Gazzetta n. 209 del 6 settembre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 26 luglio 2024
Determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di contributi concernenti la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualita' dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti da denominazioni di origine protette (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP) ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 42, 107 e 108;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2024/1143;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, cosi' come modificato, da ultimo, dal regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023;
Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche' alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e, in particolare, l'art. 12;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, avente ad oggetto disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria 1995-1997) e, in particolare, l'art. 53 della predetta legge, cosi' come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che disciplina le modalita' di costituzione, nonche' le funzioni, dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP, relativamente ai prodotti agricoli e alimentari;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad oggetto la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il codice dell'amministrazione digitale;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilita' e finanza pubblica;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, cosi' come modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 28 luglio 2015, n. 53334, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -n. 209 del 9 settembre 2015, recante la determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualita' dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 607/2009;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino e, in particolare, l'art. 41 della predetta legge, che disciplina le modalita' di costituzione, nonche' le funzioni, dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP, relativamente ai prodotti vitivinicoli;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, concernente il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 250 del 25 ottobre 2022, con il quale l'on. Francesco Lollobrigida e' stato nominato Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri ed, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato dalla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2023, avente ad oggetto «Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026»;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2024;
Considerato che il decreto ministeriale 28 luglio 2015, n. 53334, sopra citato, prevede un regime di aiuti di Stato esentato, in base alla previgente normativa dell'Unione, dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al quale la Commissione ha attributo il numero di riferimento SA.42782 (2015/XA) e che l'esenzione, di cui beneficiava il predetto regime di aiuti di Stato, ha cessato di produrre effetti in data 30 giugno 2023;
Ritenuto opportuno abrogare il suddetto decreto ministeriale 28 luglio 2015, n. 53334 e procedere all'attuazione di un nuovo regime di aiuti di Stato esentato ai sensi dei regolamenti (UE) n. 2022/2472 e (UE) n. 651/2014 della Commissione, sopra citati;
Ritenuto necessario determinare i criteri e le modalita' per la concessione di contributi concernenti la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualita' dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti da denominazioni di origine protette (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP) ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143, anche in considerazione della necessita' di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e fornire chiare indicazioni in merito alla presentazione delle richieste di contribuzione, secondo procedure semplificate, ed alle modalita' per la concessione dei predetti contributi, con riduzione degli oneri informativi a carico dei soggetti richiedenti;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Altri prodotti agricoli e alimentari»: gli ulteriori prodotti agricoli, alimentari, della pesca e dell'acquacoltura previsti dall'art. 5, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) 2024/1143, diversi dai prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che sono designati da DOP o IGP;
b) «Consorzi di tutela»: i Consorzi di tutela delle DOP e IGP, costituiti e riconosciuti ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, cosi' come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per i prodotti agroalimentari oppure ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per i vini;
c) «Direzione generale»: la Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
d) «DOP»: denominazione di origine protetta ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143 per i prodotti agroalimentari oppure ai sensi dell'art. 93, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i vini;
e) «IGP»: indicazione geografica protetta ai sensi dell'art. 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143 per i prodotti agroalimentari oppure ai sensi dell'art. 93, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i vini;
f) «Ministero»: il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
g) «Prodotti agricoli»: i prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi inclusi i prodotti vitivinicoli di cui all'art. 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, che sono designati da DOP o IGP;
h) «Ufficio PQA I»: l'Ufficio PQA I della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare.
 
Allegato A

Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B

Disposizioni preliminari
Imposta sul valore aggiunto (IVA)
L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non e' ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA. Cumulo aiuti di Stato
Gli aiuti di Stato concessi ai sensi del presente decreto possono essere cumulati:
a) con altri aiuti di Stato, purche' le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili - in tutto o in parte coincidenti - unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensita' di aiuto o dell'importo di aiuto piu' elevati applicabili agli aiuti in questione in base, rispettivamente, ai regolamenti (UE) 2022/2472 o (UE) n. 651/2014.
Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente decreto non sono cumulabili con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta ad un'intensita' di aiuto o a un importo di aiuto superiori ai livelli stabiliti al Capo III del regolamento (UE) 2022/2472 oppure al Capo III del regolamento (UE) n. 651/2014.

