Gazzetta n. 205 del 2 settembre 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
ORDINANZA 27 giugno 2024
Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti nell'ambito di progetti e interventi finanziati con il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. (Ordinanza n. 96).

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visti, in particolare:
(i) l'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, secondo cui «I presidenti delle regioni interessate operano in qualita' di vice commissari per gli interventi di cui al presente decreto, in stretto raccordo con il Commissario straordinario, che puo' delegare loro le funzioni a lui attribuite dal presente decreto. A tale scopo e' costituita una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta dal Commissario straordinario, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonche' di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione. Alla cabina di coordinamento partecipano, oltre al Commissario straordinario, i presidenti delle regioni, in qualita' di vice commissari, ovvero, in casi del tutto eccezionali, uno dei componenti della giunta regionale munito di apposita delega motivata, oltre ad un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate, designato dall'ANCI regionale di riferimento. Al funzionamento della cabina di coordinamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.»;
(ii) l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite «il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate sentiti i presidenti delle regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.»;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale e' stato aggiunto il comma 4-octies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024;
Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2023;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020;
Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (regolamento de minimis);
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento GBER);
Visto l'art. 17, regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
Vista la decisione C (2022)1545 final del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalita' regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 - Italia);
Vista la comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la comunicazione della Commissione europea C (2022) 1890 final del 23 marzo 2022, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»;
Visti e considerati gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato il 30 aprile 2021 ed approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 (c.d. PNC), e:
in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale e' approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR;
e, ancor piu' nello specifico, il comma 2, lettera b), del richiamato art. 1 che assegna complessivi 1.780.000 euro per gli anni dal 2021 al 2026 per attuare interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, a carico delle risorse del Piano complementare al PNRR, individuando quali soggetti attuatori la Struttura tecnica di missione per il sisma dell'Aquila del 2009 e il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e in particolare:
(i) l'art. 14, rubricato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» e, segnatamente, i commi 1 e 1-ter, alla stregua dei quali:
«1. Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente decreto, incluse quelle relative al rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonche' al meccanismo di superamento del dissenso e ai poteri sostitutivi, si applicano anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli interventi di cui al citato art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, cofinanziati dal PNRR.»;
«1-ter. Con riferimento agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, limitatamente alle aree del terremoto del 2016 nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario ad acta di cui all'art. 12, comma 1, ove nominato, viene individuato nel Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.»;
(ii) l'art. 14-bis, rubricato «Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016», secondo cui:
«1. Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' integrata dal Capo del Dipartimento "Casa Italia" istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonche' dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009.
2. In coerenza con il cronoprogramma finanziario e procedurale di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, entro il 30 settembre 2021, la cabina di coordinamento individua i programmi unitari di intervento nei territori di cui al comma 1, articolati con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la cui attuazione secondo i tempi previsti nel citato cronoprogramma sono adottati, d'intesa con la Struttura tecnica di missione di cui al medesimo comma 1, i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021 si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonche' le relative modalita' di monitoraggio;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», e, in particolare, l'art. 17 rubricato «Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016»;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 ed efficace a decorrere dal 1° luglio 2023;
Considerate le molteplici difficolta' applicative conseguenti all'entrata in vigore del nuovo impianto normativo codicistico, in particolare connesse all'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2023 agli interventi pubblici finanziati con il PNRR e il PNC e che hanno condotto alla pubblicazione:
(i) della circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 13 luglio 2023, avente a oggetto «Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 - Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative»; e
(ii) dei pareri del servizio giuridico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 2160 del 19 luglio 2023 («Normativa applicabile agli appalti PNRR/PNC banditi dopo il 1° luglio 2023») e n. 2186 del 25 luglio 2023 («decreto legislativo n. 36/2023: aggiudicazione del contratto finanziato con fondi PNRR»);
Considerate, altresi', le sentenze del Tribunale amministrativo regionale Umbria, Sezione I, 23 dicembre 2023, n. 758 e del Tribunale amministrativo regionale Lazio, Roma, Sez. II-bis, 3 gennaio 2024, n. 134, sempre in materia di individuazione della disciplina applicabile agli interventi pubblici finanziati con risorse del PNRR e del PNC;
