Gazzetta n. 202 del 29 agosto 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 19 luglio 2024, n. 123
Regolamento di definizione delle disposizioni transitorie al processo penale militare telematico di cui all'articolo 87, comma 7, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.


IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;
Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», e, in particolare, l'articolo 87, comma 7, secondo periodo;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e, in particolare l'articolo 10, comma 1;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del codice penale e il decreto del presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
Visto il regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, recante approvazione dei codici penali militari di pace e di guerra;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;
Sentito il Consiglio della magistratura militare nella seduta del 29 novembre 2023, con delibera del Plenum n. 8232;
Acquisito il parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 7 dicembre 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 13 febbraio 2024;
Acquisito il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri all'adozione del presente regolamento, reso con nota prot. PCM-DAGL 0006470 P-del 9 luglio 2024;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le regole tecniche del processo penale telematico della Giustizia Militare, disciplinando anche il periodo transitorio e la sperimentazione effettuata durante lo stesso.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri», pubblicata nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214:
«Art. 17 (Regolamenti). - Omissis.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 87, comma 7, del
decreto-legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante
«Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante
delega al Governo per l'efficienza del processo penale,
nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni
per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 ottobre 2022, n.
243, S.O.:
«Art. 87 (Disposizioni transitorie in materia di
processo penale telematico). - 1. - 6-quinquies. Omissis.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche in relazione agli atti del procedimento penale
militare, ma i regolamenti di cui ai commi 1 e 3 sono
adottati, entro il 31 dicembre 2023, con decreto del
Ministro della difesa, ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio
della magistratura militare e il Garante per la protezione
dei dati personali. Le ulteriori regole tecniche di cui al
comma 2 possono essere adottate, d'intesa con il Consiglio
della magistratura militare, con atto dirigenziale del
responsabile della transizione al digitale del Ministero
della difesa.».
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini normativi»
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio
2024, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
dicembre 2023, n. 303:
«Art. 10 (Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero della difesa). - 1. L'applicazione delle
disposizioni di cui all'art. 75, comma 3, del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, concernente le modalita' di
deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti
penali militari, e' prorogata fino al 31 dicembre 2024.
Omissis.».
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
«Codice dell'amministrazione digitale» e successive
modificazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
maggio 2005, n. 112, S.O.
- Il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante
«Approvazione del testo definitivo del codice penale» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1930, n.
251, Supplemento straordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1988, n. 447, recante «Approvazione del codice di
procedura penale» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
ottobre 1988, n. 250, S.O.
- Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
recante «Norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1989, n. 182, S.O.
- Il regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, recante
«Approvazione dei codici penali militari di pace e di
guerra», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio
1941, n. 107, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 2005, n. 68, recante «Regolamento recante
disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica
certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio
2003, n. 3», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
aprile 2005, n. 97.
 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) codice di procedura penale: allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante «Approvazione del codice di procedura penale»;
b) leggi processuali penali: l'insieme delle norme che disciplinano il procedimento e il processo penale militare in Italia, comprensivo sia del codice di procedura penale, sia dei codici penali militari di pace e di guerra, sia delle leggi speciali;
c) giudizio penale militare: il complesso dell'attivita' procedimentale e processuale penale militare italiana, dal momento dell'iscrizione della notizia di reato sino all'esecuzione della pena irrogata, comprensivo anche dell'attivita' di sorveglianza;
d) codice penale: regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante «Approvazione del testo definitivo del codice penale»;
e) codici penali militari di pace e di guerra: regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, recante «Codici penali militari di pace e di guerra»;
f) codice dell'ordinamento militare: decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;
g) codice dell'amministrazione digitale: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale;
h) linee guida AgID: le linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici ai sensi degli artt. 14-bis e 71 del codice dell'amministrazione digitale;
i) codice in materia di protezione dei dati personali: decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e successive modificazioni e abrogazioni di cui al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
l) Sistema Informativo della Giustizia Militare, di seguito denominato SIGMIL: l'insieme delle risorse hardware e software, mediante le quali il Ministero della difesa gestisce in via automatizzata attivita', dati, servizi, comunicazioni e procedure riguardanti l'esercizio dei compiti istituzionali inerenti allo svolgimento dell'attivita' processuale;
m) Portale della Giustizia Militare: piattaforma informatica che fornisce le informazioni relative alla organizzazione della Giustizia Militare, e consente l'accesso ai servizi telematici resi disponibili dal SIGMIL, secondo le regole tecnico-operative previste nel presente decreto;
n) posta elettronica certificata: sistema di posta elettronica nel quale e' fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
o) upload: e' il processo di invio o trasmissione di un file (o piu' genericamente di un flusso finito di dati o informazioni) da un client ad un sistema remoto (denominato server) attraverso una rete informatica;
p) firma digitale: un particolare tipo di firma qualificata basata su un su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
q) identificazione informatica: processo di identificazione dell'utente abilitato interno o esterno per l'accesso ai servizi, alle piattaforme e alle risorse del dominio giustizia, mediante autenticazione elettronica, in conformita' alle disposizioni dettate in materia di identificazione e autenticazione elettronica dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dal Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS);
r) fascicolo informatico: fascicolo contenente gli atti e i documenti redatti in forma di documento informatico nonche' le copie informatiche di atti e documenti redatti in forma di documento analogico, nel rispetto di quanto stabilito dal codice dell'amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente;
s) documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
t) documento informatico multimediale: contenuto audio, video e/o foto codificati, ovvero compressi in modo digitale di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti mediante registrazione sonora, visiva o audiovisiva;
u) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui e' tratto;
v) copia per immagine su supporto informatico del documento analogico: documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui e' tratto;
z) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui e' tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari;
aa) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario;
bb) responsabile della transizione digitale del Ministero della difesa: il capo del VI Reparto dello Stato maggiore della Difesa;
cc) soggetti abilitati: i soggetti abilitati ad interagire con il SIGMIL o con altri servizi telematici della Giustizia Militare. In particolare, si intende per: 1) soggetti abilitati interni, i magistrati militari, la polizia giudiziaria e il personale degli uffici giudiziari militari; 2) soggetti abilitati esterni, gli ausiliari del magistrato militare, i difensori, le parti pubbliche e private, gli altri soggetti previsti dalle leggi processuali penali; 3) soggetti abilitati esterni pubblici, l'Avvocatura generale dello Stato, le avvocature distrettuali dello Stato, gli avvocati e i procuratori dello Stato, gli altri dipendenti di amministrazioni statali, regionali, metropolitane, provinciali e comunali nonche' il personale di polizia giudiziaria ed ogni altro soggetto tenuto per legge alla trasmissione della notizia di reato e delle comunicazioni successive;
dd) soggetti ammessi a partecipare all'attivita' da remoto: tutti i soggetti che partecipano mediante collegamento audiovisivo ad una attivita' del giudizio penale militare;
ee) magistrati militari: i soggetti esercitanti la funzione giudiziaria militare, tanto giudicante quanto requirente, di cui all'articolo 52 e ss. del codice dell'ordinamento militare;
ff) pubblico ministero militare: il soggetto esercitante la funzione giudiziaria militare requirente;
gg) personale amministrativo: il personale degli uffici giudiziari militari diverso dai magistrati militari e dalla polizia giudiziaria;
hh) polizia giudiziaria: i soggetti esercitanti le funzioni previste dagli articoli 55 e seguenti del codice di procedura penale;
ii) uffici giudiziari militari: il complesso degli uffici giudiziari, sia giudicanti che requirenti, indicati negli articoli 54, 55, 56, 57 e 58 del codice dell'ordinamento militare;
ll) cooperazione applicativa: sistema di scambio di dati strutturati tra sistemi informativi sulla base di accordi di servizio tra amministrazioni;
mm) spam: messaggi indesiderati;
nn) software antispam: programma informatico che permette di inibire la ricezione di e-mail indesiderate;
oo) log: documento informatico contenente la registrazione sequenziale e cronologica delle operazioni effettuate da un sistema informatico (server, storage, client, applicazioni o qualsiasi altro dispositivo informatizzato o programma);
pp) specifiche tecniche: le disposizioni di carattere tecnico emanate, ai sensi dell'articolo 24, dal Responsabile della transizione al digitale del Ministero della difesa sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, d'intesa con il Consiglio della Magistratura Militare e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
qq) PagoPA: il sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, che si avvale della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale;
rr) Identificativo unico di versamento: codice numerico conforme agli standard stabiliti da PagoPA, che costituisce elemento identificativo delle operazioni che transitano su PagoPA.