Costi ammissibili (ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto)
a) organizzazione e partecipazione a fiere, esposizioni e concorsi,
nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 24 del regolamento
(UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall'art. 19 del
regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e
alimentari.
Per i «prodotti agricoli» (v. art. 1, lettera g) del presente decreto) gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili, ai sensi dell'art. 24 del regolamento (UE) 2022/2472, per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere e mostre:
a) spese di iscrizione;
b) spese di viaggio e spese per il trasporto di animali e dei prodotti che saranno oggetto dell'azione promozionale;
c) spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento;
d) affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;
e) premi simbolici fino a un valore di euro 1.000,00 per premio e per vincitore.
Gli aiuti per le azioni promozionali sono accessibili a tutte le imprese che producono il medesimo «prodotto agricolo» di cui all'art. 1, lettera g) del presente decreto e che sono iscritte al pertinente sistema di controllo e certificazione della relativa «DOP» o «IGP». Qualora l'azione promozionale sia intrapresa da associazioni od organizzazioni di produttori, l'appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione di partecipazione. Gli eventuali contributi dei non soci alle spese amministrative dell'associazione od organizzazione di cui trattasi sono limitati ai costi delle azioni promozionali intraprese.
Per gli «altri prodotti agricoli e alimentari» (v. art. 1, lettera a) del presente decreto), ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 651/2014, i costi ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra. b) pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in
merito ai prodotti agricoli, nel rispetto delle condizioni previste
dall'art. 24 del regolamento (UE) 2022/2472.
Per i «prodotti agricoli» (v. art. 1, lettera g) del presente decreto) gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili, ai sensi dell'art. 24 del regolamento (UE) 2022/2472:
a) le spese delle pubblicazioni su media cartacei ed elettronici, siti web e annunci pubblicitari sui media elettronici, alla radio o in televisione, che intendono presentare informazioni fattuali sui beneficiari che producono un determinato «prodotto agricolo» di cui all'art. 1, lettera g) del presente decreto, purche' le informazioni siano neutre e tutti i beneficiari interessati abbiano le medesime possibilita' di figurare nelle pubblicazioni;
b) spese per la diffusione di conoscenze scientifiche e dati fattuali sui «prodotti agricoli» di cui all'art. 1, lettera g) del presente decreto.
Le suddette pubblicazioni non fanno riferimento al nome di un'impresa o a un marchio.
Gli aiuti per le azioni promozionali sono accessibili a tutte le imprese che producono il medesimo «prodotto agricolo» di cui all'art. 1, lettera g) del presente decreto e che sono iscritte al pertinente sistema di controllo e certificazione della relativa «DOP» o «IGP». Qualora l'azione promozionale sia intrapresa da associazioni od organizzazioni di produttori, l'appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione di partecipazione. Gli eventuali contributi dei non soci alle spese amministrative dell'associazione od organizzazione di cui trattasi sono limitati ai costi delle azioni promozionali intraprese. c) attivita' dimostrative, azioni di informazione e promozione
dell'innovazione, nonche' scambi interaziendali di breve durata e
visite di aziende agricole, nel rispetto delle condizioni previste
dall'art. 21 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti
agricoli.
Per i «prodotti agricoli» (v. art. 1, lettera g) del presente decreto) gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili, ai sensi dell'art. 21 del regolamento (UE) n. 2022/2472:
a) spese per l'organizzazione di attivita' dimostrative o azioni di informazione;
b) spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti;
c) costi di prestazione di servizi di sostituzione durante l'assenza dei partecipanti.
Gli organismi prestatori dei servizi di scambio di conoscenze e di informazione dispongono delle capacita' adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni.
Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese che producono il medesimo «prodotto agricolo» di cui all'articolo 1, lettera g) del presente decreto e che sono iscritte al pertinente sistema di controllo e certificazione della relativa «DOP» o «IGP». Qualora le attivita' siano prestate da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, l'appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso alle attivita'. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione od organizzazione di produttori di cui trattasi sono limitati ai costi delle attivita' prestate. d) formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi
di formazione, seminari, conferenze e coaching), nel rispetto delle
condizioni previste dall'art. 21 del regolamento (UE) 2022/2472 per
i prodotti agricoli o dall'art. 31 del regolamento (UE) n. 651/2014
per gli altri prodotti agricoli e alimentari, che esclude gli aiuti
per la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla
normativa nazionale obbligatoria.
Per i «prodotti agricoli» (v. art. 1, lettera g) del presente decreto) gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili, ai sensi dell'art. 21 del regolamento (UE) n. 2022/2472:
a) spese per l'organizzazione di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching;
b) spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti;
c) costi di prestazione di servizi di sostituzione durante l'assenza dei partecipanti;
d) nel caso di progetti dimostrativi in relazione agli investimenti:
i) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili, fermo restando che l'acquisto dei terreni e' ammissibile solo in misura non superiore al 10% dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione;
ii) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
iii) costi generali collegati alle spese di cui ai punti i) e ii), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilita' ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilita'; gli studi di fattibilita' rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non e' sostenuta alcuna delle spese di cui ai punti i) e ii);
iv) costi di acquisto e di sviluppo o diritti d'uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.
I costi di cui alla lettera d) sono ammissibili solo nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo. Sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto dimostrativo, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.
Gli organismi prestatori dei servizi di scambio di conoscenze e di informazione dispongono delle capacita' adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni.
Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese che producono il medesimo «prodotto agricolo» di cui all'articolo 1, lettera g) del presente decreto e che sono iscritte al pertinente sistema di controllo e certificazione della relativa «DOP» o «IGP». Qualora le attivita' siano prestate da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, l'appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso alle attivita'. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione od organizzazione di produttori di cui trattasi sono limitati ai costi delle attivita' prestate.
Per gli «altri prodotti agricoli e alimentari» (v. art. 1, lettera a) del presente decreto), ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 651/2014, sono ammissibili i seguenti costi:
a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
L'intensita' di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili. Puo' tuttavia essere aumentata fino a un'intensita' massima del 70% dei costi ammissibili come segue:
a) di 10 punti percentuali se la formazione e' destinata a lavoratori con disabilita' o a lavoratori svantaggiati;
b) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese. e) progetti di ricerca e sviluppo, anche sotto il profilo della
sostenibilita' ambientale, sociale ed economica, aventi ad oggetto
la produzione, la commercializzazione e/o la salvaguardia dei
prodotti designati da DOP o IGP, incluso il monitoraggio sull'uso
legittimo e corretto delle relative denominazioni sul mercato, nel
commercio elettronico e nei nomi di dominio, anche al fine di
favorire la tutela dei corrispondenti diritti di proprieta'
intellettuale, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 38
del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall'art.
25 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli
e alimentari.
Per i «prodotti agricoli» (v. art. 1, lettera g) del presente decreto) sono ammissibili i seguenti costi, ai sensi dell'art. 38 del regolamento (UE) n. 2022/2472:
a) spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per l'intero ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto e alle seguenti condizioni:
i) per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
ii) per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonche' costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
Qualora un organismo di ricerca e/o di diffusione della conoscenza svolga anche attivita' economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attivita' economiche formano oggetto di contabilita' separata.
Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva sull'organismo di ricerca e/o di diffusione della conoscenza, ad esempio in qualita' di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale alle relative capacita' di ricerca o ai risultati generati.
Per gli «altri prodotti agricoli e alimentari» (v. art. 1, lettera a) del presente decreto), ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014, i costi ammissibili per i progetti di ricerca e sviluppo sono imputati a una specifica categoria di ricerca e sviluppo (ricerca fondamentale; ricerca industriale; sviluppo sperimentale; studi di fattibilita') e rientrano nelle seguenti categorie:
a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonche' costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto; fatto salvo l'art. 7, paragrafo 1, terza frase, del regolamento (UE) n. 651/2014, tali costi dei progetti di ricerca e sviluppo possono in alternativa essere calcolati sulla base di un approccio semplificato in materia di costi, sotto forma di una percentuale forfettaria che puo' raggiungere il 20%, applicata al totale dei costi ammissibili del progetto di ricerca e sviluppo di cui alle lettere da a) a d). In tal caso, i costi del progetto di ricerca e sviluppo utilizzati per il calcolo dei costi indiretti sono stabiliti sulla base delle normali prassi contabili e comprendono unicamente i costi ammissibili dei progetti di ricerca e sviluppo di cui alle lettere da a) a d).
I costi ammissibili per gli studi di fattibilita' corrispondono ai costi dello studio.
L'intensita' di aiuto per ciascun beneficiario non supera:
a) il 70% dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale;
b) il 50% dei costi ammissibili per la ricerca industriale;
c) il 25% dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale;
d) il 50% dei costi ammissibili per gli studi di fattibilita'.
Le intensita' di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale possono essere aumentate, fino a raggiungere un'intensita' massima di aiuto pari al 70% dei costi ammissibili, di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese;
Le intensita' di aiuto per gli studi di fattibilita' possono essere aumentate di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.
 
