Gazzetta n. 206 del 3 settembre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 18 luglio 2024
Disposizioni per l'adozione di un catalogo comune di misure che devono essere applicate agli operatori e ai gruppi di operatori biologici in caso di sospetta o accertata non conformita', ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2018/848 e dell'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo n. 148 del 6 ottobre 2023.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione del 2 maggio 2019 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello standard di formulario da utilizzare nelle relazioni annuali presentate dagli Stati membri;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione del 26 marzo 2020 che fissa talune modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2146 della Commissione del 24 settembre 2020 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme eccezionali di produzione applicabili alla produzione biologica;
Visto il regolamento delegato (UE) 2021/771 della Commissione del 21 gennaio 2021 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo condizioni e criteri specifici per i controlli della documentazione contabile nel quadro dei controlli ufficiali sulla produzione biologica e per i controlli ufficiali sui gruppi di operatori;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione del 22 febbraio 2021 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilita' e la conformita' nella produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021 che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi;
Visto regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione del 19 agosto 2021 che fissa determinate norme riguardanti il certificato rilasciato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi coinvolti nelle importazioni di prodotti biologici e in conversione nell'Unione e stabilisce l'elenco delle autorita' di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione del 21 ottobre 2021 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione e al certificato di ispezione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione del 21 ottobre 2021 che stabilisce norme relative ai documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti biologici e i prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1935 della Commissione dell'8 novembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 per quanto riguarda le informazioni e i dati sulla produzione biologica e sull'etichettatura dei prodotti biologici da presentare mediante il modello standard di formulario;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119 della Commissione del 1° dicembre 2021 che stabilisce norme dettagliate concernenti talune registrazioni e dichiarazioni richieste agli operatori e ai gruppi di operatori e i mezzi tecnici per il rilascio dei certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione per quanto riguarda il rilascio del certificato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi;
Visto l'art. 41, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che prevede: «Le autorita' competenti forniscono un catalogo comune di misure per i casi di sospetto di non conformita' e non conformita' accertata, da applicare sul territorio, anche da parte delle autorita' di controllo e degli organismi di controllo»;
Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148 recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
Visto il decreto ministeriale del 20 maggio 2022, n. 229771, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 151 del 30 giugno 2022, recante «Disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi, in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per le norme di produzione e che abroga i decreti ministeriali 18 luglio 2018, n. 6793, 30 luglio 2010, n. 11954 e 8 maggio 2018, n. 34011»;
Visto il decreto ministeriale del 20 dicembre 2013, n. 15962, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 del 10 febbraio 2014, recante «Disposizioni per l'adozione di un elenco di "non conformita'" riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli organismi di controllo devono applicare agli operatori ai sensi del regolamento (CE) n. 889/2008 modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013»;
Visto il decreto ministeriale del 12 ottobre 2023, n. 567753, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 2023, recante «Disposizioni per lo svolgimento dei controlli di laboratorio nell'ambito dei controlli ufficiali volti alla verifica di conformita' al regolamento (UE) 2018/848»;
Visto il decreto ministeriale del 21 marzo 2024, n. 135905, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 30 marzo 2024, recante la designazione, ai sensi dell'art. 100 del regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017 e dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148, del laboratorio nazionale di riferimento nonche' la definizione, ai sensi dell'art. 37 del citato regolamento (UE) 625/2017 e dell'art. 11, comma 2 del decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148, dei requisiti dei laboratori che intendono proporsi come laboratori ufficiali per l'effettuazione di prove di laboratorio nell'ambito dei controlli ufficiali effettuati dagli organismi di controllo, intesi a verificare il rispetto della normativa in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con cui l'on. Francesco Lollobrigida e' stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;
