Gazzetta n. 212 del 10 settembre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 31 luglio 2024, n. 126
Regolamento recante la disciplina della procedura di ravvedimento guidato nell'ambito dell'adempimento collaborativo.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante «Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23»;
Visto l'articolo 3 del predetto decreto legislativo n. 128 del 2015, che «al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra amministrazione finanziaria e contribuenti, nonche' di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale», istituisce «il regime dell'adempimento collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalita' dell'ordinamento tributario»;
Visti gli articoli da 4 a 7 del medesimo decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, che disciplinano requisiti, doveri, effetti, competenze e procedure e in particolare, l'articolo 5, comma 2, lettera b), che prevede per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo il dovere di adottare un «comportamento collaborativo e trasparente, mediante comunicazione tempestiva ed esauriente all'Agenzia delle entrate dei rischi di natura fiscale e, in particolare, delle operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva», nonche' l'articolo 6, comma 1, il quale prevede per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo la possibilita' «di pervenire con l'Agenzia delle entrate a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, attraverso forme di interlocuzione costante e preventiva su elementi di fatto, inclusa la possibilita' dell'anticipazione del controllo»;
Visto altresi' l'articolo 6, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 128 del 2015, il quale prevede per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo «una procedura abbreviata di interpello preventivo in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti, in relazione ai quali l'interpellante ravvisa rischi fiscali»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, recante «Disposizioni in materia di adempimento collaborativo», ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), che ha sostituito il comma 2, ultimo periodo, del predetto articolo 6 del decreto legislativo n. 128 del 2015, il quale dispone che «Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le procedure per la regolarizzazione della posizione del contribuente in caso di adesione a indicazioni dell'Agenzia delle entrate che comportano la necessita' di effettuare ravvedimenti operosi, prevedendo un contraddittorio preventivo nonche' modalita' semplificate e termini ridotti per la definizione del procedimento»;
Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 che disciplina l'istituto del ravvedimento operoso;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 giugno 2024;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 28779, in data 28 giugno 2024;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Requisiti e ambito di applicazione

1. I contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, che ravvisano omissioni o irregolarita' commesse nell'applicazione delle disposizioni tributarie rilevanti sulla determinazione e sul pagamento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o intendono regolarizzare la propria posizione aderendo alle indicazioni dell'Agenzia delle entrate, possono provvedere spontaneamente a sanare la violazione commessa utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, avvalendosi della procedura di cui al presente decreto.
2. La procedura di cui al presente decreto e' consentita per i periodi di applicazione del regime di adempimento collaborativo.

