Gazzetta n. 202 del 29 agosto 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 12 agosto 2024
Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento integrato di un contratto a prestazione energetica (EPC) di servizi energetici per i sistemi edifici-impianti (CAM EPC).


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare, l'art. 2 che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica» e ne ha ridefinito le funzioni;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, e, in particolare, l'art. 4 che ha ridenominato il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, in particolare, i commi 1126 e 1127 dell'art. 1, che disciplinano il Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione volto a integrare le esigenze di sostenibilita' ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, che, ai sensi dei citati commi 1126 e 1127, ha approvato il «Piano d'azione nazionale per la sostenibilita' ambientale dei consumi della pubblica amministrazione»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013, recante il «Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione - revisione 2013», ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 3 agosto 2023 recante «Approvazione del piano d'azione nazionale per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione 2023» che abroga il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008.
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici» e, in particolare, il comma 2 dell'art. 57, secondo cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione;
Visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralita' climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 «Normativa europea sul clima»;
Visto il regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022 relativo ad un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia;
Visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006;
Visto il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2017 che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, «Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'»;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, «Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia»;
Visto il decreto interministeriale 26 giugno 2015 «Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici»;
Visto il decreto 22 gennaio 2008, n. 37, «Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici»;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, «Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE»;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas del 28 luglio 2011 - ARG/elt 104/11;
Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE»;
Visto il decreto 16 febbraio 2016 «Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili»;
Visto il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica»;
Visto il decreto 11 gennaio 2017 «Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l'approvazione delle nuove Linee guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, recante «Individuazione di una tariffa incentivante per impianti a fonti rinnovabili inseriti in comunita' energetiche rinnovabili e nelle configurazioni di autoconsumo singolo a distanza e collettivo, in attuazione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e in attuazione della misura appartenente alla Missione 2, Componente del 2, Investimento 1.2 del PNRR»;
Visto il decreto del Ministro n. 224 del 14 luglio 2023 recante «Attuazione dell'art. 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in materia di garanzie di origine»;
Considerato che l'attivita' istruttoria per la definizione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento integrato di un contratto a prestazione energetica (EPC) di servizi energetici per i sistemi edifici-impianti e' stata condotta con il costante confronto con le parti interessate;

Decreta:

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono adottati i criteri ambientali minimi di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto, per l'affidamento integrato di un contratto a prestazione energetica (EPC) di servizi energetici per i sistemi edifici-impianti.
 


Allegato 1

Piano d'azione per la sostenibilita'
ambientale dei consumi nel settore
della Pubblica amministrazione

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO INTEGRATO
DI UN CONTRATTO A PRESTAZIONE ENERGETICA (EPC) DI
SERVIZI ENERGETICI PER I SISTEMI EDIFICI-IMPIANTI
• Servizio elettrico (SE)
• Servizio termico (ST)
Sommario 1 PREMESSA
1.1 Ambito di applicazione dei CAM
1.2 Indicazioni generali per l'Affidatario
1.2.1 Analisi del contesto e dei fabbisogni, obiettivi di sostenibilita', monitoraggio sistematico
1.2.2 Applicazione dei CAM
1.2.3 Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova 2 EPC SERVIZIO ELETTRICO (EPC SE)
2.1 Oggetto e durata dell'appalto o concessione
2.2 Specifiche tecniche per il servizio elettrico
2.2.1 Obiettivo di risparmio energetico minimo normalizzato
2.2.2 Energia elettrica autoprodotta
2.2.3 Proposta di interventi di riqualificazione energetico-ambientale
2.2.4 Piano di adeguamento normativo
2.2.5 Sistemi automatici di gestione e monitoraggio
2.3 Criteri premianti per il servizio elettrico
2.3.1 Obiettivo di risparmio energetico oltre il minimo
2.3.2 Risparmio energetico ulteriore condiviso
2.3.3 Quota percentuale di energia elettrica autoprodotta ceduta gratuitamente
2.3.4 Progetto di sistemi automatici di gestione e monitoraggio.
2.3.5 Protocollo di misura e verifica dei risparmi energetici
2.3.6 Gestione contrattuale tramite metodologia BIM
2.3.7 Valutazione dei rischi non finanziari o ESG (Environment, Social, Governance)
2.3.8 Sistemi evoluti di gestione e monitoraggio
2.3.9 Sistema di Gestione Energia
2.3.10 Analisi delle emissioni di carbonio
2.3.11 Certificazione UNI CEI 11352
2.4 Clausole contrattuali per il servizio elettrico - epc se
2.4.1 Fornitura di energia elettrica
2.4.2 Diagnosi energetiche degli edifici e degli impianti
2.4.3 Programmazione e controllo operativo
2.4.4 Sensibilizzazione del personale dell'utente
2.4.5 Informazioni agli occupanti 3 EPC SERVIZIO TERMICO (ST)
3.1 Oggetto e durata dell'appalto o concessione
3.2 Specifiche tecniche per il servizio termico
3.2.1 Specifiche per le apparecchiature
3.2.2 Obiettivo di risparmio energetico minimo normalizzato
3.2.3 Energia elettrica autoprodotta da sistema co/trigenerativi
3.2.4 Proposta degli interventi di riqualificazione energetico-ambientale
3.2.5 Piano di adeguamento normativo
3.2.6 Sistemi automatici di gestione e monitoraggio
3.3 Criteri premianti per il servizio termico
3.3.1 Obiettivo di risparmio energetico oltre il minimo
3.3.2 Risparmio energetico ulteriore condiviso
3.3.3 Quota percentuale di energia elettrica autoprodotta ceduta gratuitamente
3.3.4 Progetto di sistemi automatici di gestione e monitoraggio degli impianti.
3.3.5 Protocollo di misura e verifica dei risparmi energetici
3.3.6 Gestione contrattuale tramite metodologia BIM
3.3.7 Valutazione dei rischi non finanziari o ESG (Environment, Social, Governance)
3.3.8 Sistemi evoluti di gestione e monitoraggio
3.3.9 Sistema di Gestione Energia
3.3.10 Analisi delle emissioni di carbonio
3.3.11 Certificazione UNI CEI 11352
3.4 Clausole contrattuali per il servizio termico - epc st
3.4.1 Fornitura di combustibili
3.4.2 Diagnosi energetiche degli edifici e degli impianti
3.4.3 Programmazione e controllo operativo
3.4.4 Sensibilizzazione del personale dell'utente
3.4.5 Informazioni agli occupanti APPENDICE 1
1 PREMESSA
Questo documento e' stato elaborato in attuazione del Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP), adottato con decreto 3 agosto 2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle Imprese e del Made in Italy.
Esso fornisce alcune indicazioni per le stazioni appaltanti e stabilisce i Criteri Ambientali Minimi (di seguito CAM) per l'affidamento dei contratti a prestazione energetica (energy performance contract, EPC) di "Servizi energetici" (servizio elettrico e termico, nel seguito anche genericamente "EPC-servizio") per il "sistema edificio-impianto" (nel seguito "edifici-impianti) attraverso esclusivamente contratti di prestazione energetica con garanzia di risultato affidati tramite EPC-appalto oppure tramite EPC-concessioni caratterizzati dalla realizzazione e gestione degli assets EPC con finanziamento significativo a carico del privato e l'assunzione dei rischi operativi correlati da parte del Concessionario privato.
L'applicazione di tali criteri e' obbligatoria ai sensi dell'articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito Codice) e sono da intendersi integrativi, per gli aspetti ambientali, rispetto ai requisiti tecnici o obblighi normativi, derivanti da Regolamenti europei o norme nazionali, gia' vigenti per il settore.
L'applicazione dei CAM definiti in questo documento consente all'Affidatario di ridurre gli impatti ambientali generati dai consumi energetici degli edifici-impianti di propria competenza. I CAM per i Contratti per gli edifici-impianti hanno quindi lo scopo di contribuire, in linea con quanto previsto dal contratto:
- all'efficientamento energetico, attraverso la buona gestione ed il miglioramento del processo di trasformazione dell'energia primaria in energia utile, del processo di utilizzo dell'energia o di entrambi;
- allo sviluppo dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili;
- alla conseguente riduzione delle emissioni climalteranti e dell'uso delle risorse naturali;
- alla riduzione degli impatti ambientali lungo l'intero ciclo di vita di prodotti e servizi.
La procedura d'appalto prevede, oltre all'obbligo di eventuale messa a norma degli impianti oggetto del contratto a prestazione energetica - Contratto EPC (nel seguito "Contratto"), l'obbligo di conseguire un risparmio energetico attraverso la realizzazione di interventi di efficientamento energetico, oltre a garantire il comfort illuminotecnico, termo-igrometrico e la qualita' e salubrita' dell'aria ai livelli prescritti dalle leggi e norme relative a edifici ed impianti esistenti.
La durata del Contratto pertanto dovra' essere tale da consentire all'Appaltatore/Concessionario di realizzare gli interventi necessari all'efficientamento dei consumi energetici e alla riduzione dei connessi impatti ambientali, a fronte di un corrispettivo definito per ogni prestazione contrattuale in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purche' quantificabili in relazione ai consumi, al netto delle revisioni dei prezzi unitari e delle variazioni dei parametri di erogazione dei servizi, nonche':
• in caso di contratto di appalto, del rientro dei costi eventualmente anticipati dall'Appaltatore;
• in caso di concessione, quand'anche la durata sia utilizzata come criterio di aggiudicazione del contratto, non dovra' superare il periodo di tempo in cui si puo' ragionevolmente prevedere il recupero da parte del concessionario degli investimenti iniziali e di quelli che si prevede vengano svolti durante l'esecuzione del contratto relativamente ai lavori e servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali di efficientamento energetico.
In tale ottica, considerando l'obiettivo della massima efficienza energetica, che si raggiunge in maniera ottimale con azioni integrate, si invita la stazione appaltante o ente concedente (nel seguito "Affidatario", all'affidamento congiunto dei Contratti per servizio elettrico e termico di cui al successivo paragrafo "1.1 Ambito di applicazione dei CAM" :
L'Affidatario ha la possibilita' di derogare all'applicazione dei CAM relativi all'EPC-servizio in oggetto qualora, per tutti gli edifici-impianti in uso a qualsiasi titolo, il medesimo Affidatario alleghi alla procedura di acquisizione una relazione di un Esperto in Gestione Energia (EGE), certificato da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339, che attesti, tenuto conto della norma UNI CEI EN 17463, che il costo dell'investimento previsto all'interno dell'EPC-servizio in un ciclo di vita pari al tempo di ritorno dell'investimento, sia maggiore ai benefici conseguibili.
Resta ferma la possibilita' di applicare il Contratto a tutti gli edifici-impianti in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni nel caso di strumenti affidati tramite gare bandite da Centrali di Committenza e soggetti aggregatori che aggregano la domanda senza previa identificazione delle amministrazioni aderenti o degli immobili interessati dal Contratto.
In relazione alle procedure realizzate da centrali di committenza o soggetti aggregatori per la stipula di strumenti che aggregano la domanda senza previa identificazione delle amministrazioni aderenti e degli immobili interessati dal Contratto, i CAM trovano applicazione secondo le modalita' procedurali indicate nella documentazione di gara al fine di tener conto che il sistema edificio-impianto e relative pertinenze oggetto di affidamento saranno individuati solo al momento dell'adesione da parte della stazione appaltante allo strumento aggregato. In particolare, in tal senso, gli elementi da indicarsi in sede di offerta e che presuppongono la valutazione in concreto del sistema edificio-impianto e relative pertinenze sono definiti, secondo le modalita' specificate nella documentazione di gara, a seguito dell'adesione delle stazioni appaltanti agli strumenti centralizzati. Il quadro normativo comunitario a partire dalla Direttiva 2014/95, recepita con decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 e l'evoluzione in atto della normativa bancaria in materia di affidamento di linee di credito emanata dall'EBA (European Banking Authority) richiedono una particolare attenzione, da parte delle stazioni appaltanti, sulle informazioni fornite dagli operatori (es: imprese di costruzione, fornitori di materiali, societa' di engineering) su tutti gli aspetti non finanziari o ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e "business ethics"), valutati secondo metriche orientate alla stima dei rischi di impatti avversi futuri e comunicati in accordo a standard europei di rapporti di sostenibilita'. Inoltre, la recente approvazione del testo della Direttiva CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive), che introduce l'obbligo di Due Diligence sociale e ambientale sui fornitori e degli standard di rendicontazione di sostenibilita' ESRS cogenti, richiedono alle organizzazioni di considerare anche il livello di esposizione ai rischi ESG lungo le loro filiere di fornitura.
L'adozione della valutazione del livello di esposizione a questi rischi non finanziari nel contesto dei CAM persegue l'obiettivo di premiare gli operatori che implementano strategie sempre piu' allineate con il quadro normativo comunitario e, in ultima analisi, di aumentare l'attrazione di capitali pubblici e privati sulle opere da realizzare.

1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE
DEI CAM

I CAM contenuti in questo documento si applicano a tutti gli affidamenti, preferibilmente congiunti, di Contratti che includono servizi energetici per gli edifici e i relativi sistemi tecnici per l'edilizia, oltre a tutti gli altri impianti elettrici, inerenti agli edifici-impianti oggetto di EPC-Servizio, di seguito definiti:
Contratto EPC Servizio Elettrico (EPC-SE):
-fornitura del vettore energetico elettrico;
-gestione degli impianti elettrici inclusi l'esercizio, la conduzione, l'espletamento pratiche, il monitoraggio, la manutenzione e l'efficientamento, comprensivi di relativi sistemi, centraline, eventuali sistemi di trasformazione da media tensione a bassa tensione (MT/BT), quadri elettrici generali, di piano, locali, reti di distribuzione, sistemi di comando, protezione e gestione, reti e punti di alimentazione per gli utilizzatori finali di illuminazione e forza motrice, centraline e relativi impianti di sicurezza / emergenza (tra cui gruppi di continuita' e relativi eventuali accumulatori) e controllo accessi, apparecchi di illuminazione, impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e assimilata ed eventuali altre componenti;
- gestione energetica, anche remota effettuata con sistemi hardware e software capaci di monitorare e ottimizzare i consumi energetici di tutti i terminali alimentati elettricamente la cui manutenzione e' in carico all'Affidatario;
Sono esclusi dal Contratto EPC-SE, in particolare dalla gestione (esercizio, manutenzione, ecc.) gli impianti di trasporto verticale, orizzontale, gli impianti antincendio (compresi dei relativi impianti elettrici) e gli impianti elettrici al servizio degli impianti termici di climatizzazione invernale, estiva e di produzione di acqua calda sanitaria (ACS) e altri fluidi caldi o freddi, questi ultimi inclusi nel Contratto EPC Servizio Termico (EPC-ST). Pertanto, in caso di affidamento disgiunto del Contratto EPC-SE, occorrera' prevedere, qualora non fossero gia' presenti, dei sistemi in grado di permettere la contabilizzazione separata dei relativi consumi energetici;
Contratto EPC Servizio Termico - (EPC-ST):
-fornitura dei vettori energetici termici;
-gestione, inclusi l'esercizio, la conduzione, l'espletamento pratiche, il monitoraggio, la manutenzione e l'efficientamento degli edifici-impianti con particolare riferimento ai sistemi tecnici per l'edilizia, applicabili all'ambito dello specifico servizio, e relativi servizi energetici, in particolare impianti termici di climatizzazione invernale, estiva e di produzione di acqua calda sanitaria e altri fluidi caldi o freddi, comprese macchine di produzione calore, tra cui le pompe di calore anche geotermiche, reti di distribuzione fluidi con pompe, ventilatori e relativi sistemi di messa in pressione, le macchine e i sistemi di trattamento e distribuzione dei fluidi, impianti di produzione di energia termica/elettrica da fonte rinnovabile e assimilata quali quelli cogenerativi e trigenerativi, compresi i relativi sistemi di gestione e regolazione e gli impianti elettrici al servizio dei sistemi tecnici per l'edilizia.
-gestione energetica, anche remota effettuata con sistemi hardware e software capaci di monitorare e ottimizzare i consumi energetici di tutti gli edifici-impianti la cui manutenzione e' in carico all'Affidatario.
Per il dettaglio si rimanda ai successivi criteri "2.1 e "3.1" riguardanti l'oggetto e la durata dell'appalto o concessione. L'Amministrazione dovrebbe valutare i razionali tecnico-economici dell'appalto ai fini dell'esclusione della fornitura di uno dei due vettori energetici, elettrico o termico, riportandone gli esiti e quindi procedere all'affidamento del contratto per uno dei due servizi anziche' entrambi.
Nel caso di presenza di sistemi di cogenerazione o trigenerazione di proprieta' o nella disponibilita' dell'Affidatario, l'affidamento deve essere comunque congiunto.
Tali servizi possono essere utilizzati negli edifici-impianti, in uso a qualsiasi titolo (proprieta', locazione, ecc.) all'Affidatario, inclusa l'edilizia residenziale pubblica. Nel caso di non proprieta', l'Affidatario conduttore deve interloquire con il soggetto proprietario o gestore dell'edificio-impianto al fine di ottenerne il consenso agli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico che ritiene necessari, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, nonche' di disciplinare nell'ambito del contratto di locazione i rispettivi diritti e obblighi connessi allo svolgimento delle prestazioni di cui al Contratto, compresa la regolazione degli aspetti economici alla conclusione del contratto di locazione stesso.
I CAM in argomento sono articolati in diversi capitoli relativi ciascuno ad una tipologia di servizio. Gli Affidatari che intendono appaltare con un'unica gara il servizio elettrico e quello termico oppure solo uno dei due servizi, applicano i CAM almeno per quanto riguarda le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenuti nei rispettivi capitoli del presente documento.
I criteri premianti sono tenuti in considerazione ai fini dell'applicazione del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
La conformita' ai CAM vigenti alla data di pubblicazione del bando di gara deve essere mantenuta per tutta la durata del Contratto.
In particolare, si richiama quanto previsto all'art. 2 comma 2, lett. n) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sul "Contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica - Energy Performance Contract)" e allegato 8 del medesimo decreto, che definisce i requisiti minimi del medesimo Contratto (EPC), nonche' dalle norme tecniche in materia, ad esempio la norma UNI CEI EN 17669 "Contratti di prestazione energetica - Requisiti minimi", ponendo in capo all'Affidatario, con il contributo dell' Appaltatore/Concessionario, l'obbligo di migliorare progressivamente l'efficienza energetica dei propri edifici-impianti.
Ogni richiamo a leggi, regolamenti e norme tecniche presente in questo documento presuppone che nei documenti di gara sia fatto il giusto riferimento all'ultima versione disponibile delle stesse o alle nuove leggi, regolamenti e norme che ad esse si sono sostituite o che hanno integrato o modificato per i medesimi fini, alla data di pubblicazione del bando di gara.

