Gazzetta n. 205 del 2 settembre 2024 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
ORDINANZA 27 giugno 2024 |
Integrazione delle Linee guida per l'attuazione degli interventi di cui all'allegato 3 dell'ordinanza PNC n. 66 del 23 novembre 2023: «Linee guida per la selezione di proposte private di PPP per la realizzazione e gestione di impianti FER da gestire tramite CER». (Ordinanza n. 97). |
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Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visti, in particolare: (i) l'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, secondo cui «I presidenti delle regioni interessate operano in qualita' di vice commissari per gli interventi di cui al presente decreto, in stretto raccordo con il Commissario straordinario, che puo' delegare loro le funzioni a lui attribuite dal presente decreto. A tale scopo e' costituita una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta dal Commissario straordinario, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonche' di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione. Alla cabina di coordinamento partecipano, oltre al Commissario straordinario, i presidenti delle regioni, in qualita' di vice commissari, ovvero, in casi del tutto eccezionali, uno dei componenti della giunta regionale munito di apposita delega motivata, oltre ad un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate, designato dall'ANCI regionale di riferimento. Al funzionamento della cabina di coordinamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.»; (ii) l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite «il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate sentiti i presidenti delle regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.»; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21; Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale e' stato aggiunto il comma 4-octies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024; Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3,50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2023; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020; Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (regolamento de minimis); Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento GBER); Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; Vista la decisione C (2022)1545 final del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalita' regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 - Italia); Vista la comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni; Vista la comunicazione della Commissione europea C (2022) 1890 final del 23 marzo 2022, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»; Visti e considerati gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021; Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato il 30 aprile 2021 ed approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, notificata all'Italia dal segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021; Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 (c.d. PNC), e: in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale e' approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR; e, ancor piu' nello specifico, il comma 2, lettera b), del richiamato art. 1 che assegna complessivi 1.780.000 euro per gli anni dal 2021 al 2026 per attuare interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, a carico delle risorse del Piano complementare al PNRR, individuando quali soggetti attuatori la struttura tecnica di missione per il Sisma dell'Aquila del 2009 e il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e in particolare: (i) l'art. 14, rubricato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» e, segnatamente, i commi 1 e 1-ter, alla stregua dei quali: «1. Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente decreto, incluse quelle relative al rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonche' al meccanismo di superamento del dissenso e ai poteri sostitutivi, si applicano anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli interventi di cui al citato art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, cofinanziati dal PNRR.»; «1-ter. Con riferimento agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, limitatamente alle aree del terremoto del 2016 nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario ad acta di cui all'art. 12, comma 1, ove nominato, viene individuato nel Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.»; (ii) l'art. 14-bis, rubricato «Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016», secondo cui: «1. Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' integrata dal Capo del Dipartimento "Casa Italia" istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal coordinatore della struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonche' dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del Sisma del 2009. 