Art. 2

Finalita'

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel rispetto della normativa dell'Unione in materia di aiuti di Stato, citata nelle premesse, i criteri e le modalita' per la concessione di contributi, da parte dell'Ufficio PQA I, finalizzati alla valorizzazione e alla salvaguardia dei prodotti agricoli e degli altri prodotti agricoli e alimentari contraddistinti da DOP o IGP.
 
Art. 3

Attivita', costi ammissibili e intensita' di aiuto

1. Il presente decreto ha ad oggetto la concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di valorizzazione, sia in campo nazionale che internazionale, dei prodotti agricoli e degli altri prodotti agricoli e alimentari contraddistinti da DOP o IGP, e della loro salvaguardia attraverso la realizzazione delle seguenti attivita':
a) organizzazione e partecipazione a fiere, esposizioni e concorsi, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 24 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall'art. 19 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari;
b) pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 24 del regolamento (UE) 2022/2472;
c) attivita' dimostrative, azioni di informazione e promozione dell'innovazione, nonche' scambi interaziendali di breve durata e visite di aziende agricole, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 21 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli;
d) formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching), nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 21 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall'art. 31 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari, che esclude gli aiuti per la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria;
e) progetti di ricerca e sviluppo, anche sotto il profilo della sostenibilita' ambientale, sociale ed economica, aventi ad oggetto la produzione, la commercializzazione e/o la salvaguardia dei prodotti designati da DOP o IGP, incluso il monitoraggio sull'uso legittimo e corretto delle relative denominazioni sul mercato, nel commercio elettronico e nei nomi di dominio, anche al fine di favorire la tutela dei corrispondenti diritti di proprieta' intellettuale, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 38 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall'art. 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari.
2. Le domande di contributo possono riguardare una o piu' attivita' di cui al precedente comma 1.
3. I costi ammissibili, elencati distintamente per ciascuna tipologia di attivita' prevista dal precedente comma 1, sono riportati nell'allegato B al presente decreto, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 21, 24 e 38 del regolamento (UE) 2022/2472 e dagli articoli 19, 25 e 31 del regolamento (UE) n. 651/2014.
4. I contributi di cui al presente decreto sono concessi esclusivamente sulla base del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dal soggetto beneficiario.
5. L'intensita' di aiuto e' limitata:
a) nel caso delle attivita' previste dalle lettere a), b) e c) del precedente comma 1:
per gli altri prodotti agricoli e alimentari: al 50% dei costi ammissibili, relativamente alle attivita' svolte ai sensi dell'art. 19 del regolamento (UE) n. 651/2014;
per i prodotti agricoli: al 70% dei costi ammissibili, relativamente alle attivita' svolte ai sensi degli articoli 21 e 24 del regolamento (UE) 2022/2472;
b) nel caso delle attivita' previste dalle lettere d) ed e) del precedente comma 1:
per gli altri prodotti agricoli e alimentari: al 70% dei costi ammissibili, relativamente alle attivita' svolte ai sensi degli articoli 25 e 31 del regolamento (UE) n. 651/2014;
per i prodotti agricoli: al 90% dei costi ammissibili, relativamente alle attivita' svolte ai sensi degli articoli 21 e 38 del regolamento (UE) 2022/2472.
 
