Gazzetta n. 202 del 29 agosto 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 5 luglio 2024 |
Norma di omologazione dell'attrezzatura di revisione «Analizzatore gas di scarico». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la motorizzazione
Vista la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada», di seguito «codice della strada» e, in particolare, l'art. 80, comma 1, che demanda ad appositi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione dei criteri, dei tempi e delle modalita' per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, «... al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosita' e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti»; Visti gli articoli 52 e 71 del codice della strada, che pongono in capo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la competenza ad adottare decreti in materia di caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi; Visto altresi', l'art. 229 del suddetto codice della strada, il quale delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dal nuovo codice della strada; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante: «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», di seguito «regolamento di esecuzione del codice della strada», e, in particolare, l'art. 237, comma 2, che prevede che: «...le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento, di cui alla Appendice VIII, sono sostituite dalle corrispondenti indicate nelle norme di recepimento delle direttive comunitarie», e l'art. 241, comma 3, che dispone che: «Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. aggiorna con propri provvedimenti la normativa di cui al presente articolo, in relazione all'evolversi della tecnologia relativa ai veicoli ed alle strumentazioni ed attrezzature necessarie per il loro controllo»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2017, n. 139, con il quale e' stata recepita la predetta direttiva 2014/45/UE, in aderenza e nel rispetto delle previsioni recate dal suddetto art. 80; Visti, in particolare, l'art. 11, comma 1, del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, il quale stabilisce che: «Gli impianti e le apparecchiature utilizzati per effettuare i controlli tecnici, sono conformi ai requisiti tecnici minimi di cui al punto I dell'allegato III al presente decreto, nonche' ai requisiti stabiliti dalla autorita' competente», e l'allegato III, punto I, riga 9), il quale stabilisce come requisiti minimi relativi agli impianti e alle attrezzature di controllo: «un analizzatore 4 gas con i requisiti minimi a norma della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio»; Visto in particolare, l'art. 16, comma 2, del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, il quale stabilisce che: «Gli impianti e le apparecchiature utilizzati per l'effettuazione delle revisioni, non conformi a quanto previsto dall'art. 11, possono essere utilizzate fino alla emanzione di nuove disposizioni dell'autorita' competente, da adottarsi entro il 20 maggio 2023»; Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 18 maggio 2018, n. 211, recante: «Istruzioni operative per decreto ministeriale n. 214/2017 relativo ai controlli tecnici dei veicoli e dei loro rimorchi circolanti sulle strade pubbliche», con il quale sono state fornite indicazioni operative sui controlli tecnici; Visto il decreto ministeriale n. 628/1996 con cui il Ministero dei trasporti ha emanato il regolamento recante norme per l'approvazione e l'omologazione delle attrezzature tecniche per le prove di revisione dei veicoli a motore e la relativa circolare n. 3997/604 del 6 settembre 1999 - Nuova circolare 88/95 e successive modificazioni e integrazioni; Tenuto conto che gli analizzatori di gas di scarico destinati all'ispezione ed alla manutenzione professionale dei veicoli a motore, devono risultare conformi all'art. 1 del decreto legislativo n. 22/2007 (direttiva 2014/32/UE - allegato XII, primo comma); Visto il protocollo di comunicazione MCTCNet 2 - Testo unico - Protocollo di scambio dati per centri di revisione autorizzati ai sensi dell'art. 80 del C.d.S., adottato con la Circolare R.U. 21772 del 24 settembre 2015 e successive modifiche e integrazioni. Visto l'art. 14 del decreto ministeriale 214/2017, ai sensi del quale l'Autorita' competente stabilisce le procedure pertinenti in merito ai contenuti, in particolare, di cui alla lettera c), del punto 3 dell'allegato V: «requisiti per manutenzione e taratura delle attrezzature di controllo»; Rilevata la necessita' che l'analizzatore di gas di scarico di cui al presente decreto, unitamente al possesso dei requisiti minimi a norma della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, debba essere dotato di un'estensione della verifica prima della conformita' per gli aspetti di natura metrologica necessari alle finalita' di revisione dei veicoli previsti dal decreto ministeriale 214/2017, previsti dai protocolli di comunicazione gestiti da questa autorita' competente; Rilevata la necessita' di individuare un periodo transitorio per l'adeguamento delle attrezzature di cui al presente decreto ai requisiti previsti dalle disposizioni dell'autorita' competente; Vista la nota prot. RU19393 del 5 luglio 2024 con la quale la Divisione 4 della Direzione generale per la motorizzazione trasmetteva il documento tecnico redatto dal Gruppo di lavoro attrezzature, organo consultivo dell'amministrazione, istituito con d.d. prot. R.D. 13 del 3 febbraio 2021; Rilevata la necessita' di stabilire, per le motivazioni sopra rappresentate, un periodo transitorio entro il quale l'attrezzatura analizzatore gas di scarico debba risultare conforme, oltre che alle disposizioni di cui alla direttiva 2004/22/CE del Parlamento e del Consiglio, anche ai requisiti previsti dal presente decreto, per le finalita' proprie della revisione dei veicoli; Ritenuto opportuno attivare la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE e successive modificazioni ed integrazioni;
