Gazzetta n. 202 del 29 agosto 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 2 luglio 2024 |
Utilizzo delle risorse del Fondo per le foreste italiane - annualita' 2024-2026, per la concessione di contributo alle regioni finalizzato a incentivare la redazione o l'aggiornamento dei programmi forestali regionali, attraverso l'adozione dei «Piani forestali di indirizzo territoriale». |
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IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Visti gli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione della Repubblica italiana; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali» e, in particolare, l'art. 6 rubricato «Programmazione e pianificazione forestale»; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero della cultura e il Ministero della transizione ecologica, n. 563765, del 28 ottobre 2021 recante i «Criteri minimi nazionali per l'elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione forestale, o strumenti equivalenti» attuativo dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero della cultura e il Ministero della transizione ecologica n. 563734 del 28 ottobre 2021 recante «Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilita' forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale» attuativo dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34; Vista la Strategia forestale nazionale, predisposta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del sopra menzionato decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, approvata con decreto n. 677064 del 24 dicembre 2021, adottato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero della cultura, il Ministero della transizione ecologica e il Ministero dello sviluppo economico; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 3, con cui questa amministrazione ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e, in particolare, l'art. 1, comma 2, il quale stabilisce che, al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni interessate provvedono, entro il 30 ottobre 2023, alla conseguente riorganizzazione mediante le procedure di cui all'art. 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, l'art. 1, comma 663, il quale, al fine di assicurare la tutela, la valorizzazione, il monitoraggio e la diffusione della conoscenza delle foreste italiane, anche in applicazione del Testo unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, ha istituito nello stato di previsione dell'allora Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo il «Fondo per le foreste italiane»; Ravvisata la necessita' di procedere alla definizione dei criteri e delle modalita' di utilizzo del predetto Fondo con decreto di natura non regolamentare di questo Ministero, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 664, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, con l'obiettivo di dare avvio o realizzare attivita' di interesse comune tra Stato ed enti locali in materia di foreste e filiere forestali; Preso atto che il capitolo di spesa su cui sono allocate le risorse complessive del Fondo per le foreste italiane e' articolato in due piani gestionali, aventi diversa classificazione economica, uno dei quali finalizzato alla concessione di contributi alle regioni e alle province autonome per la realizzazione di attivita' e progetti volti a favorire la tutela, la valorizzazione, il monitoraggio e la diffusione della conoscenza delle foreste italiane; Considerato che il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, all'art. 2, comma 1, lettera e), enuncia, tra le sue finalita' principali, quella di «promuovere la programmazione e la pianificazione degli interventi di gestione forestale nel rispetto del ruolo delle regioni e delle autonomie locali»; Tenuto conto, inoltre, che l'art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nel disciplinare l'articolazione e le finalita' della programmazione forestale, introduce un livello di pianificazione intermedio, rappresentato dai «piani forestali di indirizzo territoriale», finalizzati ad integrarsi con il «Programma forestale regionale» che ciascuna regione o provincia autonoma e' tenuta ad adottare in coerenza con la Strategia forestale nazionale, nonche' a favorire il coordinamento dei «Piani di gestione forestale», riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale locale, la cui adozione per le proprieta' pubbliche e private deve essere promossa da parte delle regioni in attuazione del proprio programma regionale; Atteso che i «piani forestali di indirizzo territoriale» rappresentano uno strumento di pianificazione innovativa, predisposta per comprensori territoriali omogenei per caratteristiche