Gazzetta n. 201 del 28 agosto 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2024
Definizione dei termini e delle modalita' per l'impiego del personale del Ministero della difesa presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale» e, in particolare:
l'art. 5, comma 5, secondo cui l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale puo' richiedere, anche sulla base di apposite convenzioni e nel rispetto degli ambiti di precipua competenza, in particolare, la collaborazione delle Forze armate;
l'art. 7, comma 1, lettera v), secondo periodo, secondo cui l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, ai fini della promozione della formazione, della crescita tecnico-professionale e della qualificazione delle risorse umane nel campo della cybersicurezza, puo' avvalersi delle strutture formative e delle capacita', in particolare, del Ministero della difesa, secondo termini e modalita' definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro interessato;
l'art. 12, comma 1, secondo cui con apposito regolamento e' dettata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, la disciplina del contingente di personale addetto all'Agenzia, tenuto conto delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia;
l'art. 12, comma 2, lettera e), che rinvia ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei termini e delle modalita' per l'impiego del personale del Ministero della difesa presso l'Agenzia;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro» e, in particolare, l'art. 26, sul conferimento di incarichi dirigenziali al personale del comparto sicurezza e difesa da parte di amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, gli articoli 884 e 1777;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223, recante «Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 224, recante «Regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»;
Considerata l'esigenza di definire le modalita' e i termini dell'impiego del personale del Ministero della difesa presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, ai sensi di quanto previsto dal decreto-legge n. 82 del 2021 e nei limiti delle assegnazioni finanziarie a legislazione vigente;
Ravvisata l'opportunita' di individuare le ulteriori aree di collaborazione tra il Ministero della difesa e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, disciplinando anche l'utilizzo, da parte dell'Agenzia, delle strutture formative del Ministero della difesa;
Di concerto con il Ministro della difesa;

Decreta:

Art. 1
Modalita' di impiego del personale militare del Ministero della
difesa presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale

1. Il personale militare di seguito denominato «personale» del Ministero della difesa puo' essere impiegato alle dipendenze dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, di seguito denominata «Agenzia», per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della stessa.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il personale del Ministero della difesa, fatta eccezione per quello impiegato nell'ambito del contingente di cui all'art. 8, puo' essere assegnato all'Agenzia:
a) in posizione di comando, previo assenso dell'interessato;
b) per il conferimento di incarichi dirigenziali, previo collocamento in aspettativa;
c) in posizione di distacco, per le esigenze di cui all'art. 6, comma 3.
3. Il personale da impiegare ai sensi del comma 2, sulla base delle esigenze prospettate dall'Agenzia in termini di professionalita' e competenze richieste, e' selezionato dall'Agenzia nell'ambito di una rosa di candidati individuati dal Ministero della difesa, su proposta dello Stato maggiore della difesa, sentiti gli Stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri.
4. Ai fini di cui al comma 3, l'Agenzia trasmette al Ministero della difesa un prospetto dei fabbisogni di professionalita' per i quali intende individuare personale da impiegare ai sensi del presente decreto, recante, in particolare, l'indicazione delle funzioni, degli incarichi e delle mansioni che il personale e' chiamato a svolgere, nonche' dei requisiti professionali richiesti. Il Ministero della difesa predispone, compatibilmente con le proprie esigenze, un elenco dei possibili candidati e lo trasmette all'Agenzia per la selezione. I candidati dell'elenco sono individuati nell'ambito di un piano triennale elaborato dallo Stato maggiore della difesa, sentiti gli Stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, aggiornato annualmente sulla base delle esigenze di impiego rappresentate dall'Agenzia.
5. Gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale di cui al comma 2 sono posti a carico dell'Agenzia secondo le seguenti modalita':
a) il trattamento economico fisso e continuativo, al lordo degli oneri previdenziali e fiscali, e' anticipato dagli enti amministratori competenti del Ministero della difesa e rimborsato dall'Agenzia mediante versamento in tesoreria, con imputazione sul capitolo di entrata del Ministero della difesa;
b) il trattamento economico accessorio e' corrisposto direttamente dall'Agenzia che provvede anche alla regolarizzazione di tutti gli aspetti fiscali e contributivi ad esso connessi. Tale trattamento, sulla scorta dell'equiparabilita' delle funzioni e del livello di responsabilita' rivestito, e' pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento da parte dei dipendenti dell'Agenzia e il trattamento economico di cui alla lettera a);
c) il trattamento economico complessivo e' determinato con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia e non puo' comunque essere inferiore a quanto percepito presso l'amministrazione di provenienza per il grado o area funzionale di appartenenza.
6. Il personale del Ministero della difesa di cui al presente decreto, fatta eccezione per quello di cui all'art. 6, comma 3, viene equiparato ai segmenti professionali dell'Agenzia secondo quanto previsto dall'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Allegato A

