Gazzetta n. 205 del 2 settembre 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 26 agosto 2024 |
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Lessini Durello» o «Durello Lessini». |
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IL DIRIGENTE DELLA PQA 1 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con regolamento (UE) 2021/2117 del 2 dicembre 2021; Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo; Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche' alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012; Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione; Visto il regolamento delegato (UE) 2023/1606 della Commissione del 30 maggio 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/33 per quanto riguarda alcune disposizioni sulle denominazioni di origine protette e sulle indicazioni geografiche protette dei vini e sulla presentazione delle indicazioni obbligatorie dei prodotti vitivinicoli nonche' nonne specifiche relative all'indicazione e alla designazione degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli e il regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda la certificazione dei prodotti vitivinicoli importati; Visto il regolammento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1607 della Commissione del 30 maggio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda l'adeguamento di taluni riferimenti giuridici; Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino; Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010; Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 dell'8 aprile 2022, recante «Disposizioni nazionali applicatine dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016 concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione»; Visto il decreto ministeriale 8 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 28 novembre 2011, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Lessini Durello» o «Durello Lessini» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 16 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 109 dell'11 maggio 2019, con il quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di origine controllata dei vini «Lessini Durello» o «Durello Lessini»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d); Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti; Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2024; Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019; Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare, registrata dall'U.C.B. il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica; Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d); Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione; Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della Regione Veneto, su istanza del Consorzio per la tutela del vino Lessini Durello DOC, con sede in Soave (VR), Via A. Mattielli n. 11, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Lessini Durello» o «Durello Lessini», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, nonche' dell'analogo preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012; Considerato che la predetta richiesta di modifica ordinaria che comporta variazioni al documento unico ai sensi dell'art. 17, del regolamento (UE) n. 33/2019, e' stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012 (articoli 6, 7, e 10) e dal citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 (art. 13), successivamente alla sua entrata in vigore, e in particolare: e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto; e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 24 giugno 2024, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOC dei vini «Lessini Durello» o «Durello Lessini»; conformemente all'art. 13, comma 6, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, la proposta di modifica del disciplinare in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 164 del 15 luglio 2024, al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla citata data; entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla citata proposta di modifica; Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 13, comma 7, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Lessini Durello» o «Durello Lessini» ed il relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche; Ritenuto altresi' di dover procedere, ai sensi dell'art. 13, commi 7 e 8, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del reg. UE n. 34/2019;
Decreta:
Art. 1
