Gazzetta n. 201 del 28 agosto 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 30 luglio 2024
Modifica del decreto 13 febbraio 2018, n. 617, recante: «Nuove disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola e loro associazioni».


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007», e, in particolare, gli articoli 152, 153,154, 155, 156, 159;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante «Norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013»;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul «Finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013»;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ed in particolare gli articoli 152, 153, 154 e 156;
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021, che «Integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonche' per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)»;
Visto il regolamento delegato (UE) 2023/330 della Commissione del 22 novembre 2022, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/126;
Visto il Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al titolo V, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, inviato in data 31 dicembre 2021 alla Commissione europea, mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021», ai fini dell'approvazione;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)», cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che detta norme in materia di «Regolazione dei mercati agroalimentari a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto il decreto ministeriale 12 luglio 2019, n. 7442, di modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, n. 617, recante «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni nonche' di adeguamento delle organizzazioni di produttori gia' riconosciute»;
Viste le linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 8, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 617 del 13 febbraio 2018, e successive integrazioni;
Viste le linee guida ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 12 luglio 2019, n. 7442;
Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 2023 n. 413214, recante «Disposizioni nazionali sui programmi operativi delle OP e AOP del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola», a decorrere dal 1° gennaio 2024;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72, «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto ministeriale 13 settembre 2023, n. 477058, recante l'adeguamento della struttura organizzativa nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica, in attuazione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178 «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2023, n. 74», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2023;
Visto il decreto ministeriale n. 47783 del 31 gennaio 2024, «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023», registrato dalla Corte dei conti il 23 febbraio 2024;
Considerato che il regolamento (UE) n. 1308/2013 riconosce alle organizzazioni di produttori e alle loro associazioni la possibilita' di svolgere un ruolo utile ai fini della concentrazione dell'offerta e del miglioramento della commercializzazione, della pianificazione e dell'adeguamento della produzione alla domanda, dell'ottimizzazione dei costi di produzione e della stabilizzazione dei prezzi alla produzione, dello svolgimento di ricerche, della promozione delle migliori pratiche e della fornitura di assistenza tecnica, della gestione dei sottoprodotti e degli strumenti di gestione del rischio a disposizione dei loro aderenti, contribuendo cosi' al rafforzamento della posizione dei produttori;
Rilevato che lo stesso regolamento prevede che le disposizioni vigenti in materia di definizione e riconoscimento delle organizzazioni di produttori, delle loro associazioni e delle organizzazioni interprofessionali debbano essere armonizzate, ottimizzate ed estese, anche al fine di garantire un uso efficace ed efficiente dell'aiuto dell'Unione europea;
Considerato che il regolamento (UE) n. 2021/2117 sancisce che per contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero poter riconoscere le organizzazioni di produttori che perseguono finalita' specifiche relative alla gestione e alla valorizzazione dei sottoprodotti, dei flussi residui e dei rifiuti, in particolare per proteggere l'ambiente e stimolare la circolarita', nonche' organizzazioni di produttori che perseguono finalita' relative alla gestione dei fondi di mutualizzazione per qualsiasi settore;
Visto il decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188 «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del regolamento UE n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento UE n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune»;
Ritenuto opportuno ampliare, ai sensi del suddetto regolamento, l'attuale elenco degli obiettivi delle organizzazioni di produttori di cui all'art. 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni e considerato che, ai fini di una maggiore trasparenza delle organizzazioni di produttori, gli statuti delle organizzazioni di produttori dovrebbero altresi' consentire agli aderenti il controllo democratico dei conti e dei bilanci dell'organizzazione; inoltre, per agevolare le transazioni commerciali effettuate dall'organizzazione di produttori, e' opportuno stabilire che lo statuto di un'organizzazione di produttori possa permettere agli aderenti di entrare in contatto diretto con gli acquirenti, a condizione che tale contatto diretto non pregiudichi la funzione dell'organizzazione di produttori di concentrazione dell'offerta e immissione sul mercato dei prodotti e purche' tale organizzazione continui a disporre di discrezionalita' esclusiva relativamente agli elementi essenziali di una vendita che deve essere effettuata dall'organizzazione di produttori;
Preso atto della necessita' di consentire alle organizzazioni di produttori di poter esercitare tutte le attivita' previste dagli attuali regolamenti e, allo stesso tempo, consentire loro di poter accedere alle risorse rese disponibili, a diverso titolo e con diverse finalita', dall'Unione europea e dallo Stato italiano, senza alcun pregiudizio di sorta;
Ritenuto strategico e coerente con le linee di indirizzo del vigente Piano di settore olivicolo-oleario 2016, che le organizzazioni di produttori e le loro associazioni riconosciute ai sensi degli articoli 152 e 156 del regolamento n. 1308/2013 abbiano, tra le altre finalita', la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato del prodotto dei soci aderenti;
Tenuto conto delle valutazioni e delle analisi espresse nel Piano di settore olivicolo-oleario 2016, approvato in sede di Conferenza Stato-regioni il 24 marzo 2016, dal quale emergono le criticita' operative delle organizzazioni dei produttori in relazione al complesso quadro produttivo nazionale;
Ritenuta la necessita' di emanare nuove disposizioni per l'attuazione del regolamento n. 1308/2013 e successive modifiche ed integrazioni in materia di requisiti minimi per il riconoscimento, il controllo e la revoca delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni per il settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;
Ritenuto necessario considerare la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato del prodotto dei soci aderenti quale finalita' imprescindibile per le attivita' delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni;
Ritenuto di procedere alla modifica delle disposizioni in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e delle loro associazioni, di cui al vigente decreto ministeriale 13 febbraio 2018, n. 617, adeguandone il contenuto al predetto Piano strategico italiano della PAC 2023/2027 ed armonizzandolo con quanto recato dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste dell'8 agosto 2023, n. 413214 «Disposizioni nazionali sui programmi operativi delle OP e AOP del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola»;
Ritenuto, altresi', di dover disciplinare, in conformita' a quanto previsto dal regolamento UE n. 2021/2117, anche le OP che svolgono, come finalita' prevalente, attivita' di servizi tra quelli elencati all'art. 152, comma 1, lettera b) del regolamento UE n. 1308/2013, diverse dalla distribuzione comune (punto ii);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 250 del 25 ottobre 2022, con il quale l'on. Francesco Lollobrigida e' stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (ora Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste);
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 24 novembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 18 del 23 gennaio 2023, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato, sen. Patrizio Giacomo La Pietra, le funzioni relative ad alcune materie, tra cui la filiera olivicola;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta dell'11 luglio 2024;