Note all'art. 2:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1988, n. 447, vedasi note alle premesse.
- Per il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, vedasi
note alle premesse.
- Per il regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, vedasi
note alle premesse.
- Si riportano gli articoli da 52 a 59 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell'ordinamento militare», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O.:
«Art. 52 (Magistrati militari). - 1. I magistrati
militari sono distinti secondo le funzioni esercitate e
sono equiparati ai corrispondenti magistrati ordinari.
2. Le funzioni giudicanti sono:
a) di primo grado (giudice presso il Tribunale
militare e presso l'Ufficio militare di sorveglianza);
b) di secondo grado (giudice presso la Corte
militare di appello);
c) semidirettive di primo grado (presidente di
sezione presso il Tribunale militare);
d) semidirettive di secondo grado (presidente di
sezione della Corte militare di appello);
e) direttive di primo grado (presidente del
Tribunale militare);
f) direttive elevate di primo grado (presidente del
Tribunale militare di sorveglianza);
g) direttive di secondo grado (presidente della
Corte militare di appello).
3. Le funzioni requirenti sono:
a) di primo grado (sostituto procuratore militare);
b) di secondo grado (sostituto procuratore generale
militare presso la Corte militare di appello);
c) di legittimita' (sostituto procuratore generale
militare presso la Procura generale militare presso la
Corte di cassazione);
c-bis) semidirettive di primo grado (procuratore
militare aggiunto della Repubblica presso il Tribunale
militare);
d) semidirettive di secondo grado (avvocato
generale militare presso la Corte militare di appello);
e) direttive di primo grado (procuratore militare
della Repubblica presso il Tribunale militare);
f) direttive di secondo grado (procuratore generale
militare presso la Corte militare di appello);
g) direttive superiori requirenti di legittimita'
(procuratore generale militare presso la Corte di
cassazione).
4. Lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza,
l'avanzamento e il trattamento economico dei magistrati
militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i
magistrati ordinari, in quanto applicabili. Ai fini
dell'anzianita', e' valutato anche il servizio prestato
presso altre magistrature.».
«Art. 53 (Requisiti e criteri per il conferimento
delle funzioni). - 1. Per il conferimento delle funzioni di
cui all'art. 52, commi 2, lettera a) e 3, lettera a) e'
richiesta almeno la delibera di conferimento delle funzioni
giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio.
2. Per il conferimento delle funzioni di cui all'art.
52, commi 2, lettere b) e c), e 3, lettere b) e c-bis) e'
richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione
di professionalita'.
3. Per il conferimento delle funzioni di cui all'art.
52, commi 2, lettera e) e 3, lettera e) e' richiesto il
conseguimento almeno della terza valutazione di
professionalita'.
4. Per il conferimento delle funzioni di cui all'art.
52, commi 2, lettere d) ed f), e 3, lettere c) e d), e'
richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione
di professionalita'.
5. Per il conferimento delle funzioni di cui all'art.
52, commi 2, lettera g) e 3, lettera f) e' richiesto il
conseguimento almeno della quinta valutazione di
professionalita'.
6. Per il conferimento delle funzioni di cui all'art.
52, comma 3, lettera g), e' richiesto il conseguimento
almeno della sesta valutazione di professionalita'; il
magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire,
deve avere esercitato, per almeno quattro anni, funzioni
direttive giudicanti o requirenti di primo o di secondo
grado o funzioni requirenti di legittimita'.».
«Art. 54 (Tribunale militare). - 1. Il Tribunale
militare e' formato:
a) da un magistrato militare in possesso dei
requisiti previsti dall'art. 53, comma 3, che lo presiede;
b) da piu' magistrati militari in possesso dei
requisiti previsti dall'art. 53, comma 1, e da almeno un
magistrato militare in possesso dei requisiti previsti
dall'art. 53, comma 2.
2. Il Tribunale militare giudica con l'intervento:
a) del presidente del Tribunale militare o del
presidente di sezione del Tribunale militare che lo
presiedono; in caso di impedimento del presidente giudica
con l'intervento di un magistrato militare in possesso dei
requisiti previsti dall'art. 53, comma 2, con funzioni di
presidente;
b) di un magistrato militare in possesso dei
requisiti previsti dal comma 1, lettera b), con funzioni di
giudice;
c) di un militare dell'Esercito italiano, della
Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei
Carabinieri o della Guardia di finanza di grado pari a
quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di
ufficiale, estratto a sorte, con funzioni di giudice.
Nessun ufficiale puo' esimersi dall'assumere ed esercitare
le funzioni di giudice. Non possono comunque essere
destinati a tali funzioni:
1) gli ufficiali che svolgono incarichi di
Ministro o Sottosegretario di Stato;
2) il Capo di stato maggiore della difesa;
3) Il Segretario generale della difesa e il
Direttore nazionale degli armamenti;
4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate e
i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della
Guardia di finanza;
5) il direttore generale per il personale
militare.
3. L'estrazione a sorte dei giudici di cui al comma
2, lettera c), si effettua tra gli ufficiali, aventi il
grado richiesto, che prestano servizio nella circoscrizione
del Tribunale militare.
4. Le estrazioni a sorte, previo avviso affisso in
apposito albo, sono effettuate, nell'aula di udienza aperta
al pubblico, dal presidente, alla presenza del pubblico
ministero, con l'assistenza di un ausiliario, che redige
verbale.
5. I giudici estratti a sorte durano in funzione due
mesi e proseguono nell'esercizio delle funzioni sino alla
conclusione dei dibattimenti in corso.
6. L'estrazione a sorte avviene ogni sei mesi,
distintamente per ognuno dei bimestri successivi. Sono
estratti, per ogni giudice, due supplenti.».
«Art. 55 (Circoscrizioni territoriali). - 1. I
Tribunali militari e le Procure militari sono tre e hanno
sede in Verona, Roma e Napoli.
2. Il Tribunale militare e la Procura militare di
Verona hanno competenza in ordine ai reati militari
commessi nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria,
Lombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli
Venezia-Giulia, Emilia-Romagna.
3. Il Tribunale militare e la Procura militare di
Roma hanno competenza in ordine ai reati militari commessi
nelle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e
Sardegna.
4. Il Tribunale militare e la Procura militare di
Napoli hanno competenza in ordine ai reati militari
commessi nelle regioni Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria e Sicilia.».
«Art. 56 (Tribunale e Ufficio militare di
sorveglianza). - 1. Il Tribunale militare di sorveglianza,
con sede in Roma e giurisdizione su tutto il territorio
nazionale, si compone di tutti i magistrati militari di
sorveglianza e di esperti nominati dal Consiglio della
magistratura militare, su proposta motivata del presidente
del Tribunale militare di sorveglianza.
2. I provvedimenti del Tribunale militare di
sorveglianza sono adottati:
a) da un collegio composto dal presidente,
magistrato militare in possesso dei requisiti di cui
all'art. 53, comma 4, o, in sua assenza o impedimento, dal
magistrato militare di sorveglianza che lo segue per
anzianita' nel ruolo;
b) da un magistrato militare di sorveglianza almeno
in possesso dei requisiti di cui all'art. 53, comma 1;
c) da due fra gli esperti di cui al comma 1.
3. L'Ufficio militare di sorveglianza ha sede in Roma
e ha giurisdizione su tutto il territorio nazionale; al
suddetto Ufficio sono assegnati magistrati militari di
sorveglianza, in possesso almeno dei requisiti di cui
all'art. 53, comma 1.
4. I magistrati militari che esercitano le funzioni
di sorveglianza non devono essere adibiti ad altre funzioni
giudiziarie.
5. Con decreto del presidente della Corte militare
d'appello puo' essere temporaneamente destinato a
esercitare le funzioni del magistrato militare di
sorveglianza mancante o impedito un magistrato militare, in
possesso almeno dei requisiti di cui all'art. 53, comma
1.».
«Art. 57 (Corte militare di appello). - 1. La Corte
militare d'appello, con sede in Roma, giudica sull'appello
proposto avverso i provvedimenti emessi dai Tribunali
militari.
2. La Corte militare d'appello e' formata:
a) da un magistrato militare in possesso dei
requisiti di cui all'art. 53, comma 5, che la presiede;
b) da magistrati militari in possesso dei requisiti
di cui all'art. 53, comma 4;
c) da magistrati militari in possesso dei requisiti
di cui all'art. 53, comma 2.
3. Le sezioni della Corte sono formate:
a) da un magistrato militare in possesso almeno dei
requisiti di cui all'art. 53, comma 4, che la presiede;
b) da magistrati militari in possesso almeno dei
requisiti di cui all'art. 53, comma 2.
4. La Corte militare d'appello giudica con
l'intervento:
a) del presidente della Corte militare di appello o
della sezione o, in caso di impedimento, di un magistrato
militare almeno in possesso dei requisiti di cui all'art.
53, comma 2, con funzioni di presidente;
b) di due magistrati militari in possesso almeno
dei requisiti di cui all'art. 53, comma 2, con funzioni di
giudice;
c) di due militari dell'Esercito italiano, della
Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei
Carabinieri o della Guardia di finanza, di grado pari a
quello dell'imputato e, comunque, non inferiore a tenente
colonnello, estratti a sorte, con funzioni di giudice.
Nessun ufficiale puo' esimersi dall'assumere ed esercitare
le funzioni di giudice. Non possono comunque essere
destinati a tali funzioni:
1) gli ufficiali che svolgono incarichi di
Ministro o Sottosegretario di Stato;
2) il Capo di stato maggiore della difesa;
3) Il Segretario generale della difesa e il
Direttore nazionale degli armamenti;
4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate e
i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della
Guardia di finanza;
5) il direttore generale per il personale
militare.
5. Le estrazioni a sorte e la durata in funzione dei
giudici appartenenti alle Forze armate sono regolate dalle
norme stabilite per i Tribunali militari.».
«Art. 58 (Uffici del pubblico ministero). - 1. La
Procura generale militare presso la Corte di cassazione e'
composta:
a) dal procuratore generale militare della
Repubblica, magistrato militare con funzioni direttive
superiori requirenti di legittimita', scelto tra i
magistrati in possesso dei requisiti di cui all'art. 53,
comma 6;
b) da due sostituti procuratori generali militari,
magistrati militari in possesso dei requisiti di cui
all'art. 53, comma 4.
2. La Procura generale militare presso la Corte