Visto la legge 11 agosto 2014, n. 116 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»;
Visto il decreto-legge dell'11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge di conversione 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste»;
Visto il decreto del Capo Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del 26 settembre 2014, n. 18096 che prevede l'individuazione dei tempi e delle modalita' di gestione dei provvedimenti adottati dagli organismi di controllo nei confronti degli operatori del settore della produzione biologica a seguito dell'accertamento di non conformita', in attuazione dell'art. 7 del decreto 20 dicembre 2013, n. 15962;
Visto il decreto del Capo Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del 12 marzo 2015, n. 271 di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del decreto ministeriale del 16 febbraio 2012, recante l'«Istituzione Banca dati vigilanza»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 24 novembre 2022 recante «Delega di funzioni per taluni atti di competenza del Ministro al Sottosegretario di Stato sig. Luigi D'Eramo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 2023, ove all'art. 1, comma 1 e' previsto che sono delegate al Sottosegretario di Stato sig. Luigi D'Eramo le funzioni relative, tra l'altro, all'agricoltura biologica e ove all'art. 1, comma 2, e' previsto che al medesimo Sottosegretario e' delegata, nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, la firma dei relativi atti e provvedimenti;
Vista la nota della Commissione europea Ref. Ares (2023) 7731610 del 14 novembre 2023;
Ritenuto opportuno avvalersi della facolta' prevista dall'art. 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione del 22 febbraio 2021;
Ritenuto opportuno fornire un elenco dei casi di non conformita' accertata nonche' alcuni elementi minimi per la classificazione dei casi di non conformita' in base alla gravita' e le misure da adottare a carico degli operatori corrispondenti alle diverse categorie di non conformita';
Ritenuto opportuno classificare per aree omogenee le non conformita' secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione del 2 maggio 2019 e identificare le misure, con opportuni codici, secondo le modalita' previste dal medesimo regolamento per le finalita' di rendicontazione;
Ritenuto opportuno prevedere, per ogni riferimento normativo, una descrizione dettagliata della criticita' rilevata al fine armonizzare l'attivita' degli organismi di controllo;
Ravvisata la necessita' di prevedere un periodo transitorio per l'applicazione del presente decreto al fine di consentire agli organismi di controllo di adeguare i propri sistemi alle nuove disposizioni;
Ritenuto opportuno prevedere una misura in caso di non conformita' sospetta volta a bloccare la merce in attesa del risultato dell'indagine ufficiale ai sensi degli articoli 29, paragrafo 1 e 41, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
Ritenuto opportuno prevedere l'adozione di una misura da parte dell'organismo di controllo nel caso in caso in cui l'integrita' del prodotto biologico sia compromessa per cause non direttamente connesse ad una non conformita' dell'operatore;
Ritenuto, altresi', opportuno prevedere l'adozione di una misura nei confronti dell'operatore che non corrisponde la tariffa dovuta all'organismo di controllo, al fine di garantire allo stesso organismo l'adeguata remunerazione dei servizi erogati e assicurare, nel contempo, la continuita' del sistema di controllo e certificazione della produzione biologica;
Considerato che nei casi in cui l'evidenza raccolta dagli organismi di controllo e/o fornita dall'operatore non sia ritenuta sufficiente, da parte dell'organismo di controllo stesso, per stabilire la conformita' a uno o piu' requisiti previsti dalla normativa unionale e nazionale in materia di produzione biologica, l'organismo di controllo e' tenuto a dichiarare la sussistenza della condizione di non conformita' ai sensi dell'art. 8, comma 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148;
Sentito il tavolo tecnico sull'agricoltura biologica con comunicazione del 15 aprile 2024;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione dell'11 luglio 2024;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto adotta il catalogo comune di misure, di cui all'art. 41, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148 e definisce:
a) la misura da adottare in caso di non conformita' sospetta e i termini per la sua adozione;
b) le misure da adottare in caso di non conformita' accertata, i termini per l'adozione e i requisiti minimi per l'applicazione proporzionale delle misure stesse, comprese le modalita' e i tempi per la comunicazione agli operatori, agli altri organismi di controllo e alle autorita' competenti;
c) la misura da adottare nel caso in cui l'integrita' del prodotto biologico sia compromessa per cause non direttamente addebitabili all'operatore;
d) la misura da adottare nei confronti dell'operatore che non corrisponde la tariffa dovuta all'organismo di controllo.
2. Il presente decreto si applica alle non conformita' riscontrate a seguito di una indagine ufficiale o di una verifica di conformita', diversa da quella volta al rilascio del certificato di cui all'art. 38, paragrafo 5 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018.
 
