Gazzetta n. 206 del 3 settembre 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025
ORDINANZA 7 agosto 2024
Project Financing ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Proposta di partenariato pubblico privato in finanza di progetto per l'«Affidamento della concessione del polo impiantistico relativo alla: a) progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, e capacita' di trattamento pari a 600.000 ton/anno di rifiuti; b) progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione dell'impiantistica ancillare deputata alla gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l'ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati». Verifica del progetto di fattibilita' tecnico economica e del progetto esecutivo. (Ordinanza n. 30).


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025

Visto:
l'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che:
al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella citta' di Roma, di cui al comma 420 del medesimo art. 1;
al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario di cui al predetto comma 421 la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;
al comma 423, dispone che «il programma dettagliato ripartisce i finanziamenti tra gli interventi che sono identificati con il codice unico di progetto (CUP), prevedendo che per ogni intervento il programma dettagliato individua il cronoprogramma procedurale, il soggetto attuatore e la percentuale dell'importo complessivo lordo dei lavori, che in sede di redazione o rielaborazione del quadro economico di ciascun intervento deve essere riconosciuta alla societa' "Giubileo 2025" di cui al comma 427 del medesimo art. 1 [...]»;
al comma 425, dispone che «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticita', puo' operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale»;
Visto:
il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il sindaco pro tempore di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, e' stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Commissario straordinario») al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;
Visto:
l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025» del decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50 recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022) rep. n. 2023/0000027 prot. RM/2023/0003520 del 16 novembre 2023 2 crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che:
al comma 1, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 114, comma 3, della Costituzione, attribuisce al Commissario straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, l'esercizio delle competenze assegnate alle regioni, anche per quanto riguarda:
i) la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;
ii) la regolamentazione delle attivita' di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
iii) l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;
iv) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;
v) l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
al comma 2, prevede che il Commissario straordinario, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa «provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea»;
Vista:
la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (Testo rilevante ai fini del SEE), relativa ai rifiuti e recante «[...] misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli effetti generali dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficienza», il cui art. 4, rubricato «Gerarchia dei rifiuti», individua il seguente ordine di priorita' della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti:
«a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
e) smaltimento»;
e il cui art. 16, rubricato «Principi di autosufficienza e prossimita'», prevede che gli Stati membri realizzino, secondo i suddetti principi, una rete integrata di impianti che permettano il completamento delle diverse fasi della gerarchia rifiuti adottando le migliori tecniche disponibili (BAT- Best Available Techniques), in cui la rete infrastrutturale e impiantistica nazionale contribuisce a far si' che l'Unione europea, nel suo insieme considerata, raggiunga l'autosufficienza impiantistica;
Vista:
la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, modificata dalla direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, concernente il «Pacchetto per l'economia circolare», che pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero;
Visto:
il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti (modificata dalla su richiamata direttiva 2018/850/UE) disciplinante la costruzione, l'esercizio e la gestione post-chiusura delle discariche, come modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121 di recepimento della direttiva 2018/850/UE, che all'art. 5 individua gli obiettivi di riduzione del conferimento dei rifiuti biodegradabili in discarica;
Visto:
il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Norme in materia ambientale», cd «Codice ambientale», che si pone come «obiettivo primario la promozione dei livelli di qualita' della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali».