Art. 4
Ulteriori condizioni di trasparenza per i progetti di ricerca e
sviluppo

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 38 del regolamento (UE) 2022/2472 e dall'art. 25 del regolamento (UE) n. 651/2014, nell'ipotesi in cui la domanda di contributo abbia ad oggetto progetti di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), prima della data di avvio del progetto sovvenzionato, le seguenti informazioni sono pubblicate su un sito web accessibile al pubblico:
a) l'effettiva attuazione del progetto;
b) gli obiettivi del progetto;
c) la data approssimativa della pubblicazione dei risultati previsti del progetto;
d) il sito web in cui saranno pubblicati i risultati previsti del progetto;
e) il fatto che i risultati del progetto sovvenzionato sono disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nel settore o nel comparto interessati.
2. I risultati del progetto sovvenzionato sono messi a disposizione su un sito web accessibile al pubblico dalla data di conclusione del progetto. I risultati restano a disposizione su internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di conclusione del progetto sovvenzionato.
3. Il mancato rispetto delle condizioni previste dai precedenti commi 1 e 2 comporta la revoca del contributo concesso ed il recupero delle somme gia' erogate.
 
Art. 5

Soggetti richiedenti

1. Sono ammessi a presentare domanda di contributo, ai sensi del presente decreto, i seguenti soggetti:
a) consorzi di tutela;
b) organismi a carattere associativo dei consorzi di tutela;
c) associazioni temporanee tra uno o piu' soggetti di cui alla precedente lettera a) e/o uno o piu' soggetti di cui alla precedente lettera b);
d) associazioni temporanee tra uno o piu' soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) ed altri organismi a carattere associativo operanti nel settore delle DOP e IGP, purche' questi ultimi siano privi dello scopo di lucro e prevedano tra i fini statutari la tutela e la valorizzazione dei prodotti designati da DOP e IGP.
2. I soggetti richiedenti, di cui al precedente comma 1, per ciascun anno, possono presentare una sola domanda di contributo ai sensi del presente decreto.
3. I soggetti di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), possono far parte di una sola associazione temporanea tra quelle previste dal precedente comma 1, lettere c) o d). In caso contrario, si considera validamente proposta soltanto la prima domanda di contributo presentata in ordine cronologico. Le disposizioni previste dai periodi precedenti ai applicano, altresi', agli altri organismi a carattere associativo operanti nel settore delle DOP e IGP, di cui al precedente comma 1, lettera d).
4. Non e' ammessa da parte dei soggetti di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), la presentazione di domande di contributo sia in forma individuale, sia come componenti di un'associazione temporanea ai sensi del precedente comma 1, lettere c) o d). In quest'ultima ipotesi, si considera validamente proposta soltanto la domanda di contributo presentata come componente dell'associazione temporanea ai sensi del precedente comma 1, lettere c) o d). Le disposizioni previste dai periodi precedenti ai applicano, altresi', agli altri organismi a carattere associativo operanti nel settore delle DOP e IGP, di cui al precedente comma 1, lettera d).
 
Art. 6

Soggetti esclusi

1. Non possono presentare domanda di contributo:
a) le grandi imprese, come definite dall'art. 2, punto 34), del regolamento (UE) 2022/2472 e dall'art. 2, punto 24), del regolamento (UE) n. 651/2014;
b) le imprese in difficolta', come definite dall'art. 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2472 e dall'art. 1, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 651/2014;
c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito dall'art. 1, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2472 e dall'art. 1, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 651/2014.
 