(articolo 1, comma 6)

Tabella di equiparazione Personale militare del Ministero della difesa - Personale
dell'Agenzia
===========================================================
| |Agenzia per la cybersicurezza|
| Ministero della difesa | nazionale |
+===========================+=============================+
|Generale C.A. / Generale | |
|Div.  |Direttore centrale |
+---------------------------+-----------------------------+
|Generale di brigata / | |
|Colonnello  |Direttore |
+---------------------------+-----------------------------+
|Tenente Colonnello / | |
|Maggiore  |Consigliere  |
+---------------------------+-----------------------------+
|Capitano / Tenente / | |
|Sottotenente  |Esperto  |
+---------------------------+-----------------------------+
|Personale appartenente al | |
|ruolo dei Marescialli  |Coordinatore  |
+---------------------------+-----------------------------+
|Personale appartenente al | |
|ruolo Sergenti e alla | |
|categoria Graduati  |Assistente |
+---------------------------+-----------------------------+

 
Allegato B

(articolo 6, comma 1)
Strutture e capacita' del Ministero della difesa per l'attivita'
formativa e addestrativa in materia di cybersicurezza
Strutture della difesa
Polo Formativo Cyber del Ministero della difesa, Centro alti studi per la difesa (CASD), Scuola di telecomunicazioni Forze armate (STELMILIT) di Chiavari e Centro interforze di formazione intelligence e di guerra elettronica (CIFIGE) di Ponte Galeria, Comando per le operazioni di rete (COR). Offerta formativa
Nei corsi di livello Basico, effettuati presso la Scuola telecomunicazioni di Forze armate di Chiavari e il Centro interforze di formazione intelligence e guerra elettronica, l'obiettivo si focalizza nel dotare delle conoscenze di base relativamente al concetto dell'intelligenza artificiale e i possibili campi di applicazione, evidenziando gli sviluppi della Cyber Defence, ma anche di fornire conoscenze generali per gestire e condurre attivita' di Digital Forensics a seguito di incidente o di reato informatico (ivi compresa l'eventuale cooperazione con le Autorita' e gli organismi preposti in ambito forense, nel rispetto della normativa nazionale, europea ed internazionale), impiegando un approccio corretto all'uso delle tecnologie e per una comprensione delle problematiche giuridiche ad esse connesse.
Inoltre, vengono fornite le conoscenze fondamentali per trattare e gestire in modo adeguato i dati personali nel rispetto della privacy, mediante l'adozione di idonee misure organizzative, affrontando le problematiche di carattere giuridico-legale connesse alla creazione, alla conservazione ed alla circolazione dei dati e delle informazioni.
Nei corsi di livello Intermedio, effettuati presso la Scuola telecomunicazioni di Forze armate di Chiavari e il Centro interforze di formazione intelligence e guerra elettronica, l'obiettivo si focalizza nel fornire conoscenze approfondite relativamente al concetto delle vulnerabilita' di sicurezza dei dispositivi di rete, dei sistemi operativi e delle applicazioni, facendo acquisire quelle conoscenze necessarie per utilizzare i programmi per il vulnerability scanning, al fine di saper attuare le diverse contromisure e misure di riduzione del rischio, in base alla valutazione della configurazione di sicurezza dell'infrastruttura ICT.
Attraverso tali corsi si ottengono quelle capacita' atte ad individuare le vulnerabilita' presenti nei sistemi web attivi all'interno dell'infrastruttura in esame, raccogliere e valorizzare gli elementi relativi alla frontiera cyber di interesse, utili alla redazione di report di natura intelligence acquisendo metodologia e tecniche relative all'informatica forense, nonche' le procedure di primo intervento e triage.
