Gazzetta n. 212 del 10 settembre 2024 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
ORDINANZA 7 agosto 2024 |
Prime disposizioni di coordinamento per l'attuazione dell'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024 recante «Contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione». Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 142 del 30 maggio 2023 e n. 169 del 9 febbraio 2024. (Ordinanza n. 200). |
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Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21; Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno n parico412, con il quale e' stato aggiunto il comma 4-octies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024; Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2023; Visto il decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91 (Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area del Campi Flegrei e per interventi di protezione civile): Visto in particolare l'art. 11 (Ulteriori disposizioni per la gestione degli interventi post sisma 2016 Centro Italia) che dispone: «1. A decorrere dal 1° settembre 2024 e' disposta la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016. 2. A far data dalla cessazione del contributo di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2024, e' riconosciuto un contributo denominato «contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione» in favore dei nuclei familiari, gia' percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. Il contribuito e' riconosciuto, altresi', con la decorrenza indicata nelle ordinanze di cui al comma 3, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici. Il contributo non e' comunque riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici in rassegna dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unita' immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. 3. I criteri, le modalita' e le condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo di cui al comma 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, sono disciplinati dal Commissario straordinario del Governo di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, con ordinanze adottate ai sensi dell'art. 2 comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il contributo di cui al comma 2 e' concesso sino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione, determinate con le ordinanze di cui al precedente periodo. Il beneficiario perde il diritto alla concessione del contributo quando provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilita'. 4. I comuni interessati curano l'istruttoria, concedono ed erogano il contributo per il disagio abitativo di cui ai commi 2 e 3 secondo i criteri e le modalita' stabilite dal Commissario straordinario del Governo ai sensi del comma 3. I Presidenti delle regioni interessate, anche in qualita' di Vice Commissari, assicurano l'assistenza e la collaborazione al Commissario straordinario del Governo ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3, con particolare riguardo alla raccolta e alla verifica dei dati, avvalendosi delle rispettive strutture organizzative. 5. A decorrere dal 1° settembre 2024, i nuclei familiari, che alla data degli eventi sismici in rassegna dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unita' immobiliare condotta in locazione e che risultano assegnatari di una soluzione abitativa in emergenza o di unita' immobiliari reperite dalla pubblica amministrazione, sono tenuti a corrispondere un contributo parametrato ai canoni stabiliti per l'assegnazione degli alloggi per l'edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento. 6. Al fine di consentire al Commissario straordinario del Governo l'attuazione delle misure di cui ai commi 2 e 3 per l'anno 2024, il Dipartimento della protezione civile trasferisce, entro il 15 agosto 2024, sulla contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario di Governo per la ricostruzione la somma di euro 34.000.000, che costituisce limite di spesa. 7. Le risorse necessarie a dare attuazione alle misure di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono trasferite con provvedimenti del Commissario straordinario sulla contabilita' speciale dei Presidenti delle regioni, che procedono, con propri provvedimenti e nel rispetto dei criteri, delle modalita' e delle condizioni definite ai sensi del comma 3, alla successiva assegnazione in favore dei Comuni interessati. 8. Per le medesime finalita' di cui al comma 6, il Dipartimento della protezione civile, all'esito del completamento dell'attivita' di rendicontazione delle spese sostenute dai comuni per il riconoscimento del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, provvede a trasferire le eventuali economie di spesa sulla contabilita' speciale del Commissario straordinario; Vista l'ordinanza commissariale n. 197 del 24 luglio 2024 con cui, ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge n. 91 del 2024, e' stato istituito il contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione a far data dal 1° settembre 2024; Vista legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita', per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali», approvata in via definitiva dalla Camera dei deputati in data 5 agosto 2024 e, in particolare: l'art. 1, comma 2, che dispone: «Il decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91»; l'art. 9-duodecies (Ulteriori disposizioni per la gestione degli interventi post sisma del 2016 nel Centro Italia) che dispone: «1. A decorrere dal 1° settembre 2024 e' disposta la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016. 