ambientali, paesaggistiche, economico-produttive e amministrative e sono finalizzati all'individuazione, al mantenimento e alla valorizzazione delle risorse silvo-pastorali e al coordinamento delle attivita' necessarie alla loro tutela e gestione; Considerato che la loro adozione da parte delle amministrazioni locali, ancorche' in forma di attivita' pilota, e' gia' stata promossa in passato destinando a tale finalita' il riparto delle risorse del Fondo per le foreste italiane relative all'annualita' 2022; Valutato, tuttavia, che la pianificazione forestale rivesta un ruolo sempre piu' strategico per garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione sostenibile delle risorse forestali, in particolare per il contesto nazionale nel quale poco meno del 20% della proprieta' forestale pubblica e privata possiede un piano di gestione o altro strumento equivalente di pianificazione; Considerato che ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, l'aggiornamento della programmazione forestale di livello regionale in coerenza con le strategie, criteri e indicatori della Strategia forestale nazionale consente alle regioni di individuare obiettivi e le relative linee d'azione in relazione alle specifiche esigenze socio-economiche, ambientali e paesaggistiche nonche' alle necessita' di prevenzione del rischio idrogeologico, di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico; Considerato, altresi', che la pianificazione forestale di indirizzo territoriale e' particolarmente qualificante per il sistema forestale nazionale, in quanto, essendo elaborata su scala territoriale intermedia, permette di rilevare e affrontare problematiche di importanza strategica quali l'ottimizzazione della viabilita' forestale, la pianificazione operativa antincendi boschivi, la gestione della fauna selvatica e dei suoi effetti sulla vegetazione e la protezione dai rischi idrogeologici; Considerato che ai sensi del comma 6 dell'art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, la redazione dei piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale di livello locale, sono strumenti indispensabili a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva delle risorse forestali e che il loro livello di diffusione in Italia e' ancora troppo basso se rapportato alla media europea e che insieme alla diffusione dei piani forestale di indirizzo territoriale di area vasta consentiranno in modo integrato un miglioramento complessivo e significativo dello stato della pianificazione forestale italiana; Tenuto conto, inoltre, che la pianificazione forestale di area vasta, integrata e interterritoriale, rappresenta anche un importante strumento operativo per l'elaborazione di linee di indirizzo valide non solo ai fini forestali, ma anche per le altre pianificazioni territoriali, urbanistiche e, nel rispetto della sovra-ordinazione dei piani paesaggistici, ad ogni altro ambito di pianificazione settoriale; Preso atto che la Strategia forestale nazionale di cui al decreto n. 677064 del 24 dicembre 2021 individua, quale azione operativa A1 da porre in essere per il perseguimento del primo obiettivo generale A - «Gestione sostenibile e ruolo multifunzionale delle foreste», quella concernente la «Programmazione e pianificazione forestale e politiche di gestione e conservazione del paesaggio e del territorio» per il ruolo cruciale che questa riveste, ai vari livelli della pianificazione regionale, interterritoriale di indirizzo forestale e aziendale e sovraziendale locale, al fine di garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione sostenibile delle risorse forestali italiane; Tenuto conto, in particolare, che la predetta azione operativa A1 viene declinata in tre sotto-azioni, volte rispettivamente a promuovere i livelli di programmazione e pianificazione forestale previsti all'art. 6, commi 2, 3 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, ovvero la programmazione forestale regionale, redatta con metodo partecipativo e periodicamente aggiornata, coordinandosi con gli strumenti di pianificazione territoriale e di area vasta, di settore e di sviluppo socioeconomico nazionali, regionali e locali, la pianificazione forestale di indirizzo territoriale con il fine di promuovere l'adozione e la diffusione dei piani forestali di indirizzo territoriale volti a valorizzare le risorse forestali per comprensori territoriali omogenei per caratteristiche ambientali, paesaggistiche, economico-produttive o amministrative e, infine, a promuovere la pianificazione forestale delle proprieta' pubbliche, private e collettive in linea con i principi e i criteri della GFS; Preso atto che la stessa Strategia forestale nazionale di cui al decreto n. 677064 del 24 dicembre 