenibilita' e le societa' di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione rispettano i principi di deontologia, riservatezza e segreto professionale, nonche' di indipendenza e obiettivita', tenendo conto dei principi di etica e indipendenza internazionali, elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze sentita la Consob, sulla base della medesima convenzione di cui agli articoli 9 e 9-bis e del comma 12.»;
m) all'articolo 10-bis, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il comma 1 si applica anche all'attivita' di attestazione della rendicontazione di sostenibilita'.»;
n) all'articolo10-ter, dopo il comma 11, e' aggiunto il seguente:
«11-bis. Il presente articolo si applica anche all'attivita' di attestazione della rendicontazione di sostenibilita'.»;
o) all'articolo 10-quater:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ove la revisione legale sia effettuata da una societa' di revisione legale, la stessa dovra' designare almeno un responsabile dell'incarico. Al responsabile dell'incarico vengono assegnate risorse sufficienti e personale dotato delle competenze e capacita' necessarie per espletare in modo adeguato le proprie attivita'.»;
2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Ove l'attivita' di attestazione sulla conformita' della rendicontazione di sostenibilita' e' effettuata da una societa' di revisione legale, la stessa designa almeno un responsabile della sostenibilita', che puo' essere anche il responsabile dell'incarico di revisione. Al responsabile della sostenibilita' sono assegnate risorse sufficienti e personale dotato delle competenze e delle capacita' necessarie per espletare in modo opportuno le loro funzioni.
1-ter. La qualita' della revisione legale e dell'attestazione di conformita', l'indipendenza e la competenza costituiscono i principali criteri ai quali e' improntata la scelta dei responsabili dell'incarico di revisione legale e, se del caso, dei responsabili della sostenibilita', da parte della societa' di revisione legale ai fini della relativa designazione.»;
3) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. I commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche all'attivita' di attestazione della rendicontazione di sostenibilita' svolta dal responsabile della sostenibilita'.»;
4) dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
«6-bis. Il revisore della sostenibilita' o la societa' di revisione deve creare un fascicolo per ogni incarico di attestazione sulla conformita' della rendicontazione di sostenibilita', contenente i pertinenti dati di cui al comma 6.»;
5) dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
«7-bis. Il fascicolo di attestazione deve altresi' contenere tutti i dati e i documenti di cui all'articolo 10-bis e, ove applicabile, di cui all'articolo 9-bis, comma 8-quater, i dati e i documenti rilevanti a sostegno della relazione di cui all'articolo 14-bis, nonche' i dati e i documenti necessari per monitorare il rispetto delle disposizioni del presente decreto e delle ulteriori disposizioni applicabili. Il fascicolo di attestazione e' chiuso entro sessanta giorni dalla data in cui viene sottoscritta la predetta relazione. I documenti e le informazioni di cui al presente comma sono conservati per dieci anni dalla data della relazione alla quale si riferiscono.»;
6) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Il revisore legale, il revisore della sostenibilita' o la societa' di revisione legale conserva la documentazione di eventuali reclami scritti relativi all'esecuzione delle revisioni legali o delle attestazioni di sostenibilita', effettuate per dieci anni dalla data della relazione di revisione o di attestazione alla quale si riferiscono.»;
p) dopo l'articolo 10-quinquies, e' inserito il seguente:
«Art. 10-sexies (Attestazione della conformita' della rendicontazione consolidata di sostenibilita'). - 1. Nel caso di un incarico di attestazione della conformita' della rendicontazione consolidata di sostenibilita' di un gruppo, il revisore della sostenibilita' del gruppo assume la piena responsabilita' per la relazione di attestazione di cui all'articolo 14-bis.
2. Ai fini dell'attestazione di cui al comma 1, il revisore della sostenibilita' del gruppo valuta il lavoro svolto da eventuali altri revisori della sostenibilita', societa' di revisione legale, revisori di un Paese terzo, enti di revisione di un Paese terzo nonche' il lavoro svolto dai prestatori indipendenti di servizi di attestazione di cui all'articolo 2, punto 23), della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, accreditati ai sensi della normativa di recepimento di altri Stati membri dell'Unione europea, e mantiene documentazione della natura, tempistica ed estensione del lavoro da essi svolto e, ove opportuno, del riesame effettuato dal revisore della sostenibilita' del gruppo sulle parti pertinenti della documentazione di attestazione di detti soggetti. La documentazione conservata dal revisore della sostenibilita' del gruppo e' atta a consentire all'autorita' competente di esaminare il lavoro da essi svolto.
3. Ai fini dello svolgimento dell'attivita' di cui al comma 2, secondo periodo, il revisore della sostenibilita' del gruppo chiede il consenso dei revisori della sostenibilita', societa' di revisione legale, revisori di un Paese terzo, enti di revisione di un Paese terzo nonche' dei prestatori indipendenti di servizi di attestazione di cui all'articolo 2, punto 23), della direttiva 2006/43/CE accreditati ai sensi della normativa di recepimento di altri Stati membri dell'Unione europea, al trasferimento o all'accesso alla documentazione pertinente durante lo svolgimento del lavoro finalizzato al rilascio dell'attestazione della conformita' della rendicontazione consolidata, come condizione affinche' il revisore della sostenibilita' del gruppo possa basarsi sul lavoro da essi svolto.
4. Se il revisore della sostenibilita' del gruppo non e' nelle condizioni di svolgere le attivita' di cui al comma 2, secondo periodo, egli adotta misure appropriate e ne informa tempestivamente l'autorita' competente. Tali misure includono, ove opportuno, lo svolgimento di un ulteriore lavoro di attestazione della conformita' della societa' controllata interessata, che puo' essere svolto sia direttamente sia tramite esternalizzazione, la richiesta agli amministratori della societa' controllata di ulteriori documenti e notizie utili all'attivita' di attestazione e lo svolgimento, da parte del revisore della sostenibilita' del gruppo, di accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione presso la societa' controllata interessata.
5. Il revisore della sostenibilita' del gruppo, se e' oggetto di un controllo della qualita' o di un'indagine riguardante l'attestazione della conformita' della rendicontazione consolidata di sostenibilita' di un gruppo di imprese, rende disponibile alle autorita' competenti, laddove richiesto, la documentazione pertinente da egli stesso conservata sul lavoro di attestazione della conformita' svolto dai soggetti di cui al comma 2, comprese tutte le relative carte di lavoro.
6. L'autorita' competente puo' chiedere alle autorita' competenti interessate degli Stati membri documentazione supplementare sul lavoro di attestazione svolto da revisori legali, societa' di revisione legale e prestatori indipendenti di servizi di attestazione di cui all'articolo 2, punto 23), della direttiva 2006/43/CE accreditati ai sensi della normativa di recepimento di altri Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'attestazione della conformita' della rendicontazione consolidata di sostenibilita', ai sensi dell'articolo 33. Qualora l'attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita' di una controllante o di una controllata di un gruppo di imprese sia rilasciata da uno o piu' revisori o da uno o piu' enti di revisione contabile di un Paese terzo, l'autorita' competente puo' chiedere alle autorita' competenti interessate del Paese terzo documentazione supplementare sul lavoro di attestazione svolto tali soggetti conformemente agli accordi di cooperazione di cui all'articolo 36.
7. In deroga al comma 6, secondo periodo, qualora l'attestazione di una controllante o di una controllata di un gruppo sia effettuata da uno o piu' revisori o enti di revisione di un Paese terzo che non ha alcun accordo di cooperazione ai sensi dell'articolo 36, il revisore della sostenibilita' del gruppo ha anche la responsabilita' di garantire, se richiesto, che la documentazione supplementare sul lavoro di attestazione svolto da tali revisori o enti di revisione contabile del Paese terzo, comprese le carte di lavoro pertinenti ai fini del rilascio dell'attestazione, sia debitamente consegnata. Per garantire tale consegna, il revisore della sostenibilita' del gruppo conserva una copia di detta documentazione o, in alternativa, concorda con i revisori o gli enti di revisione contabile del Paese terzo che potra' avere un accesso libero e illimitato, su richiesta, a tale documentazione, ovvero adotta ogni altra misura appropriata. Se non e' possibile effettuare la trasmissione delle carte di lavoro da un Paese terzo al revisore della sostenibilita' del gruppo per motivi giuridici o altri motivi, la documentazione conservata dal revisore della sostenibilita' gruppo include la prova che egli ha adottato le misure appropriate per avere accesso alla documentazione di attestazione e, nel caso di ostacoli diversi da quelli giuridici derivanti dalla normativa del Paese terzo interessato, la prova a sostegno dell'esistenza di tali ostacoli.»;
q) all'articolo 11:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Principi di revisione e di attestazione della conformita'»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. L'attivita' di attestazione della rendicontazione di sostenibilita' e' svolta in conformita' ai principi di attestazione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 26-bis, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE.»;
3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Fino all'adozione dei principi di cui al comma 1-bis da parte della Commissione europea, l'attivita' di attestazione e' svolta in conformita' ai principi di attestazione elaborati, tenendo conto dei principi di attestazione internazionali, da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, sulla base delle medesime convenzioni di cui all'ultimo periodo del comma precedente.»;
r) all'articolo 13:
1) al comma 1, dopo le parole: «conferimenti degli incarichi» sono inserite le seguenti: «di revisione legale dei conti»;
2) dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:
«2-ter. L'assemblea delle societa' di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita' e determina il corrispettivo spettante al revisore della sostenibilita' o alla societa' di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Per le societa' di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 che siano enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio, l'incarico puo' essere rinnovato per non piu' di due volte e puo' essere nuovamente conferito allo stesso soggetto solo dopo il decorso di quattro esercizi. Si applica il comma 2-bis.
2-quater. Nel caso in cui l'incarico dell'attestazione di conformita' della rendicontazione di sostenibilita' sia conferito al revisore legale o alla societa' di revisione legale incaricati della revisione legale del bilancio, l'incarico dell'attestazione di conformita' della rendicontazione di sostenibilita' puo' avere una durata inferiore a quella indicata al comma 2-ter ai fini dell'allineamento della scadenza dell'incarico di attestazione della sostenibilita' con l'incarico di revisione del bilancio.»;
3) i commi 3, 4, 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
«3. L'assemblea revoca gli incarichi, sentito l'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico a un altro revisore legale, revisore della sostenibilita' o ad altra societa' di revisione legale secondo le modalita' di cui al comma 1 o al comma 2-ter. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile, ad un principio di rendicontazione della sostenibilita', a una procedura di revisione o di attestazione.
4. Il revisore legale, il revisore della sostenibilita' o la societa' di revisione legale possono dimettersi dagli incarichi, salvo il risarcimento del danno, nei casi e con le modalita' definiti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. In ogni caso, le dimissioni devono essere poste in essere in tempi e modi tali da consentire alla societa' sottoposta a revisione o sottoposta alla attestazione di provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave e comprovato del revisore legale, del revisore della sostenibilita' o della societa' di revisione legale. Il medesimo regolamento definisce i casi e le modalita' in cui puo' risolversi consensualmente o per giusta causa il contratto con il quale sono conferiti gli incarichi di revisione legale e di attestazione.
5. Nei casi di cui al comma 4, la societa' sottoposta a revisione legale o sottoposta all'attestazione provvede tempestivamente a conferire nuovi incarichi.
6. In caso di dimissioni o risoluzione consensuale del contratto, le funzioni di revisione legale e di attestazione continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale, revisore della sostenibilita' o societa' di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non e' divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o della risoluzione del contratto.
7. La societa' sottoposta a revisione o sottoposta all'attestazione e il revisore legale, il revisore della sostenibilita' o la societa' di revisione legale informano tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze e, per la revisione legale e l'attestazione della rendicontazione di sostenibilita' relativa agli enti di interesse pubblico e agli enti sottoposti a regime intermedio, la Consob, in ordine alla revoca, alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del contratto, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che le hanno determinate.»;
4) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. In caso di revisione legale o di attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita' di un ente di interesse pubblico di cui all'articolo 16, gli azionisti di tale ente, che rappresentino almeno il 5 per cento del capitale sociale, o l'organo di controllo, o la Consob hanno la facolta' di adire il Tribunale civile per la revoca del revisore legale, del revisore della sostenibilita' o della societa' di revisione legale ove ricorrano giustificati motivi.»;
s) all'articolo 14, comma 2:
1) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio;»;
2) dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:
«e-bis) un giudizio sulla conformita' della relazione sulla gestione alle norme di legge, esclusa la sezione relativa alla rendicontazione di sostenibilita' di cui al decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15;
e-ter) una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attivita' di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione;»;
t) dopo l'articolo 14, e' inserito il seguente:
«Art. 14-bis (Relazione di attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita'). - 1. Il revisore della rendicontazione di sostenibilita' o la societa' di revisione legale, abilitati ai sensi del presente decreto, appositamente incaricati, esprimono con apposita relazione di attestazione le proprie conclusioni circa la conformita' della rendicontazione di sostenibilita' alle norme del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, che ne disciplinano i criteri di redazione, la conformita' all'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilita' di cui agli articoli 3, comma 10, e 4, comma 9, del predetto decreto, nonche' circa la conformita' all'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
2. La relazione di attestazione, redatta in conformita' ai principi di attestazione di cui all'articolo 11, comprende:
a) un paragrafo introduttivo che identifica la rendicontazione di sostenibilita' sottoposta ad attestazione, la data e il periodo cui si riferisce, nonche' il quadro normativo di riferimento;
b) una descrizione della portata delle attivita' di attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita' che indica almeno i principi di attestazione in base ai quali tali attivita' sono state svolte;
c) le conclusioni di cui al comma 1.
3. Qualora l'attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita' sia stata svolta da piu' revisori della sostenibilita' o da piu' societa' di revisione legale, essi raggiungono un accordo sui risultati dell'attivita' di attestazione e presentano una relazione e delle conclusioni congiunte. In caso di disaccordo, ogni revisore della sostenibilita' o societa' di revisione legale presenta le proprie conclusioni in un paragrafo distinto della relazione di attestazione, indicando i motivi del disaccordo.
4. La relazione di attestazione e' firmata e datata dal responsabile dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilita'. Quando l'attivita' di attestazione e' svolta da una societa' di revisione legale, la relazione di attestazione reca almeno la firma del responsabile dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilita' che svolgono l'incarico per conto della societa' di revisione. Qualora l'incarico sia stato affidato congiuntamente a piu' revisori della sostenibilita' o a piu' societa' di revisione legale, la relazione di attestazione e' firmata da tutti i responsabili dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilita'.
5. I soggetti incaricati della attestazione sulla rendicontazione di sostenibilita' hanno diritto di ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all'attivita' di attestazione e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.
6. La relazione di attestazione della conformita' della rendicontazione consolidata di sostenibilita' rispetta i requisiti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5.».
u) all'articolo 17:
1) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Il revisore della sostenibilita' o la societa' di revisione legale incaricati dell'attestazione dai soggetti di cui all'articolo 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 che siano un ente di interesse pubblico o qualsiasi membro della rete a cui il revisore della sostenibilita' o la societa' di revisione legale appartenga non fornisce, direttamente o indirettamente, all'ente di interesse pubblico, alla sua controllante o alle sue controllate all'interno dell'Unione europea i servizi diversi dalla revisione legale vietati, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, lettere b), c), e), f), g), h), i), j) e k), del regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, durante:
a) il lasso di tempo compreso tra l'inizio del periodo oggetto dell'attestazione e l'emissione della relazione di attestazione; e
b) l'esercizio immediatamente precedente al periodo di cui alla lettera a) per quanto riguarda i servizi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 537/2014.
3-ter. I soggetti di cui al comma precedente, incaricati da un ente di interesse pubblico e, qualora siano appartenenti a una rete, qualsiasi membro di tale rete, possono prestare all'ente di interesse pubblico, alla sua controllante o alle sue controllate servizi diversi dall'attestazione, differenti da quelli vietati di cui al comma precedente, previa approvazione da parte del comitato per il controllo interno e la revisione contabile basata su un'adeguata valutazione dei rischi potenziali per l'indipendenza e delle salvaguardie applicate a norma degli articoli 10 e 10-bis.
3-quater. Quando un membro di una rete a cui appartiene il soggetto incaricato di cui al comma 3-bis fornisce servizi vietati di cui al medesimo comma a un'impresa costituita in un Paese terzo, controllata dall'ente di interesse pubblico oggetto dell'incarico di attestazione, il revisore della sostenibilita' o la societa' di revisione legale valuta se la fornitura di tali servizi da parte del membro della rete comprometta la sua indipendenza. In tal caso, il soggetto incaricato applica misure volte a mitigare i rischi causati dalla fornitura di tali servizi e puo' continuare a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio dell'attestazione soltanto se e' in grado di dimostrare, a norma dell'articolo 10, che la fornitura di tali servizi non compromette il suo giudizio professionale e la relazione di attestazione.»;
2) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. Il revisore della sostenibilita' o il responsabile chiave della sostenibilita' che effettua l'attestazione per conto di una societa' di revisione legale non puo' rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo dell'ente che ha conferito l'incarico di attestazione ne' puo' prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno un biennio dal momento in cui abbia cessato la sua attivita' in qualita' di revisore della sostenibilita' o di responsabile chiave della sostenibilita' in relazione all'incarico. Tale divieto e' esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai responsabili chiave della sostenibilita', del revisore della sostenibilita' o della societa' di revisione legale, nonche' a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore della sostenibilita' o della societa' di revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano abilitati all'esercizio della professione di revisore legale, per il periodo di un anno dal loro diretto coinvolgimento nell'incarico di attestazione.»;
v) all'articolo 19, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Negli enti di interesse pubblico, il comitato per il controllo interno e la revisione contabile e' incaricato:
a) di informare l'organo di amministrazione dell'ente sottoposto a revisione dell'esito della revisione legale e, ove applicabile, dell'esito dell'attivita' di attestazione della rendicontazione di sostenibilita' e trasmettere a tale organo la relazione aggiuntiva di cui all'articolo 11 del Regolamento europeo, corredata da eventuali osservazioni;
b) di monitorare il processo di informativa finanziaria e, ove applicabile, della rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilita', compresi l'utilizzo del formato elettronico di cui agli articoli 3, comma 11, e 4, comma 10, del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, e le procedure attuate dall'impresa ai fini del rispetto degli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 29-ter dalla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, nonche' presentare le raccomandazioni o le proposte volte a garantirne l'integrita';
c) di controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno della qualita' e di gestione del rischio dell'impresa e, se applicabile, della revisione interna, per quanto attiene all'informativa finanziaria e, ove presente, alla rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilita', compreso l'utilizzo del formato elettronico di cui agli articoli 3, comma 11, e 4, comma 10, del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, senza violarne l'indipendenza;
d) di monitorare la revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato e, ove presente, l'attivita' di attestazione della conformita' della rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilita', anche tenendo conto di eventuali risultati e conclusioni dei controlli di qualita' svolti dalla Consob a norma dell'articolo 26, paragrafo 6, del Regolamento europeo, ove disponibili;
e) di verificare e monitorare l'indipendenza dei revisori legali, dei revisori della sostenibilita' o delle societa' di revisione legale a norma degli articoli 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 17 del presente decreto e dell'articolo 6 del Regolamento europeo, in particolare per quanto concerne l'adeguatezza della prestazione di servizi diversi dalla revisione all'ente sottoposto a revisione, conformemente all'articolo 5 di tale regolamento;
f) di essere responsabile della procedura volta alla selezione dei revisori legali o delle societa' di revisione legale e raccomandare i revisori legali o le imprese di revisione legale da designare ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento europeo.»;
z) all'articolo 19-ter:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto relative alla revisione di enti diversi dagli enti di interesse pubblico, ai revisori degli enti sottoposti a regime intermedio si applicano altresi' le disposizioni di cui:
a) all'articolo 17, con espresso riferimento alle sole norme relative alla revisione legale;
b) all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, all'articolo 5, paragrafi 1 e 5, all'articolo 6, paragrafo 1 e agli articoli 7, 8, 12 e 17 del Regolamento europeo.»;
2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai revisori della sostenibilita' e alle societa' di revisione legale incaricati dell'attestazione dai soggetti di cui all'articolo 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, che siano ente sottoposto a regime intermedio, si applica l'articolo 17, commi 3-bis, 3-quater e 5-bis.»
aa) dopo l'articolo 20, e' inserito il seguente:
«Art. 20-bis (Controllo della qualita' sull'attestazione di conformita' della rendicontazione di sostenibilita'). - 1. I revisori della sostenibilita' e le societa' di revisione che svolgono incarichi di attestazione sulla conformita' della rendicontazione di sostenibilita' sono soggetti a controllo della qualita' secondo le specifiche disposizioni del presente articolo.
2. Il controllo di qualita' sui revisori della sostenibilita' che siano soci o amministratori di una societa' di revisione legale o che collaborino allo svolgimento dell'incarico di attestazione in una societa' di revisione legale si intende svolto per mezzo del controllo di qualita' sulla societa' di revisione medesima. In ogni caso, tali soggetti sono sottoposti direttamente al controllo di qualita' qualora sia loro personalmente conferito almeno un incarico di attestazione.
3. I revisori della sostenibilita' e le societa' di revisione che svolgono incarichi di attestazione sono soggetti a controllo di qualita' sulla base di un'analisi del rischio e almeno ogni sei anni. Il termine di sei anni decorre dall'esercizio successivo a quello in cui si e' concluso il precedente controllo oppure da quello in cui il revisore della sostenibilita' o la societa' di revisione legale ha acquisito almeno un incarico di attestazione.
4. Il controllo della qualita' e' effettuato da persone fisiche in possesso di un'adeguata formazione ed esperienza professionale in materia di rendicontazione di sostenibilita' e di attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita' oppure di altri servizi correlati alla sostenibilita', nonche' della formazione specifica in materia di controllo della qualita' di cui all'articolo 5-bis.
5. Possono essere incaricati dei controlli di qualita' sui revisori della sostenibilita' e sulle societa' di revisione che svolgono incarichi di attestazione le persone fisiche che, oltre che a essere in possesso dei requisiti di cui al comma 7:
a) hanno svolto, per almeno cinque anni continuativi, incarichi di attestazione in qualita' di responsabili dell'incarico;
b) sono stati, per almeno cinque anni continuativi, dipendenti o collaboratori di societa' di revisione partecipando agli incarichi di attestazione con funzioni di direzione e supervisione;
c) sono stati, per almeno cinque anni continuativi, dipendenti di amministrazioni pubbliche o enti pubblici che svolgono attivita' di vigilanza sull'attestazione di conformita' della rendicontazione di sostenibilita'.
6. I soggetti incaricati del controllo della qualita' devono rispettare la riservatezza delle informazioni di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.
7. Una persona fisica non puo' partecipare come controllore al controllo della qualita' di un revisore della sostenibilita' o di una societa' di revisione legale che svolge incarichi di attestazione prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro come socio o dipendente o di ogni altro rapporto di associazione con tale revisore della sostenibilita' o societa' di revisione legale.
8. Una persona fisica non puo' partecipare come controllore al controllo della qualita' di un revisore della sostenibilita' o di una societa' di revisione legale che svolge incarichi di attestazione se e' coniuge o convivente, parente o affine entro il quarto grado del revisore della sostenibilita' sottoposto al controllo o di revisori della sostenibilita' che siano soci, amministratori o collaboratori della societa' di revisione legale sottoposta al controllo, o se intrattenga con essi o con la societa' di revisione legale sottoposta a controllo relazioni d'affari o finanziarie che ne possono compromettere l'indipendenza.
9. La selezione delle persone fisiche da assegnare a ciascun incarico di controllo della qualita' avviene in base a una procedura obiettiva volta a escludere ogni conflitto di interesse tra le persone incaricate del controllo e il revisore della sostenibilita' o la societa' di revisione legale che svolge incarichi di attestazione oggetto del controllo.
10. Il controllo della qualita', basato su una verifica adeguata dei documenti selezionati e del fascicolo di attestazione, include una valutazione della conformita' ai principi di attestazione e ai requisiti di indipendenza applicabili, della quantita' e qualita' delle risorse impiegate, dei corrispettivi per l'attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita', nonche' del sistema interno di controllo della qualita' nella societa' di revisione legale.
11. I controlli della qualita' sono appropriati e proporzionati alla portata e alla complessita' dell'attivita' svolta dal revisore della sostenibilita' o dalla societa' di revisione legale oggetto di controllo.
12. Il soggetto sottoposto a controllo della qualita' e' tenuto a collaborare con il soggetto incaricato del controllo. Egli e', in particolare, tenuto a consentire al soggetto incaricato del controllo l'accesso ai propri locali, a fornire informazioni, a consegnare i documenti e le carte di lavoro richiesti.
13. I soggetti incaricati del controllo della qualita' redigono una relazione contenente la descrizione degli esiti del controllo e le eventuali raccomandazioni di effettuare specifici interventi al revisore della sostenibilita' o alla societa' di revisione legale che svolge incarichi di attestazione, con l'indicazione del termine entro cui tali interventi sono posti in essere.
14. Il revisore della sostenibilita' e la societa' di revisione legale che svolge incarichi di attestazione provvedono a effettuare gli interventi indicati nella relazione di cui al comma 13, entro il termine nella stessa definito. In caso di mancata, incompleta o tardiva effettuazione di tali interventi il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob, negli ambiti di rispettiva competenza possono applicare le sanzioni di cui agli articoli 24 e 26-quater, commi 1, 3 e 4.
15. Fino al 31 dicembre 2025, le persone fisiche che effettuano i controlli della qualita' sono esentate dall'obbligo di possedere un'esperienza specifica in materia di rendicontazione di sostenibilita' e di attestazione della conformita' o di altri servizi correlati alla sostenibilita'.»;
bb) all'articolo 21:
1) al comma 1:
1.1) l'alinea e' sostituito dal seguente: «Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura:»;
1.2) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche ai fini dello svolgimento delle attivita' di attestazione della conformita' della rendicontazione della sostenibilita'»;
1.3) alla lettera c), le parole: «e dei principi di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «, dei principi di revisione, dei principi di attestazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 9, del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15»;
1.4) la lettera d), e' sostituita dalla seguente:
«d) la formazione dei controllori di qualita' incaricati dei controlli di qualita' di competenza del Ministero e alla formazione continua dei revisori legali dei conti iscritti al registro;»;
1.5) alla lettera f), le parole: «all'articolo 9, 10 e 11.» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 9, 10 e 11, salvo quanto previsto dall'articolo 26;»;
1.6) dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:
«f-bis) il controllo della qualita' sui revisori legali e le societa' di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, nonche' sui revisori della sostenibilita' e sulle societa' di revisione che svolgono incarichi di attestazione e che non siano sottoposti alla vigilanza della Consob ai sensi dell'articolo 22, commi 1 e 1-bis;
f-ter) all'adozione dei provvedimenti sanzionatori nel caso di violazioni in materia di attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita' delle disposizioni del presente decreto, delle disposizioni attuative e dei principi di cui agli articoli 9, 9-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8-bis, 8-ter e 8-quater, 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater, commi 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4, 5, 5-bis, 6, 7-bis e 8, 10-sexies e 11, nonche' dei principi di cui al regolamento adottato dalla Consob ai sensi dell'articolo 18, comma 9, del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, per quanto di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.»;
2) dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente:
«9-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze assume la responsabilita' finale per le attivita' di cui al comma 1 e dei controlli di qualita', delle ispezioni e delle sanzioni dei revisori legali e delle societa' di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, nonche' sui revisori della sostenibilita' e sulle societa' di revisione che svolgono incarichi di attestazione e che non siano sottoposti alla vigilanza della Consob ai sensi dell'articolo 22.»;
cc) all'articolo 22:
1) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. La Consob vigila sull'attivita' di attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita' prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, svolta dai soggetti di cui al comma 1, nonche' dai revisori della sostenibilita' e societa' di revisione legale a tal fine incaricati da enti di interesse pubblico o da enti sottoposti a regime intermedio e diversi dai revisori legali di cui al comma 1, al fine di verificarne il corretto svolgimento in conformita' alle disposizioni del presente decreto. Nell'esercizio di tali funzioni, la Consob provvede ad effettuare sui suddetti soggetti il controllo della qualita' di cui all'articolo 20-bis.
1-ter. La Consob assume la responsabilita' finale per i controlli di qualita', per le ispezioni e per le sanzioni dei revisori legali e delle societa' di revisione legale che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio di cui al comma 1, nonche' sui revisori della sostenibilita' e sulle societa' di revisione che svolgono incarichi di attestazione e che sono sottoposti alla sua vigilanza ai sensi del comma 1-bis.»;
2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Nell'esercizio della vigilanza di cui al comma 1-bis, la Consob puo' esercitare i poteri di cui al comma 2, lettere a) e b), nei confronti di:
a) revisori della sostenibilita' e societa' di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione;
b) persone coinvolte nelle attivita' dei revisori della sostenibilita' o delle societa' di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione;
c) societa' che pubblicano la rendicontazione di sostenibilita' oggetto di attestazione, loro affiliati e terzi correlati;
d) terzi ai quali i revisori della sostenibilita' e societa' di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione hanno esternalizzato determinate funzioni o attivita';
e) persone in altro modo collegate o connesse ai revisori della sostenibilita' o societa' di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione.»;
dd) all'articolo 24, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando accerta irregolarita' nello svolgimento dell'attivita' di revisione legale o di attestazione delle conformita' della rendicontazione della sostenibilita', puo' applicare le seguenti sanzioni:
a) un avvertimento, che impone alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo;
b) una dichiarazione nella quale e' indicato che la relazione di revisione o la relazione di attestazione non soddisfano i requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e 14-bis;
c) la censura, consistente in una dichiarazione pubblica di biasimo, che indica la persona responsabile e la natura della violazione;
d) la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila euro;
e) la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a tre anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarita' connesse all'incarico di revisione legale;
f) la sospensione dell'attivita' di attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita', per un periodo non superiore a tre anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarita';
g) la revoca di uno o piu' incarichi di revisione legale o di attestazione delle conformita' della rendicontazione di sostenibilita';
h) il divieto per il revisore legale o la societa' di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale o di attestazione delle conformita' della rendicontazione di sostenibilita' per un periodo non superiore a tre anni;
i) la cancellazione dal Registro del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarita' connesse all'incarico di revisione legale.»;
ee) dopo l'articolo 26-ter, e' inserito il seguente:
«Art. 26-quater (Provvedimenti della Consob sull'attivita' di attestazione). - 1. La Consob, quando accerta la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, comma 4-bis, 9-bis, comma 8-bis, 10, commi 13-bis e 13-ter, 10-bis, comma 1-bis, 10-ter, comma 11-bis, 10-quater, commi 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4, 5, 6-bis, 7-bis e 8, 10-sexies, 11, commi 1-bis e 2-bis, 14-bis, 17, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis del presente decreto e delle relative norme di attuazione, nonche' la violazione delle disposizioni di cui al regolamento adottato dalla Consob ai sensi dell'articolo 18, comma 9, del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, puo' applicare le seguenti sanzioni:
a) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila nei confronti del revisore della sostenibilita', della societa' di revisione legale e del responsabile della sostenibilita'. Per la violazione dei divieti di cui all'articolo 17, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro cinquecentomila;
b) la revoca di uno o piu' incarichi di attestazione di conformita' della rendicontazione di sostenibilita' relativi a enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio;
c) il divieto al revisore di sostenibilita' o alla societa' di revisione legale di accettare nuovi incarichi di attestazione di conformita' della rendicontazione di sostenibilita' relativi a enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio per un periodo non superiore a tre anni;
d) la sospensione dell'attivita' di attestazione di conformita' della rendicontazione di sostenibilita', per un periodo non superiore a tre anni, del revisore della sostenibilita', della societa' di revisione legale o del responsabile della sostenibilita' ai quali sono ascrivibili le irregolarita'.
2. La Consob comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i provvedimenti di cui al comma 1, lettera d) ai fini della loro annotazione sul Registro.
3. Quando le violazioni di cui al comma 1 sono connotate da scarsa offensivita' o pericolosita', la Consob, in alternativa alle sanzioni indicate al medesimo comma, puo':
a) pubblicare una dichiarazione indicante il responsabile della violazione e la natura della stessa;
b) ordinare di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle.
4. Per l'inosservanza entro il termine stabilito dell'ordine di cui al comma 3, lettera b), la Consob applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.
5. Quando le irregolarita' accertate abbiano comportato l'emissione di una relazione di attestazione che non soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 14-bis, la Consob, con il provvedimento di applicazione della sanzione di cui al comma 1, dichiara che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 14-bis.
6. La Consob, quando accerta la violazione dell'articolo 9-bis, comma 8-quater, puo' comminare al revisore della sostenibilita' o alla societa' di revisione legale le sanzioni di cui ai commi 1, lettera a), 3 e 4.
7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, la Consob, per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 10-ter, comma 11-bis, e 17 commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e direzione delle societa' di revisione legale quando l'inosservanza e' conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o entrambe le seguenti condizioni:
a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio per l'indipendenza e per la qualita' dell'attivita' di attestazione della rendicontazione di sostenibilita' della societa' di revisione;
b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della societa' alle disposizioni degli articoli 10-ter, comma 11-bis, e 17 commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis del presente decreto, e delle relative norme di attuazione.
8. La Consob, quando accerta la violazione di cui agli articoli 10, commi 13-bis e 13-ter, e 17, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis, del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 7, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila.
9. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravita' della violazione accertata, la Consob puo' applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea, per un periodo non superiore a tre anni, dall'esercizio di funzioni presso le societa' di revisione legale.
10. La Consob, quando accerta l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, da parte degli organi di amministrazione di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio, applica ai componenti di tali organi responsabili delle violazioni una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro. Quando le violazioni rivestono particolare gravita', la Consob puo' interdire temporaneamente, per un periodo non superiore a tre anni, i membri degli organi di amministrazione e direzione responsabili delle violazioni dall'esercizio di funzioni presso gli enti di interesse pubblico o gli enti sottoposti a regime intermedio.
11. Qualora la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, commi 13-bis e 13-ter e 17, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis del presente decreto, e delle relative norme di attuazione sia imputabile ai soci, ai componenti dell'organo di amministrazione o ai dipendenti della societa' di revisione iscritti nel Registro, la Consob puo' adottare nei confronti di tali soggetti i provvedimenti previsti dal comma 1, lettera d).
12. Ai procedimenti sanzionatori di cui al presente articolo si applica l'articolo 195 del TUF.
13. Ai provvedimenti di cui al presente articolo si applicano gli articoli 194-bis e 195-bis del TUF.»
ff) all'articolo 33:
1) al comma 2, dopo le parole: «in materia di revisione legale» sono inserite le seguenti: «e di attestazione delle conformita' della rendicontazione di sostenibilita'»;
2) ai commi 3 e 4, dopo le parole: «in materia di revisione legale» sono inserite le seguenti: «o di attestazione delle conformita' della rendicontazione di sostenibilita'»;
gg) all'articolo 34:
1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «riguardante i conti annuali o i conti consolidati» sono inserite le seguenti: «o, ove applicabile, una relazione di attestazione della conformita' della rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilita'»;
2) al comma 6, dopo le parole: «riguardante i conti annuali o i conti consolidati» sono inserite le seguenti: «e le relazioni di attestazione della conformita' della rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilita'»;
hh) all'articolo 35, comma 2, le parole: «, su base di reciprocita',» sono soppresse.