NOTE

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse
- Il testo degli articoli 3, 4, 6 e 7 del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante «Disposizioni
sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e
contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma
2, della legge 11 marzo 2014, n. 23», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale18 agosto 2015, n. 190, e' il seguente:
«Art. 3 (Finalita' e oggetto). - 1. Al fine di
promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di
cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento
tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonche' di
favorire nel comune interesse la prevenzione e la
risoluzione delle controversie in materia fiscale, e'
istituito il regime di adempimento collaborativo fra
l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un
sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo
del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in
violazione di norme di natura tributaria ovvero in
contrasto con i principi o con le finalita'
dell'ordinamento tributario.
2. L'adesione al regime e' subordinata al possesso
dei requisiti di cui all'articolo 4, comporta l'assunzione
dei doveri di cui all'articolo 5 e produce gli effetti di
cui all'articolo 6.»
«Art. 4 (Requisiti). - 1. Il contribuente che
aderisce al regime deve essere dotato, nel rispetto della
sua autonomia di scelta delle soluzioni organizzative piu'
adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi, di un
efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione,
gestione e controllo dei rischi fiscali anche in ordine
alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili
applicati dal contribuente, inserito nel contesto del
sistema di governo aziendale e di controllo interno. Fermo
il fedele e tempestivo adempimento degli obblighi
tributari, il sistema deve assicurare:
a) una chiara attribuzione di ruoli e
responsabilita' ai diversi settori dell'organizzazione dei
contribuenti in relazione ai rischi fiscali;
b) efficaci procedure di rilevazione, misurazione,
gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia
garantito a tutti i livelli aziendali;
c) efficaci procedure per rimediare ad eventuali
carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le
necessarie azioni correttive;
c-bis) una mappatura dei rischi fiscali relativi ai
processi aziendali.
1-bis. Il sistema di rilevazione, misurazione,
gestione e controllo del rischio fiscale di cui al comma 1,
predisposto in modo coerente con le linee guida di cui al
comma 1-quater, deve essere certificato, anche in ordine
alla sua conformita' ai principi contabili, da parte di
professionisti indipendenti gia' in possesso di una
specifica professionalita' iscritti all'albo degli avvocati
o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
1-ter. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della giustizia, sentiti i
rispettivi ordini professionali, sono disciplinati, quali
disposizioni attuative di quelle relative al regime di cui
al presente articolo, i requisiti dei professionisti
abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma
1-bis, nonche' i loro compiti e adempimenti, prevedendo
che, per il rilascio della predetta certificazione, gli
stessi possono avvalersi dei consulenti del lavoro per le
materie di loro competenza, fermo restando che la
certificazione deve essere sottoscritta dai professionisti
di cui al comma 1-bis.
1-quater. Le linee guida per la predisposizione di un
efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e
controllo del rischio fiscale e del suo aggiornamento sono
indicate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, anche con riferimento al periodico adeguamento
della certificazione.
2. Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e
controllo del rischio fiscale prevede, con cadenza almeno
annuale, l'invio di una relazione agli organi di gestione
per l'esame e le valutazioni conseguenti. La relazione
illustra, per gli adempimenti tributari, le verifiche
effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per
rimediare a eventuali carenze rilevate, nonche' le
attivita' pianificate.»
«Art. 6 (Effetti). - 1. L'adesione al regime comporta
la possibilita' per i contribuenti di pervenire con
l'Agenzia delle entrate a una comune valutazione delle
situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima
della presentazione delle dichiarazioni fiscali, attraverso
forme di interlocuzione costante e preventiva su elementi
di fatto, inclusa la possibilita' dell'anticipazione del
controllo.
2. L'adesione al regime comporta altresi' per i
contribuenti una procedura abbreviata di interpello
preventivo in merito all'applicazione delle disposizioni
tributarie a casi concreti, in relazione ai quali
l'interpellante ravvisa rischi fiscali. L'Agenzia delle
entrate, entro quindici giorni dal ricevimento, verifica e
conferma l'idoneita' della domanda presentata, nonche' la
sufficienza e l'adeguatezza della documentazione prodotta
con la domanda. Il termine per la risposta all'interpello
e' in ogni caso di quarantacinque giorni, decorrenti dal
ricevimento della domanda ovvero della documentazione
integrativa richiesta, anche se l'Agenzia delle entrate
effettua accessi alle sedi dei contribuenti, definendone
con loro i tempi, per assumervi elementi informativi utili
per la risposta. I contribuenti comunicano all'Agenzia il
comportamento effettivamente tenuto, se difforme da quello
oggetto della risposta da essa fornita. Con regolamento del
Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le
procedure per la regolarizzazione della posizione del
contribuente in caso di adesione a indicazioni dell'Agenzia
delle entrate che comportano la necessita' di effettuare
ravvedimenti operosi, prevedendo un contraddittorio
preventivo nonche' modalita' semplificate e termini ridotti
per la definizione del procedimento.
2-bis. Nei riguardi dei contribuenti in regime di
adempimento collaborativo, l'Agenzia delle entrate, prima
di notificare una risposta sfavorevole a un'istanza di
interpello, ovvero prima di formalizzare qualsiasi altra
posizione contraria a una comunicazione di rischio
effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b),
invita il contribuente a un contraddittorio per
illustrargli la propria posizione. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono adottate disposizioni
attuative del presente comma.
3. Fuori dai casi di violazioni fiscali
caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente e tali
da pregiudicare il reciproco affidamento tra
l'Amministrazione finanziaria e il contribuente, non si
applicano sanzioni amministrative al contribuente che
aderisce al regime e che, prima della presentazione delle
dichiarazioni fiscali ovvero prima del decorso delle
relative scadenze fiscali, comunica all'Agenzia delle
entrate in modo tempestivo ed esauriente, mediante
l'interpello di cui al comma 2, ovvero ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera b), i rischi fiscali e
sempre che il comportamento dallo stesso tenuto e'
esattamente corrispondente a quello rappresentato in
occasione della comunicazione. Per gli effetti di cui al
primo periodo, le comunicazioni effettuate ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera b), devono contenere gli
elementi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b),
c), d) ed e), e comma 2, del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 15 giugno 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016, n. 148.
3-bis. Quando il contribuente adotta una condotta
riconducibile a un rischio fiscale non significativo
ricompreso nella mappa dei rischi, le sanzioni
amministrative sono ridotte della meta' e comunque non
possono essere applicate in misura superiore al minimo
edittale. La loro riscossione e' in ogni caso sospesa fino
alla definitivita' dell'accertamento.
3-ter. E' facolta' del contribuente comunicare i
rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in
periodi di imposta precedenti a quello di ingresso al
regime, sempreche' la loro comunicazione sia effettuata in
modo esauriente, prima che il contribuente abbia avuto
formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o
dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento
amministrativo o di indagini penali sui rischi comunicati.
In relazione alle comunicazioni di cui al primo periodo,
effettuate improrogabilmente entro centoventi giorni dalla
notifica del provvedimento di ammissione al regime, le
sanzioni amministrative sono ridotte della meta' e comunque
non possono essere applicate in misura superiore al minimo
edittale.
4. Non sono punibili le condotte di cui all'articolo
4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dipendenti
da rischi di natura fiscale relativi a elementi attivi,
comunicati in modo tempestivo ed esauriente all'Agenzia
delle entrate, mediante l'interpello di cui al comma 2,
ovvero ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), prima
della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del
decorso delle relative scadenze fiscali. Per gli effetti di
cui al primo periodo le comunicazioni effettuate ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera b), contengono gli
elementi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b),
c), d) ed e), e comma 2, del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016, n. 148.
5. Il contribuente che aderisce al regime e' inserito
nel relativo elenco pubblicato sul sito istituzionale
dell'Agenzia delle entrate.
6. I contribuenti che aderiscono al regime non sono
tenuti a prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi
delle imposte, sia dirette sia indirette. Nel caso di
