Gazzetta n. 208 del 5 settembre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 23 luglio 2024, n. 124
Regolamento di disciplina dei centri di istruzione per la nautica ai sensi dell'articolo 49-octies, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO

e

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 1085, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante «Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172»;
Visto l'articolo 49-octies del decreto legislativo n. 171 del 2005, e, in particolare, il comma 15, che demanda a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, la disciplina delle seguenti materie, nonche' i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela degli interessati: a) modalita' per il riconoscimento e per l'esercizio della vigilanza amministrativa e tecnica sui centri di istruzione per la nautica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle Capitanerie di porto; b) modalita' di svolgimento dei controlli di cui al comma 3; c) modalita' per la presentazione della domanda di riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica da parte delle associazioni e degli enti nautici di livello nazionale; d) requisiti di idoneita'; e) prescrizioni su locali, arredi, dotazioni e strumenti tecnici e didattici, nonche' caratteristiche delle unita' da diporto nella disponibilita' giuridica del centro di istruzione per la nautica in rapporto ai corsi impartiti; f) modalita' di svolgimento delle attivita' di insegnante teorico e di istruttore pratico; g) modalita' di svolgimento dell'attivita' di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, ivi compresa la durata dei corsi e delle esercitazioni pratiche; h) disciplina delle modalita' di diffida o sospensione dall'esercizio dell'attivita' di centro di istruzione della nautica di cui al presente decreto;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167», e, in particolare, l'articolo 33, commi 1 e 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente il regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 febbraio 2009, recante «Procedure per la individuazione degli enti e delle associazioni nautiche di livello nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 65 del 19 marzo 2009»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, concernente la modifica del decreto ministeriale 25 febbraio 2009 recante: «procedure per l'individuazione degli enti e delle associazioni nautiche di livello nazionale» e di individuazione dei parametri di effettuazione dell'attivita' di vigilanza sugli enti e le associazioni nautiche di livello nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 191 del 19 agosto 2014;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 10 agosto 2021, recante «Adozione dei programmi di esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C e modalita' di svolgimento delle prove, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 232 del 28 settembre 2021»;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nell'adunanza del 28 settembre 2023;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 12 ottobre 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 novembre 2023;
Vista la comunicazione inviata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota prot. n. 11688 del 20 marzo 2024 e integrazione del 10 aprile 2024;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento reca la disciplina dei centri di istruzione per la nautica ai sensi dell'articolo 49-octies, comma 15, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (di seguito, denominato «Codice»).

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - Omissis.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
Omissis.».
- La legge 27 dicembre 1977, n. 1085 (Ratifica ed
esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale
del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi,
firmata a Londra il 20 ottobre 1972) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1978, n. 48, S.O.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
(Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O. n. 79.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O. n. 77.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale
al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2003, n. 174, S.O. n. 123.
- Si riporta il testo dell'articolo 49-octies, comma
15, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio
2003, n. 172), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
agosto 2005, n. 202, S.O. n. 148:
«Art. 49-octies (Centri di istruzione per la
nautica). - Omissis.
15. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dello
sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione
del parere del Garante per la protezione dei dati personali
ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento
(UE) 2016/679, sono disciplinate le seguenti materie
nonche' i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili,
il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di
tutela degli interessati:
a) modalita' per il riconoscimento e per
l'esercizio della vigilanza amministrativa e tecnica sui
centri di istruzione per la nautica da parte del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e delle Capitanerie di
porto;
b) modalita' di svolgimento dei controlli di cui al
comma 3;
c) modalita' per la presentazione della domanda di
riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica da
parte delle associazioni e degli enti nautici di livello
nazionale;
d) requisiti di idoneita';
e) prescrizioni su locali, arredi, dotazioni e
strumenti tecnici e didattici, nonche' caratteristiche
delle unita' da diporto nella disponibilita' giuridica del
centro di istruzione per la nautica in rapporto ai corsi
impartiti;
f) modalita' di svolgimento delle attivita' di
insegnante teorico e di istruttore pratico;
g) modalita' di svolgimento dell'attivita' di
formazione e di preparazione dei candidati agli esami per
il conseguimento delle patenti nautiche, ivi compresa la
durata dei corsi e delle esercitazioni pratiche;
h) disciplina delle modalita' di diffida o
sospensione dall'esercizio dell'attivita' di centro di
istruzione della nautica di cui al presente decreto.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 33, commi 1 e 3,
del decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160
(Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione
ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, recante Codice della nautica da diporto ed attuazione
della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della
legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1,
comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167):
«Art. 33 (Disposizioni transitorie). - 1. Con i
regolamenti previsti dagli articoli 49-septies, comma 21, e
49-octies, comma 15, del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, sono stabiliti i regimi transitori e
derogatori di adeguamento ai nuovi requisiti delle scuole
nautiche, dei consorzi tra scuole nautiche e dei centri di
istruzione per la nautica rispettivamente autorizzati o
assentiti, ovvero riconosciuti in data anteriore
all'entrata in vigore del presente decreto.
Omissis.
3. Fino all'emanazione del regolamento previsto
dall'articolo 49-octies, comma 15, del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, per quanto non in contrasto e per
quanto non disciplinato dalle disposizioni immediatamente
applicabili di cui al medesimo articolo, continua ad
applicarsi la disciplina dei centri di istruzione per la
nautica di cui al decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 25 febbraio 2009.
Omissis.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
febbraio 2001, n. 42, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 88 (Regolamento recante norme per il riordino
degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137,
S.O. n. 128.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione
dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, recante il codice della nautica da diporto) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2008, n.
222, S.O. n. 223.

