Gazzetta n. 205 del 2 settembre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 6 agosto 2024
Determinazione della misura dell'indennita' di funzione e dei gettoni di presenza dei componenti degli organi delle particolari e piu' accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, istituite dai comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in base al quale nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti lo statuto puo' prevedere particolari e piu' accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresi', anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalita' di elezione, nomina o designazione;
Visto l'art. 4-quinquies del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, in base al quale «con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' con cui i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti possono riconoscere agli amministratori delle forme particolari e piu' accentuate di decentramento, istituite dai comuni ai sensi dell'art. 17, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, indennita' e gettoni di presenza che, nel loro complesso, non determinino una spesa superiore a quella che il comune puo' sostenere applicando le tipologie di indennita' e i tetti di spesa previsti dall'art. 82, commi 1 e 2, del medesimo testo unico agli amministratori delle forme particolari e piu' accentuate di decentramento»;
Visto l'art. 82, comma 8, del citato decreto legislativo n. 267/2000, in base al quale la misura delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori degli enti locali e' determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, «Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennita' di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'art. 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, con specifico riguardo all'art. 1, commi da 583 a 587;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
Ritenuto di richiamare i criteri e i parametri stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119 per la misura dell'indennita' di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali e, in particolare, i parametri stabiliti per l'indennita' attribuita al presidente della circoscrizione cui poter fare riferimento per la determinazione dell'indennita' e dei gettoni da corrispondere agli organi delle piu' accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, di cui all'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 10 luglio 2024;

Decreta:

Art. 1

1. I comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti, il cui statuto prevede particolari e piu' accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale ai sensi dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, determinano le indennita' di funzione e i gettoni di presenza dei componenti degli organi di tali articolazioni di decentramento entro i limiti e nel rispetto delle modalita' e dei criteri stabiliti dal presente decreto.
 
Art. 2

1. All'organo monocratico di vertice che, in base alle norme statutarie e regolamentari, rappresenta l'articolazione di decentramento comunale e' attribuita un'indennita' di funzione mensile in misura non superiore al 60% di quella spettante agli assessori del rispettivo comune.
2. Ai componenti degli organi esecutivi delle articolazioni di decentramento comunale, statutariamente istituiti, e' attribuita un'indennita' di funzione mensile in misura non superiore al 65% di quella attribuita all'organo monocratico di vertice che rappresenta l'articolazione di decentramento comunale. La predetta percentuale e' elevabile sino al 75% per il componente cui eventualmente sono statutariamente attribuite funzioni sostitutive dell'organo di cui al comma 1.
 
Art. 3

1. Ai componenti dell'organo consiliare dell'articolazione di decentramento comunale e' attribuito per l'effettiva partecipazione alle riunioni dei rispettivi consigli e commissioni, formalmente convocate, un gettone di presenza non superiore al 50% di quello spettante ai consiglieri del rispettivo comune. In ogni caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere non puo' superare l'importo pari ad un quarto dell'indennita' massima mensile attribuita all'organo monocratico di vertice che rappresenta l'articolazione di decentramento comunale.
2. Al presidente dell'organo consiliare, ove diverso da quello di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto, puo' essere riconosciuta, in alternativa al gettone di presenza di cui al comma precedente, un'indennita' di funzione mensile in misura non superiore al 30% di quella attribuita all'organo che rappresenta l'articolazione di decentramento comunale.
 
Art. 4

1. I comuni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni del presente decreto.
 
Art. 5

1. Gli importi delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza determinati dai comuni sulla base di quanto previsto dal presente decreto, non possono, in ogni caso, comportare una spesa complessiva superiore a quella che l'ente puo' sostenere applicando, agli amministratori delle forme particolari e piu' accentuate di decentramento, le tipologie di indennita' e i tetti di spesa previsti dall'art. 82, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
2. Ai fini dell'individuazione della spesa di cui al precedente comma, l'organo di revisione economico-finanziario attesta la regolarita' della quantificazione effettuata e la sostenibilita' finanziaria della stessa a carico del bilancio dell'ente.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 agosto 2024

Il Ministro dell'interno
Piantedosi Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 3568