Art. 7

Requisiti dei soggetti richiedenti

1. I soggetti richiedenti di cui all'art. 5 del presente decreto devono possedere capacita' tecnico-organizzativa, mezzi e strumenti idonei per la realizzazione e la gestione delle iniziative proposte, nonche' comprovare eventuali esperienze acquisite o in corso nei settori di attivita' di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto. I predetti soggetti richiedenti devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
a) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
b) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente e non avere un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
d) avere una posizione contributiva regolare, cosi' come risultante dal documento unico di regolarita' contributiva (DURC);
e) essere in regola con gli adempimenti fiscali;
f) non avere contenziosi con la pubblica amministrazione;
g) avere restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dalla pubblica amministrazione;
h) non essere un'impresa in difficolta' ai sensi dell'art. 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014;
i) non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno.
2. Sono, in ogni caso, esclusi dalla concessione di contributi di cui al presente decreto i soggetti richiedenti:
a) nei cui confronti sia stata applicata sanzione interdittiva;
b) i cui legali rappresentanti o amministratori, nonche' coloro che convivono con questi ultimi soggetti, alla data di presentazione della domanda, si trovino in una delle situazioni di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
c) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.
3. I soggetti richiedenti attestano il possesso dei requisiti di cui al comma 1, nonche' l'assenza delle cause di esclusione di cui al comma 2 del presente articolo tramite presentazione, all'atto della domanda di contributo, di un'apposita dichiarazione resa nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Nell'ipotesi in cui la domanda di contributo sia presentata da un'associazione temporanea di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere c) o d), le dichiarazioni di cui al precedente comma 3 devono essere presentate per ogni soggetto componente della medesima associazione temporanea.
 
Art. 8

Termini e modalita' di presentazione delle domande di contributo

1. Le domande di contributo ai sensi del presente decreto devono pervenire, a pena di esclusione, all'Ufficio PQA I, esclusivamente a mezzo p.e.c., entro e non oltre le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale, all'indirizzo di posta elettronica certificata aoo.pqa@pec.masaf.gov.it
2. Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo, il termine per la presentazione delle domande di contributo e' prorogato al primo giorno utile lavorativo.
3. Ogni domanda di contributo deve contenere, a pena di esclusione, tutte le dichiarazioni previste nell'art. 7, commi 3 e 4, del presente decreto.
4. Nel caso di associazioni temporanee di cui all'art. 5, comma 1, lettere c) o d), alla domanda di partecipazione va allegato un protocollo d'intesa da cui risultino gli accordi che regolano i rapporti interni tra gli associati.
5. E' consentita la presentazione della domanda di contributo da parte di un'associazione temporanea di cui all'art. 5, comma 1, lettere c) o d) non ancora costituita, purche', in tal caso, il protocollo d'intesa di cui al precedente comma 4 contenga l'impegno a conferire, entro venti giorni dalla notifica del decreto di concessione del contributo, a pena di revoca dello stesso, un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei componenti, previamente indicato in sede di presentazione della domanda di contributo e qualificato come mandatario, al quale erogare l'eventuale contributo.
6. Il ritiro di uno o piu' soggetti dell'associazione temporanea di cui ai precedenti commi 4 e 5, che rechi pregiudizio allo svolgimento del progetto stesso, comporta la revoca del contributo.
 