1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Lessini Durello» o «Durello Lessini», cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 16 aprile 2019, richiamato in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 164 del 15 luglio 2024. 2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Lessini Durello» o «Durello Lessini», consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1, e il relativo documento unico consolidato figurano rispettivamente negli allegati A e B del presente decreto. |
| Allegato A
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI "LESSINI DURELLO" O "DURELLO LESSINI"
Articolo 1 Denominazione e Vini La denominazione di origine controllata "Lessini Durello" o "Durello Lessini" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: - "Lessini Durello" o "Durello Lessini" spumante prodotto con metodo Martinotti o charmat. |
| Allegato B
DOCUMENTO UNICO Denominazione/denominazioni Lessini Durello Durello Lessini Tipo di indicazione geografica: DOP - Denominazione di origine protetta Categorie di prodotti vitivinicoli 5. Vino spumante di qualita' Descrizione dei vini: "Lessini Durello" o "Durello Lessini" spumante prodotto con metodo Martinotti o Charmat BREVE DESCRIZIONE TESTUALE Spuma: fine, persistente Colore: giallo paglierino tenue con riflessi verdognoli Odore: delicato caratteristico e lievemente fruttato Sapore dosaggio zero o pas dose', extrabrut, brut, extra dry, dry e demisec Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol Estratto non riduttore minimo: 14 g/l Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE Caratteristiche analitiche generali Acidita' totale minima: 6,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico Pratiche di vinificazione Pratiche enologiche specifiche Spumantizzazione metodo Martinotti o Charmat (autoclave) Pratica enologica specifica Rifermentazione in autoclave, secondo il metodo Martinotti o Charmat, in ottemperanza alle vigenti norme sulla produzione degli spumanti. Rese massime: "Lessini Durello o Durello Lessini spumante prodotto con metodo Martinotti o Charmat 16000 chilogrammi di uve per ettaro Zona geografica delimitata La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lessini Durello o Durello Lessini" comprende: a) provincia di Verona: l'intero territorio dei comuni di: Vestenanova, San Giovanni Ilarione e parte del territorio dei comuni di: Montecchia di Crosara, Ronca', Cazzano di Tramigna, Tregnago, Badia Calavena. b) provincia di Vicenza: l'intero territorio dei comuni di Arzignano, Castelgomberto, Chiampo, Brogliano, Gambugliano, Trissino e parte del territorio dei comuni di Cornedo, Costabissara, Gambellara, Isola Vicentina, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, San Vito di Leguzzano, Schio, Zermeghedo. Varieta' di uve da vino Durella B. Descrizione del legame/dei legami "Lessini Durello o Durello Lessini" spumante prodotto con metodo Martinotti o Charmat a) Specificita' della zona geografica Fattori naturali L'area compresa nella zona a DOC del vino "Lessini Durello" "Durello Lessini" si estende per una superficie di oltre 30.000 ettari nella porzione collinare dei Lessini orientali a cavallo del confine tra le province di Verona e Vicenza. L'assetto fisiografico, comune a tutti i Lessini, e' caratterizzato da estese e talora strette incisioni vallive disposte a ventaglio con sostanziale andamento NNW-SSE separate da altrettante dorsali, con analogo andamento, che progradano a Sud fino ad immergersi sotto la coltre alluvionale della Pianura Padana. Il dislivello altimetrico compreso nell'area e' di circa 800 m. Il sistema idrografico dell'area si presenta particolarmente sviluppato ed e' costituito principalmente dai fiumi lessinei che hanno un andamento genericamente meridiano. Il clima dell'area studiata e' caratterizzato da piovosita' annua di circa 1063 mm e da temperature medie annue di circa 13,7 °C. Pur essendo il territorio caratterizzato da un vissuto geologico piuttosto complesso, possiamo pero' affermare che negli areali interessati oggi alla coltivazione della vite soprattutto nei versanti collinari della Val d'Alpone e della Val di Chiampo, fino alla valle dell'Agno, sono predominanti rocce vulcaniche e vulcanico-detritiche basiche. I suoli che ne derivano sono moderatamente profondi, con tessitura fine e con scheletro basaltico scarso in superficie ma piu' abbondante in profondita'. Qui il vitigno principale e' la Durella, quasi una varieta' esclusiva della zona, discendente dalla Durasena citati negli Statuti di Costozza del 1290. A una varieta' a bacca bianca dal grappolo alato e compatto. Il nome deriva dalla durezza o compattezza della buccia e dalla elevata acidita' totale che caratterizza il vino, ne permette un'elevata longevita' e ottimi risultati con la spumantizzazione. Un vitigno che grazie ad una produzione costante, una buona resistenza alle malattie, un'ottima attitudine