Note all'art. 1:
- Per il testo del comma 15 dell'articolo 49-octies del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si vedano le
note alle premesse.
 
Allegato I
(ai sensi dell'articolo 8)

===================================================================== | | | | Esercitazioni | | | | | pratiche | | | |  Esercitazioni | individuali su | | | |pratiche individuali | unita' a vela e | | Patente | Lezioni di | su unita' a motore |motore della durata| | nautica |teoria (ore) |della durata di 1 ora| di 1 ora | +===========+=============+=====================+===================+ | D, tipo D1|  5 |  5 | | +-----------+-------------+---------------------+-------------------+ |  A, C, D, | | | | | tipo D2 | | | | | entro 12 | | | | | miglia |  20 |  5 | 5 | +-----------+-------------+---------------------+-------------------+ | | | | 5 (non necessarie | |  A, C, D, | | | se in possesso di | | tipo D2 | 40 (20 se in|5 (non necessarie se | patente entro 12 | | senza | possesso di | in possesso di |miglia dalla costa | | limite |patente entro| patente entro 12 |con abilitazione a | |dalla costa| 12 miglia) | miglia dalla costa) | vela) | +-----------+-------------+---------------------+-------------------+ |  B |  60 |  5 | | +-----------+-------------+---------------------+-------------------+

 
Art. 2

Domanda di riconoscimento

1. Per ottenere il riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica, le associazioni e gli enti nautici di livello nazionale presentano domanda, tramite posta elettronica certificata, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.
2. La domanda contiene:
a) la denominazione dell'associazione o dell'ente nautico di livello nazionale e l'indirizzo della sede legale;
b) la documentazione o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa, ove ammessa, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 49-octies, comma 5, del Codice;
c) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneita' di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta provvedimento motivato di accoglimento o di rigetto, notificato mediante posta elettronica certificata.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 47 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445:
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia
Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».
- Si riporta il testo dell'articolo 49-octies, comma 5,
del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171:
«Art. 49-octies (Centri di istruzione per la
nautica). - Omissis.
5. La domanda di riconoscimento quale centro di
istruzione per la nautica puo' essere presentata da
soggetti che:
a) sono cittadini italiani, o di uno Stato membro
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero
sono cittadini di Paesi terzi in regola con le disposizioni
in materia di soggiorno e di lavoro nel territorio dello
Stato;
b) hanno compiuto gli anni ventuno;
c) sono in possesso di diploma di istruzione
secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero
riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti
autorita' italiane;
d) se cittadini stranieri, sono in possesso di un
livello di competenza nella conoscenza della lingua
italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio
superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della
conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se
l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui
alla lettera c) ovvero e' in possesso della certificazione
della conoscenza della lingua italiana come lingua
straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ).
e) soddisfano i requisiti morali di cui
all'articolo 49-septies, comma 6, del presente codice.
Omissis.».
 