adesione al regime da parte di uno dei soggetti passivi che
abbia esercitato l'opzione per il gruppo IVA di cui
all'articolo 70-quater, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'esonero dalla
prestazione della garanzia di cui al primo periodo si
applica ai rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto
eseguiti a richiesta del rappresentante del gruppo.
6-bis. Per i periodi di imposta ai quali il regime si
applica, nei confronti dei contribuenti il cui sistema
integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo
del rischio fiscale e' certificato da professionisti
indipendenti qualificati ai sensi dell'articolo 4, comma
1-bis, i termini di decadenza di cui agli articoli 43,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, 57, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 20
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono
ridotti di due anni.
6-ter. Per i periodi di imposta ai quali si applica
il regime i termini di decadenza di cui agli articoli 43,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, 57, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 20
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono
ridotti di un ulteriore anno se al contribuente e'
rilasciata la certificazione tributaria di cui all'articolo
36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cui
viene attestata la corretta applicazione delle norme
tributarie sostanziali, nonche' l'esecuzione degli
adempimenti, dei controlli e delle attivita' indicati
annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.
6-quater. Non trovano applicazione i termini previsti
ai commi 6-bis e 6-ter quando e' constatato che le
violazioni sono realizzate mediante l'utilizzo di
documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante
artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
Tale previsione si applica limitatamente all'accertamento
delle violazioni di cui al primo periodo.»
«Art. 7 (Competenze e procedure). - 1. L'Agenzia
delle entrate e' competente in via esclusiva per i
controlli e le attivita' relativi al regime di adempimento
collaborativo, nei riguardi dei contribuenti ammessi al
regime. La Guardia di finanza, sulla base di specifici
protocolli di intesa, coopera e si coordina preliminarmente
con l'Agenzia delle entrate nell'esercizio dei poteri
istruttori nei confronti dei contribuenti ammessi al
regime, agli effetti di cui agli articoli 33, commi 3 e 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e 63, commi 1 e 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.27
1-bis. Il regime e' riservato ai contribuenti che
conseguono un volume di affari o di ricavi:
a) a decorrere dal 2024 non inferiore a 750 milioni
di euro;
b) a decorrere dal 2026 non inferiore a 500 milioni
di euro;
c) a decorrere dal 2028 non inferiore a 100 milioni
di euro.
1-ter. I requisiti dimensionali di cui al comma 1-bis
sono valutati assumendo, quale parametro di riferimento, il
valore piu' elevato tra i ricavi indicati, secondo corretti
principi contabili, nel bilancio relativo all'esercizio
precedente a quello in corso alla data di presentazione
della domanda e ai due esercizi anteriori e il volume di
affari indicato nella dichiarazione ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto relativa all'anno solare precedente e
ai due anni solari anteriori.
1-quater. Il regime e' riservato, altresi', ai
contribuenti che appartengono al medesimo consolidato
fiscale nazionale di cui all'articolo 117 e seguenti del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a
condizione che almeno un soggetto aderente alla tassazione
di gruppo possieda i requisiti dimensionali indicati nel
comma 1-bis e che il gruppo adotti un sistema integrato di
rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio
fiscale, certificato ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis.
1-quinquies. Il contribuente che da' esecuzione alla
risposta all'istanza di interpello nuovi investimenti, di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 147, indipendentemente dall'ammontare del suo
volume d'affari o dei suoi ricavi, puo' accedere
all'istituto dell'adempimento collaborativo al ricorrere
degli altri requisiti previsti dal presente decreto.
2. I contribuenti che intendono aderire al regime di
adempimento collaborativo inoltrano domanda in via
telematica utilizzando il modello reso disponibile sul sito
istituzionale della Agenzia delle entrate. L'Agenzia delle
entrate, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al
comma 1-bis, 1-quater e 1-quinquies, nonche' all'articolo
4, comma 1-bis, comunica ai contribuenti l'ammissione al
regime entro i successivi centoventi giorni. Il regime si
applica al periodo d'imposta nel corso del quale la
richiesta di adesione e' trasmessa all'Agenzia. Lo stesso
si intende tacitamente rinnovato qualora non sia
espressamente comunicata dal contribuente la volonta' di
non permanere nel regime di adempimento collaborativo.
3. L'Agenzia delle entrate, a seguito di invito al
contraddittorio da svolgere nei successivi trenta giorni,
con provvedimento motivato, puo' dichiarare l'esclusione
dei contribuenti dal regime, per la perdita dei requisiti
di cui all'articolo 4 o ai commi 1-bis, 1-quater e
1-quinquies, ovvero per l'inosservanza degli impegni di cui
all'articolo 5, comma 2. In caso di inosservanza degli
impegni assunti, l'esclusione dal regime dell'adempimento
collaborativo e' preceduta da un periodo transitorio di
osservazione, finalizzato a verificare l'adozione da parte
del contribuente degli interventi ritenuti necessari per il
conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3, comma
1, e alla regolarizzazione delle connesse violazioni
fiscali, al termine del quale si determina l'uscita o la
permanenza nel regime. Il periodo transitorio di
osservazione e' pari a centoventi giorni ed e' rinnovabile,
al ricorrere di oggettive motivazioni, una sola volta per
un periodo non superiore a ulteriori centoventi giorni. Il
periodo di osservazione non si applica nei casi di
violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o
fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento
tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente.
L'esclusione dei contribuenti dal regime ha effetto dalla
data di notifica del provvedimento.
4. In fase di prima applicazione: a) il regime e'
riservato ai contribuenti di maggiori dimensioni, che
conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a
dieci miliardi di euro e, comunque, ai contribuenti che
abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota
sul Regime di Adempimento Collaborativo di cui all'invito
pubblico del 25 giugno 2013, pubblicato sul sito ufficiale
dell'Agenzia delle entrate, dotati di un sistema di
controllo interno per la gestione del rischio fiscale e che
conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a
un miliardo di euro; b) la competenza per le attivita' di
cui al comma 1 e' attribuita alla Direzione Centrale
Accertamento dell'Agenzia delle entrate. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i
criteri in base ai quali possono essere, progressivamente,
individuati gli ulteriori contribuenti ammissibili al
regime, che conseguono un volume di affari o di ricavi non
inferiore a quello di cento milioni di euro o appartenenti
a gruppi di imprese. Entro il 31 dicembre 2016, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze e' fissato il
termine finale della fase di prima applicazione del regime.
Il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette
annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una
relazione sullo stato dell'attuazione del regime di
adempimento collaborativo. La prima relazione e' trasmessa
entro il 31 luglio 2017.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono disciplinate le modalita' di applicazione del
regime di adempimento collaborativo.».
- Il testo dell'articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 2023, n. 221 «Disposizioni in
materia di adempimento collaborativo» e' il seguente:
«Art. 1 (Potenziamento del regime di adempimento
collaborativo). - 1. Al decreto legislativo del 5 agosto
2015, n. 128 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola:
"sistema" e' aggiunta la seguente: "integrato", e le
parole: "del rischio fiscale," sono sostituite dalle
seguenti: "dei rischi fiscali anche in ordine alla
mappatura di quelli derivanti dai principi contabili
applicati dal contribuente," e dopo la lettera c) e'
aggiunta la seguente: "c-bis) una mappatura dei rischi
fiscali relativi ai processi aziendali.";
2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e
controllo del rischio fiscale di cui al comma 1,
predisposto in modo coerente con le linee guida di cui al
comma 1-quater, deve essere certificato, anche in ordine
alla sua conformita' ai principi contabili, da parte di
professionisti indipendenti gia' in possesso di una
specifica professionalita' iscritti all'albo degli avvocati
o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
1-ter. Con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della giustizia,
sentiti i rispettivi ordini professionali, sono
disciplinati, quali disposizioni attuative di quelle
relative al regime di cui al presente articolo, i requisiti
dei professionisti abilitati al rilascio della
certificazione di cui al comma 1-bis, nonche' i loro
compiti e adempimenti, prevedendo che, per il rilascio
della predetta certificazione, gli stessi possono avvalersi
dei consulenti del lavoro per le materie di loro
competenza, fermo restando che la certificazione deve
essere sottoscritta dai professionisti di cui al comma
1-bis.
1-quater. Le linee guida per la predisposizione
