Gazzetta n. 207 del 4 settembre 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
ORDINANZA 24 luglio 2024
Contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione. (Ordinanza n. 197).

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-octies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024;
Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2023;
Visto il decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile»;
Visto in particolare l'art. 11, rubricato «Ulteriori disposizioni per la gestione degli interventi post sisma 2016 Centro Italia» che dispone:
«1. A decorrere dal 1° settembre 2024 e' disposta la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. A far data dalla cessazione del contributo di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2024 e' riconosciuto un contributo denominato "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione" in favore dei nuclei familiari, gia' percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. Il contribuito e' riconosciuto altresi', con la decorrenza indicata nelle ordinanze di cui al comma 3, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici. Il contributo non e' comunque riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici in rassegna dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unita' immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
3. I criteri, le modalita' e le condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo di cui al comma 2 sono disciplinati dal Commissario straordinario del Governo di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, con ordinanze adottate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il contributo di cui al comma 2 e' concesso sino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione, determinate con le ordinanze di cui al precedente periodo. Il beneficiario perde il diritto alla concessione del contributo quando provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilita'.
4. I comuni interessati curano l'istruttoria, concedono ed erogano il contributo per il disagio abitativo di cui ai commi 2 e 3 secondo i criteri e le modalita' stabilite dal Commissario straordinario del Governo ai sensi del comma 3. I Presidenti delle regioni interessate, anche in qualita' di Vice Commissari, assicurano l'assistenza e la collaborazione al Commissario straordinario del Governo ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3, con particolare riguardo alla raccolta e alla verifica dei dati, avvalendosi delle rispettive strutture organizzative.
5. A decorrere dal 1° settembre 2024, i nuclei familiari, che alla data degli eventi sismici in rassegna dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unita' immobiliare condotta in locazione e che risultano assegnatari di una soluzione abitativa in emergenza o di unita' immobiliari reperite dalla pubblica amministrazione, sono tenuti a corrispondere un contributo parametrato ai canoni stabiliti per l'assegnazione degli alloggi per l'edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento.
6. Al fine di consentire al Commissario straordinario del Governo l'attuazione delle misure di cui ai commi 2 e 3 per l'anno 2024, il Dipartimento della protezione civile trasferisce, entro il 15 agosto 2024, sulla contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario di Governo per la ricostruzione la somma di euro 34.000.000.
7. Le risorse necessarie a dare attuazione alle misure di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono trasferite con provvedimenti del Commissario straordinario sulla contabilita' dei presidenti delle regioni, che procedono, con propri provvedimenti e nel rispetto dei criteri, delle modalita' e delle condizioni definite ai sensi del comma 3, alla successiva assegnazione in favore dei comuni interessati.
8. Per le medesime finalita' di cui al comma 7, il Dipartimento della protezione civile, all'esito del completamento dell'attivita' di rendicontazione delle spese sostenute dai comuni per il riconoscimento del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede a trasferire le eventuali economie di spesa sulla contabilita' speciale del Commissario straordinario.»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile nn. 388/2016, 408/2016 e 614/2019;
Preso atto che l'art. 11 del citato decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91 ha:
disposto la cessazione del contributo di autonoma sistemazione di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, a far data dal 1° settembre 2024;
istituito il «contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione» in favore:
(a) dei nuclei familiari, gia' percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione;
(b) dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici;
disposto la cessazione di qualsiasi forma di contributo nei confronti dei soggetti che alla data degli eventi sismici dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unita' immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
attribuito alla competenza del Commissario straordinario del Governo di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, la disciplina del nuovo contributo mediante ordinanze adottate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 per la individuazione dei criteri, delle modalita' e delle condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo;
delineato le competenze dei comuni e delle regioni interessati;
al fine di consentire al Commissario straordinario del Governo l'attuazione delle misure di cui ai commi 2 e 3 per l'anno 2024, disposto il trasferimento da parte del Dipartimento della protezione civile entro il 15 agosto 2024 la somma di euro 34.000.000 sulla contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario;
stabilito che le risorse necessarie a dare attuazione alle misure di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 11, sono trasferite con provvedimenti del Commissario straordinario sulla contabilita' dei presidenti delle regioni, che procedono, con propri provvedimenti e nel rispetto dei criteri, delle modalita' e delle condizioni definite ai sensi del comma 3, alla successiva assegnazione in favore dei comuni interessati;
Ritenuta dunque la necessita' di:
disciplinare i criteri, le modalita' e le condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione;
determinare la decorrenza delle nuove misure di assistenza per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione e degli adempimenti connessi per ottenerne il riconoscimento;
evitare soluzioni di continuita' con l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione nell'immediatezza dell'entrata in vigore della nuova disciplina;
introdurre condizioni coerenti con la cessazione della misura di assistenza abitativa connessa all'emergenza e l'istituzione del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione;
introdurre un trattamento diverso per situazioni soggettive diverse;
Preso atto che trascorsi otto anni dagli eventi sismici del 2016, durante i quali sono state garantite le misure di assistenza abitativa per sopperire alle immediate esigenze abitative delle popolazioni private degli alloggi, le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 91 del 2024 sono finalizzate a riorientare tali misure, indirizzandole ad alleviare il disagio abitativo connesso alla ricostruzione in corso, per raggiungere quanto prima il ripristino della normalita' abitativa;
Ritenuto opportuno riservare all'adozione di successivi provvedimenti l'ulteriore disciplina del contributo in ragione del progressivo avanzamento delle attivita' di ricostruzione e quindi di ripristino della normalita' abitativa;
Rilevato che, ai sensi del comma 6 dell'art. 11 del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, per l'attuazione delle misure di cui ai commi 2 e 3 per l'anno 2024, il Dipartimento della protezione civile trasferisce, entro il 15 agosto 2024, sulla contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario di Governo per la ricostruzione la somma di euro 34.000.000;
Ritenuto altresi' di dover disciplinare le modalita' di trasferimento ai Presidenti delle regioni, in qualita' di Vice Commissari delegati, delle risorse finanziarie necessarie;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Considerata l'urgenza e la indifferibilita' di garantire l'avvio del nuovo sistema disciplinato dalla presente ordinanza dal 1° settembre 2024, con il conseguente trasferimento delle somme necessarie da parte del Dipartimento della protezione civile, e cio' senza generare soluzioni di continuita' con la disposta cessazione del sistema del contributo per l'autonoma sistemazione erogato dal Dipartimento della protezione civile;
Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;
Dato atto dell'intesa acquisita con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella Cabina di coordinamento del 23 luglio 2024;