Decreta:
Art. 1 Norma di omologazione attrezzatura Analizzatore gas di scarico
1. La norma di omologazione per le finalita' della revisione dell'attrezzatura «Analizzatore gas di scarico» per veicoli a motore e' quella riportata nel capitolato tecnico allegato del presente decreto. |
| Allegato
Allegato tecnico omologazione Analizzatore gas di scarico Definizione Attrezzatura in grado di valutare le emissioni allo scarico degli autoveicoli ad accensione comandata. Un analizzatore di gas di scarico e' uno strumento di misura che serve a determinare le frazioni volumetriche di specifici componenti dei gas di scarico del motore di un veicolo ad accensione comandata al livello di umidita' del campione analizzato. Detti componenti dei gas sono: monossido di carbonio (CO), biossido di carbonio (CO2 ), idrocarburi (HC) e ossigeno (O2 ). Il contenuto di idrocarburi deve essere espresso come concentrazione di n-esano (C6 H14 ) con tecniche di assorbimento ad infrarossi. Le frazioni volumetriche dei componenti del gas sono espresse in percentuale (% vol) per CO, CO2 e O2 ed in parti per milione (ppm vol) per HC. Inoltre, un analizzatore di gas di scarico calcola il valore del parametro λ da frazioni volumetriche dei componenti del gas di scarico. Tale parametro e' un valore dimensionale rappresentativo dell'efficienza combustiva di un motore in termini di rapporto aria/combustibile nei gas di scarico. L'analizzatore gas di scarico, utilizzato per la revisione dei veicoli a motore, deve essere conforme alle specifiche della direttiva 2014/32/UE e deve essere dotato dei seguenti componenti aggiuntivi: sonda di prelievo; tubo flessibile di raccordo fra la sonda e l'apparato di misura. Caratteristiche tecniche sonda di prelievo e tubo flessibile di raccordo Tutti i componenti del sistema di trasporto del gas devono essere di materiale resistente alla corrosione; in particolare il materiale della sonda di prelievo deve resistere alla temperatura dei gas di scarico e allo schiacciamento da ruote e da calpestio. La sonda di prelievo deve essere flessibile e realizzata in modo da poter essere inserita nel tubo di scappamento per almeno 300 mm e tenuta in posizione da un dispositivo di fermo; il diametro esterno non deve essere maggiore di 10 mm. Le caratteristiche della sonda e dei tubi di collegamento devono essere tali da non influenzare le misure. Il sistema di trasporto del gas deve essere a tenuta d'aria in modo tale che il risultato della misura non sia influenzato dalla diluizione con aria ambiente oltre il valore della meta' dell'errore massimo ammesso dal costruttore. La sonda di prelievo deve resistere per due ore ad una temperatura di almeno 250 °C e per 12 ore completamente immersa nella benzina. Al termine non deve presentare differenze dimensionali ne' modifiche della superficie interna ed esterna. Poiche' ormai la gran parte delle tubazioni di scarico permette l'utilizzo di sonde di dimensioni anche maggiori di 10 mm e soprattutto al fine di consentire l'applicazione alla parte terminale della sonda stessa di un centratore, si possono consentire sonde di dimensione esterna di Ø (10 ± 2) mm. La tubazione di collegamento sonda - analizzatore deve resistere ad una temperatura non inferiore a 200 °C ed agli idrocarburi come previsto per la sonda. La tubazione deve inoltre risultare idonea alla prova di schiacciamento. Essa si intende superata se, effettuati dieci passaggi ripetuti di una ruota di un'autovettura di massa non inferiore a 1000 kg e dopo aver sottoposto lo stesso tratto di tubazione a dieci azioni di calpestio di una persona di massa pari a 70 kg ± 10%, rimangono inalterate le caratteristiche geometriche e di resistenza meccanica, nonche' la possibilita' di utilizzazione. La prova deve essere eseguita possibilmente dopo aver raffreddato la tubazione a 5 °C. Protocollo MCTC Net2 L'analizzatore gas di scarico deve rispettare le prescrizioni del testo unico MCTCNet2 di cui alla circolare prot. R.U. 21772 del 24 settembre 2015 e successive modificazioni e integrazioni: deve rispettare i requisiti di connessione e comunicazione scegliendo una o piu' delle seguenti modalita': RS senza elaborazione esito; DIR; RETE; deve mantenere i dati identificativi (almeno numero di serie e data di scadenza della verifica periodica) in un'area di memoria interna liberamente accessibile in lettura ma accessibile in scrittura solo con password dedicata per le attivita' di verifica periodica. Le modalita' per il rilascio delle autorizzazioni, le norme per procedere alle verifiche iniziali, periodiche ed occasionali e le procedure di prova da impiegare nell'utilizzazione dell'attrezzatura nel corso delle operazioni di revisione periodica sono definite, nelle more della definizione di specifica normativa in corso di adozione, nella circolare n. 3997/604 del 6 settembre 1999 - Nuova circolare 88/95 e successive modificazioni e integrazioni . |
| Art. 2 Disposizioni transitorie
1. La commercializzazione delle attrezzature «Analizzatore gas di scarico», omologate in conformita' alla circolare n. 3997/604 del 6 settembre 1999 - Nuova circolare 88/95 e successive modificazioni e integrazioni alla circolare prot. n. 211/404 del 18 gennaio 2002 sara' consentita fino ad un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 luglio 2024
Il direttore generale: D'Anzi |
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