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE,
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei
conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a) «affiliata di una societa' di revisione legale»:
un ente legato alla societa' di revisione tramite la
proprieta' comune, la direzione comune o una relazione di
controllo;
a-bis) "attestazione della conformita' della
rendicontazione di sostenibilita'": l'incarico finalizzato
al rilascio di una relazione contenente le conclusioni
espresse dal revisore della sostenibilita' o dalla societa'
di revisione legale conformemente all'articolo 8 del
decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13
della legge 21 febbraio 2024, n. 15 e all'articolo 14-bis
del presente decreto;
b) "Codice delle assicurazioni private": il decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle
assicurazioni private;
c) «enti di interesse pubblico»: le societa'
individuate ai sensi dell'articolo 16;
c-bis) "enti sottoposti a regime intermedio": le
societa' individuate ai sensi dell'articolo 19-bis;
d) "ente di revisione di un Paese terzo": un ente
che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, effettua
la revisione del bilancio d'esercizio o consolidato o, ove
applicabile, svolge un incarico finalizzato al rilascio di
un'attestazione di conformita' della rendicontazione di
sostenibilita' di una societa' avente sede in un Paese
terzo e che e' diverso da un ente iscritto nel registro di
uno Stato membro in seguito all'abilitazione all'esercizio
della revisione legale ai sensi dell'articolo 2, comma 4,
lettera f-bis);
e) "gruppo": l'insieme delle societa' incluse nel
consolidamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile
1991, n. 127;
f) "Paese terzo": uno Stato che non e' membro
dell'Unione europea;
f-bis) "principi di revisione internazionali": i
principi di revisione internazionali (ISA), il principio
internazionale sul controllo della qualita' (ISQC 1) e
altri principi correlati definiti dall'International
Federation of Accountants (IFAC) tramite l'International
Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), nella
misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini della
revisione legale;
g) "Registro/Registro dei revisori legali": il
registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze
nel quale sono iscritti i revisori legali e le societa' di
revisione legale ai sensi dell'articolo 2, comma 1;
h) "relazione di revisione legale": la relazione
del revisore legale o della societa' di revisione legale di
cui all'articolo 14 e, ove applicabile, all'articolo 10 del
regolamento n. 537/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
h-bis) "relazione di attestazione della conformita'
della rendicontazione di sostenibilita'": la relazione del
revisore della sostenibilita' o della societa' di revisione
legale di cui all'articolo 14-bis;
h-ter) "rendicontazione di sostenibilita'": la
rendicontazione di sostenibilita' quale definita
all'articolo 1, comma, 1, lettera g), del decreto
legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della
legge 21 febbraio 2024, n. 15;
i) "responsabile/responsabili dell'incarico":
1) il revisore legale o i revisori legali ai
quali e' stato conferito l'incarico di revisione legale e
che firmano la relazione di revisione;
2) nel caso in cui l'incarico di revisione legale
sia stato conferito ad una societa' di revisione legale, il
revisore legale o i revisori legali designati dalla
societa' di revisione legale come responsabili
dell'esecuzione della revisione legale per conto della
societa' di revisione legale e che firmano la relazione di
revisione;
i-bis) "responsabile/responsabili chiave della
revisione":
1) il responsabile/i responsabili dell'incarico
come definiti alla lettera i) del presente articolo;
2) nel caso della revisione legale di un gruppo,
il revisore o i revisori legali designati da una societa'
di revisione legale come i responsabili dell'esecuzione
della revisione legale del bilancio consolidato, nonche' il
revisore o i revisori legali designati come i responsabili
a livello delle societa' controllate significative;
i-ter) "responsabile/responsabili dell'incarico di
attestazione della rendicontazione di sostenibilita'":
1) il revisore della sostenibilita' o i revisori
della sostenibilita' a cui e' stato conferito l'incarico di
attestazione della conformita' della rendicontazione di
sostenibilita' e che firmano la relazione di attestazione;
2) nel caso in cui l'incarico di attestazione sia
stato conferito a una societa' di revisione legale, il
revisore della sostenibilita' o i revisori della
sostenibilita' designati dalla societa' di revisione legale
come responsabili dell'esecuzione dell'incarico di
attestazione per conto della societa' di revisione legale e
che firmano la relazione di attestazione della conformita'
della rendicontazione di sostenibilita';
i-quater): "responsabile/ responsabili chiave della
sostenibilita'":
1) il responsabile o i responsabili dell'incarico
di attestazione della rendicontazione di sostenibilita'
come definiti alla lettera i-ter);
2) nel caso di un incarico di attestazione della
conformita' della rendicontazione di sostenibilita' di un
gruppo, i revisori della sostenibilita' designati da una
societa' di revisione legale come i responsabili
dell'attestazione della rendicontazione consolidata nonche'
i revisori della sostenibilita' designati dalle societa'
controllate significative in qualita' di responsabili
dell'attestazione della conformita' della rendicontazione
di sostenibilita';
l) "rete": la struttura piu' ampia alla quale
appartengono un revisore legale o una societa' di revisione
legale che e' finalizzata alla cooperazione e che:
1) persegue chiaramente la condivisione degli
utili o dei costi o
2) e' riconducibile a una proprieta', un
controllo o una direzione comuni o
3) condivide direttive e procedure comuni di
controllo della qualita', o una strategia aziendale comune,
o l'utilizzo di una denominazione o di un marchio comune o
una parte significativa delle risorse professionali;
m) "revisione legale": la revisione dei bilanci di
esercizio o dei bilanci consolidati effettuata in
conformita' alle disposizioni del codice civile e del
presente decreto legislativo o, nel caso in cui sia
effettuata in un altro Stato membro dell'Unione europea,
alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE,
come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale
Stato membro;
n) "revisore legale": una persona fisica abilitata
a esercitare la revisione legale ai sensi del codice civile
e delle disposizioni del presente decreto legislativo e
iscritta nel Registro ovvero una persona fisica abilitata
ad esercitare la revisione legale in un altro Stato membro
dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di
attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata
dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro;
n-bis) "revisore della sostenibilita'": il revisore
legale di cui alla lettera n) abilitato anche allo
svolgimento dell'incarico di attestazione della
rendicontazione di sostenibilita' in conformita' alle
disposizioni del presente decreto legislativo ovvero il
revisore legale abilitato anche allo svolgimento
dell'incarico di attestazione della rendicontazione di
sostenibilita' in un altro Stato membro dell'Unione europea
in conformita' alle disposizioni di attuazione della
direttiva 2006/43/CE, come modificata dalle direttive
2014/56/UE e (UE) 2022/2464;
o) "revisore di un Paese terzo": una persona fisica
che effettua la revisione del bilancio d'esercizio o
consolidato o, se del caso, un incarico finalizzato al
rilascio di un'attestazione circa la conformita' della
rendicontazione di sostenibilita' di una societa' avente
sede in un Paese terzo e che e' diversa da una persona
iscritta nel registro di uno Stato membro in seguito
all'abilitazione all'esercizio della revisione legale;
p) "revisore del gruppo": il revisore legale o la
societa' di revisione legale incaricati della revisione
legale dei conti consolidati;
p-bis) "revisore della sostenibilita' del gruppo":
il revisore della sostenibilita' o la societa' di revisione
legale incaricati dell'attestazione della conformita' della
rendicontazione consolidata di sostenibilita';
q) "societa' di revisione legale": una societa'
abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi delle
disposizioni del presente decreto e iscritta nel Registro
ovvero un'impresa abilitata a esercitare la revisione
legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai
sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva
2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE,
vigenti in tale Stato membro;
r) "TUB": il testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
r-bis) "principi di attestazione internazionali": i
principi internazionali di attestazione e altri principi
correlati definiti dall'International Federation of
Accountants (IFAC) tramite l'International Auditing and
Assurance Standard Board (IAASB), nella misura in cui gli
stessi siano rilevanti ai fini dell'attestazione in materia
di sostenibilita';
r-ter) "principi di etica e indipendenza
internazionali": i principi di etica e indipendenza
internazionali definiti dall'International Federation of
Accountants (IFAC) tramite l'International Ethics Standards
Board for Accountants (IESBA);
s) "TUF": il testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
s-bis) "piccole imprese": le imprese che alla data
di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di
almeno due dei tre criteri seguenti:
1 ) totale dello stato patrimoniale: 4.000.000 di
euro;
2) ricavi netti delle vendite e delle
prestazioni: 8.000.000 di euro;
3) numero medio di 50 dipendenti occupati durante
l'esercizio;
s-ter) "Stato membro di origine": uno Stato membro
nel quale un revisore legale o una societa' di revisione
legale sono abilitati ai sensi delle disposizioni di
attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata
dalla direttiva 2014/56/UE;
s-quater) "Stato membro ospitante": uno Stato
membro nel quale un revisore legale abilitato nel proprio
Stato membro di origine aspira altresi' ad ottenere
l'abilitazione o uno Stato membro nel quale una societa' di
revisione legale abilitata nel proprio Stato membro di
origine aspira ad essere iscritta al registro o e' iscritta
al registro ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera
f-bis);
s-quinquies) "Regolamento europeo": regolamento UE
n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16
aprile 2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione
legale dei conti di enti di interesse pubblico.»
«Art. 2 (Abilitazione all'esercizio della revisione
legale). - 1. L'esercizio della revisione legale e lo
svolgimento degli incarichi finalizzati alla attestazione
della conformita' della rendicontazione di sostenibilita'
sono riservati ai soggetti iscritti nel Registro. Ai fini
dell'abilitazione del revisore legale dei conti
all'attivita' di attestazione della conformita' della
rendicontazione di sostenibilita' devono essere soddisfatte
le condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
d-bis) e 4, comma 3-ter, nonche', se revisore di uno Stato
membro o di un Paese terzo, del comma 3.
2. Possono chiedere l'iscrizione al Registro le
persone fisiche che:
a) sono in possesso dei requisiti di onorabilita'
definiti con regolamento adottato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;
b) sono in possesso di una laurea almeno triennale,
tra quelle individuate con regolamento dal Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;
c) hanno svolto il tirocinio, ai sensi
dell'articolo 3;
d) hanno superato l'esame di idoneita'
professionale di cui all'articolo 4.
3. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro:
a) le persone fisiche abilitate all'esercizio della
revisione legale in uno degli altri Stati membri
dell'Unione europea, che superano una prova attitudinale,
effettuata in lingua italiana, vertente sulla conoscenza
della normativa italiana rilevante in materia di revisione
legale dei conti ed eventualmente, se abilitate in tal
senso nello Stato di provenienza, in materia di
attestazione della conformita' della revisione legale dei
conti o di entrambe, secondo le modalita' stabilite con
regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Consob;
b) a condizione che sia garantita la reciprocita'
di trattamento per i revisori legali italiani, i revisori
di un Paese terzo che possiedono requisiti equivalenti a
quelli del comma 2, che, se del caso, hanno preso parte in
tale Paese a programmi di aggiornamento professionale e che
superano una prova attitudinale, effettuata in lingua
italiana, vertente sulla conoscenza della normativa
nazionale rilevante in materia di revisione legale dei
conti ed eventualmente, se abilitate in tal senso nello
Stato di provenienza, in materia di attestazione della
conformita' della revisione legale dei conti o di entrambe,
secondo le modalita' stabilite con regolamento adottato dal
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob.
4. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro, le
societa' che soddisfano le seguenti condizioni:
a) i componenti del consiglio di amministrazione o
del consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di
onorabilita' definiti con regolamento dal Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;
b) la maggioranza dei componenti del consiglio di
amministrazione, o del consiglio di gestione e' costituita
da persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione
legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;
c) nelle societa' regolate nei capi II, III e IV
del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza
numerica e per quote dei soci costituita da soggetti
abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli
Stati membri dell'Unione europea;
d) nelle societa' regolate nei capi V e VI del
titolo V del libro V del codice civile, azioni nominative e
non trasferibili mediante girata;
e) nelle societa' regolate nei capi V, VI e VII del
titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei
diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a
soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in
uno degli Stati membri dell'Unione europea;
f) i responsabili della revisione legale sono
persone fisiche iscritte al Registro;
f-bis) le imprese di revisione legale abilitate in
uno Stato membro che abbiano fatto richiesta di iscrizione
al Registro e, eventualmente, all'attivita' di abilitazione
alla attestazione delle conformita' della rendicontazione
di sostenibilita', anche in momenti diversi, secondo le
modalita' stabilite con regolamento adottato dal Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. Tali
imprese potranno esercitare la revisione legale e
l'attivita' di attestazione della conformita' della
rendicontazione di sostenibilita' a condizione che i
responsabili dei rispettivi incarichi soddisfino i
requisiti previsti dai commi 2 e 3, lettera a).
5. Per le societa' semplici si osservano le modalita'
di pubblicita' previste dall'articolo 2296 del codice
civile.
6. L'iscrizione nel Registro da' diritto all'uso del
titolo di revisore legale.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Consob, definisce con regolamento i criteri per la
valutazione dell'equivalenza dei requisiti di cui al comma
3, lettera b), e individua con decreto i Paesi terzi che
garantiscono tale equivalenza.»
«Art. 3 (Tirocinio). - 1. Il tirocinio:
a) e' finalizzato all'acquisizione della capacita'
di applicare concretamente le conoscenze teoriche
necessarie per il superamento dell'esame di idoneita'
professionale, per l'esercizio dell'attivita' di revisione
legale ed, eventualmente, per lo svolgimento dell'incarico
finalizzato al rilascio di un'attestazione della
conformita' della rendicontazione di sostenibilita';
b) ha durata almeno triennale, di cui almeno otto
mesi relativi all'acquisizione delle conoscenze teorico
pratiche necessarie nel caso in cui il tirocinante intenda
conseguire anche l'abilitazione di cui all'articolo 2,
comma 1, secondo periodo. Tale periodo di tirocinio di
almeno otto mesi puo' essere svolto dal revisore legale o
dal soggetto che ha gia' completato il tirocinio per
l'esercizio dell'attivita' di revisione legale, anche
disgiuntamente al periodo di tirocinio necessario al
conseguimento dell'abilitazione alla revisione legale che
ha durata almeno triennale;
c) e' svolto presso un revisore legale o un'impresa
di revisione legale abilitati in uno Stato membro
dell'Unione europea e che hanno la capacita' di assicurare
la formazione pratica del tirocinante. Il revisore legale
puo' accogliere un numero massimo di tre tirocinanti;
d) comporta l'obbligo per il tirocinante di
collaborare allo svolgimento di incarichi del revisore
legale o della societa' di revisione legale presso i quali
il tirocinio e' svolto. I revisori legali e le societa' di
revisione legale presso cui il tirocinio e' svolto devono
assicurare e controllare l'effettiva collaborazione del
tirocinante all'attivita' relativa a uno o piu' incarichi
di revisione legale; la violazione del predetto obbligo da
parte dei revisori legali e delle societa' di revisione
legale equivale alla violazione delle norme di deontologia
professionale;
d-bis) comporta, ai fini dell'abilitazione del
revisore allo svolgimento di incarichi finalizzati al
rilascio di un'attestazione sulla conformita' della
rendicontazione di sostenibilita', l'obbligo di collaborare
nel periodo di almeno otto mesi allo svolgimento di
incarichi di attestazione della conformita' della
rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilita' o
ad altri servizi relativi alla sostenibilita';
e) il tirocinante osserva le disposizioni in
materia di segreto professionale.
1-bis. Il tirocinio puo' essere svolto
contestualmente al biennio di studi finalizzato al
conseguimento di laurea specialistica o magistrale ovvero
ad una sua parte, in base ad appositi accordi, nell'ambito
di una convenzione quadro tra il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca ed il Ministero
dell'economia e delle finanze.
2. Nel registro del tirocinio sono indicati, per
ciascun tirocinante iscritto:
a) le generalita' complete del tirocinante e il
recapito da questo indicato per l'invio delle comunicazioni
relative ai provvedimenti concernenti il tirocinio;
b) la data di inizio del tirocinio di revisione
legale;
b-bis) la data di inizio del tirocinio per
l'abilitazione al rilascio dell'attestazione di conformita'
della rendicontazione di sostenibilita';
c) il soggetto o i soggetti presso il quale il
tirocinio e' svolto, con specifica identificazione della
finalizzazione del tirocinio di cui alle lettere b) o
b-bis);
d) i trasferimenti del tirocinio, le interruzioni e
ogni altro fatto modificativo concernente lo svolgimento
del tirocinio.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate
in forma elettronica e sono accessibili gratuitamente sul
sito Internet del soggetto incaricato della tenuta del
registro del tirocinio ai sensi dell'articolo 21.
4. Entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno
di tirocinio, il tirocinante redige una relazione
sull'attivita' svolta ai sensi del comma 1, lettera d),
specificando gli atti e i compiti relativi ad attivita' di
revisione legale alla cui predisposizione e svolgimento ha
partecipato, con indicazione del relativo oggetto e delle
prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione
ha assistito o collaborato. La relazione, unitamente alla
dichiarazione del revisore legale o della societa' di
revisione legale presso cui e' stato svolto il tirocinio
che attesta la veridicita' delle indicazioni ivi contenute,
e' trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del
registro del tirocinio. La relazione attestante lo
svolgimento delle attivita' di tirocinio di cui al comma 1,
lettera d-bis) deve essere redatta entro sessanta giorni
dal termine del periodo di tirocinio, anche separatamente
dalla relazione annuale di cui al primo periodo. In caso di
dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni di cui
all'articolo 24, a carico del tirocinante e del revisore
legale o della societa' di revisione legale presso cui e'
stato svolto il tirocinio.
5. Il tirocinante che intende completare il periodo
di tirocinio presso altro revisore legale o societa' di
revisione legale, ne da' comunicazione scritta al soggetto
incaricato della tenuta del registro del tirocinio,
allegando le attestazioni di cessazione e di inizio del
tirocinio rilasciate rispettivamente dal soggetto presso il
quale il tirocinio e' stato svolto e da quello presso il
quale e' proseguito. La relazione di cui al comma 4 e'
redatta e trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del
registro del tirocinio anche in occasione di ciascun
trasferimento del tirocinio.
6. Il periodo di tirocinio svolto presso un soggetto
diverso da quello precedentemente indicato non e'
riconosciuto ai fini dell'abilitazione in mancanza della
preventiva comunicazione scritta di cui al comma 5.
7. Il periodo di tirocinio interamente o parzialmente
svolto presso un revisore legale o una societa' di
revisione legale abilitati in un altro Stato membro
dell'Unione europea e' riconosciuto ai fini
dell'abilitazione all'esercizio della revisione legale o
all'abilitazione al rilascio di un'attestazione circa la
conformita' della rendicontazione di sostenibilita', previa
attestazione del suo effettivo svolgimento da parte
dell'autorita' competente dello Stato membro in questione.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della giustizia, sentita la
Consob, disciplina con regolamento le modalita' di
attuazione del presente articolo, definendo, tra l'altro:
a) il contenuto e le modalita' di presentazione
delle domande di iscrizione al registro del tirocinio;
b) le modalita' di svolgimento del tirocinio, ai
fini del comma 1, lettera a);
c) le cause di cancellazione e sospensione del
tirocinante dal registro del tirocinio;
d) le modalita' di rilascio dell'attestazione di
svolgimento del tirocinio;
e) gli obblighi informativi degli iscritti nel
registro del tirocinio e dei soggetti presso i quali il
tirocinio e' svolto.»
«Art. 4 (Esame di idoneita' professionale). - 1. Il
Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
Ministero della giustizia, indice, almeno una volta l'anno,
l'esame di idoneita' professionale per l'abilitazione
all'esercizio della revisione legale e per l'abilitazione
allo svolgimento di incarichi di attestazione della
rendicontazione di sostenibilita'.
2. L'esame di idoneita' professionale ha lo scopo di
accertare il possesso delle conoscenze teoriche necessarie
all'esercizio dell'attivita' di revisione legale e della
capacita' di applicare concretamente tali conoscenze e
verte in particolare sulle seguenti materie:
a) contabilita' generale;
b) contabilita' analitica e di gestione;
c) disciplina del bilancio di esercizio e del
bilancio consolidato;
d) principi contabili nazionali e internazionali;
e) analisi finanziaria;
f) gestione del rischio e controllo interno;
g) principi di revisione nazionale e
internazionali;
h) disciplina della revisione legale;
i) deontologia professionale ed indipendenza;
l) tecnica professionale della revisione;
m) diritto civile e commerciale;
n) diritto societario;
o) diritto fallimentare;
p) diritto tributario;
q) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
r) informatica e sistemi operativi;
s) economia politica, aziendale e finanziaria;
t) principi fondamentali di gestione finanziaria;
u) matematica e statistica.
3. Per le materie indicate al comma 2, lettere da m)
a u), l'accertamento delle conoscenze teoriche e della
capacita' di applicarle concretamente e' limitato a quanto
necessario per lo svolgimento della revisione dei conti.
3-bis. Nell'ambito della convenzione quadro di cui
all'articolo 3, comma 1-bis, vengono definite le modalita'
di esonero dal controllo delle conoscenze teoriche per le
materie, di cui al comma 2, che hanno gia' formato oggetto
di esame universitario.
3-ter). Ai fini dell'abilitazione del revisore legale
dei conti anche all'attivita' di attestazione della
conformita' della rendicontazione di sostenibilita',
l'esame di cui al comma 2 ha per oggetto le seguenti,
ulteriori, materie:
a) obblighi legali e principi concernenti la
redazione della rendicontazione annuale e consolidata di
sostenibilita';
b) analisi della sostenibilita';
c) procedure di dovuta diligenza in relazione alle
questioni di sostenibilita';
d) obblighi legali e principi di attestazione della
conformita' per la rendicontazione di sostenibilita' di cui
all'articolo 11.
4. Il Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob,
disciplina con regolamento le modalita' di attuazione del
presente articolo, definendo, tra l'altro:
a) il contenuto e le modalita' di presentazione
delle domande di ammissione all'esame di idoneita'
professionale alla revisione legale dei conti e
all'abilitazione allo svolgimento di incarichi di
attestazione della rendicontazione di sostenibilita';
b) le modalita' di nomina della commissione
esaminatrice e gli adempimenti cui essa e' tenuta;
c) il contenuto e le modalita' di svolgimento
dell'esame di idoneita' professionale alla revisione legale
dei conti e all'abilitazione allo svolgimento di incarichi
di attestazione della rendicontazione di sostenibilita';
d) i casi di equipollenza con esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate e
le eventuali integrazioni richieste.
4-bis. Ai fini dell'iscrizione al Registro sono
esonerati dall'esame di idoneita' i soggetti che hanno
superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47
del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, fermo
l'obbligo di completare il tirocinio legalmente previsto
per l'accesso all'esercizio dell'attivita' di revisore
legale, nel rispetto dei requisiti previsti, in conformita'
alla direttiva 2006/43/ CE, con decreto del Ministro della
giustizia, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, senza la
previsione, per i candidati, di maggiori oneri e di nuove
sessioni di esame.
5. Con il regolamento di cui al comma 4, il Ministro
della giustizia puo' integrare e specificare le materie di
cui al comma 2.»
«Art. 5 (Formazione continua). - 1. Gli iscritti nel
Registro sono tenuti al rispetto degli obblighi di
formazione continua.
2. La formazione continua consiste nella
partecipazione a programmi di aggiornamento professionale
definiti annualmente dal Ministero dell'economia e delle
finanze e finalizzati al perfezionamento e al mantenimento
delle conoscenze teoriche e delle capacita' professionali.
Almeno meta' del programma di aggiornamento riguarda le
materie caratterizzanti la revisione dei conti, ovvero la
gestione del rischio e il controllo interno, i principi di
revisione nazionali e internazionali applicabili allo
svolgimento della revisione legale previsti dalla direttiva
2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, la
disciplina della revisione legale, la deontologia
professionale, l'indipendenza e la tecnica professionale
della revisione. Il programma di aggiornamento riguarda
anche le materie caratterizzanti l'attestazione di
conformita' della rendicontazione di sostenibilita'.
3. Il periodo di formazione continua e' triennale. I
trienni formativi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre
di ciascun anno.
4. L'impegno richiesto per l'assolvimento degli
obblighi formativi e' espresso in termini di crediti
formativi.
5. In ciascun anno l'iscritto deve acquisire almeno
20 crediti formativi, per un totale di un minimo di 60
crediti formativi nel triennio. I revisori abilitati al
rilascio all'attestazione della conformita' della
rendicontazione di sostenibilita' devono acquisire almeno
venticinque crediti formativi ogni anno solare, di cui
almeno dieci caratterizzanti la revisione legale dei conti
e almeno dieci caratterizzanti la sostenibilita'.
6. L'attivita' di formazione continua puo' essere
svolta:
a) attraverso la partecipazione a programmi di
formazione a distanza erogati dal Ministero dell'economia e
delle finanze, anche attraverso organismi convenzionati;
b) presso societa' o enti pubblici e privati,
provvisti di struttura territoriale adeguata alla natura
