Gazzetta n. 212 del 10 settembre 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
ORDINANZA 6 agosto 2024
Nuove disposizioni urgenti per la ricostruzione del Centro Storico di Accumoli. (Ordinanza speciale n. 85).

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale e' stato aggiunto il comma 4-octies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024;
Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2023;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;
Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi ratione temporis per le procedure lanciate e i contratti stipulati entro il 1° luglio 2023;
Viste le ordinanze:
a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;
b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;
c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;
Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale e' stato approvato il testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonche' tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;
Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;
Vista l'ordinanza speciale n. 17 del 15 luglio 2021, recante «Interventi di ricostruzione del centro storico del Comune di Accumoli»;
Viste, altresi', le ordinanze speciali:
a. n. 38 del 23 dicembre 2022, recante «Interventi di delocalizzazioni delle frazioni di Libertino, San Giovanni, Fonte del Campo ed alcuni edifici del capoluogo del Comune di Accumoli»;
b. n. 56 del 27 luglio 2023, recante «Modifiche all'ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, recante "Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021", e all'ordinanza n. 38 del 23 dicembre 2022, recante "Interventi di delocalizzazioni delle frazioni di Libertino, San Giovanni, Fonte del Campo ed alcuni edifici del capoluogo del Comune di Accumoli"»;
c. n. 65 del 28 novembre 2023, recante «Modifiche alle ordinanze speciali n. 11 del 15 luglio 2021, n. 17 del 15 luglio 2021, n. 37 del 2 novembre 2022, n. 39 del 23 dicembre 2022 e n. 4 del 6 maggio 2021»;
Visto il Protocollo d'intesa firmato il 7 novembre 2018 tra la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti, la Scuola di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio dell'Universita' Sapienza di Roma e il Master in restauro architettonico e culture del patrimonio per «la ricerca e l'interpretazione grafica e documentaria sui centri colpiti dal sisma 2016 nei comuni di Amatrice e Accumoli», promosso dall'Universita' di Roma Tre;
Considerato, in particolare, che il territorio di Accumoli e' caratterizzato da una morfologia molto diversificata e si sviluppa in un nucleo centrale e 17 frazioni o «ville» e che il centro storico del capoluogo ha subito danni ingenti al tessuto urbanistico che risulta in larga parte raso al suolo e irrimediabilmente danneggiato, con difficolta' di accesso allo stesso per il difficile passaggio carrabile causato dagli eventi sismici;
Considerato che il centro storico di Accumoli risulta ad oggi sostanzialmente disabitato per cui la ricostruzione non puo' limitarsi ai soli edifici, ma deve riguardare anche le strade, gli spazi pubblici, per consentire di ricucire anche il tessuto sociale che e' stato bruscamente interrotto dagli eventi sismici del 2016/2017;
Considerato che le ordinanze speciali numeri 17 del 2021, n. 38 del 2022, n. 56 del 2023 e n. 65 del 2023, hanno riconosciuto e delineato per il centro storico di Accumoli un complesso articolato di interventi in cui la ricostruzione pubblica di edifici, opere di urbanizzazione, infrastrutture e spazi urbani risulta fortemente legata, in termini di programmazione ed esecuzione, alla ricostruzione privata di aggregati edilizi ed edifici singoli;
Considerato, piu' in dettaglio, che:
gli approfondimenti condotti in relazione all'attuazione alle teste' richiamate ordinanze speciali, circa le caratteristiche dei luoghi e delle opere da realizzare, ha evidenziato una forte reciproca interferenza tra gli edifici pubblici e privati oggetto di ricostruzione nel centro storico di Accumoli, sia direttamente per la condivisione di strutture di contenimento dei terreni fondazionali, piuttosto che di realizzazione degli spazi pubblici, sia indirettamente per la stretta prossimita' di ubicazione che rende necessario coordinarne strettamente la cantierizzazione anche imponendo una sequenza specifica di realizzazione;
al fine di consentire la ripresa sociale ed economica del Comune di Accumoli occorre accelerare e semplificare l'attuazione degli interventi di ricostruzione del centro storico;
l'USR Lazio, con nota prot. 154659 del 2 febbraio 2024, acquisita al protocollo della struttura commissariale con il n. CGRTS-0004042-A-02/02/2024, ha evidenziato il vantaggio rilevante di procedere alla ricostruzione del centro storico di Accumoli con un intervento unitario di riconfigurazione della forma urbis tramite ricostruzione pubblica degli edifici pubblici e privati in uno con le opere di ripristino della morfologia del suolo e di configurazione degli spazi sia pubblici, sia privati, quali vie e piazze, di piani fondazionali e aree pertinenziali;
tale approccio presenta, inoltre, il vantaggio di poter piu' efficacemente realizzare, contestualmente all'intervento di ricostruzione, quegli aggiustamenti di riassetto urbanistico del centro storico vocati alla sicurezza ed alla rigenerazione urbana, che contemperino la finalita' di ripristino della forma urbis con funzioni ed esigenze moderne della collettivita';
attesa la complessita' dei processi di ricostruzione delineati per il centro storico di Accumoli dalle ordinanze speciali numeri 17 del 2021, n. 38 del 2022, n. 56 del 2023 e n. 65 del 2023, che sono articolati in complessi interventi di ricostruzione pubblica di edifici, opere di urbanizzazione, infrastrutture e spazi urbani e interventi di ricostruzione privata di aggregati edilizi ed edifici singoli, si e' ritenuto opportuno che la fattibilita' di detto intervento unitario, che le norme vigenti configurano anche a carattere pubblico, venga ad essere preventivamente valutata e accertata in termini di tecnici, economici ed amministrativi;