alla spumantizzazione (vedi contenuti acidi) ed un'alta vigoria (consona alle buone precipitazioni delle colline orientali veronesi e vicentine), ha trovato nell'area le condizioni pedoclimatiche idonee a fornire i migliori risultati qualitativi e a renderlo forte e capace di affrontare le sfide estreme. Fattori storici e umani Sette secoli di storia per la viticoltura dei Monti Lessini sono un traguardo che sottolinea con forza quanto l'uomo da sempre sia attento alle sorti della vigna in questa zona alto collinare, a cavallo tra le province di Verona e di Vicenza nell'area dei Monti Lessini. Documenti storici sull'agricoltura dei Monti Lessini evidenziano spesso la frase "Terra cum vineis% appezzamento di terreno coltivato interamente a vite. Nel periodo intercorso tra il Medioevo e i primi anni del secolo XIX la viticoltura e l'enologia nelle province di Verona e Vicenza, e cosi' nella zona dell'Alpone e quella dell'Agno-Chiampo, rimasero ai livelli tecnici di base che si erano determinati nel Medioevo. Le produzioni migliori si ottengono in terreni ben esposti, di natura vulcanica con tecniche di coltivazione razionali legate alla tradizione del territorio. Il vitigno Durella ama le buone esposizioni ma soprattutto esige nel vigneto un buon ricambio di aria e di questo i viticoltori sono consapevoli. I sistemi di allevamento nel corso degli anni hanno subito un'evoluzione notevole. Oggi i sistemi di allevamento piu' usati nella zona della Durella sono la pergola semplice o doppia ed il guyot. Negli ultimi tempi si e' affermata la pergola veronese doppia anche aperta al centro, a bassa carica di gemme. Questo sistema di allevamento permette una maggiore insolazione, un migliore ricambio di aria e una migliore pigmentazione delle uve. Nata con Decreto Ministeriale 25/06/1987 (GU n. 6 del 09/01/1988). Il Consorzio di Tutela del Lessini Durello, riconosciuto dal Ministero nazionale nel novembre 2000, opera per valorizzare le denominazioni della zona e la loro realta' produttiva e socioeconomica delle Vallate Veronesi e Vicentine che rientrano nella zona del disciplinare di produzione. I produttori della denominazione, insieme al Consorzio, hanno affinato la tecnica della spumantizzazione del Lessini Durello ricavandone un ruolo di prestigio nell'ambito della spumantistica veneta. b) Specificita' del prodotto I grappoli della Durella sono di media grandezza, con forma piramidale, compatta e alata; gli acini hanno una buccia piuttosto spessa, coriacea e tannica. Il Durello Spumante nasce da un uvaggio che prevede un minimo dell' 85% di uva Durella, con possibili aggiunte di Chardonnay, Garganega, Pinot bianco e Pinot nero. Grazie all'alta percentuale di acidita' totale si presta bene alla spumantizzazione. Questo vino si presenta con una spuma fine e persistente e con un colore giallo paglierino piu' o meno carico, con riflessi verdognoli. I profumi sono caratterizzati da sentori di marini di gesso e iodio che sembra esaltare note piu' floreali di sambuco e biancospino. In bocca e' la sua vibrante acidita' a definirne il carattere. Ritornano i sentori marini tipici di questo territorio ed anche se il corpo non e' mai eccessivo, la sensazione di sapidita' nobilitata da un retrogusto minerale e amarognolo non sembra mai esaurirsi. Proprio per queste caratteristiche, ha una grande duttilita', sia come aperitivo che per i piatti piu' grassi e sapidi. c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto A fuori dubbio che la viticoltura dell'area DOC Lessini Durello, possa avvalersi di uno stretto legame di identita' tra i suoi vini e gli elementi tipici del territorio: da un lato un vitigno antico ed autoctono, la Durella, dall'altro un ambiente in gran parte ancora incontaminato con un paesaggio pienamente conservato e ancora da proporre nei suoi angoli piu' caratteristici. Anche in questo caso una ricca bibliografia chiarisce il diverso comportamento varietale quando confrontato in simili o analoghi ambienti. La viticoltura in questo areale e' la dimostrazione che il risultato enologico e' strettamente dipendente dalla perfetta sintonia tra vitigno e ambiente. Se da un lato troviamo quindi il territorio viticolo con le sue peculiarita' ben definibili e definite, dall'altro abbiamo invece il vitigno con una sua reazione ben precisa ai fattori termici, idrici, pedologici e colturali. Alta collina e suoli prevalentemente d'origine basaltica definiscono dei vini molto caratteristici. La pergoletta per il vitigno Durella resta uno dei sistemi di allevamento migliore, legato al territorio e all'ambiente, ma la stessa deve essere ben gestita per garantire all'uva uno standard qualitativo elevato e sempre costante. Se l'elevato