I corsi di livello Avanzato, effettuati presso la Scuola telecomunicazioni di Forze armate di Chiavari e il Centro interforze di formazione intelligence e guerra elettronica, sono rivolti al personale gia' in possesso di un adeguato background e destinato ad operare nell'ambito dell'area tecnologica della Cyber e della Digital Forensics.
L'obiettivo si focalizza nel fornire ulteriori conoscenze approfondite relativamente allo scopo di formare esperti o consulenti in questi delicati settori, attraverso l'acquisizione di competenze fondamentali sulla gestione e la protezione dei dati, divenendo esperti in analisi e recupero dati, in Malware Analysis o nella gestione di Centri di elaborazione, sempre nel rispetto delle leggi vigenti e secondo le best practices in materia.
Profili che si dovranno basare sull'acquisizione delle moderne tecniche di analisi del malware, per poter diventare esperti nel monitoraggio e nell'analisi del traffico di reti informatiche o alla raccolta di informazioni (prove legali o rilevamento di intrusioni), acquistando una capacita' nell'analizzare quanto avviene sulla propria info-struttura.
Infine, l'Alta formazione viene erogata attraverso i master organizzati dalla Scuola telecomunicazioni di Forze armate di Chiavari, con la collaborazione di universita' esterne, e i corsi di dottorato e di alta formazione attivati direttamente dal Centro alti studi per la difesa nella veste di Scuola superiore ad ordinamento speciale della difesa (SSOSD).
Tali corsi hanno il compito di fornire una approfondita preparazione al personale gia' in possesso di un adeguato background e destinato ad operare nell'ambito dell'area tecnologica della Cyber Security e Digital Forensics, della Digital Trasformation e Digital Innovation, oltre che di alta formazione manageriale.
Con essi, si vuole raggiungere l'obiettivo di formare figure professionali di alto livello nell'ambito delle tecnologie digitali in grado di assumere posizioni quali manager o funzionari in grandi organizzazioni pubbliche e private del Sistema Paese legate alle tecnologie innovative. Offerta addestrativa
L'Agenzia, anche in relazione alle funzioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 82 del 2021, potra' coinvolgere il Ministero della difesa nello svolgimento di esercitazioni nazionali ed internazionali che riguardano la simulazione di eventi di natura cibernetica al fine di innalzare la resilienza del Paese.
Il Ministero della difesa potra' invitare l'Agenzia a partecipare sia agli eventi esercitativi di carattere militare (1) condotti e/o coordinati in contesto nazionale, multinazionale nonche' in ambito NATO/UE, che ad eventuali ulteriori esercitazioni caratterizzate da predominanti aspetti afferenti alla Cyber Defence. Ai succitati eventi potranno essere invitati, ove possibile, anche enti governativi, Forze di pubblica sicurezza, accademia e industria, al fine di aumentare la conoscenza reciproca, la coesione e la standardizzazione delle procedure e delle capacita'.
Il Ministero della difesa, al fine di razionalizzarne ed ottimizzarne l'impiego, potra' mettere a disposizione, su base di non interferenza con le relative specifiche attivita' e competenze, il proprio Cyber Range, lo stesso e' reso disponibile anche all'Agenzia per la conduzione delle attivita' formative ed addestrative dell'Agenzia stessa.
Qualora si configuri la possibilita' di un uso congiunto della suddetta struttura, il Ministero della difesa e l'Agenzia concorderanno gli scenari oggetto dell'attivita' addestrativa sulla base delle rispettive esigenze addestrative e delle specifiche competenze.

(1) Eventi a caratterizzazione «operativo/militare» strutturati per
la verifica delle capacita' operative (personale, assetti
tecnologici, procedure).
 