1.2 INDICAZIONI GENERALI
PER L'AFFIDATARIO
1.2.1 Analisi del contesto e dei fabbisogni, obiettivi di sostenibilita', monitoraggio sistematico

Prima della definizione di una procedura di selezione l'Affidatario svolge un'analisi delle proprie esigenze per valutare correttamente il fabbisogno energetico, le possibilita' di ridurlo e razionalizzarlo, tenendo altresi' in considerazione i possibili livelli di efficientamento energetico degli edifici-impianti nella propria disponibilita' e la relativa opportunita' di investimento.
L'Affidatario deve effettuare un affidamento volto anche a monitorare nel tempo i propri consumi energetici e relativi impatti ambientali al fine di:
• avere aggiornata conoscenza dei consumi energetici di competenza,
• individuare le aree di intervento prioritario per eliminare sprechi gestionali o, anche, intervenire con la realizzazione di misure di miglioramento,
• verificare l'efficacia nel tempo delle misure gestionali, di miglioramento e di efficientamento, eventualmente adottate,
• pianificare gli interventi con l'obiettivo del miglioramento continuo,
• quantificare il risparmio conseguito.
In particolare, l'Affidatario deve mettere a disposizione nei documenti di gara la diagnosi energetica (nel seguito DE) (1) , redatta ai sensi delle norme della serie UNI CEI EN 16247, degli edifici-impianti oggetto di intervento nonche', se disponibile a livello di singolo edificio-impianti, la corretta descrizione:
• degli edifici-impianti, attraverso disegni e rilievi, schemi funzionali, libretti di impianto, certificazione e DE pregresse eventualmente disponibili e tutti i dati tecnici di cui e' in possesso;
• dei dati di consumo energetico degli ultimi 3 anni, compresa copia delle fatture di fornitura dei vettori energetici possibilmente in formato elettronico; al riguardo l'Affidatario compila, per ogni annualita', la tabella "consumi energetici annuali" (Appendice 1) costituente la "baseline" iniziale e che costituisce parte integrante del presente documento. La tabella, in formato editabile, corredata di indicazioni di compilazione, sara' disponibile sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica alla pagina Green public procurement-Criteri ambientali minimi, sezione CAM vigenti, in corrispondenza della voce relativa ai presenti CAM;
• dei dati inerenti ai precedenti affidamenti del servizio di gestione (esercizio, conduzione, e manutenzione, ecc.) o di servizi energetici integrati, possibilmente in formato elettronico;
• delle esigenze di comfort termo-igrometrico e qualita' dell'aria, di acqua calda sanitaria e di illuminazione da realizzare nei diversi ambienti, oltre alle caratteristiche e tipologie degli utilizzatori del sistema edificio-impianto, tenuto conto di quanto previsto dalle leggi e dalla normativa vigenti in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente.
Le disposizioni dei documenti e dati da fornire non si applicano alle Centrali di Committenza ed ai soggetti aggregatori nei casi in cui non sono determinate a priori le pubbliche amministrazioni che potranno aderire ai contratti da essi stipulati o della identificazione degli immobili interessati dal Contratto; le centrali di committenza e i soggetti aggregatori disciplineranno nella documentazione di gara i documenti da produrre in fase di adesione, tra cui la DE dei singoli edifici-impianti.
Sulla base di queste informazioni, l'Affidatario prevede che, in una procedura di selezione, l'Appaltatore/Concessionario prenda atto, in sede di offerta, del contenuto della DE e del risparmio conseguibile, che potra' incrementare, aggiornando e integrando la DE fornita in gara, con possibilita' di affinamento della Baseline energetica come indicato nel seguito quantificando il contributo che potrebbe derivare dalla riduzione di energia primaria non rinnovabile utilizzata e direttamente legata alle emissioni di CO2 , e dalla riduzione degli impatti ambientali del servizio, attraverso la realizzazione di misure di efficientamento definite e dettagliate, tra cui la possibilita' di accedere ai servizi di teleriscaldamento o, anche, teleraffrescamento disponibili eventualmente entro 1 km dal sito o la realizzazione di impianti che utilizzino fonti energetiche rinnovabili (di seguito "impianti FER").
Nelle procedure realizzate dalle centrali di committenza o da soggetti aggregatori che aggregano la domanda senza previa identificazione delle amministrazioni aderenti e dei relativi sistemi edifici-impianti e relative pertinenze, le centrali di committenza o i soggetti aggregatori disciplinano nella documentazione di gara il set minimo di informazioni relative al sistema di edifici-impianti e relative pertinenze da produrre nei tempi e nei modi descritti dalla suddetta documentazione da parte dell'affidatario.
L'Appaltatore/Concessionario definisce, prima della stipula del Contratto, l'offerta specifica personalizzata sulla base delle esigenze rilevate presso l'Affidatario, ivi incluso il risparmio energetico conseguibile, con possibilita' di affinamento della baseline energetica come indicato nel seguito ai paragrafi 2.1 e 3.1.
A questo riguardo e' obbligatorio che nel Contratto siano specificatamente previste delle sanzioni, consistenti in penali per ritardato adempimento fino alla risoluzione del Contratto da applicare nel caso di mancato rispetto degli impegni da parte dell'Appaltatore/Concessionario.
Considerato che le misure di miglioramento possono comportare interventi, tra cui anche quelli di riqualificazione edilizia/impiantistica, che possono beneficiare di incentivi od agevolazioni economiche, i documenti di gara debbono esplicitamente disciplinare la modalita' di attribuzione all'Appaltatore/Concessionario o, salvo che sia diversamente stabilito dal Contratto, all'Affidatario in base alla titolarita', alle modalita' e ai limiti di finanziamento stabiliti, del valore economico di tali incentivi, ad esempio il Conto Termico, i Titoli di Efficienza Energetica, detrazioni fiscali per ex IACP, che fossero eventualmente ottenuti a seguito degli interventi effettuati.
I CAM rappresentano anche uno strumento indispensabile al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 (Sustainable Development Goals - SDG) definiti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e la loro redazione e' stata realizzata con l'obiettivo di stabilire le procedure e le metodologie necessarie a conseguire una strategia di sviluppo sostenibile in conformita' ai suddetti "SDGs.
Di seguito si elencano gli obiettivi attinenti al presente documento, specificando, per ognuno di essi, i Target piu' attinenti.
Il Goal 7 - ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE intende assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni. Tra i Target del Goal 7 si evidenziano in particolare i seguenti: 7.2 Entro il 2030, aumentare notevolmente la quota di energie rinnovabili nel mix energetico globale; 7.a Entro il 2030, rafforzare la cooperazione internazionale per facilitare l'accesso alla tecnologia e alla ricerca di energia pulita, comprese le energie rinnovabili, all'efficienza energetica e alla tecnologia avanzata e alla piu' pulita tecnologia derivante dai combustibili fossili, e promuovere gli investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle tecnologie per l'energia pulita.
Il Goal 11 - CITTA' E COMUNITA' SOSTENIBILI, che ha l'obiettivo di rendere le citta' e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili, e' coinvolto particolarmente attraverso i seguenti Target: 11.2 Entro il 2030, fornire l'accesso a sistemi di trasporto sicuri, sostenibili, e convenienti per tutti, migliorare la sicurezza stradale, in particolare ampliando i mezzi pubblici, con particolare attenzione alle esigenze di chi e' in situazioni vulnerabili, alle donne, ai bambini, alle persone con disabilita' e agli anziani; 11.3 Entro il 2030, aumentare l'urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacita' di pianificazione e gestione partecipata e integrata dell'insediamento umano in tutti i paesi; 11.4 Rafforzare gli impegni per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo; 11.5 Entro il 2030, ridurre in modo significativo il numero di morti e il numero di persone colpite da calamita', compresi i disastri provocati dall'acqua, e ridurre sostanzialmente le perdite economiche dirette rispetto al prodotto interno lordo globale, con una particolare attenzione alla protezione dei poveri e delle persone in situazioni di vulnerabilita'; 11.6 Entro il 2030, ridurre l'impatto ambientale negativo pro capite delle citta', in particolare riguardo alla qualita' dell'aria e alla gestione dei rifiuti; 11.7 Entro il 2030, fornire l'accesso universale a spazi verdi pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in particolare per le donne e i bambini, gli anziani e le persone con disabilita'; 11.a Sostenere rapporti economici, sociali e ambientali positivi tra le zone urbane, periurbane e rurali, rafforzando la pianificazione dello sviluppo nazionale e regionale; 11.b Entro il 2020, aumentare notevolmente il numero di citta' e di insediamenti umani che adottino e attuino politiche e piani integrati verso l'inclusione, l'efficienza delle risorse, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, la resilienza ai disastri, lo sviluppo e l'implementazione, in linea con il "Quadro di Sendai per la Riduzione del Rischio di Disastri 2015-2030" (2) , la gestione complessiva del rischio di catastrofe a tutti i livelli.
Il Goal 12 - CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI, contiene diversi target che incentivano modelli sostenibili di produzione e di consumo: 12.1 Dare attuazione al quadro decennale di programmi sul consumo e la produzione sostenibile, con la collaborazione di tutti i paesi e con l'iniziativa dei paesi sviluppati, tenendo conto del grado di sviluppo e delle capacita' dei paesi in via di sviluppo; 12.2 Entro il 2030, raggiungere la gestione sostenibile e l'uso efficiente delle risorse naturali; 12.4 Entro il 2020, ottenere la gestione ecocompatibile di sostanze chimiche e di tutti i rifiuti in tutto il loro ciclo di vita, in accordo con i quadri internazionali concordati, e ridurre significativamente il loro rilascio in aria, acqua e suolo, al fine di minimizzare i loro effetti negativi sulla salute umana e l'ambiente; 12.5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo; 12.6 Incoraggiare le imprese, soprattutto le aziende di grandi dimensioni e transnazionali, ad adottare pratiche sostenibili e integrare le informazioni sulla sostenibilita' nelle loro relazioni periodiche;
12.7 Promuovere pratiche in materia di appalti pubblici che siano sostenibili, in accordo con le politiche e le priorita' nazionali.
Il Goal 13 - LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO mira ad adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze. Tra i Target del Goal 13 si evidenziano in particolare i seguenti: 13.1 Rafforzare la resilienza e la capacita' di adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri naturali in tutti i paesi; 13.2 Integrare nelle politiche, nelle strategie e nei piani nazionali le misure di contrasto ai cambiamenti climatici; 13.a Dare attuazione all'impegno assunto nella Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici per raggiungere l'obiettivo di mobilitare 100 miliardi di dollari all'anno entro il 2020 congiuntamente da tutte le fonti, per affrontare le esigenze dei paesi in via di sviluppo nel contesto delle azioni di mitigazione significative e della trasparenza circa l'attuazione e la piena operativita' del "Green Climate Fund" attraverso la sua capitalizzazione nel piu' breve tempo possibile .
Per la piu' efficace gestione del Contratto, e' opportuno che l'Affidatario nomini un tecnico esperto come proprio rappresentante (3) e controparte dell'Appaltatore/Concessionario con la funzione di monitorare la gestione e lo sviluppo del servizio appaltato, lo stato dei lavori e la loro corretta esecuzione. Per i soggetti obbligati alla nomina dell'Energy Manager (E.M.) (4) , il referente dell'Affidatario deve essere lo stesso E.M.
Tale rappresentante, sia o meno Energy Manager, specie se esterno, non deve avere alcun conflitto di interessi nello svolgimento del ruolo di rappresentante dell'Affidatario.
1.2.2 Applicazione dei CAM

Le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute in questo documento, in base a quanto previsto dall'art. 57, comma 2, del Codice e costituiscono criteri obbligatori che l'Appaltatore/Concessionario deve attuare nel Contratto.
Nella documentazione di gara, con riferimento all'offerta tecnica, l'Affidatario richiede all'Appaltatore/Concessionario di illustrare le logiche, modalita' e procedure attraverso le quali intende integrare i presenti CAM nelle varie fasi progettuali e nella esecuzione degli interventi previsti (sistemi di monitoraggio, efficientamento energetico, ecc.).
Nelle procedure realizzate dalle centrali di committenza o dai soggetti aggregatori per la stipula di strumenti in cui la stazione appaltante aderente e i relativi edifici-impianti non sono gia' individuati in fase di gara, e' richiesta a carico dell'Appaltatore/Concessionario l'indicazione di obiettivi di risparmio energetico e di proposte di interventi per la riqualificazione energetico-ambientale in relazione ad ipotetici scenari tipo degli edifici-impianti. La declinazione dei suddetti obiettivi ed interventi avverra' al momento della redazione del piano tecnico-economico dei servizi relativi agli specifici edifici-impianti oggetto di affidamento, elaborato in fase di adesione della Stazione Appaltante aderente ai suddetti strumenti.
1.2.3 Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova

Per ciascun criterio sotto la voce "verifica" sono indicati i documenti che l'offerente e' tenuto a presentare per dimostrare il rispetto del criterio. Sono altresi' indicati gli eventuali mezzi di prova che possono garantire la conformita' ai CAM e che l'Affidatario puo' accettare al posto delle prove dirette. Per le clausole contrattuali la verifica del rispetto del criterio sara' effettuata in fase di esecuzione del Contratto.
Per agevolare l'attivita' di verifica di conformita' ai Criteri, per ognuno di essi e' riportata una "verifica", che descrive le informazioni, i metodi e la documentazione necessaria per accertarne la conformita'.
L'Affidatario verifica il rispetto degli impegni assunti dall'Appaltatore/Concessionario, anche in sede di presentazione dell'offerta, afferenti all'esecuzione contrattuale, collegando l'inadempimento a sanzioni ovvero, se del caso, alla previsione di risoluzione del Contratto, secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici.
2 EPC SERVIZIO ELETTRICO (EPC SE)
Indicazioni all'Affidatario
I criteri contenuti in questo capitolo si applicano anche nel caso in cui l'Affidatario non disponga di uno o piu' dei seguenti documenti:
- Certificazioni o dichiarazioni di conformita' normativa;
- dichiarazione di rispondenza (DIRI) ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del decreto ministeriale n.37 del 22 gennaio 2008:
- precedenti diagnosi energetiche aggiornate inerenti agli impianti elettrici oggetto dell'EPC SE, definito al precedente paragrafo 1.1.
.
Sono fatte salve le deroghe previste al par. 1 di premessa (5) e quelle specifiche per le centrali di committenza/soggetti aggregatori di cui ai paragrafi "1.2.1 Analisi del contesto e dei fabbisogni, obiettivi di sostenibilita', monitoraggio sistematico" (6) e "1.2.2 Applicazione dei CAM" (7) .