contenuto in acidita' fissa e' da collegare alle peculiarita' del vitigno, quasi tutti gli altri caratteri sono fortemente collegati alle condizioni pedoclimatiche. C'e' infatti un fortissimo legame tra suoli vulcanici e sentori minerali di pietra focaia, quasi marcatori specifici del Durello. Pendenze e altitudini con le relative forti escursioni termiche definiscono inoltre gli altri caratteri di questo vino. I vini non saranno mai caratterizzati da una struttura importante, ma sara' l'aspetto olfattivo a caratterizzare e quasi definire l'identita' del Durello. Sentori di mela piu' o meno verde si alternano a intensita' olfattiva piu' complesse di origine minerale, pietra focaia, anche con ricordi marini di iodio e di zolfo Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti) Elaborazione dei vini spumanti Quadro di riferimento giuridico: Nella legislazione unionale Tipo di condizione supplementare: Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata Descrizione della condizione: L'elaborazione dei vini spumanti deve avvenire solo all'interno del territorio della Regione del Veneto. LINK AL DISCIPLINARE DEL PRODOTTO https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDP agina/21934 |
| Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento UE n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione. 3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla campagna vendemmiale 2024/2025. 4. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della denominazione di origine controllata dei vini «Lessini Durello» o «Durello Lessini» di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 agosto 2024
Il dirigente: Gasparri |
| Articolo 2 Base ampelografica Il vino a denominazione di origine controllata "Lessini Durello" o "Durello Lessini" deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Durella per almeno 85%; possono concorrere, da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 15%, i vitigni Garganega, Pinot bianco, Chardonnay, Pinot nero. |
| Articolo 3 Zona di produzione delle uve La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lessini Durello" o "Durello Lessini" comprende: a) Provincia di Verona: l'intero territorio dei comuni di: Vestenanova, San Giovanni Ilarione e parte del territorio dei comuni di: Montecchia di Crosara, Ronca', Cazzano di Tramigna, Tregnago, Badia Calavena. b) Provincia di Vicenza: l'intero territorio dei comuni di Arzignano, Castelgomberto, Chiampo, Brogliano, Gambugliano, Trissino e parte del territorio dei comuni di Corredo, Costabissara, Gambellara, Isola Vicentina, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, San Vito di Leguzzano, Schio, Zermeghedo. La zona risulta cosi' delimitata: a est, iniziando dal confine con la provincia di Vicenza, in localita' Calderina a quota 36, segue la strada che porta a Ronca', passando le localita' Binello e momello. Attraversa il centro abitato di Ronca', riprende la strada che si immette nella provinciale MonteforteMontecchia fino al confine comunale di Montecchia di Crosara. Segue detto confine comunale fino a quota 64 e poi la strada che porta nuovamente sulla provinciale a sud della cantina sociale di Montecchia di Crosara. Prosegue per breve tratti verso nord la provinciale della Val d' Alpone fino al ponte sull'omonimo torrente che lo attraversa seguendo poi la strada comunale che passa dalle localita' Molino, Castello e San Pietro a sud dell'abitato di Montecchia di Corsara, prosegue fino a incontrare il torrente Rio Albo a quota 85 che delimita la zona fino a quota 406 a sud di Corgnan e Tolotti per congiungersi con il confine comunale di Cazzano di Tramigna. Prende la strada comunale per Marsilio e seguendo la quota di livello tocca il Rio V. Bra' e V. Magragna fino a quota 149 in localita' Caliari. Da localita' Caliari prosegue verso nord per la strada che porta a Campiano fino alla localita' Panizzolo a quota 209 per unirsi al torrente Tramigna; sale a nord il Tramigna fino ad arrivare al confine comunale di Tregnago che lo segue per breve tratto verso ovest e quindi raggiunge la localita' Rovere a quota 357 e successiva 284 Prende la strada che porta a Tregnago passando per quota 295, entra nell'abitato di Tregnago, le attraversa seguendo la strada principale fino a quota 330. Da qui si immette sulla comunale per Marcemigo che attraversa e prosegue per salire a localita' Morini a quota 481 e successivamente si immette sulla provinciale per San Mauro di Saline a quota 523. Segue la provinciale per S: Mauro di Saline a quota 523. Segue la provinciale per S: Mauro di Saline verso nord fino a localita' Bettola al confine con il comune di Badia Calavena. Dalla localita' Bettola si scende a valle