Art. 2
Contingente massimo di personale del Ministero della difesa
impiegabile presso l'Agenzia e incarichi attribuibili

1. Il personale del Ministero della difesa puo' essere assegnato a svolgere funzioni attinenti sia all'Area manageriale e alte professionalita' sia a quella operativa, in conformita' alle esigenze organizzative comunicate dall'Agenzia ai sensi dell'art. 1, comma 4.
2. Il contingente massimo di personale del Ministero della difesa che puo' essere impiegato presso l'Agenzia, fatte salve le unita' di cui all'art. 8, e' di settanta unita', cosi' suddivise:
a) fino a venti unita' per incarichi nell'Area manageriale e alte professionalita';
b) fino a cinquanta unita' per incarichi nell'Area operativa.
In sede di prima applicazione, il predetto contingente si forma secondo le modalita' e i termini indicati al comma 4.
3. Con riferimento agli incarichi di cui al comma 2, lettera a), il Ministero della difesa rende disponibile un numero di unita' di personale tale da assicurare:
a) la titolarita' di un servizio generale tra quelli istituiti, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, e del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia, ivi previsto, e la partecipazione alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 11, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223, o il conferimento di altro incarico attribuibile sulla scorta dell'equiparabilita' delle funzioni e del livello di responsabilita' rivestito;
b) la titolarita' di cinque Divisioni di maggiore complessita' che operano nell'ambito dei servizi generali di cui alla lettera a), o il conferimento di un pari numero di incarichi attribuibili sulla scorta dell'equiparabilita' delle funzioni e del livello di responsabilita' rivestito.
4. In relazione al contingente massimo di personale di cui al comma 2, l'Agenzia, in sede di prima applicazione, puo' chiedere personale del Ministero della difesa da impiegare ai sensi del presente decreto secondo un sistema di incremento progressivo nel limite annuale massimo non superiore a:
a) quarantacinque unita' per il 2024;
b) otto unita' per il 2025, per un contingente complessivo di cinquantatre' unita';
c) cinque unita' per il 2026, per un contingente complessivo di cinquantotto unita';
d) dodici unita' per il 2027, per un contingente complessivo di settanta unita'.
5. Nell'ambito delle unita' di personale di cui al comma 2, lettera b), venti unita' appartenenti all'Arma dei carabinieri sono deputate alle funzioni di tutela della sicurezza fisica della sede dell'Agenzia. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di efficacia del presente decreto e sono oggetto di rivalutazione, con particolare riferimento al numero di unita' di personale da impiegare, prima della scadenza del predetto termine, previa intesa fra il Ministero della difesa e l'Agenzia.
 
Art. 3
Periodo di assegnazione del personale del Ministero della difesa
presso l'Agenzia

1. L'impiego del personale del Ministero della difesa presso l'Agenzia non puo' avere durata superiore a tre anni. Su richiesta dell'Agenzia e previo assenso dell'interessato e del Ministero della difesa, la durata complessiva del comando puo' essere estesa ad un periodo continuativo di cinque anni.
2. Il Ministero della difesa puo' chiedere il rientro del personale prima della naturale scadenza del termine di cui al comma 1, primo periodo, previo assenso dell'Agenzia, qualora cio' si renda necessario per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. Il comando del personale puo', inoltre, cessare anticipatamente per effetto del ritiro, per iscritto, dell'assenso da parte dell'interessato o per il venir meno dell'interesse da parte dell'Agenzia.
 
Art. 4

Stato giuridico del personale del Ministero
della difesa e dotazioni

1. Il personale del Ministero della difesa impiegato presso l'Agenzia permane nei ruoli della Forza armata di provenienza, conserva lo status relativo al grado posseduto e, nei casi previsti, e' inserito nelle aliquote di valutazione secondo le disposizioni di legge vigenti.
2. Permangono sotto la responsabilita' e a carico dell'Arma dei carabinieri le dotazioni di sicurezza e l'addestramento del personale di cui all'art. 2, comma 5.
 