di un efficace sistema di rilevazione, misurazione,
gestione e controllo del rischio fiscale e del suo
aggiornamento sono indicate con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, anche con riferimento al
periodico adeguamento della certificazione.";
b) all'articolo 5:
1) al comma 2, lettera a), dopo le parole:
"rischio fiscale", sono aggiunte le seguenti: "certificato
ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis,";
2) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' emanato il codice di condotta finalizzato a
indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono
l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti aderenti al
regime di adempimento collaborativo, ivi incluso quello
funzionale alla comunicazione di cui al comma 2, lettera
b).";
c) all'articolo 6:
1) al comma 2, l'ultimo periodo e' sostituito dal
seguente: "Con regolamento del Ministro dell'economia e
delle finanze sono disciplinate le procedure per la
regolarizzazione della posizione del contribuente in caso
di adesione a indicazioni dell'Agenzia delle entrate che
comportano la necessita' di effettuare ravvedimenti
operosi, prevedendo un contraddittorio preventivo nonche'
modalita' semplificate e termini ridotti per la definizione
del procedimento.";
2) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Nei riguardi dei contribuenti in regime di
adempimento collaborativo, l'Agenzia delle entrate, prima
di notificare una risposta sfavorevole a un'istanza di
interpello, ovvero prima di formalizzare qualsiasi altra
posizione contraria a una comunicazione di rischio
effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b),
invita il contribuente a un contraddittorio per
illustrargli la propria posizione. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono adottate disposizioni
attuative del presente comma.";
3) il comma 3 e' sostituito dai seguenti: "3.
Fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da
condotte simulatorie o fraudolente e tali da pregiudicare
il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria
e il contribuente, non si applicano sanzioni amministrative
al contribuente che aderisce al regime e che, prima della
presentazione delle dichiarazioni fiscali ovvero prima del
decorso delle relative scadenze fiscali, comunica
all'Agenzia delle entrate in modo tempestivo ed esauriente,
mediante l'interpello di cui al comma 2, ovvero ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera b), i rischi fiscali e
sempre che il comportamento dallo stesso tenuto e'
esattamente corrispondente a quello rappresentato in
occasione della comunicazione. Per gli effetti di cui al
primo periodo, le comunicazioni effettuate ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera b), devono contenere gli
elementi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b),
c), d) ed e), e comma 2, del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 15 giugno 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016, n. 148.
3-bis. Quando il contribuente adotta una condotta
riconducibile a un rischio fiscale non significativo
ricompreso nella mappa dei rischi, le sanzioni
amministrative sono ridotte della meta' e comunque non
possono essere applicate in misura superiore al minimo
edittale. La loro riscossione e' in ogni caso sospesa fino
alla definitivita' dell'accertamento.
3-ter. E' facolta' del contribuente comunicare i
rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in
periodi di imposta precedenti a quello di ingresso al
regime, sempreche' la loro comunicazione sia effettuata in
modo esauriente, prima che il contribuente abbia avuto
formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o
dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento
amministrativo o di indagini penali sui rischi comunicati.
In relazione alle comunicazioni di cui al primo periodo,
effettuate improrogabilmente entro centoventi giorni dalla
notifica del provvedimento di ammissione al regime, le
sanzioni amministrative sono ridotte della meta' e comunque
non possono essere applicate in misura superiore al minimo
edittale.";
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Non
sono punibili le condotte di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dipendenti da rischi di
natura fiscale relativi a elementi attivi, comunicati in
modo tempestivo ed esauriente all'Agenzia delle entrate,
mediante l'interpello di cui al comma 2, ovvero ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera b), prima della
presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del
decorso delle relative scadenze fiscali. Per gli effetti di
cui al primo periodo le comunicazioni effettuate ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera b), contengono gli
elementi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b),
c), d) ed e), e comma 2, del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016, n.
148.";
5) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo "Nel caso di adesione al regime da parte di uno dei
soggetti passivi che abbia esercitato l'opzione per il
gruppo IVA di cui all'articolo 70-quater, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
l'esonero dalla prestazione della garanzia di cui al primo
periodo si applica ai rimborsi dell'imposta sul valore
aggiunto eseguiti a richiesta del rappresentante del
gruppo.";
6) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. Per i periodi di imposta ai quali il regime si
applica, nei confronti dei contribuenti il cui sistema
integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo
del rischio fiscale e' certificato da professionisti
indipendenti qualificati ai sensi dell'articolo 4, comma
1-bis, i termini di decadenza di cui agli articoli 43,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, 57, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 20
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono
ridotti di due anni.
6-ter. Per i periodi di imposta ai quali si
applica il regime i termini di decadenza di cui agli
articoli 43, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 57, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
sono ridotti di un ulteriore anno se al contribuente e'
rilasciata la certificazione tributaria di cui all'articolo
36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cui
viene attestata la corretta applicazione delle norme
tributarie sostanziali, nonche' l'esecuzione degli
adempimenti, dei controlli e delle attivita' indicati
annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.
6-quater. Non trovano applicazione i termini
previsti ai commi 6-bis e 6-ter quando e' constatato che le
violazioni sono realizzate mediante l'utilizzo di
documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante
artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
Tale previsione si applica limitatamente all'accertamento
delle violazioni di cui al primo periodo.";
d) all'articolo 7:
1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "La Guardia di finanza, sulla base di specifici
protocolli di intesa, coopera e si coordina preliminarmente
con l'Agenzia delle entrate nell'esercizio dei poteri
istruttori nei confronti dei contribuenti ammessi al
regime, agli effetti di cui agli articoli 33, commi 3 e 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e 63, commi 1 e 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.";
2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Il regime e' riservato ai contribuenti che
conseguono un volume di affari o di ricavi:
a) a decorrere dal 2024 non inferiore a 750
milioni di euro;
b) a decorrere dal 2026 non inferiore a 500
milioni di euro;
c) a decorrere dal 2028 non inferiore a 100
milioni di euro.
1-ter. I requisiti dimensionali di cui al comma
1-bis sono valutati assumendo, quale parametro di
riferimento, il valore piu' elevato tra i ricavi indicati,
secondo corretti principi contabili, nel bilancio relativo
all'esercizio precedente a quello in corso alla data di
presentazione della domanda e ai due esercizi anteriori e
il volume di affari indicato nella dichiarazione ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno solare
precedente e ai due anni solari anteriori.
1-quater. Il regime e' riservato, altresi', ai
contribuenti che appartengono al medesimo consolidato
fiscale nazionale di cui all'articolo 117 e seguenti del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a
condizione che almeno un soggetto aderente alla tassazione
di gruppo possieda i requisiti dimensionali indicati nel
comma 1-bis e che il gruppo adotti un sistema integrato di
rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio
fiscale, certificato ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis.
1-quinquies. Il contribuente che da' esecuzione
alla risposta all'istanza di interpello nuovi investimenti,
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 147, indipendentemente dall'ammontare del suo
volume d'affari o dei suoi ricavi, puo' accedere
all'istituto dell'adempimento collaborativo al ricorrere
degli altri requisiti previsti dal presente decreto.".
3) il comma 2, e' sostituito dal seguente: "2. I
contribuenti che intendono aderire al regime di adempimento
collaborativo inoltrano domanda in via telematica
utilizzando il modello reso disponibile sul sito
istituzionale della Agenzia delle entrate. L'Agenzia delle
entrate, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al
comma 1-bis, 1-quater e 1-quinquies, nonche' all'articolo
4, comma 1-bis, comunica ai contribuenti l'ammissione al
regime entro i successivi centoventi giorni. Il regime si
applica al periodo d'imposta nel corso del quale la
richiesta di adesione e' trasmessa all'Agenzia. Lo stesso
