Gazzetta n. 206 del 3 settembre 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
ORDINANZA 28 giugno 2024
Approvazione della proroga dei termini per l'attuazione dei progetti di cui all'allegato 2, «Bando B1.3b - Innovazione PMI», all'ordinanza PNC n. 25 del 30 giugno 2022. (Ordinanza n. 101).

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visti, in particolare:
(i) l'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, secondo cui «I presidenti delle regioni interessate operano in qualita' di vice commissari per gli interventi di cui al presente decreto, in stretto raccordo con il Commissario straordinario, che puo' delegare loro le funzioni a lui attribuite dal presente decreto. A tale scopo e' costituita una Cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta dal Commissario straordinario, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonche' di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione. Alla Cabina di coordinamento partecipano, oltre al Commissario straordinario, i presidenti delle regioni, in qualita' di vice commissari, ovvero, in casi del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta regionale munito di apposita delega motivata, oltre ad un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate, designato dall'ANCI regionale di riferimento. Al funzionamento della Cabina di coordinamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.»;
(ii) l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite «il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate sentiti i presidenti delle regioni interessate nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.»;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale e' stato aggiunto il comma 4-octies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024;
Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3,50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2023;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020;
Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (regolamento de minimis);
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento GBER);
Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
Vista la decisione C (2022)1545 final del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalita' regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 - Italia);
Vista la comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la comunicazione della Commissione europea C (2022) 1890 final del 23 marzo 2022, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»;
Visti e considerati gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato il 30 aprile 2021 ed approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, notificata all'Italia dal segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 (c.d. PNC), e:
in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale e' approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR;
e, ancor piu' nello specifico, il comma 2, lettera b), del richiamato art. 1 che assegna complessivi 1.780.000 euro per gli anni dal 2021 al 2026 per attuare interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, a carico delle risorse del Piano complementare al PNRR, individuando quali soggetti attuatori la Struttura tecnica di missione per il sisma dell'Aquila del 2009 e il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e in particolare:
(i) l'art. 14, rubricato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» e, segnatamente, i commi 1 e 1-ter, alla stregua dei quali:
«1. Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente decreto, incluse quelle relative al rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonche' al meccanismo di superamento del dissenso e ai poteri sostitutivi, si applicano anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli interventi di cui al citato art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, cofinanziati dal PNRR.»;
«1-ter. Con riferimento agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, limitatamente alle aree del terremoto del 2016 nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario ad acta di cui all'art. 12, comma 1, ove nominato, viene individuato nel Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.»;
(ii) l'art. 14-bis, rubricato «Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016», secondo cui:
«1. Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' integrata dal capo del Dipartimento "Casa Italia" istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal coordinatore della struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonche' dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009.
2. In coerenza con il cronoprogramma finanziario e procedurale di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, entro il 30 settembre 2021, la Cabina di coordinamento individua i programmi unitari di intervento nei territori di cui al comma 1, articolati con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la cui attuazione secondo i tempi previsti nel citato cronoprogramma sono adottati, d'intesa con la Struttura tecnica di missione di cui al medesimo comma 1, i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021 si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonche' le relative modalita' di monitoraggio;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», e, in particolare, l'art. 17 rubricato «Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016»;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77 ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'atto di «Individuazione e approvazione dei programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108»;
Considerato che nella citata delibera sono previste le seguenti sub-misure del Piano complementare sisma: sub misura B1 «Sostegno agli investimenti»; sub misura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione»; sub misura B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie»;
Considerato che nella citata delibera alla sub misura B1 «Sostegno agli investimenti» sono state assegnate risorse finanziarie per complessivi 380 milioni di euro;
Preso atto che nelle settimane successive alla delibera della Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021 si e' svolta una complessa e approfondita istruttoria ai fini della compiuta individuazione dei programmi e dei progetti, delle procedure di attuazione, nonche' dei primi atti di affidamento in coerenza con il previsto milestone del 31 dicembre 2021;
Considerato che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di coordinamento integrata, tenutasi in data 24 novembre 2021, in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico alle due aree oggetto di intervento, e' stata programmaticamente individuata, relativamente all'intera misura B, la seguente ripartizione percentuale delle risorse finanziarie assegnate:
33% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2009;
67% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2016;
Considerato altresi' che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si e' provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico;
Considerato che per le sub misure B1, B2 e B3 sono state elaborate, in collaborazione con Invitalia, con il partenariato istituzionale e con il partenariato economico e sociale, delle articolate schede intervento che ne definiscono i principali contenuti attuativi;
Considerato che l'art. 9, primo comma, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, prevede che «Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le amministrazioni centrali, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarita' degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalita' previste dalla normativa nazionale ed europea vigente»;
Considerata l'ordinanza PNC n. 14 del 30 dicembre 2021 che, ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge n. 77 del 2021, ha approvato le sub-misure B1 «Sostegno agli investimenti», B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie», con le relative linee di intervento, del «Programma unitario di interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016» all'art. 3, comma 2 prescrive che con successiva ordinanza siano approvati i bandi relativi alla selezione dei progetti;
Considerato che l'art. 2, comma 3, dell'ordinanza sopra richiamata, prevedeva che, a seguito della presentazione da parte di Invitalia degli schemi di bando elaborati entro il 28 febbraio 2022, «Con successiva ordinanza saranno disciplinate le ulteriori modalita' attuative delle misure e sara' approvata una nuova convenzione con Invitalia, necessaria per il prosieguo delle attivita'»;
Considerato che Invitalia, con nota prot. n. 0074992 ha trasmesso gli schemi di bando necessari all'attuazione delle sub misure in oggetto, elaborati entro la data sopra indicata;
Vista l'ordinanza PNC n. 25 del 30 giugno 2022, di «Approvazione dei bandi relativi all'attuazione della macro-misura B "Rilancio economico sociale", sub misura B1 "Sostegno agli investimenti", misura B1.3 "Interventi diffusivi di sostegno alle attivita' produttive", linea di intervento B1.3.a "Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per l'attrazione e il rientro di imprenditori", linea di intervento B1.3.b "Interventi per l'innovazione diffusa" e linea di intervento B1.3.c "Interventi per l'avvio, il riavvio e il consolidamento di attivita' economiche e per il rientro di quelle temporaneamente delocalizzate" del programma unitario di intervento - interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza"»;
Vista l'ordinanza PNC n. 36 del 12 agosto 2022, recante. «Rettifiche, integrazioni e chiarimenti interpretativi anche a seguito della comunicazione della rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea dei bandi approvati con l'ordinanza n. 21 del 27 aprile 2022 e con le ordinanze n. 24, 25, 27 e 29 del 30 giugno 2022»;
Vista l'ordinanza PNC n. 38 del 13 ottobre 2022, recante «Modifiche alle ordinanze n. 16 del 1° febbraio 2022, 25, 26, 27, 29 e 30 del 30 giugno 2022»;
Considerata l'ordinanza PNC n. 42 del 31 dicembre 2022, recante «Disciplina procedimentale per la conclusione delle attivita' istruttorie dei comitati di valutazione e per i contratti di sviluppo nonche' riallocazione condizionata delle misure B del PNC Sisma» e, in particolare, la proroga delle attivita' istruttorie di valutazione delle domande presentate ai fini dei finanziamenti previsti dalla misura B al 31 marzo 2023;
Vista la nota di Invitalia acquisita alla struttura commissariale con prot. CGRTS-0023494-A-14/06/2024 con cui e' stato comunicato lo stato di avanzamento dell'attuazione della sub-misura in oggetto;
Considerato che la suddetta nota evidenzia altresi' lo stato di ritardo dell'attuazione della sub-misura di cui sopra, dovuto sia a variazioni sostanziali dei progetti ammessi alle agevolazioni, sia a modifiche nella compagine sociale o a cambi di sede operativa dei soggetti ammessi, sia infine a variazione del programma di spesa, che hanno determinato l'allungamento dei tempi istruttori per l'erogazione delle agevolazioni, al fine di controllare il permanere dei requisiti per i benefici di legge;
Ritenuto di importanza strategica consentire al maggior numero di imprese beneficiarie di pervenire alla realizzazione del programma di innovazione;
Considerato che l'allegato n. 2 all'ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022 «BANDO B1.3.B - Innovazione PMI» non prevede la possibilita' di proroga per le scadenze dei termini di attuazione dei progetti medesimi;
Ritenuto opportuno, nell'ottica del principio del risultato, pertanto di poter prevedere una proroga almeno sino al 31 dicembre 2024, per l'attuazione dei progetti;
Considerato che il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, con i poteri di ordinanza, anche in deroga, richiamati dall'art. 14-bis del decreto-legge n. 77 del 2021 e dall'art. 2 del decreto-legge n. 189 del 2016;
Ritenuti sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di legge per l'esercizio dei poteri richiamati dall'art. 14-bis del decreto-legge n. 77 del 2021 e dall'art. 2 del decreto-legge n. 189 del 2016;
Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di non generare soluzioni di continuita' nell'attuazione delle linee di intervento connesse alle misure del PNC sisma e, in particolare, negli investimenti, nei progetti e negli interventi previsti nella sub misura B.1.3.B.;
Ritenuta, pertanto, sussistente l'esigenza di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;
Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento integrata del 26 giugno 2024 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e dal Coordinatore della Struttura di Missione sisma 2009;