tale attivita' di studio, necessaria al coordinamento dei cantieri di ricostruzione al fine di assicurare il controllo e la riduzione delle interferenze tra i cantieri dei singoli edifici pubblici e privati e delle infrastrutture ed opere pubbliche, rientra nelle previsioni dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 37 del 2 novembre 2022;
per la realizzazione di detto studio di fattibilita', l'USR, nella richiamata nota prot. 154659 del 2 febbraio 2024, ha proposto un insieme articolato di attivita' di analisi e approfondimenti tecnici, urbanistici, economici ed amministrativi, specificando il dettaglio delle professionalita' necessarie, con una prima stima di fabbisogno finanziario ed una descrizione delle singole attivita' correlate a ciascuna professionalita', di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
Considerato che il sub-Commissario, ing. Fulvio Maria Soccodato, con nota dell'USR Lazio, prot. 265519, del 26 febbraio 2024, acquisita al protocollo della struttura commissariale con il n. CGRTS-0007124-P-26/02/2024, ha dato riscontro positivo alla suddetta proposta, specificando che la spesa stimata trova copertura, ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'ordinanza speciale n. 37 del 2022, nel «Fondo per gli oneri di cantierizzazione dei centri storici distrutti», istituito dall'art. 1, comma 4, della medesima ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021;
Visto che, in data 13 marzo 2024, e' stato sottoscritto tra USR Lazio e il sub-Commissario apposito «Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la redazione di uno studio di fattibilita' finalizzato all'esecuzione di un intervento unitario nel centro storico di Accumoli»;
Vista la nota del sub-Commissario, acquisita al protocollo della struttura commissariale con il numero CGRTS-17386-P-07/05/2024 con la quale si comunica all'USR Lazio che ricorrono le condizioni e risultano verificate le finalita' di cui all'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 37 del 2022;
Visto il decreto n. 343 del 9 maggio 2024 con il quale sono disciplinate le modalita' di trasferimento fondi per la contrattualizzazione degli incarichi professionali e dei contratti con l'Universita' Roma 3 delle spese stimate per la redazione dello studio di fattibilita' finalizzato alla realizzazione di un intervento unitario di ricostruzione del centro storico di Accumoli, ai sensi dell'ordinanza speciale n. 29 del 2021 per complessivi euro 196.664,00;
Vista la nota, acquisita al protocollo della struttura commissariale con il n. CGRTS-0030741-A-02/08/2024, con la quale l'USR Lazio ha trasmesso gli elaborati afferenti allo «Studio per progetto unitario di ricostruzione del centro di Accumoli: progetto unitario di riconfigurazione della forma urbis tramite la ricostruzione pubblica degli edifici pubblici e provati congiuntamente con le opere di ripristino della morfologia del suolo e di configurazione degli spazi, sia pubblici che privati, quali vie e piazze, di piani fondazionali e aree pertinenziali» nel Comune di Accumoli e che lo stesso risulta altresi' corredato da studi specialistici finalizzati a fornire conoscenze, interpretazioni e possibili soluzioni essenziali per definire lo sviluppo progettuale sulla base di fondate cognizioni tecnico-scientifiche, il piu' possibile oggettive, metodologicamente corrette secondo le diverse discipline coinvolte;
Ritenuto che, come riportato dall'USR Lazio e dal sub-commissario a valle dell'esperienza maturata in questi anni, per il superamento delle difficolta' e impedimenti che hanno causato i ritardi fino ad ora registrati nell'avvio dei cantieri, sia pubblici che privati, la ricostruzione del centro storico di Accumoli possa avvenire con maggiore efficacia ed affidabilita' attraverso un intervento che si delinei appunto come unitario, come peraltro gia' sperimentato in contesti vicini (Arquata del Tronto, Castelluccio di Norcia), che coinvolga sia la parte di competenza pubblica che quella privata;
Ritenuto, altresi' che, il descritto approccio presenta, inoltre, il vantaggio di poter piu' efficacemente realizzare, contestualmente all'intervento di ricostruzione, quegli aggiustamenti di riassetto urbanistico del centro storico vocati alla sicurezza ed alla rigenerazione urbana, che contemperino la finalita' di ripristino della forma urbis con funzioni ed esigenze moderne della collettivita';
Considerato che gli esiti del richiamato studio per progetto unitario di ricostruzione del centro di Accumoli hanno mostrato che:
atteso il danneggiamento occorso all'edificato che ha portato a larga distruzione del borgo, si rende necessaria l'integrale ricostruzione della forma urbis ponendo alla base la ricostruzione e ripristino delle caratteristiche identitarie e peculiari che contraddistinguevano il borgo, contemplando al contempo le moderne esigenze e le evoluzioni degli attuali sistemi tecnologici;
risulta necessario dettare specifiche strategie e indirizzi progettuali per la ricostruzione del centro di Accumoli, comprensivo di visione di sviluppo, indirizzi per la struttura urbana minima e di mitigazione della vulnerabilita' sismica urbana;
si rende necessario individuare gli interventi pubblici funzionali e propedeutici alla ricostruzione del borgo nelle sue componenti pubbliche e private;
Vista la delibera della giunta comunale di Accumoli n. 65 del 6 agosto 2024 (acquisita al protocollo della struttura commissariale con il n. CGRTS-0031107-A-06/08/2024), dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale l'Amministrazione comunale:
ha recepito gli elaborati dello studio per il progetto unitario di ricostruzione del centro storico di Accumoli trasmessi dall'USR Lazio;
ha condiviso il percorso avviato in ordine allo sviluppo ed alla promozione del progetto unitario di riconfigurazione della forma urbis del centro storico di Accumoli capoluogo, tramite ricostruzione pubblica degli edifici pubblici e privati in uno con le opere di ripristino della morfologia del suolo e di configurazione degli spazi sia pubblici che privati, quali vie e piazze, di piani fondazionali e aree pertinenziali, al contempo fornendo le seguenti indicazioni:
necessita' di conferma e rispetto delle volumetrie interrate esistenti ante sisma, con particolare riferimento a cantine, magazzini e locali tecnici;
preventivo approfondimento in ordine ai tempi di realizzazione della progettualita' nonche' alla divisione in lotti dell'intervento ed alla possibilita' di intervenire contemporaneamente su piu' lotti;
Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e all'ordinanza n. 110 del 2020 per gli interventi di ricostruzione nel Comune di Accumoli;
Ritenuto, di individuare tra gli interventi indicati nel richiamato studio per progetto unitario di ricostruzione del centro di Accumoli quelli aventi carattere prioritario ed indispensabile, di seguito riportati:
interventi di messa in sicurezza e consolidamento dei versanti sud ed est del centro storico e riparazione della strada provinciale 18 con parziale modifica su nuovo tracciato;
interventi di riparazione e ricostruzione dei muri di sostegno della viabilita' urbana e degli spazi pubblici aperti;
interventi di realizzazione di terrazzamenti e strutture di sostegno per ricostruzione dei piani fondali delle opere e degli edifici pubblici e privati del centro storico;
Considerato che i suddetti interventi presentano un quadro economico complessivo pari a euro 35.288.050,00 e che le predette somme sono calcolate in base a una stima presuntiva parametrica sviluppata dall'USR Lazio nell'ambito dello studio per progetto unitario di ricostruzione del centro di Accumoli, sopra citato;
Considerato che le predette somme ad oggi non risultano finanziate da altri provvedimenti e che sulla base delle valutazioni di cui sopra si rende, dunque, necessario stanziare l'importo degli oneri di progettazione di euro 3.500.000,00 a valere sulla presente ordinanza e che tale importo e' stato calcolato in base all'equivalente importo necessario per la progettazione di fattibilita' tecnico economica previsto dalle vigenti tariffe professionali approvate con decreto ministeriale e sommando una stima, condotta su base esperienziale, dei costi delle indagini topografiche, geognostiche e ambientali;
Ritenuto che sia possibile riconoscere come soggetto attuatore degli interventi di cui alla presente ordinanza l'USR Lazio; confermando come sub-Commissario l'ing. Fulvio Maria Soccodato in ragione dell'esperienza maturata e della competenza professionale dimostrata;
Vista la relazione del sub-commissario acquisita al protocollo della struttura commissariale con il n. CGRTS-0031096-A-06/08/2024 e gli esiti dell'istruttoria dallo stesso condotta assieme all'USR Lazio, (all. sub 1);
Considerato che, sulla base della citata istruttoria, occorre altresi' adottare misure straordinarie (anche attraverso l'esercizio dei poteri straordinari di deroga normativa previsti dalla legislazione vigente), di semplificazione e coordinamento delle procedure per accelerare gli interventi di cui alla presente ordinanza;
Ritenuto, dunque, di confermare anche per gli interventi di ricostruzione unitaria di cui alla presente ordinanza l'utilizzo dello strumento dell'accordo quadro previsto dall'art. 11-bis dell'ordinanza speciale n. 17 del 2021, come introdotto dall'ordinanza speciale n. 65 del 2023;
Considerato che, nell'ottica di accelerare il processo ricostruttivo e dei nuovi interventi unitari prospettati, appare necessario ridurre le tempistiche per la predisposizione dei progetti e consentire la concentrazione valutativa e documentale all'interno del progetto di fattibilita' tecnico-economica anche dei precedenti documenti rappresentati dal documento di fattibilita' delle alternative progettuali (DOCFAP) e del documento di indirizzo alla progettazione (DIP), nonche' prevedere la facoltativita' della sottoposizione dei progetti ai pareri previsti dall'art. 47 del decreto legislativo n. 36 del 2023;
Considerato, altresi', che allo scopo di acquisire informazioni, dati, elaborazioni, contributi tecnico-scientifici, consulenze altamente specializzate, supporti di natura giuridica, tecnica o amministrativa, necessari per il piu' rapido completamento delle attivita' di progettazione e di quelle necessarie per la successiva realizzazione degli interventi di ricostruzione unitaria del centro storico di Accumoli, appare utile prevedere la facolta' per il soggetto attuatore di sottoscrivere apposite convenzioni con soggetti pubblici, ivi incluse societa' in house di livello nazionale, i cui oneri siano posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;
Ritenuta, sotto altro profilo, la necessita' di evitare, anche nelle more del completamento della verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario, soluzioni di continuita' o ritardi nell'avvio o nella prosecuzione degli interventi della ricostruzione pubblica e, per l'effetto di consentire la consegna dei lavori in via d'urgenza e l'esecuzione anticipata del contratto, anche nelle more della verifica dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura d'appalto, anche in deroga all'art. 17, commi 5, 7, 8 e 9, e all'art. 18, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 36 del 2023;
Ritenuto, comunque, di sottoporre in tali casi il contratto eventualmente stipulato alla condizione risolutiva dell'esito negativo della verifica dei requisiti e che nelle ipotesi di esito negativo della verifica dei requisiti e conseguente risoluzione del contratto ovvero di mancata stipulazione dello stesso, l'aggiudicatario avra' esclusivamente diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati medio tempore dal direttore dei lavori;
Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;
Verificata la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che alla data del 5 agosto 2024 presenta una disponibilita' pari a euro 1.108.585.943,34 e l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione che, alla medesima data, e' pari a euro 1.413.308.976,37;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Considerata l'urgenza e la indifferibilita' di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attivita' connesse alla ricostruzione nel Comune di Accumoli;
Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;
Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 6 agosto 2024 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1