si intende tacitamente rinnovato qualora non sia
espressamente comunicata dal contribuente la volonta' di
non permanere nel regime di adempimento collaborativo.";
4) il comma 3, e' sostituito dal seguente: "3.
L'Agenzia delle entrate, a seguito di invito al
contraddittorio da svolgere nei successivi trenta giorni,
con provvedimento motivato, puo' dichiarare l'esclusione
dei contribuenti dal regime, per la perdita dei requisiti
di cui all'articolo 4 o ai commi 1-bis, 1-quater e
1-quinquies, ovvero per l'inosservanza degli impegni di cui
all'articolo 5, comma 2. In caso di inosservanza degli
impegni assunti, l'esclusione dal regime dell'adempimento
collaborativo e' preceduta da un periodo transitorio di
osservazione, finalizzato a verificare l'adozione da parte
del contribuente degli interventi ritenuti necessari per il
conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3, comma
1, e alla regolarizzazione delle connesse violazioni
fiscali, al termine del quale si determina l'uscita o la
permanenza nel regime. Il periodo transitorio di
osservazione e' pari a centoventi giorni ed e' rinnovabile,
al ricorrere di oggettive motivazioni, una sola volta per
un periodo non superiore a ulteriori centoventi giorni. Il
periodo di osservazione non si applica nei casi di
violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o
fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento
tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente.
L'esclusione dei contribuenti dal regime ha effetto dalla
data di notifica del provvedimento.";
5) il comma 4 e' soppresso;
6) al comma 5, le parole: "uno o piu'
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate"
sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze";
e) dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:
"Art. 7-bis (Regime opzionale di adozione del
sistema di controllo del rischio fiscale). - 1. I
contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al
regime di adempimento collaborativo di cui all'articolo 7,
possono optare per l'adozione di un sistema di rilevazione,
misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, in
base a quanto previsto dall'articolo 4, dandone apposita
comunicazione all'Agenzia delle entrate. L'opzione ha
effetto dall'inizio del periodo di imposta in cui e'
esercitata, ha una durata di due periodi d'imposta ed e'
irrevocabile. Al termine del predetto periodo, l'opzione si
intende tacitamente rinnovata per altri due periodi
d'imposta, salvo espressa revoca da esercitare secondo le
modalita' e i termini previsti per la comunicazione
dell'opzione.
2. In caso di esercizio dell'opzione di cui al
comma 1:
a) le sanzioni amministrative sono ridotte a un
terzo e comunque non possono essere applicate in misura
superiore al minimo edittale per le violazioni relative a
rischi di natura fiscale comunicati preventivamente con
interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio
2000, n. 212, prima della presentazione delle dichiarazioni
fiscali o prima del decorso delle relative scadenze
fiscali;
b) la rappresentazione preventiva e
circostanziata all'Agenzia delle entrate del caso concreto
in relazione al quale l'interpellante ravvisa rischi
fiscali, mediante la presentazione di un'istanza di
interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio
2000, n. 212, configura una causa di non punibilita' per il
reato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10
marzo 2000, n. 74, per le violazioni di norme tributarie
dipendenti da rischi di natura fiscale relativi a elementi
attivi.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono disciplinate le modalita' di applicazione
delle disposizioni contenute nel presente articolo.".»
- Il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472 «Disposizioni generali in materia di
sanzioni amministrative per le violazioni di norme
tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge
23 dicembre 1996, n. 662», e' il seguente:
«Art. 13 (Ravvedimento). - 1. La sanzione e' ridotta,
sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e
comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attivita' amministrative di accertamento delle quali
l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
formale conoscenza:
a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato
pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene
eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua
commissione;
a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore,
ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli
errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta
giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione
in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso;
b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la
violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione
periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
b-bis) ad un settimo del minimo se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene oltre il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e'
stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista
dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o
dall'errore; 50
b-ter) ad un sesto del minimo se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui
all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza
che sia stata presentata istanza di accertamento con
adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo
periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
b-quater) ad un quinto del minimo se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi
dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza
che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale
ai sensi dell'articolo 5-quater del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, e, comunque, prima della comunicazione
dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3,
della legge 27 luglio 2000, n. 212. La definizione di cui
al periodo precedente non si applica alle violazioni
indicate negli articoli 6, comma 2-bis, limitatamente
all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di
memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, o 11,
comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
b-quinquies) a un quarto del minimo se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui
all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, relativo alla violazione constatata ai sensi
dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza
che sia stata presentata istanza di accertamento con
adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo
periodo, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
c) ad un decimo del minimo di quella prevista per
l'omissione della presentazione della dichiarazione, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
giorni.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere
b-bis), b-ter) e b-quater) si applicano ai tributi
amministrati dall'Agenzia delle entrate e, limitatamente
alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi doganali e alle
accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei
monopoli.
1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di cui al presente articolo, per i tributi amministrati
dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui
al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di
liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni
recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e
54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La
preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la
notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non
opera neanche per i tributi doganali e per le accise
amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui
al presente articolo non precludono l'inizio o la
prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre
attivita' amministrative di controllo e accertamento.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere
eseguito contestualmente alla regolarizzazione del
pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti,
nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al
tasso legale con maturazione giorno per giorno.
2-bis. Se la sanzione e' calcolata ai sensi
dell'articolo 12, la percentuale di riduzione e'
determinata in relazione alla prima violazione. La sanzione
unica su cui applicare la percentuale di riduzione puo'
essere calcolata anche mediante l'utilizzo delle procedure
messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Se la
regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi
indicati al comma 1, lettere b-ter), b-quater) e
b-quinquies), si applicano le percentuali di riduzione ivi
contemplate.
2-ter. La riduzione della sanzione e', in ogni caso,
esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con
un ritardo superiore a novanta giorni.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita
dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con
l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni
dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
4. Nei casi di omissione o di errore, che non
ostacolano un'attivita' di accertamento in corso e che non
incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione, se
la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o
dall'errore.
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge
possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel
presente articolo, ulteriori circostanze che importino
l'attenuazione della sanzione.»
- Il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri «e'
il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - Omissis.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
Omissis.»