Dispone:

Art. 1

Contributo per il disagio abitativo
finalizzato alla ricostruzione

1. Dal 1° settembre 2024 ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione o si trovino nei termini previsti dal decreto-legge n. 189 del 2016 e dalle ordinanze commissariali ai fini della domanda di contributo per il ripristino dell'immobile, e' riconosciuto il contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione.
Il contributo e' stabilito rispettivamente in:
(a) euro 400,00 mensili per i nuclei familiari composti da una sola unita';
(b) euro 500,00 mensili per i nuclei familiari composti da due unita';
(c) euro 700,00 mensili per i nuclei familiari composti da tre unita';
(d) euro 800,00 mensili per i nuclei familiari composti da quattro unita';
(e) euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o piu' unita'.
Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a sessantacinque anni, portatrici di handicap, o disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67 per cento, e' concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.
La presenza di un lavoratore impegnato in attivita' di assistenza domiciliare a persona non autosufficiente la quale dimorava in unita' immobiliare dichiarata inagibile a seguito degli eventi sismici e occupato in forza di contratto di lavoro regolarmente registrato che prevede la convivenza e un impegno lavorativo non inferiore alle venticinque ore settimanali, e' considerata ai fini della quantificazione del contributo da assegnare al nucleo familiare.
2. In continuita' con l'erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) di cui alla ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, dal 1° settembre 2024 il contributo di cui al comma 1 e' erogato dai comuni in favore dei nuclei familiari gia' percettori del contributo per l'autonoma sistemazione in regola con le disposizioni e le prescrizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, ferma restando l'esclusione dal contributo prevista al comma 4.
3. Il contributo di cui al comma 1 e' riconosciuto altresi' ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici conseguenti agli eventi sismici in rassegna; gli interessati presentano apposita domanda ai comuni i quali, ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, curano l'istruttoria, concedono ed erogano il contributo secondo le modalita' di cui al comma 1 con decorrenza dalla data del provvedimento di sgombero dell'immobile.
4. Il contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione non e' riconosciuto ai soggetti e/o ai nuclei familiari che alla data degli eventi sismici in rassegna dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unita' immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica ai quali non sia stato assegnato un altro alloggio di edilizia residenziale pubblica.
5. I benefici economici di cui al presente articolo sono concessi sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, come disciplinate all'art. 3. Il beneficiario perde il diritto alla concessione del contributo quando provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilita'.
 