militare di appello e' composta:
a) da un procuratore generale militare della
Repubblica, magistrato militare in possesso dei requisiti
di cui all'art. 53, comma 5;
b) da un avvocato generale militare, magistrato
militare in possesso dei requisiti di cui all'art. 53,
comma 4;
c) da sostituti procuratori generali militari,
magistrati militari in possesso dei requisiti di cui
all'art. 53, comma 2.
3. La Procura militare presso il Tribunale militare
e' composta:
a) da un procuratore militare della Repubblica,
magistrato militare in possesso dei requisiti di cui
all'art. 53, comma 3;
a-bis) da un procuratore militare aggiunto della
Repubblica, magistrato militare in possesso dei requisiti
di cui all'art. 53, comma 2;
b) da sostituti procuratori militari della
Repubblica, magistrati militari in possesso dei requisiti
di cui all'art. 53, comma 1.».
«Art. 59 (Ruolo organico dei magistrati militari). -
1. Il ruolo organico dei magistrati militari e' fissato in
cinquantotto unita'.
2. Alla formazione delle piante organiche degli
uffici giudiziari militari si provvede con decreto del
Ministro della difesa, su proposta del Consiglio della
magistratura militare.».
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 1,
lettera s), 5, comma 2, 14-bis e 71, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
codice si intende per:
a) - r) omissis;
s) firma digitale: un particolare tipo di firma
qualificata basata su un su un sistema di chiavi
crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra
loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite
la chiave privata e a un soggetto terzo tramite la chiave
pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di
verificare la provenienza e l'integrita' di un documento
informatico o di un insieme di documenti informatici;
t) - ff) omissis.
1-bis - 1-ter. Omissis.».
«Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalita'
informatiche). - 1. Omissis.
2. Al fine di dare attuazione al comma 1, la
Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione,
attraverso il Sistema pubblico di connettivita', una
piattaforma tecnologica per l'interconnessione e
l'interoperabilita' tra le pubbliche amministrazioni e i
prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di
assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'art. 64,
l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in
tutta la gestione del processo di pagamento.
2-bis. - 5. Omissis.».
«Art. 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale). - 1.
L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e' preposta alla
realizzazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale
Italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal
Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro
delegato, e con l'Agenda digitale europea. AgID, in
particolare, promuove l'innovazione digitale nel Paese e
l'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione
della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i
cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di
legalita', imparzialita' e trasparenza e secondo criteri di
efficienza, economicita' ed efficacia. Essa presta la
propria collaborazione alle istituzioni dell'Unione europea
e svolge i compiti necessari per l'adempimento degli
obblighi internazionali assunti dallo Stato nelle materie
di competenza.
2. AgID svolge le funzioni di:
a) emanazione di Linee guida contenenti regole,
standard e guide tecniche, nonche' di indirizzo, vigilanza
e controllo sull'attuazione e sul rispetto delle norme di
cui al presente Codice, anche attraverso l'adozione di atti
amministrativi generali, in materia di agenda digitale,
digitalizzazione della pubblica amministrazione, sicurezza
informatica, interoperabilita' e cooperazione applicativa
tra sistemi informatici pubblici e quelli dell'Unione
europea;
b) programmazione e coordinamento delle attivita'
delle amministrazioni per l'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, mediante la
redazione e la successiva verifica dell'attuazione del
Piano triennale per l'informatica nella pubblica
amministrazione contenente la fissazione degli obiettivi e
l'individuazione dei principali interventi di sviluppo e
gestione dei sistemi informativi delle amministrazioni
pubbliche. Il predetto Piano e' elaborato dall'AgID, anche
sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti dai
soggetti di cui all'art. 2, comma 2, ed e' approvato dal
Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro
delegato entro il 30 settembre di ogni anno;
c) monitoraggio delle attivita' svolte dalle
amministrazioni, ivi inclusi gli investimenti effettuati ai
sensi dell'art. 1, comma 492, lettera a-bis), della legge
11 dicembre 2016, n. 232, in relazione alla loro coerenza
con il Piano triennale di cui alla lettera b) e verifica
dei risultati conseguiti dalle singole amministrazioni con
particolare riferimento ai costi e benefici dei sistemi
informatici secondo le modalita' fissate dalla stessa
Agenzia;
d) predisposizione, realizzazione e gestione di
interventi e progetti di innovazione, anche realizzando e
gestendo direttamente o avvalendosi di soggetti terzi,
specifici progetti in tema di innovazione ad essa assegnati
nonche' svolgendo attivita' di progettazione e
coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente
interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale;
e) promozione della cultura digitale e della
ricerca anche tramite comunita' digitali regionali;
f) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non
vincolanti, sugli schemi di contratti e accordi quadro da
parte delle pubbliche amministrazioni centrali concernenti
l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi
informativi automatizzati per quanto riguarda la congruita'
tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti
contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di
procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di
procedura ristretta o di procedura aperta. Il parere e'
reso tenendo conto dei principi di efficacia, economicita',
ottimizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni
e favorendo l'adozione di infrastrutture condivise e
standard che riducano i costi sostenuti dalle singole
amministrazioni e il miglioramento dei servizi erogati,
nonche' in coerenza con i principi, i criteri e le
indicazioni contenuti nei piani triennali approvati. Il
parere e' reso entro il termine di quarantacinque giorni
dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano gli
articoli 16 e 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. Copia dei pareri tecnici
attinenti a questioni di competenza dell'Autorita'
nazionale anticorruzione e' trasmessa dall'AgID a detta
Autorita';
g) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e
vincolanti, sugli elementi essenziali delle procedure di
gara bandite, ai sensi dell'art. 1, comma 512 della legge
28 dicembre 2015, n. 208, da Consip e dai soggetti
aggregatori di cui all'art. 9 del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, concernenti l'acquisizione di beni e servizi
relativi a sistemi informativi automatizzati e definiti di
carattere strategico nel piano triennale. Il parere e' reso
entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento
della relativa richiesta e si applica l'art. 17-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Ai
fini della presente lettera per elementi essenziali si
intendono l'oggetto della fornitura o del servizio, il
valore economico del contratto, la tipologia di procedura
che si intende adottare, il criterio di aggiudicazione e
relativa ponderazione, le principali clausole che
caratterizzano le prestazioni contrattuali. Si applica
quanto previsto nei periodi da 2 a 5 della lettera f);
h) definizione di criteri e modalita' per il
monitoraggio sull'esecuzione dei contratti da parte
dell'amministrazione interessata;
i) vigilanza sui servizi fiduciari ai sensi
dell'art. 17 del regolamento UE 910/2014 in qualita' di
organismo a tal fine designato, sui gestori di posta
elettronica certificata, sui soggetti di cui all'art. 34,
comma 1-bis, lettera b), nonche' sui soggetti, pubblici e
privati, che partecipano a SPID di cui all'art. 64;
nell'esercizio di tale funzione l'Agenzia puo' irrogare per
le violazioni accertate a carico dei soggetti vigilati le
sanzioni amministrative di cui all'art. 32-bis in relazione
alla gravita' della violazione accertata e all'entita' del
danno provocato all'utenza;
l) ogni altra funzione attribuitale da specifiche
disposizioni di legge e dallo Statuto.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, AgID
svolge ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti
gia' attribuita a DigitPA, all'Agenzia per la diffusione
delle tecnologie per l'innovazione.».
«Art. 71 (Regole tecniche). - 1. L'AgID, previa
consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di
trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il
Garante per la protezione dei dati personali nelle materie
di competenza, nonche' acquisito il parere della Conferenza
unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche
e di indirizzo per l'attuazione del presente Codice. Le
Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione
nell'apposita area del sito Internet istituzionale
dell'AgID e di essa ne e' data notizia nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Le Linee guida sono
aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo
periodo.
1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice
sono dettate in conformita' ai requisiti tecnici di
accessibilita' di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio
2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di
standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed
alle normative dell'Unione europea.».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante «Codice in materia di protezione dei dati
personali», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
luglio 2003, n. 174, S.O.
- Il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,
recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2018, n.
205.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, lettera g)
del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68:
«Art. 1 (Oggetto e definizioni). - 1. Omissis.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) - f) omissis;
g) posta elettronica certificata, ogni sistema di
posta elettronica nel quale e' fornita al mittente
documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna
di documenti informatici;
h) - m) omissis.».
- Il regolamento (UE) n. 910 /2014 (eIDAS) del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in
materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari
per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che
abroga la direttiva 1999/93/CE e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 257 del 28 agosto 2014.
 