Dispone:

Art. 1
Proroga dei termini per l'attuazione dei progetti di cui all'Allegato
2, «BANDO B1.3.B - Innovazione PMI», all'ordinanza PNC n. 25 del 30
giugno 2022

1. E' disposta la proroga al 31 dicembre 2024 dei termini per l'attuazione dei progetti di cui all'allegato 2, «Bando B1.3.b - Innovazione PMI», all'ordinanza PNC n. 25 del 30 giugno 2022 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108 e recante «Approvazione dei bandi relativi all'attuazione della macro-misura B "Rilancio economico sociale", sub misura B1 "Sostegno agli investimenti", misura B1.3 "Interventi diffusivi di sostegno alle attivita' produttive", linea di intervento B1.3.a "Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per l'attrazione e il rientro di imprenditori", linea di intervento B1.3.b "Interventi per l'innovazione diffusa" e linea di intervento B1.3.c "Interventi per l'avvio, il riavvio e il consolidamento di attivita' economiche e per il rientro di quelle temporaneamente delocalizzate" del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza."».
 
Art. 2

Entrata in vigore ed efficacia

1. In considerazione della necessita' di dare impulso alle attivita' connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR e per le ulteriori motivazioni specificate in premessa, la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. L'ordinanza sara' altresi' pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.
Roma, 28 giugno 2024

Il Commissario straordinario: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2137