Allegato 1

CATALOGO DELLE MISURE (art. 3, comma 1, lettere a), b) e c))

1. L'organismo di controllo adotta, sulla base della classificazione della non conformita' effettuata, la misura minima indicata nella successiva tabella.
2. Oltre alla misura minima indicata, l'organismo di controllo deve applicare in tutti i casi di non conformita' la misura B0 e, quando opportuno, una o piu' misure aggiuntive secondo i criteri previsti dal presente decreto.
3. Qualora nella tabella sotto riportata non sia specificata una misura minima, la non conformita' non puo' rientrare in quella specifica classificazione.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
RIFERIMENTI NORMATIVI E DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE CRITICITA'
(articolo 3, c. 1, lettere d) ed e))

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Definizioni

1. Oltre alle definizioni del regolamento (UE) 2018/848 e del decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148, ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) regolamento: regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 «Relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio»;
b) decreto legislativo: decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148 recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari».
c) provvedimento: atto con il quale l'organismo di controllo comunica all'operatore e all'autorita' competente l'adozione di misure a seguito di non conformita' accertata ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera d) del decreto legislativo;
d) misura: azione adottata dall'organismo di controllo in caso di non conformita' accertata o sospetta a carico dell'operatore o del prodotto.
 
Art. 3

Catalogo delle misure applicabili
ai casi di non conformita' accertata

1. Il catalogo delle misure applicabili ai casi di non conformita' accertata e' contenuto negli allegati 1 e 2 e comprende:
a) l'elenco dei casi di non conformita' accertata;
b) la classificazione dei casi di non conformita' in tre categorie: di scarsa entita', grave e critica;
c) le misure minime e le eventuali misure aggiuntive corrispondenti alle diverse categorie di non conformita';
d) il riferimento alle norme unionali e nazionali;
e) la descrizione dettagliata della criticita' rilevata.
2. Le misure che l'organismo di controllo adotta nei confronti dell'operatore in caso di non conformita' accertata, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del decreto legislativo, sono elencate di seguito e identificate con il codice riportato tra parentesi:
a) presentazione di un piano d'azione per la correzione della non conformita' (B0);
b) miglioramento dell'attuazione delle misure precauzionali e dei controlli (B1);
c) soppressione dei riferimenti alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicita' (B2);
d) divieto di commercializzazione di prodotti che facciano riferimento alla produzione biologica (B3);
e) nuovo periodo di conversione (B4);
f) limitazione dell'ambito di applicazione del certificato (B5);
g) sospensione del certificato (B6);
h) ritiro del certificato (B7);
i) obbligo di informare tempestivamente per iscritto i clienti (B9).
3. Nel catalogo delle misure, le non conformita' accertate sono suddivise, ai sensi del regolamento (UE) 2019/723 della Commissione del 2 maggio 2019, nelle seguenti aree:
a) norme generali di produzione (NGP);
b) deroghe (DD);
c) etichettatura (E);
d) norme specifiche di produzione (NSP);
e) documenti e registrazioni (DR);
f) sostanze o prodotti non autorizzati (SPNA);
g) norme per i gruppi di operatori (NGDO);
h) altro (AA).
 