2. A far data dalla cessazione del contributo di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2024, e' riconosciuto un contributo denominato "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione" in favore dei nuclei familiari, gia' percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita' in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. Il contribuito e' riconosciuto altresi' con la decorrenza indicata nelle ordinanze di cui al comma 3, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici ovvero per la ricostruzione. Il contributo non e' comunque riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici di cui al presente comma dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unita' immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. 3. I criteri, le modalita' e le condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo di cui al comma 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, sono disciplinati dal Commissario straordinario del Governo di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, con ordinanze adottate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il contributo di cui al comma 2 del presente articolo e' concesso sino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione, determinate con le ordinanze di cui al precedente periodo. Il beneficiario perde il diritto alla concessione del contributo quando provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilita'. 4. I comuni interessati curano l'istruttoria, concedono ed erogano il contributo per il disagio abitativo di cui ai commi 2 e 3 secondo i criteri e le modalita' stabilite dal Commissario straordinario del Governo ai sensi del comma 3. I Presidenti delle regioni interessate, anche in qualita' di Vice Commissari, assicurano l'assistenza e la collaborazione al Commissario straordinario del Governo ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3, con particolare riguardo alla raccolta e alla verifica dei dati, avvalendosi delle rispettive strutture organizzative. 5. A decorrere dal 1° settembre 2024, i nuclei familiari, che alla data degli eventi sismici di cui al comma 2 dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unita' immobiliare condotta in locazione e che risultano assegnatari di una soluzione abitativa in emergenza o di unita' immobiliari reperite dalla pubblica amministrazione, sono tenuti a corrispondere un contributo parametrato ai canoni stabiliti per l'assegnazione degli alloggi per l'edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento. 6. Al fine di consentire al Commissario straordinario del Governo l'attuazione delle misure di cui ai commi 2 e 3 per l'anno 2024, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri trasferisce, entro il 15 agosto 2024, sulla contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario del Governo la somma di euro 34.000.000, che costituisce limite di spesa. 7. Le risorse necessarie a dare attuazione alle misure di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo sono trasferite con provvedimenti del Commissario straordinario del Governo sulla contabilita' speciale dei Presidenti delle regioni, che procedono, con propri provvedimenti e nel rispetto dei criteri, delle modalita' e delle condizioni definiti ai sensi del comma 3, alla successiva assegnazione in favore dei comuni interessati. 8. Per le medesime finalita' di cui al comma 6, il Dipartimento della protezione civile, all'esito del completamento dell'attivita' di rendicontazione delle spese sostenute dai comuni per il riconoscimento del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, provvede a trasferire le eventuali economie di spesa sulla contabilita' speciale del Commissario straordinario del Governo»; Vista l'ordinanza n. 142 del 30 maggio 2023 recante la «Programmazione dei termini di presentazione delle domande per tipologie di interventi» e in particolare: a) l'art. 2 (Danni gravi) comma 2 che dispone: «Nel caso di edifici oggetto di delocalizzazione obbligatoria, ove l'area sulla quale verra' riedificato l'edificio danneggiato, per motivi non imputabili al beneficiario, non sia stata ancora individuata in via definitiva alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, il termine per la presentazione della domanda di contributo e' di 150 giorni successivi alla cessazione della causa impeditiva. La mancata presentazione della domanda nel termine predetto determina la sospensione delle misure emergenziali destinate all'assistenza abitativa»; b) l'art. 4 (Sanzioni) che dispone: «1. La mancata presentazione della domanda di concessione di contributo entro i termini di cui ai precedenti articoli, determina automaticamente la sospensione del contributo di autonoma sistemazione, CAS, secondo le modalita' del Protocollo di intesa, sottoscritto, in data 13 gennaio 2022, dal Commissario Straordinario, dal Dipartimento di protezione civile nazionale e dalla Regione Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria. 2. Il mancato rispetto dei termini e delle modalita' previsti dagli articoli precedenti determina l'automatica applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 nonche', per i danni lievi, delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 38 del testo unico della ricostruzione privata»; Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 23 giugno 2022 n. 899 con la quale si e': 1. disposta la sospensione dell'erogazione del contributo di autonoma sistemazione nei confronti dei soggetti che non presentino, entro il 15 ottobre 2022 (termine poi prorogato con ordinanze n. 959 del 17 gennaio 2023 e n. 1006 del 16 giugno 2023, e da ultimo al 30 giugno 2024 con ordinanza n. 1073 del 26 febbraio 2024) le domande di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, fatte salve le cause impeditive previste dalle ordinanze del Commissario straordinario del Governo; 2. stabilito che la sospensione operi fino alla data di effettiva presentazione della domanda