Art. 3
Sistema Informativo della Giustizia Militare

1. Il SIGMIL gestisce con modalita' informatiche, in ogni fase, stato e grado del giudizio penale militare, la formazione del fascicolo, le operazioni di individuazione del procedimento penale, i registri in uso all'ufficio, il deposito, la conservazione, la visualizzazione e l'estrazione di copie degli atti del fascicolo, la pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali, le comunicazioni degli uffici giudiziari militari, la trasmissione dei fascicoli e ogni altra attivita' inerente o comunque connessa al processo penale telematico.
2. Il SIGMIL rispetta le disposizioni del codice di procedura penale, dei codici penali militari di pace e di guerra, del codice dell'ordinamento militare, del codice dell'amministrazione digitale, del codice in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento (UE) n. 2016/679, delle linee guida AGiD e delle altre leggi processuali penali, anche nella fase dell'esecuzione della pena.
3. Il Responsabile della transizione digitale del Ministero della difesa e' responsabile dello sviluppo, del funzionamento e della gestione del SIGMIL.
4. I dati del SIGMIL sono custoditi in infrastrutture informatiche gestite dal Ministero della difesa, secondo le specifiche tecniche stabilite dall'articolo 24.

Note all'art. 3:
- Il regolamento (UE) n. 2016 /679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 119 del 4 maggio 2016.
 
Art. 4
Documento informatico

1. L'atto del giudizio penale militare in forma di documento informatico e' privo di elementi attivi ed e' redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 24.
2. I documenti informatici allegati all'atto del giudizio penale militare sono privi di elementi attivi e hanno i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 24.
3. E' consentito l'utilizzo dei formati compressi, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 24, purche' contenenti solo file nei formati previsti dal comma 2.
 