2. In coerenza con il cronoprogramma finanziario e procedurale di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, entro il 30 settembre 2021, la cabina di coordinamento individua i programmi unitari di intervento nei territori di cui al comma 1, articolati con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la cui attuazione secondo i tempi previsti nel citato cronoprogramma sono adottati, d'intesa con la struttura tecnica di missione di cui al medesimo comma 1, i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.»; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021 si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonche' le relative modalita' di monitoraggio; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», e, in particolare, l'art. 17 rubricato «Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016»; Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 ed efficace a decorrere dal 1° luglio 2023; Vista l'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»; Considerato che la cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77 ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'atto di «Individuazione e approvazione dei programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal Sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021, n. 108»; Considerato che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla cabina di coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si e' provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse del PNC in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico e ad approfondire le modalita' di attuazione delle specifiche linee di intervento comprese nelle misure A e B del programma deliberato in data 30 settembre 2021; Preso atto delle intese espresse nelle Cabine di coordinamento del 15 dicembre 2021 e del 22 dicembre 2021 dal coordinatore della struttura di missione Sisma 2009, consigliere Carlo Presenti, e dai presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria; Vista l'ordinanza n. 4 PNC del 23 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal Sisma 2009-2016, sub-misura A2 «Comunita' energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia/calore da fonti rinnovabili», linea di intervento n. 3, «Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili», e linea di intervento n. 4, «Supporto alla creazione di comunita' energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite», emanata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108; Vista l'ordinanza PNC n. 16 del 1° febbraio 2022, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108, con cui sono state approvate correzioni formali ed integrazioni alle ordinanze n. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13 e 14 del 2021, registrata dalla Corte dei conti in data 1° febbraio 2022, con il numero 195; Vista l'ordinanza PNC n. 24 del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, recante «Approvazione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica e del bando relativo all'attuazione della ordinanza n. 4 del 23 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal Sisma 2009-2016, sub-misura A2 "Comunita' energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia/calore da fonti rinnovabili", linea di intervento n. 3, "Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili", e linea di intervento n. 4, "Supporto alla creazione di comunita' energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite", del programma unitario di intervento - interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza» registrata dalla Corte dei conti in data 29 luglio 2022 con il n. 1991; Vista l'ordinanza PNC n. 36 del 12 agosto 2022, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, recante «Rettifiche, integrazioni e chiarimenti interpretativi anche a seguito della comunicazione della rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea dei bandi approvati con l'ordinanza n. 21 del 27 aprile 2022 e con le ordinanze n. 24, 25, 27 e 29 del 30 giugno 2022», registrata dalla Corte dei conti in data 15 settembre 2022 con il n. 2332; Visto il decreto commissariale n. 17/PNC del 19 settembre 2022 di pubblicazione del bando approvato con ordinanza n. 24 del 30 giugno 2022 (di seguito «Bando»), individuazione del responsabile del procedimento relativo alla pubblicazione del bando, ed alla presentazione delle domande, ivi inclusa la trasmissione dell'elenco di quelle ritenute ammissibili al comitato di valutazione e costituzione del gruppo di lavoro con funzioni di supporto sia al soggetto attuatore che al responsabile del procedimento; Vista l'ordinanza commissariale n. 38 del 13 ottobre 2022, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, recante «Modifiche alle ordinanze n. 16 del 1° febbraio 2022, 25, 26, 27, 29 e 30 del 30 giugno 2022»; Visto il decreto n. 30/PNC Sisma del 2 dicembre 2022, avente ad oggetto la nomina dei componenti del comitato di valutazione delle domande presentate a valere sul bando; Visto il decreto n. 31/PNC Sisma del 7 dicembre 2022 recante «Modifica del decreto n. 17 del 19 settembre 2022 avente ad oggetto "Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunita' energetiche per la condivisione dell'energia. Individuazione della data di pubblicazione del bando ai fini della presentazione dei progetti, nomina del gruppo di lavoro a supporto delle funzioni al soggetto attuatore e nomina del responsabile del procedimento" e nomina del coordinatore del gruppo di lavoro a supporto delle funzioni al soggetto attuatore»; Visto il decreto n. 34/PNC Sisma del 23 dicembre 2022, avente ad oggetto la nomina del responsabile del