Gazzetta n. 204 del 31 agosto 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
ORDINANZA 28 giugno 2024
Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023. (Ordinanza n. 196).

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto in particolare l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'articolo 1, comma 412, con il quale e' stato aggiunto il comma 4-octies all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024;
Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3,50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2023;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 ed efficace a decorrere dal 1° luglio 2023;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023, «1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonche' attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori. 2. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate»;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, «Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 62, e' istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicita', un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all'allegato II.4 consegue la qualificazione ed e' iscritta nell'elenco di cui al primo periodo»; Considerato ancora che, ai sensi dell'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2023, «Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto al comma 1, del presente articolo: a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata; b) ricorrono per attivita' di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate; c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonche' ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente; d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non e' disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante puo' agire, previa motivazione, senza limiti territoriali; e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione; f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c); g) qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante»;
Considerato l'Allegato II.4 al decreto legislativo n. 36 del 2023;
Visto, in merito, l'articolo 2 dell'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 (come modificato dall'articolo 1 dell'ordinanza n. 162 del 20 dicembre 2023) nel quale e' stabilito quanto segue: «Nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, e allo scopo di evitare soluzioni di continuita' o ritardi nell'avvio o nella prosecuzione degli interventi della ricostruzione pubblica alla luce del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e' disposto che fino alla data del 30 giugno 2024, in deroga agli articoli 62 e 63 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023, ogni stazione appaltante o centrale di committenza puo' effettuare qualsiasi procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta»;
Vista la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 13 luglio 2023, avente a oggetto «Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 - Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative»;
Visto il parere del servizio giuridico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 2160 del 19 luglio 2023 avente ad oggetto: «Normativa applicabile agli appalti PNRR/PNC banditi dopo il 1° luglio 2023»;
Visto il parere del servizio giuridico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 2186 del 25 luglio 2023 avente ad oggetto: «decreto legislativo n. 36/2023: aggiudicazione del contratto finanziato con fondi PNRR»;
Vista la successiva circolare del Commissario straordinario del 4 agosto 2023, avente a oggetto «Circolare interpretativa in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti (ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;
Considerato che, come chiarito in quest'ultima circolare, «nell'ambito dell'attivita' di ricostruzione discendente dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, la deroga transitoria al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 2 dell'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 deve interpretarsi nel senso che - per il periodo di validita' della richiamata deroga - e' consentito a qualsiasi stazione appaltante o centrale di committenza (ivi inclusi i Comuni non capoluogo di Provincia) effettuare qualsiasi procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta e qualunque sia l'origine dei finanziamenti necessari alla realizzazione delle suddette commesse»;
Vista l'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, recante «Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche nonche' dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socioeconomico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche e norme di coordinamento con le ordinanze n. 109 del 2020 e 129 del 2022» e successive modifiche e integrazioni;
Vista l'ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022, recante «Approvazione del programma straordinario di rigenerazione Urbana connessa al sisma e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonche' dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo»;
Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;
Considerato che, con le richiamate ordinanze n. 109 del 2020, n. 129 del 2022 e n. 137 del 2023, sono stati approvati gli elenchi degli interventi di ricostruzione, riparazione, miglioramento, ristrutturazione, rigenerazione urbana la cui realizzazione e' assolutamente necessaria e urgente (anche considerato il tempo trascorso) per consentire di tornare in via definitiva ad uno stato dei luoghi e delle aree colpite dal sisma del 2016 tale da consentire uno svolgimento normale della vita, anche socio-economica, delle popolazioni residenti e del turismo quale era prima degli eventi sismici;
Vista l'ordinanza speciale n. 49 del 26 luglio 2023 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Disposizioni urgenti per la semplificazione degli interventi in attuazione delle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023»;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 1 della richiamata ordinanza speciale n. 49 del 2023, «gli interventi connessi ai danni provocati dagli eventi sismici a far data dal 2016 e in attuazione delle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023 del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sono qualificati come interventi di particolare criticita' e urgenza, in considerazione della loro natura essenziale e strategica per la ripresa della vita civile, sociale ed economica, nonche' per il lungo lasso di tempo trascorso dal sisma medesimo»;