Art. 4
Presentazione di un piano d'azione per la correzione della non
conformita'

1. L'organismo di controllo richiede all'operatore la «Presentazione di un piano d'azione per la correzione della non conformita'» (B0) entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento, in tutti i casi di non conformita' accertata.
2. Il piano d'azione della misura B0 di cui al comma 1, prevede le azioni che l'operatore deve adottare, con la relativa tempistica, al fine di correggere e prevenire il ripetersi della non conformita' accertata e comprende, se del caso, l'aggiornamento delle misure precauzionali e dei controlli.
3. Il mancato o non tempestivo rispetto della misura B0 di cui al comma 1, rappresenta una mancata correzione ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera d) e del comma 5, lettera a) e b) del decreto legislativo e si classifica:
a) di scarsa entita', in caso di mancata correzione o correzione non tempestiva di una non conformita' classificata di scarsa entita';
b) grave, in caso di mancata correzione in almeno cinque occasioni di una non conformita' classificata di scarsa entita';
c) critica, in caso di:
i. mancata correzione, in piu' di cinque occasioni, di una non conformita' classificata di scarsa entita';
ii. mancata correzione o correzione non tempestiva di una non conformita' classificata grave o critica;
iii. mancata correzione o correzione non tempestiva di una non conformita' classificata grave o critica, in almeno due occasioni.
 
Art. 5

Miglioramento dell'attuazione
delle misure precauzionali e dei controlli

1. L'organismo di controllo richiede all'operatore, quale misura aggiuntiva, il «Miglioramento dell'attuazione delle misure precauzionali e dei controlli» (B1) nel caso in cui sia riscontrata:
a) una non conformita' classificata «grave», nei casi previsti dall'art. 8, comma 3, lettera a) del decreto legislativo;
b) una non conformita' classificata «critica», nei casi previsti dall'art. 8, comma 4, lettera a) del decreto legislativo.
 
Art. 6
Soppressione dei riferimenti alla produzione biologica
nell'etichettatura e nella pubblicita'

1. L'organismo di controllo dispone la «Soppressione dei riferimenti alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicita'» (B2):
a) per un determinato lotto, partita o ciclo di produzione in caso di non conformita' classificata «grave» ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo;
b) quale misura aggiuntiva alla misura B3, B5, B6 e B7, per un determinato lotto, partita o ciclo di produzione di prodotti gia' ottenuti o etichettati.
2. L'organismo di controllo dispone la misura B2 anche quando:
a) l'indagine ufficiale svolta ai sensi dell'art. 8, comma 7 del decreto legislativo, non ha accertato l'origine della presenza di una sostanza non ammessa;
b) l'integrita' del prodotto biologico risulti compromessa, anche in assenza di una non conformita' direttamente attribuibile all'operatore che detiene o ha ottenuto o commercializzato il prodotto.
3. La misura B2 comporta l'obbligo di eliminare, ovvero il divieto di riportare, ogni riferimento alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicita' del lotto, partita o ciclo di produzione del prodotto interessato dalla misura.
 
Art. 7
Divieto di commercializzazione di prodotti che facciano riferimento
alla produzione biologica

1. L'organismo di controllo dispone il «Divieto di commercializzazione di prodotti che facciano riferimento alla produzione biologica» (B3) in tutti i casi in cui la non conformita' e' classificata «critica» per l'operatore che usufruisce dell'esenzione prevista dall'art. 18, comma 4 del decreto legislativo.
2. La misura B3 si applica per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a nove mesi.
 
Art. 8

Nuovo periodo di conversione

1. L'organismo di controllo dispone, quale misura aggiuntiva, un «Nuovo periodo di conversione» (B4), laddove applicabile, nel caso di non conformita' classificata «grave» o «critica», ai sensi dell'art. 8, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo per la quale ricorre:
a) utilizzo di sostanza non ammessa;
b) utilizzo di tecniche, pratiche o prodotti espressamente vietati nella produzione biologica;
c) applicazione non conforme delle condizioni della deroga di cui l'operatore si avvale;
d) la situazione prevista dall'art. 8, comma 3, lettera b) e comma 4, lettera b) del decreto legislativo.
2. Per stabilire il nuovo periodo di conversione l'organismo di controllo tiene conto dei periodi previsti dall'allegato II del regolamento ai seguenti punti:
a) parte I, punto 1.7.1;
b) parte II, punto 1.2.2;
c) parte III, punti 2.1 e 3.1.1.
3. Nel caso di introduzione non conforme di animali non biologici, qualora questi ultimi non possano essere allontanati dall'allevamento, il nuovo periodo di conversione si applica a tutti gli animali della specie interessata.
4. Se l'applicazione della misura B4 incide sulle informazioni contenute nel certificato, l'organismo di controllo provvede all'emissione di un nuovo certificato, che sostituisce il precedente sulla piattaforma TRACES e SIB, dalla data di comunicazione della misura.
 