Art. 5
Atti dei magistrati militari
e del personale amministrativo

1. Gli atti e i provvedimenti dei magistrati militari sono redatti e depositati come documenti informatici con firma digitale.
2. I provvedimenti collegiali sono redatti e sottoscritti dall'estensore con firma digitale e trasmessi telematicamente al presidente del collegio, che li controfirma con firma digitale e, a sua volta, li trasmette telematicamente alla cancelleria per il deposito.
3. Si procede con le modalita' previste dal comma 2 in tutti i casi in cui norme di legge o di regolamento prescrivono il visto di altro magistrato militare oltre alla sottoscrizione dell'estensore.
4. La documentazione prodotta nel giudizio penale militare dal pubblico ministero militare e' acquisita al fascicolo informatico nei formati stabiliti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 24.
5. Il personale amministrativo sottoscrive con la propria firma digitale gli atti e i provvedimenti dei magistrati militari, provvede al loro deposito nel fascicolo informatico, alla loro pubblicazione, nonche', ove previsto, alla loro pubblicita', con le cautele previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
6. Gli atti del personale amministrativo dell'ufficio giudiziario militare sono redatti come documenti informatici e sono sottoscritti con firma digitale.
7. Il processo verbale dell'udienza e' redatto come documento informatico ed e' sottoscritto con firma digitale da chi presiede l'udienza o la camera di consiglio e dal cancelliere di udienza ed e' inserito nel fascicolo informatico.
8. La formazione, la sottoscrizione, la controfirma, la trasmissione, l'inserimento nel fascicolo informatico dell'atto, del provvedimento e della documentazione proveniente dal magistrato militare o dal personale amministrativo avviene nell'ambito del SIGMIL, anche tramite il Portale della Giustizia Militare, secondo le regole tecniche previste nel presente decreto.
9. La formazione dell'atto o del provvedimento e il deposito con modalita' analogiche sono consentiti in caso di malfunzionamento del SIGMIL.
10. Nel caso previsto dal comma 9, il cancelliere o il segretario, dopo avere proceduto alla sottoscrizione, deposito e pubblicazione dell'atto, provvedimento o documento con modalita' telematiche ove possibile o altrimenti apponendovi la propria firma autografa e procedendo al deposito e pubblicazione del provvedimento con modalita' analogiche, provvede ad estrarre copia informatica, anche per immagine, dei provvedimenti depositati, nei formati stabiliti dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 24 e la inserisce nel fascicolo informatico.
11. Il deposito con modalita' analogiche e' sempre consentito nelle ipotesi previste dal comma 3, dell'articolo 111-bis c.p.p. In tal caso, ove possibile, il cancelliere o il segretario provvede all'estrazione di copia informatica e all'inserimento nel fascicolo informatico ai sensi del comma 10.

Note all'art. 5:
- Si riposta il testo dell'art. 111-bis, comma 3, del
Codice di procedura penale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 447,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1988, n. 92,
S.O.:
«Art. 111-bis (Deposito telematico). - 1. - 2.
Omissis.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica
agli atti e ai documenti che, per loro natura o per
specifiche esigenze processuali, non possono essere
acquisiti in copia informatica.
4. Omissis.».
 
Art. 6
Atti della polizia giudiziaria

1. Gli atti della polizia giudiziaria hanno la forma di documento informatico, sono sottoscritti con firma digitale e sono conservati nel fascicolo informatico.
2. Le attivita' della polizia giudiziaria sono documentate con documento informatico, anche multimediale, conservato nel fascicolo informatico.
3. I documenti informatici di cui ai commi 1 e 2 nonche' gli atti e i documenti acquisiti dalla polizia giudiziaria sono trasmessi tramite posta elettronica certificata oppure mediante upload nell'ambito del SIGMIL, anche tramite il portale della Giustizia Militare. E' altresi' ammessa la trasmissione mediante canale sicuro protetto da meccanismo di crittografia in base alle specifiche stabilite ai sensi dell'articolo 24.
4. Per la trasmissione di atti e documenti tramite posta elettronica certificata sono utilizzati i gestori di posta elettronica certificata delle forze di polizia. Gli indirizzi di posta elettronica certificata sono resi disponibili unicamente agli utenti abilitati sulla base delle specifiche stabilite ai sensi dell'articolo 24.
5. Se la trasmissione avviene tramite posta elettronica certificata, il cancelliere o il segretario provvedono all'inserimento del documento informatico nel fascicolo informatico.
6. Le specifiche tecniche di cui all'articolo 24 stabiliscono la dimensione massima del documento informatico.
7. Ove il singolo documento informatico superi la dimensione consentita, e' ammesso il suo deposito mediante frazionamento in piu' file di dimensioni consentite ovvero su supporto informatico, da depositare in cancelleria o segreteria, avente i requisiti indicati nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 24.
8. Nei casi di malfunzionamento della PEC, del SIGMIL o del portale di cui al comma 3, ovvero se l'atto o la documentazione dell'attivita' hanno forma di documento analogico, si procede ai sensi dei commi 10 e 11 dell'articolo 5.
 
Art. 7
Atti dei soggetti abilitati esterni

1. Gli atti dei soggetti abilitati esterni sono redatti come documenti informatici sottoscritti con firma digitale conforme alle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 24.
2. Il deposito degli atti di cui al comma 1 e dei loro allegati avviene per via telematica con upload nell'ambito del SIGMIL tramite il portale della Giustizia Militare.
3. Gli atti di cui al comma 1 si intendono ricevuti nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del portale della Giustizia Militare, che attesta il deposito dell'atto presso l'ufficio giudiziario competente, senza l'intervento degli operatori della cancelleria o della segreteria, salvo il caso di anomalie bloccanti.
4. Al fine di garantire la riservatezza degli atti e dei documenti da trasmettere, il soggetto abilitato esterno utilizza un meccanismo di crittografia, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 24.
5. Le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 24 indicano la dimensione massima del documento informatico.
6. Ove il singolo documento informatico superi la dimensione consentita, e' ammesso il suo deposito mediante frazionamento in piu' file di dimensioni consentite. In tal caso, e' altresi' consentito il deposito su supporto informatico, da depositare in cancelleria o segreteria, avente i requisiti indicati nelle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 24.
7. Nel caso previsto dal secondo periodo del comma 6, il cancelliere o il segretario, dopo aver rilasciato ricevuta di deposito, provvede all'upload del file nel fascicolo informatico, anche con l'ausilio del personale tecnico della Giustizia Militare. Ove l'upload non sia possibile, il supporto informatico e' custodito nella cancelleria o segreteria, a disposizione per ogni finalita' del giudizio penale militare, e di esso e' fatta menzione nell'elenco degli atti e della documentazione acquisita ai sensi del comma 3 dell'articolo 111-ter c.p.p.
8. Alla formazione dell'atto e al deposito con modalita' analogiche dei soggetti abilitati esterni si applicano i commi 9, 10 e 11 dell'articolo 5.

Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 111-bis del Codice di
procedura penale, vedasi nota all'art. 5.
 
Art. 8
Mandato defensionale

1. Il mandato defensionale e' autenticato dal difensore, nei casi in cui e' il medesimo a provvedervi, mediante apposizione della firma digitale, ed e' depositato per via telematica con upload nell'ambito del SIGMIL tramite il portale della Giustizia Militare.
2. Nel caso in cui il mandato defensionale sia conferito su supporto cartaceo, il difensore procede al deposito telematico della copia per immagine su supporto informatico, compiendo l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale con l'inserimento della relativa dichiarazione nel medesimo o in un distinto documento sottoscritto con firma digitale.
3. Se la nomina e' fatta con dichiarazione resa all'autorita' di polizia giudiziaria, questa ne da' immediata comunicazione, con ogni mezzo disponibile, all'autorita' giudiziaria militare procedente e provvede, senza ritardo, alla trasmissione alla medesima dell'atto in cui e' stata raccolta la dichiarazione. La trasmissione e' consentita tramite modalita' analogiche, tramite posta elettronica certificata ovvero mediante upload nell'ambito del SIGMIL, anche tramite il portale della Giustizia Militare. Se l'atto in cui e' raccolta la dichiarazione ha forma di documento analogico per esigenze processuali, si procede ai sensi dei commi 10 e 11 dell'articolo 5. Se l'atto in cui e' raccolta la dichiarazione e' stato trasmesso tramite posta elettronica certificata, il cancelliere o il segretario provvedono al suo inserimento nel fascicolo informatico.
4. Se la nomina e' fatta con dichiarazione resa all'autorita' giudiziaria militare procedente, l'atto in cui e' contenuta e' inserita nel fascicolo informatico.
 