Considerato che, ai sensi dell'art. 62, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023, «1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonche' attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori. 2. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'art. 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate»;
Considerato che, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, «Fermo restando quanto stabilito dall'art. 62, e' istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicita', un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all'allegato II.4 consegue la qualificazione ed e' iscritta nell'elenco di cui al primo periodo»; Considerato ancora che, ai sensi dell'art. 62, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2023, «Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'art. 63, fatto salvo quanto previsto al comma 1, del presente articolo: a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata; b) ricorrono per attivita' di committenza ausiliaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate; c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 14 nonche' ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente; d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non e' disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante puo' agire, previa motivazione, senza limiti territoriali; e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione; f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c); g) qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante»;
Considerato l'allegato II.4 al decreto legislativo n. 36 del 2023;
Considerato, altresi', che quanto ai partenariati pubblico privati l'art. 174 del decreto legislativo n. 36 del 2023 stabilisce quanto segue:
«1. Il partenariato pubblico-privato e' un'operazione economica in cui ricorrono congiuntamente le seguenti caratteristiche:
a) tra un ente concedente e uno o piu' operatori economici privati e' instaurato un rapporto contrattuale di lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico;
b) la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima;
c) alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l'attuazione;
d) il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi e' allocato in capo al soggetto privato.
2. Per ente concedente, ai sensi della lettera a) del comma 1, si intendono le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di cui all'art. 1 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.
3. Il partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale comprende le figure della concessione, della locazione finanziaria e del contratto di disponibilita', nonche' gli altri contratti stipulati dalla pubblica amministrazione con operatori economici privati che abbiano i contenuti di cui al comma 1 e siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela. L'affidamento e l'esecuzione dei relativi contratti sono disciplinati dalle disposizioni di cui ai Titoli II, III e IV della Parte II (forse si intendeva della Parte V - n. d.r.). Le modalita' di allocazione del rischio operativo, la durata del contratto di partenariato pubblico-privato, le modalita' di determinazione della soglia e i metodi di calcolo del valore stimato sono disciplinate dagli articoli 177, 178 e 179.
4. Il partenariato pubblico-privato di tipo istituzionale si realizza attraverso la creazione di un ente partecipato congiuntamente dalla parte privata e da quella pubblica ed e' disciplinato dal testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dalle altre norme speciali di settore.
5. I contratti di partenariato pubblico-privato possono essere stipulati solo da enti concedenti qualificati ai sensi dell'art. 63.»;
Visto, in merito, l'art. 2 dell'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 (come modificato dall'art. 1 dell'ordinanza n. 162 del 20 dicembre 2023) nel quale e' stabilito quanto segue: «Nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, e allo scopo di evitare soluzioni di continuita' o ritardi nell'avvio o nella prosecuzione degli interventi della ricostruzione pubblica alla luce del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e' disposto che fino alla data del 30 giugno 2024, in deroga agli articoli 62 e 63 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023, ogni stazione appaltante o centrale di committenza puo' effettuare qualsiasi procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta»;
Vista la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 13 luglio 2023, avente a oggetto «Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 - Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative»;
Visto il parere del servizio giuridico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 2160 del 19 luglio 2023 avente ad oggetto: «Normativa applicabile agli appalti PNRR/PNC banditi dopo il 1° luglio 2023»;
Visto il parere del servizio giuridico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 2186 del 25 luglio 2023 avente ad oggetto: «decreto legislativo n. 36/2023: aggiudicazione del contratto finanziato con fondi PNRR»;
Tenuto conto del nuovo accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma Italia centrale (accordo di alta sorveglianza) sottoscritto ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge n. 189 del 2016;
Visti i decreti del Commissario straordinario n. 547 del 24 luglio 2023 e n. 234 del 4 aprile 2024 con i quali sono stati approvati, rispettivamente gli atti tipo per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e delle attivita' di progettazione, e gli schemi di modelli tipo uniformi per le procedure di lavori della ricostruzione pubblica, in linea con il nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 e allo scopo di favorire la semplificazione delle procedure di affidamento di lavori, garantirne la legalita', promuovere l'efficienza attraverso condotte omogenee delle stazioni appaltanti;
Viste, considerate e richiamate tutte le ordinanze ex art. 14-bis del decreto-legge n. 77 del 2021 approvate e pubblicate sino alla data odierna dal Commissario straordinario, ossia dalla ordinanza n. 1-PNC del 17 dicembre 2021 alla ordinanza n. 94-PNC del 8 maggio 2024; nonche' tutti i provvedimenti attuativi delle stesse adottati dal Commissario straordinario;
