Gazzetta n. 203 del 30 agosto 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA
ORDINANZA 29 agosto 2024
Peste suina africana: misure urgenti per la gestione dei focolai negli allevamenti nelle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. (Ordinanza n. 3/2024).


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ALLA PESTE SUINA AFRICANA

Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, e, in particolare, l'art. 1, comma 7;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024 recante nomina del dott. Giovanni Filippini a Commissario straordinario alla Peste suina africana (PSA), ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 2, del 10 maggio 2024 concernente «Misure di applicazione del "Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e aggiornamento delle azioni strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028": controllo ed eradicazione della peste suina africana.» (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 15 maggio 2024);
Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale»);
Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la Peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;
Visto il decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022 recante requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 173 del 26 luglio 2022);
Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico pubblicato sulla pagina dedicata del portale del Ministero della salute;
Visto il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la Peste suina africana in Italia per il 2024 inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed il manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 12 dicembre 2022;
Vista la comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti sulla prevenzione, sul controllo e sull'eradicazione della Peste suina africana nell'Unione («orientamenti sulla PSE») (C/2023/1504);
Vista la nota ex DGSAF/ex DGISAN prot. DGSAF n. 25539 del 21 agosto 2024, concernente «Peste suina africana (PSA) - Misure di controllo negli allevamenti suinicoli. Aggiornamento e rimodulazione»;
Visti i resoconti delle riunioni del Gruppo operativo degli esperti di cui al decreto legislativo n. 136/2022, pubblicati sul portale del Ministero della salute;
Visti i resoconti delle riunioni dell'Unita' centrale di crisi (UCC), di cui al decreto legislativo n. 136/2022, pubblicati sul portale del Ministero della salute;
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del citato decreto-legge n. 9/2022 il Commissario straordinario, nell'ambito delle funzioni attribuite dal medesimo articolo, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, puo' adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalita' tra misure adottate e finalita' perseguite;
Considerato che l'evoluzione della situazione epidemiologica della Peste suina africana in Italia con gli ultimi focolai negli allevamenti delle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna sta assumendo un andamento sempre piu' preoccupante;
Considerato che la trasmissione dell'infezione da un allevamento all'altro e' conseguente soprattutto a movimenti incontrollati di persone e mezzi;
Considerato che la diffusione del virus tra gli allevamenti e' massimamente favorita dalla mancanza o carenza dei requisiti di biosicurezza degli allevamenti sia strutturali che gestionali;
Ritenuto pertanto necessario e urgente adottare misure tese a contrastare il piu' efficacemente possibile la diffusione dell'infezione del virus della Peste suina africana negli allevamenti delle regioni interessate;
Visti i pareri del Centro di referenza nazionale per le pesti (CEREP) e del Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione, informazione e analisi del rischio (COVEPI) resi a seguito della riunione dell'Unita' centrale di crisi tenutasi il giorno 28 agosto 2024;

Dispone:

Art. 1

Divieti

1. Nelle zone di restrizione parte I, parte II e parte III delle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna e' vietata ogni movimentazione dei suini in entrata o in uscita in /da l'allevamento ad eccezione delle movimentazioni verso il macello che dovranno avvenire alle condizioni di cui alla nota ex DGSAF/ex DGISAN prot. DGSAF n. 25539 del 21 agosto 2024. Limitatamente agli allevamenti situati in zona di restrizione parte I, trascorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna sulla base della situazione epidemiologica, previo nulla osta del Commissario straordinario alla PSA, potranno autorizzare i servizi veterinari territorialmente competenti a consentire le movimentazioni da vita in deroga previa valutazione del rischio da effettuarsi di volta in volta e alle condizioni previste dalla nota ex DGSAF/ex DGISAN prot. DGSAF n. 25539 del 21 agosto 2024, concernente «Peste suina africana (PSA) - Misure di controllo negli allevamenti suinicoli. Aggiornamento e rimodulazione».
2. Negli allevamenti suini situati nelle zone di restrizione parte I, parte II e parte III delle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna e' vietato l'accesso di qualsiasi automezzo ad eccezione di quelli destinati a trasportare i mangimi, carcasse e liquami e di quelli destinati al trasporto in deroga degli animali verso il macello, che dovranno rispettare le condizioni previste dalla nota ex DGSAF/ex DGISAN prot. DGSAF n. 25539 del 21 agosto 2024, concernente «Peste suina africana (PSA) - Misure di controllo negli allevamenti suinicoli. Aggiornamento e rimodulazione».
3. Negli allevamenti suini situati nelle zone di restrizione parte I, parte II e parte III delle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna e' vietato l'ingresso di qualsiasi persona ivi compresi i veterinari liberi professionisti, i tecnici di filiera, i mangimisti nonche' di qualsiasi altra persona non direttamente connessa con la gestione quotidiana degli animali. Il servizio veterinario territorialmente competente su motivata richiesta potra' autorizzare in deroga eventuali accessi agli allevamenti.
4. Negli allevamenti suini situati nelle zone di restrizione parte I, parte II e parte III delle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna sono sospesi i controlli da parte del servizio veterinario territorialmente competente ad esclusione di quelli connessi con la gestione della emergenza PSA e di quelli tesi a garantire il rispetto delle esigenze di benessere animale.
5. Negli allevamenti suini situati nelle zone di restrizione parte I, parte II e parte III delle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna e' vietata qualsiasi manutenzione o lavoro ordinario non strettamente connessi ad interventi a garanzia del benessere animale che andranno preventivamente autorizzati dal servizio veterinario territorialmente competente. Altri interventi tecnici e strutturali devono essere rimandati. Sono permessi limitati interventi di miglioramento della biosicurezza previa autorizzazione del servizio veterinario territorialmente competente a condizione che siano condotti nel rispetto delle condizioni di biosicurezza. Qualsiasi persona che accede all'allevamento deve indossare tute e calzari monouso all'ingresso dell'allevamento stesso e garantire di non aver visitato altri allevamenti suini nelle 48 ore precedenti l'ingresso e di non essere stati in boschi o altri luoghi in cui sia stata segnalata la presenza di cinghiali. Tale impegno deve essere assicurato anche per le 48 ore successive all'uscita dall'allevamento.
6. Negli allevamenti suini situati nelle zone di restrizione parte I, parte II e parte III delle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna e' vietato l'ingresso di cani e di qualsiasi altra specie animale sia essa da compagnia o da reddito.
7. Nei casi consentiti dalla presente ordinanza, negli allevamenti suini situati nelle zone di restrizione parte I, parte II e parte III delle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna e' obbligatorio che gli operatori del trasporto degli animali utilizzino esclusivamente dispositivi monouso (calzari, tuta, guanti) forniti dall'allevatore al momento dell'uscita del conducente dall'abitacolo dell'automezzo, detti dispositivi dopo l'utilizzo dovranno essere lasciati in allevamento per il conseguente smaltimento.
8. Nei comuni ricompresi nelle zone di restrizione parte I, parte II e parte III delle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna sono vietate mostre, mercati, fiere, esposizioni e ogni altra manifestazione o aggregazione in presenza di carattere agricolo/zootecnico che coinvolga il settore suinicolo.
 
Art. 2

Verifica condizioni di biosicurezza

1. I servizi veterinari territorialmente competenti effettuano la verifica delle condizioni di biosicurezza strutturali e funzionali e aggiornano le check list di biosicurezza degli allevamenti secondo una programmazione dei controlli basata sull'analisi del rischio (ClassyFarm). Negli allevamenti presenti all'interno delle zone di restrizione parte I, parte II e parte III delle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna dovra' essere verificato il pieno rispetto dei requisiti di biosicurezza rafforzata al piu' tardi entro un mese dall'entrata in vigore della presente ordinanza anche con il supporto di personale di altri territori. In particolare, in questi allevamenti si dovra' verificare se l'applicazione di tali requisiti nella specifica realta' aziendale consente di mantenere una netta separazione fisica e funzionale fra la zona pulita e quella sporca dell'allevamento. Nell'esecuzione di tali controlli dovra' essere prestata la massima attenzione ad evitare eventuale diffusione del virus utilizzando quando possibile personale dedicato in riferimento al livello di rischio della zona di restrizione.
2. Negli allevamenti situati nelle zone di restrizione parte I, parte II e parte III delle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna in cui sia accertato uno stato di carenza strutturale o gestionale dei requisiti di biosicurezza non sanabile entro un periodo massimo di quindici giorni il servizio veterinario territorialmente competente dispone lo svuotamento degli stabilimenti secondo un programma di macellazione o in alternativa di abbattimento che non deve prolungarsi oltre i ventuno giorni dalla disposizione del servizio veterinario territorialmente competente. Nel caso in cui lo svuotamento viene effettuato tramite abbattimento degli animali non sara' dato seguito all'indennizzo ai sensi della legge n. 218/1988 a causa delle gravi carenze di biosicurezza riscontrate e non sanabili.
3. Negli allevamenti situati nelle zone di restrizione parte I, parte II e parte III delle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna in cui sia stato individuato un qualsiasi contatto diretto o indiretto con un focolaio confermato, qualora la situazione epidemiologica lo richieda, il servizio veterinario territorialmente competente puo' disporre l'abbattimento preventivo degli animali presenti come previsto dall'art. 7, comma 4 del regolamento (UE) 2020/687.
La presente ordinanza si applica a decorrere dalla sua emanazione e fino al 30 settembre 2024 ed e' immediatamente comunicata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nonche' alle regioni interessate ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, e sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 agosto 2024

Il Commissario straordinario: Filippini