Art. 9

Limitazione dell'ambito di applicazione del certificato

1. L'organismo di controllo dispone la «Limitazione dell'ambito di applicazione del certificato» (B5) in caso di non conformita' classificata «grave», ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo, laddove non chiaramente riconducibile ad un lotto, partita o ciclo produttivo.
2. La misura B5 puo' riguardare un'attivita', una singola categoria di prodotto o un singolo prodotto che compare nel repertorio riportato nella parte II del certificato dell'operatore.
3. La misura B5 comporta, con riferimento a quanto escluso dall'ambito di applicazione del certificato, il divieto di:
a) commercializzare il prodotto biologico per tutta la durata della misura e
b) utilizzare i riferimenti alla produzione biologica nell'etichettatura dei prodotti ottenuti nel periodo di limitazione del certificato.
4. La misura B5 si applica per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi.
5. L'applicazione della misura B5 comporta l'emissione di un nuovo certificato che sostituisce il precedente sulla piattaforma TRACES e SIB, dalla data di comunicazione della misura.
 
Art. 10

Sospensione del certificato

1. L'organismo di controllo dispone la «Sospensione del certificato» (B6):
a) nei casi di non conformita' classificata «critica», ai sensi dell'art. 8, comma 4 del decreto legislativo, come riportato nell'allegato 1;
b) in caso di mancata correzione di una non conformita' grave o critica, ai sensi dell'all'art. 4, comma 3, lettera c, punti ii);
c) in caso di correzione non tempestiva di una non conformita' grave o critica, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera c, punti ii) e iii).
2. La misura B6 comporta il divieto di:
a) commercializzare prodotto biologico per tutta la durata della misura e
b) utilizzare dei riferimenti alla produzione biologica nell'etichettatura dei prodotti ottenuti durante il periodo di sospensione del certificato.
3. La sospensione del certificato ha una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi.
4. L'organismo di controllo rende evidente sulla piattaforma TRACES e SIB, con le modalita' informatiche previste, la sospensione del certificato dalla data di comunicazione della misura.
 
Art. 11

Ritiro del certificato

1. L'organismo di controllo dispone il «Ritiro del certificato» (B7):
a) nei casi di non conformita' classificata «critica», come definita dall'art. 8, commi 4 e 5 del decreto legislativo, secondo quanto riportato nell'allegato 1;
b) in caso di mancata correzione di una non conformita' grave o critica in almeno due occasioni ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera c, punti iii);
c) nel caso in cui un operatore non rispetta una precedente misura B5 o B6.
2. L'organismo di controllo provvede al ritiro del certificato nelle piattaforme TRACES e SIB, con le modalita' informatiche previste, contestualmente alla comunicazione della misura.
 
Art. 12

Obbligo di informare tempestivamente
per iscritto i clienti

1. L'organismo di controllo dispone l'«Obbligo di informare tempestivamente per iscritto i clienti» (B9), quale misura aggiuntiva alle misure B2, B3, B5, B6, B7.
2. In caso di applicazione di una misura B3, B5, B6, B7, l'obbligo di cui al comma 1 comprende la rimozione di ogni riferimento alla produzione biologica in tutte le informazioni inerenti alle produzioni oggetto della misura rivolte ai clienti o ai consumatori, comprese quelle comunicate tramite internet.
 