seguendo la comunale, passando fra le localita' Canovi, Valle, Antonelli, Riva, Fornari si entra nell'ambito di Badia Calavena e da quota 451, seguendo la comunale verso est, si sale alla localita' Colli a quota 734 raggiungendo il confine con Vestenanova a quota 643, continuando per la comunale si passa dall'abitato di Castelvero, si prosegue per Vestenavecchia fino a giungere a Vestenanova centro; si prosegue per la localita' Siveri seguendo la comunale e si arriva alla localita' Alberomato; da qui, toccando la localita' Bacchi, si giunge al confine con la provincia di Vicenza e seguendo i confini provinciali verso nord fino raggiungere quota 474 s.l.m., il limite di zona prosegue luogo il confine nord del comune di Chiampo verso est e quindi verso sud, fino all'intersezione di questo con la strada provinciale che congiunge Chiampo con Nogarole Vicentino in coincidenza con la quota 468 s.l.m. Segue quindi detta strada, tocca il centro abitato di Nogarole e prosegue lungo la strada che conduce a Selva di Trissino al Capitello posto dopo la quota 543 s.l.m., si dirige a sinistra lungo il sentiero fino all'incrocio di questo con l'acquedotto. Di qui corre lungo il sentiero attraversando la contrada Prizzi congiungendosi poi a quota 530 s.l.m. con la strada per Cornedo, che segue attraversando le contrade Pellizzari e Duello fino al bivio con la strada comunale che conduce alle contrade Caliari, Stella, Ambrosi fino a raggiungere nuovamente la provinciale per Cornedo toccando la localita' Grigio. S'innesta qui a Cornedo sulla statale n. 246 che segue fino a poco prima del ponte dei Nori. Gira quindi verso est e prende posto la strada comunale che tocca le contrade Colombara, Bastianci, Muzzolon, Milani (quota 547) ; di qui segue la carrareccia con direzione nord-est fino alla contrada Crestani a quota 532. Segue quindi la strada comunale che conduce alle contrade Mieghi, Milani a quota 626, Casare di Sopra, Casare di Sotto, Godeghe fino al bivio con la strada comunale Monte di Malo-Monte Magre' che percorre appunto fino a questo centro abitato. Da qui segue la strada per Magre' fino a quota 294 proseguendo successivamente in direzione nord-ovest toccando quota 214, segue poi la Valfreda raggiungendo localita' Raga a quota414 e da qui prosegue fino al confine comunale fra Schio e Torrebelvicino, segue lo stesso fino a quota 216 Da qui segue il torrente Leogra fino al ponte della statale n.46 per Schio seguendo successivamente la strada rivierasca fino a quota 188. Segue quindi la statale n.46 Schio-Vicenza fino alla localita' Fonte di Castelnovo. Attraversa e prende quindi la strada per Costabissara che raggiunge toccando le localita' Ca' de Tommasi e Pilastro. Il limite di zona segue quindi la strada comunale da Costabissara a Creazzo passando per localita' S. Valentino fino a raggiungere il confine meridionale del comune di Costabissara; prosegue quindi verso ovest lungo i confini comunali sud di Costabissara, fino a incontrare la strada che da Gambugliano procede fino a Sovizzo costeggiando la strada della Valdiezza. Si segue quindi la strada verso Castelgomberto fino ad incontrare sulla sinistra la strada per le contrade Busa, Pilotto, Vallorona. Allo stop si segue la strada a Sinistra una prima ed una seconda volta; si tralascia il bivio per localita' Monteschiavi. Al bivio per Contra' Vallorona, Rubbo, Spinati si tralascia la strada per predette localita' andando diritto fino ad arrivare in fondo a via Vallorona. Si prosegue a destra, seguendo l'unghia del monte, per Valdimolino. Si prosegue per la strada che va a Sant'Urbano di Montecchio Maggiore (strada Cavallara). Si prosegue quindi per la strada dei Bastian fino a incrociare la strada che proviene da Castelgomberto. Si prosegue per la strada dei Bernuffi, procedendo a sinistra fino a raggiungere l'abitato di Sant'Urbano. Al bivio si gira a sinistra seguendo la strada per Sovizzo Alto arrivati alla Casa Caftani si gira a destra per via Caussa, in fondo a detta strada si gira a destra proseguendo la strada (loc. Carbonara) fino a giungere in localita' Bastia Bassa, quindi si prosegue per la localita' Campestrini arrivando infine alla destra della Villa Cordellina. Dopodiche' si gira a destra per ricongiungersi con la SS 246 girando a sinistra verso la Montorsina e includendo nell'area il sito dei Castelli di Giulietta e Romeo. Il limite segue quindi la strada per Montecchio Maggiore e Montorso fino al ponte sul torrente Chiampo, attraversa il corso d'acqua e prosegue verso sud fino alla strada per Zermeghedo che raggiunge via Mieli. Dall'incrocio via Mieli si prosegue a sinistra per la localita' Belloccheria considerando come area delimitata quella che segue l'unghia