Art. 9
Fascicolo informatico

1. I fascicoli del giudizio penale militare hanno forma di fascicolo informatico.
2. Il fascicolo informatico contiene gli atti e i documenti, anche in formato multimediale, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata, le ricevute di pagamento e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati in forma di documento analogico.
3. I fascicoli del giudizio penale militare sono formati, conservati, aggiornati tramite il SIGMIL, che ne assicura l'autenticita', l'integrita', l'accessibilita', la leggibilita', l'interoperabilita' e la consultazione, secondo le specifiche tecniche stabilite dall'articolo 24.
4. Restano fermi gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell'amministrazione digitale o di atti e documenti depositati o comunque acquisiti in forma di documento analogico in conformita' alla disciplina processuale vigente.
5. Il fascicolo informatico contiene l'indicazione:
a) dell'ufficio titolare del procedimento, che cura la formazione e la gestione del fascicolo medesimo;
b) dell'oggetto del procedimento e di ogni altro specifico contenuto previsto dalla normativa processuale e regolamentare;
c) dell'elenco dettagliato degli atti e dei documenti depositati o comunque acquisiti, compresi quelli in forma di documento analogico.
6. Con le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 24 sono definite le modalita' per il salvataggio dei log relativi alle operazioni di accesso al fascicolo informatico.
 
Art. 10
Trasmissione dei fascicoli informatici

1. La trasmissione telematica dei fascicoli informatici da un ufficio giudiziario militare all'altro avviene tramite il SIGMIL, che assicura la data certa, l'integrita', l'autenticita' e la riservatezza della trasmissione.
2. La trasmissione del fascicolo informatico o di singoli atti dello stesso, nei casi consentiti dalla normativa vigente, da e verso organi giurisdizionali diversi da quelli indicati al comma 1 avviene, in ogni fase, stato e grado del giudizio penale militare, per via telematica su canale sicuro oppure attraverso cooperazione applicativa. Se la trasmissione per via telematica su canale sicuro oppure attraverso cooperazione applicativa, per qualsiasi causa, non sia possibile, il fascicolo informatico o i singoli atti dello stesso sono riversati su supporto informatico avente le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 24. In tali casi, la trasmissione avviene con modalita' analogiche.
3. Ove formato, viene altresi' trasmesso con modalita' analogiche, agli organi giurisdizionali di cui ai commi 1 e 2, il fascicolo contenente gli atti e i documenti del giudizio penale militare aventi forma di documento analogico nonche' quelli di cui al comma 11 dell'articolo 5.
4. Le disposizioni del comma 2 si applicano, in quanto compatibili, ai rapporti giurisdizionali con autorita' straniere.
 
Art. 11
Accesso e consultazione del fascicolo informatico

1. L'accesso e la consultazione del fascicolo informatico avviene, per i soggetti abilitati interni, tramite accesso diretto nell'ambito del SIGMIL, da postazione presente negli uffici giudiziari militari o per mezzo della piattaforma messa a disposizione degli utenti interni del Ministero della difesa e avente le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 24, oppure mediante il Portale della Giustizia Militare.
2. L'accesso e la consultazione del fascicolo informatico avviene, per i soggetti abilitati esterni, mediante il Portale della Giustizia Militare.
3. L'accesso di cui al comma 2 e' altresi' consentito ai difensori muniti di procura, agli avvocati domiciliatari, alle parti personalmente che siano stati autorizzati con le modalita' stabilite dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 24.
4. In caso di delega, e' consentito l'accesso ai fascicoli dei procedimenti patrocinati dal delegante previo deposito, con le modalita' indicate all'articolo 5 e a cura di parte, di copia della delega stessa, o di dichiarazione del sostituto da cui risulti il conferimento di delega verbale, all'ufficio giudiziario militare, il cui personale amministrativo provvede ai conseguenti adempimenti. L'accesso e' consentito fino alla comunicazione della revoca della delega.
5. La delega o la dichiarazione, sottoscritta con firma digitale, e' redatta in conformita' alle specifiche tecniche di cui all'articolo 24.
6. Fermo quanto previsto dal comma 3, gli avvocati e i procuratori dello Stato, individuati e identificati anche attraverso meccanismi di cooperazione applicativa, accedono alle informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti nei quali e' parte un soggetto che si avvale o puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
7. L'identificazione informatica dei soggetti cui e' consentito l'accesso ai sensi del presente articolo avviene secondo le modalita' previste dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 24.
 
Art. 12
Estrazione e rilascio di copie di atti e documenti

1. I soggetti abilitati esterni estraggono con modalita' telematiche duplicati di atti e documenti dai fascicoli informatici cui possono accedere per legge, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 24.
2. Il rilascio di copia di atti e documenti depositati nel fascicolo informatico avviene, previa verifica del regolare pagamento dei diritti, ove previsti, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 24.
3. L'atto o il documento che contiene dati di cui all'art. 9 del Regolamento Ue 2016/679 o di grandi dimensioni e' messo a disposizione nell'apposita area del portale della Giustizia militare, nel rispetto dei requisiti di sicurezza stabiliti ai sensi dell'articolo 24.

Note all'art. 12:
- Per il regolamento (UE) n. 2016 /, vedasi nota
all'art. 3.
 
Art. 13

Comunicazioni e notificazioni per via telematica dall'ufficio
giudiziario

1. Le notificazioni e le comunicazioni telematiche sono eseguite mediante trasmissione dei documenti informatici tra caselle di posta elettronica certificata.
2. Ove non vi sia stata una specifica indicazione del domicilio digitale, le notificazioni e le comunicazioni telematiche di cui al comma 1 sono effettuate:
a) nei confronti delle pubbliche amministrazioni, all'indirizzo posta elettronica certificata risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni (IPA);
b) nei confronti dei difensori, all'indirizzo posta elettronica certificata risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici tenuto dal Ministero della giustizia (REGINDE);
c) nei confronti degli altri professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC);
d) nei confronti di imprese e societa', all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC);
e) nei confronti degli altri soggetti abilitati esterni, all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall'indice nazionale dei domicili digitali (INAD).
3. Le notificazioni e le comunicazioni telematiche di cui al comma 1 si intendono perfezionate al momento in cui viene generata da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario la ricevuta di avvenuta consegna e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4. Nel caso di notificazioni eseguite a mezzo di ufficiale giudiziario, gli atti da notificare vanno trasmessi all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti (UNEP) pubblicato sull'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni (IPA).
5. La cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario militare provvede ad effettuare una copia informatica degli atti e dei documenti formati o depositati in forma di documento analogico da comunicare o da notificare nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 24, che conserva nel fascicolo informatico.
6. Le ricevute di avvenuta consegna e gli avvisi di mancata consegna vengono conservati nel fascicolo informatico.
7. La comunicazione che contiene i dati di cui all'art. 9 del Regolamento Ue 2016/679 e' effettuata per estratto, con contestuale messa a disposizione dell'atto integrale nell'apposita area del portale della Giustizia militare, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'art. 24, con modalita' tali da garantire l'identificazione dell'autore dell'accesso e la tracciabilita' delle relative attivita'.
8. Si applica, in ogni caso, il disposto dell'articolo 49 del codice dell'amministrazione digitale.