Oggetto e clausola di prevalenza

1. La presente ordinanza introduce disposizioni speciali e derogatorie alla normativa vigente, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, finalizzate ad accelerare il processo di ricostruzione del centro storico di Accumoli avviato con l'ordinanza speciale n. 17 del 15 luglio 2021, nell'ottica dell'immanente principio del risultato codificato all'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, integrando il complesso degli interventi critici e urgenti di ricostruzione pubblica e regolandone l'attuazione tramite interventi di ricostruzione pubblica unitaria, anche comprensivi di interventi di ricostruzione privata.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 226, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023, agli interventi di ricostruzione pubblica del Comune di Accumoli si applica la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 36 del 2023.
3. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1 dell'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, tutti i richiami al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti pubblici, contenuti nell'ordinanza speciale n. 17 del 2021 e successive modifiche e integrazioni, nonche' nelle ordinanze speciali n. 38 del 2022, n. 56 del 2023 e n. 65 del 2023 devono intendersi riferiti, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2023 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo. Al contempo, per quanto non modificato nella presente ordinanza, restano valide le deroghe a disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016 o al codice dei contratti dei contratti pubblici contenute nell'ordinanza speciale n. 17 del 2021 e successive modifiche e integrazioni, nonche' nelle ordinanze speciali n. 38 del 23 dicembre 2022, n. 56 del 27 luglio 2023 e n. 65 del 28 novembre 2023 e di ogni altra ordinanza che disciplina, o che e' comunque applicabile a, la ricostruzione del Comune di Accumoli; tali deroghe dovranno intendersi riferite, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2023 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo.
4. In caso di contrasto con disposizioni contenute in precedenti ordinanze o atti comunque denominati del Commissario straordinario, ivi incluse con quelle delle ordinanze speciali n. 17 del 2021, n. 38 del 2022, n. 56 del 2023 e n. 65 del 2023 prevarranno le disposizioni della presente ordinanza.
5. Per quanto non previsto nella presente ordinanza continuano a trovare applicazione le disposizioni e le deroghe previste nelle ordinanze speciali n. 17 del 2021, n. 38 del 2022, n. 56 del 2023 e n. 65 del 2023, nonche' in ogni ulteriore ordinanza che disciplina, o che e' comunque applicabile a, la ricostruzione del Comune di Accumoli.
 