Vista la circolare del Commissario straordinario del 4 agosto 2023, avente a oggetto «Circolare interpretativa in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti (ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;
Considerato che, come chiarito in quest'ultima circolare, «nell'ambito dell'attivita' di ricostruzione discendente dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, la deroga transitoria al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 deve interpretarsi nel senso che - per il periodo di validita' della richiamata deroga - e' consentito a qualsiasi stazione appaltante o centrale di committenza (ivi inclusi i comuni non capoluogo di provincia) effettuare qualsiasi procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta e qualunque sia l'origine dei finanziamenti necessari alla realizzazione delle suddette commesse»;
Vista e considerata, altresi', l'ordinanza n. 84-PNC del 28 dicembre 2023, nelle premesse della quale si dava atto che «l'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, "Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36", e la successiva ordinanza n. 162 del 20 dicembre 2023, recante "Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023" [...] hanno chiarito i profili di dubbio circa l'applicabilita' - rispetto alla disciplina del nuovo codice dei contratti pubblici - delle deroghe approvate nel corso degli anni dal Commissario straordinario e la possibilita' delle stazioni appaltanti di lanciare procedure di affidamento di contratti pubblici ancorche' non immediatamente in possesso della qualificazione richiesta dal nuovo regime introdotto dagli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 36 del 2023, e cio' anche con riferimento agli interventi finanziati con risorse del PNRR e del PNC, come peraltro chiarito con la circolare del Commissario straordinario del 4 agosto 2023, avente a oggetto "Circolare interpretativa in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti (ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023)"»;
Considerato l'imminente avvio dell'implementazione di buona parte degli interventi e dei progetti finanziati nell'ambito del PNC area sisma e disciplinati dalle richiamate ordinanze PNC del Commissario straordinario;
Considerato l'elevato numero di procedure ad evidenza pubblica che dovranno essere lanciate nell'ambito dei suddetti progetti e interventi, anche nell'ambito di partenariati pubblico privati e per la realizzazione delle c.d. comunita' energetiche rinnovabili;
Verificato il numero di stazioni appaltanti localizzate nel cratere sismico e soggetti attuatori degli interventi pubblici che ad oggi hanno ottenuto la qualificazione e sono iscritti nell'elenco delle stazioni appalti qualificati tenuto dall'ANAC ed istituito dall'art. 63 del decreto legislativo n. 36 del 2023;
Ritenuta la notevole complessita' di ottenere, anche acquisendo i relativi requisiti, la qualificazione delle stazioni appaltanti prevista dal decreto legislativo n. 36 del 2023 in una condizione speciale ed emergenziale che prevede un alto numero di piccole realta' comunali;
Ritenuto che un eventuale mutamento dei soggetti responsabili degli interventi in favore delle sole stazioni appaltanti qualificate (sia localizzate all'interno del cratere, sia esternamente allo stesso), anche a seguito di una assegnazione d'ufficio delle funzioni di stazione appaltante da parte dell'ANAC, potrebbe comportare una eccessiva centralizzazione delle procedure e dei parteneriati con rischio di stallo delle attivita' (ivi incluse quelle ordinarie) delle stazioni appaltanti qualificate prescelte o individuate;
Ritenuto, altresi', che l'entrata in vigore del sistema di qualificazione rischierebbe di bloccare le attivita' di implementazione dei suddetti progetti e interventi, con il rischio di non rispettare i cronoprogrammi delle singole misure previste dal PNC e dal PNRR, con conseguente perdita dei relativi finanziamenti;
Ritenuto, per un verso, di confermare l'applicabilita' ai progetti e agli interventi finanziati con il PNC area sisma del regime transitorio al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti introdotto dall'ordinanza n. 145 del 2023 sino alla data di approvazione della presente ordinanza; per un altro verso, di autonomizzare tale deroga per quanto concerne gli indicati progetti e interventi al fine di consentire maggiore chiarezza applicativa tra la disciplina specificamente dedicata alla realizzazione dei progetti e degli interventi finanziati con il PNC area sisma e quelli connessi alla ricostruzione pubblica in senso stretto;
Ritenute, dunque, ancora sussistenti le ragioni di interesse pubblico alla base della decisione di rinviare - in deroga - l'operativita' nell'ambito degli appalti per la ricostruzione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dal decreto legislativo n. 36 del 2023; e questo sino al 31 dicembre 2024, di moda da consentire un aggio temporale di sei mesi per l'avvio dei progetti e degli interventi;
Ritenuto, altresi', di chiarire che tale esenzione dalla qualificazione debba valere anche per i soggetti privati che - ai sensi della normativa vigente o di ordinanze o provvedimenti del Commissario straordinario, nonche' in virtu' di partenariati pubblico privati o altre tipologie di accordi con pubbliche amministrazioni per la realizzazione di interventi o progetti finanziati con il PNC sisma - siano tenuti al rispetto del decreto legislativo n. 36 del 2023;
Considerato che, agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, il Commissario straordinario provvede all'attuazione con i poteri di ordinanza, anche in deroga, richiamati dall'art. 14-bis del decreto-legge n. 77 del 2021 e dall'art. 2 del decreto-legge n. 189 del 2016;
Ritenuti sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di legge per l'esercizio dei poteri richiamati dall'art. 14-bis del decreto-legge n. 77 del 2021 e dall'art. 2 del decreto-legge n. 189 del 2016;
Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di consentire la programmazione delle modalita' esecutive da parte dei soggetti pubblici e privati coinvolti, nonche' l'immediato avvio dell'esecuzione dei progetti e degli interventi finanziati con il fondo PNC sisma;
Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;
Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento integrata del 26 giugno 2024 dai presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e dal coordinatore della Struttura di missione sisma 2009;