dell'attivita' di formazione ed alle modalita' di
svolgimento dei programmi formativi, accreditati dal
Ministero dell'economia e delle finanze attraverso la
sottoscrizione di apposita convenzione.
7. Possono richiedere l'accreditamento di cui al
comma 6, lettera b), i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:
a) numero di dipendenti adeguato a garantire,
tenendo conto della struttura organizzativa, della
articolazione territoriale e della esperienza
professionale, la qualita' della formazione offerta;
b) comprovata esperienza, almeno triennale, nel
campo della formazione professionale di studenti
universitari, professionisti nell'ambito
giuridico-economico e contabile, dirigenti e funzionari
pubblici, nelle materie di cui all'articolo 4;
c) impiego, nell'attivita' di formazione, di
docenti con una comprovata esperienza professionale
nell'ambito delle materie di cui all'articolo 4;
d) organizzazione ispirata a criteri di
economicita' della prestazione.
8. I soggetti pubblici o privati, di cui al comma 6,
lettera b), sono responsabili della qualita' e della
pertinenza dei programmi formativi, dell'effettivita' della
partecipazione degli iscritti ai corsi e comunicano
annualmente al registro l'assolvimento degli obblighi di
formazione in relazione a ciascun partecipante.
9. In caso di violazione degli obblighi previsti nel
presente articolo, ai soggetti pubblici e privati indicati
al comma 6, lettera b), e' revocato l'accreditamento
concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze.
10. L'attivita' di formazione effettuata dai revisori
legali e dai revisori della sostenibilita', prevista dagli
Albi professionali di appartenenza, e da coloro che
collaborano all'attivita' di revisione legale o di
attestazione della sostenibilita' o sono responsabili della
revisione o dell'attestazione della sostenibilita'
all'interno di societa' di revisione che erogano
formazione, viene riconosciuta equivalente se dichiarata
conforme dal Ministero dell'economia e delle finanze al
programma annuale di aggiornamento professionale di cui al
comma 2.
11. Gli ordini professionali e le societa' di
revisione legale devono comunicare annualmente al Ministero
medesimo l'avvenuto assolvimento degli obblighi formativi
da parte dei revisori iscritti che hanno preso parte ai
programmi di cui al comma 2, nell'ambito della formazione
prevista rispettivamente dai singoli ordini professionali e
dalle societa' di revisione.
12. Il Ministero dell'economia e delle finanze
verifica l'effettivo assolvimento degli obblighi formativi
da parte degli iscritti nel registro e procede, in caso di
mancato adempimento, all'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 24.
13. Nell'espletamento delle proprie funzioni il
Ministero dell'economia e delle finanze puo' delegare allo
svolgimento di compiti connessi alla formazione continua,
enti pubblici o privati, selezionati con le procedure
previste dalla legge, proponendo la sottoscrizione di
apposita convenzione che indichi i compiti delegati e le
condizioni alle quali tali compiti devono essere svolti.»
«Art. 6 (Iscrizione nel Registro). - 1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della giustizia, sentita la Consob, con proprio
regolamento, stabilisce:
a) il contenuto e le modalita' di presentazione
delle domande di iscrizione nel Registro dei revisori
legali e delle societa' di revisione;
b) modalita' e termini entro cui esaminare le
domande di iscrizione e verificare i requisiti.
1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero della giustizia, sentita la
Consob, definisce, con decreto, il contenuto e le modalita'
di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori
e delle societa' di revisione allo svolgimento
dell'attivita' di attestazione della conformita' della
rendicontazione di sostenibilita', nonche' il contenuto, le
modalita' e i termini di trasmissione delle informazioni e
dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel
Registro.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, se
accerta l'insussistenza dei requisiti per l'abilitazione,
ne da' comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine
non superiore a sei mesi per sanare le carenze. Qualora
entro il termine assegnato l'iscritto non abbia provveduto,
il Ministero dell'economia e delle finanze dispone, con
proprio decreto, la cancellazione dal Registro.
3. Il provvedimento di cancellazione e' motivato e
notificato all'interessato.»
«Art. 7 (Contenuto informativo del Registro). - 1.
Per ciascun revisore legale, il Registro riporta almeno le
seguenti informazioni:
a) il nome, il cognome, il luogo e la data di
nascita;
b) il numero di iscrizione;
c) la residenza, anche se all'estero, ed il
domicilio in Italia, nonche', se diverso, il domicilio
fiscale;
d) il codice fiscale ed il numero di partita
I.V.A.;
d-bis) indirizzo di posta elettronica certificata;
e) il nome, il numero di iscrizione, l'indirizzo e
il sito Internet dell'eventuale societa' di revisione
legale presso la quale il revisore e' impiegato o della
quale e' socio o amministratore;
f) l'eventuale iscrizione in registri della
revisione legale di altri Stati membri nonche' l'iscrizione
in albi, registri o elenchi della revisione in Paesi terzi,
con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle relative
autorita' competenti alla tenuta degli albi o registri e
l'informazione se il revisore legale sia abilitato per la
revisione o per l'attestazione della conformita' della
rendicontazione di sostenibilita';
g) la sussistenza di incarichi di revisione presso
enti di interesse pubblico o di enti sottoposti a regime
intermedio;
h) eventuali provvedimenti in essere, assunti ai
sensi degli articoli 24, comma 1, lettere e) e g), e 26,
comma 1, lettere c) e d);
i) l'indicazione dell'eventuale rete cui appartiene
il revisore legale, unitamente ai nomi e agli indirizzi di
tutti gli altri professionisti o imprese appartenenti alla
rete e delle affiliate oppure, in alternativa, del luogo in
cui tali informazioni sono accessibili al pubblico. Per i
revisori legali che sono dipendenti, soci o amministratori
di societa' di revisione legale, tali informazioni sono
fornite unicamente dalla societa' di revisione legale.
i-bis) l'eventuale abilitazione allo svolgimento
degli incarichi di attestazione della conformita' della
rendicontazione di sostenibilita'.
2. Per ciascuna societa' di revisione, il Registro
riporta almeno le seguenti informazioni:
a) la denominazione o la ragione sociale;
b) il numero di iscrizione;
c) l'indirizzo della sede e di tutti gli uffici;
d) le informazioni per contattare la societa' e il
nome del referente, nonche' l'eventuale sito Internet;
e) nome, cognome e numero di iscrizione di tutti i
revisori legali impiegati presso la societa' o della quale
sono soci o amministratori, con indicazione se siano
abilitati a svolgere gli incarichi di attestazione della
conformita' della rendicontazione di sostenibilita',
nonche' gli eventuali provvedimenti in essere, assunti ai
sensi degli articoli 24, comma 1, lettere e) e g), 26,
comma 1, lettere c) e d) e 26-quater, comma 1, lettere c) e
d);
f) nome, cognome e domicilio in Italia dei
componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio
di gestione, con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione
essi hanno in albi o registri di revisori legali o di
revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione
europea o in altri Stati, e specificando gli eventuali
numeri di iscrizione e le autorita' competenti alla tenuta
degli albi o registri;
g) il numero di partita I.V.A. della societa';
h) nome, cognome e domicilio dei soci, con
l'indicazione di ogni eventuale iscrizione essi hanno in
albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti
in altri Stati membri dell'Unione europea o in altri Stati,
e specificando gli eventuali numeri di iscrizione e le
autorita' competenti alla tenuta degli albi o registri;
i) l'indicazione dell'eventuale rete cui appartiene
la societa', unitamente ai nomi e agli indirizzi di tutti
gli altri professionisti o imprese appartenenti alla rete e
delle affiliate oppure, in alternativa, del luogo in cui
tali informazioni sono accessibili al pubblico;
l) l'eventuale iscrizione in registri della
revisione legale di altri Stati membri nonche' l'iscrizione
in albi, registri o elenchi della revisione in Paesi terzi,
con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle relative
autorita' competenti alla tenuta degli albi o registri;
m) la sussistenza di incarichi di revisione presso
enti di interesse pubblico o di enti sottoposti a regime
intermedio;
n) eventuali provvedimenti in essere, assunti ai
sensi degli articoli 24, comma 1, lettera g), e 26, comma
1, lettera d).
3. I revisori e gli enti di revisione contabile dei
Paesi terzi iscritti nel Registro ai sensi dell'articolo
34, sono chiaramente indicati in quanto tali e non come
soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in
Italia. Per ogni ente di revisione contabile di Paesi terzi
e' indicato il numero di iscrizione presso l'autorita'
competente del Paese terzo, il nome di tale autorita'
nonche' se l'iscrizione riguardi la revisione legale dei
conti, l'attestazione della conformita' della
rendicontazione di sostenibilita' o entrambe le attivita'.
4. Il Registro contiene il nome e l'indirizzo del
Ministero dell'economia e delle finanze e della Consob, con
l'indicazione delle rispettive competenze di vigilanza
sull'attivita' di revisione legale.
5. Le informazioni di cui al presente articolo sono
conservate nel Registro in forma elettronica e accessibili
gratuitamente sul sito Internet del soggetto incaricato
della tenuta del Registro ai sensi dell'articolo 21.
6. I soggetti iscritti nel Registro comunicano
tempestivamente al soggetto incaricato della tenuta del
Registro ogni modifica delle informazioni ad essi relative.
Il soggetto incaricato della tenuta del Registro provvede
all'aggiornamento del Registro.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Consob, con proprio regolamento, disciplina le modalita'
di attuazione del presente articolo definendo in
particolare il contenuto, le modalita' e i termini di
trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da
parte degli iscritti nel Registro.»
«Art. 9 (Deontologia e scetticismo professionale). -
1. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attivita' di
revisione legale rispettano i principi di deontologia
professionale elaborati da associazioni e ordini
professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e
delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. A tal
fine, il Ministero dell'economia e delle finanze
sottoscrive una convenzione con gli ordini e le
associazioni professionali interessati, finalizzata a
definire le modalita' di elaborazione dei principi.
2. Il revisore legale o la societa' di revisione
legale che effettua la revisione legale dei conti esercita
nel corso dell'intera revisione lo scetticismo
professionale, riconoscendo la possibilita' che si
verifichi un errore significativo attribuibile a fatti o
comportamenti che sottintendono irregolarita', compresi
frodi o errori.
3. Il revisore legale o la societa' di revisione
legale che effettua la revisione legale esercita lo
scetticismo professionale in particolare durante la
revisione delle stime fornite dalla direzione riguardanti:
il fair value (valore equo), la riduzione di valore delle
attivita', gli accantonamenti, i flussi di cassa futuri e
la capacita' dell'impresa di continuare come un'entita' in
funzionamento.
4. Ai fini del presente articolo, per "scetticismo
professionale" si intende un atteggiamento caratterizzato
da un approccio dubitativo, dal costante monitoraggio delle
condizioni che potrebbero indicare una potenziale
inesattezza dovuta a errore o frode, nonche' da una
valutazione critica della documentazione inerente alla
revisione.
4-bis. Il presente articolo si applica anche
all'attivita' di attestazione della rendicontazione di
sostenibilita' svolta dai revisori della sostenibilita' e
dalle societa' di revisione a tal fine incaricati, ad
eccezione dei commi 1 e 3.»
«Art. 9-bis (Riservatezza e segreto professionale). -
1. Tutte le informazioni e i documenti ai quali hanno
accesso il revisore legale e la societa' di revisione
legale nello svolgimento della revisione legale sono
coperti dall'obbligo di riservatezza e dal segreto
professionale.
2. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attivita'
di revisione legale rispettano i principi di riservatezza e
segreto professionale elaborati da associazioni e ordini
professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e
delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. A tal
fine, il Ministero dell'economia e delle finanze
sottoscrive una convenzione con gli ordini e le
associazioni professionali interessati, finalizzata a
definire le modalita' di elaborazione dei principi.
3. Gli obblighi di riservatezza e segreto
professionale di cui ai commi 1 e 2 non ostacolano
l'applicazione delle disposizioni del presente decreto e,
ove applicabile, del regolamento europeo.
4. Gli obblighi di riservatezza e segreto
professionale di cui ai commi 1 e 2 continuano a valere
anche successivamente al termine della partecipazione
all'incarico di revisione.
5. Quando un revisore legale o una societa' di
revisione legale e' sostituito da un altro revisore legale
o da un'altra societa' di revisione legale, il revisore
legale o la societa' di revisione legale uscente consente
al revisore legale o alla societa' di revisione legale
entrante l'accesso a tutte le informazioni concernenti
l'ente sottoposto a revisione e l'ultima revisione di tale
ente.
6. Nel caso in cui un revisore legale o una societa'
di revisione legale effettui la revisione legale conti di
un'impresa che appartiene a un gruppo la cui societa'
controllante ha sede in un Paese terzo, le regole in
materia di riservatezza e segreto professionale di cui ai
commi 1 e 2 non pregiudicano il trasferimento al revisore
di gruppo situato nel Paese terzo, da parte del revisore
legale o della societa' di revisione legale, della
documentazione inerente all'attivita' di revisione, se la
suddetta documentazione e' necessaria per eseguire la
revisione del bilancio consolidato della societa'
controllante.
7. Un revisore legale o una societa' di revisione
legale incaricato della revisione legale di una societa'
che ha emesso valori mobiliari in un Paese terzo o
appartenente a un gruppo che presenta il bilancio
consolidato in un Paese terzo puo' trasferire all'autorita'
competente del Paese terzo in questione le carte di lavoro
o gli altri documenti che detiene inerenti alla revisione
dell'ente in causa a norma dell'articolo 33, comma 2-bis.
8. Il trasferimento delle informazioni al revisore
del gruppo situato in un Paese terzo e' effettuato ai sensi
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016.
8-bis. Il presente articolo si applica anche
all'attivita' di attestazione di conformita' svolta dai
revisori della sostenibilita' e dalle societa' di revisione
a tal fine incaricati, ad eccezione dei commi 2, 7 e 8.
8-ter. Il revisore della sostenibilita' incaricato
dell'attestazione di conformita' sulla rendicontazione
predisposta dalle societa' di cui agli articoli 3 e 4 del
decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13
della legge 21 febbraio 2024, n. 15 e il revisore legale
incaricato della revisione legale del bilancio delle
societa', ove diversi, si scambiano ogni informazione
necessaria allo svolgimento dei rispettivi incarichi, anche
in deroga a quanto previsto dal comma 1. Restano ferme le
responsabilita' derivanti dallo svolgimento dei rispettivi
incarchi, escludendo la possibilita' di fondare le proprie
conclusioni sul lavoro svolto dal soggetto che fornisce le
informazioni. Tale disposizione si applica anche con
riferimento agli incarichi di revisione legale e di
attestazione a livello consolidato.
8-quater. L'articolo 7 del Regolamento europeo si
applica, in quanto compatibile, al revisore della
sostenibilita' o alla societa' di revisione che svolgono
l'attivita' di attestazione sulla conformita' della
rendicontazione di sostenibilita' di enti di interesse
pubblico e di enti sottoposti a regime intermedio ai sensi
dell'articolo 22, comma 1-bis.»
«Art. 10 (Indipendenza e obiettivita'). - 1. Il
revisore legale e la societa' di revisione legale che
effettuano la revisione legale, nonche' qualsiasi persona
fisica in grado di influenzare direttamente o
indirettamente l'esito della revisione legale, devono
essere indipendenti dalla societa' sottoposta a revisione e
non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo
decisionale.
1-bis. Il requisito di indipendenza deve sussistere
durante il periodo cui si riferiscono i bilanci da
sottoporre a revisione legale e durante il periodo in cui
viene eseguita la revisione legale stessa.44
1-ter. Il revisore legale o la societa' di revisione
legale deve adottare tutte le misure ragionevoli per
garantire che la sua indipendenza non sia influenzata da
alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o
da relazioni d'affari o di altro genere, dirette o
indirette, riguardanti il revisore legale o la societa' di
revisione legale e, laddove applicabile, la sua rete, i
membri dei suoi organi di amministrazione, i suoi
dirigenti, i suoi revisori, i suoi dipendenti, qualsiasi
persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o
sono sotto il controllo del revisore legale o della
societa' di revisione o qualsiasi persona direttamente o
indirettamente collegata al revisore legale o alla societa'
di revisione legale.
2. Il revisore legale o la societa' di revisione
legale non effettua la revisione legale di una societa'
qualora sussistano dei rischi di autoriesame, di interesse
personale o rischi derivanti dall'esercizio del patrocinio
legale, o da familiarita' ovvero una minaccia di
intimidazione, determinati da relazioni finanziarie,
personali, d'affari, di lavoro o di altro genere instaurate
tra tale societa' e il revisore legale o la societa' di
revisione legale o la sua rete, o qualsiasi persona fisica
in grado di influenzare l'esito della revisione legale,
dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole,
tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la
conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della
societa' di revisione legale risulti compromessa.
3. Il revisore legale, la societa' di revisione
legale, i loro responsabili chiave della revisione, il loro
personale professionale e qualsiasi persona fisica i cui
servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo
di tale revisore legale o societa' di revisione legale e
che partecipa direttamente alle attivita' di revisione
legale, nonche' le persone a loro strettamente legate ai
sensi dell'articolo 1, punto 2, della direttiva 2004/72/CE,
non possono detenere strumenti finanziari emessi, garantiti
o altrimenti oggetto di sostegno da un ente sottoposto alla
loro revisione legale, devono astenersi da qualsiasi
operazione su tali strumenti e non devono avere sui
medesimi strumenti alcun interesse beneficiario rilevante e
diretto, salvo che si tratti di interessi detenuti
indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo
diversificati, compresi fondi gestiti, quali fondi pensione
o assicurazione sulla vita.
4. Il revisore legale o la societa' di revisione
legale documenta nelle carte di lavoro tutti i rischi
rilevanti per la sua indipendenza nonche' le misure
adottate per limitare tale rischi.
5. I soggetti di cui al comma 3 non possono
partecipare ne' influenzare in alcun modo l'esito di una
revisione legale di un ente sottoposto a revisione se:
a) possiedono strumenti finanziari dell'ente
medesimo, salvo che si tratti di interessi detenuti
indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo
diversificati;
b) possiedono strumenti finanziari di qualsiasi
ente collegato a un ente sottoposto a revisione, la cui
proprieta' potrebbe causare un conflitto di interessi o
potrebbe essere generalmente percepita come tale, salvo che
si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso
regimi di investimento collettivo diversificati;
c) hanno intrattenuto un rapporto di lavoro
dipendente o una relazione d'affari o di altro tipo con
l'ente sottoposto a revisione nel periodo di cui al comma
1-bis, che potrebbe causare un conflitto di interessi o
potrebbe essere generalmente percepita come tale.
6. Se, durante il periodo cui si riferisce il
bilancio, una societa' sottoposta a revisione legale viene
rilevata da un'altra societa', si fonde con essa o la
rileva, il revisore legale o la societa' di revisione
legale deve individuare e valutare eventuali interessi o
relazioni in essere o recenti, inclusi i servizi diversi
dalla revisione prestati a detta societa', tali da poter
compromettere, tenuto conto delle misure disponibili, la
sua indipendenza e la sua capacita' di proseguire la
revisione legale dopo la data di efficacia della fusione o
dell'acquisizione. Il revisore legale o la societa' di
revisione legale adotta, entro tre mesi dalla data di
approvazione del progetto di fusione o di acquisizione,
tutti i provvedimenti necessari per porre fine agli
interessi o alle relazioni di cui al presente comma e, ove
possibile, adotta misure intese a ridurre al minimo i
rischi per la propria indipendenza derivanti da tali
interessi e relazioni.
7. Il revisore legale o il responsabile chiave della
revisione legale che effettua la revisione per conto di una
societa' di revisione legale non puo' rivestire cariche
sociali negli organi di amministrazione dell'ente che ha
conferito l'incarico di revisione ne' prestare lavoro
autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo
funzioni dirigenziali di rilievo se non sia decorso almeno
un anno dal momento in cui abbia cessato la sua attivita'
in qualita' di revisore legale o responsabile chiave della
revisione, in relazione all'incarico. Tale divieto e'
esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai
responsabili chiave della revisione, del revisore legale o
della societa' di revisione, nonche' a ogni altra persona
fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto
il controllo del revisore legale o della societa' di
revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano stati
personalmente abilitati all'esercizio della professione di
revisore legale, per il periodo di un anno dal loro diretto
coinvolgimento nell'incarico di revisione legale.
8. I soci e i componenti dell'organo di
amministrazione della societa' di revisione legale o di
un'affiliata non possono intervenire nell'espletamento
della revisione legale in un modo che puo' compromettere
l'indipendenza e l'obiettivita' del responsabile
dell'incarico.
9. Il corrispettivo per l'incarico di revisione
legale non puo' essere subordinato ad alcuna condizione,
non puo' essere stabilito in funzione dei risultati della
revisione, ne' puo' dipendere in alcun modo dalla
prestazione di servizi diversi dalla revisione alla
societa' che conferisce l'incarico, alle sue controllate e
controllanti, da parte del revisore legale o della societa'
di revisione legale o della loro rete.
10. Il corrispettivo per l'incarico di revisione
legale e' determinato in modo da garantire la qualita' e
l'affidabilita' dei lavori. A tale fine i soggetti
incaricati della revisione legale determinano le risorse
professionali e le ore da impiegare nell'incarico avendo
riguardo:
a) alla dimensione, composizione e rischiosita'
delle piu' significative grandezze patrimoniali, economiche
e finanziarie del bilancio della societa' che conferisce
l'incarico, nonche' ai profili di rischio connessi al
processo di consolidamento dei dati relativi alle societa'
del gruppo;
b) alla preparazione tecnica e all'esperienza che
il lavoro di revisione richiede;
c) alla necessita' di assicurare, oltre
all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata
attivita' di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei
principi di cui all'articolo 11.
11. La misura della retribuzione dei dipendenti delle
societa' di revisione legale che partecipano allo
svolgimento delle attivita' di revisione legale non puo'
essere in alcun modo determinata dall'esito delle revisioni
da essi compiute.
12. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attivita'
di revisione legale dei conti rispettano i principi di
indipendenza e obiettivita' elaborati da associazioni e
ordini professionali congiuntamente al Ministero
dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal
Ministero dell'economia e delle finanze sentita la Consob.
A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze
sottoscrive una convenzione con gli ordini e le
associazioni professionali interessati, finalizzata a
definire le modalita' di elaborazione dei principi.
13. I soggetti di cui al comma 3 non sollecitano o
accettano regali o favori di natura pecuniaria e non
pecuniaria dall'ente sottoposto a revisione o da qualsiasi
ente legato a un ente sottoposto a revisione, salvo nel
caso in cui un terzo informato, obiettivo e ragionevole
considererebbe il loro valore trascurabile o
insignificante.
13-bis. Il presente articolo si applica anche
all'attivita' di attestazione della rendicontazione di
sostenibilita', ad eccezione del comma 12.
13-ter. I revisori della sostenibilita' e le societa'
di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione
rispettano i principi di deontologia, riservatezza e
segreto professionale, nonche' di indipendenza e
obiettivita', tenendo conto dei principi di etica e
indipendenza internazionali, elaborati da associazioni e
ordini professionali congiuntamente al Ministero
dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal
Ministero dell'economia e delle finanze sentita la Consob,
sulla base della medesima convenzione di cui agli articoli
9 e 9-bis e del comma 12.»
«Art. 10-bis (Preparazione della revisione legale e
valutazione dei rischi per l'indipendenza). - 1. Il
revisore legale o la societa' di revisione legale, prima di
accettare o proseguire un incarico di revisione legale,
deve valutare e documentare:
a) il possesso dei requisiti di indipendenza ed
obiettivita' di cui all'articolo 10 e, ove applicabile,
all'articolo 17;
b) l'eventuale presenza di rischi per la sua
indipendenza e, nel caso, se siano state adottate idonee
misure per mitigarli;
c) la disponibilita' di personale professionale
competente, tempo e risorse necessari per svolgere in modo
adeguato l'incarico di revisione;
d) nel caso di societa' di revisione legale,
l'abilitazione del responsabile dell'incarico all'esercizio
della revisione legale ai sensi del presente decreto.
1-bis. Il comma 1 si applica anche all'attivita' di
attestazione della rendicontazione di sostenibilita'.»
«Art. 10-ter (Organizzazione interna). - 1. La
societa' di revisione legale, al fine di tutelare
l'indipendenza e l'obiettivita' del revisore legale che
effettua la revisione per conto della societa' di revisione
legale, stabilisce direttive e procedure per assicurare il
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma
8.
2. Il revisore legale o la societa' di revisione
legale si dota di procedure amministrative e contabili
adeguate, di sistemi di controllo interno della qualita',
di procedure efficaci per la valutazione del rischio e di
meccanismi efficaci di controllo e tutela in materia di
sistemi di elaborazione elettronica dei dati. Tali sistemi
di controllo interno della qualita' sono concepiti per
conseguire una ragionevole sicurezza che le decisioni e le
procedure siano rispettate a tutti i livelli della societa'
di revisione legale o della struttura di lavoro del
revisore legale.
3. Il revisore legale o la societa' di revisione
legale stabilisce direttive e procedure configurate per
conseguire una ragionevole sicurezza che i suoi dipendenti,
nonche' tutte le persone fisiche i cui servizi sono messi a
sua disposizione o sono sotto il suo controllo e che
partecipano direttamente all'attivita' di revisione legale
dispongano delle conoscenze ed esperienze adeguate per
svolgere l'incarico.
4. Il revisore legale o la societa' di revisione
legale stabilisce direttive e procedure configurate per
conseguire una ragionevole sicurezza che
l'esternalizzazione di attivita' di revisione non sia
effettuata in modo tale da compromettere l'efficacia del