Art. 3

Requisiti di idoneita'

1. Ai fini del riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica, le associazioni e gli enti nautici di livello nazionale devono possedere, all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 2, i seguenti requisiti:
a) avere lo scopo, previsto dallo statuto o dall'atto costitutivo, di diffondere la pratica di attivita' sportive e ricreative senza fine di lucro;
b) avere svolto attivita' di istruzione o di formazione nel campo della nautica da diporto da almeno cinque anni;
c) operare sul territorio nazionale con un minimo di cinque articolazioni o affiliazioni locali, costituite da almeno tre anni, presenti sul territorio di almeno tre regioni e con almeno cinquanta soci ciascuna.
 
Art. 4

Sede e locali

1. Le articolazioni o affiliazioni locali dei centri di istruzione per la nautica che svolgono attivita' di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche:
a) dispongono di almeno una sede in prossimita' di un punto di attracco, in acque marittime o interne, idoneo per unita' da diporto a motore o a vela e all'imbarco e sbarco delle persone. Il requisito di prossimita' si intende soddisfatto se la distanza della sede dal punto di attracco non e' superiore a un chilometro in linea d'aria;
b) hanno la disponibilita' giuridica di un'aula indipendente di almeno 25 metri quadrati di superficie e comunque tale da garantire la disponibilita' di almeno 1,5 metri quadrati di superficie per ciascun allievo, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici e da altri locali di ricevimento del pubblico;
c) hanno servizi igienici adeguati secondo la vigente normativa;
d) dispongono di locali conformi al regolamento edilizio vigente nonche' alla normativa in materia di prescrizioni igienico-sanitarie, agibilita' e abitabilita', destinazione d'uso, sicurezza nei luoghi di lavoro, abbattimento delle barriere architettoniche e a ogni altra disposizione in tema di accesso e uso di locali aperti al pubblico.
 
Art. 5

Strumenti tecnici e didattici

1. L'arredamento dell'aula di insegnamento teorico di cui all'articolo 4, lettera b), e' costituito almeno dai seguenti strumenti:
a) una cattedra o un tavolo da insegnante;
b) una lavagna delle dimensioni minime di 1,1 metri x 0,8 metri o una lavagna luminosa;
c) postazioni a sedere per gli allievi, dotate di tavolo o piano di scrittura, in proporzione alla superficie dell'aula;
d) due tavoli da carteggio.
2. La dotazione minima del materiale didattico per le lezioni teoriche e' costituita da:
a) strumenti:
1) bussola magnetica nautica;
2) barometro aneroide, termometro, orologio sul quale sono indicati i minuti di silenzio radio;
3) strumento di radio posizionamento GPS;
4) cintura di salvataggio;
5) razzo a paracadute, fuoco a mano e boetta fumogena, tutti inerti;
6) estintore portatile;
7) apparato VHF marino (anche portatile) conforme alla normativa vigente;
8) cime di differente diametro;
b) sussidi didattici:
1) fac-simile della tabella delle deviazioni residue per bussola magnetica;
2) carte nautiche di scala diversa, squadrette nautiche e altro materiale per carteggio;
3) tavole per il calcolo delle rette d'altezza, tavole nautiche, tavole di marea ed effemeridi nautiche;
4) carte di analisi meteorologica;
5) rappresentazione grafica raffigurante la volta celeste;
6) rappresentazione grafica raffigurante la rosa dei venti;
7) modello in scala della sezione di un'unita' da diporto ovvero rappresentazione grafica raffigurante le strutture principali di uno scafo;
8) rappresentazione grafica delle attrezzature e delle manovre principali di un'imbarcazione da diporto a vela ovvero modello in scala;
9) rappresentazione grafica del funzionamento di un motore marino ovvero relativo modello;
10) rappresentazione grafica raffigurante le regole di manovra previste dal regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare;
11) rappresentazione grafica raffigurante i segnali sonori previsti dal regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare;
12) rappresentazione grafica raffigurante le caratteristiche e l'utilizzo delle zattere di salvataggio;
c) documentazione didattica:
1) un volume del portolano del Mediterraneo;
2) elenco dei fari e segnali da nebbia edito dall'Istituto idrografico della Marina militare;
3) radioservizi per la navigazione parte I e II editi dall'Istituto idrografico della Marina militare;
4) un fascicolo degli avvisi ai naviganti editi dall'Istituto idrografico della Marina militare;
5) pubblicazione n. 1111 edita dall'Istituto idrografico della Marina militare;
6) regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare.
3. I sussidi didattici, a eccezione delle carte nautiche, possono essere resi disponibili tramite sistemi audiovisivi interattivi e supporti multimediali.
 