Art. 13

Misura in caso di non conformita' sospetta

1. In tutti i casi di non conformita' sospetta, l'organismo di controllo, in attesa dei risultati dell'indagine ufficiale volta a determinare la conformita' al regolamento, adotta e comunica immediatamente la «Soppressione cautelativa dei riferimenti alla produzione biologica» con il fermo temporaneo di immissione sul mercato o il loro impiego dei prodotti come biologici ai sensi degli articoli 29 e 41 del regolamento e dell'art. 137, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017.
2. Tale fermo temporaneo non puo' avere una durata superiore a quaranta giorni dalla comunicazione della misura.
3. L'organismo di controllo ha l'onere di completare tempestivamente l'indagine tenendo conto della durata di conservazione del prodotto e della complessita' del caso.
4. L'organismo di controllo, informati gli uffici ministeriali competenti, puo' prorogare il termine previsto al comma 2 una sola volta e solo in caso di particolari e motivate esigenze di indagine, tenendo conto della durata di conservazione del prodotto. Tale proroga e' comunicata senza indugio all'operatore.
5. Entro il termine di cui al comma 2, eventualmente prorogato ai sensi del comma 4, l'organismo di controllo decide sulla base degli elementi raccolti durante l'indagine ufficiale svolta e comunica tempestivamente all'operatore:
a) la revoca del fermo temporaneo, quando la non conformita' non e' stata accertata, ovvero
b) l'accertamento della non conformita' e l'adozione della relativa misura.
 
Art. 14

Adozione della misura da parte dell'organismo
di controllo, tempistica e obblighi informativi

1. L'organismo di controllo, sulla base delle informazioni e delle evidenze raccolte nella verifica di conformita' o nell'indagine ufficiale, all'esito del processo di valutazione e riesame, ovvero a seguito delle informazioni ricevute ai sensi dell'art. 15, comma 3 del decreto legislativo:
a. accerta e identifica la non conformita';
b. classifica la non conformita' secondo i criteri descritti nell'art. 8 nel decreto legislativo;
c. adotta la corrispondente misura minima prevista dall'allegato 1 e, se del caso, una o piu' misure aggiuntive, in modo proporzionale all'entita', alla natura e alle circostanze che hanno determinato il configurarsi della non conformita';
d. comunica all'operatore il provvedimento.
2. L'organismo di controllo accerta e identifica una non conformita' quando le evidenze raccolte, comprese quelle fornite dall'operatore, non sono ritenute sufficienti per stabilire la conformita' a uno o piu' requisiti previsti dalla normativa unionale e nazionale in materia di produzione biologica.
3. Al fine della classificazione di cui al comma 1, lettera b, la non conformita' si presume intenzionale, salvo le evidenze raccolte dall'organismo di controllo o la prova fornita dall'operatore della buona fede o del caso fortuito.
4. In caso di non conformita' classificata di «scarsa entita'», l'organismo di controllo adotta tempestivamente la misura e la comunica entro quaranta giorni dall'accertamento all'operatore e alle autorita' competenti di cui all'art. 3, comma 5 del decreto legislativo. In caso di non conformita' classificata di «scarsa entita'», la relativa misura puo' essere adottata anche da un soggetto investito di funzione decisionale che non sia coinvolto nel processo di valutazione.
5. In caso di non conformita' classificata «grave» o «critica», l'organismo di controllo adotta tempestivamente la misura e la comunica entro quindici giorni dall'accertamento all'operatore e alle autorita' competenti di cui all'art. 3, comma 5 del decreto legislativo.
6. In caso di adozione della misura B4, l'organismo di controllo stabilisce il termine iniziale dal quale far decorrere la misura stessa e individua in modo preciso i terreni o gli animali interessati.
7. In caso di adozione della misura B9, l'organismo di controllo, nello stesso termine previsto al comma 5, informa gli altri organismi di controllo interessati.
8. Per ogni misura adottata, l'organismo di controllo stabilisce, ove possibile, e comunica all'operatore:
a. la tempistica adeguata all'attuazione della misura stessa;
b. la modalita' e la tempistica di verifica da parte dell'organismo di controllo dell'attuazione della misura da parte dell'operatore ovvero
c. la modalita' e la tempistica entro la quale l'operatore deve fornire l'evidenza dell'attuazione della misura.
9. In caso di applicazione della misura B5 o B6, al termine della durata della misura, l'organismo di controllo ripristina la validita' del certificato se, all'esito di una verifica che comprenda una ispezione fisica in loco, sia accertato in concreto il ripristino delle condizioni di conformita'.
 