Note all'art. 13:
- Si riporta il testo degli articoli 45 e 48 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 45 (Valore giuridico della trasmissione). - 1.
I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica
amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o
informatico, idoneo ad accertarne la provenienza,
soddisfano il requisito della forma scritta e la loro
trasmissione non deve essere seguita da quella del
documento originale.
2. Il documento informatico trasmesso per via
telematica si intende spedito dal mittente se inviato al
proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se
reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi
dichiarato, nella casella di posta elettronica del
destinatario messa a disposizione dal gestore.».
«Art. 48 (Posta elettronica certificata). - 1. La
trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di
una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene
mediante la posta elettronica certificata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate
con le Linee guida.
2. La trasmissione del documento informatico per via
telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale,
salvo che la legge disponga diversamente, alla
notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di
un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1
sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero
conformi alle Linee guida.».
«Art. 49 (Segretezza della corrispondenza trasmessa
per via telematica). - 1. Gli addetti alle operazioni di
trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti
formati con strumenti informatici non possono prendere
cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con
qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo
informazioni anche in forma sintetica o per estratto
sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza,
comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica,
salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per
espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese
pubbliche.
2. A gli effetti del presente codice, gli atti, i
dati e i documenti trasmessi per via telematica si
considerano, nei confronti del gestore del sistema di
trasporto delle informazioni, di proprieta' del mittente
sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.».
 
Art. 14
Requisiti della casella di posta elettronica certificata
del soggetto abilitato esterno

1. I soggetti abilitati esterni all'utilizzo della posta elettronica certificata fermi restando gli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e dal decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2005, sono tenuti ad utilizzare servizi di gestori che:
a) utilizzano software antispam idonei a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati;
b) utilizzano software idonei a verificare l'assenza di virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza;
c) conservano, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio della Giustizia Militare;
d) dispongono di uno spazio-disco minimo, definito nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 24;
e) sono dotati di un servizio automatico per la verifica della effettiva disponibilita' dello spazio della casella di posta elettronica certificata a disposizione e di un avviso sull'imminente saturazione della casella stessa.

Note all'art. 14:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 2005, n. 68, recante «Regolamento recante
disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica
certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio
2003, n. 3», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
aprile 2005, n. 97.
 
Art. 15
Intercettazioni di conversazioni e comunicazioni

1. I verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono conservati su infrastrutture informatiche separate ai sensi dell'art. 269 c.p.p.
2. Le infrastrutture di cui al comma 1 sono gestite e tenute in base alle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 24.
3. Il riversamento nel fascicolo informatico dei dati contenuti nelle infrastrutture di cui al comma 1, nelle ipotesi previste dalla legge, avviene nel rispetto delle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 24.

Note all'art. 15:
- Si riposta il testo dell'art. 269 del Codice di
procedura penale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1988, n. 92, S.O.:
«Art. 269 (Conservazione della documentazione). - 1.
I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse
relativo, sono conservati integralmente in apposito
archivio gestito e tenuto sotto la direzione e la
sorveglianza del Procuratore della Repubblica dell'ufficio
che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni. Non sono
coperti da segreto solo i verbali e le registrazioni delle
comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui
all'art. 373, comma 5, o comunque utilizzati nel corso
delle indagini preliminari. Al giudice per le indagini
preliminari e ai difensori delle parti, successivamente al
deposito effettuato ai sensi degli articoli 268 e 415-bis o
nel caso previsto dall'art. 454, comma 2-bis, per
l'esercizio dei loro diritti e facolta' e' consentito
l'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o
comunicazioni registrate.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 271 comma 3, le
registrazioni sono conservate fino alla sentenza non piu'
soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando
la documentazione non e' necessaria per il procedimento,
possono chiederne la distruzione, a tutela della
riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato
l'intercettazione. Il giudice decide in Camera di consiglio
a norma dell'art. 127.
3. La distruzione, nei casi in cui e' prevista, viene
eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operazione e'
redatto verbale.».
 
Art. 16
Documentazione dell'attivita' processuale

1. Nei casi in cui la legge processuale penale facoltizza o impone la documentazione dell'attivita' del giudizio penale militare con modalita' diverse da quella della verbalizzazione per iscritto, l'autorita' di polizia giudiziaria ovvero l'autorita' giudiziaria militare procedente provvedono mediante apparecchiature di registrazione audiovisiva o di fonoregistrazione.
2. Le apparecchiature di cui al comma 1 assicurano che la documentazione dell'attivita' del giudizio penale militare sia memorizzata in forma di documento informatico multimediale, avente le estensioni indicate nelle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 24.
3. La registrazione audiovisiva e la fonoregistrazione sono effettuate con qualunque apparecchiatura compatibile con i file di estensione precisata nelle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 24.
4. Il personale amministrativo dell'ufficio giudiziario militare ovvero la polizia giudiziaria provvedono immediatamente a riversare il file multimediale nel fascicolo informatico con le modalita' stabilite nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 24.
5. L'attivita' di riversamento deve garantire l'autenticita', l'integrita', la leggibilita', la reperibilita', l'interoperabilita' e, ove previsto, la segretezza della documentazione. Di tale attivita' e' rilasciata attestazione scritta, con modalita' informatica, immediatamente inserita nel fascicolo informatico.
6. La documentazione di cui al comma 1, ove formata dal difensore nell'ambito delle indagini difensive, rispetta i requisiti tecnici di cui ai commi 2, 4 e 5. Essa e' inserita nel fascicolo informatico con le modalita' di cui all'articolo 5.
7. Nel caso in cui sia disposta la trascrizione della registrazione audiovisiva o della fonoregistrazione e tale attivita' non sia stata o non possa essere affidata a persona idonea estranea all'amministrazione dello Stato, il personale di polizia giudiziaria o quello degli uffici giudiziari militari, all'uopo incaricato, puo' utilizzare, come proprio ausilio, applicativi e apparecchiature di trascrizione automatica.
 
Art. 17
Partecipazione da remoto
alle attivita' del giudizio penale militare

1. La partecipazione da remoto alle attivita' del giudizio penale militare avviene mediante piattaforme di videoconferenza in uso presso la Giustizia Militare e indicate nelle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 24.
2. Per la partecipazione da remoto e' necessario che il dispositivo del partecipante rispetti i requisiti previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 24.
3. I soggetti ammessi a partecipare all'attivita' da remoto garantiscono la corretta funzionalita' del dispositivo utilizzato per collegarsi alla videoconferenza, l'aggiornamento del suo software di base e applicativo alle piu' recenti versioni rese disponibili dai rispettivi produttori o comunita' di supporto nel caso di software open source, con particolare riferimento all'installazione di tutti gli aggiornamenti e le correzioni relative alla sicurezza informatica, e l'utilizzo di un idoneo e aggiornato programma antivirus.
4. I magistrati militari utilizzano per il collegamento telematico esclusivamente gli indirizzi di posta elettronica istituzionale e i dispositivi forniti in dotazione dal Ministero della difesa.
5. In caso di partecipazione da remoto ad udienze, pubbliche o in camera di consiglio, il giudice militare che procede, con l'assistenza del cancelliere, verifica la funzionalita' del collegamento, nonche' le presenze e da' atto nel processo verbale delle modalita' con cui e' accertata l'identita' dei soggetti ammessi a partecipare e la loro libera volonta' di dar corso all'udienza da remoto, anche relativamente alla disciplina del trattamento dei dati personali.
6. Il giudice militare che procede disciplina l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti e regola l'ammissione e l'esclusione dei soggetti ammessi a partecipare all'udienza stessa. In ogni caso i soggetti ammessi a partecipare, quando siano stati invitati dal presidente ad intervenire, devono attivare la funzione audio.
7. La registrazione delle udienze pubbliche e camerali e' ammessa solo nei casi previsti dalla legge e da parte dell'autorita' giudiziaria militare.
8. E' vietato l'uso della messaggistica istantanea interna agli applicativi utilizzati per la videoconferenza.
9. All'atto del collegamento e prima dell'inizio dell'udienza, i soggetti ammessi a partecipare, sotto la loro responsabilita', dichiarano che quanto accade nel corso dell'udienza o dell'attivita' del giudizio penale militare non e' visto ne' ascoltato da soggetti non ammessi ad assistere alla medesima, e che si impegnano a non effettuare la registrazione di cui al comma 7.
10. Per la partecipazione da remoto alle attivita' del giudizio penale militare che si svolgono dinnanzi al pubblico ministero militare o alla polizia giudiziaria si applicano, in quanto compatibili, i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
 
