Gazzetta n. 206 del 3 settembre 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DECRETO 30 luglio 2024
Monitoraggio e modalita' di rendicontazione delle attivita' svolte, in attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante: «Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile».


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Vista la legge del 23 agosto 1988, n. 400 recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303 recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante "Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile";
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della protezione civile" e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 28 aprile 2021, recante "Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile", registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2021, al n. 1146;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 20 giugno, n. 143, recante "Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2024, visto e annotato al n. 3065 in data 25 luglio 2024 dall'Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato alla Corte dei Conti il 25 luglio 2024 al n. 2100, con il quale e' stato conferito al Dott. Fabio CICILIANO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 25 luglio 2024 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;
Rilevato che con il sopra richiamato D.P.C.M. del 23 luglio 2024 al dott. Fabio CICILIANO, Capo del Dipartimento della protezione civile, e' stata attribuita la titolarita' del centro di responsabilita' amministrativa n. 13 "Protezione Civile" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
Visto il decreto legislativo dell'8 aprile 2013 n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilita' ed incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190";
Visto il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 recante "Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato";
Visto il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827 recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato";
Vista la legge del 3 aprile 1997, n. 94 recante "Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio";
Vista la legge del 31 dicembre 2009, n.196 di contabilita' e finanza pubblica;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";
Visto il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, recante "Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile" e, in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" e, in particolare: l'articolo 1, comma 473 che dispone che per la realizzazione del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacita' operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 destinati alle regioni; l'articolo 1, comma 474 che prevede che ai fini dell'adozione del primo Piano nazionale relativo alle annualita' 2022-2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 473, tenuto conto anche delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli del bilancio del Ministero dell'interno finalizzate al rinnovo della flotta di elicotteri, all'aggiornamento tecnologico dei velivoli e all'aumento della capacita' operativa delle squadre del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto l'articolo 9-bis, comma 9 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante "Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonche' relative all'amministrazione finanziaria" convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 che ha specificato che il comma 473 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si interpreta nel senso che tra i soggetti destinatari di 20 milioni di euro destinati alle regioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, in dotazione al fondo ivi previsto, sono comprese anche le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1551 del 10 aprile 2018 recante "Costituzione del tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo e la proposizione di soluzioni operative";
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1163 del 3 maggio 2022 che ha istituito il Comitato tecnico previsto dall'articolo 1 del decreto legge 8 settembre 2021, n. 120, recante "Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile", convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2021, n. 155 di cui si avvale il predetto Dipartimento ai fini dell'attivita' avente cadenza triennale, di ricognizione e valutazione delle attivita' e degli interventi necessari per il contrasto degli incendi boschivi ai sensi di quanto previsto dai commi 1 e 2 del citato articolo 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2022, registrato dall'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile con il visto numero 3828 apposto in data 26 ottobre 2022 e ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 28 novembre 2022 al n. 2973, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 290 del 13 dicembre 2022) recante "Riparto delle risorse del fondo per la realizzazione del piano nazionale azioni di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi" per l'anno 2022;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2022 che prevede che "con successivo decreto del Capo Dipartimento della protezione civile verranno definite le relative modalita' di rendicontazione e monitoraggio delle attivita' svolte";
Ritenuto di dover provvedere a disciplinare il monitoraggio e le modalita' di rendicontazione dei fondi stanziati, come previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2022;

Decreta:

Art. 1

Finalita'

1. Il presente decreto disciplina le modalita' di rendicontazione e monitoraggio dell'impiego dei fondi assegnati con decreto di riparto di cui all'articolo 1, comma 474, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacita' operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi.
 
Art. 2

Monitoraggio

1. Le amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome, ovvero, ove previste, le agenzie regionali di protezione civile, beneficiarie dei fondi assegnati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2022, per la realizzazione del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacita' operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi, provvedono all'invio al Dipartimento della protezione civile di una relazione semestrale recante lo stato di realizzazione fisica, procedurale e finanziaria delle attivita' disposte in attuazione dei Piani di impiego approvati ed in conformita' alle eventuali indicazioni assunte in sede di Comitato tecnico, di cui all'art. 1, comma 1 e 2, del decreto-legge n. 120 del 2021.
 
Art. 3

Rimodulazione del Piano

1. Le rimodulazioni del suindicato Piano sono inviate con richiesta motivata dall'Amministrazione proponente al Dipartimento della protezione civile che - verificatane la coerenza con le finalita' di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 120 del 2021, convertito in legge, con modificazioni - dall'articolo 1, comma 1, legge 8 novembre 2021, n.155 - ne dispone la relativa approvazione.
 
Art. 4

Rendicontazione

1. Al completamento delle attivita' previste nei Piani di impiego, i soggetti, di cui all'articolo 1 del presente decreto, provvedono all'invio al Dipartimento della protezione civile di una relazione finale descrittiva delle attivita' svolte, unitamente al rendiconto delle spese effettivamente sostenute, mediante compilazione della modulistica, resa disponibile in formato editabile sul sito Internet del Dipartimento della protezione civile e ad una nota recante, in via riepilogativa, l'elenco dei soggetti responsabili della spesa, l'importo totale rendicontato per annualita', e la dichiarazione attestante la congruita' delle stesse attivita' con i Piani d'impiego approvati e dell'assenza di doppio finanziamento sui singoli interventi.
2. Le medesime Amministrazioni di cui all'articolo 1 del presente decreto, provvedono, inoltre, a:
a) individuare un referente unico, responsabile del processo di rendicontazione nel suo complesso, dandone formale comunicazione al Dipartimento della protezione civile;
b) trattenere agli atti gli originali della documentazione giustificativa (contratti, convenzioni, fatture, scontrini, ricevute, titoli di pagamento e quietanze, ecc...), riferibili a ciascun ordinativo di spesa, ricompresa nel fascicolo istruttorio;
c) consolidare e conservare l'intera documentazione anche in formato pdf (incluse le versioni elettroniche di documenti originali o di documenti esistenti solo in versione elettronica), al fine di renderne possibile la relativa esibizione in qualsiasi momento su richiesta degli organi di controllo nazionali e/o comunitari.
3. All'esito delle verifiche di completezza della documentazione trasmessa ed accertata - mediante verifiche a campione - la conformita' delle procedure disposte con le previsioni contenute nel relativo Piano d'impiego, il Dipartimento della protezione civile provvedera' all'erogazione del saldo residuo del 10% di cui all'articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2022.
4. Su istanza motivata delle Amministrazioni interessate, l'erogazione del saldo puo' essere disposta anche in presenza di fatture non quietanzate, a condizione che, entro novanta giorni dall'erogazione delle relative risorse, siano inviati al medesimo Dipartimento della protezione civile gli elementi identificativi degli ordinativi disposti e delle relative quietanze di pagamento. La mancata comunicazione di tali dati comporta, per l'ente, il recupero delle somme erogate a saldo dal Dipartimento della protezione civile.
 
Art. 5

Economie

1. Le eventuali economie rilevate al termine delle attivita' previste dai Piani di impiego, dovranno essere restituite mediante versamento al conto di tesoreria infruttifero n. 22330 aperto c/o la tesoreria centrale della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva riassegnazione ai capitoli di pertinenza del Dipartimento della protezione civile.
 
Art. 6

Adempimenti

1. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 luglio 2024

Il Capo del Dipartimento: Ciciliano