Art. 6

Unita' da diporto

1. Le articolazioni o affiliazioni locali dei centri di istruzione per la nautica, che svolgono attivita' di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, hanno la disponibilita' giuridica di almeno un'unita' da diporto, iscritta nell'Archivio telematico centrale della nautica da diporto, adeguata rispetto al tipo di corsi impartiti.
2. Le unita' da diporto di cui al comma 1 hanno a bordo i documenti di navigazione e di sicurezza previsti dalle vigenti disposizioni. Inoltre:
a) sono abilitate almeno per il tipo di navigazione per il quale si erogano i corsi per il conseguimento delle patenti nautiche;
b) hanno copertura assicurativa, in conformita' alle disposizioni vigenti, per danni a persone imbarcate, a terzi o a cose, causati durante lo svolgimento dei corsi di cui alla lettera a) o durante la prova pratica degli esami per il conseguimento delle patenti nautiche. La polizza prevede espressa copertura assicurativa anche per i danni causati nell'esercizio delle predette attivita' da soggetti diversi dal contraente;
c) durante le esercitazioni pratiche e' esposta, in maniera ben visibile, su ciascuna murata, una tabella riportante la scritta «ISTRUZIONE NAUTICA», di dimensioni minime di 100 centimetri per 20 centimetri.
 
Art. 7

Attivita' di insegnante teorico e di istruttore pratico

1. Le articolazioni o affiliazioni locali dei centri di istruzione per la nautica, che svolgono attivita' di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, dispongono di uno o piu' insegnanti di teoria e, per l'effettuazione delle esercitazioni pratiche, di uno o piu' istruttori pratici, o comunque di uno o piu' soggetti che cumulano entrambe le funzioni, che possono essere svolte anche dal legale rappresentante o dal responsabile didattico di cui all'articolo 49-octies, comma 6, del Codice.
2. Agli insegnanti teorici e agli istruttori pratici di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 49-septies, commi 12, 13 e 14, del Codice e alle relative norme di attuazione.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 49-octies, comma 6,
del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171:
«Art. 49-octies (Centri di istruzione per la
nautica). - Omissis.
6. A ciascun centro di istruzione per la nautica,
nonche' a ciascuna sua articolazione o affiliazione locale
che svolge tale attivita', e' preposto un responsabile
didattico, in possesso dei requisiti di cui al comma 5.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 49-septies, commi
12, 13 e 14, del citato decreto legislativo 18 luglio 2005,
n. 171:
«Art. 49-septies (Scuole nautiche). - Omissis.
12. Possono svolgere l'attivita' di insegnamento
teorico presso le scuole nautiche di cui al comma 1, i
soggetti in possesso dell'abilitazione non inferiore a
quella di ufficiale di coperta o di capitano del diporto,
gli ufficiali superiori dei Corpi dello stato maggiore e
delle Capitanerie di porto della Marina militare che hanno
cessato il servizio attivo da almeno cinque anni, i docenti
degli istituti tecnici di cui al comma 9, i docenti che
hanno svolto attivita' di docenza presso i medesimi
istituti tecnici per almeno cinque anni, anche in posizione
di quiescenza da non piu' di cinque anni, coloro che hanno
conseguito da almeno cinque anni la patente nautica di
categoria A con abilitazione alla navigazione senza alcun
limite di distanza dalla costa, ovvero da almeno due anni
la patente nautica di categoria B. L'attivita' di
insegnamento teorico delle tecniche di base della
navigazione a vela e' svolta dall'istruttore professionale
di vela di cui all'articolo 49-quinquies del presente
codice. Le attivita' rese dal personale della scuola hanno
luogo nel rispetto del regime delle incompatibilita'
previste dall'articolo 508 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297.
13. Possono svolgere attivita' di istruzione pratica
al comando di unita' da diporto presso le scuole nautiche i
soggetti che hanno conseguito da almeno cinque anni la
patente nautica con abilitazione almeno pari a quella che
il candidato aspira a conseguire.
L'attivita' di istruzione pratica delle tecniche di
base della navigazione a vela e' svolta dall'istruttore
professionale di vela di cui all'articolo 49-quinquies del
presente codice.
14. I soggetti di cui ai commi 12 e 13 devono
presentare i seguenti requisiti:
a) hanno un'eta' non inferiore ad anni ventuno;
b) sono in possesso di diploma di istruzione
secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero
riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti
autorita' italiane;
c) sono in possesso dei requisiti morali di cui al
comma 6, ad eccezione di quelli inerenti il diritto
fallimentare, e non hanno riportato condanne per delitti
contro la moralita' pubblica e il buon costume;
d) se istruttori pratici, sono in possesso di
certificato di idoneita' psichica e fisica rilasciato dai
medici della Federazione medico-sportiva italiana o dal
personale e dalle strutture pubbliche e private
convenzionate ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1980, n. 33, e delle relative
disposizioni di attuazione;
e) se cittadini stranieri, sono in possesso di un
livello di competenza nella conoscenza della lingua
italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio
superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della
conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se
l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui
alla lettera b), ovvero e' in possesso della certificazione
della conoscenza della lingua italiana come lingua
straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ).
Omissis.».
 