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti agli articoli 3, 4, 6 e 7 del
decreto legislativo 5 agosto 215, n. 128, vedi le note alle
premesse.
- Il testo dell'articolo 5 del citato decreto
legislativo 5 agosto 215, n. 128, e' il seguente:
«Art. 5 (Doveri). - 1. Il regime comporta per
l'Agenzia delle entrate i seguenti impegni:
a) valutazione trasparente, oggettiva e rispettosa
dei principi di ragionevolezza e di proporzionalita' del
sistema di controllo adottato, con eventuale proposta degli
interventi ritenuti necessari ai fini dell'ammissione e
della permanenza nel regime e per il conseguimento delle
finalita' di cui all'articolo 3, comma 1;
b) pubblicazione periodica sul proprio sito
istituzionale dell'elenco aggiornato delle operazioni,
strutture e schemi ritenuti di pianificazione fiscale
aggressiva;
c) promozione di relazioni con i contribuenti
improntate a principi di trasparenza, collaborazione e
correttezza nell'intento di favorire un contesto fiscale di
certezza;
d) realizzazione di specifiche semplificazioni
degli adempimenti tributari, in conseguenza degli elementi
informativi forniti dal contribuente nell'ambito del
regime;
e) esame preventivo delle situazioni suscettibili
di generare rischi fiscali significativi e risposta alle
richieste dei contribuenti nel piu' breve tempo possibile;
f) debita considerazione degli esiti dell'esame e
della valutazione effettuate dagli organi di gestione,
sulla base della relazione di cui all'articolo 4, comma 2,
delle risultanze delle attivita' dei soggetti incaricati,
presso ciascun contribuente, della revisione contabile,
nonche' di quella dei loro collegi sindacali e dei pareri
degli organismi di vigilanza.
2. Il regime comporta per i contribuenti i seguenti
impegni:
a) istituzione e mantenimento del sistema di
rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio
fiscale, certificato ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis,
per garantire il conseguimento delle finalita' di cui
all'articolo 3, comma 1, nonche' attuazione delle modifiche
del sistema adottato eventualmente ritenute necessarie
dalla Agenzia delle entrate;
b) comportamento collaborativo e trasparente,
mediante comunicazione tempestiva ed esauriente all'Agenzia
delle entrate dei rischi di natura fiscale e, in
particolare, delle operazioni che possono rientrare nella
pianificazione fiscale aggressiva;
c) risposta alle richieste della Agenzia delle
entrate nel piu' breve tempo possibile;
d) promozione di una cultura aziendale improntata a
principi di onesta', correttezza e rispetto della normativa
tributaria, assicurandone la completezza e l'affidabilita',
nonche' la conoscibilita' a tutti i livelli aziendali.
2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' emanato il codice di condotta finalizzato a
indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono
l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti aderenti al
regime di adempimento collaborativo, ivi incluso quello
funzionale alla comunicazione di cui al comma 2, lettera
b).»
- Per il riferimento all'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, vedi note alle
premesse.
 