Vista:
la deliberazione del 13 maggio 2021, n. 44 con la quale l'Assemblea Capitolina ha approvato il «Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani»;
Visto:
il Programma nazionale di gestione rifiuti, approvato con decreto ministeriale n. 257 del 24 giugno 2022 del Ministero per la transizione ecologica con valenza per gli anni dal 2022 al 2028, che costituisce una forte innovazione nella disciplina della pianificazione della gestione dei rifiuti, fissando i macro-obiettivi, definendo i criteri e le linee guida strategiche che le regioni e le province autonome seguono nella predisposizione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, e che rappresenta uno strumento di indirizzo e supporto della pianificazione regionale della gestione dei rifiuti, volto a garantire la rispondenza dei criteri di pianificazione agli obiettivi della normativa comunitaria, nonche' la sostenibilita', l'efficienza, efficacia, ed economicita' dei sistemi di gestione dei rifiuti in tutto il territorio nazionale, in coerenza con gli obiettivi di coesione territoriale;
Vista:
la legge della Regione Lazio 25 luglio 2022, n. 14 avente ad oggetto la «Disciplina degli enti di Governo d'ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani», il cui art. 4 recante «Disposizioni per la gestione dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale», al comma 1, dispone che «Roma Capitale esercita le funzioni concernenti la gestione dei rifiuti urbani nel proprio territorio secondo le modalita' organizzative definite ai sensi del rispettivo ordinamento e nel rispetto dei principi previsti dalla presente legge e di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 152/2006 e dall'art. 13 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina)»;
Atteso che:
il su richiamato decreto legislativo n. 152 del 2006:
all'art. 177, comma 2, dispone che «le attivita' di gestione dei rifiuti costituiscono attivita' di pubblico interesse»;
all'art. 198, comma 1, dispone che «I comuni concorrono, nell'ambito delle attivita' svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 200 e con le modalita' ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani» ed al comma 2 che gli stessi «concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti»;
all'art. 199, comma 1, dispone che «Le regioni, sentite le province, i comuni [...] predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti. L'approvazione dei piani regionali avviene tramite atto amministrativo [...]»;
all'art. 199, comma 3, stabilisce che «I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre: a) l'indicazione del tipo, quantita' e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio, suddivisi per ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani, [...]; d) informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacita' dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario; e) l'indicazione delle politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione; f) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 195, comma 1, lettera m) ...»;
Richiamati:
l'ordinanza del Commissario straordinario n. 3 del 4 agosto 2022 che ha disposto l'adozione della proposta del Piano dei rifiuti di Roma Capitale e l'avvio, entro il 12 agosto 2022, della procedura per la Valutazione ambientale strategica (VAS) - di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, recepita con decreto legislativo n. 152 del 2006 - concernente la «Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente» e presa d'atto della proposta del «Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale»;
il decreto del Commissario straordinario n. 1 del 12 agosto 2022 che ha disposto l'avvio della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale e del relativo rapporto ambientale nonche' l'individuazione della Citta' metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento III Ambiente e tutela del territorio: acqua - rifiuti - energia - aree protette, nella persona del direttore pro tempore del Dipartimento medesimo, quale autorita' competente;
l'ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 1° dicembre 2022, con la quale e' stata conclusa la suddetta procedura per la Valutazione ambientale strategica (VAS) ed e' stato approvato il Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, unitamente al rapporto ambientale, alla sintesi non tecnica ed alla dichiarazione di sintesi, con i relativi allegati;
l'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 1° dicembre 2022 con la quale:
e' stata disposta la realizzazione da parte di Roma Capitale di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, di capacita' di trattamento pari a 600.000 t/anno di rifiuti, di cui all'allegato C, Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, con le caratteristiche previste dal Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale approvato dal Commissario straordinario;