2021 individua tra le azioni operative dell'obiettivo generale B «Efficienza nell'impiego delle risorse forestali per uno sviluppo sostenibile delle economie nelle aree rurali, interne e urbane del Paese», l'azione operativa B.1 «Gestione forestale sostenibile» che mira, in primo luogo a «Migliorare e incrementare la GFS nelle foreste esistenti», anche tramite «l'adozione di scelte gestionali sostenibili e di lungo periodo codificate in strumenti di pianificazione forestale» nonche' il «miglioramento dell'accessibilita' al bosco, indispensabile per le utilizzazioni forestali, le manutenzioni boschive, la tutela ambientale, la prevenzione del dissesto idrogeologico, la prevenzione e l'estinzione di incendi, le attivita' ricreative e di svago, le attivita' rurali legate all'alpeggio e alla selvicoltura, ecc.»; Considerato, altresi', che, al fine di garantire l'attuazione della Strategia forestale nazionale e il suo avanzamento temporale, e' previsto un processo di monitoraggio e valutazione volto ad analizzare il grado di efficacia ed efficienza delle Azioni della strategia nel tempo e che, con riferimento all'azione operativa A1, vengono, tra gli altri, individuati quali target da raggiungere nel breve/medio periodo il conseguimento con riferimento all'azione operativa A1 di almeno il 20% e del 30% della superficie forestale nazionale soggetta rispettivamente a pianificazione di area vasta e a pianificazione di livello aziendale entro il 2030 e, con riferimento all'azione operativa B1, un incremento del 30% entro il 2025 rispetto al 2005 della superficie forestale nazionale soggetta a Gestione forestale sostenibile; Atteso che piu' di un terzo della superficie forestale nazionale e' costituita da foreste di proprieta' pubblica e che le proprieta' forestali delle regioni e delle province autonome (c.d. Demani forestali regionali) costituiscono un bene primario di interesse pubblico rispetto al quale l'adozione di strumenti di pianificazione e di principi di buona gestione forestale rappresenta un obiettivo di fondamentale importanza, sia per contribuire allo sviluppo dei territori sia per soddisfare le esigenze ambientali, economiche e sociali riconducibili agli obiettivi definiti dai documenti nazionali e internazionali in materia di sviluppo sostenibile del pianeta; Tenuto conto, inoltre, che l'adozione e attuazione di uno strumento di pianificazione forestale costituisce uno dei requisiti previsti dai sistemi di certificazione della Gestione forestale sostenibile attivi in Italia e preordinato al rilascio della relativa certificazione, divenuta ormai fondamentale documento di attestazione che le foreste vengono gestite in maniera sostenibile da un punto di vista sociale e ambientale, adeguandosi a criteri di buona pratica forestale internazionalmente riconosciuti, e, in tal senso, svolgere, anche per le pubbliche amministrazioni proprietarie di boschi, un'efficace funzione di promozione ed esempio a vantaggio della diffusione della cultura della gestione forestale nei confronti di tutti gli altri gestori di foreste, dei vari portatori di interesse e della comunita' in generale; Ravvisata, pertanto, l'opportunita' di incentivare ulteriormente l'adozione e l'aggiornamento da parte delle regioni e delle province autonome dei programmi forestali regionali, dei piani forestali di indirizzo territoriale previsti come facoltativi dall'art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nonche' la diffusione dei piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti indirizzando a tali finalita' la disponibilita' delle risorse del Fondo per le foreste italiane allocate sul pertinente capitolo di spesa/piano gestionale per il triennio 2024-2026 anche allo scopo di favorire, maggiormente, la pianificazione dei demani forestali delle regioni e province autonome, nell'ottica del perseguimento degli obiettivi a medio termine definiti al riguardo dalla Strategia forestale nazionale; Ravvisata altresi' la necessita' di promuovere la diffusione della gestione forestale sostenibile incentivando gli investimenti a favore del viabilita' forestale e silvo-pastorale come indicato dall'art. 9 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, destinando anche a tale finalita' le disponibilita' delle risorse del Fondo per le foreste italiane allocate sul pertinente capitolo di spesa/piano gestionale per il triennio 2024-2026, allo scopo di garantire la salvaguardia ambientale, l'espletamento delle normali attivita' agro-silvo-pastorali, la tutela e la gestione attiva del territorio, la sorveglianza, la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi, il pronto intervento contro eventi calamitosi di origine naturale e antropica, le attivita' di