Art. 2

Principi generali per la ricostruzione unitaria

1. La ricostruzione del centro storico di Accumoli e' volta a ripristinare la forma urbis dell'abitato totalmente distrutto dal sisma, e persegue l'obiettivo di realizzare un borgo resiliente promuovendo un modello urbano sostenibile, intelligente ed efficiente. A tal fine sara' promosso l'utilizzo di soluzioni e sistemi tecnologici connessi e integrati, in grado di garantire la sicurezza sismica e una elevata qualita' della vita.
2. La realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali caratteristici dei luoghi e di assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico.
3. L'individuazione degli interventi di ricostruzione si fonda sul principio di armonizzazione degli interventi pubblici con quelli privati, in quanto funzionali in una visione coerente e unitaria, propedeutici o strettamente connessi con la ricostruzione privata.
4. La ricostruzione pubblica centro storico di Accumoli e' articolata in una successione di due distinte fasi, nel seguito dettagliate:
a) fase 1, da espletarsi in via preliminare ed attuarsi tramite la presente ordinanza, comprendente i seguenti interventi ed attivita':
1. accertamento e predisposizione degli atti tecnico amministrativi prodromici alla ricostruzione complessiva degli edifici pubblici e privati del borgo, nonche' delle opere pubbliche a questi funzionali, per tramite di un intervento unitario pubblico, eventualmente articolato in lotti;
2. realizzazione degli interventi pubblici individuati come opere funzionali e propedeutiche alla ricostruzione pubblica e privata del centro storico di Accumoli, anche specificati come prioritari nell'ordinanza speciale n. 17 del 2021 e successive modifiche e integrazioni, tramite un intervento unitario pubblico, eventualmente articolato in lotti;
3. realizzazione degli interventi individuati quali facenti parte del tessuto residenziale pubblico/privato o necessari per la ripresa della vivibilita' del borgo e dei suoi valori sociali e culturali pubblici, anche specificati come prioritari nell'ordinanza speciale n. 17 del 2021 e successive modifiche e integrazioni, la cui realizzazione risulta indipendente dall'intervento unitario di ricostruzione del centro storico;
4. avvio dei processi di realizzazione degli interventi pubblici individuati come opere funzionali e propedeutiche alla ricostruzione pubblica e privata nonche' degli interventi individuati quali facenti parte del tessuto residenziale pubblico/privato o necessari per la ripresa della vivibilita' del borgo e dei suoi valori sociali e culturali pubblici, anche specificati come prioritari nell'ordinanza speciale n. 17 del 2021 e successive modifiche e integrazioni, per la sola fase di progettazione che risulta indipendente dall'intervento unitario di ricostruzione del centro storico;
b) fase 2: relativa alla realizzazione degli interventi pubblici per i quali e' stata avviata la progettazione nella fase 1, e della ricostruzione del centro storico anche per tramite dell'intervento pubblico unitario, in presenza dei presupposti di cui all'art. 5, ove opportunamente articolato in lotti unitari, da realizzarsi con appalti, comprendenti sia gli edifici pubblici che le opere pubbliche funzionali e propedeutiche agli stessi, di cui al precedente punto 4 della lettera a), sia gli edifici privati, da attuarsi con disciplina prevista da successiva ordinanza commissariale in deroga.
 
Art. 3

Principi generali di coordinamento

1. La ricostruzione del centro storico di Accumoli e' realizzata promuovendo il costante coordinamento degli interventi pubblici e privati. A tal fine il sub-Commissario, l'USR Lazio e il Comune di Accumoli adottano, ciascuno per le rispettive competenze, ogni misura utile per la promozione dell'efficienza, la semplificazione, la celerita' degli interventi, la facilitazione dello scambio di informazioni tra ricostruzione pubblica e privata, il monitoraggio degli interventi, comprendenti anche l'esercizio dei poteri di controllo, di indirizzo, di intervento sostitutivo, attraverso l'adozione di atti di natura organizzativa e procedimentale al fine di rispettare i tempi di realizzazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, il sub-Commissario, l'USR Lazio e il Comune di Accumoli esercitano i poteri di programmazione e di gestione amministrativa e coordinano le attivita' dei privati al fine di rispondere all'esigenza di unitarieta' della ricostruzione, in coerenza con i contenuti dello studio per progetto unitario di ricostruzione del centro di Accumoli di cui in premessa, nonche' allo scopo di rispettare le tempistiche della ricostruzione anche in deroga alle ordinanze relative alla disciplina sulla costituzione dei consorzi e delle modalita' di esecuzione dei lavori privati.
 