suo controllo interno della qualita', ne' la capacita'
delle autorita' competenti di vigilare sul rispetto, da
parte del revisore o della societa' di revisione legale,
degli obblighi di cui al presente decreto e, ove
applicabile, di cui al Regolamento europeo.
L'esternalizzazione di attivita' di revisione non influisce
sulla responsabilita' del revisore legale o della societa'
di revisione legale nei confronti dell'ente sottoposto a
revisione.
5. Il revisore legale o la societa' di revisione
legale adotta disposizioni organizzative e amministrative
appropriate ed efficaci per prevenire, identificare,
eliminare o gestire e divulgare al proprio interno
eventuali rischi per la sua indipendenza ai sensi degli
articoli 10 e 10-bis.
6. Il revisore legale o la societa' di revisione
legale stabilisce un sistema di controllo interno della
qualita' configurato per conseguire una ragionevole
sicurezza che gli incarichi siano svolti in conformita' ai
principi professionali e alle disposizioni di legge e
regolamentari applicabili. Il sistema di controllo interno
della qualita' comprende direttive e procedure adeguate per
garantire la continuita' e la regolarita' nello svolgimento
dell'attivita' e per organizzare la struttura del fascicolo
di revisione di cui all'articolo 10-quater, comma 7,
nonche' per la formazione, il monitoraggio e il riesame del
lavoro di coloro che partecipano direttamente alla
revisione.
7. Il revisore legale o la societa' di revisione
legale effettua annualmente una valutazione
dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema di controllo
interno della qualita' stabilito in applicazione del
presente decreto e, ove applicabile, del Regolamento
europeo e adotta misure appropriate per rimediare a
eventuali carenze. Il revisore legale o la societa' di
revisione legale conserva la documentazione dei risultati
di tale valutazione e degli interventi individuati per
superare le eventuali carenze rilevate.
8. Il revisore legale o la societa' di revisione
legale adotta disposizioni organizzative e amministrative
appropriate ed efficaci per fronteggiare e documentare
eventuali incidenti che hanno o potrebbero avere gravi
ripercussioni sull'integrita' della propria attivita' di
revisione legale.
9. Il revisore legale o la societa' di revisione
legale adotta direttive e procedure in materia di
retribuzioni, inclusa la partecipazione agli utili, atte a
fornire adeguati incentivi alla qualita' del lavoro di
revisione legale. Ai fini della valutazione e della
retribuzione del personale che partecipa alla revisione o
che puo' influenzarne lo svolgimento non viene considerata
l'entita' del fatturato derivante dalla prestazione di
servizi diversi dalla revisione legale all'ente sottoposto
a revisione.
10. Le direttive e procedure di cui al presente
articolo sono documentate e comunicate ai dipendenti e
collaboratori del revisore legale o della societa' di
revisione legale.
11. Il sistema di controllo interno della qualita' e'
proporzionato all'ampiezza e alla complessita' delle
attivita' di revisione legale svolte. Il revisore legale o
la societa' di revisione legale e' in grado di dimostrare
all'autorita' competente che le direttive e le procedure di
controllo interno della qualita' sono adeguate in
considerazione dell'ampiezza e della complessita' delle
attivita' di revisione legale svolte.
11-bis. Il presente articolo si applica anche
all'attivita' di attestazione della rendicontazione di
sostenibilita'.»
«Art. 10-quater (Organizzazione del lavoro). - 1. Ove
la revisione legale sia effettuata da una societa' di
revisione legale, la stessa dovra' designare almeno un
responsabile dell'incarico. Al responsabile dell'incarico
vengono assegnate risorse sufficienti e personale dotato
delle competenze e capacita' necessarie per espletare in
modo adeguato le proprie attivita'.
1-bis. Ove l'attivita' di attestazione sulla
conformita' della rendicontazione di sostenibilita' e'
effettuata da una societa' di revisione legale, la stessa
designa almeno un responsabile della sostenibilita', che
puo' essere anche il responsabile dell'incarico di
revisione. Al responsabile della sostenibilita' sono
assegnate risorse sufficienti e personale dotato delle
competenze e delle capacita' necessarie per espletare in
modo opportuno le loro funzioni.
1-ter. La qualita' della revisione legale e
dell'attestazione di conformita', l'indipendenza e la
competenza costituiscono i principali criteri ai quali e'
improntata la scelta dei responsabili dell'incarico di
revisione legale e, se del caso, dei responsabili della
sostenibilita', da parte della societa' di revisione legale
ai fini della relativa designazione.
2. Il responsabile dell'incarico e' attivamente
coinvolto nello svolgimento dell'incarico di revisione di
cui ha la responsabilita'.
3. Nello svolgimento della revisione legale, il
responsabile dell'incarico dedica sufficiente tempo
all'incarico e assegna risorse sufficienti allo stesso al
fine di poter espletare in modo adeguato le proprie
funzioni.
4. Il revisore legale o la societa' di revisione
legale conservano la documentazione delle violazioni delle
disposizioni del presente decreto e, ove applicabile, del
Regolamento europeo, ad eccezione di quelle di lieve
entita', nonche' delle eventuali conseguenze di tali
violazioni, delle misure adottate per porvi rimedio e per
modificare il proprio sistema di controllo interno della
qualita'. Il revisore legale o la societa' di revisione
legale predispongono annualmente una relazione contenente
una descrizione generale delle eventuali modifiche adottate
e comunicano tale relazione al proprio personale.
5. Nel caso in cui il revisore legale o la societa'
di revisione legale si rivolga a consulenti esterni, e'
tenuto a documentare le richieste di pareri effettuate e i
pareri ricevuti.
5-bis. I commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche
all'attivita' di attestazione della rendicontazione di
sostenibilita' svolta dal responsabile della
sostenibilita'.
6. Il revisore legale o la societa' di revisione
legale deve mantenere una registrazione relativa a ogni
cliente sottoposto a revisione, contenente la denominazione
sociale, l'indirizzo e il luogo di attivita' del cliente, i
responsabili chiave della revisione, ove la stessa venga
condotta da una societa' di revisione legale, i
corrispettivi per la revisione legale e i corrispettivi per
eventuali ulteriori servizi, distinti per ogni esercizio
finanziario.
6-bis. Il revisore della sostenibilita' o la societa'
di revisione deve creare un fascicolo per ogni incarico di
attestazione sulla conformita' della rendicontazione di
sostenibilita', contenente i pertinenti dati di cui al
comma 6.
7. Il revisore legale o la societa' di revisione
legale deve creare un fascicolo di revisione per ogni
revisione legale, contenente i dati e i documenti di cui
all'articolo 10-bis e, ove applicabile, i dati e i
documenti di cui agli articoli da 6 a 8 del Regolamento
europeo. Il fascicolo di revisione deve altresi' contenere
tutti i dati e i documenti rilevanti a sostegno della
relazione di cui all'articolo 14 e, ove applicabile, delle
relazioni di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento
europeo, nonche' i dati e i documenti necessari per
monitorare il rispetto delle disposizioni del presente
decreto e delle ulteriori disposizioni applicabili. Il
fascicolo di revisione e' chiuso entro sessanta giorni
dalla data in cui viene sottoscritta la predetta relazione
di revisione. I documenti e le informazioni di cui al
presente comma nonche', ove applicabile, quelli di cui
all'articolo 15 del Regolamento europeo sono conservati per
10 anni dalla data della relazione di revisione alla quale
si riferiscono.
7-bis. Il fascicolo di attestazione deve altresi'
contenere tutti i dati e i documenti di cui all'articolo
10-bis e, ove applicabile, di cui all'articolo 9-bis, comma
8-quater, i dati e i documenti rilevanti a sostegno della
relazione di cui all'articolo 14-bis, nonche' i dati e i
documenti necessari per monitorare il rispetto delle
disposizioni del presente decreto e delle ulteriori
disposizioni applicabili. Il fascicolo di attestazione e'
chiuso entro sessanta giorni dalla data in cui viene
sottoscritta la predetta relazione. I documenti e le
informazioni di cui al presente comma sono conservati per
dieci anni dalla data della relazione alla quale si
riferiscono.
8. Il revisore legale, il revisore della sostenibilita'
o la societa' di revisione legale conserva la
documentazione di eventuali reclami scritti relativi
all'esecuzione delle revisioni legali o delle attestazioni
di sostenibilita', effettuate per dieci anni dalla data
della relazione di revisione o di attestazione alla quale
si riferiscono.»
«Art. 11 (Principi di revisione e di attestazione
della conformita'). - 1. La revisione legale e' svolta in
conformita' ai principi di revisione internazionali
adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo
26, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE, come
modificata dalla direttiva 2014/56/UE.
1-bis. L'attivita' di attestazione della
rendicontazione di sostenibilita' e' svolta in conformita'
ai principi di attestazione adottati dalla Commissione
europea ai sensi dell'articolo 26-bis, paragrafo 3, della
direttiva 2006/43/CE.
2. Fino all'adozione dei principi di cui al comma 1
da parte della Commissione europea, la revisione legale e'
svolta in conformita' ai principi di revisione elaborati,
tenendo conto dei principi di revisione internazionali, da
associazioni e ordini professionali congiuntamente al
Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e
adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze,
sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell'economia e
delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e
le associazioni professionali interessati, finalizzata a
definire le modalita' di elaborazione dei principi.
2-bis. Fino all'adozione dei principi di cui al comma
1-bis da parte della Commissione europea, l'attivita' di
attestazione e' svolta in conformita' ai principi di
attestazione elaborati, tenendo conto dei principi di
attestazione internazionali, da associazioni e ordini
professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e
delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, sulla
base delle medesime convenzioni di cui all'ultimo periodo
del comma precedente.
3. In vigenza dei principi di revisione
internazionali adottati ai sensi del comma 1, possono
essere stabilite dal Ministero dell'economia e delle
finanze, sentita la Consob, procedure o obblighi di
revisione supplementari, nella misura necessaria a
conferire maggiore credibilita' e qualita' ai bilanci,
attraverso la procedura di cui al comma 2.»
«Art. 13 (Conferimento, revoca e dimissioni
dall'incarico, risoluzione del contratto). - 1. Salvo
quanto disposto dall'articolo 2328, secondo comma, numero
11), del codice civile e fermo restando che i conferimenti
degli incarichi di revisione legale dei conti da parte di
enti di interesse pubblico sono disciplinati dall'articolo
17, comma 1, del presente decreto e dall'articolo 16 del
Regolamento europeo, l'assemblea, su proposta motivata
dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di
revisione legale e determina il corrispettivo spettante al
revisore legale o alla societa' di revisione legale per
l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per
l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.
2. Ad eccezione di quanto stabilito dall'articolo 17,
comma 1, del presente decreto l'incarico ha la durata di
tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo
esercizio dell'incarico.
2-bis. E' vietata qualsiasi clausola contrattuale che
limiti la scelta del revisore legale o della societa' di
revisione legale da parte dell'assemblea a determinate
categorie o elenchi di revisori legali o societa' di
revisione legale e, qualora prevista, e' da ritenersi nulla
e priva di effetti.
2-ter. L'assemblea delle societa' di cui agli
articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato in
attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024,
n. 15, su proposta motivata dell'organo di controllo,
conferisce l'incarico di attestazione della conformita'
della rendicontazione di sostenibilita' e determina il
corrispettivo spettante al revisore della sostenibilita' o
alla societa' di revisione legale per l'intera durata
dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di
tale corrispettivo durante l'incarico. L'incarico ha la
durata di tre esercizi, con scadenza alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo al terzo esercizio dell'incarico. Per le societa'
di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato
in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio
2024, n. 15 che siano enti di interesse pubblico o enti
sottoposti a regime intermedio, l'incarico puo' essere
rinnovato per non piu' di due volte e puo' essere
nuovamente conferito allo stesso soggetto solo dopo il
decorso di quattro esercizi. Si applica il comma 2-bis.
2-quater. Nel caso in cui l'incarico
dell'attestazione di conformita' della rendicontazione di
sostenibilita' sia conferito al revisore legale o alla
societa' di revisione legale incaricati della revisione
legale del bilancio, l'incarico dell'attestazione di
conformita' della rendicontazione di sostenibilita' puo'
avere una durata inferiore a quella indicata al comma 2-ter
ai fini dell'allineamento della scadenza dell'incarico di
attestazione della sostenibilita' con l'incarico di
revisione del bilancio.
3. L'assemblea revoca gli incarichi, sentito l'organo
di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo
contestualmente a conferire l'incarico a un altro revisore
legale, revisore della sostenibilita' o ad altra societa'
di revisione legale secondo le modalita' di cui al comma 1
o al comma 2-ter. Non costituisce giusta causa di revoca la
divergenza di opinioni in merito ad un trattamento
contabile, ad un principio di rendicontazione della
sostenibilita', a una procedura di revisione o di
attestazione.
4. Il revisore legale, il revisore della
sostenibilita' o la societa' di revisione legale possono
dimettersi dagli incarichi, salvo il risarcimento del
danno, nei casi e con le modalita' definiti con regolamento
dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Consob. In ogni caso, le dimissioni devono essere poste in
essere in tempi e modi tali da consentire alla societa'
sottoposta a revisione o sottoposta alla attestazione di
provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave e
comprovato del revisore legale, del revisore della
sostenibilita' o della societa' di revisione legale. Il
medesimo regolamento definisce i casi e le modalita' in cui
puo' risolversi consensualmente o per giusta causa il
contratto con il quale sono conferiti gli incarichi di
revisione legale e di attestazione.
5. Nei casi di cui al comma 4, la societa' sottoposta
a revisione legale o sottoposta all'attestazione provvede
tempestivamente a conferire nuovi incarichi.
6. In caso di dimissioni o risoluzione consensuale
del contratto, le funzioni di revisione legale e di
attestazione continuano a essere esercitate dal medesimo
revisore legale, revisore della sostenibilita' o societa'
di revisione legale fino a quando la deliberazione di
conferimento del nuovo incarico non e' divenuta efficace e,
comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o
della risoluzione del contratto.
7. La societa' sottoposta a revisione o sottoposta
all'attestazione e il revisore legale, il revisore della
sostenibilita' o la societa' di revisione legale informano
tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze
e, per la revisione legale e l'attestazione della
rendicontazione di sostenibilita' relativa agli enti di
interesse pubblico e agli enti sottoposti a regime
intermedio, la Consob, in ordine alla revoca, alle
dimissioni o alla risoluzione consensuale del contratto,
fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che le
hanno determinate.
8. Alle deliberazioni di nomina e di revoca adottate
dall'assemblea delle societa' in accomandita per azioni si
applica l'articolo 2459 del codice civile.
9. In caso di revisione legale o di attestazione della
conformita' della rendicontazione di sostenibilita' di un
ente di interesse pubblico di cui all'articolo 16, gli
azionisti di tale ente, che rappresentino almeno il 5 per
cento del capitale sociale, o l'organo di controllo, o la
Consob hanno la facolta' di adire il Tribunale civile per
la revoca del revisore legale, del revisore della
sostenibilita' o della societa' di revisione legale ove
ricorrano giustificati motivi.»
«Art. 14 (Relazione di revisione e giudizio sul
bilancio). - 1. Il revisore legale o la societa' di
revisione legale incaricati di effettuare la revisione
legale dei conti:
a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul
bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove
redatto ed illustrano i risultati della revisione legale;
b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare
tenuta della contabilita' sociale e la corretta rilevazione
dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
2. La relazione, redatta in conformita' ai principi
di revisione di cui all'articolo 11, comprende:
a) un paragrafo introduttivo che identifica il
bilancio di esercizio o consolidato sottoposto a revisione
legale e il quadro normativo sull'informazione finanziaria
applicato alla sua redazione;
b) una descrizione della portata della revisione
legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione
osservati;
c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente
se questo e' conforme alle norme che ne disciplinano la
redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato
economico dell'esercizio;
d) eventuali richiami di informativa che il
revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del
bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla
gestione con il bilancio;
e-bis) un giudizio sulla conformita' della
relazione sulla gestione alle norme di legge, esclusa la
sezione relativa alla rendicontazione di sostenibilita' di
cui al decreto legislativo adottato in attuazione
dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15;
e-ter) una dichiarazione rilasciata sulla base
delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del
relativo contesto acquisite nel corso dell'attivita' di
revisione legale, circa l'eventuale identificazione di
errori significativi nella relazione sulla gestione;
f) una dichiarazione su eventuali incertezze
significative relative a eventi o a circostanze che
potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacita'
della societa' sottoposta a revisione di mantenere la
continuita' aziendale;
g) l'indicazione della sede del revisore legale o
della societa' di revisione legale.
3. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio
sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci
una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un
giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi
della decisione.
3-bis. Qualora la revisione legale sia stata
effettuata da piu' revisori legali o piu' societa' di
revisione legale, essi raggiungono un accordo sui risultati
della revisione legale dei conti e presentano una relazione
e un giudizio congiunti. In caso di disaccordo, ogni
revisore legale o societa' di revisione presenta il proprio
giudizio in un paragrafo distinto della relazione di
revisione, indicando i motivi del disaccordo.
4. La relazione e' datata e sottoscritta dal
responsabile dell'incarico. Quando la revisione legale e'
effettuata da una societa' di revisione, la relazione reca
almeno la firma dei responsabili della revisione che
effettuano la revisione per conto della societa' medesima.
Qualora l'incarico sia stato affidato congiuntamente a piu'
revisori legali, la relazione di revisione e' firmata da
tutti i responsabili dell'incarico.
5. Si osservano i termini e le modalita' di deposito
di cui agli articoli 2429, terzo comma, e 2435, primo
comma, del codice civile. Si osservano i termini e le
modalita' di deposito di cui agli articoli 2429, terzo
comma, e 2435, primo comma, del codice civile, salvo quanto
disposto dall'articolo 154-ter del TUF.
6. I soggetti incaricati della revisione legale hanno
diritto ad ottenere dagli amministratori documenti e
notizie utili all'attivita' di revisione legale e possono
procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e
documentazione.
7. La relazione del revisore legale o della societa'
di revisione legale sul bilancio consolidato deve
rispettare i requisiti di cui ai commi da 2 a 4. Nel
giudicare la coerenza della relazione sulla gestione con il
bilancio, come prescritto dal comma 2, lettera e), il
revisore legale o la societa' di revisione legale
considerano il bilancio consolidato e la relazione
consolidata sulla gestione.»
«Art. 17 (Indipendenza). - 1. L'incarico di revisione
legale ha la durata di nove esercizi per le societa' di
revisione e di sette esercizi per i revisori legali. Esso
non puo' essere rinnovato o nuovamente conferito se non
siano decorsi almeno quattro esercizi dalla data di
cessazione del precedente incarico.
2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni
degli articoli 10 e 10-bis ed in ottemperanza ai principi
stabiliti dalla direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla
direttiva 2014/56/UE, la Consob stabilisce con regolamento
le situazioni che possono compromettere l'indipendenza del
revisore legale, della societa' di revisione legale e del
responsabile chiave della revisione di un ente di interesse
pubblico, nonche' le misure da adottare per rimuovere tali
situazioni.
3. I revisori legali, le societa' di revisione legale
e le entita' appartenenti alla loro rete, i soci, gli
amministratori, i componenti degli organi di controllo e i
dipendenti della societa' di revisione legale devono
rispettare i divieti di cui all'articolo 5, paragrafo 1,
del Regolamento europeo.
3-bis. Il revisore della sostenibilita' o la societa'
di revisione legale incaricati dell'attestazione dai
soggetti di cui all'articolo 3 e 4 del decreto legislativo
adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21
febbraio 2024, n. 15 che siano un ente di interesse
pubblico o qualsiasi membro della rete a cui il revisore
della sostenibilita' o la societa' di revisione legale
appartenga non fornisce, direttamente o indirettamente,
all'ente di interesse pubblico, alla sua controllante o
alle sue controllate all'interno dell'Unione europea i
servizi diversi dalla revisione legale vietati, di cui
all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, lettere b), c),
e), f), g), h), i), j) e k), del regolamento (UE) n.
537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
aprile 2014, durante:
a) il lasso di tempo compreso tra l'inizio del
periodo oggetto dell'attestazione e l'emissione della
relazione di attestazione; e
b) l'esercizio immediatamente precedente al periodo
di cui alla lettera a) per quanto riguarda i servizi di cui
all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, lettera e), del
regolamento (UE) n. 537/2014.
3-ter. I soggetti di cui al comma precedente,
incaricati da un ente di interesse pubblico e, qualora
siano appartenenti a una rete, qualsiasi membro di tale
rete, possono prestare all'ente di interesse pubblico, alla
sua controllante o alle sue controllate servizi diversi
dall'attestazione, differenti da quelli vietati di cui al
comma precedente, previa approvazione da parte del comitato
per il controllo interno e la revisione contabile basata su
un'adeguata valutazione dei rischi potenziali per
l'indipendenza e delle salvaguardie applicate a norma degli
articoli 10 e 10-bis.
3-quater. Quando un membro di una rete a cui
appartiene il soggetto incaricato di cui al comma 3-bis
fornisce servizi vietati di cui al medesimo comma a
un'impresa costituita in un Paese terzo, controllata
dall'ente di interesse pubblico oggetto dell'incarico di
attestazione, il revisore della sostenibilita' o la
societa' di revisione legale valuta se la fornitura di tali
servizi da parte del membro della rete comprometta la sua
indipendenza. In tal caso, il soggetto incaricato applica
misure volte a mitigare i rischi causati dalla fornitura di
tali servizi e puo' continuare a svolgere il lavoro
finalizzato al rilascio dell'attestazione soltanto se e' in
grado di dimostrare, a norma dell'articolo 10, che la
fornitura di tali servizi non compromette il suo giudizio
professionale e la relazione di attestazione.
4. L'incarico di responsabile chiave della revisione
dei bilanci non puo' essere esercitato da una medesima
persona per un periodo eccedente sette esercizi sociali,
ne' questa persona puo' assumere nuovamente tale incarico,
neppure per conto di una diversa societa' di revisione
legale, se non siano decorsi almeno tre anni dalla
cessazione del precedente.
5. Il revisore legale o il responsabile chiave della
revisione che effettua la revisione per conto di una
societa' di revisione legale non puo' rivestire cariche
sociali negli organi di amministrazione e controllo
dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione ne' puo'
prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente
stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non
sia decorso almeno un biennio dal momento in cui abbia
cessato la sua attivita' in qualita' di revisore legale o
di responsabile chiave della revisione in relazione
all'incarico. Tale divieto e' esteso anche ai dipendenti e
ai soci, diversi dai responsabili chiave della revisione,
del revisore legale o della societa' di revisione legale,
nonche' a ogni altra persona fisica i cui servizi sono
messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore
legale o della societa' di revisione legale, nel caso in
cui tali soggetti siano abilitati all'esercizio della
professione di revisore legale, per il periodo di un
biennio dal loro diretto coinvolgimento nell'incarico di
revisione legale.
5-bis. Il revisore della sostenibilita' o il
responsabile chiave della sostenibilita' che effettua
l'attestazione per conto di una societa' di revisione
legale non puo' rivestire cariche sociali negli organi di
amministrazione e controllo dell'ente che ha conferito
l'incarico di attestazione ne' puo' prestare lavoro
autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo
funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno
un biennio dal momento in cui abbia cessato la sua
attivita' in qualita' di revisore della sostenibilita' o di
responsabile chiave della sostenibilita' in relazione
all'incarico. Tale divieto e' esteso anche ai dipendenti e
ai soci, diversi dai responsabili chiave della
sostenibilita', del revisore della sostenibilita' o della
societa' di revisione legale, nonche' a ogni altra persona
fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto
il controllo del revisore della sostenibilita' o della
societa' di revisione legale, nel caso in cui tali soggetti
siano abilitati all'esercizio della professione di revisore
legale, per il periodo di un anno dal loro diretto
coinvolgimento nell'incarico di attestazione.
6. Coloro che siano stati amministratori, componenti
degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti
preposti alla redazione dei documenti contabili societari
presso un ente di interesse pubblico non possono esercitare
la revisione legale dei bilanci dell'ente ne' delle
societa' dallo stesso controllate o che lo controllano, se
non sia decorso almeno un biennio dalla cessazione dei
suddetti incarichi o rapporti di lavoro.
7. Il divieto previsto dall'articolo 2372, quinto
comma, del codice civile si applica anche al revisore
legale o alla societa' di revisione legale ai quali sia
stato conferito l'incarico e al responsabile dell'incarico
e al responsabile chiave della revisione.»
«Art. 19 (Comitato per il controllo interno e la
revisione contabile). - 1. Negli enti di interesse
pubblico, il comitato per il controllo interno e la
revisione contabile e' incaricato:
a) di informare l'organo di amministrazione
dell'ente sottoposto a revisione dell'esito della revisione
legale e, ove applicabile, dell'esito dell'attivita' di
attestazione della rendicontazione di sostenibilita' e
trasmettere a tale organo la relazione aggiuntiva di cui
