Gazzetta n. 208 del 5 settembre 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 6 agosto 2024 |
Definizione dei criteri e delle modalita' per l'erogazione del contributo relativo alle spese sostenute nell'anno 2024 per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (di seguito denominato «decreto-legge n. 34 del 2020»); Visto l'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 e, in particolare, il comma 1 che ha accordato, ai soggetti che hanno realizzato gli interventi agevolabili ai sensi dell'articolo 119 dello stesso decreto-legge n. 34 del 2020, la facolta' di optare in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi recuperato sotto forma di credito d'imposta; b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti; Visto l'articolo 9 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, (di seguito denominato «decreto-legge n. 176 del 2022»), recante «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica», e in particolare il comma 1, che ha modificato l'articolo 119, commi 8-bis e 8-bis.1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020; Visto il comma 3 del medesimo articolo 9 del citato decreto-legge n. 176 del 2022, con il quale e' stata prevista, in relazione agli interventi di cui al comma 8-bis, primo e terzo periodo, dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, la corresponsione di un contributo, entro un limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2023, in favore dei soggetti nelle condizioni reddituali di cui ai citati commi 8-bis e 8-bis.1 del medesimo articolo 119, da erogarsi dall'Agenzia delle entrate secondo criteri e modalita' determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; Visto l'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, e in particolare il comma 1, con il quale, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge (17 febbraio 2023), in relazione agli interventi agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, e' stato escluso l'esercizio delle opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito di cui all'articolo 121, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 34 del 2020, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 dello stesso articolo 2 del citato decreto-legge n. 11 del 2023; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2023, recante i criteri e le modalita' per l'erogazione del contributo previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 176 del 2022; Visto l'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, convertito dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17, e in particolare il comma 2 con il quale e' stato previsto quanto segue: a) la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti aventi un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi dell'articolo 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge n. 34 del 2020, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi di cui al comma 8-bis, primo periodo, del citato articolo 119, che entro la data del 31 dicembre 2023 hanno raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento; b) che tale contributo e' erogato a valere sulle risorse di cui al citato articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 176 del 2022 pari a euro 16.441.000 come indicato nel comma 3 dello stesso articolo 1 del decreto-legge n. 212 del 2023; c) che detto contributo e' erogato dall'Agenzia delle entrate secondo criteri e modalita' determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; Visto l'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni per il recupero dei contributi indebitamente percepiti; Visto l'articolo 1, comma 3, del predetto decreto-legge n. 212 del 2023, relativo alla copertura finanziaria del contributo di cui al comma 2 dello stesso articolo; Ritenuta la necessita' di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 212 del 2023;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto reca i criteri e le modalita' per l'erogazione del contributo previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 212 del 2023 (di seguito denominato «il contributo»). 2. Il contributo di cui al presente decreto e' un contributo a fondo perduto che non produce effetti fiscali per il beneficiario. 3. Il contributo e' erogato a valere sulle risorse di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, gia' trasferite alla contabilita' speciale n. 1778 dell'Agenzia delle entrate, nei limiti delle somme compensate in termini di fabbisogno e indebitamento netto di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212. |
| Art. 2
Beneficiari del contributo
1. Il contributo e' erogato alle persone fisiche che, al di fuori dell'esercizio di attivita' di impresa, arte o professione, sostengono spese per gli interventi di cui all'articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali sussistano le seguenti condizioni: a) l'intervento ha raggiunto, entro la data del 31 dicembre 2023, uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento, asseverato ai sensi dell'articolo 119, comma 13, del decreto-legge n. 34 del 2020 e oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 34 del 2020; b) il richiedente ha avuto nell'anno 2023 un reddito di riferimento, determinato ai sensi dell'articolo 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge n. 34 del 2020, non superiore a 15.000 euro. |
| Art. 3
Spese ammesse al contributo