Art. 4

Individuazione degli interventi
di particolare criticita' ed urgenza

1. In coerenza con l'individuazione degli interventi indicati nell'ordinanza speciale n. 17 del 2021 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, e' individuato e approvato, come urgente e di particolare criticita', il complesso dei seguenti interventi, funzionali e propedeutici alla ricostruzione pubblica e privata del centro storico di Accumoli, da avviarsi durante la prima fase della ricostruzione unitaria di cui al precedente art. 2, comma 4:
a) interventi pubblici funzionali e propedeutici alla ricostruzione pubblica e privata di cui all'art. 2, comma 2, punti 1, 5 e 6 dell'ordinanza speciale n. 17 del 2021 e successive modifiche e integrazioni;
b) interventi di messa in sicurezza e consolidamento dei versanti sud ed est del centro storico e riparazione della strada provinciale 18 con parziale modifica su nuovo tracciato, da realizzare anche in stralci funzionali, di importo complessivo preventivato euro 6.992.300,00;
c) interventi di riparazione e ricostruzione dei muri di sostegno della viabilita' urbana e degli spazi pubblici aperti, da realizzare anche in stralci funzionali, di importo complessivo preventivato euro 3.937.500,00;
d) interventi di realizzazione di terrazzamenti e strutture di sostegno per ricostruzione dei piani fondali delle opere e degli edifici pubblici e privati del centro storico, da realizzare anche in stralci funzionali, di importo complessivo preventivato euro 24.358.250,00;
2. Per gli interventi di cui al precedente comma 1, punti b), c) e d), di importo preventivato complessivo pari a euro 35.288.050,00, con la presente ordinanza viene finanziato il progetto di fattibilita' tecnico economica da anticipare durante la prima fase della ricostruzione di cui all'art. 2, comma 4, lettera a), tramite uno stanziamento di euro 3.500.000,00. Atteso che gli interventi potrebbero essere realizzati conseguendo significativi vantaggi in termini di tempi e costi tramite l'intervento unitario di cui all'art. 2, comma 4, lettera b), gli stessi saranno interamente finanziati con successiva ordinanza a seguito degli accertamenti di cui all'art. 5.
3. Gli interventi individuati quali necessari per la ripresa della vivibilita' della citta' e dei suoi valori sociali e culturali, di cui all'art. 2, comma 2, punti 3, 4, 7, 8 e 9 dell'ordinanza speciale n. 17 del 2021 e successive modifiche e integrazioni, vengono attuati per le sole fasi di progettazione che risultano indipendenti dall'intervento unitario di ricostruzione del centro storico.
4. E' comunque autorizzata la realizzazione di opere ed edifici pubblici, nonche' di interventi di ricostruzione privata che risultino indipendenti - a seguito di accertamento operato dall'USR Lazio - rispetto all'intervento unitario di ricostruzione del centro storico.
 
Art. 5

Governance dell'intervento unitario

1. In relazione all'intervento complessivo di ricostruzione nelle sue componenti pubblica e privata del centro storico di Accumoli, il sub-Commissario, l'USR Lazio e il Comune di Accumoli adottano nella prima fase di cui all'art. 2, comma 4, ciascuno per le rispettive competenze, i provvedimenti amministrativi ed esercitano ogni altro potere di gestione, anche in via sostitutiva, utili ai fini della realizzazione degli interventi e del coordinamento tra la ricostruzione pubblica e quella privata secondo quanto previsto dalla presente ordinanza.
2. Il tavolo permanente di coordinamento e monitoraggio di cui all'art. 14 dell'ordinanza speciale n. 17 del 2021 rappresenta l'organismo di riferimento per la verifica dei risultati attesi relativamente all'insieme della ricostruzione pubblica e privata. Il tavolo permanente garantisce altresi' ogni azione di raccordo dei diversi livelli di governance della ricostruzione.
3. Ferme restando le funzioni di coordinamento e gestione spettante al sub-Commissario, nell'ambito della ricostruzione privata:
a) l'USR Lazio svolge le funzioni di cui agli articoli 5 e 6 nell'ordinanza speciale n. 17 del 2021 nonche' indicate all'art. 8 della presente ordinanza e garantisce la supervisione degli interventi di ricostruzione privata al fine di assicurare che il cronoprogramma generale della ricostruzione del centro storico sia rispettato;
b) il comune contribuisce alla ricostruzione collaborando con il sub-Commissario e con l'USR Lazio con tutte le attivita' e azioni riconducibili alla propria competenza, e promuove la partecipazione attiva della popolazione alla ricostruzione;
c) i privati e i progettisti dai medesimi incaricati provvedono alla costituzione dei consorzi di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 e si attengono al cronoprogramma generale della ricostruzione del centro storico.
4. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, nell'ambito della ricostruzione pubblica il soggetto attuatore di cui all'art. 8 ha il ruolo di gestione e coordinamento degli interventi assegnatigli, di stazione appaltante, nonche' di monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi. Il soggetto attuatore si interfaccia, altresi', con il tavolo permanente di coordinamento per il tramite del sub-Commissario e adegua le modalita' e le tempistiche relative alla realizzazione dei singoli interventi a quelle della ricostruzione complessiva come individuate dal sub-Commissario.
 