Art. 9
Iter istruttorio e determinazione dei soggetti beneficiari del
contributo

1. Con provvedimento della Direzione generale e' istituita una commissione di valutazione, che provvede a verificare e dichiarare l'ammissibilita' delle domande di contributo, comprensive della necessaria documentazione allegata alle stesse, nonche' a valutare le domande di contributo ammissibili, assegnando ad ognuna di esse un punteggio in base ai criteri di valutazione di cui all'allegato A) al presente decreto.
2. Ai componenti della suddetta commissione di valutazione non vengono corrisposti compensi, indennita', gettoni di presenza e rimborsi spese, ne' emolumenti comunque denominati.
3. Sono ammissibili a contributo i progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore o uguale a 30 punti, purche' abbiano ottenuto un punteggio non inferiore a 5 punti per il criterio «a) Coerenza degli obiettivi e delle attivita' descritte nella domanda di contributo con il raggiungimento di una o piu' delle finalita' previste nell'art. 2 del decreto» e un punteggio non inferiore a 4 punti per il criterio «d) Misurabilita' degli obiettivi descritti nella domanda di contributo e verificabilita' del raggiungimento degli stessi attraverso indicatori di risultato attendibili, pertinenti e precisi».
4. Ai soggetti richiedenti che, nel biennio precedente alla data di presentazione della domanda di contributo, non abbiano portato a termine, in tutto o in parte, precedenti progetti relativi al presente decreto o al decreto ministeriale 28 luglio 2015, n. 53334, vengono detratti 10 punti.
5. I soggetti beneficiari sono individuati con decreto di approvazione delle graduatorie pubblicato sul sito internet del Ministero.
6. Ai soggetti richiedenti non presenti in graduatoria e' comunicato il punteggio attribuito dalla commissione di valutazione, entro trenta giorni dal termine dei lavori della stessa.
7. L'idoneita' delle domande di contributo presentate non comporta l'ammissione a contributo, qualora non vi siano disponibilita' finanziarie sui pertinenti capitoli di bilancio.
8. La ripartizione dei fondi disponibili e' approvata con provvedimento della Direzione generale, in misura direttamente proporzionale rispetto al punteggio attribuito dalla Commissione, sulla base delle disponibilita' finanziarie dell'anno in corso. La predetta ripartizione dei fondi e' pubblicata sul sito internet del Ministero.
9. La percentuale massima di contributo da erogare non supera l'intensita' di aiuto, prevista per ciascuna tipologia di attivita', nell'art. 3, comma 8, del presente decreto.
 
Art. 10
Risorse disponibili, contributo concedibile e stanziamenti
disponibili

1. Le risorse da assegnare nel quadro di applicazione della presente misura ammontano complessivamente a 900.000,00 euro. Il Ministero si riserva di incrementare con successivo provvedimento la disponibilita' finanziaria della presente misura, mediante ulteriori risorse disponibili.
2. I soggetti beneficiari sono ammessi a contributo in misura direttamente proporzionale al punteggio attribuito dalla commissione di valutazione di cui all'art. 9 del presente decreto, nei limiti delle intensita' di aiuto previste nell'art. 3, comma 8, del presente decreto, fino ad un importo massimo di contributo pari a 250.000,00 euro per soggetto beneficiario.
 
Art. 11

Termini e modalita' di erogazione del contributo

1. E' consentita, compatibilmente con le disponibilita' di cassa, l'erogazione di un anticipo del contributo pari al 50% del contributo richiesto, previa presentazione, da parte dei beneficiari del finanziamento, di fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione deve garantire la restituzione dell'importo anticipato e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operativita' entro quindici giorni a semplice richiesta dell'amministrazione.
2. La realizzazione delle attivita' di cui all'art. 3 del presente decreto deve essere completata entro dodici mesi, a decorrere dalla data di notifica del decreto di concessione del contributo, salvo concessione di proroga del termine di scadenza, per eccezionali e comprovate difficolta' operative verificatesi in corso di esecuzione, previa presentazione di motivata istanza all'Ufficio PQA I, che illustri altresi' lo stato di attuazione delle attivita' approvate. La proroga prevista nel periodo precedente puo' essere concessa una sola volta ed e' inderogabile.
3. Il soggetto beneficiario e' tenuto a comunicare tempestivamente all'Ufficio PQA I, in forma scritta, l'inizio attivita', fermo restando il termine delle attivita' stabilite al precedente comma 2 del presente articolo.
4. La mancata rinuncia al contributo, da comunicare entro e non oltre quindici giorni dalla data di notifica del decreto di concessione del contributo, comporta l'accettazione degli oneri previsti dal presente articolo.
5. Le attivita' di comunicazione, divulgazione e pubblicazione riferibili alla domanda di contributo devono evidenziare che sono state realizzate per mezzo del contributo concesso dalla Direzione generale e riportare l'indicazione del presente decreto. A tal fine, previa richiesta formale, e' autorizzato l'utilizzo del logo del Ministero e la trasmissione dello stesso in formato vettoriale con relativo manuale d'uso.
6. I materiali divulgativi devono essere trasmessi agli indirizzi di posta elettronica ordinaria o di posta elettronica certificata indicati nel decreto di concessione del contributo, al fine di garantire la compatibilita' degli stessi agli standard soliti dei prodotti editoriali del Ministero, per la relativa approvazione.
7. La rendicontazione delle spese sostenute deve essere presentata entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine delle attivita' stabilito al precedente comma 2 del presente articolo. Il mancato rispetto del termine previsto dal periodo precedente comporta la revoca del contributo, salvo casi motivati di oggettiva impossibilita' da comunicare entro la scadenza del predetto termine all'Ufficio PQA I, ai fini della concessione della proroga del termine di presentazione della rendicontazione.
8. Alla liquidazione si provvede previo accertamento dell'ammissibilita' dei costi effettivamente sostenuti dal soggetto beneficiario da parte di apposita commissione tecnico-amministrativa nominata dalla Direzione generale. Ai componenti della predetta commissione tecnico- amministrativa non vengono corrisposti compensi, indennita', gettoni di presenza e rimborsi spese, ne' emolumenti comunque denominati.
9. Il responsabile del procedimento amministrativo e' il dirigente dell'Ufficio PQA I.
 