procedimento per la sola fase di valutazione delle manifestazioni di interesse da parte del comitato di valutazione di cui all'art. 7, comma 10, del bando; Visto il decreto n. 35/PNC Sisma del 2 febbraio 2023, recante «Nomina dei membri supplenti dei componenti del comitato di valutazione relativo al bando delle sub-misure, A2.3 e A2.4 del Fondo nazionale complementare al PNRR»; Visto il decreto n. 38/PNC Sisma del 16 febbraio 2023 di modifica del decreto n. 30/PNC Sisma del 2 dicembre 2022; Visto il decreto n. 44/PNC Sisma del 15 marzo 2023 di modifica del decreto n. 35 del 2 febbraio 2023; Considerato che in data 27 maggio 2023 (prot. CGRTS n. 29407 del 29 maggio 2023) il presidente del comitato di valutazione ha trasmesso, ai fini dell'approvazione di cui al comma 11 dell'art. 7 del bando, le richieste giudicate ammissibili e quelle non ammissibili; Considerato che con ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 sono stati approvati gli interventi ammessi, gli interventi non ammessi ed i beneficiari al contributo di cui, rispettivamente, agli allegati n. 1, 2 e 3 alla suindicata ordinanza, integrati successivamente con ordinanza n. 66 PNC del 23 novembre 2023; Considerato che con la medesima ordinanza n. 61 PNC del 2023 e' stato rimesso al Commissario straordinario ogni adempimento funzionale alla realizzazione degli interventi, previa intesa con la struttura di missione 2009; Considerato che, al fine di realizzare i progetti, le CER beneficiarie necessitano di un cofinanziamento funzionale a coprire la percentuale di costi non coperta dal contributo PNC; Considerato che un cofinanziamento di origine privata puo' realizzarsi attraverso lo strumento del Partenariato pubblico privato (PPP); Preso atto che la regolamentazione EUROSTAT considera «off balance» le operazioni di partenariato pubblico privato in cui il contributo pubblico sia pari o inferiore al 50%, mentre le operazioni di partenariato pubblico privato con contributo pubblico superiore al 50% sono classificate investimenti «on balance»; Valutata necessaria una verifica della capacita' di attivare lo strumento del partenariato pubblico privato «on balance» da parte delle CER beneficiarie di un contributo superiore al 50%; Considerato che con decreto n. 56/PNC del 31 luglio 2023, il commissario ha nominato il gruppo di supporto alla realizzazione degli interventi; Considerato che il gruppo di supporto, al fine di definire le modalita' di realizzazione degli interventi, ha elaborato una proposta di «Linee guida per la selezione di proposte private di PPP per la realizzazione e gestione di impianti FER da gestire tramite CER», trasmessa al Commissario straordinario in data 21 novembre 2023 (CGRTS-0052816-A-21/11/2023) e che le stesse sono state approvate con ordinanza n. 66 PNC del 23 novembre 2023 previa intesa nella cabina di coordinamento integrata del 23 novembre 2023 dai presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e dal coordinatore della struttura di missione Sisma 2009, consigliere Mario Fiorentino; Richiamato l'art. 5, comma 2, del bando CER, approvato con ordinanza n. 24 del 30 giugno 2022 e pubblicato con decreto commissariale n. 17/PNC del 19 settembre 2022, che dispone: «Ai fini della quantificazione dei costi per i quali richiedere i contributi del presente bando dovranno essere presi a riferimento i prezzari regionali piu' aggiornati al momento di approvazione del progetto»; Richiamata la citata ordinanza n. 61 PNC del 2023 con la quale si e' disposto che: «5. Al momento dell'elaborazione del progetto esecutivo, i soggetti beneficiari sono tenuti ad adottare i valori limite di cui all'allegato 2 dello schema di decreto MASE ex art. 8 del decreto legislativo n. 199/2021 quale parametro di riferimento per impianti fotovoltaici.»; Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che ha approvato le regole operative relative al decreto CER entrato in vigore il 24 gennaio scorso, pubblicato anche sul sito del GSE, e disciplinante le procedure per l'accesso alle tariffe incentivanti e ai contributi in conto capitale previsti dal PNRR, nella parte in cui prevede: «1.2.1.6 cumulabilita' della tariffa incentivante. La tariffa incentivante è cumulabile con: 1.1. il contributo PNRR previsto dal decreto CACER. In tal caso la tariffa viene decurtata secondo quanto previsto all'appendice B, paragrafo 3, in ragione dell'entita' del contributo ottenuto; 1.2. altri contributi in conto capitale, diversi dal punto precedente, di intensita' non superiore al 40% (calcolata come rapporto tra il contributo ricevuto per kw e il costo di investimento di riferimento massimo espresso in euro/kW, definito sulla base delle misure a valere sulle quali è stato erogato il contributo, considerando, in caso di accesso a piu' di una misura, il maggiore dei costi di investimento di riferimento massimi, espressi in euro/kw, tra le varie misure. Nel caso di accesso a misure che non prevedano un costo di investimento di riferimento massimo espresso in euro/kw occorrera' prendere a riferimento i valori di cui all'appendice E). In tal caso la tariffa viene decurtata secondo quanto previsto all'appendice B, paragrafo 3, in ragione dell'intensita' del contributo ottenuto» nonche' il relativo allegato E: «Le spese di cui sopra sono ammissibili nel limite del costo di investimento massimo di riferimento pari a: 1. 