2.1 OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO
O CONCESSIONE

Oggetto dell'appalto o concessione e' l'affidamento del Contratto EPC SE degli impianti elettrici di seguito descritti.
Nel rispetto delle prestazioni richieste nei documenti di gara e delle norme vigenti in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, il Contratto EPC SE comprende le seguenti attivita':
I. la gestione degli impianti elettrici inclusi l'esercizio, la conduzione, l'assunzione di responsabilita' finalizzata all'esercizio degli impianti, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il controllo e monitoraggio degli impianti, l'espletamento pratiche, tutto nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, comfort illuminotecnico, contenimento dei consumi energetici/ambientali e salvaguardia ambientale in un'ottica di ciclo di vita;
II. la fornitura di energia elettrica (8) prelevata da rete, prodotta in sito o condivisa nell'ambito di configurazioni di autoconsumo diffuso cosi' come definite dalla Del. ARERA 727/R/Eel e i c.d. TIAD (Testo Integrato Autoconsumo Diffuso) e TISSPC (Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo);
III. la progettazione e realizzazione di interventi di adeguamento normativo e di misure di miglioramento della prestazione energetica, relativi agli impianti oggetto del Contratto EPC SE, con utilizzo di ogni forma di incentivo vigente (es Conto Termico, Titoli di Efficienza Energetica, detrazioni fiscali per ex IACP).
Per gli acquisti centralizzati, la produzione della documentazione avverra' in sede di adesione della Pubblica Amministrazione allo strumento aggregato, ai fini della valutazione dell'adesione allo stesso e della predisposizione da parte dell'Appaltatore/Concessionario della proposta relativa agli interventi oggetto del Contratto.
IV. la verifica della correttezza dei dati di baseline iniziale (Appendice 1, da aggiornare entro tre mesi dall'avvio Contratto o altro termine stabilito dall'Affidatario che non superi i dodici mesi, con relativo aggiornamento, se necessario e comunque previa condivisione con l'Affidatario, della DE fornita dall'Affidatario da effettuarsi prima dell'avvio del primo intervento di efficientamento energetico sugli impianti oggetto del Contratto) e la rendicontazione periodica annuale obbligatoria dei dati reali di consumo misurati, dello stato normativo e delle prestazioni degli impianti in oggetto, con particolare attenzione ai consumi di energia, di risorse naturali e di materiali;
V. la quantificazione del risparmio energetico conseguibile e la riduzione degli impatti ambientali correlati alle azioni di cui ai punti precedenti, ivi inclusa una stima degli incentivi utilizzabili o ottenibili con gli interventi previsti, sulla base di una proposta formulata in sede di offerta nel rispetto della DE fornita dall'Affidatario.
Per maggiore dettaglio, nell'ambito dell'esecuzione del Contratto EPC SE sono anche comprese le seguenti attivita':
a) eventuali pagamenti agli enti preposti ai controlli, nell'espletamento delle pratiche di legge relative agli impianti oggetto del Contratto EPC SE;
b) aggiornamento ovvero redazione ex novo delle dichiarazioni di conformita' e adeguamento normativo ovvero della dichiarazione di rispondenza (DIRI) ai sensi del decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 degli impianti oggetto del Contratto EPC SE;
c) fornitura del vettore energia elettrica, con intestazione all'Appaltatore/Concessionario e per tutta la durata contrattuale delle forniture elettriche in oggetto, con particolare attenzione alla riduzione degli impatti ambientali legati alla produzione di energia elettrica con riferimento a quella utilizzata dall'Affidatario;
d) implementazione, gestione e manutenzione del sistema automatizzato di monitoraggio e gestione degli impianti (acquisizione, elaborazione ed archiviazione dei dati) inerente alla composizione degli impianti oggetto del Contratto EPC SE compreso il livello di comfort illuminotecnico, il loro stato normativo, i consumi energetici almeno su base mensile ripartiti per fasce di consumo e la eventuale gestione a distanza degli impianti in termini di accensione, spegnimento, regolazione;
e) sensibilizzazione degli utenti ad un uso corretto di impianti ed apparecchiature;
f) espletamento di tutti gli adempimenti legislativi vigenti in capo al Produttore, nei confronti di Agenzia Dogane, Terna, GSE, ARERA ed eventuali ulteriori enti coinvolti, per impianti di produzione realizzati dall'appaltatore/concessionario.
La progettazione e realizzazione di interventi oggetto del Contratto EPC SE comprende in particolare le seguenti attivita':
a) ove necessario, redazione e realizzazione di un piano esecutivo degli interventi di adeguamento normativo degli impianti oggetto del Contratto EPC SE;
b) ove mancante, redazione di un piano di realizzazione di sistema di monitoraggio, anche per la gestione a distanza degli impianti (accensione/spegnimento, regolazione, raccolta dati di consumo energetico), sulla base di una proposta fornita in offerta senza alcun onere aggiuntivo per l'Affidatario;
c) redazione, sulla base della proposta fornita in sede di offerta, senza alcun onere aggiuntivo per l'Affidatario, di un piano esecutivo di riqualificazione energetico-ambientale degli impianti oggetto del Contratto EPC SE, con misure di miglioramento mirate all'efficientamento e alla riduzione degli impatti ambientali in un'ottica di ciclo di vita con particolare riguardo al consumo di energia con uso di fonti non rinnovabili;
d) esecuzione delle attivita'/opere approvate dall'Affidatario.
Ogni proposta deve contenere tra l'altro:
• un'indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione;
• una quantificazione del risparmio energetico conseguibile e della riduzione degli impatti ambientali;
• una stima degli incentivi utilizzabili oppure ottenibili con gli interventi previsti e, in caso di ottenimento, l'eventuale ripartizione tra le parti in relazione alla titolarita' e alle modalita' e ai limiti di finanziamento stabiliti.

2.2 SPECIFICHE PER IL SERVIZIO
ELETTRICO
Indicazioni all'Affidatario
I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori in base a quanto previsto dall'art 57 comma 2 del Codice.
2.2.1 Obiettivo di risparmio energetico minimo normalizzato
Criterio
L'Appaltatore/Concessionario si obbliga a conseguire, per gli impianti oggetto del Contratto EPC SE, un risparmio energetico annuo, correlato alla "baseline" iniziale, in termini di energia primaria, anche cumulato in caso di piu' edifici-impianti, definito secondo criteri di normalizzazione, ad esempio climatica, di almeno il:
a) 10% qualora si tratti di prima stipula contrattuale e del 5% in caso di rinnovi o stipule successive (derogabile al ribasso in caso di edifici in classe A (1, 2, 3, 4) di cui ai decreti ministeriali del 26 giugno 2015 del MISE o nel caso di utilizzo di almeno l'80% di energia provvista di garanzia di origine, prodotta da impianti FER gia' nella disponibilita' dell'Affidatario, rispetto al consumo storico risultante dalla media dei consumi elettrici normalizzati (9) della baseline degli ultimi tre anni, verificato secondo la metodologia per la valutazione dei miglioramenti ex-post secondo quanto specificato dalla UNI CEI EN 17669, con obbligo di destinare un importo percentuale minimo del corrispettivo, che la Stazione Appaltante dovra' definire in fase di documentazione di gara, alla realizzazione degli interventi di efficientamento energetico, in caso di affidamento del solo servizio elettrico. Si precisa che nel solo caso di interventi di efficientamento energetico di sostituzione del vettore energetico (es. da energia elettrica a gas naturale), al fine di permettere la comparabilita' dei consumi generati dai diversi vettori, gli obiettivi calcolati rispetto al consumo storico andranno convertiti utilizzando i fattori di conversione in energia primaria (espressi in tonnellate equivalenti di petrolio - TEP) di cui all'Appendice 1, eventualmente aggiornati e tempo per tempo vigenti;
b) X% (minimo 10%) qualora si tratti di prima stipula contrattuale e del Y% (minimo 5%) in caso di rinnovi o stipule successive, derogabile al ribasso in caso di edifici in classe A (1, 2, 3, 4) di cui ai decreti ministeriali del 26 giugno 2015 del MISE o nel caso di utilizzo di almeno l'80% di energia provvista di G.O. prodotta da impianti FER gia' nella disponibilita' dell'Affidatario, rispetto al consumo storico risultante dalla media dei consumi elettrici normalizzati (10) della Baseline degli ultimi tre anni (cfr. paragrafo 2.1, punto elenco IV), verificato secondo la metodologia per la valutazione dei miglioramenti ex-post secondo quanto specificato dalla UNI CEI EN 17669, con obbligo di destinare un importo percentuale minimo del corrispettivo - che la Stazione Appaltante dovra' definire in fase di documentazione di gara - da destinare alla realizzazione degli interventi di efficientamento energetico, in caso di affidamento congiunto di entrambi i servizi, con possibilita' di compensazione dell'obiettivo di risparmio tra i due servizi per un massimo del 20% dell'obiettivo di risparmio. Si precisa che nel solo caso di interventi di efficientamento energetico di sostituzione del vettore energetico (es. da energia elettrica a gas naturale), al fine di permettere la comparabilita' dei consumi generati dai diversi vettori, gli obiettivi calcolati rispetto al consumo storico andranno convertiti utilizzando i fattori di conversione in energia primaria (espressi in tonnellate equivalenti di petrolio - TEP) di cui all'Appendice 1, eventualmente aggiornati e tempo per tempo vigenti;
Nel solo caso di affidamento congiunto di Contratto EPC SE e EPC ST e' prevista la possibilita' di definire un obiettivo unico di risparmio energetico, per entrambi i servizi, calcolato a partire dai consumi storici di cui sopra e quantificato in termini di energia primaria (espresso in tonnellate equivalenti di petrolio - TEP). Verifica
La verifica del criterio e' effettuata tramite il raffronto del risparmio risultante dai dati di monitoraggio con quello definito contrattualmente, a decorrere al massimo da un anno dalla realizzazione degli interventi di efficientamento e non oltre il termine del secondo anno contrattuale, tenendo conto degli opportuni fattori di adeguamento del consumo energetico secondo i principi della Misura e Verifica dei risparmi previsti dalla UNI CEI EN 17669.
Anche le successive verifiche dovranno essere effettuate al massimo ogni anno.
In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo di risparmio, il corrispettivo contrattualmente definito deve essere automaticamente e proporzionalmente ridotto.
Il risparmio energetico annuo, indicato alle lettere a) e b), deve considerarsi al netto dell'incertezza determinata secondo quanto previsto dalla UNI CEI EN 17669. La determinazione dell'incertezza deve tenere conto come minimo dei seguenti elementi: catena di misura (eventualmente esclusi i contatori di fornitura del vettore energetico), metodologia di calcolo, compresi fattori di aggiustamento/normalizzazione, dell'eventuale campionamento.
I contatori di energia elettrica attiva devono rispettare la Direttiva MID e il decreto ministeriale 21 aprile 2017, n. 93 sui controlli metrologici, oltre ai vincoli di classe di precisione da fornire con riferimento alle indicazioni di cui alla norma CEI EN 50470:
• Classe di precisione C (tensione maggiore di 100 kV, Potenza maggiore di 2.000 kW)
• Classe di precisione B (tensione maggiore di 100 kV, Potenza minore o uguale a 2.000 kW; per ogni altra tensione).
In merito a misure di energia elettrica attiva a cui risultino solo parzialmente applicabili le norme tecniche di riferimento per la certificazione della classe di precisione, tali misure sono ammissibili qualora l'Appaltatore/Concessionario dimostri la conformita' alla classe di precisione applicabile, a seconda dei casi, attraverso certificati di taratura emessi da laboratori accreditati, alle condizioni effettive di esercizio delle reti di distruzione di energia elettrica.
L'Appaltatore/Concessionario dovra' fornire le caratteristiche tecniche degli strumenti di misura in merito a: codice identificativo riportato negli elaborati grafici e nella relazione, tipologia di strumento (marca, modello, etc.), matricola, grandezza misurata e unita' di misura.
Gli strumenti di misura utilizzati dovranno essere corredati di idonei certificati di taratura emessi da laboratori accreditati per la grandezza ed il campo di misura di interesse.
2.2.2 Energia elettrica autoprodotta
Criterio
L'energia prodotta da impianti proposti quali interventi di riqualificazione energetico-ambientale, nell'ambito del Contratto, e' resa disponibile all'Affidatario nei limiti della quota di energia consumata dalla stessa (consumo istantaneo).
L'energia elettrica prodotta dagli impianti del Contratto EPC SE alimentati a fonte rinnovabile ed eccedente quella consumata, sara' regolata dal Contratto.
L'energia elettrica prodotta da impianti non inclusi negli interventi di riqualificazione oggetto del Contratto e' nella piena disponibilita' dell'Affidatario. Verifica
La verifica del criterio e' effettuata tramite gli appositi contatori installati, dall'Appaltatore/Concessionario nell'ambito del Contratto EPC SE, per effettuare la misurazione almeno dell'energia prodotta e di quella ceduta a rete.
Tutte le configurazioni realizzate dovranno rispettare quanto previsto dal TISSPC (Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo) ARERA con le relative implicazioni sui contratti di fornitura e di imposizione di accisa ai sensi del TUA (Testo Unico Accise). In particolare pertanto l'Affidatario si configura come "cliente finale", ossia la persona fisica o giuridica che non esercita l'attivita' di distribuzione e che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi anche attraverso sistemi di distribuzione chiusi o linee private e l'Appaltatore/Concessionario come "produttore", salvo nei casi in cui si dovessero riscontrare problematiche relative alla presenza di ulteriori impianti di produzione esistenti in sito, vista la necessita' di garantire l'unicita' del produttore; tali contesti specifici saranno regolati nell'ambito del Contratto EPC SE, sempre nel rispetto del TISSPC sopraccitato.
Nei casi previsti dalla legislazione vigente, l'Appaltatore/Concessionario in qualita' di produttore ai sensi del TISSPC e' titolare sia delle autorizzazioni amministrative sia della licenza officina elettrica e pertanto responsabile di tutti i relativi adempimento legislativi fino al termine del Contratto; analogamente restano in capo all'Appaltatore/Concessionario in qualita' di produttore, tutti gli adempimenti verso GSE, ARERA, TERNA e altri enti eventualmente coinvolti.
2.2.3 Proposta di interventi di riqualificazione energetico-ambientale
Criterio
L'Appaltatore/Concessionario presenta in sede di offerta una proposta degli interventi necessari ad assicurare un miglioramento della prestazione energetica e ambientale degli impianti oggetto del Contratto EPC SE.
Considerato che l'Appaltatore/Concessionario si obbliga a destinare un importo percentuale minimo del corrispettivo, per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetico-ambientale, il piano esecutivo deve contenere, tra l'altro:
- un'indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione e gestione, una identificazione degli interventi di efficientamento sugli impianti oggetto del Contratto EPC SE al fine di conseguire, o mantenere nel caso sia gia' presente, un livello di automazione almeno pari alla classe B della norma UNI EN ISO 52120-1;
- l'indicazione degli impianti/apparecchiature/sistemi da installare e le loro caratteristiche tecnico/prestazionali;
- la quantificazione stimata del risparmio energetico conseguibile e la riduzione degli impatti ambientali;
- una stima degli incentivi ottenibili con gli interventi previsti e, in caso di ottenimento, l'eventuale ripartizione, migliorativa rispetto a quanto previsto nella documentazione di gara, tra le parti in relazione alla titolarita', alle modalita' e ai limiti di finanziamento stabiliti;
- un piano di Misura e Verifica (M&V) dei risparmi energetici conseguibili ai sensi della UNI CEI EN 17669.
Tale piano deve contenere le caratteristiche degli interventi di miglioramento della prestazione energetica con la completezza ed accuratezza richiesta attraverso la descrizione di tali interventi, assicurando che gli impianti oggetto del Contratto EPC SE rispettino le norme vigenti.
L'Appaltatore/Concessionario deve presentare all'Affidatario, entro un termine stabilito nei documenti di gara e comunque entro massimo dodici mesi dall'avvio del servizio, salva diversa indicazione dell'Affidatario, un piano esecutivo di riqualificazione energetico-ambientale, installazione di eventuali FER per gli impianti oggetto del Contratto EPC SE, al fine di raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico minimo presentato in offerta, sulla base della proposta di interventi di riqualificazione formulata in sede di offerta a partire dalla certificazione e DE fornite in gara dall'Affidatario ed aggiornate, se necessario, dopo l'inizio del Contratto (con possibilita' di precisazione della baseline).
Il piano esecutivo, garantendo il rispetto delle prestazioni di cui ai documenti di gara, deve identificare gli interventi atti a efficientare i consumi e gli impatti ambientali del Contratto EPC SE, in particolare il consumo di energia da fonti non rinnovabili o da FER, tramite soluzioni di monitoraggio e controllo in un'ottica di ciclo di vita, oltre alle prescrizioni di legge.
In particolare, il piano esecutivo deve descrivere e quantificare:
- interventi per la riduzione del fabbisogno di energia elettrica negli edifici-impianti, oggetto del Contratto EPC SE;
- interventi per l'aumento dell'efficienza di apparecchi ed impianti oggetto del Contratto EPC SE;
- interventi per la generazione distribuita di energia rinnovabile quali ad esempio pannelli fotovoltaici, generatori eolici, ecc.
Considerato che l'Appaltatore/Concessionario si obbliga a destinare un importo percentuale minimo del corrispettivo per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e per l'eventuale realizzazione di impianti a generazione distribuita di energia rinnovabile (FER), il piano esecutivo deve comprendere:
- l'indicazione dei tempi e dei costi per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e di FER;
- la quantificazione stimata del risparmio energetico conseguibile e della conseguente riduzione degli impatti ambientali, secondo quanto indicato in offerta, che costituisce impegno contrattuale minimo vincolante per la realizzazione delle opere;
- la quantificazione degli incentivi ottenibili con gli interventi previsti.
Il piano esecutivo deve essere realizzato nelle tempistiche indicate, previa approvazione dell'Affidatario.
Il valore economico definitivo degli incentivi eventualmente ottenuti a seguito degli interventi segue l'eventuale ripartizione tra le parti, rispetto a quanto previsto nella documentazione di gara. Tale ripartizione puo' essere eventualmente migliorata, in relazione alla titolarita', alle modalita' e ai limiti di finanziamento stabiliti, concordemente con le regole applicative riferite alla singola misura incentivante. Verifica
In offerta deve essere allegata la presentazione di una proposta con un piano dettagliato degli interventi previsti e l'indicazione delle tipologie di funzioni di controllo escluse perche' non apportanti benefici in accordo alla UNI EN ISO 52120-1 (Prestazione energetica degli edifici - Contributo dell'automazione, del controllo e della gestione tecnica degli edifici - Parte 1: Quadro generale e procedure), motivando le decisioni intraprese e documentandole come prescritto dall'Allegato A della UNI/TS 11651 (Procedura di asseverazione per i sistemi di automazione e regolazione degli edifici in conformita' alla UNI EN ISO 52120-1).
In fase di esecuzione del Contratto, la verifica avviene attraverso la presentazione del relativo piano esecutivo, ulteriormente dettagliato se necessario.
2.2.4 Piano di adeguamento normativo
Indicazioni all'Affidatario
Questo criterio non si applica se tutti gli impianti sono gia' a norma (indicazione specifica da precisare nella DE fornita in sede di gara dall'Affidatario) Criterio
L'Appaltatore/Concessionario presenta in sede di offerta il piano descrittivo degli interventi di adeguamento normativo, necessari ad assicurare che gli impianti oggetto del Contratto EPC SE rispettino le norme vigenti.
Considerato che l'Appaltatore/Concessionario si obbliga a destinare un importo percentuale minimo del corrispettivo, per la realizzazione degli interventi di adeguamento normativo, il piano esecutivo deve contenere, tra l'altro:
- l'elenco delle norme / leggi a cui gli impianti vengono resi conformi;
- un'indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione e gestione;
- l'indicazione degli impianti, apparecchiature, sistemi da installare e le loro caratteristiche tecniche e prestazionali;
- la quantificazione stimata dell'eventuale risparmio energetico conseguibile e la riduzione degli impatti ambientali;
- una stima degli incentivi ottenibili con gli interventi previsti e, in caso di ottenimento, l'eventuale ripartizione, migliorativa rispetto a quanto previsto nella documentazione di gara, tra le parti in relazione alla titolarita', alle modalita' e ai limiti di finanziamento stabiliti.
Esso deve contenere inoltre le caratteristiche delle opere di adeguamento normativo con la completezza ed accuratezza richiesta per la descrizione di tali opere.
L'Appaltatore/Concessionario deve realizzare tutti gli interventi di adeguamento necessari ad assicurare che gli impianti oggetto del Contratto EPC SE rispettino le norme vigenti. A tal fine, l'Appaltatore/Concessionario deve presentare all'Affidatario, entro un termine tassativamente indicato nel Contratto, indicativamente non superiore a dodici mesi dalla stipulazione dello stesso, un piano esecutivo degli interventi, ove necessario ulteriormente dettagliato rispetto a quello presentato in offerta, necessari a mettere a norma gli impianti, con esecuzione prioritaria degli interventi di messa in sicurezza degli impianti, da realizzarsi entro un anno dalla stipula del Contratto, che costituisce impegno contrattuale minimo vincolante per la realizzazione delle opere. Entro il medesimo termine, l'Appaltatore/Concessionario deve presentare un aggiornamento degli elaborati as built.
Il piano esecutivo deve essere realizzato nelle tempistiche indicate, previa approvazione dell'Affidatario.
Il valore economico definitivo degli incentivi eventualmente ottenuti a seguito degli interventi e l'eventuale ripartizione tra le parti in relazione alla titolarita', alle modalita' e ai limiti di finanziamento stabiliti, concordemente con le regole applicative riferite alla singola misura incentivante, deve essere contenuto nel medesimo piano. Verifica
In offerta deve essere allegata la presentazione del piano dettagliato degli interventi previsti.
In fase di esecuzione del Contratto la verifica avviene attraverso la presentazione del relativo piano esecutivo, ulteriormente dettagliato, ove necessario.
2.2.5 Sistemi automatici di gestione e monitoraggio
Indicazione all'Affidatario
Questo criterio non si applica se tali sistemi sono gia' stati realizzati e siano funzionanti presso l'Affidatario (indicazione specifica da precisare nella DE fornita in sede di gara dall'Affidatario). Criterio
L'Appaltatore/Concessionario presenta in sede di offerta il piano per la realizzazione di sistemi automatici per la gestione e il monitoraggio degli impianti, nonche' il monitoraggio del comfort illuminotecnico.
Tale piano deve contenere tra l'altro:
- l'indicazione delle funzioni del sistema (accensione/spegnimento, regolazione, registrazione dei dati, ecc.) e le relative modalita' di attuazione anche per le altre apparecchiature elettriche in uso presso l'Affidatario;
- la descrizione dei dati da rilevare, della periodicita' delle rilevazioni e delle elaborazioni da eseguire a cura del SW che sara' fornito;
- l'indicazione degli apparecchi e sistemi HW e SW, capaci di monitorare e ottimizzare i flussi energetici da installare e le loro caratteristiche;
- l'indicazione dei tempi e dei costi per la realizzazione;
- la quantificazione stimata del risparmio energetico conseguibile e la riduzione degli impatti ambientali;
- una stima degli incentivi ottenibili con gli interventi previsti e, in caso di ottenimento, l'eventuale ripartizione, migliorativa rispetto a quanto previsto nella documentazione di gara, tra le parti in relazione alla titolarita', alle modalita' e ai limiti di finanziamento stabiliti;
- l'indicazione della classe di automazione che si intende conseguire ai sensi della norma UNI EN ISO 52120-1, almeno pari alla classe B.
- l'impegno da parte dell'Appaltatore/Concessionario a inviare una reportistica almeno annuale o semestrale concordata con l'Affidatario (mensile in caso di criticita' accertate) che analizzi i dati oggetto di misurazione (consumi e comfort illuminotecnico) nell'intervallo considerato, con l'obiettivo di individuare le azioni di miglioramento che possono generare ulteriori efficienze nei consumi energetici.
Il Contratto dovra' prevedere la possibilita' di accesso ai sistemi di monitoraggio attraverso il rilascio di una licenza per una utenza specifica per l'Affidatario.
Al momento della loro installazione tutti i sistemi HW e SW e relative licenze saranno di proprieta' dell'Affidatario in caso di Contratto di appalto di EPC SE.
In ipotesi di Contratto di Concessione di EPC SE, i sistemi HW e SW e le relative licenze di cui sopra saranno nella titolarita' dell'Appaltatore/Concessionario che provvedera' alla loro gestione e manutenzione durante l'esecuzione del Contratto, salvo poi trasferirne la titolarita' all'Affidatario allo scadere della concessione.
L'Appaltatore/Concessionario si impegna a rendere noti i costi di gestione (comprese le licenze, canoni annui manutenzione ecc.) dei sistemi di monitoraggio in ottica di trasparenza ai fini della riconsegna finale dei sistemi all'Affidatario.
L'Appaltatore/Concessionario deve presentare all'Affidatario, entro un termine indicato nel Contratto, indicativamente non superiore a due mesi dalla stipulazione dello stesso, un piano esecutivo del sistema di gestione e monitoraggio, aggiornato laddove necessario.
Tale piano deve contenere tutti gli elementi sopra richiesti.
Il piano viene realizzato dall'Appaltatore/Concessionario entro il termine ivi indicato, previa approvazione dell'Affidatario. Il valore economico definitivo degli incentivi eventualmente ottenuti a seguito degli interventi e l'eventuale ripartizione tra le parti in relazione alla titolarita' e alle modalita' e ai limiti di finanziamento stabiliti, concordemente con le regole applicative riferite alla singola misura incentivante, deve essere contenuto nel piano. Verifica
In offerta deve essere fornita puntuale descrizione del sistema offerto.
In fase di esecuzione del Contratto la verifica avviene attraverso la corretta installazione e il corretto funzionamento del sistema offerto per tutta la durata contrattuale, pena l'applicazione delle penali per ritardato adempimento.