e' stato imposto un vincolo di destinazione finalizzato all'installazione del predetto impianto di termovalorizzazione, sui terreni e sulle pertinenze siti nel territorio di Roma Capitale, identificati dai seguenti dati catastali: foglio 1186 - particelle 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821, 822, acquisiti da A.M.A. S.p.a. in forza di rogito notarile n. 13786 del notaio Nicola Atlante registrato a Roma in data 25 novembre 2022;
e' stata disposta l'indizione, da parte di Roma Capitale, di una manifestazione di interesse per la presentazione di Project Financing per la progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione, a cura e spese del proponente, di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, di capacita' di trattamento pari a 600.000 t/anno di rifiuti, di cui all'allegato C, Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, ai sensi dell'art. 183 del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo i termini e le modalita' da definirsi nello specifico avviso pubblico;
e' stato dichiarato il pubblico interesse della proposta di Project Financing individuata in esito alla conclusione della manifestazione di interesse da avviarsi da parte di Roma Capitale;
e' stato disposto che venga costituito un diritto di superficie, ex articoli 952 e seguenti del codice civile, a tempo determinato ed a titolo oneroso, con decisione dell'assemblea dei soci di A.M.A. S.p.a., secondo le forme e le modalita' stabilite dallo Statuto societario, sui terreni e sulle pertinenze siti nel territorio di Roma Capitale, identificati dai seguenti dati catastali: foglio 1186 - particelle 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821, 822, di proprieta' di A.M.A. S.p.a., in favore del concessionario, per la realizzazione del predetto un impianto di termovalorizzazione, quale risultante dalla procedura indetta da Roma Capitale per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse per la predetta presentazione di Project Financing;
Preso atto che:
con determinazione dirigenziale n. NA/152 del 1° dicembre 2022 del direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti di Roma Capitale e' stato approvato l'avviso esplorativo riguardante la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di proposte di Project Financing finalizzate all'individuazione del promotore ex art. 183, comma 15, del decreto legislativo n. 50 del 2016 per l'affidamento della concessione del polo impiantistico relativo alla:
a) progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, e capacita' di trattamento pari a 600.000 ton/anno di rifiuti;
b) progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione dell'impiantistica ancillare deputata alla gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l'ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati;
in esecuzione di quanto disposto con la su menzionata determinazione n. NA/2022/152, il predetto avviso esplorativo e' stato pubblicato:
in data 1° dicembre 2022 mediante piattaforma di e-procurement «Tuttogare» di Roma Capitale (n. ID 1554, SUAFF 66637), nonche' all'albo pretorio on-line di Roma Capitale;
in data 6 dicembre 2022 per estratto nella G.U.U.E. n. S/235/2022;
in data 7 dicembre 2022 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 143;
con determinazione dirigenziale n. NA/116 del 22 marzo 2023 del direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti prevenzione e risanamento dagli inquinamenti (gia' Dipartimento ciclo dei rifiuti) di Roma Capitale, e' stata nominata la commissione giudicatrice per l'esame delle proposte di Project Financing finalizzata all'individuazione del promotore per l'affidamento della concessione del polo impiantistico di cui alla determinazione dirigenziale n. NA/152 del 1° dicembre 2022 - ID TuttoGare n. 1554;
entro il termine di presentazione delle offerte, fissato al 1° marzo 2023, e' pervenuta sulla piattaforma TuttoGare un'unica proposta presentata dall'RTI - Raggruppamento temporaneo di imprese - composto da ACEA Ambiente S.r.l., quale capogruppo mandataria, e da Hitachi Zosen Inova Ag, Vianini Lavori S.p.a. e Suez Italy S.p.a., quali mandanti;
con determinazione dirigenziale n. rep. NA/101 del 9 marzo 2023, prot. NA/5477 del direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti prevenzione e risanamento dagli inquinamenti, la proposta del RTI, contenente le proposte tecnica ed economica, e' stata ammessa alle fasi successive della procedura, chiusasi il successivo 25 maggio;
successivamente, con nota riservata prot. n. NA/2023/12028 del 30 maggio 2023, l'Amministrazione capitolina, avviava, ai sensi dell'art. 183, comma 15, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la fase di interlocuzione con il proponente, formulando richieste di integrazioni/chiarimenti sulla base degli elementi rilevati dalla Commissione, con sospensione dei termini del procedimento stante la complessita' della materia per l'esame e la valutazione della proposta, finalizzata alla formulazione di richieste migliorative in termini economici ed espressamente al fine di pervenire ad una tariffa di conferimento piu' contenuta possibile, compatibilmente con la matrice dei rischi e con il cronoprogramma del progetto;
