Gazzetta n. 211 del 9 settembre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 8 luglio 2024
Criteri e modalita' di riparto del Fondo per lo sviluppo delle colture delle piante aromatiche e officinali biologiche.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 12, che stabilisce che «la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni e pertinenti regolamenti delegati ed esecutivi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 250 del 25 ottobre 2022, con cui l'on. Francesco Lollobrigida e' stato nominato Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare l'art. 3 con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del 24 novembre 2022, recante «Delega di funzioni per taluni atti di competenza del Ministro al Sottosegretario di Stato sig. Luigi D'Eramo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 18 del 23 gennaio 2023, con il quale il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste ha delegato al Sottosegretario di Stato sig. Luigi D'Eramo, tra l'altro, le funzioni inerenti all'agricoltura biologica e la firma dei relativi atti e provvedimenti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2023, concernente «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74», in vigore dal 21 dicembre 2023;
Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148 recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari»;
Vista la legge del 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» ed in particolare l'articolo 1, comma 865, che, al fine di promuovere lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche sul territorio nazionale, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il «Fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche» con una dotazione finanziaria di 500.000,00 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024;
Visto altresi' l'articolo 1, comma 866, della citata legge n. 234 del 30 dicembre 2021 che stabilisce che con uno o piu' decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 865, della medesima legge;
Preso atto che la gestione del «Fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche» e' di pertinenza del Centro di responsabilita' 3 «Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica» capitolo di spesa 7057 p.g. 1 del bilancio di questo Ministero, quale esercizio finanziario 2024;
Atteso che il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici 2024-2026, adottato con decreto ministeriale 20 dicembre 2023, n. 696735, stabilisce che la ricerca e l'innovazione costituiscono una delle direttrici da seguire al fine di implementare un modello di agricoltura biologica che sia piu' produttivo e, al contempo, piu' sostenibile;
Rilevato che l'adozione di tecnologie avanzate e l'innovazione nel settore agricolo sono essenziali per lo sviluppo dell'agricoltura e in particolare della produzione biologica;
Considerato che l'applicazione del metodo biologico e di tecniche produttive innovative nella filiera delle piante aromatiche e officinali puo' contribuire in modo significativo ad elevare l'intrinseco valore aggiunto di tale filiera;
Ritenuto opportuno, pertanto, procedere al finanziamento di progetti di ricerca nel settore delle piante aromatiche e officinali biologiche;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 27 giugno 2024;

Decreta:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce i criteri di riparto del Fondo istituito dall'art. 1, comma 865, legge del 30 dicembre 2021, n. 234, a sostegno delle attivita' di ricerca finalizzate allo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche.
2. Le risorse disponibili sono pari ad euro 1.500.000,00 e sono allocate sul capitolo 7057 p.g. 1 «Fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche».
 
Art. 2
Tipologia di progetti

1. I progetti di ricerca nel settore delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche e le relative attivita' da finanziare devono tener conto delle esigenze delle imprese agricole e agroindustriali e, nel rispetto dei principi del regolamento (UE) 2018/848, riguardare:
a) nuove tecniche di produzione;
b) modelli di produzione innovativi ed ecosostenibili;
c) valorizzazione dell'innovazione tecnologica;
d) sostenibilita' ambientale e conservazione delle risorse.
2. Possono essere altresi' finanziati progetti volti ad introdurre sistemi innovativi di semplificazione per migliorare le funzionalita' del sistema.
 
Art. 3

Soggetti proponenti

1. I progetti di ricerca di cui all'art. 2 possono essere presentati da enti pubblici di ricerca e dalle universita' degli studi statali e non statali.
 
Art. 4
Riparto e selezione dei progetti finanziabili

1. I soggetti proponenti di cui all'articolo 3, sono selezionati secondo procedure comparative per l'erogazione di contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. I progetti sono valutati secondo i seguenti criteri generali:
a) rispondenza e chiarezza degli obiettivi;
b) qualita' scientifica del progetto e grado di innovazione;
c) trasferibilita' e ricadute applicative dei risultati attesi;
d) competenza ed esperienza tecnica scientifica in ricerche applicate in agricoltura biologica della compagine progettuale;
e) competenza gestionale ed amministrativa del proponente e dei partecipanti, anche in relazione alle modalita' di monitoraggio interno al progetto e alla verificabilita' dei risultati;
f) coerenza con quanto richiesto dall'amministrazione;
g) rilevanza ai fini del supporto normativo e gestionale di competenza del settore specifico;
h) valutazione di impatto tecnico-scientifico ed economico con particolare riferimento all'attenzione rivolta agli utenti/fruitori/beneficiari e alla trasferibilita' dei risultati al mondo produttivo;
i) ulteriori criteri di valutazione specifici indicati nei relativi avvisi pubblici.
 
Art. 5
Tipologia di spese

1. Le spese devono essere direttamente riconducibili all'iniziativa oggetto della richiesta di contributo.
 
Art. 6
Valutazione progetti

1. Il Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica, Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare, cura l'istruttoria e la valutazione dei progetti presentati secondo le modalita' previste dall'articolo 4 del presente decreto.
2. I risultati, anche parziali, dei progetti di ricerca sono di proprieta' del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. Tali risultati saranno resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste - www.politicheagricole.it - e sul sito del Sistema d'informazione nazionale dell'agricoltura biologica - www.sinab.it
 
Art. 7

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli adempimenti disposti dal presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione vigente.
 
Art. 8
Disposizioni generali

1. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Roma, 8 luglio 2024

per delega
Il Sottosegretario di Stato
D'Eramo

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1175