Art. 12

Varianti

1. Nella realizzazione delle attivita' ammesse a contributo, il soggetto beneficiario puo' apportare, previa autorizzazione da parte dell'Ufficio PQA I, variazioni compensative superiori al 20% tra gli importi delle voci di spesa previste dal piano finanziario approvato, nell'ambito della medesima tipologia di attivita' di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto e nei limiti delle intensita' di aiuto previste dall'art. 3, comma 8, del presente decreto.
2. E' consentita, altresi', previa autorizzazione da parte dell'Ufficio PQA I, la sostituzione di un'attivita' ammessa a finanziamento con un'attivita' non prevista nella domanda di contributo, nell'ambito della medesima tipologia di attivita' di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto e nei limiti delle intensita' di aiuto previste dall'art. 3, comma 8, del presente decreto, con possibilita' di variare anche le restanti voci di spesa non oggetto di sostituzione, purche' la nuova attivita' abbia gli stessi scopi di quella gia' approvata.
3. Le richieste di variante di cui ai precedenti commi 1 e 2, da parte del soggetto beneficiario, devono essere motivate e pervenire all'Ufficio PQA I prima dell'effettuazione delle stesse, a pena di revoca del contributo concesso. E' necessario allegare un quadro di raffronto tra il piano finanziario approvato e la variante richiesta. Gli importi in aumento devono trovare compensazione con diminuzioni relative ad altre voci di spesa.
 
Art. 13

Esenzione

1. Gli aiuti di Stato previsti dal presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica alla Commissione ai sensi degli articoli 3, 21, 24 e 38 del regolamento (UE) 2022/2472 e degli articoli 3, 19, 25 e 31 del regolamento (UE) n. 651/2014.
 
Art. 14

Trasmissione alla Commissione e applicazione

1. Ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) 2022/2472 e dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014, la sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuti e' trasmessa alla Commissione mediante il sistema di notifica elettronica entro venti giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore dello stesso.
 
Art. 15

Pubblicazione e trasparenza

1. Ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2022/2472 e dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 651/2014, il Ministero pubblichera' il regime di aiuto sul proprio sito internet www.politicheagricole.it fornendo le informazioni previste secondo il formato di cui al rispettivo Allegato III dei medesimi regolamenti.
2. Le suddette informazioni sono organizzate ed accessibili al pubblico senza restrizione nella consultazione della trasparenza del registro SIAN e del registro RNA, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e del decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115, e rimangono disponibili per almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto e' stato concesso.
 
Art. 16

Abrogazioni e disposizioni finali

1. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 28 luglio 2015, n. 53334, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 209 del 9 settembre 2015, e' abrogato.
2. L'allegato B) al presente decreto puo' essere modificato con decreto della Direzione generale nel rispetto della procedura prevista dall'art. 14 del presente decreto.
 
Art. 17

Copertura finanziaria e entrata in vigore

1. Alla copertura degli oneri previsti dal presente decreto, pari complessivamente a 900.000,00 euro, si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie iscritte sul capitolo 7612, piano gestionale 01, dello stato di previsione della spesa del Ministero, a titolo di residui di lettera F (EPR 2023).
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' sul sito internet istituzionale del Ministero.
Roma, 26 luglio 2024

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1304