Art. 2

Avvio della procedura

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, presentano al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro nove mesi antecedenti la decadenza dei termini di accertamento, una comunicazione qualificata che contenga tutti gli elementi informativi idonei a consentire all'Ufficio una esauriente disamina della fattispecie, nonche' le imposte, le sanzioni e gli interessi correlati alla violazione rilevata.
2. La comunicazione di cui al comma 1, redatta in carta libera, e' sottoscritta e presentata all'Ufficio competente, mediante consegna a mano, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento ovvero per via telematica attraverso l'impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. La comunicazione deve essere sottoscritta con firma autografa, ovvero, nei casi in cui il documento e' trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, con firma digitale o con le modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Ai fini delle riduzioni sanzionatorie di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si tiene conto della data di presentazione della comunicazione qualificata di cui al comma 1.

Note all'art. 2:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 2005, n. 68, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 gennaio 2006, n. 7.
- Il testo dell'articolo 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa. (Testo A)» e' il
seguente:
«Art. 38 ((L-R) Modalita' di invio e sottoscrizione
delle istanze). - 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da
presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche
per fax e via telematica.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via
telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a
selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo,
in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione
in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche
amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto
previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto
di notorieta' da produrre agli organi della amministrazione
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono
sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identita'
del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e'
inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta
dall'interessato e la copia del documento di identita'
possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti
di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta' e'
consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui
all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione
e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e
altre attestazioni nonche' per il ritiro di atti e
documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o
esercenti di pubblici servizi puo' essere validamente
conferito ad altro soggetto con le modalita' di cui al
presente articolo.»
- Per il riferimento all'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, vedi note alle
premesse.
 
Art. 3

Contradditorio

1. L'Ufficio competente, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, notifica al contribuente, con le modalita' di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, uno schema di ricalcolo contenente l'ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti in base alla comunicazione qualificata, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentire eventuali osservazioni.
2. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato al comma 1, l'Ufficio, valutate le eventuali osservazioni del contribuente, notifica, con le stesse modalita' di cui al comma 1, un atto di ricalcolo contenente l'indicazione dell'ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi correlati alla violazione comunicata e la data, non inferiore a quindici giorni, entro cui effettuare il versamento.
3. La misura delle sanzioni contenuta nell'atto di ricalcolo e' determinata sulla base delle riduzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Ricorrendone le condizioni, la sanzione base, cui applicare le riduzioni previste dal citato articolo 13, e' costituita dalla sanzione minima prevista in relazione alle singole norme violate ridotta della meta' ai sensi dell'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.
4. E' fatta salva la facolta' del contribuente di anticipare la chiusura della procedura mediante pagamento immediato delle maggiori imposte, sanzioni e interessi indicati dall'Ufficio nello schema di ricalcolo di cui al comma 1.