Dispone:

Art. 1
Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti
nell'ambito di progetti e interventi finanziati nell'ambito del PNC
per i territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del
2016

1. Sino alla data del 31 dicembre 2024, in deroga agli articoli 62, 63 e 174, comma 5, e all'allegato II.4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonche' a ogni altra disposizione normativa che preveda un obbligo di qualificazione per l'effettuazione di procedure di affidamento di contratti pubblici nell'ambito di progetti e interventi finanziati con il Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR per i territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, qualsiasi stazione appaltante, ente concedente o centrale di committenza puo' effettuare qualsiasi procedura di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta.
2. Per quanto concerne i rapporti instaurati prima della approvazione della presente ordinanza, l'art. 2 dell'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, come modificato dall'art. 1 dell'ordinanza n. 162 del 20 dicembre 2023, si interpreta nel senso che il relativo regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e' applicabile anche agli interventi e progetti finanziati con il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR per i territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.
3. Nell'ambito dei progetti e degli interventi e progetti finanziati con il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR per i territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, i soggetti e i partner privati che (sulla base della normativa vigente, di ordinanze o provvedimenti del Commissario straordinario o della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, ovvero in virtu' di partenariati pubblico-privati o altre tipologie di accordi con la pubbliche amministrazioni) sono tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 o al decreto legislativo n. 50 del 2016 (ove applicabile ratione temporis), possono procedervi anche a prescindere dal possesso della qualificazione prevista dagli articoli 62 e 63 e dall'allegato II.4 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023.
 
Art. 2

Formazione

1. Nelle more della piena operativita' del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dal decreto legislativo n. 36 del 2023, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, sono tenuti a curare - in favore dei propri dipendenti e collaboratori e in vista di una loro futura iscrizione nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate previsto dall'art. 63 e dell'allegato II.4 del decreto legislativo n. 36 del 2023 - l'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e approfondimento delle tematiche connesse alla disciplina della contrattualistica pubblica e al nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.
 
Art. 3

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. L'ordinanza sara' altresi' pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.
Roma, 27 giugno 2024

Il Commissario straordinario: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2002