Considerato, altresi', che, al fine di consentire ai soggetti attuatori di adeguarsi agli «Atti tipo per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e dell'attivita' di progettazione», approvati con decreto del Commissario straordinario n. 547 del 24 luglio 2023, l'articolo 3 dell'ordinanza speciale n. 49 del 2023, ha previsto che «I termini previsti dalle ordinanze n. 109 del 2020, n. 129 del 2022 e n. 137 del 2023 per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura e dell'attivita' di progettazione o per l'avvio delle relative procedure sono prorogati al 18 agosto 2023. Entro tale data, i soggetti responsabili degli interventi dovranno avviare le procedure di scelta del contraente, sia che abbiano optato per la modalita' dell'affidamento diretto, sia che abbiano optato per diversa modalita' prevista dalla normativa vigente»;
Considerato che, mediante la suddetta proroga e grazie alla semplificazione operativa introdotta con lo strumento degli Atti tipo, sono state avviate e sono in corso le progettazioni degli interventi previsti dalle ordinanze n. 137 del 2023, n. 129 del 2022 e n. 109 del 2022;
Considerato che, al fine di favorire la semplificazione delle procedure di affidamento di lavori, garantirne la legalita', promuovere l'efficienza attraverso condotte omogenee delle stazioni appaltanti, con decreto del Commissario straordinario n. 234 del 4 aprile 2024 sono stati approvati schemi di modelli tipo uniformi per le procedure della ricostruzione pubblica, in linea con il nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023;
Considerato che gli interventi di ricostruzione pubblica previsti nelle ordinanze nn. 137 del 2023, 129 del 2022 e 109 del 2020 e per i quali sono in corso le attivita' di progettazione e di affidamento dei conseguenti lavori superano i 1.500;
Vista l'ordinanza n. 187 del 30 maggio 2024, con la quale e' stato individuato nel 31 ottobre 2024 il termine per il completamento delle procedure di affidamento dei lavori degli interventi previsti dalle ordinanze n. 137 del 2023, n. 129 del 2022 e n. 109 del 2022;
Considerati tutti gli ulteriori interventi previsti per la ricostruzione delle aree terremotate le cui progettazioni o relativi appalti di lavori sono in corso di affidamento nell'arco dell'anno 2024;
Verificato il numero di stazioni appaltanti localizzate nel cratere sismico e soggetti attuatori degli interventi pubblici che ad oggi hanno ottenuto la qualificazione e sono iscritti nell'Elenco delle stazioni appalti qualificati tenuto dall'ANAC ed istituito dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 36 del 2023;
Ritenuta la notevole complessita' di ottenere, anche acquisendo i relativi requisiti, la qualificazione delle stazioni appaltanti prevista dal decreto legislativo n. 36 del 2023 in una condizione speciale ed emergenziale che prevede un alto numero di Comuni e di appalti per la ricostruzione da affidare;
Ritenuto che un eventuale mutamento dei soggetti attuatori degli interventi in favore delle sole stazioni appaltanti qualificate (sia localizzate all'interno del cratere, sia esternamente allo stesso), anche a seguito di una assegnazione d'ufficio delle funzioni di stazione appaltante da parte dell'ANAC, potrebbe comportare una eccessiva centralizzazione delle procedure con rischio di stallo delle attivita' (ivi incluse quelle ordinarie) delle stazioni appaltanti qualificate prescelte o individuate;
Ritenuto, altresi', che l'entrata in vigore del sistema di qualificazione al 1 luglio 2024 rischierebbe di bloccare le attivita' di ricostruzione e i correlati affidamenti dai lavori, in particolare per quanto concerne quelli previsti nelle ordinanze n. 109 del 2020, n. 129 del 2022 e n. 137 del 2023;
Ritenute, dunque, ancora sussistenti le ragioni di interesse pubblico alla base della decisione di rinviare - in deroga - l'operativita' nell'ambito degli appalti per la ricostruzione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dal decreto legislativo n. 36 del 2023; e questo sino al 31 dicembre 2024, in linea con il nuovo termine fissato per il completamento delle procedure di affidamento dei lavori degli interventi previsti dalle ordinanze n. 137 del 2023, n. 129 del 2022 e n. 109 del 2022 e considerando un ragionevole periodo di sessanta giorni ulteriori per consentire l'avvio e il completamento di eventuali procedure che fossero in ritardo rispetto ai cronoprogrammi ipotizzati;
Tenuto conto del nuovo Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma Italia centrale (Accordo di alta sorveglianza) sottoscritto ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge n. 189 del 2016;
Visti l'articolo 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e l'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di consentire ai soggetti attuatori di adeguare i rispettivi cronoprogrammi amministrativi per strutturare e portare a compimento le singole procedure di affidamento;
Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente Ordinanza;
Dato atto dell'intesa raggiunta nella Cabina di coordinamento del 26 giugno 2024 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Dispone:

Art. 1
Proroga regime transitorio del sistema di qualificazione delle
stazioni appaltanti

1. Nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, il regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti introdotto dall'articolo 2 dell'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e confermato dall'ordinanza n. 162 del 20 dicembre 2023 e' prorogato al 31 dicembre 2024. Per l'effetto, al richiamato articolo 2 dell'ordinanza n. 145 del 2023, come modificato dall'ordinanza n. 162 del 2023, le parole «fino alla data del 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data del 31 dicembre 2024».
2. Nelle more della piena operativita' del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 36 del 2023, i soggetti attuatori di interventi pubblici e comunque le stazioni appaltanti del cratere degli eventi sismici registrati a far data dal 24 agosto 2016, sono tenuti a curare - in favore dei propri dipendenti e collaboratori e in vista di una loro futura iscrizione nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate - l'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e approfondimento delle tematiche connesse alla disciplina dei contratti pubblici e al nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.
 
Art. 2

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente Ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 www.sisma2016.gov.it
2. La presente Ordinanza e' trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Roma, 28 giugno 2024

Il Commissario straordinario: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2078