Note all'art. 3:
- Il testo dell'articolo 60 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 «Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi» e' il seguente:
«Art. 60 (Notificazioni). - La notificazione degli
avvisi e degli altri atti che per legge devono essere
notificati al contribuente e' eseguita secondo le norme
stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di
procedura civile, con le seguenti modifiche:
a) la notificazione e' eseguita dai messi comunali
ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio;
b) il messo deve fare sottoscrivere dal
consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi
per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
b-bis) se il consegnatario non e' il destinatario
dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la
copia dell'atto da notificare in busta che provvede a
sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della
notificazione, dandone atto nella relazione in calce
all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta
non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa
desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve
sottoscrivere una ricevuta e il messo da' notizia
dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a
mezzo di lettera raccomandata;
c) salvo il caso di consegna dell'atto o
dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere
fatta nel domicilio fiscale del destinatario;
d) e' in facolta' del contribuente di eleggere
domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del
proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o
degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di
domicilio deve risultare espressamente da apposita
comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in
via telematica con modalita' stabilite con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la
notificazione non vi e' abitazione, ufficio o azienda del
contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art.
140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e
sigillata, si affigge nell'albo del comune e la
notificazione, ai fini della decorrenza del termine per
ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo
a quello di affissione;
e-bis) e' facolta' del contribuente che non ha la
residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi
della lettera d), o che non abbia costituito un
rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio
locale, con le modalita' di cui alla stessa lettera d),
l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e
degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di
consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la
notificazione degli avvisi o degli atti e' eseguita
mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento;
f) le disposizioni contenute negli artt. 142, 143,
146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si
applicano.
L'elezione di domicilio ha effetto dal trentesimo
giorno successivo a quello della data di ricevimento delle
comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera
e-bis) del comma precedente.
Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno
effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno
successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o,
per le persone giuridiche e le societa' ed enti privi di
personalita' giuridica, dal trentesimo giorno successivo a
quello della ricezione da parte dell'ufficio della
dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, ovvero del modello previsto per la domanda di
attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti
diversi dalle persone fisiche non obbligati alla
presentazione della dichiarazione di inizio attivita' IVA.
Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in
alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice
di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non
residenti e' validamente effettuata mediante spedizione di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento
all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri
dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a
quello della sede legale estera risultante dal registro
delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.
In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della
lettera raccomandata con avviso di ricevimento e'
effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente
nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale
o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma,
primo periodo. In caso di esito negativo della
notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo
comma, lettera e).
La notificazione ai contribuenti non residenti e'
validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i
medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate
l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del
domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le
successive variazioni, con le modalita' previste con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La
comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal
trentesimo giorno successivo a quello della ricezione.
Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale
si considera fatta nella data della spedizione; i termini
che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data
in cui l'atto e' ricevuto.
In deroga all'articolo 149-bis del codice di
procedura civile e alle modalita' di notificazione previste
dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non
compatibili con quelle di cui al presente comma, la
notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge
devono essere notificati alle imprese individuali o
costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti
in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato puo'
essere effettuata direttamente dal competente ufficio con
le modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a
mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del
destinatario risultante dall'indice nazionale degli
indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).
All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e
l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se
la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio
effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno
sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale
tentativo la casella di posta elettronica risulta satura
oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario
non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere
eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area
riservata del sito internet della societa' InfoCamere Scpa
e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a
quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito,
per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre da'
notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione
dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori
adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei
termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si
intende comunque perfezionata per il notificante nel
momento in cui il suo gestore della casella di posta
elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di
accettazione con la relativa attestazione temporale che
certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per
il destinatario si intende perfezionata alla data di
avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore
della casella di posta elettronica certificata del
destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al
periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a
quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet
della societa' InfoCamere Scpa. Nelle more della piena
operativita' dell'anagrafe nazionale della popolazione
residente, per i soggetti diversi da quelli obbligati ad
avere un indirizzo di posta elettronica certificata da
inserire nell'INI-PEC, la notificazione puo' essere
eseguita a coloro che ne facciano richiesta, all'indirizzo
di posta elettronica certificata di cui sono intestatari,
all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei
soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge,
di un parente o affine entro il quarto grado di cui
all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del
presente decreto, specificamente incaricati di ricevere le
notifiche per conto degli interessati, secondo le modalita'
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente,
l'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini
delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a
quello in cui l'ufficio attesta la ricezione della
richiesta stessa. Se la casella di posta elettronica del
contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura,
l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi
almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di
tale tentativo la casella di posta elettronica risulta
satura oppure nei casi in cui l'indirizzo di posta
elettronica del contribuente non risulta valido o attivo,
si applicano le disposizioni in materia di notificazione
degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere
notificati al contribuente, comprese le disposizioni del
presente articolo diverse da quelle del presente comma e
quelle del codice di procedura civile dalle stesse non
modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis del codice
di procedura civile.».
- Per il riferimento all'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, vedi note alle
premesse.
- Per il riferimento all'articolo 6 del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 128, vedi note alle premesse.
 
Art. 4

Adempimenti di chiusura della procedura

1. La procedura si conclude, con il versamento degli importi dovuti in base all'atto di ricalcolo ovvero nelle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 4, in base allo schema di ricalcolo, e, ricorrendone i presupposti, con la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, e all'articolo 8, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Note all'art. 4:
- Il testo degli articoli 2, comma 8 e 8, comma 6-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322 «Regolamento recante modalita' per la presentazione
delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» e' il
seguente:
«Art. 2 (Termine per la presentazione della
dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di
I.R.A.P.). - Omissis.
8. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma
restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dei
redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per
correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano
determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore
imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore
debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore
credito, mediante successiva dichiarazione da presentare,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando
modelli conformi a quelli approvati per il periodo
d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i
termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Omissis.»
«Art. 8 (Dichiarazione annuale in materia di imposta
sul valore aggiunto e di versamenti unitari da parte di
determinati contribuenti). - Omissis.
6-bis.Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma
restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni
dell'imposta sul valore aggiunto possono essere integrate
per correggere errori od omissioni, compresi quelli che
abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un
minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un
minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una
minore eccedenza detraibile, mediante successiva
dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli
approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la
dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo
57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
Omissis.».
 
Art. 5

Disposizioni finali

1. Il pagamento di cui all'articolo 4, comma 1, non preclude l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di controllo e accertamento sui periodi d'imposta oggetto della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1. L'Agenzia delle entrate non reitera i controlli gia' effettuati nell'ambito della procedura, sempre che non emergano mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini della valutazione effettuata ovvero si ravvisi che le circostanze di fatto o di diritto rappresentate dal contribuente sono non veritiere o non complete.
 
Art. 6

Effetti finanziari

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 31 luglio 2024

Il Ministro: Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti 27 agosto 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1171