1.500 euro/kw, per impianti fino a 20 kw; 2. 1.200 euro/kw, per impianti di potenza superiore a 20 kw e fino a 200 kw; 3. 1.100 euro/kw per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kw; 4. 1.050 euro/kw, per impianti di potenza superiore a 600 kw e fino a 1.000 kw.» Rilevata la necessita' di determinare, in coerenza con il suo esposto dettato normativo ed amministrativo, i limiti di costo e i parametri di riferimento per gli impianti da realizzarsi a valere sul citato bando CER; Preso atto inoltre che il su citato decreto MASE prevede che: «1.1.1 Referente. Si definisce referente il soggetto, persona fisica o giuridica, a cui viene demandata la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio. Nella sezione 2 del presente capitolo, per ciascuna configurazione, è precisato chi, ai sensi del TIAD, puo' svolgere il ruolo di referente della configurazione. Al referente saranno inviate le comunicazioni relative al procedimento di ammissione al servizio per l'autoconsumo diffuso e saranno, inoltre, intestate le fatture attive emesse dal GSE relativamente ai costi amministrativi spettanti allo stesso GSE. Il referente è il soggetto deputato a emettere fattura nei confronti del GSE relativamente agli importi spettanti» e che «1.1.4 Spese ammissibili. Le spese ammissibili e i relativi limiti del costo di investimento massimo di riferimento sono riportate nell'appendice E. Si ricorda che le spese devono riguardare impianti a fonti rinnovabili aventi le caratteristiche descritte al paragrafo 1.1.1 parte III. Si specifica inoltre che: 1. le spese devono essere sostenute successivamente all'avvio dei lavori, pena la loro inammissibilita'; 2. tutte le spese dovranno essere sostenute dal soggetto beneficiario e comprovate con fatture elettroniche e pagamenti effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (sono ammesse solo le spese quietanziate entro la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto e comunque non oltre il 30 giugno 2026)»; Ritenuto di disciplinare le modalita' di gestione e ripartizione della spesa, al fine del rispetto del principio di non aggravamento del procedimento amministrativo; Preso atto del verbale della riunione del gruppo di supporto bando CER tenutasi in data 20 giugno 2024 nella quale sono state aggiornate le «Linee guida per la selezione di proposte di PPP per la realizzazione e gestione di impianti FER da gestire tramite CER (agg. giugno 2024)», acquisito agli atti della struttura commissariale con il seguente protocollo n. CGRTS-0025010-A-24/06/2024; Ritenuto di dover aggiornare l'allegato 3 all'ordinanza n. 66 PNC del 23 novembre 2023, sostituendolo integralmente con le «Linee guida per la selezione di proposte di PPP per la realizzazione e gestione di impianti FER da gestire tramite CER (agg. giugno 2024)» approvate dal gruppo di supporto bando CER in data 20 giugno 2023; Considerato che il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli investimenti contenuti nel piano nazionale complementare di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, con i poteri di ordinanza, anche in deroga, richiamati dall'art. 14-bis del decreto-legge n. 77 del 2021 e dall'art. 2 del decreto-legge n. 189 del 2016; Ritenuti sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di legge per l'esercizio dei poteri richiamati dall'art. 14-bis del decreto-legge n. 77 del 2021 e dall'art. 2 del decreto-legge n. 189 del 2016; Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di dare impulso alle attivita' connesse all'attuazione degli interventi del Fondo complementare del PNRR nelle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016 e dell'implementazioni di sistemi e progetti che conducano al risparmio energetico attraverso l'acquisizione di energia elettrica da fonti rinnovabili; Ritenuta, pertanto, sussistente l'esigenza di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza; Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento integrata del 26 giugno 2024 dai presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e dal coordinatore della struttura di missione Sisma 2009;
Dispone:
Art. 1 Sostituzione dell'allegato 3 all'ordinanza n. 66 PNC del 23 novembre 2023. Aggiornamento linee guida PPP - CER
1. L'allegato 3 all'ordinanza n. 66 PNC del 23 novembre 2023, denominato «Linee guida per la selezione di proposte private di PPP per la realizzazione e gestione di impianti FER da gestire tramite CER» e' sostituto dall'allegato sub 1) alla presente ordinanza che assume la seguente denominazione «Linee guida per la selezione di proposte di PPP per la realizzazione e gestione di impianti FER da gestire tramite CER (agg. giugno 2024)». |
| Art. 2
Entrata in vigore ed efficacia
1. In considerazione della necessita' di dare impulso alle attivita' connesse all'attuazione degli interventi del fondo PNC e delle ulteriori ragioni formulate in premessa, la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 3. L'ordinanza sara' altresi' pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal Sisma del 6 aprile 2009. Roma, 27 giugno 2024
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2052
______ Avvertenza: Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma/ |
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