Gazzetta n. 204 del 31 agosto 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
ORDINANZA 27 giugno 2024
Modifiche e integrazioni all'ordinanza speciale n. 66 del 6 dicembre 2023. (Ordinanza speciale n. 81).

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale e' stato aggiunto il comma 4-octies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024;
Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3,50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2023;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e in particolare l'art. 11, comma 2, secondo il quale:
«il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;
Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e successivamente con ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;
Vista l'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», e, in particolare, l'art. 1 della stessa alla stregua del quale:
«1. Ai sensi degli articoli 226, comma 5, e 229, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a decorrere dal 1° luglio 2023 tutti i richiami al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici, contenuti in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, devono intendersi riferiti, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo.
2. A decorrere dal 1° luglio 2023, restano valide le deroghe a disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti dei contratti pubblici contenute in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario straordinario. Le deroghe dovranno intendersi riferite, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo.
3. Le ordinanze, le ordinanze speciali, i decreti o gli atti comunque denominati del Commissario straordinario devono essere interpretati secondo i principi e i canoni ermeneutici elencati al Titolo I, della Parte I, del Libro I, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.»;
Vista l'ordinanza speciale n. 22 del 13 agosto 2021 avente ad oggetto «Interventi di ricostruzione di scuole, della sede della Prefettura di Teramo e di altri edifici pubblici e del patrimonio immobiliare della ASL di Teramo» e, in particolare, l'art. 5 della stessa;
Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale e' stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonche' tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;
Vista l'ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017, recante «Assegnazione di contributi per spese di traslochi e depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e modifiche all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017»;
Preso atto dell'accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, tra la Regione Abruzzo - Centro operativo regionale di protezione civile e l'Universita' degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti - Pescara Dipartimento di ingegneria e geologia per le attivita' di studio ed indagine sui fenomeni franosi di seguito specificati: frazione Castelnuovo del Comune di Campli (TE), frazioni Ponzano e Borrano del Comune di Civitella del Tronto;
Visto il decreto del Commissario straordinario n. 190 del 15 marzo 2023 recante «Approvazione schema di accordo di collaborazione ex art. 15 legge n. 241/1990 per la "Definizione degli studi di approfondimento e l'elaborazione del progetto di fattibilita' tecnico-economica delle opere di mitigazione nella frazione Borrano del Comune di Civitella del Tronto (TE)»;
Vista l'ordinanza speciale n. 66 del 6 dicembre 2023, recante «Interventi nella frazione di Borrano del Comune di Civitella del Tronto»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, della citata ordinanza speciale n. 66 del 2023, con il quale si demanda la perimetrazione della zona di dissesto all'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Abruzzo, in conformita' alle risultanze dello studio di approfondimento geofisico condotto dal Dipartimento di Scienze della salute e del territorio dell'Universita' di Chieti-Pescara in collaborazione, ex art. 15 della legge n. 241 del 1990, con le amministrazioni interessate;
Considerato che - in data 19 dicembre 2023 - presso la sede del Comune di Civitella del Tronto, sono state presentate le risultanze del suddetto studio di approfondimento geofisico;
Dato atto che - con nota della Struttura commissariale del 10 aprile 2024, prot. CGRTS-0014031 - e' stato trasmesso lo studio in argomento articolato dalla documentazione prodotta dal prof. Nicola Sciarra, dall'addendum con le precisazioni richieste sulla perimetrazione della pericolosita' dell'area in dissesto presso la localita' Borrano di Civitella del Tronto (TE) e relativi shape files;
Tenuto conto che a seguito della trasmissione da parte della Struttura commissariale dello studio in argomento l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Abruzzo dovra' procedere agli adempimenti di cui all'art. 1, comma 2, della citata ordinanza speciale n. 66 del 2023;
Preso atto delle risultanze del predetto studio in relazione all'individuazione delle opere ritenute necessarie alla messa in sicurezza della porzione di area interessata dal dissesto e non delocalizzata della frazione di Borrano del Comune di Civitella del Tronto;
Considerata l'urgenza di provvedere al finanziamento dei previsti interventi di mitigazione del movimento franoso a salvaguardia delle infrastrutture e delle abitazioni ivi presenti;
Ritenuto, altresi', di dover integrare e completare la disciplina degli interventi di messa in sicurezza e delocalizzazione previsti dall'art. 1 dell'ordinanza speciale n. 66 del 2023 con riferimento a fattispecie a suo tempo non definite e in particolare:
(i) alla delocalizzazione delle attivita' produttive;
(ii) agli immobili rientranti nella categoria catastale di gruppo F;
(iii) ai termini di presentazione delle domande di contributo;
(iv) ai traslochi e/o depositi dei mobili e delle suppellettili contenuti negli immobili da delocalizzare;
(v) all'individuazione del soggetto attuatore degli interventi di mitigazione previsti;
(vi) alle norme di semplificazione ed accelerazione applicabili alla fattispecie;
Verificata la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che alla data del 26 giugno 2024 e' pari a euro 1.149.368.904,63 e l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione che, alla medesima, data e' pari a euro 1.457.173.765,76;
Ritenuta, per le modifiche e gli interventi proposti, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;
Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di consentire l'immediato avvio degli interventi previsti dalla ordinanza speciale n. 66 del 2023 e dalla presente ordinanza, anche in attuazione dell'immanente principio del risultato di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023, nonche' di implementare immediatamente l'attuazione delle regole speciali introdotte anche con riferimento alla ricostruzione privata;
Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;
Dato atto dell'intesa acquisita nella Cabina di coordinamento del 26 giugno 2024 con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Dispone:

Art. 1
Modifiche e integrazioni all'ordinanza speciale n. 66 del 6 dicembre
2023

1. L'art. 1, comma 5, dell'ordinanza speciale n. 66 del 6 dicembre 2023 e' sostituito dal seguente:
«5. Il costo ammissibile a contributo per la ricostruzione degli edifici oggetto di delocalizzazione, ovvero per l'acquisto di immobile alternativo alla delocalizzazione, e' determinato ai sensi degli articoli 23, 29 e 30 del Testo unico della ricostruzione privata. Si applicano gli incrementi, le maggiorazioni e le ulteriori disposizioni previste dai richiamati articoli 23, 29 e 30. In deroga a quanto disposto dagli articoli 41 e 44 del Testo unico della ricostruzione privata, nel costo ammissibile per la ricostruzione degli edifici e nel limite del contributo parametrico spettante, sono compresi gli interventi di ricostruzione delle recinzioni ove esistenti.»;
2. All'art. 1 dell'ordinanza speciale n. 66 del 6 dicembre 2023, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi:
«5-bis. Per gli edifici in corso di costruzione, nonche' per quelli privi dei requisiti di ordine statico ed igienico-sanitario per essere considerati agibili e utilizzabili a fini abitativi e produttivi in quanto collabenti, fatiscenti o privi di anche uno degli impianti essenziali (elettrico, idrico e di fognatura), e' riconosciuto un contributo nella misura prevista dalla tabella 6a degli allegati 4 e 5 al Testo unico della ricostruzione privata per i soli interventi di demolizione, rimozione dei materiali e pulizia dell'area. Per l'accertamento dello stato di collabenza, nonche' per gli immobili rientranti nella categoria catastale di gruppo F, si applica la tabella dell'allegato 14 al TURP.
5-ter. L'istanza per la concessione dei contributi deve essere presentata all'Ufficio speciale per la ricostruzione mediante la piattaforma informatica predisposta dal Commissario straordinario entro e non oltre il termine di dodici mesi dalla data di notificazione dell'ordinanza sindacale di sgombero di cui al comma 4. Il mancato rispetto del termine e delle modalita' di cui al presente comma determina l'inammissibilita' della domanda di contributo, nonche' la decadenza dalla fruizione delle ulteriori misure di assistenza alloggiativa eventualmente percepite dal soggetto interessato.
5-quater. In favore dei proprietari, degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento, dei comodatari o degli assegnatari delle unita' immobiliari oggetto di delocalizzazione ai sensi del presente articolo, e' riconosciuto un contributo per traslochi e/o depositi dei mobili e delle suppellettili contenuti negli immobili dichiarati inutilizzabili e sgomberati, secondo le modalita' e i criteri previsti dall'ordinanza commissariale n. 21 del 28 aprile 2017.».
3. All'art. 1, comma 6, dell'ordinanza speciale n. 66 del 6 dicembre 2023, sono apportate le seguenti modifiche:
le parole «di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi che precedono»;
4. All'art. 1 dell'ordinanza speciale n. 66 del 6 dicembre 2023, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti commi:
«7. In attuazione delle risultanze scientifiche dello studio di cui al comma 1 e al fine della messa in sicurezza della porzione di area interessata dal dissesto e non delocalizzata, nonche' delle infrastrutture ivi presenti, e' individuato come urgente e di particolare criticita' il complesso degli interventi strutturali di mitigazione del movimento franoso, per un importo pari ad euro 5.500.000,00, descritto nell'allegato sub 1) alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
8. L'Ufficio speciale per la ricostruzione - Abruzzo e' individuato quale soggetto attuatore dell'intervento di cui al comma 7 e per l'esecuzione degli interventi puo' applicare, senza pregiudizio delle facolta' e delle deroghe gia' previste a legislazione vigente, le norme di semplificazione ed accelerazione previste dal combinato disposto dell'art. 6 dell'ordinanza speciale n. 52 del 26 luglio 2023 e dell'art. 1 dell'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023.
9. In applicazione dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, il Presidente della Regione Abruzzo - Vice Commissario e' delegato per l'adozione delle determinazioni in ordine all'approvazione del progetto di cui al comma 7 e per l'emissione del decreto di concessione del contributo.
10. Le economie derivanti dal ribasso d'asta della gara delle opere di cui al comma 7 possono essere utilizzate per finanziare anche eventuali varianti in corso d'opera senza maggiori oneri a carico della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, e in mancanza dette somme rientrano nella disponibilita' del Commissario straordinario con conseguente rimodulazione del quadro economico dell'intervento.».
5. Agli oneri relativi agli interventi strutturali di mitigazione di cui al precedente comma 4, per un importo pari a euro 5.500.000,00, si provvede con le risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'.
 
Art. 2

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Roma, 27 giugno 2024

Il Commissario straordinario: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2041