all'articolo 11 del Regolamento europeo, corredata da
eventuali osservazioni;
b) di monitorare il processo di informativa
finanziaria e, ove applicabile, della rendicontazione
individuale o consolidata di sostenibilita', compresi
l'utilizzo del formato elettronico di cui agli articoli 3,
comma 11, e 4, comma 10, del decreto legislativo adottato
in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio
2024, n. 15, e le procedure attuate dall'impresa ai fini
del rispetto degli standard di rendicontazione adottati
dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 29-ter
dalla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, nonche' presentare le
raccomandazioni o le proposte volte a garantirne
l'integrita';
c) di controllare l'efficacia dei sistemi di
controllo interno della qualita' e di gestione del rischio
dell'impresa e, se applicabile, della revisione interna,
per quanto attiene all'informativa finanziaria e, ove
presente, alla rendicontazione individuale o consolidata di
sostenibilita', compreso l'utilizzo del formato elettronico
di cui agli articoli 3, comma 11, e 4, comma 10, del
decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13
della legge 21 febbraio 2024, n. 15, senza violarne
l'indipendenza;
d) di monitorare la revisione legale del bilancio
d'esercizio e del bilancio consolidato e, ove presente,
l'attivita' di attestazione della conformita' della
rendicontazione individuale o consolidata di
sostenibilita', anche tenendo conto di eventuali risultati
e conclusioni dei controlli di qualita' svolti dalla Consob
a norma dell'articolo 26, paragrafo 6, del Regolamento
europeo, ove disponibili;
e) di verificare e monitorare l'indipendenza dei
revisori legali, dei revisori della sostenibilita' o delle
societa' di revisione legale a norma degli articoli 10,
10-bis, 10-ter, 10-quater e 17 del presente decreto e
dell'articolo 6 del Regolamento europeo, in particolare per
quanto concerne l'adeguatezza della prestazione di servizi
diversi dalla revisione all'ente sottoposto a revisione,
conformemente all'articolo 5 di tale regolamento;
f) di essere responsabile della procedura volta
alla selezione dei revisori legali o delle societa' di
revisione legale e raccomandare i revisori legali o le
imprese di revisione legale da designare ai sensi
dell'articolo 16 del Regolamento europeo.
2. Il comitato per il controllo interno e la
revisione contabile si identifica con:
a) il collegio sindacale;
b) il consiglio di sorveglianza negli enti che
adottano il sistema di amministrazione e controllo
dualistico, a condizione che ad esso non siano attribuite
le funzioni di cui all'articolo 2409-terdecies, primo
comma, lettera fbis), del codice civile, ovvero un comitato
costituito al suo interno. In tal caso, il comitato e'
sentito dal consiglio di sorveglianza in merito alla
raccomandazione di cui all'articolo 16, comma 2, del
Regolamento europeo. Almeno uno dei componenti del medesimo
comitato deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro;
c) il comitato per il controllo sulla gestione
negli enti che adottano il sistema di amministrazione e
controllo monistico.
3. I membri del comitato per il controllo interno e
la revisione contabile, nel loro complesso, sono competenti
nel settore in cui opera l'ente sottoposto a revisione.»
«Art. 19-ter (Disciplina applicabile agli enti
sottoposti a regime intermedio). - 1. Ferma restando
l'applicazione delle disposizioni di cui al presente
decreto relative alla revisione di enti diversi dagli enti
di interesse pubblico, ai revisori degli enti sottoposti a
regime intermedio si applicano altresi' le disposizioni di
cui:
a) all'articolo 17, con espresso riferimento alle
sole norme relative alla revisione legale;
b) all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, all'articolo 5,
paragrafi 1 e 5, all'articolo 6, paragrafo 1 e agli
articoli 7, 8, 12 e 17 del Regolamento europeo.
1-bis. Ai revisori della sostenibilita' e alle societa'
di revisione legale incaricati dell'attestazione dai
soggetti di cui all'articolo 3 e 4 del decreto legislativo
adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21
febbraio 2024, n. 15, che siano ente sottoposto a regime
intermedio, si applica l'articolo 17, commi 3-bis, 3
-quater e 5-bis.»
«Art. 21 (Competenze e poteri del Ministero
dell'economia e delle finanze). - 1. Il Ministero
dell'economia e delle finanze assicura:
a) l'abilitazione, ivi compreso lo svolgimento del
tirocinio, e l'iscrizione nel Registro dei revisori legali
e delle societa' di revisione legale, anche ai fini dello
svolgimento delle attivita' di attestazione della
conformita' della rendicontazione della sostenibilita';
b) la tenuta del Registro e del registro del
tirocinio;
c) l'adozione dei principi di deontologia
professionale, dei principi di controllo interno della
qualita' delle imprese di revisione contabile, dei principi
di revisione, dei principi di attestazione, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 18, comma 9, del decreto
legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della
legge 21 febbraio 2024, n. 15;
d) la formazione dei controllori di qualita'
incaricati dei controlli di qualita' di competenza del
Ministero e alla formazione continua dei revisori legali
dei conti iscritti al registro;
e) la verifica del rispetto delle disposizioni del
presente decreto legislativo da parte dei revisori legali e
delle societa' di revisione legale che non hanno incarichi
di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti
sottoposti a regime intermedio.
f) l'adozione di provvedimenti sanzionatori nel
caso di violazione delle disposizioni del presente decreto,
delle disposizioni attuative e dei principi di cui agli
articoli 9, 10 e 11, salvo quanto previsto dall'articolo
26;
f-bis) il controllo della qualita' sui revisori
legali e le societa' di revisione legale che non hanno
incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico
o su enti sottoposti a regime intermedio, nonche' sui
revisori della sostenibilita' e sulle societa' di revisione
che svolgono incarichi di attestazione e che non siano
sottoposti alla vigilanza della Consob ai sensi
dell'articolo 22, commi 1 e 1-bis;
f-ter) all'adozione dei provvedimenti sanzionatori
nel caso di violazioni in materia di attestazione della
conformita' della rendicontazione di sostenibilita' delle
disposizioni del presente decreto, delle disposizioni
attuative e dei principi di cui agli articoli 9, 9-bis,
commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8-bis, 8-ter e 8-quater , 10,
10-bis, 10-ter, 10-quater, commi 1-bis,1-ter, 2, 3, 4, 5,
5-bis, 6, 7-bis e 8, 10-sexies e 11, nonche' dei principi
di cui al regolamento adottato dalla Consob ai sensi
dell'articolo 18, comma 9, del decreto legislativo adottato
in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio
2024, n. 15, per quanto di competenza del Ministero
dell'economia e delle finanze.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo'
avvalersi su base convenzionale di enti pubblici o privati
per lo svolgimento dei compiti, anche di indagine e
accertamento, connessi all'abilitazione dei revisori legali
e delle societa' di revisione legale e alla tenuta del
Registro e del registro del tirocinio.
3. Gli enti di cui al comma 2 e gli enti delegati di
cui all'articolo 5, comma 13, svolgono i compiti in
conformita' alle disposizioni del presente decreto
legislativo, dei suoi regolamenti di attuazione e di una
convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e
delle finanze.
4. Gli enti di cui al comma 2 e gli enti delegati di
cui all'articolo 5, comma 13, si dotano di procedure idonee
a prevenire, rilevare e gestire conflitti di interesse o
altre circostanze che, nello svolgimento dei compiti
affidati o delegati, possono compromettere l'indipendenza
rispetto agli iscritti nel Registro o nel registro del
tirocinio.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigila
sul corretto e indipendente svolgimento dei compiti
affidati o delegati da parte degli enti di cui al comma 2,
gli enti delegati di cui all'articolo 5, comma 13, e puo'
indirizzare loro raccomandazioni e recedere in ogni momento
senza oneri dalle convenzioni di cui al comma 3, avocando i
compiti delegati.
6. Nell'esercizio della vigilanza di cui ai commi 1 e
5, il Ministero dell'economia e delle finanze puo':
a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di
dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con
le modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti;
b) eseguire ispezioni e assumere notizie e
chiarimenti, anche mediante audizione, dai revisori legali
e dai soci, dagli amministratori, dai membri degli organi
di controllo e dai dirigenti della societa' di revisione
legale;
c) richiedere notizie, dati o documenti sotto
qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa
comunicazione e procedere ad audizione personale, nei
confronti di chiunque possa essere informato dei fatti;
d) acquisire direttamente dal Registro delle
imprese, anche con modalita' telematiche nel rispetto del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, gli incarichi di
revisione legale conferiti in conformita' del presente
decreto e tutte le informazioni utili per gli adempimenti
relativi al controllo della qualita'.
7. Lo svolgimento delle funzioni attribuite al
Ministero dell'economia e delle finanze dal presente
decreto e' finanziato dai contributi degli iscritti nel
Registro. Gli iscritti nel Registro sono tenuti al
versamento dei contributi entro il 31 gennaio di ciascun
anno. In caso di omesso o ritardato pagamento dei
contributi, il Ministero dell'economia e delle finanze puo'
adottare i provvedimenti di cui all'articolo 24-ter.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono definiti l'entita' dei contributi, commisurati
ai costi diretti o indiretti della vigilanza. Per le
funzioni il cui costo varia in relazione alla complessita'
dell'attivita' svolta dall'iscritto nel Registro, il
contributo e' commisurato all'ammontare dei ricavi e dei
corrispettivi realizzati dagli iscritti e in misura tale da
garantire l'integrale copertura del costo del servizio.
9. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministero
dell'economia e delle finanze pubblica sul proprio sito
internet una relazione sull'attivita' svolta. Nella
relazione sono illustrati, tra l'altro, i risultati
complessivi dei controlli della qualita'.
9-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze
assume la responsabilita' finale per le attivita' di cui al
comma 1 e dei controlli di qualita', delle ispezioni e
delle sanzioni dei revisori legali e delle societa' di
revisione legale che non hanno incarichi di revisione
legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a
regime intermedio, nonche' sui revisori della
sostenibilita' e sulle societa' di revisione che svolgono
incarichi di attestazione e che non siano sottoposti alla
vigilanza della Consob ai sensi dell'articolo 22.»
«Art. 22 (Competenze e poteri della Consob). - 1. La
Consob vigila sull'organizzazione e sull'attivita' dei
revisori legali e delle societa' di revisione legale che
hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse
pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio al fine
di verificare il corretto svolgimento della revisione
legale, in conformita' alle disposizioni del presente
decreto, delle norme di attuazione e del Regolamento
europeo e svolge i compiti previsti dall'articolo 20 del
Regolamento europeo. Nell'esercizio di tali funzioni, la
Consob provvede ad effettuare sui suddetti soggetti il
controllo della qualita' di cui all'articolo 20 del
presente decreto o di cui all'articolo 26 del Regolamento
europeo, secondo i rispettivi ambiti di applicazione.
1-bis. La Consob vigila sull'attivita' di
attestazione della conformita' della rendicontazione di
sostenibilita' prevista dall'articolo 8 del decreto
legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della
legge 21 febbraio 2024, n. 15, svolta dai soggetti di cui
al comma 1, nonche' dai revisori della sostenibilita' e
societa' di revisione legale a tal fine incaricati da enti
di interesse pubblico o da enti sottoposti a regime
intermedio e diversi dai revisori legali di cui al comma 1,
al fine di verificarne il corretto svolgimento in
conformita' alle disposizioni del presente decreto.
Nell'esercizio di tali funzioni, la Consob provvede ad
effettuare sui suddetti soggetti il controllo della
qualita' di cui all'articolo 20-bis.
1-ter. La Consob assume la responsabilita' finale per
i controlli di qualita', per le ispezioni e per le sanzioni
dei revisori legali e delle societa' di revisione legale
che hanno incarichi di revisione legale su enti di
interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio
di cui al comma 1, nonche' sui revisori della
sostenibilita' e sulle societa' di revisione che svolgono
incarichi di attestazione e che sono sottoposti alla sua
vigilanza ai sensi del comma 1-bis.
2. Nell'esercizio della vigilanza, la Consob puo':
a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di
dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con
le modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti;
b) eseguire ispezioni e richiedere l'esibizione di
documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari;
c) richiedere notizie, dati o documenti sotto
qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa
comunicazione e procedere ad audizione personale, nei
confronti di chiunque possa essere informato dei fatti. Nei
casi di ispezioni e audizioni previsti dalle lettere b) e
c) viene redatto processo verbale dei dati, delle
informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dagli
interessati, i quali sono invitati a firmare il processo
verbale e hanno diritto ad averne copia.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23,
paragrafo 3, comma 2, del Regolamento europeo, i poteri di
cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere esercitati
nei confronti di:
a) revisori legali e societa' di revisione legale
che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a
regime intermedio;
b) persone coinvolte nelle attivita' dei revisori
legali e delle societa' di revisione legale che effettuano
la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio;
c) enti sottoposti a regime intermedio, loro
affiliati e terzi correlati;
d) terzi ai quali i revisori legali e societa' di
revisione legale che effettuano la revisione legale di enti
sottoposti a regime intermedio hanno esternalizzato
determinate funzioni o attivita';
e) persone in altro modo collegate o connesse ai
revisori legali o societa' di revisione legale che
effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime
intermedio.
3-bis. Nell'esercizio della vigilanza di cui al comma
1-bis, la Consob puo' esercitare i poteri di cui al comma
2, lettere a) e b), nei confronti di:
a) revisori della sostenibilita' e societa' di
revisione legale che svolgono incarichi di attestazione;
b) persone coinvolte nelle attivita' dei revisori
della sostenibilita' o delle societa' di revisione legale
che svolgono incarichi di attestazione;
c) societa' che pubblicano la rendicontazione di
sostenibilita' oggetto di attestazione, loro affiliati e
terzi correlati;
d) terzi ai quali i revisori della sostenibilita' e
societa' di revisione legale che svolgono incarichi di
attestazione hanno esternalizzato determinate funzioni o
attivita';
e) persone in altro modo collegate o connesse ai
revisori della sostenibilita' o societa' di revisione
legale che svolgono incarichi di attestazione.
4. Nell'esercizio della vigilanza, la Consob puo'
esercitare nei confronti del comitato per il controllo
interno e la revisione contabile degli enti di interesse
pubblico i poteri di cui al comma 2.
5. I risultati complessivi dei controlli della
qualita' sono illustrati dalla Consob nella relazione di
cui all'articolo 1, tredicesimo comma, del decreto-legge 8
aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 giugno 1974, n. 216, e pubblicati sul proprio sito
internet.
6. La Consob puo' disciplinare con proprio
regolamento l'eventuale pubblicazione dei risultati e delle
conclusioni dei controlli di qualita' di cui all'articolo
26 del Regolamento europeo in relazione a singole
ispezioni, determinandone i contenuti e la tempistica.»
«Art. 24 (Provvedimenti del Ministero dell'economia e
delle finanze). - 1. Il Ministero dell'economia e delle
finanze, quando accerta irregolarita' nello svolgimento
dell'attivita' di revisione legale o di attestazione delle
conformita' della rendicontazione della sostenibilita',
puo' applicare le seguenti sanzioni:
a) un avvertimento, che impone alla persona fisica
o giuridica responsabile della violazione di porre termine
al comportamento e di astenersi dal ripeterlo;
b) una dichiarazione nella quale e' indicato che la
relazione di revisione o la relazione di attestazione non
soddisfano i requisiti di cui, rispettivamente, agli
articoli 14 e 14-bis;
c) la censura, consistente in una dichiarazione
pubblica di biasimo, che indica la persona responsabile e
la natura della violazione;
d) la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a
centocinquantamila euro;
e) la sospensione dal Registro, per un periodo non
superiore a tre anni, del soggetto al quale sono
ascrivibili le irregolarita' connesse all'incarico di
revisione legale;
f) la sospensione dell'attivita' di attestazione
della conformita' della rendicontazione di sostenibilita',
per un periodo non superiore a tre anni, del soggetto al
quale sono ascrivibili le irregolarita';
g) la revoca di uno o piu' incarichi di revisione
legale o di attestazione delle conformita' della
rendicontazione di sostenibilita';
h) il divieto per il revisore legale o la societa'
di revisione legale di accettare nuovi incarichi di
revisione legale o di attestazione delle conformita' della
rendicontazione di sostenibilita' per un periodo non
superiore a tre anni;
i) la cancellazione dal Registro del soggetto al
quale sono ascrivibili le irregolarita' connesse
all'incarico di revisione legale.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo'
applicare le sanzioni di cui al comma 1 nei seguenti casi:
a) mancato assolvimento dell'obbligo formativo;
b) inosservanza degli obblighi di comunicazione
delle informazioni di cui all'articolo 7, nonche' dei dati
comunque richiesti per la corretta individuazione del
revisore legale o della societa' di revisione legale, degli
incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e
corrispettivi. Nei casi di cui al presente comma, la
sanzione amministrativa pecuniaria si applica nella misura
da cinquanta euro a duemilacinquecento euro.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone
la cancellazione dal Registro dei revisori legali, della
societa' di revisione o del responsabile della revisione
legale quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nei
commi 1 e 2.
4. Il revisore cancellato ai sensi del presente
articolo puo', su richiesta, essere di nuovo iscritto a
condizione che siano trascorsi almeno sei anni dal
provvedimento di cancellazione.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze
pubblica sul sito istituzionale della revisione legale ogni
sanzione amministrativa comminata per violazione delle
disposizioni del presente decreto legislativo, comprese le
informazioni concernenti il tipo e la natura della
violazione e l'identita' della persona fisica o giuridica a
cui e' stata comminata la sanzione.
6. Nel caso le sanzioni siano oggetto di
impugnazione, sul sito internet della revisione legale sono
altresi' pubblicate le informazioni concernenti lo stato e
l'esito dell'impugnazione medesima.
7. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo'
pubblicare le sanzioni in forma anonima nelle seguenti
situazioni:
a) se la pubblicazione dei dati personali
riguardanti una persona fisica risulti sproporzionata
rispetto al tipo di violazione;
b) se la pubblicazione mette a rischio la
stabilita' dei mercati finanziari o un'indagine penale in
corso;
c) se la pubblicazione arreca un danno
sproporzionato alle istituzioni o alle persone coinvolte.
8. Le sanzioni comminate ai sensi del presente
articolo sono pubblicate sul sito internet istituzionale
per un periodo minimo di cinque anni dopo l'esaurimento di
tutti i mezzi di impugnazione o la scadenza dei termini
previsti. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
tenuto conto della natura della violazione e degli
interessi coinvolti, puo' stabilire modalita' ulteriori per
dare pubblicita' al provvedimento.
9. Il Ministero dell'economia e delle finanze quando
accerta la mancata o l'inadeguata adozione di un sistema
interno di segnalazione, puo', tenendo conto della loro
gravita':
a) applicare alla societa' di revisione legale una
sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a
cinquecentomila euro;
b) ordinare alla persona giuridica responsabile
della violazione di porre termine al comportamento e di
astenersi dal ripeterlo.»
«Art. 33 (Cooperazione internazionale). - 1. La
Consob e' l'autorita' competente a prestare la cooperazione
internazionale nelle materie disciplinate dal presente
decreto, secondo le modalita' e alle condizioni previste
dal presente capo e dall'articolo 4 del TUIF.
2. La Consob e' il punto di contatto per la ricezione
delle richieste di informazione provenienti da autorita'
competenti di altri Stati membri dell'Unione europea e di
Paesi terzi in materia di revisione legale e di
attestazione delle conformita' della rendicontazione di
sostenibilita'. Lo svolgimento di indagini nel territorio
della Repubblica per conto dell'autorita' estera
richiedente e' soggetto al controllo della Consob o del
Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le
rispettive competenze.
2-bis. La Consob puo' trasmettere alle autorita'
competenti di un Paese terzo carte di lavoro o altri
documenti detenuti da revisori legali o da imprese di
revisione contabile abilitati in Italia, nonche' relazioni
su ispezioni o indagini relative alle revisioni in esame a
condizione che vengano rispettati i requisiti di cui
all'articolo 47, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), e
paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, cosi' come
modificata dalla direttiva 2014/56/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014. La
trasmissione dei dati personali e' effettuata ai sensi del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016.
3. Qualora la Consob o il Ministero dell'economia e
delle finanze giungano alla conclusione che siano in atto o
siano state svolte attivita' contrarie alle disposizioni in
materia di revisione legale o di attestazione delle
conformita' della rendicontazione di sostenibilita' sul
territorio di un altro Stato membro, notificano tale
conclusione all'autorita' competente dell'altro Stato
membro, fornendo tutti gli elementi informativi utili.
4. Qualora un'autorita' competente di un altro Stato
membro notifichi alla Consob che sono in atto o siano state
svolte attivita' contrarie alle disposizioni in materia di
revisione legale o di attestazione delle conformita' della
rendicontazione di sostenibilita' nel territorio italiano,
il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob,
secondo le rispettive competenze, adottano le misure
opportune e comunicano all'autorita' competente dell'altro
Stato membro gli esiti e, ove possibile, gli eventuali
sviluppi intermedi significativi delle azioni intraprese.
5. Qualora il revisore legale o la societa' di
revisione legale siano soggetti a provvedimenti di
sospensione o cancellazione ai sensi degli articoli 24 e 26
e, da quanto riportato nel Registro, risultino essere
abilitati ed iscritti presso altri Stati appartenenti
all'Unione europea, la Consob da' comunicazione
dell'adozione dei provvedimenti e dei motivi sottostanti
alle autorita' competenti di tali Stati.»
«Art. 34 (Iscrizione di revisori di Paesi terzi nel
Registro). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
sentita la Consob, iscrive nel Registro, tutti i revisori e
gli enti di revisione contabile di Paesi terzi che
rilasciano una relazione di revisione riguardante i conti
annuali o i conti consolidati o, ove applicabile, una
relazione di attestazione della conformita' della
rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilita'
di una entita' avente sede in un Paese terzo i cui valori
mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato italiano, salvo il caso in cui l'entita' del
Paese terzo abbia emesso esclusivamente titoli di debito
ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato il
cui importo sia:
1) prima del 31 dicembre 2010, di valore nominale,
alla data di emissione non inferiore a cinquantamila euro
o, nel caso di titoli di debito in un'altra valuta, di
valore nominale equivalente ad almeno cinquantamila euro
alla data dell'emissione;
2) dopo il 31 dicembre 2010, di valore nominale,
alla data di emissione, non inferiore a centomila euro o,
nel caso di titoli di debito in un'altra valuta, di valore
nominale equivalente ad almeno centomila euro alla data
dell'emissione.
2. L'iscrizione nel Registro e' subordinata al
ricorrere delle seguenti condizioni:
a) il revisore del Paese terzo soddisfa requisiti
equivalenti a quelli previsti dal capo II, ad esclusione
dell'articolo 5;
b) la maggioranza dei componenti dell'organo di
amministrazione o di direzione dell'ente di revisione
contabile del Paese terzo soddisfa requisiti equivalenti a
quelli previsti dal capo II, ad esclusione dell'articolo 5;
c) i revisori del Paese terzo incaricati della
revisione dei conti per conto dell'ente di revisione
contabile del Paese terzo soddisfano requisiti equivalenti
a quelli previsti dal capo II, ad esclusione dell'articolo
5;
d) la revisione dei conti annuali o dei conti
consolidati e' effettuata in conformita' ai principi di
revisione di cui all'articolo 11, comma 1, nonche' agli
obblighi di indipendenza e obiettivita' di cui all'articolo
10, o conformemente a principi e obblighi equivalenti;
e) il revisore o l'ente di revisione contabile del
Paese terzo pubblica sul proprio sito internet una
relazione di trasparenza annuale contenente le informazioni
di cui all'articolo 18 od ottempera ad obblighi di
informativa equivalenti.
3. L'equivalenza di cui al comma 2, lettera d), e'
valutata in conformita' a quanto previsto dall'articolo 45,
paragrafo 6, della direttiva 2006/43/CE.
4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7.
5. I revisori e gli enti di revisione contabile di
Paesi terzi iscritti nel Registro sono responsabili per le
informazioni fornite ai fini della registrazione e devono
notificare tempestivamente al soggetto incaricato della
tenuta del Registro qualsiasi modifica di tali
informazioni.
6. Le relazioni di revisione riguardanti i conti
annuali o i conti consolidati e le relazioni di
attestazione della conformita' della rendicontazione
individuale o consolidata di sostenibilita' delle entita'
di cui al comma 1 redatte da revisori o da enti di
revisione contabile di Paesi terzi non iscritti nel
Registro dei revisori legali sono prive di effetti
giuridici in Italia.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Consob, detta con regolamento disposizioni attuative del
presente articolo, stabilendo in particolare le condizioni
per l'iscrizione nel Registro dei revisori legali, avuto
riguardo ai criteri indicati dalla disciplina comunitaria,
il contenuto della domanda di iscrizione e le ipotesi di
cancellazione dal Registro dei revisori legali.»
«Art. 35 (Vigilanza sui revisori e sugli enti di
revisione contabile di Paesi terzi). - 1. I revisori e gli
enti di revisione contabile di un Paese terzo iscritti nel
Registro sono soggetti al sistema di controllo pubblico, di
controllo della qualita' e di indagini e sanzioni della
Consob disciplinato dal presente decreto.
2. I revisori e gli enti di revisione contabile di un
Paese terzo iscritti nel Registro possono essere esentati
dai controlli di qualita' disciplinati dal presente
decreto, qualora siano stati assoggettati a controlli di
qualita' di un altro Stato membro o di un Paese terzo
ritenuto equivalente a norma dell'articolo 46 della
direttiva 2006/43/CE, nel corso dei tre anni precedenti.
3. La Consob detta con regolamento le disposizioni
attuative del presente articolo.».
 