Art. 5

Obblighi del personale

1. Al personale del Ministero della difesa impiegato presso l'Agenzia si applicano le disposizioni in materia di segreto di cui all'art. 12, comma 7, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, e al regolamento del personale dell'Agenzia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 dicembre 2021, n. 224, adottato ai sensi del medesimo art. 12 del decreto-legge n. 82 del 2021.
2. Al personale della difesa impiegato presso l'Agenzia ai sensi dell'art. 8, le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione nei confronti dei terzi.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, al personale della difesa impiegato presso l'Agenzia si applica il regolamento adottato ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge n. 82 del 2021, fatta eccezione per gli istituti e le norme incompatibili con lo stato giuridico di personale militare.
 
Art. 6

Attivita' formativa e addestrativa

1. Nello svolgimento delle attivita' di formazione e qualificazione delle risorse umane nel campo della cybersicurezza, nonche' delle attivita' addestrative e di quelle relative alle esercitazioni di sicurezza cibernetica e resilienza, l'Agenzia puo' avvalersi delle strutture e delle capacita' del Ministero della difesa, descritte nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, secondo modalita' e termini da definire con apposita intesa e senza oneri a carico dell'Agenzia stessa.
2. Il personale dell'Agenzia puo' prestare attivita' di docenza presso le medesime strutture di cui all'allegato B.
3. Per particolari esigenze connesse con finalita' di formazione e specializzazione professionale, il personale del Ministero della difesa puo' essere impiegato presso le strutture dell'Agenzia. A tal fine, il Ministero della difesa rappresenta tali esigenze, relativamente ad un numero comunque circoscritto di risorse, indicando i profili professionali, nonche' il periodo di tempo per il quale richiede l'impiego del proprio personale presso l'Agenzia. Nell'ipotesi di cui al presente comma, l'impiego avviene previo accordo tra il Ministero della difesa e l'Agenzia. Dalle attivita' di cui al presente comma non derivano oneri a carico dell'Agenzia.
 
Art. 7

Ulteriori aree di collaborazione tra il Ministero
della difesa e l'Agenzia

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto-legge 14 giugno 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, le ulteriori aree di collaborazione tra il Ministero della difesa e l'Agenzia, nonche' le relative modalita' e termini di attuazione sono definiti con apposita intesa tra il direttore generale dell'Agenzia e il Capo di Stato maggiore della difesa.
2. Negli ambiti di collaborazione definiti ai sensi del comma 1 e' compresa la possibilita' per il personale dell'Agenzia di usufruire delle prestazioni sanitarie presso il Policlinico militare di Roma «Celio».
 
Art. 8

Modalita' attuative della collaborazione

1. Anche al fine di assicurare un'efficace attuazione delle previsioni di cui agli articoli 6 e 7, e' distaccato presso l'Agenzia un Generale di divisione, o gradi corrispondenti delle Forze armate, che opera con il supporto di un contingente di cinque unita' di personale del Ministero della difesa. Tali unita' di personale non occupano posizioni di organico dell'Agenzia.
2. Il personale di cui al comma 1 e' posto gerarchicamente alle dipendenze del Capo di Stato maggiore della difesa e funzionalmente alle dipendenze del direttore generale dell'Agenzia.
3. Gli ulteriori compiti e funzioni da attribuire al personale di cui al comma 1, ivi inclusi quelli relativi all'assolvimento delle attivita' in ambito NATO, sono definiti dal direttore generale dell'Agenzia, d'intesa con il Capo di Stato maggiore della difesa.
4. Gli oneri derivanti dall'impiego del personale di cui al presente articolo sono ripartiti tra il Ministero della difesa e l'Agenzia. Quest'ultima corrisponde al predetto personale la differenza tra il trattamento economico in godimento da parte del personale del Ministero della difesa e il trattamento economico in godimento presso l'Agenzia, determinato secondo quanto disposto dal regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale adottato ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.
 
Art. 9

Clausola di invarianza finanziaria

1. Gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono sostenuti da ciascuna amministrazione nell'ambito delle rispettive dotazioni di bilancio a legislazione vigente.
 
Art. 10

Disposizione finale

1. Il presente decreto ha efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' inviato agli organi di controllo secondo le vigenti disposizioni.
Roma, 24 luglio 2024

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
Mantovano Il Ministro della difesa
Crosetto

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2314