vigilanza e di soccorso, gli altri compiti di interesse pubblico, la conservazione del paesaggio tradizionale nonche' le attivita' professionali, didattiche e scientifiche; Ravvisato che gli investimenti a favore della viabilita' silvo-pastorale devono essere previsti dagli strumenti di pianificazione richiamati dal presente decreto, di cui rappresentano un elemento di attuazione e contribuiscono al perseguimento degli obiettivi definiti al riguardo dalla Strategia forestale nazionale; Rilevato, inoltre, che la ripartizione del fondo per le finalita' sopra descritte e' destinata a favorire, sull'intero territorio nazionale, l'adozione di strumenti di pianificazione e gestione delle proprieta' forestali, prioritariamente demaniali, in un'ottica di sviluppo coordinato di un settore in cui concorrono, in maniera trasversale, interessi territoriali con interessi centrali, con la finalita' di contribuire, congiuntamente alle risorse che a livello territoriale potranno essere messe in campo dalle regioni e province autonome a valere sui rispettivi bilanci, al finanziamento di attivita' riconducibili ad ambiti di competenze, concordate con il livello centrale per il perseguimento di obiettivi comuni, in un contesto di multifunzionalita' delle foreste che coinvolge realta' diversificate nei campi agro-forestale, ambientale-paesaggistico, turistico-ricreativo, formativo-educativo, economico-sociale; Ritenuto, comunque, che ogni regione e provincia autonoma debba valutare, in base alle specifiche esigenze del territorio di competenza, le priorita' di intervento da attuare per le finalita' indicate dal presente decreto; Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, e, in particolare, l'art. 2, comma 109, che ha abrogato, a partire dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante «Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria», con cio' disponendo che le Province autonome di Trento e Bolzano non partecipino alla ripartizione di finanziamenti statali; Visto, altresi', l'accordo, sottoscritto in data 25 settembre 2023 dal Ministro dell'economia e delle finanze e dai presidenti della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica, con il quale e' stata confermata la rinuncia, da parte delle medesime province, ai trasferimenti statali per le leggi di settore riguardanti tutte le regioni; Considerato, quindi, che, ai sensi del richiamato art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'accordo del 25 settembre 2023 sopra menzionato, le risorse di cui al presente decreto non vengono ripartite alle Province autonome di Trento e Bolzano; Tenuto conto del parere positivo rilasciato dal Tavolo di concertazione permanente del settore forestale di cui al decreto ministeriale n. 6792 del 26 giugno 2019 nella seduta del 13 maggio 2024; Preso atto di quanto comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 26367 del 14 giugno 2024, con la quale e' stato trasmesso uno stralcio del parere prot. n. 168526 del 13 giugno 2024, reso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Vista la comunicazione dell'Ufficio di gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze, che con nota prot. n. 176242 del 27 giugno 2024, ha trasmesso un estratto del parere reso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella seduta del 27 giugno 2024;
Decreta:
Art. 1 Finalita'
1. Per tutto quanto indicato nelle premesse, al fine di garantire la piena attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6, commi 2, 3 e 6, e dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, le risorse del Fondo per le foreste italiane per gli anni 2024, 2025 e 2026 sono destinate alla concessione di contributo alle regioni finalizzato, secondo le necessita' dettate dalle specifiche situazioni, a incentivare la redazione o l'aggiornamento dei programmi forestali regionali, in coerenza con la Strategia forestale nazionale, a favorire l'adozione dei «piani forestali di indirizzo territoriale», quali strumenti di pianificazione forestale territoriale di secondo livello, nell'ambito del piu' generale Programma forestale regionale di cui all'art. 6, comma 2, del predetto decreto legislativo, finalizzati all'individuazione, al mantenimento e alla valorizzazione delle risorse silvo-pastorali e al coordinamento delle attivita' necessarie alla loro tutela e gestione attiva, a estendere l'adozione dei piani di gestione forestale o strumenti equivalenti nonche' a sostenere il miglioramento dell'accessibilita' al bosco e la diffusione della gestione forestale sostenibile. 2. I «piani forestali di indirizzo territoriale» e i «piani di gestione forestale, o strumenti» equivalenti dovranno uniformarsi ai criteri minimi definiti con decreto n. 563765 del 28 ottobre 2021 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero della cultura e il Ministero della transizione ecologica, adottato ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34; 3. Gli interventi «viabilita' forestale e silvo-pastorale» dovranno uniformarsi ai criteri minimi definiti con decreto n. 563734 del 28 ottobre 2021 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. |
