Gazzetta n. 203 del 30 agosto 2024 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
ORDINANZA 26 giugno 2024 |
Riapertura dei termini di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dell'ordinanza n. 142 del 30 maggio 2023. (Ordinanza n. 190). |
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Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21; Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale e' stato aggiunto il comma 4-octies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024; Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2023; Visto il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38 recante «Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'art. 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»; Visto il decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 che ha introdotto sostanziali modifiche alla disciplina delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera b) e c) del richiamato decreto-legge n. 39 del 2024 che ha previsto: l'inserimento all'art. 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 del seguente comma 3-ter.1: «3-ter. 1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all' art. 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro richiedibili per l'anno 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell' art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con le funzioni ad esso attribuite ai sensi dell' art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e gli Uffici speciali per la ricostruzione, costituiti ai sensi del comma 2 dell'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ciascuno per il territorio di competenza, assicurano il rispetto del predetto limite di spesa, avuto riguardo alle somme richieste, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga di cui al presente comma, anche avvalendosi dei dati resi disponibili nel Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri»; l'abrogazione del comma 3-quater dell'art. 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11; Considerato che il combinato disposto delle modifiche e integrazioni di cui al punto che precede ha eliminato la facolta' di usufruire del c.d. superbonus «rafforzato» (art. 119, comma 4-ter, decreto-legge n. 34/2020) in alternativa al contributo della ricostruzione mediante le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito di cui all'art. 121, comma 1, lettera a) e b), del decreto-legge n. 34 del 2020 e ha, altresi', inserito un tetto finanziario alle restanti opzioni (art. 119, commi 1-ter e 4-quater, decreto-legge n. 34/2020) in abbinamento al contributo sisma; Considerato, altresi', che le novelle legislative medio tempore intervenute hanno determinato condizioni di oggettiva difficolta' nell'accesso agli incentivi fiscali e hanno altresi' determinato condizioni di possibile esclusione da qualsiasi forma di contribuzione pubblica a favore di chi avesse gia' formalizzato la rinuncia al contributo sisma avvalendosi della facolta' di cui all'abrogato comma 3-quater dell'art. 2 del decreto-legge n. 11 del 2023 e non avesse, nelle more dell'entrata in vigore del recente decreto-legge n. 39 del 2024, presentato la CILA o adottato la delibera assembleare, ovvero presentato l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, come previsto dall'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 39 del 2024; Vista l'ordinanza n. 142 del 30 maggio 2023 recante la «Programmazione dei termini di presentazione delle domande per tipologie di interventi» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a), che dispone: «Per gli interventi di riparazione e rafforzamento locale di edifici che hanno riportato danni lievi il termine perentorio per la presentazione della domanda di contributo e' fissato in centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza nel caso di: a) trasmissione da parte del soggetto legittimato ai sensi dell'art. 6, comma 2 della legge speciale Sisma della revoca della dichiarazione di rinuncia al contributo in favore delle agevolazioni fiscali di cui al comma 4-ter dell'art. 119 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cosiddetto superbonus rafforzato)»; Visto l'art. 4 dell'ordinanza n. 169 del 9 febbraio 2024 che dispone il differimento del termine di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 142 del 30 maggio 2023 come segue: «Per le fattispecie di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), b), c) e d) e comma 2, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 142 del 30 maggio 2023, i termini adempimentali sono eccezionalmente prorogati alla data del 31 marzo 2024»; Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di dare impulso alle attivita' connesse alla ricostruzione, e di consentire la riapertura dei termini indicati in premessa cosi' da dare piena e immediata esecuzione al decreto-legge n. 39 del 2024, nel rispetto altresi' dei diritti dei privati senza creare situazioni di specifico pregiudizio a seguito dei molteplici mutamenti del quadro normativo di riferimento; Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza; Dato atto dell'intesa acquisita con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella Cabina di coordinamento del 26 giugno 2024;
Dispone:
Art. 1 Riapertura dei termini di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), dell'ordinanza n. 142 del 30 maggio 2023
1. In considerazione della nuova disciplina relativa alle modalita' di fruizione delle agevolazioni fiscali in materia di sismabonus ed ecobonus introdotta dal decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, i termini per l'esercizio della facolta' di revoca della dichiarazione di rinuncia al contributo in favore delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 119, comma 4-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, previsti dall'art. 1, comma 1, lettera a), dell'ordinanza n. 142 del 30 maggio 2023, gia' differiti alla data del 31 marzo 2024 dall'art. 4 dell'ordinanza n. 169 del 9 febbraio 2024, sono fissati al 30 settembre 2024. In tal caso, i soggetti legittimati possono, contestualmente alla trasmissione della revoca della dichiarazione di rinuncia al contributo, integrare o regolarizzare la domanda per la riparazione dei danni lievi mediante la presentazione di specifica variante da depositare all'interno del fascicolo originario. |
| Art. 2
Entrata in vigore ed efficacia
1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Roma, 26 giugno 2024
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2042 |
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