Art. 2
Condizioni per la prosecuzione dell'erogazione del contributo per il
disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, i nuclei familiari beneficiari del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione presentano ai comuni interessati una dichiarazione mediante procedura informatizzata, anche per il tramite del comune territorialmente competente o di un soggetto appositamente delegato dall'interessato, riguardante tutti i componenti del nucleo, in cui, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestano di:
a) aver provveduto o essere nei termini per provvedere, qualora proprietari o titolari di diritti reali di godimento di unita' immobiliari che necessitano di interventi di immediata riparazione, agli adempimenti di cui all'art. 8, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal decreto-legge n. 148 del 2017, convertito dalla legge n. 172 del 2017, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 e successive proroghe, anche disposte con ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione;
b) essere destinatari di provvedimenti di sgombero per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico conseguenti agli eventi sismici in rassegna;
c) trovarsi nei termini previsti dal decreto-legge n. 189 del 2016 e dalle ordinanze commissariali ai fini della domanda di contributo per il ripristino dell'immobile, qualora proprietari o titolari di diritti reali di godimento, e al di fuori dell'ipotesi di cui alla lettera a);
d) non essere proprietari di un immobile idoneo all'uso per il nucleo familiare e che non sia stato gia' locato in forza di contratto o concesso in comodato d'uso regolarmente registrati, ubicato nel medesimo comune, oppure in un comune confinante, oppure nel comune ove il nucleo familiare beneficiario del contributo usufruisca o abbia usufruito della sistemazione alberghiera. L'idoneita' all'uso di cui alla presente lettera e' valutata secondo i parametri di assegnazione delle SAE in relazione ai componenti;
e) non aver fatto rientro nell'abitazione principale, abituale e continuativa, danneggiata dal sisma;
f) essere proprietari o titolari di diritti reali su immobili con danno B o C, ivi rientrati dopo la realizzazione dei lavori di temporanea messa in sicurezza e di non poter risiedere nell'abitazione principale, abituale e continuativa nel periodo di esecuzione dei lavori di riparazione definitiva;
g) non aver trasferito la residenza o il domicilio al di fuori al di fuori del territorio delle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria e, nel caso di nuove istanze, di possedere il requisito della dimora nell'abitazione principale, abituale e continuativa di cui al successivo comma 6;
h) non trovarsi nella condizione di poter far rientro nell'abitazione o aver provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita', o non essere assegnatari di un alloggio di servizio messo a disposizione dall'amministrazione di appartenenza.
2. I comuni dispongono la decadenza dal diritto al contributo, dal giorno successivo alla scadenza di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, nei confronti dei nuclei familiari che:
a) non rendono la dichiarazione di cui al comma 1;
b) non possiedono i requisiti di cui al medesimo comma 1.
Resta salva la facolta' per i nuclei destinatari dei provvedimenti di decadenza di proporre una nuova domanda per l'ottenimento del contributo nell'ipotesi in cui persista il disagio abitativo conseguente al sisma e sussistano i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo; in tale caso il contributo sara' riconosciuto con decorrenza dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 relativa all'annualita' successiva. Anche in tale ipotesi dovra' essere comunque presentata la dichiarazione annuale di cui al presente articolo.
3. Qualora sussistano motivate e comprovate ragioni che abbiano impedito il rispetto del termine di cui al comma 1 del presente articolo, i comuni provvedono alla rimessione in termini dei richiedenti.