| Allegato
TABELLA A FONDO PER LE FORESTE ITALIANE Riparto risorse stanziate dall'articolo 1, comma 663, della legge 31 dicembre 2018, n. 145 Programmazione e pianificazione forestale e viabilita' silvo-pastorale (art. 2)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Criteri di riparto
1. Le risorse di cui all'art. 1 sono ripartite tra le regioni, secondo gli importi indicati nella tabella A) allegata al presente decreto, determinati in base all'estensione della superficie forestale in ettari stimata dall'ultimo Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio - INFC pubblicato, relativo all'anno 2015. 2. I coefficienti di ripartizione indicati nella tabella A sono determinati tenendo conto dell'esclusione delle Province autonome di Trento e di Bolzano a seguito di quanto disposto dall'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 3. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a realizzare le attivita' oggetto del presente decreto con risorse a carico del proprio bilancio. |
| Art. 3 Beneficiari e modalita' di utilizzo
1. Il finanziamento e' volto a contribuire alle spese che le regioni dovranno sostenere per attuare quanto previsto all'art. 1 affinche' i «programmi forestali regionali», i «piani forestali di indirizzo territoriale» e i «piani di gestione forestale o gli strumenti di pianificazione equivalenti» forniscano un adeguato quadro conoscitivo che tenga conto dei fattori ambientali, paesaggistici, sociali ed economici, con l'obiettivo di tutelare e valorizzare le varie funzioni protettive, economiche, ecologiche, naturalistiche e socioculturali del patrimonio forestale e silvo-pastorale. A titolo esemplificativo, ancorche' non esaustivo, le attivita' oggetto di contribuzione potranno espletarsi nella: realizzazione di rilievi forestali, quantitativi e qualitativi, e raccolta della base dati conoscitiva di interesse forestale; reperimento o elaborazione della cartografia in formato digitale, a corredo dei piani; acquisizione di ortofoto e immagini satellitari dal territorio utili alla stesura dei «piani forestali di indirizzo territoriale»; analisi paesaggistica al fine di individuare i caratteri dell'identita' paesaggistica locale di lungo periodo e le direzioni evolutive presenti nelle recenti trasformazioni dei paesaggi boschivi; analisi socioeconomica al fine di promuovere una serie di strategie che, oltre alla salvaguardia del territorio, siano in grado di valorizzare le risorse umane, culturali e le attivita' economiche e turistico-ricreative della zona; consultazione e coinvolgimento degli enti e dei portatori di interessi locali nella predisposizione degli strumenti di programmazione e pianificazione forestale; sviluppo di metodologie, attivita' di analisi economiche e territoriali e attivita' redazionali finalizzate allo sviluppo o aggiornamento della programmazione forestale di livello regionale in coerenza con la SFN; redazione del piano forestale di indirizzo territoriale - PFIT: analisi del contesto, degli altri strumenti di pianificazione del territorio presenti e del quadro legislativo vigente e definizione degli scenari e degli indirizzi gestionali; procedimento di valutazione ambientale strategica o di verifica di assoggettabilita' alla valutazione ambientale strategica; definizione di metodologie e procedure regionali per la redazione dei piani forestali di indirizzo territoriale, dei piani di gestione forestale e degli strumenti di pianificazione equivalenti; predisposizione linee di indirizzo per altre pianificazioni territoriali, urbanistiche, settoriali nel rispetto dei piani paesaggistici; attuazione interventi collegati alle indicazioni dei piani forestali di indirizzo territoriale; progettazione e realizzazione degli interventi concernenti la viabilita' forestale e silvo-pastorale coerenti con la pianificazione forestale. I costi diversi da quelli sopra elencati non aventi natura di spese per investimento connessi alle iniziative da attuare possono rientrare tra le spese ammissibili con le risorse assegnate con il presente decreto in misura massima del 20% del finanziamento complessivo. 