2.3 CRITERI PREMIANTI PER IL
SERVIZIO ELETTRICO
Indicazioni alla stazione appaltante
Qualora la stazione appaltante utilizzi il miglior rapporto qualita' prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, tiene in considerazione uno o piu' dei criteri premianti di questo capitolo, secondo quanto previsto dall'articolo 57 comma 2 del Codice, assegnandovi una significativa quota del punteggio tecnico attribuibile. La scelta di quali e quanti criteri premianti utilizzare dipende da vari fattori quali le priorita' stabilite dalla stazione appaltante stessa, il valore dell'appalto e i risultati attesi.
2.3.1 Obiettivo di risparmio energetico oltre il minimo
Criterio
E' attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/Concessionario che offre un risparmio energetico maggiore dei valori di cui al criterio "2.2.1 Obiettivo di risparmio energetico minimo normalizzato", a partire dal primo anno successivo alla realizzazione degli interventi e non oltre il termine del secondo anno contrattuale, e a seguire per tutta la durata contrattuale, in proporzione al risparmio offerto, verificato in relazione a quanto previsto dalla norma UNI CEI EN 17669.
L'Appaltatore/Concessionario individua la percentuale di risparmio ulteriore rispetto al minimo garantito nella propria offerta durante la procedura selettiva e, in fase di stipula del Contratto EPC, detto valore integrera' i relativi obblighi contrattuali in capo all'Appaltatore/Concessionario medesimo. Verifica
La verifica del criterio e' effettuata tramite il risparmio risultante dai dati di monitoraggio. L'obbligo di risultato viene collegato ad una apposita penale per ritardato adempimento, in conformita' a quanto previsto dall'allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102.
2.3.2 Risparmio energetico ulteriore condiviso
Criterio
E' attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/Concessionario che, nel corso di esecuzione del Contratto, consegua un obiettivo di risparmio energetico maggiore di quello offerto in gara. L'Appaltatore/Concessionario dovra' accettare una diminuzione dei corrispettivi dovuti per un pari importo economico nel caso in cui la valorizzazione economica di tale maggior risparmio conseguito non sia gia' nella disponibilita' dell'Amministrazione. Tale riduzione si applica qualora l'Appaltatore/Concessionario abbia sostenuto i costi per il raggiungimento di tale risparmio ulteriore e abbia adottato decisioni o comportamenti tesi a raggiungere tale maggiore risparmio.
In caso di diversa regolamentazione, l'Appaltatore/Concessionario si impegna a corrispondere fino ad un massimo del 33% del risparmio eccedente quello offerto come adeguamento in diminuzione del corrispettivo del Servizio, verificato in relazione a quanto previsto dalla norma UNI CEI EN 17669.
La mancata corresponsione della percentuale di risparmio ulteriore viene collegata ad una apposita penale, in conformita' a quanto previsto dall'allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102. Verifica
La verifica del criterio e' effettuata tramite i dati di monitoraggio che attestano il risparmio conseguito. L'Appaltatore/Concessionario presenta una dichiarazione in offerta che integra le clausole contrattuali. L'obbligo di risultato viene collegato ad una apposita penale per ritardato adempimento, in conformita' a quanto previsto dall'allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102.
2.3.3 Quota percentuale di energia elettrica autoprodotta ceduta gratuitamente
Criterio
E' attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/Concessionario che offre una quota percentuale "EEautop" di energia elettrica autoprodotta da nuovo impianto alimentato da fonti rinnovabili, impianti cogenerativi, trigenerativi ceduta gratuitamente. Verifica
La verifica del criterio e' effettuata tramite verifica della percentuale offerta in gara attraverso gli appositi contatori dedicati.
La mancata corresponsione della percentuale di energia elettrica ceduta gratuitamente viene collegata ad una apposita penale per ritardato adempimento.
2.3.4 Progetto di sistemi automatici di gestione e monitoraggio.
Criterio
E' attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/Concessionario che si impegni ad effettuare una DE degli edifici-impianti, in base alla norma UNI EN ISO 52120-1, che contestualmente proponga un piano per il raggiungimento di un livello di automazione pari alla classe A della gia' menzionata norma UNI EN ISO 52120-1. Verifica
Impegno da parte dell'Appaltatore/Concessionario in fase di gara. In corso di esecuzione dovra' essere presentata l'analisi d'asseverazione in conformita' alla norma UNI/TS 11651 con attestazione del raggiungimento di un livello di automazione pari alla classe "A" secondo la norma UNI EN ISO 52120-1, a cura di EGE certificato da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339. L'obbligo viene collegato ad una apposita penale per ritardato adempimento, in conformita' a quanto previsto dall' allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102.
2.3.5 Protocollo di misura e verifica dei risparmi energetici
Criterio
E' attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/Concessionario che presenta un progetto che prevede - nell'ambito dei sistemi di monitoraggio del punto precedente - l'adozione di un protocollo per la misura e verifica dei risparmi (M&V) conforme al protocollo internazionale IPMVP (International Performance Measurement and Verification Protocol). Tale progetto deve essere redatto da professionista certificato CMVP, PMVA o PMVE (certificazioni internazionali sulla capacita' di utilizzo del protocollo IPMVP) per garantire una misura e verifica puntuale delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti, ex ante ed ex post, al fine di collegare il corrispettivo al livello di prestazione raggiunto.
Il progetto deve essere descritto e dettagliato per la specifica applicazione relativa alla composizione degli impianti oggetto del Contratto. Verifica
Progetto di M&V conforme al protocollo IPMVP, firmato da un professionista certificato CMVP, PMVA o PMVE (certificazione internazionale sulla capacita' di utilizzo del protocollo IPMVP).
L'obbligo viene collegato ad una apposita penale per ritardato adempimento, in conformita' a quanto previsto dall' allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102.
2.3.6 Gestione contrattuale tramite metodologia BIM
Criterio
E' attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/Concessionario che:
1) utilizza metodologie BIM per la gestione delle fasi di progettazione, esecuzione ed esercizio degli interventi di riqualificazione energetico/ambientale ed adeguamento normativo (punteggio x);
2) Possiede una certificazione secondo la UNI/PdR 74:2019 del 'Sistema di Gestione BIM' (punteggio x + y). Verifica
In fase di presentazione dell'offerta: la verifica del criterio e' effettuata tramite la presentazione della certificazione rilasciata in conformita' alla norma UNI/PdR 74:2019 in corso di validita'.
In corso di esecuzione, entro il primo anno di vigenza contrattuale, l'Appaltatore/Concessionario dovra' provare di aver istallato e gestito un piano di gestione informativa in conformita' alla UNI/TR11337 per la gestione digitale dei processi e, laddove richiesto, una certificazione rilasciata in conformita' alla norma UNI/PdR 74:2019.
L'obbligo viene collegato ad una apposita penale per ritardato adempimento.
2.3.7 Valutazione dei rischi non finanziari o ESG (Environment, Social, Governance)
Indicazioni alla stazione appaltante
Questo criterio e' basato su un tipo di valutazione della conformita' applicabile ad organizzazioni. La sua applicazione va ponderata in base all'importo della gara e alla tipologia di opera da realizzare.
Gli strumenti di valutazione ESG trovano fondamento nel fatto che i requisiti minimi affinche' un'organizzazione possa calcolare un suo rating ESG, sono:
a) Essere costituita come entita' legale registrata (quindi tutti i tipi di societa' tranne singoli professionisti o partite IVA);
b) Avere una struttura di governance (anche societa' con socio unico e amministratore unico ma dotate di un minimo di struttura di governance) che indirizza le strategie di sostenibilita' e valuta periodicamente i rischi;
c) Avere una struttura organizzativa che consenta di valutare alcuni processi fondamentali tra cui: coinvolgimento della filiera, analisi di materialita', definizione delle politiche di sostenibilita', gestione integrata dei rischi ESG e gestione di un set di indicatori che coprano tutti gli aspetti della sostenibilita' e siano focalizzati sulla stima dei rischi ESG con carattere predittivo. Criterio
E' attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/ Concessionario che abbia ottenuto un'attestazione del livello di esposizione ai rischi attuali o potenziali ESG (Environmental, Social, Governance) all'organizzazione e ai suoi stakeholders. Un punteggio premiante addizionale puo' essere riconosciuto alle imprese che forniscono un'evidenza di aver inserito nelle politiche e criteri di approvvigionamento un criterio preferenziale per fornitori di beni e servizi in possesso del medesimo requisito. Verifica
Attestazione rilasciata da un Organismo di verifica e validazione accreditato in accordo alla UNI CEI EN ISO/IEC 17029 in conformita' ad un programma finalizzato al rilascio di attestazioni delle Organizzazioni relative al livello del rischio ESG, quale ad esempio "Get It Fair-GIF ESG Rating and reporting assurance scheme".