1. Il contributo e' erogato in relazione alle spese agevolabili sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, per le quali, ai sensi della predetta disposizione, spetta la detrazione limitatamente al 70 per cento del loro ammontare. 2. Il contributo e' determinato in relazione alle spese agevolabili sostenute direttamente dal richiedente, ovvero, per gli interventi condominiali, imputate al medesimo, entro un limite massimo di spesa di 96.000 euro. 3. Ai fini dell'erogazione del contributo rilevano soltanto le spese sostenute per le quali i relativi bonifici, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, del 18 febbraio 1998, n. 41, e all'articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 6 agosto 2020, recante «Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus», risultano effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024. 4. Il limite massimo di spesa di cui al comma 2 e' riferito all'ammontare complessivo della spesa sostenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024 a fronte degli interventi individuati al comma 1. Nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da piu' soggetti, il limite massimo per ciascun richiedente e' ridotto applicando la percentuale derivante dal rapporto tra l'importo della spesa sostenuta dal richiedente e l'importo complessivo della spesa sostenuta da tutti i soggetti aventi diritto. |
| Art. 4
Richiesta del contributo
1. Ai fini dell'erogazione del contributo, le persone fisiche di cui all'articolo 2 trasmettono entro il 31 ottobre 2024, in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate nella quale attestano il possesso dei requisiti indicati all'articolo 2. Ciascun richiedente puo' presentare soltanto una richiesta di contributo in relazione alle spese sostenute per una sola unita' immobiliare. 2. L'istanza di cui al comma 1 puo' essere presentata, per conto del richiedente, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. 3. Le modalita' di compilazione dell'istanza di cui al comma 1, il suo contenuto informativo e ogni altro elemento necessario all'erogazione del contributo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. |
| Art. 5
Modalita' di determinazione del contributo
1. Nell'istanza di cui all'articolo 4, comma 1, il richiedente indica l'importo del contributo richiesto che non puo' essere superiore al 30 per cento delle spese ammesse al contributo ai sensi dell'articolo 3. 2. L'Agenzia delle entrate eroga i contributi sulla base dei criteri indicati ai commi 3, 4 e 5. 3. Se le risorse stanziate sono sufficienti per l'erogazione integrale di tutti i contributi richiesti, l'Agenzia delle entrate determina l'ammontare del contributo in misura pari al 100 per cento dell'importo richiesto. Qualora le risorse stanziate non siano sufficienti ad assicurare l'erogazione integrale di tutti i contributi richiesti, le medesime sono destinate prioritariamente all'erogazione di contributi, determinati secondo i criteri indicati ai commi 4 e 5, a favore dei richiedenti che adibiscono ad abitazione principale l'unita' immobiliare oggetto dell'intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, l'unita' immobiliare facente parte del condominio e sono titolari di un diritto di proprieta' o di un diritto reale di godimento sulla medesima unita' immobiliare. Nell'ipotesi in cui le richieste di contributo inviate dai soggetti per i quali sussistono le condizioni di cui al secondo periodo siano soddisfatte integralmente, le risorse residue sono destinate all'erogazione di contributi, determinati secondo i criteri indicati ai commi 4 e 5, a favore dei richiedenti che non soddisfano dette condizioni. 4. L'Agenzia delle entrate determina l'ammontare del contributo da erogarsi a ciascun richiedente tenendo conto del rapporto percentuale tra l'ammontare delle risorse e l'ammontare dei contributi richiesti. Detto ammontare e' determinato come segue: a) se il rapporto percentuale tra l'ammontare delle risorse e l'ammontare dei contributi richiesti e' superiore al 100 per cento, il contributo e' pari al 100 per cento dell'importo richiesto; b) se il rapporto percentuale tra l'ammontare delle risorse e l'ammontare dei contributi richiesti e' compreso fra il 3 e il 100 per cento, il contributo si determina applicando all'importo richiesto la percentuale risultante; c) se il rapporto percentuale tra l'ammontare delle risorse e l'ammontare dei contributi richiesti e' inferiore al 3 per cento, il contributo si determina applicando all'importo richiesto la percentuale del 3 per cento. 5. Nel caso in cui il contributo sia determinato secondo quanto previsto al comma 4, lettera c), il contributo stesso e' erogato, fino ad esaurimento delle risorse, sulla base dell'ordine cronologico delle date del primo bonifico effettuato dai richiedenti nel periodo di cui all'articolo 3, comma 3. In presenza di istanze che indicano la medesima data di effettuazione del primo bonifico e di insufficienza delle risorse per l'erogazione dei contributi richiesti, il contributo e' erogato sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze di cui all'articolo 4, fino ad esaurimento delle risorse. 6. Le percentuali di erogazione di cui al presente articolo sono comunicate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 30 novembre 2024. |
| Art. 6
Erogazione del contributo
1. Il contributo e' corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell'istanza di cui all'articolo 4, comma 1, e intestato o cointestato al richiedente. |
| Art. 7
Controlli
1. L'Agenzia delle entrate, qualora accerti che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, procede al controllo e al recupero del relativo importo secondo le disposizioni di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. |
| Art. 8
Disposizioni finanziarie
1. I fondi occorrenti per l'erogazione del contributo di cui al presente decreto sono quelli individuati dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17. 2. Alle attivita' previste dal presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 agosto 2024
Il Ministro: Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1152 |
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