Art. 8

Attivita' di formazione e di preparazione dei candidati

1. L'attivita' di formazione e' articolata in corsi che prevedono lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche nella misura minima indicata nell'Allegato I che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Le sessioni di formazione hanno la durata massima di quattro ore giornaliere.
3. L'attivita' di formazione di cui all'allegato I si applica fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, in tema di estensione delle abilitazioni.
4. Le articolazioni o affiliazioni locali dei centri di istruzione per la nautica rilasciano all'allievo un attestato di frequenza relativo allo svolgimento del corso. L'attestato e' redatto in duplice originale, di cui uno consegnato all'allievo e l'altro conservato agli atti per cinque anni.
5. Le articolazioni o affiliazioni locali dei centri di istruzione per la nautica possono iscrivere ai corsi per il conseguimento delle patenti nautiche esclusivamente i propri soci.

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 30 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146:
«Art. 30 (Estensione dell'abilitazione). - 1. Coloro
che sono in possesso di una patente limitata alla
navigazione a motore possono estendere l'abilitazione
posseduta anche alla navigazione a vela, sostenendo solo la
relativa prova pratica.
2. Coloro che sono in possesso di patente per la
navigazione entro dodici miglia dalla costa possono
conseguire l'abilitazione senza alcun limite di distanza
dalla costa, sostenendo un esame integrativo teorico sulle
materie non comprese nel programma d'esame previsto per
l'abilitazione posseduta.».
 
Art. 9

Modalita' di svolgimento dei controlli

1. La vigilanza amministrativa e tecnica sui centri di istruzione per la nautica e' svolta, a livello centrale, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Le Direzioni generali territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Capitanerie di porto, competenti per territorio, rispettivamente, per le acque interne e per le acque marittime nella fascia costiera, effettuano i controlli, in sede periferica, di cui all'articolo 49-octies, comma 3, del Codice.
3. L'attivita' di controllo di cui al comma 2 e' rivolta nei confronti delle articolazioni o affiliazioni locali dei centri di istruzione per la nautica ubicate nel territorio di rispettiva competenza che svolgono attivita' di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.
4. I controlli ordinari sono effettuati, con cadenza almeno triennale, sull'esercizio dell'attivita' di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche e sulla permanenza dei requisiti prescritti, con riferimento ai seguenti aspetti:
a) accertamento dell'assenza di scopo di lucro;
b) possesso e mantenimento dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'esercizio dell'attivita';
c) conformita' a quanto dichiarato nelle comunicazioni previste dall'articolo 49-octies, commi 7 e 9, del Codice;
d) impiego di insegnanti teorici e istruttori pratici in possesso dei requisiti di cui all'articolo 49-septies, commi 12, 13 e 14, del Codice;
e) verifica del regolare svolgimento dei corsi per il conseguimento delle patenti nautiche in conformita' all'articolo 49-octies, comma 8, del Codice;
f) verifica della conformita' alle norme vigenti delle unita' da diporto utilizzate nei corsi per il conseguimento delle patenti nautiche, con particolare riguardo all'assolvimento dell'obbligo assicurativo;
g) verifica dell'idoneita', efficienza e completezza degli strumenti tecnici e didattici;
h) verifica della conformita' dei locali adibiti all'attivita' didattica a quanto previsto all'articolo 4.