2.3.8 Sistemi evoluti di gestione e monitoraggio
Criterio
E' attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/Concessionario che offre sistemi di gestione e monitoraggio evoluti (oltre i gia' disponibili sistemi di regolazione installati) che:
• integrino la gestione, il monitoraggio e il controllo dei sistemi tecnici per l'edilizia e degli altri impianti elettrici di edifici-impianti (anche con tecnologie che attivino gli impianti collegando i dati derivanti dalla registrazione della presenza, attraverso la digitalizzazione dei flussi in ingresso, attivando gli impianti elettrici e dei sistemi tecnici per l'edilizia, tra cui in particolare gli impianti di climatizzazione nei locali di uso degli occupanti, per limitare i consumi energetici);
• integrino la gestione delle flotte dell'Affidatario e il relativo collegamento al personale abilitato all'uso (con valutazione del regime di guida e dei consumi, dei tempi di manutenzione programmata, della valutazione preventiva di costi e impatti ambientali prodotti);
• sviluppino modelli di informazione su consumi di energia e impatti ambientali per il personale dell'Affidatario, basati sui consumi reali dell'Affidatario oggetto del Contratto EPC SE. Nel caso delle scuole, tali informazioni devono essere condivise anche con gli alunni. Verifica
In offerta deve essere fornita puntuale descrizione del sistema offerto.
In fase di esecuzione del Contratto la verifica avviene attraverso la corretta installazione e il corretto funzionamento del sistema offerto, pena l'applicazione delle penali per ritardato adempimento.
2.3.9 Sistema di Gestione Energia
Criterio
E' attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/Concessionario che si impegni ad implementare, per l'Affidatario, un sistema di gestione dell'energia anche attraverso l'ausilio di piattaforme software per il monitoraggio energetico (BEMS), l'analisi e la reportistica, in base alla norma UNI CEI EN ISO 50001. Verifica
Ottenimento della Certificazione in conformita' alla UNI CEI EN ISO 50001 entro i primi 3 anni di durata contrattuale collegata con una penale di importo rilevante per ritardato adempimento.
2.3.10 Analisi delle emissioni di carbonio
Criterio
E' attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/Concessionario che presenti una carbon footprint dell'azienda redatta secondo la norma UNI EN ISO 14064-1. Verifica
In fase di presentazione dell'offerta: la verifica del criterio e' effettuata tramite la presentazione della Carbon footprint rilasciata in conformita' alla UNI EN ISO 14064-1 in corso di validita'.
In fase di esecuzione del Contratto la verifica avviene attraverso la corretta installazione e il corretto funzionamento del sistema offerto, pena l'applicazione delle penali per ritardato adempimento.
2.3.11 Certificazione UNI CEI 11352
Criterio
E' attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/Concessionario che sia ESCo certificata da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352
In particolare, gli offerenti debbono disporre di personale con le competenze tecniche necessarie a realizzare correttamente il servizio, riducendone gli impatti energetici e ambientali.
Il rispetto del criterio e' dimostrato dalla presentazione da parte dell'Appaltatore/Concessionario dei seguenti documenti inerenti alla certificazione conseguita ed il personale adibito all'esecuzione dell'appalto:
a) certificazione UNI CEI 11352 in corso di validita';
b) contratto collettivo applicato, in accordo con quanto previsto dall'art. 57 comma 1 del Codice;
c) elenco del personale adibito all'esecuzione del Contratto e relativo ruolo. Verifica
La verifica del criterio relativamente alla lettera a) e' effettuata in fase di offerta tramite la presentazione della certificazione UNI CEI 11352 in corso di validita'. Tale certificazione deve essere mantenuta in corso di validita' per tutta la durata contrattuale.
La verifica del criterio relativamente alla lettera b) e' effettuata in fase di offerta tramite l'indicazione del contratto collettivo applicato.
La verifica del criterio relativamente alla lettera c) e' effettuata in fase di esecuzione contrattuale tramite la presentazione dell'elenco del personale adibito all'esecuzione del Contratto e relativo ruolo. Tale elenco va aggiornato costantemente.

2.4 CLAUSOLE CONTRATTUALI PER IL
SERVIZIO ELETTRICO - EPC SE
Indicazioni all'Affidatario
I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori, ai sensi dell'articolo 57 comma 2 del Codice.
2.4.1 Fornitura di energia elettrica
Criterio
L'Appaltatore/Concessionario deve fornire energia elettrica, da utilizzare nell'espletamento del servizio, che:
1) non e' stata prodotta utilizzando combustibili fossili solidi o liquidi;
2) la fornitura annuale deve essere costituta per almeno il 45% da energia da fonti rinnovabili (11) e per almeno un ulteriore 15% o da energia da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento (12) .
3) le fonti energetiche rinnovabili di cui al precedente punto 2), se costituite da biomasse o biogas, debbono essere state prodotte in una filiera corta, cioe' entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che le utilizza per produrre energia elettrica (13) ;
4) l'offerta relativa alla fornitura di energia rinnovabile deve essere presentata nel rispetto dei criteri di cui alla delibera AEEG: ARG/elt 104/11 e s.m.i. (14) ;
5) l'offerta di energia elettrica autoprodotta terra' conto della quota di cessione gratuita eventualmente offerta dall'Appaltatore/Concessionario;
6) In presenza di impianti di produzione di cui al criterio 2.2.2, in conformita' a quanto previsto dal TISSPC, sara' necessario un mandato senza rappresentanza dell'Amministrazione nei confronti dell'Appaltatore/Concessionario ai fini del prelievo di energia in carico a quest'ultimo, restando il POD fisicamente intestato all'Amministrazione in qualita' di "cliente finale". Verifica
In fase di esecuzione del Contratto.
L'Appaltatore/Concessionario deve presentare all'Affidatario, con periodicita' almeno annuale, la documentazione seguente:
- per tutte le fonti rinnovabili:
la Garanzia di Origine di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 14 luglio 2023 (15) ;
- per la cogenerazione ad alto rendimento:
garanzia di origine (GOc) (16) rilasciata dal GSE.
2.4.2 Diagnosi energetiche degli edifici e degli impianti
Criterio
L'Appaltatore/Concessionario aggiorna, se necessario, prima dell'avvio del primo intervento di efficientamento energetico sugli impianti oggetto del Contratto EPC SE, e comunque entro il primo anno a partire dalla presa in consegna degli impianti, la DE del sistema edificio-impianto oggetto del Contratto EPC SE, provvedendo altresi' alla verifica della correttezza dei dati forniti in sede di procedura selettiva dall'Affidatario a definizione del consumo di riferimento, cosiddetta "baseline". La DE dovra' essere redatta in conformita' alla UNI CEI EN 16247 e dovra' includere anche le attivita' di adeguamento normativo, laddove necessarie.
Tale analisi deve evidenziare, tenendo anche presenti il contesto in cui si inseriscono gli impianti oggetto del Contratto EPC SE e le norme - vigenti, le caratteristiche che incidono sugli impatti ambientali ed in particolare sui consumi energetici e identificano gli interventi e le modalita' d'uso utili a ridurre i consumi energetici, a fronte della realizzazione delle prestazioni di cui ai documenti di gara ed in particolare di quanto contenuto in offerta tecnica.
Ai fini della predisposizione della documentazione della procedura selettiva, nella lex specialis l'Affidatario mette a disposizione la DE, come dettagliato al paragrafo 1.2.1, ed i rilievi, oltre ad ogni altra informazione utile in suo possesso inerente agli edifici e gli impianti oggetto del Contratto EPC SE.
L'Attestato di Prestazione Energetica (APE) dovra' essere emessa entro un anno dalla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetico-ambientale per tutti gli immobili oggetto dell'appalto. L'Affidatario si impegna altresi' ad aggiornare l'APE, nel corso della durata del Contratto, secondo i termini di aggiornamento previsti dalla normativa vigente
La DE, redatta dall'Appaltatore/Concessionario, dovra' essere elaborata da un EGE, certificato da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339, oppure da una societa' che fornisce servizi energetici (ESCo) certificata da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352, cosi' come previsto dall'art.12 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102.
Con riguardo alle attivita' sopracitate, che sono propedeutiche alla realizzazione di interventi di risparmio energetico e riqualificazione ambientale degli impianti oggetto del Contratto EPC SE, e' opportuno che il Contratto abbia durata compatibile con i tempi di ritorno dell'investimento. Verifica
DE conforme alla norma UNI CEI EN 16247 presentata dall'EGE, certificato da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339 oppure da ESCo certificate da un organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.
2.4.3 Programmazione e controllo operativo
Criterio
L'Appaltatore/Concessionario dovra' governare le attivita' inerenti all'erogazione dell'EPC SE con un sistema di processi efficaci e opportunamente informatizzati.
La programmazione delle attivita' e degli interventi viene formalizzata attraverso la stesura dei seguenti documenti:
- il "Programma di Manutenzione";
- il "Programma Operativo degli Interventi di adeguamento normativo"
- il "Programma Operativo degli Interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetico-ambientale";
- il "Programma Operativo degli Interventi di realizzazione dei Sistemi automatici di gestione e monitoraggio;
- il "Verbale di Controllo" che certifica la regolare esecuzione a regola d'arte delle attivita' di cui al Programma Operativo.
Ognuno dei documenti citati, che riporta i parametri energetici ed ambientali pertinenti, deve essere fornito all'Affidatario all'avvio del Contratto e aggiornato con cadenza almeno semestrale.
Inoltre, per consentire l'attuazione di quanto previsto dall'art 19 della legge 10/91, l'Appaltatore/Concessionario invia almeno il 31 marzo di ciascun anno una relazione con l'indicazione dei TEP equivalenti ai kWh elettrici erogati al cliente nell'ambito del Contratto EPC SE, in modo da consentire all'Affidatario di rispettare detto termine. Verifica
In fase di esecuzione del Contratto, attraverso la presentazione dei documenti citati.
In fase di esecuzione del Contratto la verifica avviene attraverso la corretta installazione e il corretto funzionamento del sistema offerto, pena l'applicazione delle penali per ritardato adempimento.
2.4.4 Sensibilizzazione del personale dell'utente
Criterio
L'Appaltatore/Concessionario fornisce all'Affidatario materiale informativo e formativo, da mettere a disposizione del personale e dell'utenza che usufruisce del servizio e prevede l'erogazione di specifici corsi di formazione, anche in modalita' remota, da erogare entro sei mesi dall'avvio del Contratto, relativamente a:
- orari e modalita' di erogazione del servizio;
- modalita' corrette di utilizzo del servizio da parte degli utenti;
- uso corretto degli impianti per la riduzione degli impatti ambientali e del consumo di energia;
- acquisti pubblici sostenibili e applicazione dei CAM per l'affidamento di servizi energetici per edifici, con particolare riferimento ai CAM EPC SE.
Il materiale deve essere redatto in modo chiaro e sintetico in modo da risultare di facile lettura e comprensione ed essere accessibile anche a distanza. Verifica
Consegna del materiale informativo e formativo.
In fase di esecuzione del Contratto la verifica avviene attraverso la corretta installazione e il corretto funzionamento del sistema offerto, pena l'applicazione delle penali per ritardato adempimento.
2.4.5 Informazioni agli occupanti
Criterio
L'Appaltatore/Concessionario fornisce ed installa, all'esterno ed all'interno degli ambienti di ingresso di ciascun edificio-impianto oggetto del Contratto EPC SE, in modo che siano ben visibili al pubblico, apposite targhe o cartelloni che informino i dipendenti e il pubblico circa il servizio SE erogato nel rispetto di criteri ambientali definiti a livello nazionale.
Tali targhe/cartelloni debbono riportare almeno le seguenti informazioni:
- gli estremi del decreto del Ministro della Transizione Ecologica di approvazione dei pertinenti criteri ambientali minimi;
- il valore dei consumi energetici annui per impianti elettrici, con indicazione dei consumi da fonte rinnovabile prima e dopo le opere di adeguamento normativo o efficientamento, ricavati anche dal sistema di monitoraggio;
- le fonti energetiche utilizzate nell'erogazione del servizio oggetto del Contratto EPC SE. Verifica
Consegna del materiale informativo e formativo
In fase di esecuzione del Contratto la verifica avviene attraverso la corretta installazione e il corretto funzionamento del sistema offerto, pena l'applicazione delle penali per ritardato adempimento.
3 EPC SERVIZIO TERMICO (ST)
Indicazioni all'Affidatario
I criteri contenuti in questo capitolo si applicano anche nel caso in cui l'Affidatario non disponga di uno o piu' dei seguenti documenti:
- certificazioni o dichiarazioni di conformita' normativa;
- dichiarazione di rispondenza (DIRI) ai sensi del DM 37/08:
- DE inerenti agli impianti termici oggetto dell'EPC ST, come definito al precedente paragrafo 1.1.
Sono fatte salve le deroghe previste al par. 1 di premessa (17) e quelle specifiche per le centrali di committenza/soggetti aggregatori di cui ai paragrafi "1.2.1 Analisi del contesto e dei fabbisogni, obiettivi di sostenibilita', monitoraggio sistematico" (18) e "1.2.2 Applicazione dei CAM" (19) .

3.1 OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO
O CONCESSIONE

Oggetto dell'appalto e' l'affidamento del EPC ST degli edifici e impianti di seguito descritti.
Nel rispetto delle prestazioni richieste nei documenti di gara e delle norme vigenti in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, il Contratto EPC ST comprende le seguenti attivita':
I. la gestione degli impianti oggetto dell'EPC ST inclusi l'esercizio, la conduzione, l'assunzione di responsabilita' finalizzata all'esercizio degli impianti, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il controllo e monitoraggio degli impianti, l'espletamento pratiche, tutto nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, comfort termoigrometrico, contenimento dei consumi energetici e salvaguardia ambientale in un'ottica di ciclo di vita;
II. la eventuale fornitura del vettore energetico termico (20) per gli impianti oggetto del EPC ST, anche autoprodotto o, anche, la fornitura di energia elettrica prelevata da rete, prodotta in sito o condivisa nell'ambito di configurazioni di autoconsumo diffuso cosi' come definite dalla Del. ARERA 727/R/Eel e ss.m.ii. i c.d. TIAD (Testo Integrato Autoconsumo Diffuso) o TISSPC (Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo);
III. la progettazione e realizzazione di interventi di adeguamento normativo e di misure di miglioramento dell'efficienza energetica relativi agli impianti oggetto del Contratto EPC ST, con utilizzo di ogni forma di incentivo vigente (es. Conto Termico, Titoli di Efficienza Energetica, detrazioni fiscali per ex IACP).
Per gli acquisti centralizzati, la produzione della documentazione avverra' in sede di adesione della Stazione Appaltante allo strumento aggregato, ai fini della valutazione dell'adesione allo stesso e della predisposizione da parte dell'Appaltatore/Concessionario della proposta relativa agli interventi di EPC ST.
IV. la verifica della correttezza dei dati di baseline iniziale (Appendice 1, da aggiornare entro 3 mesi dall'avvio del Contratto o altro termine stabilito dall'Affidatario che non superi i dodici mesi dall'avvio, con relativo aggiornamento, se necessario e comunque previa condivisione con l'Affidatario, della DE fornita dall'Affidatario da effettuarsi prima dell'avvio del primo intervento di efficientamento energetico sugli impianti oggetto del Contratto) e la rendicontazione periodica annuale obbligatoria dei dati reali di consumo misurati e dello stato normativo e delle prestazioni degli impianti in oggetto, con particolare attenzione ai consumi di energia, di risorse naturali e di materiali;
V. la quantificazione del risparmio energetico conseguibile e la riduzione degli impatti ambientali correlati alle azioni di cui ai punti precedenti, ivi inclusa una stima degli incentivi utilizzabili o ottenibili con gli interventi previsti, sulla base di una proposta formulata in sede di offerta nel rispetto della DE fornita dell'Affidatario.
Per maggiore dettaglio, nell'ambito del EPC ST sono anche comprese le seguenti attivita':
a) assunzione da parte dell'Appaltatore/Concessionario del ruolo di terzo responsabile dell'esercizio (compreso corretta e completa compilazione e costante aggiornamento dei libretti di impianto di climatizzazione - DM 10 febbraio 2014) degli impianti oggetto del Contratto EPC ST;
b) eventuali pagamenti agli enti preposti ai controlli dell'espletamento delle pratiche di legge (VV.F., I.N.A.I.L., A.S.L. ecc.), relative agli impianti oggetto del Contratto EPC ST;
c) aggiornamento o redazione ex novo delle dichiarazioni di conformita' o della dichiarazione di rispondenza (DIRI), ai sensi del decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 degli impianti oggetto del Contratto EPC ST oppure adeguamento normativo;
d) fornitura del vettore energetico termico (gas naturale/gasolio/ecc.) o, anche elettrico, con intestazione all'Appaltatore/Concessionario e per tutta la durata contrattuale delle forniture energetiche in oggetto, con particolare attenzione alla riduzione degli impatti ambientali legati alla loro produzione;
e) implementazione gestione e manutenzione del sistema automatizzato di monitoraggio e gestione degli impianti (acquisizione, elaborazione ed archiviazione dei dati) inerente la composizione degli impianti oggetto del ST, compresi il comfort termoigrometrico e qualita' dell'aria, il loro stato normativo, i consumi energetici almeno su base mensile ripartiti per fasce di consumo, la rilevazione dei dati climatici locali inerenti (gradi-giorno) e la gestione a distanza degli impianti in termini di accensione, spegnimento, regolazione;
f) sensibilizzazione degli utenti ad un uso corretto di impianti ed apparecchiature.
g) espletamento di tutti gli adempimenti legislativi vigenti in capo al Produttore, nei confronti di Agenzia Dogane, Terna, GSE, ARERA ed eventuali ulteriori enti coinvolti, per impianti di produzione realizzati dall'appaltatore/concessionario.
La progettazione e realizzazione di interventi oggetto del Contratto EPC ST comprende in particolare le seguenti attivita':
a) ove necessario, redazione e realizzazione di un piano esecutivo degli interventi di adeguamento normativo degli impianti oggetto del Contratto EPC ST;
b) ove mancante, redazione, sulla base di quanto dichiarato in offerta e senza alcun onere aggiuntivo per l'Affidatario, del piano esecutivo di un sistema di monitoraggio, anche con la gestione a distanza degli impianti (accensione/spegnimento, regolazione, raccolta dati di consumo energetico), sulla base di una proposta fornita in offerta senza alcun onere aggiuntivo per l'Affidatario;
c) redazione, sulla base della proposta formulata in sede di offerta, senza alcun onere aggiuntivo per l'Affidatario, di un piano esecutivo di riqualificazione energetico-ambientale degli impianti e degli edifici-impianti oggetto del Contratto EPC ST, con misure di miglioramento mirate all'efficientamento e alla riduzione degli impatti ambientali in un'ottica di ciclo di vita con particolare riguardo alla riduzione del consumo di energia con uso di fonti non rinnovabili.
d) esecuzione delle attivita'/opere approvate dall'Affidatario.
Ogni proposta deve contenere tra l'altro:
• un'indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione.
• una quantificazione della riduzione del risparmio energetico conseguibile e degli impatti ambientali,
• una stima degli incentivi utilizzabili/ottenibili con gli interventi previsti e, in caso di ottenimento, l'eventuale ripartizione tra le parti in relazione alla titolarita' e alle modalita' e ai limiti di finanziamento stabiliti.