Art. 10

Responsabilita' e sanzioni

1. La responsabilita' di garantire che le informazioni richieste dagli articoli 3, 4, 5 e 7 siano fornite in conformita' a quanto previsto dal presente decreto compete agli amministratori delle societa' tenute agli obblighi ivi previsti. Nell'adempimento dei loro obblighi costoro agiscono secondo criteri di professionalita' e diligenza. L'organo di controllo, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni a esso attribuite dall'ordinamento, vigila sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente decreto e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea.
2. Per i due anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a), b) e c), le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 193, commi 1.2 e 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, applicate per la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 154-ter, comma 1-quater, del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, non possono eccedere euro 150.000. Per il medesimo periodo, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 1998, applicate per la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 154-ter, comma 1-quater, del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, non possono eccedere euro 2.500.000. Per il medesimo periodo, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 24 e 26-quater del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, non possono eccedere per le societa' di revisione euro 125.000 e per i revisori della sostenibilita' euro 50.000.
3. Quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensivita' o pericolosita', si applica quanto previsto dall'articolo 193, comma 1, lettere a) e b) e comma 1.1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 58 del 1998.
4. Ai fini della determinazione del tipo e dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 154-ter, comma 1-quater, del decreto legislativo n. 58 del 1998 e dall'articolo 26-quater, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ai sensi dell'articolo 194-bis del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998, la Consob tiene conto di almeno una delle seguenti circostanze:
a) delle procedure adottate dall'organo amministrativo della societa' per la redazione della rendicontazione di sostenibilita' in conformita' con il presente decreto, anche alla luce delle eventuali linee guida o indicazioni fornite dalle Autorita', nazionali ed europee, relativamente all'informativa di sostenibilita';
b) della violazione degli obblighi del presente decreto se connessa all'omissione o alla comunicazione di informazioni da parte delle imprese incluse nella catena del valore che non siano sottoposte a controllo della stessa societa'.

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 193 del citato
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
«Art. 193 (Sanzioni amministrative in tema di
informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori
legali e delle societa' di revisione legale). - 1. Salvo
che il fatto costituisca reato, nei confronti di societa',
enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni
previste dagli articoli 114, commi 5, 7 e 9, 114-bis, 115,
154-bis, 154-ter e 154-quater, per l'inosservanza delle
disposizioni degli articoli medesimi o delle relative
disposizioni attuative, si applica una delle seguenti
sanzioni amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona
giuridica responsabile della violazione e la natura della
stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensivita'
o pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate,
con eventuale indicazione delle misure da adottare e del
termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle,
quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa
offensivita' o pericolosita';
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquemila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per
cento del fatturato quando tale importo e' superiore a euro
dieci milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi
dell'articolo 195, comma 1-bis.
1.1. Se le comunicazioni indicate nel comma 1 sono
dovute da una persona fisica, salvo che il fatto
costituisca reato, in caso di violazione si applicano nei
confronti di quest'ultima, una delle seguenti sanzioni
amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona
responsabile della violazione e la natura della stessa,
quando questa sia connotata da scarsa offensivita' o
pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate,
con eventuale indicazione delle misure da adottare e del
termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle,
quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa
offensivita' o pericolosita';
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquemila a euro due milioni.
1.2. Per le violazioni indicate nel comma 1, nei
confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del
personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a
determinare dette violazioni da parte della persona
giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo
190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative
previste dal comma 1.1.
1-bis. - 1-ter.
1-quater. Le stesse sanzioni indicate ai commi 1, 1.1
e 1.2 si applicano, in caso di inosservanza delle
disposizioni di attuazione emanate dalla Consob ai sensi
dell'articolo 113-ter, comma 5, lettere b) e c), nei
confronti dei soggetti autorizzati dalla Consob
all'esercizio del servizio di diffusione e di stoccaggio
delle informazioni regolamentate.
1-quinquies.
1-sexies. Al soggetto di cui all'articolo 123-ter,
comma 8-bis, che omette di verificare l'avvenuta
predisposizione della seconda sezione della relazione si
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
diecimila ad euro centomila.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di
omissione delle comunicazioni delle partecipazioni
rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente
dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis, e 122, commi
1, 2 e 5, nonche' di violazione dei divieti previsti dagli
articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4,
nei confronti di societa', enti o associazioni, si applica
una delle seguenti sanzioni amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante il soggetto
responsabile della violazione e la natura della stessa,
quando questa sia connotata da scarsa offensivita' o
pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate,
con eventuale indicazione delle misure da adottare e del
termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle,
quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa
offensivita' o pericolosita';
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
diecimila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per
cento del fatturato quando tale importo e' superiore a euro
dieci milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi
dell'articolo 195, comma 1-bis.
2.1. Salvo che il fatto costituisca reato, ove le
comunicazioni indicate nel comma 2 sono dovute da una
persona fisica, in caso di violazione si applica una delle
seguenti sanzioni amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona
responsabile della violazione e la natura della stessa,
quando questa sia connotata da scarsa offensivita' o
pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata, quando
questa sia connotata da scarsa offensivita' o pericolosita'
e l'infrazione contestata sia cessata;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate,
con eventuale indicazione delle misure da adottare e del
termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle,
quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa
offensivita' o pericolosita';
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
diecimila a euro due milioni.
2.2. Per le violazioni indicate nel comma 2, nei
confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del
personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a
determinare dette violazioni da parte della persona
giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo
190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative
previste dal comma 2.1.
2.3. Nei casi di ritardo delle comunicazioni previste
dall'articolo 120, commi 2, 2-bis e 4, non superiore a due
mesi, l'importo minimo edittale delle sanzioni
amministrative pecuniarie indicate nei commi 2 e 2.1 e'
pari a euro cinquemila.
2.4. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della
violazione come conseguenza della violazione stessa e'
superiore ai limiti massimi edittali indicati nei commi 1,
1.1, 2 e 2.1, del presente articolo, la sanzione
amministrativa pecuniaria e' elevata fino al doppio
dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale
ammontare sia determinabile.
2-bis.
3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro diecimila a euro un milione e cinquecentomila:
a) ai componenti del collegio sindacale, del
consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo
sulla gestione che commettono irregolarita'
nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 149,
commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le
comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3;
b).
3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i
componenti degli organi di controllo, i quali omettano di
eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui
all'articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione
amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione
annuale prevista per l'incarico relativamente al quale e'
stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento
sanzionatorio e' dichiarata altresi' la decadenza
dall'incarico.
3-ter.
3-quater. Nel caso di violazione degli ordini
previsti dal presente articolo si applica l'articolo
192-bis, comma 1-quater.»

- Il testo dell'articolo 154-ter del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' riportato nelle
note all'articolo 6.
- Il testo dell'articolo 24 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note all'articolo
9.
- Si riporta il testo dell'articolo 194-bis del citato
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
«Art. 194-bis (Criteri per la determinazione delle
sanzioni). - 1. Nella determinazione del tipo, della durata
e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente
decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni
circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del
fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica
o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:
a) gravita' e durata della violazione;
b) grado di responsabilita';
c) capacita' finanziaria del responsabile della
violazione;
d) entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite
evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa
sia determinabile;
e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la
violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia
determinabile;
f) livello di cooperazione del responsabile della
violazione con la Banca d'Italia o la Consob;
g) precedenti violazioni in materia bancaria o
finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
g-bis) la criticita' dell'indice di riferimento per
la stabilita' finanziaria;
h) potenziali conseguenze sistemiche della
violazione;
h-bis) misure adottate dal responsabile della
violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine
di evitare, in futuro, il suo ripetersi.»
 
Art. 11

Coordinamento tra le Autorita'

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 13, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la Consob, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, nel rispetto delle reciproche competenze e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, individuano forme di coordinamento, anche attraverso protocolli d'intesa o l'istituzione, di comitati di coordinamento, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni nelle materie di sostenibilita' ambientale, sociale, nonche' della tutela dei diritti umani.
2. Ai componenti degli eventuali comitati di coordinamento non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
«Art. 4 (Collaborazione tra autorita' e segreto
d'ufficio). - 1. La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP e
l'IVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di
informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
Dette autorita' non possono reciprocamente opporsi il
segreto d'ufficio.
2. La Banca d'Italia e la Consob collaborano, anche
mediante scambio di informazioni, con le autorita' e i
comitati che compongono il SEVIF e con la Banca Centrale
Europea (BCE) al fine di agevolare le rispettive funzioni.
Nei casi e nei modi stabiliti dalla normativa europea
adempiono agli obblighi di comunicazione e di cooperazione
nei confronti di tali soggetti e delle altre autorita' e
istituzioni indicate dalle disposizioni dell'Unione
europea.
2-bis. Ai fini indicati al comma 2, la Consob e la
Banca d'Italia possono concludere con le autorita'
competenti degli Stati membri dell'Unione europea, con
l'AESFEM e la BCE accordi di collaborazione, che possono
prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza. La
Consob e la Banca d'Italia possono ricorrere all'AESFEM e
all'ABE per la risoluzione delle controversie con le
autorita' di vigilanza degli altri Stati membri in
situazioni transfrontaliere.
2-ter. La Consob e' il punto di contatto per la
ricezione delle richieste di informazioni provenienti da
autorita' competenti di Stati membri dell'Unione europea in
materia di servizi e attivita' di investimento svolti da
soggetti abilitati, di sedi di negoziazione e di APA o ARM.
La Consob interessa la Banca d'Italia per gli aspetti di
competenza di questa ultima. La Banca d'Italia trasmette le
informazioni contestualmente all'autorita' competente dello
Stato membro dell'Unione europea che le ha richieste e alla
Consob.
3. La Banca d'Italia e la CONSOB possono cooperare,
anche mediante scambio di informazioni, con le autorita'
competenti degli Stati extracomunitari.
4. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e
dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere
trasmesse a terzi ne' ad altre autorita' italiane, ivi
incluso il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il
consenso dell'autorita' che le ha fornite.
5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono scambiare
informazioni:
a) con autorita' amministrative e giudiziarie
nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di
fallimento114, in Italia o all'estero, relativi a soggetti
abilitati;
b) con gli organismi preposti all'amministrazione
dei sistemi di indennizzo;
c) con le controparti centrali e i depositari
centrali;
d) con i gestori delle sedi di negoziazione, al
fine di garantire il regolare funzionamento delle sedi da
essi gestite.
5-bis. Lo scambio di informazioni con autorita' di
Paesi extracomunitari e' subordinato all'esistenza di norme
in materia di segreto di ufficio.
6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b),
c) e d), possono essere rivelate a terzi con il consenso
del soggetto che le ha fornite. Si puo' prescindere dal
consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a
obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale.
7. La Banca d'Italia e la CONSOB possono esercitare i
poteri a esse assegnati dall'ordinamento anche ai fini
della cooperazione con altre autorita' e su richiesta delle
medesime. Le autorita' competenti di Stati comunitari o
extracomunitari possono chiedere alla Banca d'Italia e alla
CONSOB di effettuare per loro conto, secondo le norme
previste nel presente decreto, un'indagine sul territorio
dello Stato, nonche' di eseguire, per loro conto, notifiche
sul territorio dello Stato inerenti ai provvedimenti da
esse adottati. Le predette autorita' possono chiedere che
venga consentito ad alcuni membri del loro personale di
accompagnare il personale della Banca d'Italia e della
CONSOB durante l'espletamento dell'indagine.
8. Restano ferme le norme che disciplinano il segreto
d'ufficio sulle notizie, i dati e le informazioni in
possesso della Banca d'Italia.
9. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza
su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in
piu' Stati comunitari la Banca d'Italia, nel rispetto delle
condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea
e sulla base di accordi con le autorita' competenti,
definisce forme di collaborazione e coordinamento,
istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi
istituiti da altre autorita'. In tale ambito, la Banca
d'Italia puo' concordare specifiche ripartizioni di compiti
e deleghe di funzioni.
9-bis. La Banca d'Italia, se nell'esercizio della
vigilanza consolidata verifica una situazione di emergenza,
inclusa una situazione descritta all'articolo 18 del
regolamento (UE) n. 1093/2010, o un'evoluzione negativa sui
mercati, che possa compromettere la liquidita' del mercato
e la stabilita' del sistema finanziario in uno Stato membro
dell'Unione europea in cui opera il gruppo individuato ai
sensi dell'articolo 11, informa tempestivamente l'ABE, il
CERS e le pertinenti autorita' competenti, tra cui la
Consob, e comunica tutte le informazioni essenziali allo
svolgimento dei loro compiti.
10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in
possesso della CONSOB in ragione della sua attivita' di
vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei
confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del
Ministro dell'economia e delle finanze. Sono fatti salvi i
casi previsti dalla legge per le indagini relative a
violazioni sanzionate penalmente.
11. I dipendenti della CONSOB, nell'esercizio delle
funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno
l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte
le irregolarita' constatate, anche quando integrino ipotesi
di reato.
12. I dipendenti e coloro che a qualunque titolo
lavorano o hanno lavorato per la Consob, nonche' i
consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale o si
e' avvalsa, sono vincolati dal segreto d'ufficio.
13. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici
forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore
collaborazione richiesta dalla CONSOB, in conformita' delle
leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
13-bis. Ai fini della cooperazione, mediante scambio
di informazioni, con le autorita' competenti di Stati
membri dell'Unione europea e con l'AESFEM, la Consob e la
Banca d'Italia stabiliscono con il Ministero della
giustizia, anche sulla base di un protocollo d'intesa, le
modalita' di acquisizione delle informazioni relative alle
sanzioni penali applicate dall'Autorita' giudiziaria, per i
reati di cui all'articolo 2638 del codice civile e agli
articoli 166, 167, 168, 169, 170-bis e 173-bis, per la
successiva comunicazione all'AESFEM, ai sensi dell'articolo
195-ter, comma 1-bis.
13-ter. Per i medesimi fini di cui al comma 13-bis e
fermo restando il divieto di cui all'articolo 329 del
codice di procedura penale, la Consob e la Banca d'Italia
possono richiedere informazioni all'autorita' giudiziaria
procedente in ordine alle indagini e ai procedimenti penali
per i reati previsti dal comma 13-bis.»
 
Art. 12

Modifiche al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 118-bis, comma 1, dopo le parole: «documenti contabili,», sono inserite le seguenti: «ivi inclusa la rendicontazione di sostenibilita' disciplinata dal decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15,»;
b) all'articolo 123-bis, comma 2, la lettera d-bis) e' sostituita dalla seguente:
«d-bis) una descrizione delle politiche in materia di diversita' applicate in relazione alla composizione degli organi di amministrazione e controllo relativamente ad aspetti quali l'eta', la composizione di genere, le disabilita' o il percorso formativo e professionale, nonche' una descrizione degli obiettivi, delle modalita' di attuazione e dei risultati di tali politiche. Nel caso in cui nessuna politica sia applicata, la societa' motiva in maniera chiara e articolata le ragioni di tale scelta. Se tali informazioni sono incluse nella rendicontazione di sostenibilita' di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, gli obblighi di cui alla presente lettera si considerano assolti a condizione che un riferimento a tale rendicontazione sia inserito nella relazione sul governo societario.»;
c) all'articolo 125-ter, comma 2, ultimo periodo, le parole: «commi 1, 1-bis e 1-ter» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater»;
d) all'articolo 154-bis:
1) dopo il comma 5-bis, e' inserito il seguente:
«5-ter. Qualora l'emittente sia soggetto agli obblighi in materia di rendicontazione di sostenibilita' di cui al decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano, con apposita relazione, che la rendicontazione di sostenibilita' inclusa nella relazione sulla gestione e' stata redatta conformemente agli standard di rendicontazione applicati ai sensi della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 e con le specifiche adottate a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. La medesima attestazione puo' essere resa da un dirigente diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dotato di specifiche competenze in materia di rendicontazione di sostenibilita', nominato, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo, secondo le modalita' e nel rispetto dei requisiti di professionalita' previsti dallo statuto. L'attestazione e' resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla Consob.»;
2) al comma 6, dopo le parole: «documenti contabili societari,» sono inserite le seguenti: «nonche' al dirigente di cui al comma 5-ter se previsto,»;
e) all'articolo 154-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1-ter, e' inserito il seguente:
«1-quater. Gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine che non siano microimprese come definite all'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, includono, in un'apposita sezione come tale contrassegnata, nella relazione sulla gestione di cui al comma 1, le informazioni richieste dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, e le specifiche adottate a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. In tal caso la relazione di attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita' prevista dall'articolo 14-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' messa a disposizione del pubblico entro il termine di pubblicazione della relazione finanziaria annuale di cui al comma 1»;
2) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente:
«7-bis. La Consob, nel caso in cui abbia accertato che le informazioni di cui al comma 1-quater non sono conformi alle norme che ne disciplinano la redazione, puo' esercitare i poteri di cui al comma 7.».