2. Le regioni in coerenza con le politiche di settore e in considerazione delle priorita' individuate a livello locale e contestualizzate in base alle rispettive peculiarita' territoriali, utilizzano le risorse assegnate destinandole, sulla base di ciascun contesto territoriale, ad una o piu' finalita' tra quelle indicate all'art. 1, individuando le esigenze di redazione o aggiornamento dei rispettivi programmi forestali, i comprensori territoriali da sottoporre a pianificazione, con particolare riferimento alle foreste di proprieta' pubblica, con l'obiettivo di conservare, valorizzare e promuovere la gestione dei demani forestali regionali a vantaggio dello sviluppo sostenibile, della prevenzione dai rischi naturali e antropici e della qualita' del territorio, privilegiando la redazione dei piani forestali di indirizzo territoriale con metodo partecipativo e con periodico aggiornamento e perseguendo il miglioramento della rete della viabilita' silvo-pastorale individuata nei piani forestali, anche nell'ottica di promuovere una maggiore consapevolezza dell'importanza della Gestione forestale sostenibile e della sua attuazione a beneficio delle comunita' locali. 3. Fermo restando quanto riportato al comma precedente, le decisioni assunte in merito alla programmazione temporale e alle modalita' di utilizzo delle risorse assegnate con il presente decreto, dovranno comunque dimostrare di garantire il perseguimento dei target individuati nell'ambito degli indicatori della Strategia forestale nazionale con riferimento all'azione operativa A.1 - sotto azione A.1.2 «Promuovere la pianificazione forestale di area vasta, integrata, multidisciplinare e interterritoriale» (20% della superficie forestale pianificata entro il 2030) e all'azione operativa B.1 - sotto azione B.1.1 «Migliorare e incrementare la GFS nelle foreste esistenti» (incremento del 30% entro il 2025 rispetto al 2005 della superficie forestale nazionale soggetta a GFS). |
| Art. 4 Monitoraggio
1. Le regioni trasmettono al Ministero, con cadenza annuale, comunque entro il 30 giugno del secondo anno successivo a quello di erogazione dei fondi, una relazione dettagliata con la descrizione delle attivita' e delle analisi svolte, con la segnalazione delle eventuali criticita' riscontrate e delle modalita' di utilizzo delle risorse finanziarie oggetto del presente decreto, eventualmente integrate da altre fonti finanziarie afferenti alle risorse ordinarie dei rispettivi bilanci, ovvero a risorse addizionali provenienti da differenti strumenti finanziari di origine statale o comunitaria. 2. Le Province autonome di Trento e Bolzano, per la parte di loro competenza, provvedono analogamente a informare il Ministero, con la medesima periodicita' di cui al comma precedente, sulle attivita' svolte per le finalita' del presente decreto. 3. I fondi assegnati in base al presente decreto che dalle risultanze delle relazioni trasmesse ai sensi del comma 1 dovessero risultare in eccedenza rispetto alle spese sostenute o ancora da sostenere nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli precedenti dovranno essere riversate allo Stato con le modalita' che verranno all'occorrenza comunicate e resteranno acquisite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi della vigente normativa di contabilita' e finanza pubblica. |
| Art. 5 Risorse finanziarie
1. Le attivita' di cui al presente decreto sono finanziate a valere sulle risorse finanziarie iscritte sul capitolo 8010 - «Fondo per le foreste italiane» - piano gestionale 1 «Somme da assegnare alle regioni e alle province autonome per interventi nel settore forestale finalizzati alla tutela, valorizzazione, monitoraggio e diffusione della conoscenza delle foreste italiane nel quadro di applicazione dell'art. 1, comma 663, della legge n. 145/2018» dello Stato di previsione della spesa di questo Ministero nell'ambito della Missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» - Programma «Tutela e valorizzazione dei territori rurali montani e forestali»- Centro di responsabilita' CdR2 «Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale», ripartite come segue: euro 4.395.036,00 a carico dei fondi stanziati nell'esercizio finanziario 2024; euro 4.300.000,00 a carico dei fondi stanziati nell'esercizio finanziario 2025; euro 4.300.000,00 a carico dei fondi stanziati nell'esercizio finanziario 2026. 2. Con separati decreti ministeriali da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 664, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, saranno definiti i criteri e le modalita' di utilizzo delle risorse finanziarie allocate sul «Fondo per le foreste italiane» e non destinate con il presente decreto. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. Roma, 2 luglio 2024
Il Ministro: Lollobrigida
Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1246 |
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