3.2 SPECIFICHE TECNICHE PER
IL SERVIZIO TERMICO
Indicazioni all'Affidatario
I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori in base a quanto previsto dall'art 57 comma 2 del Codice.
3.2.1 Specifiche per le apparecchiature
Criterio
Le nuove apparecchiature e quelle installate in sostituzione di apparecchiature esistenti, per la climatizzazione invernale ed estiva e la produzione di acqua calda sanitaria, per le quali e' prevista l'etichettatura energetica sulla base del Regolamento (UE) 2017/1369 e dai relativi regolamenti delegati integrativi, devono appartenere alla classe di efficienza energetica piu' elevata per la categoria e tipologia di prodotto di competenza, con riferimento alla potenza richiesta dal progetto.
Tali apparecchiature devono essere dotate, inoltre, qualora disponibili sul mercato, di refrigeranti naturali, ossia non fluorurati, tra cui, a titolo esemplificativo, anidride carbonica (CO2 ), ammoniaca (NH3 ), idrocarburi (HC), acqua.
Le apparecchiature per le quali non e' prevista l'etichettatura energetica sulla base delle norme vigenti,
possono essere dotate di refrigeranti naturali, solo nel caso in cui l'efficienza risulti pari o superiore a quella delle equivalenti apparecchiature operanti con fluidi refrigeranti fluorurati. Verifica
L'offerta tecnica e' accompagnata dalla documentazione tecnica delle apparecchiature con evidenza della classe energetica di appartenenza e tipologia di gas refrigerante adottato, se fluorurato o naturale. Nel caso in cui l'apparecchiatura, in base alle norme applicabili, non sia soggetta ad etichettatura energetica, l'Appaltatore/Concessionario illustra le scelte progettuali per conseguire la massima efficienza energetica delle apparecchiature indipendentemente dal tipo di gas refrigerante utilizzato.
Nelle procedure realizzate dalle centrali di committenza o dai soggetti aggregatori per la stipula di strumenti in cui la stazione appaltante aderente e i relativi edifici-impianti non sono gia' individuati in fase di gara, in sede di offerta deve essere fornita descrizione dettagliata delle apparecchiature offerte in relazione ad ipotetici scenari tipo degli edifici-impianti; la puntuale identificazione delle proposte di intervento e delle relative apparecchiature con presentazione della relativa documentazione tecnica avverra' al momento della redazione del piano tecnico-economico dei servizi relativi agli specifici edifici-impianti oggetto di affidamento, elaborato in fase di adesione della Stazione Appaltante aderente ai suddetti strumenti.
In fase di esecuzione del Contratto la verifica avviene attraverso la corretta installazione delle apparecchiature offerte, corredate dalla documentazione tecnica con evidenza della classe energetica di appartenenza e tipologia di gas refrigerante adottato, se fluorurato o naturale, per le apparecchiature per le quali e' previsto, pena l'applicazione delle penali per ritardato adempimento.
3.2.2 Obiettivo di risparmio energetico minimo normalizzato
Criterio
L'Appaltatore/Concessionario si obbliga a conseguire per gli edifici ed impianti oggetto del Contratto EPC ST un risparmio energetico annuo, correlato alla "baseline" iniziale, in termini di energia primaria, anche cumulato in caso di piu' edifici-impianti, definito secondo criteri di normalizzazione, ad esempio climatica, di almeno il:
a) 10% qualora si tratti di prima stipula contrattuale e del 5% in caso di successivi rinnovi o stipule successive (derogabile al ribasso in caso di edifici in classe A (1, 2, 3, 4) di cui ai decreti ministeriali del 26 giugno 2015 del MISE o nel caso di utilizzo di almeno l'80% di energia provvista di G.O. prodotta da impianti FER gia' nella disponibilita' dell'Affidatario, rispetto al consumo storico risultante dalla media dei consumi termici normalizzati (21) degli ultimi tre anni, verificato secondo la metodologia per la valutazione dei miglioramenti ex-post secondo quanto specificato dalla UNI CEI EN 17669 con obbligo di destinare un importo percentuale minimo del corrispettivo, che la Stazione Appaltante dovra' definire in fase di documentazione di gara, alla realizzazione degli interventi di efficientamento energetico, in caso di affidamento del solo servizio termico. Si precisa che nel solo caso di interventi di efficientamento energetico di sostituzione del vettore energetico (es. da gas naturale ad energia elettrica), al fine di permettere la comparabilita' dei consumi generati dai diversi vettori, gli obiettivi calcolati rispetto al consumo storico andranno convertiti utilizzando i fattori di conversione in energia primaria (espressi in tonnellate equivalenti di petrolio - TEP) di cui all'Appendice 1, eventualmente aggiornati e tempo per tempo vigenti;
b) X% (minimo 10%) qualora si tratti di prima stipula contrattuale e del Y% (minimo 5%) in caso di rinnovi o stipule successive, (derogabile al ribasso in caso di edifici in classe A (1, 2, 3, 4) di cui ai decreti ministeriali del 26 giugno 2015 del MISE o nel caso di utilizzo di almeno l' 80% di energia provvista di G.O. prodotta da impianti FER gia' nella disponibilita' dell'Affidatario, rispetto al consumo storico risultante dalla media dei consumi termici normalizzati (22) della Baseline, verificato secondo la metodologia per la valutazione dei miglioramenti ex-post secondo quanto specificato dalla UNI CEI EN 17669 con obbligo di destinare un importo percentuale minimo del corrispettivo - che la Stazione Appaltante dovra' definire in fase di documentazione di gara - da destinare alla realizzazione degli interventi di efficientamento energetico, in caso di affidamento congiunto di entrambi i servizi, con possibilita' di compensazione dell'obiettivo di risparmio tra i due servizi per un massimo del 20% dell'obiettivo di risparmio. Si precisa che nel solo caso di interventi di efficientamento energetico di sostituzione del vettore energetico (es. da gas naturale ad energia elettrica), al fine di permettere la comparabilita' dei consumi generati dai diversi vettori, gli obiettivi calcolati rispetto al consumo storico andranno convertiti utilizzando i fattori di conversione in energia primaria (espressi in tonnellate equivalenti di petrolio - TEP) di cui all'Appendice 1, eventualmente aggiornati e tempo per tempo vigenti;
Nel solo caso di affidamento congiunto di EPC SE e EPC ST e' prevista la possibilita' di definire un obiettivo unico di risparmio energetico, per entrambi i servizi, calcolato a partire dai consumi storici di cui sopra e quantificato in termini di energia primaria (espresso in tonnellate equivalenti di petrolio - TEP). Verifica
La verifica del criterio e' effettuata tramite il raffronto del risparmio risultante dai dati di monitoraggio con quello definito contrattualmente, a decorrere al massimo da un anno dalla realizzazione degli interventi di efficientamento e non oltre il termine della seconda stagione termica completa, tenendo conto degli opportuni fattori di adeguamento del consumo energetico secondo i principi della Misura e Verifica dei risparmi previsti dalla UNI CEI EN 17669.
Anche le successive verifiche dovranno essere effettuate al massimo ogni anno.
In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo di risparmio, il corrispettivo contrattualmente definito deve essere automaticamente e proporzionalmente ridotto.
Il risparmio energetico annuo indicato alle lettere a), e b), deve considerarsi al netto dell'incertezza determinata secondo quanto previsto dalla UNI CEI EN 17669. La determinazione dell'incertezza deve tenere conto almeno dei seguenti elementi: catena di misura (eventualmente esclusi i contatori di fornitura del vettore energetico), metodologia di calcolo compresi fattori di aggiustamento/normalizzazione, dell'eventuale campionamento.
La misura dell'energia termica assorbita e rilasciata negli impianti di climatizzazione centralizzati. Le misure e gli apparecchi utilizzati dovranno essere conformi alla UNI 11879, incluso le prestazioni dei dispositivi di misura, per le misure dell'energia termica negli impianti di climatizzazione centralizzati e alla UNI EN ISO 7726 per le misure negli ambienti termici.
L'Appaltatore/Concessionario dovra' fornire le caratteristiche tecniche degli strumenti di misura in merito a: codice identificativo riportato negli elaborati grafici e nella relazione, tipologia di strumento (marca, modello, etc.), matricola, grandezza misurata e unita' di misura.
Gli strumenti di misura utilizzati dovranno essere corredati di idonei certificati di taratura emessi da laboratori accreditati per la grandezza ed il campo di misura di interesse.
3.2.3 Energia elettrica autoprodotta da sistema co/trigenerativi
Indicazioni all'Affidatario
Criterio da inserire solo in caso di affidamento disgiunto, qualora la stessa energia elettrica sia autoprodotta da sistema co/trigenerativi. Criterio
L'energia prodotta da impianti proposti quali interventi di riqualificazione energetico-ambientale, nell'ambito del Contratto, e' resa disponibile all'Affidatario nei limiti della quota di energia consumata dalla stessa (consumo istantaneo).
L'energia elettrica prodotta dagli impianti del Contratto EPC ST alimentati a fonte rinnovabile e eccedente quella consumata, sara' regolata dal Contratto.
L'energia elettrica prodotta da impianti non inclusi negli interventi di riqualificazione oggetto del Contratto e' nella piena disponibilita' dell'Affidatario. Verifica
La verifica del criterio e' effettuata tramite gli appositi contatori installati, dall'Appaltatore/Concessionario nell'ambito del Contratto EPC ST, per effettuare la misurazione almeno dell'energia prodotta e di quella ceduta a rete.
Tutte le configurazioni realizzate dovranno rispettare quanto previsto dal TISSPC (Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo) ARERA con le relative implicazioni sui contratti di fornitura e di imposizione di accisa ai sensi del TUA (Testo Unico Accise). In particolare pertanto l'Affidatario si configura come "cliente finale", ossia la persona fisica o giuridica che non esercita l'attivita' di distribuzione e che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi anche attraverso sistemi di distribuzione chiusi o linee private e l'Appaltatore/Concessionario come "produttore", salvo nei casi in cui si dovessero riscontrare problematiche relative alla presenza di ulteriori impianti di produzione esistenti in sito, vista la necessita' di garantire l'unicita' del produttore; tali contesti specifici saranno regolati nell'ambito del Contratto SE, sempre nel rispetto del TISSPC sopraccitato.
Nei casi previsti dalla legislazione vigente, l'Appaltatore/Concessionario in qualita' di produttore ai sensi del TISSPC e' titolare sia delle autorizzazioni amministrative sia della licenza officina elettrica e pertanto responsabile di tutti i relativi adempimento legislativi fino al termine del Contratto; analogamente restano in capo all'Appaltatore/Concessionario in qualita' di produttore, tutti gli adempimenti verso GSE, ARERA, TERNA e altri enti eventualmente coinvolti.
3.2.4 Proposta degli interventi di riqualificazione energetico-ambientale
Criterio
L'Appaltatore/Concessionario presenta in sede di offerta una proposta degli interventi necessari ad assicurare un miglioramento della prestazione energetica e ambientale del sistema edificio-impianto oggetto del Contratto EPC ST.
Considerato che l'Appaltatore/Concessionario si obbliga a destinare un importo percentuale minimo del corrispettivo, per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetico-ambientale, il piano esecutivo deve contenere, tra l'altro:
- un'indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione e gestione, una identificazione degli interventi di efficientamento dei sistemi edificio-impianto oggetto dell'EPC ST al fine di conseguire, o mantenere nel caso sia gia' presente, un livello di automazione almeno pari alla classe B della norma UNI EN ISO 52120-1;
- l'indicazione delle parti edili/impianti/apparecchiature/sistemi da installare e le loro caratteristiche tecnico/prestazionali;
- la quantificazione stimata del risparmio energetico conseguibile e la riduzione degli impatti ambientali;
- una stima degli incentivi ottenibili con gli interventi previsti e, in caso di ottenimento, l'attribuzione e l'eventuale ripartizione, migliorativa rispetto a quanto previsto nella documentazione di gara, tra le parti in relazione alla titolarita', alle modalita' e ai limiti di finanziamento stabiliti.
- un piano di Misura e Verifica (M&V) dei risparmi energetici conseguibili ai sensi della UNI CEI EN 17669;
Tale piano deve contenere inoltre le caratteristiche degli interventi di miglioramento della prestazione energetica con la completezza ed accuratezza richiesta dal livello di progettazione che descrive tali interventi, assicurando che i sistemi edificio-impianto oggetto del Contratto EPC ST rispettino le norme vigenti.
L'Appaltatore/Concessionario deve presentare all'Affidatario, entro un termine stabilito nei documenti di gara e comunque entro massimo dodici mesi dall'avvio del servizio, salva diversa indicazione dell'Affidatario, un piano esecutivo di riqualificazione energetico-ambientale che puo' includere l'installazione di eventuali FER per gli impianti oggetto del Contratto EPC ST, al fine di raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico minimo presentato in offerta, sulla base della proposta di interventi di riqualificazione formulata in sede di offerta a partire dalla certificazione e DE fornite in gara dall'Affidatario ed aggiornate, se necessario, dopo l'inizio del Contratto (con possibilita' di precisazione della baseline).
Il piano esecutivo, garantendo il rispetto delle prestazioni di cui ai documenti di gara, deve identificare gli interventi atti a efficientare i consumi e gli impatti ambientali del Contratto EPC ST, in particolare il consumo di energia da fonti non rinnovabili o da FER, tramite soluzioni di monitoraggio e controllo, in un'ottica di ciclo di vita, oltre alle prescrizioni di legge.
In particolare, il piano esecutivo deve descrivere e quantificare:
- interventi per la riduzione del fabbisogno di energia termica o elettrica negli edifici-impianti, oggetto del Contratto EPC ST;
- interventi per l'aumento dell'efficienza di edifici, apparecchi, impianti oggetto del Contratto EPC ST;
- interventi per la generazione distribuita di energia rinnovabile (pannelli solari termici, pompe di calore geotermiche, ecc.).
Considerato che l'Appaltatore/Concessionario obbliga a destinare un importo percentuale minimo del corrispettivo per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico o, anche, per l'eventuale realizzazione di impianti a generazione distribuita di energia rinnovabile (FER), il piano esecutivo deve comprendere:
- l'indicazione dei tempi e dei costi per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico o introduzione di FER;
- la quantificazione stimata risparmio energetico conseguibile e della conseguente riduzione degli impatti ambientali, secondo quanto indicato in offerta, che costituisce impegno contrattuale minimo vincolante per la realizzazione delle opere;
- la quantificazione degli incentivi ottenibili con gli interventi previsti.
Il piano esecutivo deve essere realizzato nelle tempistiche indicate, previa approvazione dell'Affidatario.
Il valore economico definitivo degli incentivi eventualmente ottenuti a seguito degli interventi segue l'eventuale ripartizione tra le parti, rispetto a quanto previsto nella documentazione di gara. Tale ripartizione puo' essere eventualmente migliorata, in relazione alla titolarita', alle modalita' e ai limiti di finanziamento stabiliti, concordemente con le regole applicative riferite alla singola misura incentivante. Verifica
In offerta deve essere allegata la presentazione di un piano dettagliato degli interventi previsti ed indicazione delle tipologie di funzioni di controllo escluse perche' non apportanti benefici in accordo alla UNI EN ISO 52120-1 (Prestazione energetica degli edifici - Contributo dell'automazione, del controllo e della gestione tecnica degli edifici - Parte 1: Quadro generale e procedure) motivando le decisioni intraprese documentandole come prescritto dall' Allegato A della UNI TS 11651 (Procedura di asseverazione per i sistemi di automazione e regolazione degli edifici in conformita' alla UNI EN ISO 52120-1).
In fase di esecuzione del Contratto, la verifica avviene attraverso la presentazione del relativo piano esecutivo, ulteriormente dettagliato se necessario.
3.2.5 Piano di adeguamento normativo
Indicazioni all'Affidatario
Questo criterio non si applica se tutti gli impianti sono gia' a norma (da precisare nella DE fornita in sede di gara dall'Affidatario). Criterio
L'Appaltatore/Concessionario presenta in sede di offerta il piano descrittivo degli interventi di adeguamento normativo, necessari ad assicurare che gli impianti oggetto del Contratto EPC ST rispettino le norme vigenti.
Considerato che l'Appaltatore/Concessionario si obbliga a destinare un importo percentuale minimo del corrispettivo, per la realizzazione degli interventi di adeguamento normativo, il piano esecutivo deve contenere, tra l'altro:
- l'elenco delle norme / leggi a cui gli impianti vengono resi conformi;
- un'indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione e gestione;
- l'indicazione degli impianti, apparecchiature, sistemi da installare e le loro caratteristiche tecniche e prestazionali;
- la quantificazione stimata dell'eventuale risparmio energetico conseguibile e la riduzione degli impatti ambientali;
- una stima degli incentivi ottenibili con gli interventi previsti e, in caso di ottenimento, l'eventuale ripartizione, migliorativa rispetto a quanto previsto nella documentazione di gara, tra le parti in relazione alla titolarita', alle modalita' e ai limiti di finanziamento stabiliti.
Esso deve contenere inoltre le caratteristiche delle opere di adeguamento normativo con la completezza ed accuratezza richiesta per la descrizione di tali opere.
L'Appaltatore/Concessionario deve realizzare tutti gli interventi di adeguamento necessari ad assicurare che gli impianti oggetto del Contratto EPC ST rispettino le norme vigenti, allo scopo l'Appaltatore/Concessionario deve presentare all'Affidatario, entro un termine tassativamente indicato nel Contratto, indicativamente non superiore a dodici mesi dalla stipulazione dello stesso, un piano esecutivo degli interventi necessari a mettere a norma gli impianti, ove necessario ulteriormente dettagliato rispetto a quello presentato in gara, con esecuzione prioritaria degli interventi di messa in sicurezza degli impianti, da realizzarsi entro un anno dalla stipula del Contratto che costituisce impegno contrattuale minimo vincolante per la realizzazione delle opere. Entro il medesimo termine, l'Appaltatore/Concessionario deve presentare un aggiornamento degli elaborati as built.
Il piano esecutivo deve essere realizzato nelle tempistiche indicate previa approvazione dell'Affidatario.
Il valore economico definitivo degli incentivi eventualmente ottenuti a seguito degli interventi e l'eventuale ripartizione tra le parti in relazione alla titolarita', alle modalita' e ai limiti di finanziamento stabiliti, concordemente con le regole applicative riferite alla singola misura incentivante deve essere contenuto nel medesimo piano. Verifica
In offerta deve essere allegata la presentazione di un piano dettagliato degli interventi previsti.
In fase di esecuzione del Contratto la verifica avviene attraverso la presentazione del relativo piano esecutivo.
3.2.6 Sistemi automatici di gestione e monitoraggio
Indicazione all'Affidatario
Questo criterio non si applica se tali sistemi sono gia' stati realizzati e siano funzionanti presso l'Affidatario (da precisare nella DE fornita in sede di gara dall'Affidatario). Criterio
L'Appaltatore/Concessionario presenta in sede di offerta un piano per la realizzazione di sistemi automatici per la gestione e il monitoraggio degli impianti, nonche' il monitoraggio del comfort termoigrometrico e della qualita' dell'aria.
Tale piano deve contenere tra l'altro:
- l'indicazione delle funzioni del sistema (accensione/spegnimento, regolazione, registrazione dei dati, ecc.) e le relative modalita' di attuazione anche per gli impianti e le altre apparecchiature elettriche in uso presso l'Affidatario;
- la descrizione dei dati da rilevare, della periodicita' delle rilevazioni e delle elaborazioni da eseguire a cura del SW che sara' fornito;
- l'indicazione degli apparecchi/sistemi HW e SW, capaci di monitorare e ottimizzare i flussi energetici, da installare e le loro caratteristiche;
- l'indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione;
- la quantificazione stimata del risparmio energetico conseguibile e la riduzione degli impatti ambientali;
- il Piano di M&V specifico deve essere redatto ai sensi della UNI CEI EN 17669.
- una stima degli incentivi ottenibili con gli interventi previsti e, in caso di ottenimento, l'eventuale ripartizione, migliorativa rispetto a quanto previsto nella documentazione di gara, tra le parti in relazione alla titolarita', alle modalita' e ai limiti di finanziamento stabiliti;
- l'indicazione della classe di automazione che si intende conseguire ai sensi della norma UNI EN ISO 52120-1, almeno pari alla classe B.
- l'impegno da parte dell'Appaltatore/Concessionario a inviare una reportistica almeno annuale o semestrale concordata con l'Affidatario (mensile in caso di criticita' accertate) che analizzi i dati oggetto di misurazione (consumi e comfort termoigrometrico e qualita' dell'aria) nell'intervallo considerato, con l'obiettivo di individuare le azioni di miglioramento che possono generare ulteriori efficienze nei consumi energetici.
Il Contratto dovra' prevedere la possibilita' di accesso ai sistemi di monitoraggio attraverso il rilascio di una licenza per una utenza specifica per l'Affidatario.
Al momento della loro installazione tutti i sistemi, HW e SW e relative licenze saranno di proprieta' dell'Affidatario in caso di appalto.
In ipotesi di Concessione di EPC ST, i sistemi HW e SW, e le relative licenze di cui sopra, saranno nella titolarita' dell'Appaltatore/Concessionario, che provvedera' alla loro gestione e manutenzione durante l'esecuzione del Contratto, salvo poi trasferirne la titolarita' all'Ente Concedente allo scadere della concessione.
L'Appaltatore/Concessionario si impegna a rendere noti i costi di gestione dei sistemi di monitoraggio in ottica di trasparenza ai fini della riconsegna finale dei sistemi all'Affidatario.
L'Appaltatore/Concessionario deve presentare all'Affidatario, entro un termine indicato nel Contratto, indicativamente non superiore a due mesi dalla stipulazione dello stesso, oppure sei mesi se la stipulazione del Contratto e' avvenuta a stagione termica iniziata, un piano esecutivo del sistema di gestione e monitoraggio, aggiornato laddove necessario.
Tale piano deve contenere tra l'altro:
- indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione e gestione e il corrispettivo corrispondente all'intervento;
- l'indicazione delle parti edili, impianti, apparecchiature, sistemi da installare e le loro caratteristiche tecniche e prestazionali;
- quantificazione del risparmio energetico conseguibile e della riduzione degli impatti ambientali, che contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo minimo di risparmio indicato in offerta;
- stima degli eventuali incentivi ottenibili con gli interventi previsti.
Il piano viene realizzato dall'Appaltatore/Concessionario entro il termine ivi indicato, previa approvazione dell'Affidatario.
Il valore economico definitivo degli incentivi eventualmente ottenuti a seguito degli interventi e l'eventuale ripartizione tra le parti in relazione alla titolarita' e alle modalita' e ai limiti di finanziamento stabiliti, concordemente con le regole applicative riferite alla singola misura incentivante, deve essere contenuto nel piano. Verifica
In offerta deve essere fornita puntuale descrizione del sistema offerto.
In fase di esecuzione del Contratto la verifica avviene attraverso la corretta installazione e il funzionamento del sistema offerto, pena l'applicazione delle penali per ritardato adempimento.