a seguito di tali interlocuzioni, il predetto RTI proponente trasmetteva la proposta tecnico economica rimodulata che veniva acquisita dall'Amministrazione capitolina in data 26 ottobre 2023 al protocollo n. NA/24138;
con determinazione dirigenziale n. rep. NA/341 del 15 novembre 2023 del direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti, trasmessa con nota prot. n. DG/9848 del 15 novembre 2023, acquisita in pari data al protocollo commissariale al n. RM/3506, sulla base delle conclusioni della relazione al Commissario straordinario, allegata e parte integrante della determinazione stessa, Roma Capitale ha proposto l'approvazione della proposta del RTI rimodulata in esito del processo di confronto con l'Amministrazione capitolina, con la relativa documentazione acquisita da Roma Capitale in data 26 ottobre 2023;
Considerato che:
con ordinanza commissariale n. 27 del 16 novembre 2023:
e' stata disposta l'approvazione della determinazione dirigenziale n. rep. NA/341 del 15 novembre 2023 del direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti relativa alla proposta tecnico economica di Project Financing ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 36/2023 per la concessione del polo impiantistico anzidetto presentata dal RTI - Raggruppamento temporaneo di imprese - composto da ACEA Ambiente S.r.l., quale capogruppo mandataria, e da Hitachi Zosen Inova Ag, Vianini Lavori S.p.a. e Suez Italy S.p.a., quali mandanti, acquisita da Roma Capitale in data 26 ottobre 2023 al protocollo n. NA/24138, attribuendo allo stesso la qualifica di promotore;
e' stato dato incarico a Roma Capitale di provvedere ad indire una gara europea a procedura telematica aperta Project Financing ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 36/2023 - Proposta di partenariato pubblico privato in finanza di progetto per l'«Affidamento della concessione del polo impiantistico relativo alla:
a. progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, e capacita' di trattamento pari a 600.000 ton/anno di rifiuti;
b. progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione dell'impiantistica ancillare deputata alla gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l'ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati.»;
e' stata disposta, in forza dei poteri di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, la deroga alle disposizioni di cui all'art. 41, comma 2 nonche' all'art. 6 dell'all. I.7 del decreto legislativo n. 36 del 2023, relativamente al contenuto del il progetto di fattibilita' tecnico-economica (di seguito «PFTE») posto a base di gara, nonche' parzialmente a quanto indicato all'art. 193, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 36 del 2023, prevedendo che l'offerta, oltre alle varianti migliorative, contenga le integrazioni necessarie rispetto al progetto posto a base di gara;
in attuazione all'ordinanza commissariale n. 27 del 16 novembre 2023, con determinazione dirigenziale rep. n. NA/342/2023 del 16 novembre 2023 del Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti ha disposto di dare avvio al procedimento per l'affidamento della concessione mediante Project Financing ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 36 del 2023 - Proposta di partenariato pubblico privato in finanza di progetto per «Affidamento della concessione del polo impiantistico relativo alla:
a) progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, e capacita' di trattamento pari a 600.000 ton/anno di rifiuti;
b) progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione dell'impiantistica ancillare deputata alla gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l'ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati.» CIG A02B7BF6AA - CUP J82F22001280005;
ponendo a base di gara la proposta presentata dal R.T.I. Promotore;
il valore dell'investimento e' pari a euro 946.100.000,00 IVA esclusa;
con la medesima determinazione dirigenziale, sono stati approvati gli elementi essenziali del contratto di concessione, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, i requisiti di partecipazione, i requisiti di capacita' economico-finanziaria, i requisiti di capacita' tecnico-professionale, il punteggio assegnato all'offerta economica e all'offerta tecnica, nonche' i criteri di valutazione delle offerte tecnica ed economica con i relativi punteggi e i profili professionali della commissione giudicatrice;
con determinazione dirigenziale rep. n. SU/654/2023 e prot. SU/17660 del 16 novembre 2023, il Dipartimento centrale appalti ha provveduto ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo n. 36/2023 ad indire la gara, ad approvare il bando e il disciplinare di gara nonche' a provvedere, ai sensi dell'art. 225 del decreto legislativo n. 36 del 2023 alla pubblicazione degli atti di gara;