del monte fino ad incrociare la via Perosa. Da qui si procede verso il centro abitato di Montebello via Castelletto giungendo fino all'incrocio della strada della Mira. Da qui si procede per la strada Contrada Selva fino all'incrocio Casa Cavazza e strada per Zermeghedo. Il confine prende la strada per Agugliana e continua in direzione La Guarda a circa 300 metri da questa localita' svolta a sinistra per un sentiero che la congiunge al confine con Gambellara che segue verso nord fino a quota 143. Discende lungo la strada vicinale che conduce a Gambellara che attraversa verso ovest seguendo la strada da Gambellara a Calderina congiungendosi con la delimitazione dell'area iniziale della provincia di Verona. |
| Articolo 4 Norme per la viticoltura Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Lessini Durello" o "Durello Lessini" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. I vigneti per essere idonei alla produzione dei vini di cui all'articolo 1 devono essere posti in giacitura acclive; sono in ogni caso esclusi quelli ubicati in terreni eccessivamente umidi e fertili. Le viti devono essere allevate a spalliera o GDC o a pergola in tutte le sue forme ove sia assicurata un'apertura nell'interfila o sul filare e una carica massima di gemme ad ettaro fino a 50 mila. Tutti i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare devono avere un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 2.500 per le varieta' Durella e Garganega e 3.000 per il Pinot nero, Chardonnay e Pinot bianco. I sesti d'impianto, le forme d'allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. A vietata ogni pratica di forzatura. A tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini "Lessini Durello" o "Durello Lessini" non deve essere superiore a tonnellate 16 per ettaro di vigneto a coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo. Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata "Lessini Durello" o "Durello Lessini" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,00% vol. La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, puo' stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione, anche in riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento del limite massimo previsto nel presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino ad indicazione geografica tipica, se ne hanno le caratteristiche. |
| Articolo 5 Norme per la vinificazione Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lessini Durello" o "Durello Lessini" devono essere effettuate all'interno dei comuni compresi totalmente o parzialmente nella zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate anche nei comuni limitrofi di: Monteforte, Soave, Colognola ai Colli, Illasi, Mezzane, Verona, S. Mauro di Saline, Velo Veronese e Selva di Progno per la provincia di Verona e Lonigo, Sarego, Brendola, Altavilla Vicentina, Sovizzo, Monteviale, Vicenza, Caldogno, Villaverla, Thiene, Santorso, Torrebelvicino, Valdagno, San Pietro Mussolino, Valli del Pasubio e Velo d'Astico per la provincia di Vicenza. Nelle vinificazioni sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%; per la tipologia spumante la resa e' calcolata al netto dei prodotti aggiunti per la presa di spuma. La resa compresa tra la percentuale precedente ed il 75% non ha diritto alla denominazione di origine. Se la resa, infine, supera anche quest'ultimo limite, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Il vino "Lessini Durello" o "Durello Lessini" spumante deve essere ottenuto ricorrendo esclusivamente a mezzo fermentazione in autoclave, utilizzando i mosti o vini ottenuti dalle varieta' indicate all'art. 2 in ottemperanza alle vigenti norme sulla produzione degli spumanti. La elaborazione dei vini spumanti deve avvenire solo all'interno del territorio della Regione Veneto. |
| Articolo 6 Caratteristiche al consumo I vini di cui all'art. 1, all'atto della loro immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Lessini Durello" o "Durello Lessini" spumante, da metodo Martinotti o charmat: - spuma: fine, persistente; - colore: giallo paglierino tenue con riflessi verdognoli; - odore: delicato, caratteristico e lievemente fruttato; - sapore: da dosaggio zero o pas dose', extra brut, brut, extra dry, dry, demisec; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; - acidita' totale minima: 6,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 14 g/l. |
| Articolo 7 Designazione e presentazione Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Lessini Durello" o "Durello Lessini" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salve le norme generali piu' restrittive. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Lessini Durello" o "Durello Lessini" puo' essere utilizzata la menzione "vigna" a condizione che sia seguito dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento. Il termine millesimato e' accompagnato obbligatoriamente dal riferimento dell'anno di produzione delle uve. |