Art. 6

Accertamento dell'intervento unitario
per la ricostruzione pubblica

1. L'accertamento di cui all'art. 2, comma 4, lettera a), punto 1, e' effettuato tramite una o piu' delibere del consiglio comunale di Accumoli, da adottare anche contestualmente alla prossima adozione del programma straordinario di ricostruzione, sulla base dello studio per progetto unitario di ricostruzione del centro di Accumoli di cui in premessa.
2. Le delibere, nel loro complesso, devono contenere, oltre che una congrua motivazione delle ragioni di particolare criticita' ed urgenza dei lavori, i seguenti elementi:
a) una planimetria in scala 1:2000, o maggiore, che identifichi con chiarezza l'area degli interventi da realizzare tramite ricostruzione pubblica unitaria, non necessariamente coincidente con l'intero perimetro del centro storico, ed ogni altra documentazione utile, anche fotografica;
b) il censimento e l'identificazione catastale degli immobili privati e pubblici coinvolti;
c) l'identificazione degli edifici crollati e di quelli soggetti a demolizione o che potranno essere demoliti ad iniziativa pubblica, anche ai sensi dell'art. 10 dell'ordinanza speciale n. 17 del 2021, nonche' dei terreni da consolidare con specifici interventi, nell'ambito della ricostruzione pubblica unitaria;
d) l'elenco aggiornato delle domande di ricostruzione privata presentate all'Ufficio speciale per la ricostruzione, il livello di istruttoria e gli eventuali contributi concessi relativi agli immobili compresi nei documenti di cui alle precedenti lettere a) e b);
e) le indicazioni relative alla natura degli interventi, secondo il seguente schema:
1. fedele ricostruzione dell'edificio preesistente nella stessa area di sedime;
2. ricostruzione con ampliamenti di superfici o volumi e/o modifiche della sagoma;
3. delocalizzazione obbligatoria o volontaria, ferme restando in ogni caso le parziali modifiche di volumetrie ammesse dalla legge per ragioni di consolidamento antisismico e di efficientamento energetico, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti;
f) l'indicazione dei vincoli sussistenti sugli immobili di cui alle lettere a) e b), con particolare riguardo per quelli previsti dal decreto legislativo n. 42/2004;
g) la preventiva definizione di consorzi obbligatori ai sensi dell'art. 11, commi 9, 10 e 11, del decreto-legge n. 189 del 2016, oggetto dell'intervento unitario, con l'acquisizione del consenso dei proprietari alla ricostruzione pubblica, alle condizioni previste dallo «Schema di contratto della ricostruzione pubblica», che sara' reso disponibile dal Commissario straordinario; resta inteso che tutti gli altri edifici restano legittimati alla ricostruzione sulla base delle disposizioni vigenti;
h) l'indicazione di elementi dell'arredo urbano ed ogni altra indicazione ritenuta utile di natura architettonica e morfologica, al fine di promuovere la qualita' architettonica, in coerenza con il programma straordinario di ricostruzione adottato o in via di adozione.
3. Le delibere, di cui al comma precedente, sono adottate, anche con il supporto e la collaborazione del sub-Commissario e dell'USR Lazio, entro il termine di novante giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza e sono tempestivamente trasmesse agli stessi.
 
Art. 7

Designazione e compiti del sub-Commissario

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza e' individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'ing. Fulvio Maria Soccodato quale sub-Commissario.
2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub-Commissario coordina gli interventi di ricostruzione unitaria del centro storico di Accumoli nella complessita' delle sue componenti pubblica e privata adottando le misure e i provvedimenti opportuni, secondo quanto previsto dalla presente ordinanza.
3. Al sub-Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 110 del 2020, sono attribuiti i poteri, i compiti e le funzioni previsti dall'ordinanza speciale n. 17 del 2021 e successive modifiche e integrazioni, da esercitare in continuita' con l'attuazione della stessa.
4. Il sub-Commissario approva il cronoprogramma generale della ricostruzione unitaria del centro storico, nel quale sono indicate le tempistiche previste per l'attuazione degli interventi pubblici e degli interventi privati, e i suoi successivi aggiornamenti con cadenza trimestrale.
 
