Gazzetta n. 204 del 31 agosto 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
ORDINANZA 27 giugno 2024
Integrazioni all'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018. (Ordinanza n. 195).

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale e' stato aggiunto il comma 4-octies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024;
Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2023;
Vista l'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018, recante «Attuazione dell'art. 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i. Interventi di ricostruzione su edifici pubblici e privati gia' interessati da precedenti eventi sismici», come modificata e integrata dall'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2-quinquies, dell'ordinanza n. 51 del 2018 che dispone:
«2-quinquies. In presenza di scheda di valutazione GTS a seguito della quale sia stata emessa ordinanza sindacale di demolizione dell'edificio, l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Abruzzo procede alla redazione della scheda AeDES previa verifica dell'avvenuta realizzazione delle operazioni di pronto intervento ivi indicate, nonche' dell'assenza di scheda AeDES con esito E riferito al sisma 2009. In tale caso il danno subito dall'edificio equivale a modifica in senso peggiorativo dell'esito di agibilita' eventualmente accertato secondo la procedura AeDES o FAST per precedenti sismi e il contributo e' integralmente accertato ed erogato secondo le modalita' e le procedure di cui al decreto-legge n. 189/2016 ed alle ordinanze del Commissario straordinario in materia di ricostruzione privata.»;
Visto l'art. 13, comma 3, del secreto-legge n. 189 del 2016 che, relativamente agli interventi su immobili gia' danneggiati dall'evento sismico del 2009, stabilisce che con provvedimenti adottati dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 2, comma 2, del medesimo decreto, sono stabiliti i criteri tecnici per l'accertamento della prevalenza o meno dei danni ulteriori, nonche' le modalita' e le procedure per l'accesso ai contributi nelle ipotesi di peggioramento del danno;
Considerato che la disciplina contenuta nella richiamata disposizione dell'ordinanza commissariale n. 51 del 28 marzo 2018 non contempla il caso di edifici aventi esiti «E» riferiti al sisma 2009 che abbiano subito un peggioramento del danno certificato da schede di valutazione redatte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e che per effetto dei rilievi tecnici di prevenzione rischi siano stati totalmente o parzialmente demoliti;
Rilevata, pertanto, l'esigenza di dover integrare la suddetta disciplina riconoscendo l'ammissibilita' a contributo, con le modalita' e le procedure di cui al decreto-legge n. 39 del 2009, agli edifici con scheda AeDES 2009 aventi esito «E» e con scheda GTS, o altra equivalente, riferibile al sisma del 2016 che certifichi l'avvenuta demolizione parziale o totale dell'edificio per esigenze di prevenzione rischi disposte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Ritenuto, altresi', di dover limitare tale disciplina ai soli casi di effettivo utilizzo dell'immobile in data anteriore agli eventi sismici del 2009, da documentare mediante la produzione di idonea certificazione al competente Ufficio speciale;
Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di dare impulso alle attivita' connesse alla ricostruzione, anche in relazione a situazioni di collegamento tra i due eventi sismici del 2009 e del 2016;
Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;
Dato atto dell'intesa acquisita con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella Cabina di coordinamento del 26 giugno 2024;

Dispone:

Art. 1

Integrazioni all'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018

Al comma 2-quinquies dell'art. 2 dell'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018 e' aggiunto il seguente periodo:
«In presenza di scheda AeDES con esito E riferito al sisma 2009 e in caso di demolizione totale o parziale dell'edificio susseguente ai rilievi tecnici di prevenzione rischi disposti, per effetto dei nuovi e maggiori danni derivanti dal sisma del 2016, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante scheda di valutazione GTS o altra equivalente, il contributo e' integralmente accertato ed erogato secondo le procedure di cui al decreto-legge n. 39 del 2009 e con le modalita' indicate agli articoli 4 e 5 della presente ordinanza. In tale caso si prescinde dalle eventuali indicazioni della scheda AeDES in ordine alla preesistenza del danno purche' risulti provato il rispetto dei requisiti di effettivo utilizzo, anche parziale, dell'immobile alla data del sisma del 2009.».
 
Art. 2

Entrata in vigore ed efficacia

1. In considerazione della necessita' di dare impulso alle attivita' connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Roma, 27 giugno 2024

Il Commissario straordinario: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2086