| Articolo 8 Confezionamento I vini a denominazione di origine controllata "Lessini Durello" o "Durello Lessini" devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie fino a 15 litri. Qualora detti vini siano confezionati in bottiglie di contenuto nominale compreso tra 0,500 e litri 3 e' obbligatorio l'uso del tappo fungo in sughero; per le bottiglie fino a 0,375 litri e' consentito anche l'uso del tappo a vite. Le bottiglie contenenti i vini "Lessini Durello" o "Durello Lessini", devono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai tradizionali caratteri di pregio di detti vini. |
| Articolo 9 Legame con l'ambiente geografico a) Specificita' della zona geografica Fattori naturali L'area compresa nella zona a DOC del vino "Lessini Durello" o "Durello Lessini" si estende per una superficie di oltre 30.000 ettari nella porzione collinare dei Lessini orientali a cavallo del confine tra le province di Verona e Vicenza. L'assetto fisiografico, comune a tutti i Lessini, e' caratterizzato da estese e talora strette incisioni vallive disposte a ventaglio con sostanziale andamento NNW-SSE separate da altrettante dorsali, con analogo andamento, che progradano a Sud fino ad immergersi sotto la coltre alluvionale della Pianura Padana. Il dislivello altimetrico compreso nell'area e' di circa 800 m. Il sistema idrografico dell'area si presenta particolarmente sviluppato ed e' costituito principalmente dai fiumi lessinei che hanno un andamento genericamente meridiano. Il clima dell'area studiata e' caratterizzato da piovosita' annua di circa 1063 mm e da temperature medie annue di circa 13,7 °C. Pur essendo il territorio caratterizzato da un vissuto geologico piuttosto complesso, possiamo pero' affermare che negli areali interessati oggi alla coltivazione della vite soprattutto nei versanti collinari della Val d'Alpone e della Val di Chiampo, fino alla valle dell'Agro, sono predominanti rocce vulcaniche e vulcanico-detritiche basiche. I suoli che ne derivano sono moderatamente profondi, con tessitura fine e con scheletro basaltico scarso in superficie ma piu' abbondante in profondita'. Qui il vitigno principale e' la Durella, quasi una varieta' esclusiva della zona, discendente dalla Durasena citati negli Statuti di Costozza del 1290. E' una varieta' a bacca bianca dal grappolo alato e compatto. Il nome deriva dalla durezza o compattezza della buccia e dalla elevata acidita' totale che caratterizza il vino, ne permette un'elevata longevita' e ottimi risultati con la spumantizzazione. Un vitigno che grazie ad una produzione costante, una buona resistenza alle malattie, un'ottima attitudine alla spumantizzazione (vedi contenuti acidi) ed un'alta vigoria (consona alle buone precipitazioni delle colline orientali veronesi e vicentine), ha trovato nell'area le condizioni pedoclimatiche idonee a fornire i migliori risultati qualitativi e a renderlo forte e capace di affrontare le sfide estreme. Fattori storici e umani Sette secoli di storia per la viticoltura dei Monti Lessini sono un traguardo che sottolinea con forza quanto l'uomo da sempre sia attento alle sorti della vigna in questa zona alto collinare, a cavallo tra le province di Verona e di Vicenza nell'area dei Monti Lessini. Documenti storici sull'agricoltura dei Monti Lessini evidenziano spesso la frase "Terra cum vineis% appezzamento di terreno coltivato interamente a vite. Nel periodo intercorso tra il Medioevo e i primi anni del secolo XIX la viticoltura e l'enologia nelle province di Verona e Vicenza, e cosi' nella zona dell'Alpone e quella dell'Agno-Chiampo, rimasero ai livelli tecnici di base che si erano determinati nel Medioevo. Le produzioni migliori si ottengono in terreni ben esposti, di natura vulcanica con tecniche di coltivazione razionali legate alla tradizione del territorio. Il vitigno Durella ama le buone esposizioni ma soprattutto esige nel vigneto un buon ricambio di aria e di questo i viticoltori sono consapevoli. I sistemi di allevamento nel corso degli anni hanno subito un'evoluzione notevole. Oggi i sistemi di allevamento piu' usati nella zona della Durella sono la "pergola veronese" semplice o doppia ed il guyot. Negli ultimi tempi si e' affermata la pergola veronese doppia aperta al centro, a bassa carica di gemme speronata. Questo sistema di allevamento permette una maggiore insolazione, un migliore ricambio di aria e una migliore pigmentazione delle uve. Nata con