4. I nuclei familiari stabilmente dimoranti, in forza di contratto di comodato o di contratto di locazione di edilizia residenziale pubblica (ERP) alla data degli eventi sismici in rassegna in un'unita' immobiliare oggetto di provvedimento di sgombero e che abbiano trovato sistemazione abitativa temporanea in forza di un contratto di locazione o comodato, contestualmente allegano l'autocertificazione del proprietario di aver depositato l'impegno assunto in sede di presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di comodato in essere alla data degli eventi sismici, successivamente all'esecuzione dell'intervento. Alla dichiarazione e' altresi' allegato l'impegno del medesimo comodatario e/o dell'assegnatario ERP, richiedente il contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione, alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di comodato o di locazione ERP. In assenza delle dichiarazioni di cui al presente comma, in sostituzione del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione i comuni riconoscono un contributo pari alla meta' dell'importo del contributo riconosciuto alla data di pubblicazione della presente ordinanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai nuclei familiari che dichiarano ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 la documentabile perdita, per effetto del sisma in rassegna, della propria fonte di reddito, verificata sulla base del confronto tra la dichiarazione ISEE dell'anno corrente e quella dell'anno precedente all'evento sismico o, in mancanza sulla base del confronto delle dichiarazioni dei redditi; a tali nuclei si eroga il contributo di cui all'art. 1.
5. Le dichiarazioni di cui al comma 1 e al comma 4 sono prodotte anche da coloro che presentano istanza di riconoscimento del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione successivamente alla data di adozione della presente ordinanza.
6. Ai fini della valutazione dei presupposti per il riconoscimento dei nuovi contributi per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione, per abitazione principale, abituale e continuativa deve intendersi l'unita' immobiliare in cui un soggetto appartenente al nucleo familiare, al momento degli eventi sismici o alla data del provvedimento di sgombero, dimorava per un lasso temporale non inferiore a dodici mesi, senza computare nel calcolo di tale periodo eventuali assenze per ferie nonche' comprovate e temporanee esigenze di natura socio sanitarie o lavorative, non ricorrenti.
7. Entro il 31 maggio di ogni anno, ciascun comune attesta di aver effettuato i controlli a campione in riferimento al precedente anno solare sugli aventi diritto, nella misura minima del 10 per cento.
8. A pena di decadenza immediata del diritto dal contributo, i nuclei familiari comunicano al comune presso il quale e' stata depositata la richiesta di contributo ogni variazione circa il possesso dei requisiti di cui al comma 1 entro e non oltre trenta giorni dal verificarsi dell'evento che comporta la variazione.
 
Art. 3

Condizioni per il rientro nell'abitazione

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91 e per gli effetti di cui alla presente ordinanza, le condizioni per il rientro nell'abitazione si determinano con il provvedimento di revoca dell'inagibilita' dell'immobile oggetto di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o per la ricostruzione; il contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione e' riconosciuto fino alla data del provvedimento di revoca della inagibilita' dell'immobile e comunque non oltre trenta giorni dall'asseverazione del direttore dei lavori della raggiunta piena agibilita' dell'edificio.
2. Il contributo di cui al comma 3 dell'art. 1 per i nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa e' stata sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici conseguenti agli eventi sismici e' riconosciuto fino alla data di revoca del provvedimento di sgombero.
 
Art. 4

Trasferimento ai Vice Commissari
delle risorse finanziarie

1. Le risorse necessarie a dare attuazione alle misure di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 11 del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, sono trasferite sulla contabilita' speciale dei Presidenti delle regioni, quali soggetti attuatori di cui all'art. 4 della ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016.
 
Art. 5

Entrata in vigore ed efficacia

1. Per le ragioni espresse in premessa, la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 24 luglio 2024

Il Commissario straordinario: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2005