il bando di gara e' stato pubblicato sulla piattaforma TuttoGare di Roma Capitale ID 2028 - ID SUAFF 98542, nonche' nella Gazzetta Ufficiale europea serie S n. 223 del 20 novembre 2023, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5ª Serie speciale «Contratti pubblici» - n. 134 del 20 novembre 2023 nonche' sul Servizio contratti pubblici del MIT (SCP);
Atteso che:
i termini per la presentazione delle offerte della sopra citata gara europea a procedura telematica aperta si sono conclusi in data 18 maggio 2024;
con determinazione dirigenziale n. NA/173 del 31 maggio 2024 e' stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute relativamente alla procedura di Project Financing - Proposta di partenariato pubblico privato in finanza di progetto per «Affidamento della concessione del polo impiantistico relativo alla progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione di un impianto di termovalorizzazione, e capacita' di trattamento pari a 600.000 ton/anno di rifiuti e dell'impiantistica ancillare per la gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l'ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati.» di cui alla determinazione dirigenziale rep. n. SU/654/2023 del 16 novembre 2023 - ID Tuttogare di Roma Capitale n. 2028 - ID SUAFF 98542;
a seguito della valutazione dell'offerta pervenuta, la commissione giudicatrice, con nota prot. SU/2024/0010920 del 30 luglio 2024, ha trasmesso al RUP i verbali relativi ai lavori della Commissione, all'esito dei quali e' stata proposta l'aggiudicazione della gara al RTI - Raggruppamento temporaneo di imprese - composto da ACEA Ambiente S.r.l., quale capogruppo mandataria, e da Hitachi Zosen Inova Ag, Vianini Lavori S.p.a., Suez Italy S.p.a. e RMB S.p.a., quali mandanti;
Preso atto che:
all'esito dei lavori della commissione giudicatrice e alla conseguente individuazione del miglior progetto di fattibilita' tecnico economica, Roma Capitale, in qualita' di stazione appaltante ed ente concedente, e' tenuta a sottoporre a verifica, ai sensi dell'art. 42 e dell'all. I.7 del decreto legislativo n. 36 del 2023, il PFTE avente ad oggetto l'«Affidamento della concessione del polo impiantistico relativo alla progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione di un impianto di termovalorizzazione, e capacita' di trattamento pari a 600.000 ton/anno di rifiuti e dell'impiantistica ancillare per la gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l'ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati», il quale riporta, alla luce delle previsioni dell'ordinanza commissariale n. 27 del 16 novembre 2022, le integrazioni necessarie per adeguare al maggior livello di dettaglio previsto dal nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 il contenuto del progetto posto a base di gara, elaborato ai sensi dell'art. 183, comma 15, del decreto legislativo n. 50 del 2016 con il livello di dettaglio previsto dall'art. 23 del medesimo decreto legislativo n. 50/2016 e dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010;
Roma Capitale e', altresi', tenuta, ai sensi della su richiamata normativa in tema di contratti pubblici, a sottoporre a verifica anche il successivo progetto esecutivo;
Visto:
il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» e, in particolare:
l'art. 193, comma 5, che prevede che: «I concorrenti, compreso il promotore, in possesso dei requisiti previsti dal bando, presentano un'offerta contenente il piano economico-finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e le varianti migliorative al progetto di fattibilita' posto a base di gara, secondo gli indicatori previsti nel bando»;
l'art. 41 che prevede, al comma 1, che «La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilita' tecnico-economica e il progetto esecutivo.», definendo al successivo comma 2 i contenuti dei due livelli di progettazione, nonche' il contenuto minimo del quadro delle necessita' e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre;
l'art. 42, rubricato «Verifica della progettazione» che prevede:
al comma 1, che «1. Nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l'ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e la sua conformita' alla normativa vigente. La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in relazione allo specifico livello previsto per l'appalto. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, nonche' nei contratti di partenariato pubblico-privato, la verifica del progetto di fattibilita' tecnico-economica e' completata prima dell'avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario e' effettuata prima dell'inizio dei lavori»;
al comma 3, che «La verifica accerta la conformita' del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento»;
al comma 5, che «gli oneri conseguenti all'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere»;
l'allegato I.7 e, in particolare:
l'art. 6, che definisce il progetto di fattibilita' tecnico-economica;