Art. 8

Individuazione del soggetto attuatore

1. Al fine di rendere unitario il processo di attuazione degli interventi funzionali e propedeutici alla ricostruzione pubblica e privata del centro storico di Accumoli e di garantirne un adeguato coordinamento, anche in relazione alla stretta interconnessione tra interventi pubblici e privati, l'USR Lazio, presentando i necessari requisiti di capacita' organizzativa e professionale, e' individuato quale soggetto attuatore per tutti gli interventi di cui all'art. 4, comma 1, della presente ordinanza. Resta ferma la competenza del Comune di Accumoli in materia urbanistica ed edilizia del territorio. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 2, punti 5 e 6 dell'ordinanza speciale n. 17 del 2021 e successive modifiche e integrazioni, il Commissario straordinario regolera' con proprio decreto il passaggio dei CUP tra il Comune di Accumoli e l'USR Lazio anche con l'eventuale scorporo degli importi gia' impegnati, fermo restando il complessivo finanziamento autorizzato per ciascun intervento.
2. Per l'attuazione di specifici interventi che richiedano particolari competenze tecniche e professionalita', il sub-Commissario puo' avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, anche di altri soggetti pubblici previa stipula di accordi ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990.
3. Il soggetto attuatore, per gli interventi di cui alla presente ordinanza, procede a tutti gli adempimenti necessari all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, all'approvazione del progetto, alla dichiarazione di pubblica utilita' finalizzata all'esproprio, alla definizione delle procedure espropriative laddove necessarie.
4. Per le attivita' di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore puo' avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalita' individuate in coerenza con quanto previsto dall'art. 15 del decreto legislativo n. 36 del 2023.
5. Allo scopo di acquisire informazioni, dati, elaborazioni, contributi tecnico-scientifici, consulenze altamente specializzate, supporti di natura giuridica, tecnica o amministrativa, necessari per il completamento delle attivita' di progettazione e la successiva realizzazione degli interventi di ricostruzione unitaria del centro storico di Accumoli, ivi inclusi quelli di cui all'art. 4 della presente ordinanza, il soggetto attuatore puo' sottoscrivere convenzioni con soggetti pubblici, ivi incluse societa' in house di livello nazionale, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.
 
Art. 9

Modalita' di esecuzione
degli interventi e deroghe

1. Per la realizzazione degli interventi di ricostruzione unitaria di cui alla presente ordinanza e' sempre possibile fare ricorso alla definizione di uno o piu' accordi quadro ai sensi dell'art. 11-bis dell'ordinanza speciale n. 17 del 2021, come introdotto dall'art. 2, comma 3, dell'ordinanza speciale n. 65 del 2023.
2. Ove ne sussistano le condizioni, per la realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 4, il soggetto attuatore puo' procedere all'affidamento della progettazione e dell'esecuzione delle opere attraverso appalti unitari, ovvero attraverso singoli stralci funzionali o costruttivi. Fermo restando l'importo complessivo per singolo intervento espresso all'art. 4, l'accorpamento degli interventi in lotti unitari o l'articolazione degli stessi in stralci funzionali o costruttivi e' stabilito con decreto del Commissario straordinario.
3. Allo scopo di ridurre le tempistiche necessarie allo sviluppo delle progettazioni degli interventi di ricostruzione unitaria di cui alla presente ordinanza e in considerazione della particolare natura dei luoghi dove insisteranno le opere da realizzare:
(i) in deroga all'art. 41 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e agli articoli 2 e 3 dell'allegato I.7 al decreto legislativo n. 36 del 2023, le valutazioni proprie e i contenuti del documento di fattibilita' delle alternative progettuali (DOCFAP) e del documento di indirizzo alla progettazione (DIP) sono svolte nella fase di progettazione tecnica e di fattibilita' e riportati direttamente all'interno del progetto di fattibilita' tecnico-economica di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 36 del 2023;
(ii) in deroga all'art. 47, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023, e' facolta' dei soggetti attuatori degli interventi richiedere i pareri preventivi del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente sui progetti di fattibilita' tecnica ed economica.
4. In ragione dell'urgenza di procedere alla realizzazione degli interventi di ricostruzione unitaria di cui alla presente ordinanza, e' sempre consentita la consegna dei lavori in via d'urgenza e l'esecuzione anticipata del contratto, anche nelle more della verifica dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura d'appalto, anche in deroga all'art. 17, commi 5, 7, 8 e 9, e all'art. 18, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 36 del 2023. Il contratto eventualmente stipulato e' sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della verifica dei requisiti. Nelle ipotesi di esito negativo della verifica dei requisiti e conseguente risoluzione del contratto ovvero di mancata stipulazione dello stesso, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori.
5. Per gli interventi di ricostruzione unitaria di cui alla presente ordinanza sono altresi' confermate tutte le modalita' attuative e le deroghe previste dall'ordinanza speciale n. 17 del 2021 e successive modifiche e integrazioni, nonche' dalle ulteriori ordinanze che disciplinano la ricostruzione nel Comune di Accumoli.
 
Art. 10

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza, quantificati in euro 3.500.000,00, si provvede a valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'.
 
Art. 11

Entrata in vigore ed efficacia

1. In considerazione della necessita' di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticita', la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 6 agosto 2024

Il Commissario straordinario: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2349

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Avvertenza:

L'allegato alla presente ordinanza e' consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/