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 49-octies, commi 3,
7, 8 e 9, del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171:
«Art. 49-octies (Centri di istruzione per la
nautica). - Omissis.
3. Le direzioni generali territoriali del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e le Capitanerie di
porto, competenti per territorio in relazione al luogo ove
sono ubicate, rispettivamente per le acque interne e per le
acque marittime nella fascia costiera, effettuano controlli
ordinari sull'esercizio dell'attivita' e sulla permanenza
dei requisiti da parte delle articolazioni e delle
affiliazioni locali dei centri di istruzione per la nautica
con cadenza almeno triennale e controlli straordinari a
seguito della ricezione di notizie circostanziate circa
l'irregolare esercizio dell'attivita'. Qualora, all'esito
delle attivita' di controllo, sussistano fondati sospetti
in ordine alla prescritta assenza dello scopo di lucro, le
predette autorita' interessano la Guardia di Finanza ai
sensi dell'articolo 36, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Gli
esiti dei controlli, da qualsiasi autorita' effettuati,
sono comunicati al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
Omissis.
7. Ciascun centro di istruzione per la nautica
comunica l'elenco delle sue articolazioni o affiliazioni
locali che svolgono attivita' di centro di istruzione per
la nautica e i nominativi dei relativi responsabili
didattici, nonche' ogni loro variazione entro trenta giorni
dalla data in cui e' intercorsa, alla Direzione generale
territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e alla Capitaneria di porto nel cui ambito
territoriale sono ubicate le articolazioni o affiliazioni
locali.
8. I centri di istruzione per la nautica svolgono
attivita' di formazione e di preparazione dei candidati
agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di
due o piu' categorie previste dall'articolo 39, comma 6,
tra le quali obbligatoriamente quelle di categoria C e D,
possiedono un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica,
dispongono degli insegnanti e degli istruttori di cui al
comma 9 e hanno la disponibilita' giuridica di almeno
un'unita' da diporto adeguata rispetto al tipo di corsi
impartiti.
9. Per l'effettuazione dei corsi, il centro di
istruzione per la nautica dispone di uno o piu' insegnanti
di teoria e, per l'effettuazione delle esercitazioni
pratiche, di uno o piu' istruttori, o comunque di uno o
piu' soggetti che cumulano entrambe le funzioni. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 49-septies,
commi 12, 13 e 14, del presente codice. Il centro di
istruzione per la nautica, nonche' le sue articolazioni e
affiliazioni locali che svolgono tale attivita', comunicano
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle
Capitanerie di porto competenti per territorio, i
nominativi del personale insegnante e istruttore impiegato
e le loro variazioni, comprovando il possesso dei requisiti
prescritti.
Omissis.».
- Per il testo dei commi 12, 13 e 14 dell'articolo
49-septies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
si vedano le note all'articolo 7.
 
Art. 10

Diffida, sospensione e interdizione dall'esercizio

1. In caso di irregolarita', omissioni o violazioni nell'esercizio dell'attivita' di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche ovvero nel caso di perdita dei requisiti prescritti da parte delle articolazioni o delle affiliazioni locali dei centri di istruzione per la nautica, le Direzioni generali territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Capitanerie di porto competenti per territorio adottano, tenuto conto della gravita' della fattispecie, provvedimento motivato di diffida, sospensione o interdizione dall'esercizio dell'attivita' di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche nei confronti delle predette articolazioni o affiliazioni locali.
2. L'autorita' procedente comunica i provvedimenti di cui al comma 1 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al centro di istruzione per la nautica al quale l'articolazione o l'affiliazione locale appartiene. Nella comunicazione al centro di istruzione per la nautica al quale l'articolazione o l'affiliazione locale appartiene, vanno adottate misure volte a oscurare eventuali dati di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativi all'insussistenza dei requisiti di cui all'articolo 49-septies, comma 6, del Codice.
3. Il provvedimento di diffida e' adottato quando sono accertate inosservanze alle prescrizioni concernenti la sede e i locali di cui all'articolo 4 e a quelle concernenti gli strumenti tecnici e didattici di cui all'articolo 5.
4. Il provvedimento di sospensione di cui al comma 1, di durata non inferiore a un mese e non superiore a sei mesi, e' adottato se:
a) le articolazioni o le affiliazioni locali dei centri di istruzione per la nautica non ottemperano, nei termini previsti, alle disposizioni impartite dagli enti vigilanti con provvedimento di diffida;
b) non sono state effettuate le comunicazioni previste dall'articolo 49-octies, comma 9 del Codice;
c) sono intervenuti tre provvedimenti di diffida nel corso dell'ultimo biennio;
d) sono utilizzate per le esercitazioni pratiche unita' da diporto non conformi o non in regola con le dotazioni di sicurezza, con le visite periodiche prescritte dalle disposizioni vigenti o con gli obblighi assicurativi.
5. Il provvedimento di interdizione di cui al comma 1 e' adottato in caso di:
a) inosservanza di provvedimenti di sospensione di cui al comma 4;
b) impiego di insegnante teorico o istruttore pratico non in possesso dei requisiti prescritti;
c) irrogazione di piu' di due provvedimenti di sospensione dell'attivita' nell'arco dell'ultimo quinquennio;
d) perdita da parte del legale rappresentante dell'articolazione o dell'affiliazione locale del centro di istruzione per la nautica dei requisiti morali di cui all'articolo 49-septies, comma 6, del Codice;
e) perdita di uno o piu' requisiti prescritti per l'esercizio dell'attivita' di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.