l'art. 22, che definisce il progetto esecutivo;
l'art. 34, che, al comma 1, specifica le finalita' dell'attivita' di verifica, precisando che «Ai sensi di quanto disposto dall'art. 42 del codice, la verifica e' finalizzata ad accertare la conformita' della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli gia' approvati» e, al comma 2, individua i soggetti che possono effettuare l'attivita' di verifica, specificando che «per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, e, in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), del codice, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020»;
l'art. 35 comma 1, il quale chiarisce che «1. Per le attivita' di verifica sono: a) Organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI EN ISO/IEC 17020, gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020»;
l'art. 36, il quale dispone che «1. La stazione appaltante provvede all'attivita' di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui puo' avvalersi ai sensi dell'art. 7, comma 4, del codice. 2. Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui al comma 1, nonche' nei casi di accertata carenza di organico, la stazione appaltante, per il tramite del responsabile unico del progetto, affida l'appalto di servizi avente a oggetto la verifica della progettazione a soggetti esterni. (...)»;
l'art. 37, comma 2, il quale dispone che «L'attivita' di verifica della progettazione, con esclusione dell'attivita' di verifica relativa ai livelli di progettazione verificati internamente, qualora sia affidata a soggetti esterni alla stazione appaltante, e' affidata unitariamente» e, al comma 3, che «Il soggetto incaricato dell'attivita' di verifica e' munito di adeguata polizza assicurativa per la copertura dei rischi legati alle attivita' professionali a norma dell'art. 43»;
l'art. 38 recante «Requisiti per la partecipazione alle gare» che hanno ad oggetto l'affidamento dell'attivita' di verifica;
l'art. 39, comma 1, il quale indica i contenuti di verifica, specificando che «Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo: a) affidabilita'; b) completezza e adeguatezza; c) leggibilita', coerenza e ripercorribilita'; d) compatibilita'.», declinando, piu' in dettaglio, al comma 2, ciascuno dei predetti aspetti;
l'art. 41, ai sensi del quale «(...) 6. Lo svolgimento dell'attivita' di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali, in contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto preposto alla verifica. 7. Il rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica riporta le risultanze dell'attivita' svolta e accerta l'avvenuto rilascio da parte del direttore lavori, o del RUP qualora il direttore dei lavori non fosse ancora nominato, della attestazione in merito: a) alla accessibilita' delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto; c) alla conseguente realizzabilita' del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori»;
l'art. 210, comma 2, ai sensi del quale «(...) Non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 42»;
Considerato che:
l'intervento in oggetto discende sia dall'analisi delle criticita' individuate ed esplicitate nel Piano di gestione rifiuti per Roma Capitale, derivanti principalmente dall'assenza di impianti adeguati dedicati alla gestione dei rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale, sia dalla scelta della configurazione adottata per il recupero energetico dai rifiuti indifferenziati cosi' come indicata dal Programma nazionale gestione rifiuti;
l'attuale situazione di assenza impiantistica provoca la necessita' di affidare la gestione di tutte le fasi della gerarchia rifiuti a soggetti terzi, spesso localizzati in altri comuni e in altre regioni; questo ha come conseguenza l'aggravio dei costi di gestione e una significativa ricaduta sulle quote tariffarie ricadenti sui cittadini di Roma Capitale;
il permanere dell'assenza degli impianti necessari a svolgere tutte le fasi della gerarchia rifiuti - e cioe' dalla riduzione rifiuti al recupero di energia dai rifiuti indifferenziati alla riduzione netta dello smaltimento a discarica - induce pesanti impatti ambientali sul territorio comunale e una intensa attivita' di trasporto extracomunale ed extraregionale cosi' come quantificato ed elaborato dal Piano di gestione rifiuti di Roma Capitale;
Preso atto:
che l'urgenza degli interventi indicata dal cronoprogramma del Piano di gestione rifiuti di Roma Capitale, non imputabile alla stazione appaltante, discende dalla necessita' di raggiungere l'autosufficienza logistica e impiantistica al 2027 per sostenere il compimento di tutte le fasi della gerarchia rifiuti nel territorio comunale;
l'art. 76, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 36 del 2023 che prevede che «Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando nei seguenti casi: (...) c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle stazioni appaltanti.»;
Visto:
l'art. 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede che, per accelerare la realizzazione degli investimenti, le amministrazioni centrali possano avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., (di seguito Invitalia), mediante apposite convenzioni, per tutte le attivita' economiche, finanziarie e tecniche nonche' in qualita' di centrale di committenza;
l'art. 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall'art. 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che individua Invitalia quale societa' in house dello Stato;
l'art. 10 del decreto-legge n. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che prevede che, per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di societa' in house qualificate;
l'art. 63 del decreto legislativo n. 36 del 2023 che prevede che Invitalia sia iscritta di diritto nell'elenco istituito presso l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in apposita sezione, anche le centrali di committenza;
l'allegato I.1. del decreto legislativo n. 36 del 2023 che:
all'art. 1, comma 1, lettera i) definisce «centrale di committenza», «una stazione appaltante o un ente concedente che fornisce attivita' di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attivita' di supporto all'attivita' di committenza»;
all'art. 3, comma 1, lettera z) definisce «attivita' di committenza ausiliaria», «le attivita' che consistono nella prestazione di supporto alle attivita' di committenza, in particolare nelle forme seguenti:
1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
l'art. 62 del decreto legislativo n. 36 del 2023 che, al comma 7, individua le attivita' che possono essere svolte dalle centrali di committenza;
Ritenuto necessario:
per le motivazioni su esposte, assicurare, nei tempi previsti dal cronoprogramma del progetto, la realizzazione dell'intervento e del connesso interesse pubblico, relativo al raggiungimento dell'autosufficienza impiantistica di Roma Capitale e della prossimita' territoriale nel trattamento dei rifiuti, garantendo la massima efficienza e trasparenza delle procedure:
a tal fine, di prevedere che Roma Capitale si avvalga di Invitalia, in ragione della sua particolare competenza ed esperienza nella gestione delle procedure di gara per la pubblica amministrazione, quale centrale di committenza per l'affidamento delle attivita' di verifica ai sensi dell'art. 42 e dell'all. I.7 del decreto legislativo n. 36 del 2023, sia del PFTE, sia del successivo progetto esecutivo, mediante procedura negoziata ex art 76, comma 2, lettera c), invitando 5 operatori economici accreditati ai sensi dell'art. 34-35 all. I.7 sopra richiamato;
autorizzare Roma Capitale a stipulare apposita convenzione con Invitalia per l'affidamento delle predette attivita' di committenza, nonche' a porre in essere tutti gli eventuali ulteriori atti necessari a tal fine;
stabilire nella misura massima di euro 70.000, oltre IVA se dovuta, il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante per l'attivita' svolta da Invitalia;
Visto:
il sentito della Regione Lazio, richiesto con nota del Commissario straordinario in data 7 agosto 2024, prot. n. RM/4403, ed espresso con nota acquisita al protocollo commissariale al n. RM/4433 del 7 agosto 2024;
Per quanto espresso in premessa e nei considerata;

Dispone:

Con i poteri di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91 del 2022:
1. al fine di assicurare, nei tempi previsti dal cronoprogramma del progetto, la realizzazione dell'intervento e del connesso interesse pubblico, relativo al raggiungimento dell'autosufficienza impiantistica di Roma Capitale e della prossimita' territoriale nel trattamento dei rifiuti, garantendo la massima efficienza e trasparenza delle procedure, che Roma Capitale si avvalga di Invitalia, in ragione della sua particolare competenza ed esperienza nella gestione delle procedure di gara per la pubblica amministrazione, quale centrale di committenza per l'affidamento delle attivita' di verifica ai sensi dell'art. 42 e dell'all. I.7 del decreto legislativo n. 36 del 2023, sia del PFTE, sia del successivo progetto esecutivo, mediante procedura negoziata ex art 76, comma 2, lettera c), invitando 5 operatori economici accreditati ai sensi dell'art. 34-35, all. I.7 sopra richiamato;
2. di autorizzare Roma Capitale a stipulare apposita convenzione con Invitalia per l'affidamento delle predette attivita' di committenza, nonche' a porre in essere tutti gli eventuali ulteriori atti necessari a tal fine;
3. di stabilire nella misura massima di euro 70.000, oltre IVA se dovuta, il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante per l'attivita' svolta da Invitalia;
4. la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo.
La presente ordinanza e' immediatamente efficace ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso la presente ordinanza e' ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo».
Roma, 7 agosto 2024

Il Commissario straordinario di Governo: Gualtieri