3.3 CRITERI PREMIANTI PER IL
SERVIZIO TERMICO
Indicazioni alla stazione appaltante
Qualora la stazione appaltante utilizzi il miglior rapporto qualita' prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, tiene in considerazione uno o piu' dei criteri premianti di questo capitolo, secondo quanto previsto dall'articolo 57 comma 2 del Codice, assegnandovi una significativa quota del punteggio tecnico attribuibile. La scelta di quali e quanti criteri premianti utilizzare dipende da vari fattori quali le priorita' stabilite dalla stazione appaltante stessa, il valore dell'appalto e i risultati attesi.
3.3.1 Obiettivo di risparmio energetico oltre il minimo
Criterio
E' attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/Concessionario che offre un risparmio energetico maggiore dei valori di cui al criterio "3.2.2 Obiettivo di risparmio energetico minimo normalizzato", a partire dal primo anno successivo alla realizzazione degli interventi e non oltre il termine della seconda stagione termica completa, e a seguire per tutta la durata contrattuale, in proporzione al risparmio offerto, verificato in relazione a quanto previsto dalla norma UNI CEI EN 17669.
L'Appaltatore/Concessionario individua la percentuale di risparmio minimo garantito nella propria offerta durante la procedura selettiva, e in fase di stipula del Contratto EPC, detto valore integrera' i relativi obblighi contrattuali in capo all'Appaltatore/Concessionario medesimo. Verifica
La verifica del criterio e' effettuata tramite il risparmio risultante dai dati di monitoraggio. L'obbligo di risultato viene collegato ad una apposita penale per ritardato adempimento, in conformita' a quanto previsto dall'allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102.
3.3.2 Risparmio energetico ulteriore condiviso
Criterio
E' attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/Concessionario che, nel corso di esecuzione del Contratto, consegua un obiettivo di risparmio energetico maggiore di quello offerto in gara.
L'Appaltatore/Concessionario dovra' accettare una diminuzione dei corrispettivi dovuti per un pari importo economico nel caso in cui la valorizzazione economica di tale maggior risparmio conseguito non sia gia' nella disponibilita' dell'Amministrazione. Tale riduzione si applica qualora l'Appaltatore/Concessionario abbia sostenuto i costi per il raggiungimento di tale risparmio ulteriore e abbia adottato decisioni o comportamenti tesi a raggiungere tale maggiore risparmio.
In caso di diversa regolamentazione, l'Appaltatore/Concessionario si impegna a corrispondere fino ad un massimo del 33% del risparmio eccedente quello offerto come adeguamento in diminuzione del corrispettivo del Servizio, verificato in relazione a quanto previsto dalla norma UNI CEI EN 17669.
La mancata corresponsione della percentuale di risparmio ulteriore viene collegata ad una apposita penale, in conformita' a quanto previsto dall'allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102. Verifica
La verifica del criterio e' effettuata tramite i dati di monitoraggio che attestano il risparmio conseguito. L'Appaltatore/Concessionario presenta una dichiarazione in offerta che integra le clausole contrattuali. L'obbligo di risultato viene collegato ad una apposita penale per ritardato adempimento, in conformita' a quanto previsto dall'allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102.
3.3.3 Quota percentuale di energia elettrica autoprodotta ceduta gratuitamente
Criterio
E' attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/Concessionario che offre una quota percentuale "EEautop" di energia elettrica autoprodotta da nuovo impianto alimentato a fonte rinnovabile, impianti cogenerativi, impianti trigenerativi ceduta gratuitamente. Verifica
La verifica del criterio e' effettuata tramite verifica della percentuale offerta in gara tramite gli appositi contatori dedicati.
La mancata corresponsione della percentuale di energia elettrica ceduta gratuitamente viene collegata ad una apposita penale per ritardato adempimento.
3.3.4 Progetto di sistemi automatici di gestione e monitoraggio degli impianti.
Criterio
E' attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/Concessionario che si impegni ad effettuare una diagnosi degli edifici e degli impianti, in base alla norma UNI EN ISO 52120-1, e che contestualmente proponga per gli edifici o impianti oggetto del Contratto EPC un piano per il raggiungimento di un livello di automazione pari alla classe A della gia' menzionata norma UNI EN ISO 52120-1. Verifica
Presentazione, a cura di EGE, certificato da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339, dell'analisi d'asseverazione in conformita' alla norma UNI/TS 11651 con attestazione del raggiungimento di un livello di automazione pari alla classe A secondo la norma UNI EN ISO 52120-1. L'obbligo viene collegato ad una apposita penale per ritardato adempimento, in conformita' a quanto previsto dall'allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102.
3.3.5 Protocollo di misura e verifica dei risparmi energetici
Criterio
E' attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/Concessionario che presenta un piano che prevede, nell'ambito dei sistemi di monitoraggio del punto precedente, l'adozione di un protocollo per la misura e verifica dei risparmi (M&V) conforme al protocollo internazionale IPMVP (International Performance Measurement and Verification Protocol).Tale progetto deve essere redatto da professionista certificato CMVP, PMVA o PMVE (certificazioni internazionali sulla capacita' di utilizzo del protocollo IPMVP), esso serve a garantire una misura e verifica puntuale delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti, ex ante ed ex post, al fine di collegare il corrispettivo al livello di prestazione raggiunto.
Il progetto deve essere descritto e dettagliato per la applicazione specifica relativa alla composizione degli impianti oggetto del Contratto. Verifica
Progetto di M&V conforme al protocollo IPMVP firmato da un professionista certificato CMVP, PMVA o PMVE (certificazione internazionale sulla capacita' di utilizzo del protocollo IPMVP).
L'obbligo viene collegato ad una apposita penale per ritardato adempimento, in conformita' a quanto previsto dall'allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102.
3.3.6 Gestione contrattuale tramite metodologia BIM
Criterio
E' attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/Concessionario che:
1) utilizza metodologie BIM per la gestione contrattuale (punteggio x);
2) Possiede una certificazione secondo la UNI/PdR 74:2019 del 'Sistema di Gestione BIM' (punteggio x + y). Verifica
In fase di presentazione dell'offerta: la verifica del criterio e' effettuata tramite la presentazione della certificazione rilasciata in conformita' alla norma UNI/PdR 74:2019 in corso di validita'.
In corso di esecuzione, entro il primo anno di vigenza contrattuale, l'Appaltatore/Concessionario dovra' provare di aver istallato e gestito un piano di gestione informativa in conformita' alla UNI 11337 per la gestione digitale dei processi e, laddove richiesto, una certificazione rilasciata in conformita' alla norma UNI/PdR 74:2019.
L'obbligo viene collegato ad una apposita penale per ritardato adempimento.
3.3.7 Valutazione dei rischi non finanziari o ESG (Environment, Social, Governance)

Questo criterio e' basato su un tipo di valutazione della conformita' applicabile ad organizzazioni. La sua applicazione va ponderata in base all'importo della gara e alla tipologia di opera da realizzare.
Gli strumenti di valutazione ESG trovano fondamento nel fatto che i requisiti minimi affinche' un'organizzazione possa calcolare un suo rating ESG, sono:
a) Essere costituita come entita' legale registrata (quindi tutti i tipi di societa' tranne singoli professionisti o partite IVA)
b) Avere una struttura di governance (anche societa' con socio unico e amministratore unico ma dotate di un minimo di struttura di governance) che indirizza le strategie di sostenibilita' e valuta periodicamente i rischi
c) Avere una struttura organizzativa che consenta di valutare alcuni processi fondamentali tra cui: coinvolgimento della filiera, analisi di materialita', definizione delle politiche di sostenibilita', gestione integrata dei rischi ESG e gestione di un set di indicatori che coprano tutti gli aspetti della sostenibilita' e siano focalizzati sulla stima dei rischi ESG con carattere predittivo. Criterio
E' attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/Concessionario che abbia ottenuto un'attestazione del livello di esposizione ai rischi attuali o potenziali ESG (Environmental, Social, Governance). Verifica
Attestazione rilasciata da un Organismo di verifica e validazione accreditato in accordo alla UNI CEI EN ISO/IEC 17029 in conformita' ad un programma finalizzato al rilascio di attestazioni delle Organizzazioni relative al livello del rischio ESG quale ad esempio "Get It Fair-GIF ESG Rating scheme".
3.3.8 Sistemi evoluti di gestione e monitoraggio
Criterio
E' attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/Concessionario che offre sistemi di gestione evoluti (oltre i gia' disponibili sistemi di regolazione installati dall'Affidatario) che:
• integrino la gestione di edifici-impianti, il monitoraggio e il controllo dei sistemi tecnici per l'edilizia e degli altri impianti elettrici di edifici, anche con tecnologie che attivino gli impianti collegando i dati derivanti dalla registrazione della presenza, attraverso la digitalizzazione dei flussi in ingresso, attivando gli impianti elettrici e di climatizzazione nei locali di uso degli occupanti, per limitare i consumi energetici;
• integrino la gestione delle flotte dell'Affidatario e il relativo collegamento al personale abilitato all'uso, con valutazione del regime di guida e dei consumi, dei tempi di manutenzione programmata, della valutazione preventiva di costi e impatti ambientali prodotti;
• sviluppino modelli di informazione su consumi energia e impatti ambientali per il personale dell'Affidatario, basate sui consumi reali dell'Affidatario oggetto del Contratto EPC. Nel caso delle scuole, tali informazioni devono essere condivise con gli alunni. Verifica
In offerta deve essere fornita puntuale descrizione del sistema offerto.
In fase di esecuzione del Contratto la verifica avviene attraverso la corretta installazione e il corretto funzionamento del sistema offerto, pena l'applicazione delle penali, per ritardato adempimento.
3.3.9 Sistema di Gestione Energia