Note all'art. 12:
- Si riporta il testo del citato decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla presente legge:
«Art. 118-bis (Controllo sulle informazioni fornite
al pubblico). - 1. La CONSOB stabilisce con regolamento,
tenuto conto dei principi internazionali in materia di
vigilanza sull'informazione societaria, le modalita' e i
termini per il controllo dalla stessa effettuato sulle
informazioni comunicate al pubblico ai sensi di legge,
comprese le informazioni contenute nei documenti contabili,
ivi inclusa la rendicontazione di sostenibilita'
disciplinata dal decreto legislativo adottato in attuazione
dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, dagli
emittenti quotati e dagli emittenti quotati aventi l'Italia
come Stato membro d'origine.»
«Art. 123-bis (Relazione sul governo societario e gli
assetti proprietari). - 1. La relazione sulla gestione
delle societa' emittenti valori mobiliari ammessi alle
negoziazioni in mercati regolamentati contiene in una
specifica sezione, denominata: "Relazione sul governo
societario e gli assetti proprietari", informazioni
dettagliate riguardanti:
a) la struttura del capitale sociale, compresi i
titoli che non sono negoziati su un mercato regolamentato
di uno Stato comunitario, con l'indicazione delle varie
categorie di azioni e, per ogni categoria di azioni, i
diritti e gli obblighi connessi, nonche' la percentuale del
capitale sociale che esse rappresentano;
b) qualsiasi restrizione al trasferimento di
titoli, quali ad esempio limiti al possesso di titoli o la
necessita' di ottenere il gradimento da parte della
societa' o di altri possessori di titoli;
c) le partecipazioni rilevanti nel capitale,
dirette o indirette, ad esempio tramite strutture
piramidali o di partecipazione incrociata, secondo quanto
risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi
dell'articolo 120;
d) se noti, i possessori di ogni titolo che
conferisce diritti speciali di controllo e una descrizione
di questi diritti;
e) il meccanismo di esercizio dei diritti di voto
previsto in un eventuale sistema di partecipazione
azionaria dei dipendenti, quando il diritto di voto non e'
esercitato direttamente da questi ultimi;
f) qualsiasi restrizione al diritto di voto, ad
esempio limitazioni dei diritti di voto ad una determinata
percentuale o ad un certo numero di voti, termini imposti
per l'esercizio del diritto di voto o sistemi in cui, con
la cooperazione della societa', i diritti finanziari
connessi ai titoli sono separati dal possesso dei titoli;
g) gli accordi che sono noti alla societa' ai sensi
dell'articolo 122;
h) gli accordi significativi dei quali la societa'
o sue controllate siano parti e che acquistano efficacia,
sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di
controllo della societa', e i loro effetti, tranne quando
sono di natura tale per cui la loro divulgazione
arrecherebbe grave pregiudizio alla societa'; tale deroga
non si applica quando la societa' ha l'obbligo specifico di
divulgare tali informazioni sulla base di altre
disposizioni di legge;
i) gli accordi tra la societa' e gli
amministratori, i componenti del consiglio di gestione o di
sorveglianza, che prevedono indennita' in caso di
dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro
rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica
di acquisto;
l) le norme applicabili alla nomina e alla
sostituzione degli amministratori e dei componenti del
consiglio di gestione e di sorveglianza, nonche' alla
modifica dello statuto, se diverse da quelle legislative e
regolamentari applicabili in via suppletiva;
m) l'esistenza di deleghe per gli aumenti di
capitale ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile
ovvero del potere in capo agli amministratori o ai
componenti del consiglio di gestione di emettere strumenti
finanziari partecipativi nonche' di autorizzazioni
all'acquisto di azioni proprie.
2. Nella medesima sezione della relazione sulla
gestione di cui al comma 1 sono riportate le informazioni
riguardanti:
a) l'adesione ad un codice di comportamento in
materia di governo societario promosso da societa' di
gestione di mercati regolamentati o da associazioni di
categoria, motivando le ragioni dell'eventuale mancata
adesione ad una o piu' disposizioni, nonche' le pratiche di
governo societario effettivamente applicate dalla societa'
al di la' degli obblighi previsti dalle norme legislative o
regolamentari. La societa' indica altresi' dove il codice
di comportamento in materia di governo societario al quale
aderisce e' accessibile al pubblico;
b) le principali caratteristiche dei sistemi di
gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in
relazione al processo di informativa finanziaria, anche
consolidata, ove applicabile;
c) i meccanismi di funzionamento dell'assemblea
degli azionisti, i suoi principali poteri, i diritti degli
azionisti e le modalita' del loro esercizio, se diversi da
quelli previsti dalle disposizioni legislative e
regolamentari applicabili in via suppletiva;
d) la composizione e il funzionamento degli organi
di amministrazione e controllo e dei loro comitati;
d-bis) una descrizione delle politiche in materia
di diversita' applicate in relazione alla composizione
degli organi di amministrazione e controllo relativamente
ad aspetti quali l'eta', la composizione di genere, le
disabilita' o il percorso formativo e professionale,
nonche' una descrizione degli obiettivi, delle modalita' di
attuazione e dei risultati di tali politiche. Nel caso in
cui nessuna politica sia applicata, la societa' motiva in
maniera chiara e articolata le ragioni di tale scelta. Se
tali informazioni sono incluse nella rendicontazione di
sostenibilita' di cui agli articoli 3 e 4 del decreto
legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della
legge 21 febbraio 2024, n. 15, gli obblighi di cui alla
presente lettera si considerano assolti a condizione che un
riferimento a tale rendicontazione sia inserito nella
relazione sul governo societario.
3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 possono
figurare in una relazione distinta dalla relazione sulla
gestione, approvata dall'organo di amministrazione, e
pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione. In
alternativa, la relazione sulla gestione puo' indicare la
sezione del sito internet dell'emittente dove e' pubblicato
tale documento.
4. La societa' di revisione esprime il giudizio di
cui all'articolo 14, comma 2, lettera e), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sulle informazioni di
cui al comma 1, lettere c), d), f), l) e m), e al comma 2,
lettera b), e verifica che siano state fornite le
informazioni di cui al comma 2, lettere a), c), d) e
d-bis), del presente articolo.
5. Le societa' che non emettono azioni ammesse alle
negoziazioni in mercati regolamentati o in sistemi
multilaterali di negoziazione, possono omettere la
pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2,
salvo quelle di cui al comma 2, lettera b).
5-bis. Possono omettere la pubblicazione delle
informazioni di cui al comma 2, lettera d-bis), le societa'
che alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento non
superino almeno due dei seguenti parametri:
a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di
euro;
b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle
prestazioni: 40.000.000 di euro;
c) numero medio di dipendenti durante l'esercizio
finanziario pari a duecentocinquanta.»
«Art. 125-ter (Relazioni sulle materie all'ordine del
giorno). - 1. Ove gia' non richiesto da altre disposizioni
di legge, l'organo di amministrazione entro il termine di
pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea
previsto in ragione di ciascuna delle materie all'ordine
del giorno, mette a disposizione del pubblico presso la
sede sociale, sul sito Internet della societa', e con le
altre modalita' previste dalla Consob con regolamento, una
relazione su ciascuna delle materie all'ordine del giorno.
2. Le relazioni predisposte ai sensi di altre norme
di legge sono messe a disposizione del pubblico nei termini
indicati dalle medesime norme, con le modalita' previste
dal comma 1. La relazione di cui all'articolo 2446, primo
comma, del codice civile e' messa a disposizione del
pubblico almeno ventuno giorni prima dell'assemblea. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 154-ter, commi 1,
1-bis, 1-ter e 1-quater.
3. Nel caso di convocazione dell'assemblea ai sensi
dell'articolo 2367 del codice civile, la relazione sulle
materie da trattare e' predisposta dai soci che richiedono
la convocazione dell'assemblea. L'organo di amministrazione
ovvero i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il
comitato per il controllo sulla gestione, ove abbiano
provveduto alla convocazione ai sensi dell'articolo 2367,
secondo comma, primo periodo, del codice civile, mettono a
disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle
proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla
pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea
con le modalita' di cui al comma 1.»
«Art. 154-bis (Dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari). - 1. Lo statuto degli
emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro
d'origine prevede i requisiti di professionalita' e le
modalita' di nomina di un dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari, previo parere
obbligatorio dell'organo di controllo.
2. Gli atti e le comunicazioni della societa' diffusi
al mercato, e relativi all'informativa contabile anche
infrannuale della stessa societa', sono accompagnati da una
dichiarazione scritta del dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari, che ne attestano la
corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle
scritture contabili.
3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari predispone adeguate procedure
amministrative e contabili per la formazione del bilancio
di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato
nonche' di ogni altra comunicazione di carattere
finanziario.
4. Il consiglio di amministrazione vigila affinche'
il dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per
l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi del
presente articolo, nonche' sul rispetto effettivo delle
procedure amministrative e contabili.
5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari
attestano con apposita relazione sul bilancio di esercizio,
sul bilancio semestrale abbreviato e, ove redatto, sul
bilancio consolidato:
a) l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle
procedure di cui al comma 3 nel corso del periodo cui si
riferiscono i documenti;
b) che i documenti sono redatti in conformita' ai
principi contabili internazionali applicabili riconosciuti
nella Comunita' europea ai sensi del regolamento (CE) n.
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
luglio 2002;
c) la corrispondenza dei documenti alle risultanze
dei libri e delle scritture contabili;
d) l'idoneita' dei documenti a fornire una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e
dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento;
e) per il bilancio d'esercizio e per quello
consolidato, che la relazione sulla gestione comprende
un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della
gestione, nonche' della situazione dell'emittente e
dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento,
unitamente alla descrizione dei principali rischi e
incertezze cui sono esposti;
f) per il bilancio semestrale abbreviato, che la
relazione intermedia sulla gestione contiene un'analisi
attendibile delle informazioni di cui al comma 4
dell'articolo 154-ter.
5-bis. L'attestazione di cui al comma 5 e' resa
secondo il modello stabilito con regolamento dalla Consob.
5-ter. Qualora l'emittente sia soggetto agli obblighi
in materia di rendicontazione di sostenibilita' di cui al
decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13
della legge 21 febbraio 2024, n. 15, gli organi
amministrativi delegati e il dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari attestano, con
apposita relazione, che la rendicontazione di
sostenibilita' inclusa nella relazione sulla gestione e'
stata redatta conformemente agli standard di
rendicontazione applicati ai sensi della direttiva
2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013, e del decreto legislativo adottato in
attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024,
n. 15 e con le specifiche adottate a norma dell'articolo 8,
paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. La medesima
attestazione puo' essere resa da un dirigente diverso dal
dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari, dotato di specifiche competenze in materia di
rendicontazione di sostenibilita', nominato, previo parere
obbligatorio dell'organo di controllo, secondo le modalita'
e nel rispetto dei requisiti di professionalita' previsti
dallo statuto. L'attestazione e' resa secondo il modello
stabilito con regolamento dalla Consob.
6. Le disposizioni che regolano la responsabilita'
degli amministratori si applicano anche ai dirigenti
preposti alla redazione dei documenti contabili societari,
nonche' al dirigente di cui al comma 5-ter se previsto, in
relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni
esercitabili in base al rapporto di lavoro con la
societa'.»
«Art. 154-ter (Relazioni finanziarie). - 1. Fermo
restando quanto previsto dagli articoli 2364, secondo
comma, e 2364-bis, secondo comma, del codice civile, entro
quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, gli emittenti
quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine mettono
a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul
sito Internet e con le altre modalita' previste dalla
Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale,
comprendente il progetto di bilancio di esercizio o, per le
societa' che abbiano adottato il sistema di amministrazione
e controllo dualistico, il bilancio di esercizio, nonche'
il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla
gestione e l'attestazione prevista all'articolo 154-bis,
comma 5. Nelle ipotesi previste dall'articolo
2409-terdecies, secondo comma, del codice civile, in luogo
del bilancio di esercizio, e' pubblicato, ai sensi del
presente comma, il progetto di bilancio di esercizio. La
relazione di revisione redatta dal revisore legale o dalla
societa' di revisione legale nonche' la relazione indicata
nell'articolo 153 sono messe integralmente a disposizione
del pubblico entro il medesimo termine.
1.1. Gli amministratori curano l'applicazione delle
disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/815 della
Commissione, del 17 dicembre 2018, alle relazioni
finanziarie annuali che gli emittenti quotati aventi
l'Italia come Stato membro d'origine pubblicano
conformemente al comma 1.
1.2. Il revisore legale o la societa' di revisione
legale, nella relazione di revisione di cui all'articolo 14
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, esprime
altresi' un giudizio sulla conformita' del progetto di
bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, compresi
nella relazione finanziaria annuale, alle disposizioni del
regolamento delegato di cui al comma 1.1 del presente
articolo, sulla base di un principio di revisione
elaborato, a tale fine, ai sensi dell'articolo 11, comma 2,
del citato decreto legislativo n. 39 del 2010.
1-bis. Tra la pubblicazione di cui al comma 1 e la
data dell'assemblea convocata ai sensi degli articoli 2364,
secondo comma, e 2364-bis, secondo comma, del codice
civile, intercorrono non meno di ventuno giorni.
1-ter. In deroga all'articolo 2429, primo comma, del
codice civile il progetto di bilancio di esercizio e'
comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, al
revisore legale o alla societa' di revisione legale, con la
relazione sulla gestione, almeno quindici giorni prima
della pubblicazione di cui al comma 1.
1-quater. Gli emittenti quotati aventi l'Italia come
Stato membro d'origine che non siano microimprese come
definite all'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto
legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della
legge 21 febbraio 2024, n. 15, includono, in un'apposita
sezione come tale contrassegnata, nella relazione sulla
gestione di cui al comma 1, le informazioni richieste dagli
articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato in
attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024,
n. 15, e le specifiche adottate a norma dell'articolo 8,
paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. In tal caso la
relazione di attestazione della conformita' della
rendicontazione di sostenibilita' prevista dall'articolo
14-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e'
messa a disposizione del pubblico entro il termine di
pubblicazione della relazione finanziaria annuale di cui al
comma 1.
2. Gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato
membro d'origine pubblicano, quanto prima possibile e
comunque entro tre mesi dalla chiusura del primo semestre
dell'esercizio, una relazione finanziaria semestrale
comprendente il bilancio semestrale abbreviato, la
relazione intermedia sulla gestione e l'attestazione
prevista dall'articolo 154-bis, comma 5. La relazione sul
bilancio semestrale abbreviato del revisore legale o della
societa' di revisione legale, ove redatta, e' pubblicata
integralmente entro il medesimo termine.
3. Il bilancio semestrale abbreviato di cui al comma
2, e' redatto in conformita' ai principi contabili
internazionali applicabili riconosciuti nella Comunita'
europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002. Tale
bilancio e' redatto in forma consolidata se l'emittente
quotato avente l'Italia come Stato membro d'origine e'
obbligato a redigere il bilancio consolidato.
4. La relazione intermedia sulla gestione contiene
almeno riferimenti agli eventi importanti che si sono
verificati nei primi sei mesi dell'esercizio e alla loro
incidenza sul bilancio semestrale abbreviato, unitamente a
una descrizione dei principali rischi e incertezze per i
sei mesi restanti dell'esercizio. Per gli emittenti azioni
quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine, la
relazione intermedia sulla gestione contiene, altresi',
informazioni sulle operazioni rilevanti con parti
correlate.
5. Con il regolamento di cui al comma 6, la Consob
puo' disporre, nei confronti di emittenti aventi l'Italia
come Stato membro d'origine, inclusi gli enti finanziari,
l'obbligo di pubblicare informazioni finanziarie periodiche
aggiuntive consistenti al piu' in: a) una descrizione
generale della situazione patrimoniale e dell'andamento
economico dell'emittente e delle sue imprese controllate
nel periodo di riferimento; b) una illustrazione degli
eventi rilevanti e delle operazioni che hanno avuto luogo
nel periodo di riferimento e la loro incidenza sulla
situazione patrimoniale dell'emittente e delle sue imprese
controllate.
5-bis. Prima dell'eventuale introduzione degli
obblighi di cui al comma 5, la Consob rende pubblica
l'analisi di impatto effettuata ai sensi dell'articolo 14,
comma 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246.
Quest'ultima, in conformita' alla disciplina comunitaria di
riferimento, esamina, anche in chiave comparatistica, la
sussistenza delle seguenti condizioni:
a) le informazioni finanziarie periodiche
aggiuntive non comportano oneri sproporzionati, in
particolare per i piccoli e medi emittenti interessati;
b) il contenuto delle informazioni finanziarie
periodiche aggiuntive richieste e' proporzionato ai fattori
che contribuiscono alle decisioni di investimento assunte
dagli investitori;
c) le informazioni finanziarie periodiche
aggiuntive richieste non favoriscono un'attenzione
eccessiva ai risultati e al rendimento a breve termine
degli emittenti e non incidono negativamente sulle
possibilita' di accesso dei piccoli e medi emittenti ai
mercati regolamentati.
6. La Consob, in conformita' alla disciplina europea,
stabilisce con regolamento:
a) i termini e le modalita' di pubblicazione dei
documenti di cui ai commi 1 e 2 e delle eventuali
informazioni aggiuntive di cui al comma 5, nonche' del
documento di registrazione universale ai sensi
dell'articolo 9, paragrafo 12, del regolamento prospetto;
a-bis) le eventuali disposizioni di attuazione del
comma 1.1;
b) i casi di esenzione dall'obbligo di
pubblicazione delle relazioni finanziarie;
c) il contenuto delle informazioni sulle operazioni
rilevanti con parti correlate di cui al comma 4;
d) le modalita' di applicazione del presente
articolo per gli emittenti quote di fondi chiusi.
7. Fermi restando i poteri previsti dall'articolo
157, comma 2, la Consob, nel caso in cui abbia accertato
che i documenti che compongono le relazioni finanziarie di
cui al presente articolo non sono conformi alle norme che
ne disciplinano la redazione, puo' chiedere all'emittente
di rendere pubblica tale circostanza e di provvedere alla
pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a
ripristinare una corretta informazione del mercato.
7-bis. La Consob, nel caso in cui abbia accertato che
le informazioni di cui al comma 1-quater non sono conformi
alle norme che ne disciplinano la redazione, puo'
esercitare i poteri di cui al comma 7.»
 
Art. 13

Modifiche al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 94, comma 1-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le imprese di grandi dimensioni e per le piccole e medie imprese, a eccezione delle micro-imprese, i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, l'analisi di cui al comma 1 e', altresi', corredata delle informazioni sulle risorse immateriali essenziali e spiega in che modo il modello aziendale dell'impresa dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa. Tali ultime informazioni sono inserite in una sezione apposita della relazione sulla gestione.»;
b) all'articolo 100, comma 1-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'analisi di cui al comma 1, e', altresi', corredata delle informazioni sulle risorse immateriali essenziali, spiegando in che modo il modello aziendale dell'impresa dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa. Tali ultime informazioni sono inserite in una sezione apposita della relazione sulla gestione.».

Note all'art. 13:
- Si riporta il testo degli articoli 94 e 100 del
citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 94 (Relazione sulla gestione). - 1. Il bilancio
deve essere corredato da una relazione degli amministratori
contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente
della situazione dell'impresa e dell'andamento e del
risultato della gestione nel suo complesso, nonche' una
descrizione dei principali rischi e incertezze cui
l'impresa e' esposta. Dalla relazione risultano in ogni
caso le informazioni che riguardano:
a) l'evoluzione del portafoglio assicurativo;
b) l'andamento dei sinistri nei principali rami
esercitati;
c) le forme riassicurative maggiormente
significative adottate nei principali rami esercitati;
d) le attivita' di ricerca e di sviluppo e i nuovi
prodotti immessi sul mercato;
e) le linee essenziali seguite nella politica degli
investimenti;
e-bis) gli obiettivi e le politiche di gestione del
rischio finanziario e la politica di copertura per
principali categorie di operazioni coperte e l'esposizione
dell'impresa ai rischi di prezzo, di credito, di liquidita'
e di variazione dei flussi;
f) notizie in merito al contenzioso, se
significativo;
g) il numero e il valore nominale delle azioni o
quote proprie, delle azioni o quote dell'impresa
controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate
e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le
corrispondenti quote di capitale sottoscritto, dei
corrispettivi ed i motivi degli acquisti e delle
alienazioni;
h) i rapporti con le imprese del gruppo
distinguendo fra imprese controllanti, controllate e
consociate, nonche' i rapporti con imprese collegate;
i) l'evoluzione prevedibile della gestione, con
particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio
assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali
modifiche alle forme riassicurative adottate;
l) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell'esercizio.
1-bis. L'analisi di cui al comma 1 e' coerente con
l'entita' e la complessita' degli affari dell'impresa e
contiene, nella misura necessaria alla comprensione della
situazione dell'impresa e dell'andamento e del risultato
della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari
e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti
all'attivita' specifica dell'impresa, comprese le
informazioni attinenti all'ambiente e al personale.
L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi
riportati nel bilancio dell'impresa e chiarimenti
aggiuntivi su di essi. Per le imprese di grandi dimensioni
e per le piccole e medie imprese, a eccezione delle
micro-imprese, i cui valori mobiliari sono ammessi alla
negoziazione su mercati regolamentati, l'analisi di cui al
comma 1 e', altresi', corredata delle informazioni sulle
risorse immateriali essenziali e spiega in che modo il
modello aziendale dell'impresa dipende fondamentalmente da
tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di
creazione del valore per l'impresa. Tali ultime
informazioni sono inserite in una sezione apposita della
relazione sulla gestione.
2. Le disposizioni del comma 1, lettera g), si
applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate o
alienate per il tramite di societa' fiduciaria o per
interposta persona.»
«Art. 100 (Relazione sulla gestione). - 1. Il
bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione
degli amministratori contenente un'analisi fedele,
equilibrata ed esauriente della situazione dell'insieme
delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e
del risultato della gestione nel suo insieme e nei vari
settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e
agli investimenti, nonche' una descrizione dei principali
rischi e incertezze cui le imprese incluse nel
consolidamento sono esposte. Dalla relazione risultano:
a) le attivita' di ricerca e di sviluppo e i nuovi
prodotti immessi sul mercato;
b) il numero e il valore nominale delle azioni o
quote dell'impresa controllante possedute da essa o da
imprese controllate, anche per il tramite di societa'
fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione
della quota di capitale corrispondente;
c) l'evoluzione prevedibile della gestione, con
particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio
assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali
modifiche, se significative, delle forme riassicurative;
d) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di
riferimento del bilancio consolidato;
d-bis) gli obiettivi e le politiche di gestione del
rischio finanziario e la politica di copertura per
principali categorie di operazioni coperte e l'esposizione
delle imprese incluse nel consolidamento ai rischi di
prezzo, di credito, di liquidita' e di variazione dei
flussi.
1-bis. L'analisi di cui al comma 1 e' coerente con
l'entita' e la complessita' degli affari dell'insieme delle
imprese incluse nel consolidamento e contiene, nella misura
necessaria alla comprensione della situazione dell'insieme
delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e
del risultato della loro gestione, gli indicatori di
risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari
pertinenti alle attivita' specifiche delle imprese,
comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al
personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti
agli importi riportati nel bilancio consolidato e
chiarimenti aggiuntivi su di essi. L'analisi di cui al
comma 1, e', altresi', corredata delle informazioni sulle
risorse immateriali essenziali, spiegando in che modo il
modello aziendale dell'impresa dipende fondamentalmente da
tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di
creazione del valore per l'impresa. Tali ultime
informazioni sono inserite in una sezione apposita della
relazione sulla gestione.
1-ter. La relazione di cui al comma 1 e la relazione
di cui all'articolo 94 possono essere presentate in un
unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno,
alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle
societa' incluse nel consolidamento.».
 
Art. 14

Modifiche al decreto legislativo
18 agosto 2015, n. 136

1. All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le imprese di grandi dimensioni e per le piccole e medie imprese, a eccezione delle micro-imprese, i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, l'analisi di cui al comma 1 e', altresi', corredata delle informazioni sulle risorse immateriali essenziali e spiega in che modo il modello aziendale dell'impresa dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa. Tali ultime informazioni sono inserite nella relazione sulla gestione.».

Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'articolo 41 del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 136 (attuazione della
direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai
bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune
tipologie di imprese, recante modifica della direttiva
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e
abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la
parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati
delle banche e degli altri istituti finanziari, nonche' in
materia di pubblicita' dei documenti contabili delle
succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti
creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di
tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 41 (Contenuto delle relazioni sulla gestione).
- 1. Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato
sono corredati di una relazione degli amministratori
contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente
della situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese
incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato
della gestione, nonche' una descrizione dei principali
rischi e incertezze cui l'impresa o le imprese incluse nel
consolidamento sono esposte. Le relazioni sono redatte
secondo quanto stabilito dagli atti di cui all'articolo 43.
2. L'analisi di cui al comma 1 e' coerente con
l'entita' e la complessita' degli affari dell'impresa o
dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e
contiene, nella misura necessaria alla comprensione della
situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese
incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato
della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari
e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle
attivita' specifiche delle imprese, comprese le
informazioni attinenti all'ambiente e al personale.
L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi
riportati nel bilancio dell'impresa o nel bilancio
consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi. Per le
imprese di grandi dimensioni e per le piccole e medie
imprese, a eccezione delle micro-imprese, i cui valori
mobiliari sono ammessi alla negoziazione su mercati
regolamentati, l'analisi di cui al comma 1 e', altresi',
corredata delle informazioni sulle risorse immateriali
essenziali e spiega in che modo il modello aziendale
dell'impresa dipende fondamentalmente da tali risorse e
come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del
valore per l'impresa. Tali ultime informazioni sono
inserite nella relazione sulla gestione.
3. Dalle relazioni di cui al comma 1 risultano in
ogni caso:
a) le attivita' di ricerca e di sviluppo;
b) se si tratta della relazione al bilancio
dell'impresa, il numero e il valore nominale sia delle
azioni o quote proprie sia delle azioni o quote
dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di
quelle acquistate e di quelle alienate nel corso
dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale
sottoscritto, i motivi degli acquisti e delle alienazioni e
i corrispettivi;
c) se si tratta della relazione al bilancio
consolidato, le medesime informazioni di cui alla lettera
b) riferite sia alle azioni o quote proprie delle imprese
incluse nel consolidamento sia alle azioni o quote
dell'impresa capogruppo detenute, acquistate o alienate da
altre imprese incluse nel consolidamento;
d) l'evoluzione prevedibile della gestione;
e) se si tratta della relazione al bilancio
dell'impresa, i rapporti verso le imprese del gruppo,
distinguendo fra imprese controllate, imprese controllanti
e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, nonche'
i rapporti verso le imprese collegate;
f) se si tratta della relazione al bilancio
dell'impresa, in relazione all'uso da parte dell'impresa di
strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione
della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico dell'esercizio:
1) gli obiettivi e le politiche dell'impresa in
materia di gestione del rischio finanziario, compresa la
politica di copertura per ciascuna principale categoria di
operazioni previste;
2) l'esposizione dell'impresa al rischio di
prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidita' e
al rischio di variazione dei flussi finanziari;
g) se si tratta della relazione al bilancio
consolidato, le medesime informazioni di cui alla lettera
f), riferite alle imprese incluse nel consolidamento.
4. Le disposizioni delle lettere b) e c) del comma 3
si applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate
o alienate per il tramite di societa' fiduciaria o per
interposta persona.
5. La relazione sulla gestione consolidata e la
relazione sulla gestione dell'impresa possono essere
presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo,
ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il
complesso delle imprese incluse nel consolidamento.»
 