Note all'art. 10:
- Il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),
e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.
- Si riporta il testo dell'articolo 49-septies, comma
6, del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171:
«Art. 49-septies (Scuole nautiche). - Omissis.
6. Salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti
provvedimenti di riabilitazione, la SCIA per l'esercizio di
una scuola nautica non puo' essere presentata dai soggetti
che:
a) sono stati dichiarati delinquenti abituali,
professionali o per tendenza;
b) sono sottoposti a misure di sicurezza personali
o a misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159;
c) hanno riportato condanne a una pena detentiva
non inferiore a tre anni o a piu' pene detentive, che pur
singolarmente inferiori a tre anni, nel loro cumulo non
sono inferiori a sei anni, o, a prescindere dalla pena in
concreto irrogata, per uno dei delitti previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
d) sono stati dichiarati interdetti, inabilitati o
falliti, ovvero hanno in corso un procedimento per la
dichiarazione di fallimento.».
- Per il testo del comma 9 dell'articolo 49-octies del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si vedano le
note all'articolo 9.
 
Art. 11

Trattamento dei dati e misure di tutela degli interessati

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' titolare del trattamento dei dati personali raccolti, relativi all'esercizio dei centri di istruzione per la nautica e delle loro articolazioni o affiliazioni locali, di cui all'articolo 2, comma 2, dei dati attestanti l'insussistenza o il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 49-octies, comma 5, lettera e), del Codice, nonche' dei dati personali inerenti al provvedimento disciplinare motivato di diffida e di eventuale sospensione o interdizione dall'esercizio dell'attivita'. Il titolare effettua il trattamento dei dati personali per i motivi di interesse pubblico rilevante di cui all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonche' a quelle nazionali vigenti.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
3. I centri di istruzione per la nautica e le loro articolazioni o affiliazioni locali sono titolari del trattamento dei dati anagrafici degli insegnanti di teoria, degli istruttori pratici e degli allievi, nonche' dei dati contenuti nei provvedimenti di cui all'articolo 10, comma 2.
4. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere del Garante della protezione dei dati personali, vengono individuati, nel rispetto, in particolare, dei principi di proporzionalita' rispetto alla specifica finalita' perseguita e di minimizzazione, le modalita' e i tempi di conservazione dei dati personali nonche' le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza del trattamento, con particolare riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679.

Note all'art. 11:
- Per il testo del comma 5 dell'articolo 49-octies del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si vedano le
note all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 2-sexies, comma 2,
lettera l), del citato decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196:
«Art. 2-sexies (Trattamento di categorie particolari
di dati personali necessario per motivi di interesse
pubblico rilevante). - Omissis.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera
rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti
effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse
pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle
seguenti materie:
Omissis.
l) attivita' di controllo e ispettive;
Omissis.».
 
Art. 12

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
a) il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 65 del 19 marzo 2009;
b) il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 191 del 19 agosto 2014.
 
Art. 13

Disposizioni transitorie e finali

1. Le associazioni e gli enti nautici di livello nazionale, gia' riconosciuti ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 65 del 19 marzo 2009, sono riconosciuti quali centri di istruzione per la nautica ai sensi del presente regolamento.
2. Le articolazioni o affiliazioni locali dei centri di istruzione per la nautica di cui al comma 1, che svolgono attivita' di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, si adeguano alle disposizioni del presente regolamento entro due anni dalla sua entrata in vigore.
 
Art. 14

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 luglio 2024

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Salvini

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Il Ministro dell'istruzione
e del merito
Valditara

Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
Urso
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 3265