Art. 18
Pagamenti

1. Il pagamento delle spese di giustizia e' effettuato nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. La ricevuta e la attestazione di pagamento o versamento e' depositata con le modalita' indicate dall'articolo 7, ed e' altresi' conservata dall'interessato per essere esibita a richiesta dell'ufficio.
2. Il pagamento di cui al comma 1 puo' essere effettuato per via telematica con la funzionalita' PagoPA presente sul portale della Giustizia Militare. In tal caso, la ricevuta di pagamento puo' essere acquisita automaticamente dal SIGMIL ovvero trasmessa dall'interessato all'ufficio.
3. La ricevuta telematica costituisce prova del pagamento alla Tesoreria dello Stato ed e' conservata nel fascicolo informatico.
4. L'ufficio verifica periodicamente con modalita' telematiche la regolarita' delle ricevute o attestazioni e il buon esito delle transazioni di pagamento telematico.

Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n 115,
recante testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale:
«Art. 7 (Rogatorie all'estero). - 1. Fermo quanto
disposto dall'art. 696, del codice di procedura penale, le
spese per le rogatorie all'estero sono disciplinate dal
presente testo unico.».
 
Art. 19
Malfunzionamenti dei sistemi informativi
della giustizia militare

1. Ai sensi dell'articolo 87, comma 6-quater, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, i malfunzionamenti del SIGMIL sono accertati dal Responsabile della transizione digitale del Ministero della difesa e immediatamente comunicati sul Portale della Giustizia Militare. Laddove i previsti malfunzionamenti abbiano determinato anche violazioni di dati personali, si dovra' provvedere ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
2. La cessazione dei malfunzionamenti del SIGMIL e' accertata con le stesse modalita' indicate nel comma 1.
3. Al fine di richiamare l'attenzione dell'utenza, il Portale della Giustizia Militare segnala il malfunzionamento e la sua cessazione con appositi indicatori grafici.

Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'art. 87, comma 6-quater, del
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150:
«Art. 87 (Disposizioni transitorie in materia di
processo penale telematico). - 1 - 6-ter Omissis.
6-quater. Il malfunzionamento del portale del
processo penale telematico e' attestato dal direttore
generale per i sistemi informativi automatizzati, con
provvedimento pubblicato nel portale dei servizi telematici
del Ministero della giustizia con indicazione del relativo
periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il
deposito degli atti e' prorogato di diritto fino al giorno
successivo al ripristino della funzionalita' del portale.
L'autorita' giudiziaria puo' autorizzare il deposito di
singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni
specifiche.
6-quinquies - 7. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante Attuazione della
direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali da parte delle autorita' competenti a fini di
prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di
reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro
2008/977/GAI del Consiglio, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale 24 maggio 2018, n. 119:
«Art. 26 (Notifica al Garante di una violazione di
dati personali). - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 37,
comma 6, in caso di violazione di dati personali, il
titolare del trattamento notifica la violazione al Garante
con le modalita' di cui all'art. 33 del regolamento UE.
2. Se la violazione dei dati personali riguarda dati
personali che sono stati trasmessi dal o al titolare del
trattamento di un altro Stato membro, le informazioni
previste dal citato art. 33 del regolamento UE sono
comunicate, senza ingiustificato ritardo, al titolare del
trattamento di tale Stato membro.».
 
Art. 20
Periodo transitorio, sperimentazione
e piena operativita' del SIGMIL

1. Per tutti gli uffici giudiziari militari il deposito degli atti, documenti, richieste e memorie ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis, del codice di procedura penale, previa attestazione della piena operativita' del SIGMIL.
2. La piena operativita' del SIGMIL per tutti gli uffici giudiziari militari e' attestata con decreto ai sensi dell'articolo 24. Con uno o piu' decreti, ai sensi dell'articolo 24, sono previamente o contestualmente definite le specifiche tecniche.
3. I decreti di cui al comma 2, possono intervenire prima del 31 dicembre 2025 oppure, per comprovate ragioni tecniche, in data successiva il piu' possibile prossima alla stessa.
4. Il periodo transitorio del processo penale telematico della Giustizia Militare decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sino al quindicesimo giorno successivo alla data in cui e' attestata la piena operativita' del SIGMIL, ai sensi del comma 2.
5. Durante il periodo transitorio, il SIGMIL opera sperimentalmente e in via provvisoria negli uffici giudiziari militari individuati, con decreti di cui all'articolo 24, sulla base della ritenuta idoneita' degli applicativi informatici disponibili, della presenza di personale amministrativo con le necessarie competenze informatiche, e si applicano le disposizioni del Capo II del presente decreto, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione delle apposite specifiche tecniche provvisorie.
 
Art. 21
Formazione e deposito degli atti
nel periodo transitorio

1. Durante il periodo transitorio, e' consentito il deposito con valore legale, ad opera dei difensori, delle parti e degli altri soggetti del giudizio penale militare, degli atti, dei documenti e delle istanze, comunque denominati, del procedimento penale militare, mediante invio tramite posta elettronica certificata, effettuato nel rispetto delle disposizioni della normazione primaria.
2. I formati degli atti, delle istanze, dei documenti e della sottoscrizione digitale sono indicati con le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 24.
 
Art. 22
Altre disposizioni applicabili nel periodo transitorio

1. Nel periodo transitorio si applicano altresi' le disposizioni di cui agli articoli 13, 16 e 17 contenute nel Capo II del presente decreto con le modalita' indicate dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 24.
 
Art. 23
Continuita' della tenuta del fascicolo cartaceo

1. Nel periodo transitorio, ai fini della continuita' della tenuta del fascicolo cartaceo, il personale amministrativo degli uffici giudiziari militari provvede all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica del documento avente forma digitale, depositato tramite posta elettronica certificata.
2. La copia analogica e' accompagna da attestazione scritta della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio, dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza, della conformita' all'originale informatico della copia analogica inserita nel fascicolo, della verifica dell'autenticita' della sottoscrizione.
3. L'originale informatico dell'atto e' riversato su supporto informatico ed allegato al fascicolo cartaceo con le modalita' indicate dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 24.
 
Art. 24
Specifiche tecniche

1. Le specifiche tecniche sono stabilite con uno o piu' decreti del Responsabile della transizione digitale del Ministero della difesa, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, d'intesa con il Consiglio della Magistratura Militare e sentito il Garante per la protezione dei dati personali per i soli profili di interesse.
2. I decreti di cui al comma 1 sono pubblicati sul Portale della Giustizia Militare.
3. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 1, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le specifiche tecniche gia' vigenti.
 
Art. 25
Adeguamento delle specifiche tecniche

1. Le regole tecnico-operative sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica, con cadenza almeno biennale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. All'adeguamento si provvede con uno o piu' decreti del Responsabile della transizione digitale del Ministero della difesa, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, d'intesa con Consiglio della Magistratura Militare e sentito il Garante per la protezione dei dati personali per i soli profili di interesse oppure, se necessario, mediante emendamento del presente decreto.
 
Art. 26
Tenuta dei registri dei giudizi penali militari

1. I registri dei giudizi penali militari continuano ad essere tenuti anche con modalita' analogica, ferma restando la registrazione dei dati di cui al comma 1 dell'articolo 3.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 19 luglio 2024

Il Ministro: Crosetto Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 3549