Art. 15
Misura in caso di mancato pagamento della tariffa dovuta
all'organismo di controllo

1. In caso di mancato pagamento della tariffa dovuta da parte dell'operatore, l'organismo di controllo, dopo l'adozione delle eventuali e previste azioni per il sollecito di quanto dovuto, dispone la misura del «Divieto di commercializzazione di prodotti che facciano riferimento alla produzione biologica» (B3).
2. La misura si applica per un periodo non superiore a sei mesi, fatta salva la revoca della stessa misura a seguito dell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria da parte dell'operatore.
3. Restano fermi in capo all'organismo di controllo e all'operatore, per tutto il periodo di mancato pagamento e durante il periodo di applicazione della misura, tutti gli obblighi relativi alle attivita' di controllo.
4. Decorso inutilmente il termine della misura senza che l'operatore abbia proceduto al pagamento di quanto dovuto, il rapporto contrattuale tra l'organismo di controllo e l'operatore e' interrotto con cessazione del relativo servizio e conseguente ritiro del certificato (B7).
 
Art. 16

Ricorso

1. L'operatore puo' presentare ricorso all'organismo di controllo avverso le misure che lo stesso abbia adottato entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del provvedimento.
2. L'organismo di controllo e' tenuto a stabilire, nella propria documentazione di sistema, i termini per la definizione del ricorso in modo da garantire il principio del contraddittorio. In ogni caso, il termine per la decisione non puo' superare i trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del ricorso.
3. L'organismo di controllo comunica la decisione assunta, senza indugio e comunque entro cinque giorni dalla data della decisione dell'organo collegiale dei ricorsi, alle autorita' competenti e all'operatore.
 
Art. 17

Modalita' di trasmissione delle comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni all'operatore sono eseguite a mezzo PEC.
2. Le comunicazioni sono eseguite con raccomandata con avviso di ricevimento se l'operatore non dispone di PEC personale e di cio' e' data evidenza nel contratto di certificazione.
 
Art. 18

Coordinamento tra autorita' competenti
e organismi di controllo

1. Lo scambio di informazioni tra gli organismi di controllo e le autorita' competenti previsto dal presente decreto e' effettuato attraverso il sistema informativo Banca dati vigilanza.
2. Ai sensi dell'art. 25, comma 9 del decreto legislativo, le non conformita' contemplate nel catalogo di cui al presente decreto che possono costituire anche illecito amministrativo ai sensi degli articoli 24 e 25 del decreto legislativo, sono oggetto di segnalazione all'autorita' compente attraverso il sistema informativo Banca dati vigilanza, per lo svolgimento dei dovuti accertamenti, ai fini dell'eventuale contestazione dell'illecito o, se del caso, dell'applicazione istituto della diffida di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
 
Art. 19

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione, inclusa la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per la redazione dei provvedimenti e degli atti rivolti al pubblico, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.
 
Art. 20

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2025 e si applica per tutte le non conformita' accertate dopo tale data.
3. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto. Con decreto dipartimentale si procede alla modifica degli stessi, sentite le regioni e provincie autonome.
4. I decreti ministeriali 20 dicembre 2013, n. 15962 e 26 settembre 2014, n. 18096 sono abrogati.
Roma, 18 luglio 2024

Per delega
il Sottosegretario di Stato
D'Eramo

Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1279