e che non si provveda al riconoscimento degli importi non corrisposti durante il periodo di sospensione; Vista l'ordinanza n. 169 del 9 febbraio 2024 recante la «Programmazione dei termini di presentazione delle domande per tipologie di interventi. Abrogazione ordinanza n. 165 del 21 dicembre 2023» e in particolare: l'art. 2, comma 1, che dispone: «Per la presentazione delle domande relative ad edifici con danni gravi, complete della documentazione richiesta dalla vigente normativa, da presentare da parte dei proprietari o dei titolari di diritti reali degli edifici danneggiati che fruiscono del contributo per l'autonoma sistemazione, dell'assistenza abitativa in SAE, MAPRE, in immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai sensi del decreto-legge n. 8 del 2017, o immobili realizzati ai sensi delle OCDPC n. 510/2018, 553/2018, 538/2018, 581/2019, nonche' in immobili messi a disposizione dal Comune o da altri soggetti pubblici, relativamente alle disposizioni previste dall'art. 105 del testo unico della ricostruzione privata e, da ultimo, dall'art. 1, comma 1, lettera c), della ordinanza n. 135 del 16 febbraio 2023, altresi' formalizzate in forma semplificata, il termine definitivo e' fissato alla data del 30 giugno 2024, esclusi i casi di edifici - singoli, in aggregato edilizio, oggetto di intervento unitario o ricompresi in compendi immobiliari - inseriti in piani attuativi o in programmi straordinari di ricostruzione, per i quali e' prevista l'approvazione di specifici cronoprogrammi per la ricostruzione in attuazione della disciplina stabilita dalle ordinanze commissariali speciali emanate ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110/2020.»; Ritenuta la competenza del Commissario straordinario del Governo in ordine alla determinazione dei criteri, delle condizioni e delle modalita' per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione; Ritenuta la necessita' di adeguare la disciplina contenuta nelle ordinanze commissariali n. 142 del 30 maggio 2023 e n. 169 del 9 febbraio 2024 nelle parti in cui si dispone in ordine alla sospensione delle misure di assistenza abitativa e del contributo per l'autonoma sistemazione, con le sopravvenute disposizioni di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 91 del 2024, all'art. 9-duodecies della legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, approvata in via definitiva dalla Camera dei deputati in data 5 agosto 2024 e all'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024 che ha istituito il contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione; Visti tutte le ordinanze, tutti i decreti o tutti gli atti comunque denominati emanati dal Commissario straordinario sino alla data della presente ordinanza che fanno riferimento al contributo per l'autonoma sistemazione; Ritenuta la necessita' di coordinare tutti gli atti richiamati con la nuova disciplina del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione che sara' operativo dal 1° settembre 2024; Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Considerata l'urgenza di provvedere stante la decorrenza disposta dalla richiamata normativa e al fine di consentire la continuita' dell'assistenza alla popolazione a fronte della cessazione del contributo per l'autonoma assistenza a far data dal 1° settembre 2024; Dato atto dell'intesa acquisita con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella Cabina di coordinamento del 6 agosto 2024;
Dispone:
Art. 1
Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 142 del 30 maggio 2023
1. All'ordinanza n. 142 del 30 maggio 2023 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) all'art. 2, comma 2, dopo le parole «delle misure emergenziali destinate all'assistenza abitativa» e prima del punto inserire le seguenti: «e del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione»; b) all'art. 4, comma 1: le parole «contributo per l'autonoma sistemazione, CAS, secondo le modalita' del Protocollo di intesa, sottoscritto, in data 13 gennaio 2022, dal Commissario straordinario, dal Dipartimento di protezione civile nazionale e dalla Regione Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria.» sono sostituite con le seguenti: «contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione. La sospensione opera fino alla data di effettiva presentazione della domanda. Non si provvede al riconoscimento degli importi del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione non corrisposti durante il periodo di sospensione.». |
| Art. 2
Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 169 del 9 febbraio 2024
1. All'art. 2, comma 1 dell'ordinanza n. 169 del 9 febbraio 2024 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: le parole «contributo per l'autonoma sistemazione» sono sostituite con le parole «contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione». |
| Art. 3
Disposizioni di coordinamento con l'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024
1. Ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza n. 197 del 24 luglio 2024, a decorrere dal 1° settembre 2024, tutti i richiami al contributo per l'autonoma sistemazione - CAS contenuti in ordinanze, decreti o atti comunque denominati emanati dal Commissario straordinario sino alla data della presente ordinanza che fanno riferimento al contributo per l'autonoma sistemazione devono intendersi riferiti, ove compatibili, al contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione. |
| Art. 4
Entrata in vigore e dichiarazione di efficacia
1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza per le ragioni di cui in premessa, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Roma, 7 agosto 2024
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2324 |
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