Decreto Ministeriale 25/06/1987 (GU n. 6 del 09/01/1988), all'interno della Denominazione d'origine controllata DOC "Lessini e Durello", il successo internazionale ottenuto negli ultimi decenni dal vino Durello, ha portato nel 2009 i produttori a richiedere il riconoscimento del "Lessini Durello" come denominazione autonoma, ottenuta dal Ministero con DPR 17/07/2001 G.U. 13/08/2001 al fine di valorizzare al meglio le peculiarita' di questo vino. Il Consorzio di Tutela del Lessini Durello, riconosciuto dal Ministero nazionale nel novembre 2000, opera per valorizzare le denominazioni della zona e la loro realta' produttiva e socio economica delle Vallate Veronesi e Vicentine che rientrano nella zona del disciplinare di produzione. I produttori della denominazione, insieme al Consorzio, hanno affinato la tecnica della spumantizzazione del Lessini Durello ricavandone un ruolo di prestigio nell'ambito della spumantistica veneta. b) Specificita' del prodotto I grappoli della Durella sono di media grandezza, con forma piramidale, compatta e alata; gli acini hanno una buccia piuttosto spessa, coriacea e tannica. Il Durello Spumante nasce da un uvaggio che prevede un minimo dell' 85% di uva Durella, con possibili aggiunte di Chardonnay, Garganega, Pinot bianco e Pinot nero. Grazie all'alta percentuale di acidita' totale si presta bene alla spumantizzazione. Questo vino si presenta con una spuma fine e persistente e con un colore giallo paglierino piu' o meno carico, con riflessi verdognoli. I profumi sono caratterizzati da sentori di marini di gesso e iodio che sembra esaltare note piu' floreali di sambuco e biancospino. In bocca e' la sua vibrante acidita' a definirne il carattere. Ritornano i sentori marini tipici di questo territorio ed anche se il corpo non e' mai eccessivo, la sensazione di sapidita' nobilitata da un retrogusto minerale e amarognolo non sembra mai esaurirsi. Proprio per queste caratteristiche, ha una grande duttilita', sia come aperitivo che per i piatti piu' grassi e sapidi. c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto A fuori dubbio che la viticoltura dell'area DOC Lessini Durello, possa avvalersi di uno stretto legame di identita' tra i suoi vini e gli elementi tipici del territorio: da un lato un vitigno antico ed autoctono, la Durella, dall'altro un ambiente in gran parte ancora incontaminato con un paesaggio pienamente conservato e ancora da proporre nei suoi angoli piu' caratteristici. Anche in questo caso una ricca bibliografia chiarisce il diverso comportamento varietale quando confrontato in simili o analoghi ambienti. La viticoltura in questo areale e' la dimostrazione che il risultato enologico e' strettamente dipendente dalla perfetta sintonia tra vitigno e ambiente. Se da un lato troviamo quindi il territorio viticolo con le sue peculiarita' ben definibili e definite, dall'altro abbiamo invece il vitigno con una sua reazione ben precisa ai fattori termici, idrici, pedologici e colturali. Alta collina e suoli prevalentemente d'origine basaltica definiscono dei vini molto caratteristici. La pergoletta veronese per il vitigno Durella resta uno dei sistemi di allevamento migliore, legato al territorio e all'ambiente, ma la stessa deve essere ben gestita per garantire all'uva uno standard qualitativo elevato e sempre costante. Se l'elevato contenuto in acidita' fissa e' da collegare alle peculiarita' del vitigno, quasi tutti gli altri caratteri sono fortemente collegati alle condizioni pedoclimatiche. C'e' infatti un fortissimo legame tra suoli vulcanici e sentori minerali di pietra focaia, quasi marcatori specifici del Durello. Pendenze e altitudini con le relative forti escursioni termiche definiscono inoltre gli altri caratteri di questo vino. I vini non saranno mai caratterizzati da una struttura importante, ma sara' l'aspetto olfattivo a caratterizzare e quasi definire l'identita' del Durello. Sentori di mela piu' o meno verde si alternano a intensita' olfattiva piu' complesse di origine minerale, pietra focaia, anche con ricordi marini di iodio e di zolfo. |
| Articolo 10 Riferimenti alla struttura di controllo Siquria Srl Vicolo A. Mattielli, 11 37038 - Soave (VR) Italy Tel. 045 4857514 Fax: 045 6190646 e-mail: info@siquria.it La Societa' Siquria e' l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi dell'articolo 64 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, in conformita' alla vigente normativa della UE, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento). In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato in G.U. n. 253 del 30.10.2018 e modificato con DM 3 marzo 2022 (G.U. n. 62 del 15.03.2022). |
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