Art. 15

Relazione sulla gestione

1. Per le imprese di grandi dimensioni e per le piccole e medie imprese quotate, la relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile include le informazioni sulle risorse immateriali essenziali e spiega in che modo il modello aziendale dell'impresa dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa.

Note all'art. 15:
- Il testo dell'articolo 2428 del codice civile e'
riportato nelle note all'articolo 1.
 
Art. 16
Attuazione della direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione,
del 17 ottobre 2023, che modifica la direttiva 2013/34/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli
adeguamenti dei criteri dimensionali per le microimprese e le
imprese o i gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni e
modifiche al decreto legislativo del 9 aprile 1991 n. 127

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2435-bis, primo comma, le parole: «4.400.000» sono sostituite dalle seguenti: «5.500.000» e le parole «8.800.000» sono sostituite dalle seguenti: «11.000.000»;
b) all'articolo 2435-ter, primo comma, le parole: «175.000» sono sostituite dalle seguenti: «220.000» e le parole: «350.000» sono sostituite dalle seguenti: «440.000».
2. Al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 27:
1) al comma 1, le parole: «20.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «25.000.000» e le parole: «40.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «50.000.000»;
2) al comma 4, lettera a), dopo le parole: «principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15»;
b) all'articolo 40:
1) al comma 1-bis:
1.1) al primo periodo, le parole: «non finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «di sostenibilita'»;
1.2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese di grandi dimensioni e per le piccole e medie imprese, a eccezione delle micro-imprese, i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, l'analisi di cui al comma 1 e', altresi', corredata delle informazioni sulle risorse immateriali essenziali e spiega in che modo il modello aziendale dell'impresa e del gruppo dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa e per il gruppo. Tali ultime informazioni sono inserite nella relazione sulla gestione.»;
2) dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il seguente:
«2-ter. La relazione sulla gestione redatta ai sensi per presente articolo dovra' contenere anche le informazioni di sostenibilita' di cui all'articolo 4 al decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, ove applicabile.».

Note all'art. 16:
- Si riporta il testo degli articoli 2435-bis e
2435-ter del codice civile, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2435-bis (Bilancio in forma abbreviata). - Le
societa', che non abbiano emesso titoli negoziati in
mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in
forma abbreviata quando, nel primo esercizio o,
successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano
superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale:
5.500.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni:
11.000.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante
l'esercizio: 50 unita'.
Nel bilancio in forma abbreviata lo stato
patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate
nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri
romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese
nella voce CII; la voce E del passivo puo' essere compresa
nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo
devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti
esigibili oltre l'esercizio successivo. Le societa' che
redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate
dalla redazione del rendiconto finanziario.
Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata
le seguenti voci previste dall'articolo 2425 possono essere
tra loro raggruppate:
voci A2 e A3
voci B9(c), B9(d), B9(e)
voci B10(a), B10(b), B10(c)
voci C16(b) e C16(c)
voci D18(a), D18(b), D18(c), D18(d)
voci D19(a), D19(b), D19(c), D19(d)
Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata
nella voce E20 non e' richiesta la separata indicazione
delle plusvalenze e nella voce E21 non e' richiesta la
separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte
relative a esercizi precedenti.
Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo,
quarto e quinto comma dell'articolo 2423, dal secondo,
quinto e sesto comma dell'articolo 2423-ter, dal secondo
comma dell'articolo 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6),
dell'articolo 2426, la nota integrativa fornisce le
indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427,
numeri 1), 2), 6), per quest'ultimo limitatamente ai soli
debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8),
9), 13), 15), per quest'ultimo anche omettendo la
ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per
quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli
effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater),
22-sexies), per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione
del luogo in cui e' disponibile la copia del bilancio
consolidato, nonche' dal primo comma dell'articolo
2427-bis, numero 1).
Le societa' possono limitare l'informativa richiesta
ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis,
alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente
con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri
degli organi di amministrazione e controllo, nonche' con le
imprese in cui la societa' stessa detiene una
partecipazione.
Qualora le societa' indicate nel primo comma
forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste
dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428, esse sono esonerate
dalla redazione della relazione sulla gestione.
Le societa' che redigono il bilancio in forma
abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426,
hanno la facolta' di iscrivere i titoli al costo di
acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i
debiti al valore nominale.
Le societa' che a norma del presente articolo
redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo
in forma ordinaria quando per il secondo esercizio
consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel
primo comma.»
«Art. 2435-ter (Bilancio delle micro-imprese). - Sono
considerate micro-imprese le societa' di cui all'articolo
2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per
due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei
seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale:
220.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni:
440.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante
l'esercizio: 5 unita'.
Fatte salve le norme del presente articolo, gli
schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle
micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto
dall'articolo 2435-bis. Le micro-imprese sono esonerate
dalla redazione:
1) del rendiconto finanziario;
2) della nota integrativa quando in calce allo
stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal
primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16);
3) della relazione sulla gestione: quando in calce
allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste
dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.
Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto
comma dell'articolo 2423 e al numero 11-bis del primo comma
dell'articolo 2426.
Le societa' che si avvalgono delle esenzioni previste
del presente articolo devono redigere il bilancio, a
seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria
quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano
superato due dei limiti indicati nel primo comma.
Agli enti di investimento e alle imprese di
partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni
previste dal presente articolo, dal sesto comma
dell'articolo 2435-bis e dal secondo comma dell'articolo
2435-bis con riferimento alla facolta' di comprendere la
voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo
nella voce D.»
- Si riporta il testo degli articoli 27 e 40 del
decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 (Attuazione delle
direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia
societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai
sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n.
69) come modificato dalla presente legge:
«Art. 27 (Casi di esonero dall'obbligo di redazione
del bilancio consolidato). - 1. Non sono soggette
all'obbligo indicato nell'art. 25 le imprese controllanti
che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano
superato, su base consolidata, per due esercizi
consecutivi, due dei seguenti limiti:
a) 25.000.000 euro nel totale degli attivi degli
stati patrimoniali;
b) 50.000.000 euro nel totale dei ricavi delle
vendite e delle prestazioni;
c) 250 dipendenti occupati in media durante
l'esercizio.
1-bis. La verifica del superamento dei limiti
numerici indicati al comma 1 puo' essere effettuata su base
aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento.
In tale caso, i limiti numerici indicati al comma 1,
lettere a) e b), sono maggiorati del 20 per cento.
2. L'esonero previsto dal comma 1 non si applica se
l'impresa controllante o una delle imprese controllate e'
un ente di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16 del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ovvero un ente
sottoposto a regime intermedio ai sensi dell'articolo
19-ter del medesimo decreto legislativo.
3. Non sono inoltre soggette all'obbligo indicato
nell'art. 25 le imprese a loro volta controllate quando la
controllante sia titolare di oltre il 95 per cento delle
azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto
di tale condizione, quando la redazione del bilancio
consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della
fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno
il 5% del capitale.
3-bis. Non sono altresi' soggette all'obbligo
indicato nell'articolo 25 le imprese che controllano solo
imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono
irrilevanti ai fini indicati nel secondo comma
dell'articolo 29, nonche' le imprese che controllano solo
imprese che possono essere escluse dal consolidamento ai
sensi dell'articolo 28.
4. L'esonero previsto dal comma 3 e' subordinato alle
seguenti condizioni:
a) che l'impresa controllante, soggetta al diritto
di uno Stato membro dell'Unione europea, rediga e
sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo il
presente decreto ovvero secondo il diritto di altro Stato
membro dell'Unione europea, fermi restando gli obblighi di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo adottato in
attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024,
n. 15 o in conformita' ai principi contabili internazionali
adottati dall'Unione europea;
b) che l'impresa controllata non abbia emesso
valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati
regolamentati italiani o dell'Unione europea.
5. Le ragioni dell'esonero devono essere indicate
nella nota integrativa al bilancio d'esercizio. Nel caso
previsto dal terzo comma, la nota integrativa deve altresi'
indicare la denominazione e la sede della societa'
controllante che redige il bilancio consolidato; copia
dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella
dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana o
nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti della
finanza internazionale, devono essere depositati presso
l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove e' la
sede dell'impresa controllata.»
«Art. 40 (Relazione sulla gestione). - 1. Il bilancio
consolidato deve essere corredato da una relazione degli
amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed
esauriente della situazione dell'insieme delle imprese
incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato
della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con
particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli
investimenti, nonche' una descrizione dei principali rischi
e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono
esposte.
1-bis. L'analisi di cui al comma 1 e' coerente con
l'entita' e la complessita' degli affari dell'insieme delle
imprese incluse nel bilancio consolidato e contiene, nella
misura necessaria alla comprensione della situazione
dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e
dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli
indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli
di sostenibilita' pertinenti alle attivita' specifiche
delle imprese, comprese le informazioni attinenti
all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove
opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio
consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi. Per le
imprese di grandi dimensioni e per le piccole e medie
imprese, a eccezione delle micro-imprese, i cui valori
mobiliari sono ammessi alla negoziazione su mercati
regolamentati, l'analisi di cui al comma 1 e', altresi',
corredata delle informazioni sulle risorse immateriali
essenziali e spiega in che modo il modello aziendale
dell'impresa e del gruppo dipende fondamentalmente da tali
risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di
creazione del valore per l'impresa e per il gruppo. Tali
ultime informazioni sono inserite nella relazione sulla
gestione.
2. Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
a) le attivita' di ricerca e di sviluppo;
b);
c) l'evoluzione prevedibile della gestione;
d) il numero e il valore nominale delle azioni o
quote dell'impresa controllante possedute da essa o da
imprese controllate, anche per il tramite di societa'
fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione
della quota di capitale corrispondente.
d-bis) in relazione all'uso da parte delle imprese
incluse nel bilancio consolidato di strumenti finanziari e
se rilevanti per la valutazione della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico
dell'esercizio complessivi:
1) gli obiettivi e le politiche delle imprese in
materia di gestione del rischio finanziario, comprese le
loro politiche di copertura per ciascuna principale
categoria di operazioni previste;
2) l'esposizione delle imprese al rischio di
prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidita' e
al rischio di variazione dei flussi finanziari.
2-bis. La relazione di cui al comma 1 e la relazione
di cui all'articolo 2428 del codice civile possono essere
presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo,
ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il
complesso delle imprese incluse nel consolidamento.
2-ter. La relazione sulla gestione redatta ai sensi per
presente articolo dovra' contenere anche le informazioni di
sostenibilita' di cui all'articolo 4 al decreto legislativo
adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21
febbraio 2024, n. 15, ove applicabile.»
 
Art. 17

Entrata in vigore

1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
2) agli enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che sono, altresi', societa' madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva:
1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 10;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 5 si applicano a partire dagli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028, fermo restando quanto previsto all'articolo 18, comma 3.
3. Il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 17:

- Il testo dell'articolo 16 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note all'articolo
1.
- Il riferimento al regolamento (UE) n. 575/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e'
riportato nelle note all'articolo 1.
- Il riferimento alla direttiva 2009/138/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,
e' riportato nelle note all'articolo 3.
 
Art. 18

Disposizioni transitorie

1. Gli incarichi di attestazione della conformita' della dichiarazione non finanziaria conferiti ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, da parte di soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del presente decreto, rimangono validi fino alla scadenza concordata ai fini dello svolgimento dell'attivita' di attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita' di cui all'articolo 8, salvo la possibilita' di una risoluzione anticipata e dell'attribuzione di un nuovo incarico in conformita' all'articolo 13, comma 2-ter, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
2. Per gli enti di interesse pubblico, l'attivita' di attestazione della conformita' della dichiarazione non finanziaria svolta ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, negli esercizi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto non si computa ai fini della durata massima novennale prevista dall'articolo 13, comma 2-ter, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
3. Fino al 6 gennaio 2030:
a) gli obblighi stabiliti in capo alla societa' madre extra-europea di cui all'articolo 5 potranno essere adempiuti, su base consolidata, da parte della societa' figlia con sede all'interno del territorio dell'Unione europea che abbia generato i ricavi piu' elevati delle vendite e delle prestazioni nell'Unione europea almeno in uno dei cinque esercizi precedenti, su base consolidata se del caso, e che rediga la propria rendicontazione in conformita' all'articolo 4 del presente decreto o agli articoli 29 e 29-bis della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;
b) la rendicontazione di sostenibilita' di cui alla lettera a) del presente comma dovra' includere l'informativa di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, riguardante le attivita' svolte da tutte le imprese figlie stabilite all'interno dell'Unione europea e soggette agli obblighi della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022. A tal fine, l'informativa resa ai sensi del presente articolo, soddisfa la condizione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c).
4. Gli iscritti al registro della revisione legale dei conti, entro la data del 1° gennaio 2026, sono considerati abilitati e possono rilasciare le attestazioni di conformita' della rendicontazione di sostenibilita' senza che siano osservati gli obblighi di cui agli articoli 3, comma 1, lettera d-bis), e 4, comma 3-ter), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, purche' abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilita' ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e producano domanda di abilitazione con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 39 del 2010.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede entro centocinquanta giorni dalla domanda di cui al comma 4, all'annotazione dell'abilitazione nel registro, assicurandone la pubblicita'.
6. I soggetti di cui al comma 4, una volta abilitati in conformita' a quanto ivi previsto, rispettano gli obblighi di formazione continua di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, a partire dall'anno solare successivo a quello dell'abilitazione.
7. Al fine di consentire l'avvio dei controlli di qualita' da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le disposizioni di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2026, a condizione che i soggetti incaricati abbiano preso parte a una formazione specifica in materia di controlli della qualita', che puo' avere anche carattere selettivo.
8. Fermo restando quanto previsto al comma 9, nelle more della sottoscrizione delle convenzioni di cui agli articoli 9, comma 1, 9-bis, comma 2, 10, commi 12 e 13-ter, e 11, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i principi professionali sono elaborati dal Ministero dell'economia e delle finanze congiuntamente alla Consob e agli ordini e alle associazioni professionali sulla base della convenzione sottoscritta, in data 24 settembre 2014, dal Ministero dell'economia e delle finanze con i predetti ordini e associazioni.
9. Fino all'adozione dei principi di attestazione della rendicontazione di sostenibilita' di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto 27 gennaio 2010, n. 39, con regolamento la Consob individua i principi applicabili e disciplina lo svolgimento dell'incarico di attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita' da parte dei revisori della sostenibilita' incaricati, nonche' della formulazione delle conclusioni della relazione di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
10. In deroga all'articolo 154-bis, comma 5-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, l'attestazione sulla rendicontazione di sostenibilita' ivi prevista puo' essere resa, con riferimento all'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, da un dirigente diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, designato con apposita delibera dell'organo amministrativo anche in assenza di specifica previsione statutaria, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo.
11. Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob conducono uno studio volto a verificare i benefici e gli oneri sottesi all'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 34, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE, come modificata ai sensi della direttiva (UE) 2022/2464 anche alla luce dell'esperienza degli altri Stati membri nell'ottica di garantire la competitivita' e la concorrenzialita' dei servizi di attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita', la tutela effettiva dei destinatari delle informazioni di sostenibilita', nonche' l'integrita' e la qualita' dei servizi di attestazione medesimi.

Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 (Attuazione della
direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva
2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di
informazioni di carattere non finanziario e di informazioni
sulla diversita' da parte di talune imprese e di taluni
gruppi di grandi dimensioni):
«Art. 3 (Dichiarazione individuale di carattere non
finanziario). - 1. La dichiarazione individuale di
carattere non finanziario, nella misura necessaria ad
assicurare la comprensione dell'attivita' di impresa, del
suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla
stessa prodotta, copre i temi ambientali, sociali,
attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla
lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono
rilevanti tenuto conto delle attivita' e delle
caratteristiche dell'impresa, descrivendo almeno:
a) il modello aziendale di gestione ed
organizzazione delle attivita' dell'impresa, ivi inclusi i
modelli di organizzazione e di gestione eventualmente
adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche con
riferimento alla gestione dei suddetti temi;
b) le politiche praticate dall'impresa, comprese
quelle di dovuta diligenza, i risultati conseguiti tramite
di esse ed i relativi indicatori fondamentali di
prestazione di carattere non finanziario;
c) i principali rischi, ivi incluse le modalita' di
gestione degli stessi generati o subiti, connessi ai
suddetti temi e che derivano dalle attivita' dell'impresa,
dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse,
ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto.
2. In merito agli ambiti di cui al comma 1, la
dichiarazione di carattere non finanziario contiene almeno
informazioni riguardanti:
a) l'utilizzo di risorse energetiche, distinguendo
fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non rinnovabili,
e l'impiego di risorse idriche;
b) le emissioni di gas ad effetto serra e le
emissioni inquinanti in atmosfera;
c) l'impatto, ove possibile sulla base di ipotesi o
scenari realistici anche a medio termine, sull'ambiente
nonche' sulla salute e la sicurezza, associato ai fattori
di rischio di cui al comma 1, lettera c), o ad altri
rilevanti fattori di rischio ambientale e sanitario;
d) aspetti sociali e attinenti alla gestione del
personale, incluse le azioni poste in essere per garantire
la parita' di genere, le misure volte ad attuare le
convenzioni di organizzazioni internazionali e
sovranazionali in materia, e le modalita' con cui e'
realizzato il dialogo con le parti sociali;
e) rispetto dei diritti umani, le misure adottate
per prevenirne le violazioni, nonche' le azioni poste in
essere per impedire atteggiamenti ed azioni comunque
discriminatori;
f) lotta contro la corruzione sia attiva sia
passiva, con indicazione degli strumenti a tal fine
adottati.
3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono fornite
con un raffronto in relazione a quelle fornite negli
esercizi precedenti, secondo le metodologie ed i principi
previsti dallo standard di rendicontazione utilizzato quale
riferimento o dalla metodologia di rendicontazione autonoma
utilizzata ai fini della redazione della dichiarazione e,
ove opportuno, sono corredate da riferimenti alle voci ed
agli importi contenuti nel bilancio. Nella relazione e'
fatta esplicita menzione dello standard di rendicontazione
adottato e nel caso in cui lo standard di rendicontazione
utilizzato differisca da quello a cui e' stato fatto
riferimento per la redazione della dichiarazione riferita
al precedente esercizio, ne e' illustrata la motivazione.
4. Qualora si faccia ricorso ad una metodologia di
rendicontazione autonoma e' fornita una chiara ed
articolata descrizione della stessa e delle motivazioni per
la sua adozione all'interno della dichiarazione non
finanziaria. Parimenti, sono descritti gli eventuali
cambiamenti intervenuti rispetto agli esercizi precedenti,
con la relativa motivazione.
5. Ai fini della rendicontazione, gli indicatori di
prestazione utilizzati, di cui al comma 1, lettera b), sono
quelli previsti dallo standard di rendicontazione adottato
e sono rappresentativi dei diversi ambiti, nonche' coerenti
con l'attivita' svolta e gli impatti da essa prodotti. Nel
caso in cui si faccia ricorso ad una metodologia autonoma
di rendicontazione, ovvero nel caso in cui gli indicatori
di prestazione previsti dallo standard di rendicontazione
adottato non siano del tutto adeguati o sufficienti a
rappresentare con coerenza l'attivita' svolta e gli impatti
da essa prodotti, l'impresa seleziona gli indicatori piu'
adatti a tale scopo, fornendo in maniera chiara e
articolata le ragioni sottese a tale scelta. La scelta
degli indicatori di prestazione e' effettuata anche tenendo
conto, ove opportuno, degli orientamenti emanati dalla
Commissione europea in forza di quanto previsto dalla
direttiva 2014/95/UE.
6. Gli enti di interesse pubblico soggetti
all'obbligo di redigere la dichiarazione di carattere non
finanziario che non praticano politiche in relazione a uno
o piu' degli ambiti di cui al comma 1, forniscono
all'interno della medesima dichiarazione, per ciascuno di
tali ambiti, le motivazioni di tale scelta, indicandone le
ragioni in maniera chiara e articolata.
7. La responsabilita' di garantire che la relazione
sia redatta e pubblicata in conformita' a quanto previsto
dal presente decreto legislativo compete agli
amministratori dell'ente di interesse pubblico.
Nell'adempimento dei loro obblighi costoro agiscono secondo
criteri di professionalita' e diligenza. L'organo di
controllo, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni ad
esso attribuite dall'ordinamento, vigila sull'osservanza
delle disposizioni stabilite nel presente decreto e ne
riferisce nella relazione annuale all'assemblea.
8. Fermi restando gli obblighi discendenti dalla
ammissione o dalla richiesta di ammissione di valori
mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato,
previa deliberazione motivata dell'organo di
amministrazione, sentito l'organo di controllo, nella
dichiarazione di carattere non finanziario possono essere
omesse, in casi eccezionali, le informazioni concernenti
sviluppi imminenti ed operazioni in corso di negoziazione,
qualora la loro divulgazione possa compromettere gravemente
la posizione commerciale dell'impresa. Qualora si avvalga
di questa facolta', l'ente di interesse pubblico ne fa
menzione nella dichiarazione non finanziaria con esplicito
rimando al presente comma. L'omissione non e' comunque
consentita quando cio' possa pregiudicare una comprensione
corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei
suoi risultati e della sua situazione, nonche' degli
impatti prodotti dalla sua attivita' in relazione agli
ambiti di cui al comma 1.
9. Per i soggetti che adempiano agli obblighi del
presente articolo presentando la dichiarazione di carattere
non finanziario nella relazione sulla gestione ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, lettera a), si considerano
assolti gli obblighi di cui al primo e secondo comma
dell'articolo 2428 del codice civile, all'articolo 41,
comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, e
di cui all'articolo 94, al comma 1-bis, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, limitatamente
all'analisi delle informazioni di carattere non
finanziario.
10. Il soggetto incaricato di effettuare la revisione
legale del bilancio verifica l'avvenuta predisposizione da
parte degli amministratori della dichiarazione di carattere
non finanziario. Lo stesso soggetto, o altro soggetto
abilitato allo svolgimento della revisione legale
appositamente designato, esprime, con apposita relazione
distinta da quella di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, un'attestazione circa
la conformita' delle informazioni fornite rispetto a quanto
richiesto dal presente decreto legislativo e rispetto ai
principi, alle metodologie e alle modalita' previste dal
comma 3. Le conclusioni sono espresse sulla base della
conoscenza e della comprensione che il soggetto incaricato
di effettuare l'attivita' di controllo sulla dichiarazione
non finanziaria ha dell'ente di interesse pubblico,
dell'adeguatezza dei sistemi, dei processi e delle
procedure utilizzate ai fini della preparazione della
dichiarazione di carattere non finanziario. Nel caso in cui
la dichiarazione di carattere non finanziario sia contenuta
nella relazione sulla gestione ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, lettera a), il giudizio di cui all'articolo 14,
comma 2, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39, non comprende detta dichiarazione, che rimane
oggetto dell'obbligo di attestazione di cui al presente
comma. La relazione, datata e sottoscritta dal soggetto
allo scopo designato, e' allegata alla dichiarazione di
carattere non finanziario e pubblicata congiuntamente ad
essa secondo le modalita' di cui all'articolo 5.»
- Il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note all'articolo
9.
- La direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci
d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative
relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica
della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE del Consiglio, e' pubblicato nella G.U.U.E. 29
giugno 2013, n. L 182.
- Il riferimento al regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, e'
riportato nelle note all'articolo 3.
- Il riferimento alla direttiva (UE) 2022/2464 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022,
e' riportato nelle note alle premesse.
- Il testo degli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note
all'articolo 9.
- Si riporta il testo dell'articolo 5-bis del citato
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39:
«Art. 5-bis (Formazione dei soggetti incaricati dei
controlli della qualita'). - 1. Il Ministero dell'economia
e delle finanze, sentita la Consob, definisce con proprio
decreto i criteri di accreditamento dei corsi di formazione
per i soggetti incaricati dei controlli della qualita',
nonche' i programmi e il contenuto minimo di tali corsi.
2. Le autorita' vigilanti provvedono autonomamente
alla formazione del personale interno incaricato di
effettuare i controlli di qualita' anche attraverso la
definizione di programmi di aggiornamento professionale
condivisi.»
- Il testo degli articoli 9, comma 1, 9-bis, comma 2,
10, commi 12 e 13-ter, e 11, commi 2 e 2-bis, del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note
all'articolo 9.
- Il testo dell'articolo 154-bis del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' riportato nelle
note all'articolo 12.
- La direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci
d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative
relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica
della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE del Consiglio, e' pubblicata nella G.U.U.E. 29
giugno 2013, n. L 182.
- Il riferimento alla direttiva (UE) 2022/2464 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022,
e' riportato nelle note alle premesse.
 
Art. 19

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 6 settembre 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Fitto, Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Nordio, Ministro della giustizia

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy
Visto, il Guardasigilli: Nordio