Criterio
E' attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/Concessionario che si impegni a implementare per l'Affidatario un Sistema di Gestione dell'Energia, anche attraverso l'ausilio di piattaforme software per il monitoraggio energetico (BEMS), l'analisi e la reportistica, in base alla norma UNI CEI EN ISO 50001. Verifica
Ottenimento della Certificazione in conformita' alla UNI CEI EN ISO 50001 entro i primi 3 anni di durata contrattuale collegata con una penale per ritardato adempimento di importo rilevante.
3.3.10 Analisi delle emissioni di carbonio
Criterio
E' attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/Concessionario che presenti una carbon footprint dell'azienda redatta secondo la norma UNI EN ISO 14064-1. Verifica
Impegno alla presentazione della Carbon footprint realizzata in conformita' alla UNI EN ISO 14064-1.
3.3.11 Certificazione UNI CEI 11352
Criterio
E' attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/Concessionario che sia ESCo certificata da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.
In particolare, gli offerenti debbono disporre di personale con le competenze tecniche necessarie a realizzare correttamente il servizio, riducendone gli impatti energetici e ambientali.
Il rispetto del criterio e' dimostrato dalla presentazione da parte dell'Appaltatore/Concessionario dei seguenti documenti inerenti alla certificazione conseguita ed il personale adibito all'esecuzione dell'appalto:
d) certificazione UNI CEI 11352 in corso di validita';
e) contratto collettivo applicato, in accordo con quanto previsto dall'art. 57 comma 1 del Codice;
f) elenco del personale adibito all'esecuzione del Contratto e relativo ruolo. Verifica
La verifica del criterio relativamente alla lettera a) e' effettuata in fase di offerta tramite la presentazione della certificazione UNI CEI 11352 in corso di validita'. Tale certificazione deve essere mantenuta in corso di validita' per tutta la durata contrattuale.
La verifica del criterio relativamente alla lettera b) e' effettuata in fase di offerta tramite l'indicazione del contratto collettivo applicato.
La verifica del criterio relativamente alla lettera c) e' effettuata in fase di esecuzione contrattuale tramite la presentazione dell'elenco del personale adibito all'esecuzione del Contratto e relativo ruolo. Tale elenco va aggiornato costantemente.

3.4 CLAUSOLE CONTRATTUALI PER IL
SERVIZIO TERMICO - EPC ST
Indicazioni all'Affidatario
I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori, ai sensi dell'articolo 57 comma 2 del Codice.
3.4.1 Fornitura di combustibili
Criterio
L'Appaltatore/Concessionario non fornisce combustibili fossili solidi o liquidi da fonti non rinnovabili da utilizzare nell'espletamento del servizio, fatta eccezione per il GPL nei luoghi non raggiunti da gasdotti. Verifica
In fase di esecuzione del Contratto.
Per dimostrare il mantenimento del requisito durante tutta la durata del Contratto, l'Appaltatore/Concessionario deve presentare all'Affidatario, con periodicita' almeno annuale:
- una scheda tecnica del combustibile utilizzato, oppure
- documentazione tecnica del produttore, oppure
- una relazione di prova di un organismo riconosciuto oppure
- altro mezzo di prova equivalente, ed inoltre
- documentazione relativa all'accisa applicata.
3.4.2 Diagnosi energetiche degli edifici e degli impianti
Criterio
L'Appaltatore/Concessionario aggiorna, se necessario, prima dell'avvio del primo intervento di efficientamento energetico sugli edifici o impianti oggetto del Contratto EPC ST, e comunque entro il primo anno a partire dalla presa in consegna degli impianti, la DE del sistema edificio-impianto oggetto del Contratto EPC ST, provvedendo altresi' alla verifica della correttezza dei dati forniti in sede di procedura selettiva dall'Affidatario a definizione del consumo di riferimento (Baseline).
La DE dovra' essere redatta in conformita' alla UNICEI EN 16247 e dovra' includere anche le attivita' adeguamento normativo, laddove necessarie.
Tale analisi deve evidenziare, tenendo anche presenti il contesto in cui si si inseriscono gli impianti oggetto del Contratto EPC ST e le norme - vigenti, le caratteristiche che incidono sugli impatti ambientali ed in particolare sui consumi energetici e identifichino gli interventi e le modalita' d'uso utili a ridurre i consumi energetici, a fronte della realizzazione delle prestazioni di cui ai documenti di gara ed in particolare di quanto contenuto in offerta tecnica.
Ai fini della predisposizione della documentazione della procedura selettiva, nella lex specialis l'Affidatario mette a disposizione la DE, come dettagliato al paragrafo 1.2.1 ed i rilievi oltre ad ogni altra informazione utile in suo possesso inerente agli edifici e gli impianti oggetto del Contratto EPC ST.
L'APE dovra' essere emessa entro un anno dalla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetico-ambientale per tutti gli immobili oggetto dell'appalto. L'Affidatario si impegna altresi' ad aggiornare l'APE, nel corso della durata del Contratto, secondo i termini di aggiornamento previsti dalla normativa vigente.
Per quanto riguarda i requisiti inerenti alla redazione della DE e dell'APE si faccia riferimento a quanto di seguito espresso:
• per la redazione dell'APE vale quanto riportato nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74.
• le DE citate nel presente provvedimento dovranno essere elaborate da un EGE, certificato da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339, oppure da una societa' che fornisce servizi energetici (ESCo) certificata da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352, cosi' come previsto dall'art.12 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102.
Con riguardo alle attivita' sopracitate, che sono propedeutiche alla realizzazione di interventi di risparmio energetico e riqualificazione ambientale degli edifici-impianti, e' opportuno che il Contratto abbia durata compatibile con i tempi di ritorno dell'investimento. Verifica
DE conforme alla norma UNI CEI EN 16247 presentata dall'EGE, certificato da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339 oppure da ESCo certificate da un organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.
3.4.3 Programmazione e controllo operativo
Criterio
L'Appaltatore/Concessionario governera' le attivita' inerenti all'erogazione dell'EPC ST con un sistema di processi efficaci e opportunamente informatizzati.
La Programmazione delle attivita' e degli interventi viene formalizzata attraverso la stesura dei seguenti documenti:
- il "Programma di Manutenzione";
- il "Programma Operativo degli Interventi di adeguamento normativo"
- il "Programma Operativo degli Interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetico-ambientale";
- il "Programma Operativo degli Interventi di realizzazione dei Sistemi automatici di gestione e monitoraggio;
- il "Verbale di Controllo" che certifica la regolare esecuzione a regola d'arte delle attivita' di cui al Programma Operativo.
Ognuno dei documenti citati, che riporta i parametri energetico/ambientali pertinenti, deve essere fornito all'Affidatario all'avvio del Contratto e con cadenza almeno semestrale.
Inoltre, per consentire l'attuazione di quanto previsto dall'art 19 della legge 10/91, l'Appaltatore/Concessionario inviera' entro aprile di ogni anno una relazione con l'indicazione dei TEP equivalenti ai kWh termici erogati al cliente nell'ambito del Contratto EPC ST, in modo da consentire all'Affidatario di rispettare detto termine. Verifica
In fase di esecuzione del Contratto, attraverso la presentazione dei documenti citati.
In fase di esecuzione del Contratto la verifica avviene attraverso la corretta installazione e il corretto funzionamento del sistema offerto, pena l'applicazione delle penali per ritardato adempimento.
3.4.4 Sensibilizzazione del personale dell'utente
Criterio
L'Appaltatore/Concessionario fornisce all'Affidatario materiale informativo e formativo, da mettere a disposizione del personale e dell'utenza che usufruisce del servizio e prevede l'erogazione di specifici corsi di formazione, anche in modalita' remota, da erogare entro sei mesi dall'avvio del Contratto, relativamente a:
- orari e modalita' di erogazione del servizio;
- modalita' corrette di utilizzo del servizio da parte degli utenti;
- uso corretto degli impianti per la riduzione degli impatti ambientali e del consumo di energia,
- acquisti pubblici sostenibili e applicazione dei CAM per l'affidamento di servizi energetici per edifici, con particolare riferimento ai CAM EPC ST.
Il materiale deve essere redatto in modo chiaro e sintetico in modo da risultare di facile lettura e comprensione ed essere accessibile anche a distanza. Verifica
Consegna del materiale informativo e formativo.
In fase di esecuzione del Contratto la verifica avviene attraverso la corretta installazione e il corretto funzionamento del sistema offerto, pena l'applicazione delle penali per ritardato adempimento.
3.4.5 Informazioni agli occupanti
Criterio
L'Appaltatore/Concessionario fornisce ed installa, all'esterno ed all'interno degli ambienti di ingresso di ciascun edificio-impianto oggetto del Contratto EPC ST, in modo che siano ben visibili al pubblico, apposite targhe o cartelloni che informino i dipendenti e il pubblico circa il servizio ST erogato nel rispetto di criteri ambientali definiti a livello nazionale.
Tali targhe/cartelloni debbono riportare almeno le seguenti informazioni:
- gli estremi del decreto ministeriale di approvazione dei pertinenti criteri ambientali minimi;
- il valore dei consumi energetici annui per impianti termici, con indicazione dei consumi da fonte rinnovabile prima e dopo le opere di adeguamento normativo ed efficientamento, ricavati anche dal sistema di monitoraggio;
- le fonti energetiche utilizzate nell'erogazione del servizio oggetto del Contratto EPC ST;
- il livello del fabbisogno energetico desumibile da APE, (per siti >250 mq);
- il servizio termico erogato nel rispetto di criteri ambientali definiti a livello nazionale
- l'utilizzo e la tipologia dei gas refrigeranti utilizzati e le caratteristiche dell'impianto. Verifica
Consegna del materiale informativo e formativo
In fase di esecuzione del Contratto la verifica avviene attraverso la corretta installazione e il corretto funzionamento del sistema offerto, pena l'applicazione delle penali per ritardato adempimento.
(1) Si richiama l'attenzione sulla opportuna verifica di eventuali
risorse finanziarie disponibili per la copertura delle spese
della DE (es, conto termico)

(2) Sendai Framework for disaster Risk Reduction 2015-2030

(3) Il tecnico di controparte e' definito dall'Allegato II al D.lgs.
115/2008, art.1 comma 4 lettera p)

(4) La figura del "Responsabile per la conservazione e l'uso
razionale dell'Energia", piu' comunemente noto come Energy
Manager, definita dalla legge n.308 del 1982 e' stata estesa
dalla legge n.10/91 alle imprese con un consumo non inferiore a
1.000 TEP/anno.

(5) L'Affidatario ha la possibilita' di derogare all'applicazione dei
CAM relativi all'EPC-servizio in oggetto qualora, per tutti gli
edifici-impianti in uso a qualsiasi titolo, il medesimo
Affidatario alleghi alla procedura di acquisizione una relazione
di un Esperto in Gestione Energia (EGE), certificato da organismo
accreditato secondo la norma UNI CEI 11339, che attesti, tenuto
conto della norma UNI CEI EN 17463, che il costo
dell'investimento previsto all'interno dell'appalto EPC-servizio
in un ciclo di vita pari al tempo di ritorno dell'investimento,
sia maggiore ai benefici conseguibili.

(6) Le disposizioni dei documenti e dati da fornire non si applicano
alle Centrali di Committenza ed ai soggetti aggregatori nei casi
in cui non sono determinate a priori le pubbliche amministrazioni
che potranno aderire ai contratti da essi stipulati o della
identificazione degli immobili interessati dal Contratto; le
centrali di committenza e i soggetti aggregatori disciplineranno
nella documentazione di gara i documenti da produrre in fase di
adesione, tra cui la DE dei singoli edifici-impianti .

(7) Nelle procedure realizzate dalle centrali di committenza o dai
soggetti aggregatori per la stipula di strumenti in cui la
stazione appaltante aderente e i relativi edifici-impianti non
sono gia' individuati in fase di gara, l'indicazione di obiettivi
di risparmio energetico e di proposte di interventi per la
riqualificazione energetico-ambientale in relazione ad ipotetici
scenari tipo degli edifici-impianti sara' oggetto di successiva
declinazione al momento della redazione del piano
tecnico-economico dei servizi relativi agli specifici
edifici-impianti oggetto di affidamento, elaborato in fase di
adesione della Stazione Appaltante aderente ai suddetti
strumenti,

(8) Cfr. nota n. 1

(9) https://www.efficienzaenergetica.enea.it/servizi-per/imprese/diag
nosi-energetiche/normativa-di-riferimento/rendicontazione-
secondo-l-articolo-7-comma-8-del-d-lgs-102-14.html

(10) Cfr. nota precedente

(11) Vedi definizione all'art. 2 c.1 a) del D. Lgs 3 marzo 2011, n.
28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
(11G0067) -GU n. 71 del 28-3-2011 - Suppl. Ordinario n.81.

(12) Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 5 settembre
2011.

(13) Legge 222/2007 "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi
urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e
l'equita' sociale", art. 26 c.4bis; decreto 25/11/2008 Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di
concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico "Disciplina
delle modalita' di erogazione dei finanziamenti a tasso
agevolato ai sensi dell'articolo 1, comma 1110-1115, della legge
27 dicembre 2007, n. 296 - Fondo Rotativo per il finanziamento
delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di
Kyoto." art.2 c.1; decreto MPAAF 2 marzo 2010 "Attuazione della
Legge 27 dicembre 2006, n.296, sulla tracciabilita' delle
biomasse per la produzione di energia elettrica", Art.2 punto
c).

(14) Delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
"Condizioni per promuovere la trasparenza dei contratti di
vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili" ARG/elt 104/11.

(15) Decreto MASE 14/7/2023 "Attuazione dell'articolo 46 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n.199 in materia di garanzie di
origine"

(16) Vedi nota 13.

(17) L'Affidatario ha la possibilita' di derogare all'applicazione
dei CAM relativi all'EPC-servizio in oggetto qualora, per tutti
gli edifici-impianti in uso a qualsiasi titolo, il medesimo
Affidatario alleghi alla procedura di acquisizione una relazione
di un Esperto in Gestione Energia (EGE), certificato da
organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339, che
attesti, tenuto conto della norma UNI CEI EN 17463, che il costo
dell'investimento previsto all'interno dell'appalto EPC-servizio
in un ciclo di vita pari al tempo di ritorno dell'investimento,
sia maggiore ai benefici conseguibili.

(18) 18 Le disposizioni dei documenti e dati da fornire non si
applicano alle Centrali di Committenza ed ai soggetti
aggregatori nei casi in cui non sono determinate a priori le
pubbliche amministrazioni che potranno aderire ai contratti da
essi stipulati o della identificazione degli immobili
interessati dal Contratto; le centrali di committenza e i
soggetti aggregatori disciplineranno nella documentazione di
gara i documenti da produrre in fase di adesione, tra cui la DE
dei singoli edifici-impianti .

(19) Nelle procedure realizzate dalle centrali di committenza o dai
soggetti aggregatori per la stipula di strumenti in cui la
stazione appaltante aderente e i relativi edifici-impianti non
sono gia' individuati in fase di gara, l'indicazione di
obiettivi di risparmio energetico e di proposte di interventi
per la riqualificazione energetico-ambientale in relazione ad
ipotetici scenari tipo degli edifici-impianti sara' oggetto di
successiva declinazione al momento della redazione del piano
tecnico-economico dei servizi relativi agli specifici
edifici-impianti oggetto di affidamento, elaborato in fase di
adesione della Stazione Appaltante aderente ai suddetti
strumenti,

(20) Cfr. nota n. 1

(21) https://www.efficienzaenergetica.enea.it/servizi-per/imprese/dia
gnosi-energetiche/normativa-di-riferimento/rendicontazione-
secondo-l-articolo-7-comma-8-del-d-lgs-102-14.html

(22) Cfr. nota precedente
 
Art. 2
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore dopo centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
APPENDICE 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3
Abrogazioni e norme finali

1. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2012, e' abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Roma, 12 agosto 2024

Il Ministro: Pichetto Fratin