Decreta:

Articolo unico

Al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 13 febbraio 2018, n. 617, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 1, comma 2, lettera a) le parole «Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste»;
b) all'art. 1, comma 2, lettera h), dopo le parole «e successive modifiche e integrazioni» sono aggiunte le seguenti: «, compreso il regolamento UE 2021/2117»;
c) la lettera i) del comma 2 dell'art. 1 e' abrogata;
d) all'art. 1, comma 2, lettera k), le parole «art. 4, par. 1, lettera a) del regolamento UE n. 1307/2013» sono sostituite dalle seguenti: art. 3, comma 1 del regolamento UE n. 2021/2115;»;
e) all'art. 1, comma 2, lettera l), le parole «1307/2013», sono sostituite dalle seguenti: «2021/2115;»;
f) le lettere n) e o) dell'art. 1, comma 2 sono abrogate;
g) la lettera p) del comma 2, dell'art. 1 e' sostituita dalla seguente: «VPC: il valore della produzione commercializzata determinato come riportato all'allegato IV del decreto ministeriale n. 413214 dell'8 agosto 2023; i relativi controlli vengono svolti ai fini dell'accertamento del rispetto del raggiungimento del VPC minimo di cui alla tabella 1 dell'allegato A»;
h) all'art. 1, comma 2, dopo la lettera p) e' aggiunta la seguente: «q) "fascicolo aziendale": fascicolo aziendale confermato o aggiornato annualmente cosi' come disposto dall'art. 43, comma 1, lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»;
i) all'art. 1, comma 2, dopo la lettera q) e' aggiunta la seguente: «r) "socio produttore": un socio persona fisica o giuridica (costituita da produttori) che e' socio di una OP»;
j) all'art. 2, comma 1, sono soppresse le parole «155, 156» e «e con le finalita', tra le altre, di cui all'art. 169», e dopo le parole «le regioni riconoscono le O.P.» viene inserito il periodo «per singolo prodotto»; inoltre, al comma 3 dello stesso articolo sono soppresse le parole «e con le finalita', tra le altre, di cui all'art. 169», e le parole «art. 6» sono sostituite dalle seguenti: «art. 7»;
k) l'art. 2, comma 4 e' sostituito dal seguente: «La richiesta di riconoscimento della A.O.P. e' presentata al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare, PQA - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma»;
l) la lettera a) del comma 3 dell'art. 3 e' sostituita dalla seguente «essere costitute su iniziativa dei produttori del settore che dimostrano di aver attivo il fascicolo aziendale con superficie olivetata»;
m) la lettera b) del comma 3 dell'art. 3 e' sostituita dalla seguente: «avere una base sociale costituita da produttori del settore che controllano la societa' secondo regole statutarie che garantiscano il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese. A tal fine un produttore non puo' detenere piu' del 35% dei diritti di voto e piu' del 49% delle quote societarie o del capitale. Qualora un produttore, persona fisica o giuridica, sia detentore di quote in persone giuridiche aderenti alla medesima OP, il controllo sui voti espressi dallo stesso direttamente ed indirettamente tramite le societa' alle quali aderisce, non puo' superare la percentuale del 35% del totale di voto, mentre le quote societarie o il capitale detenuti direttamente ed indirettamente tramite le societa' alle quali aderisce, non possono superare la percentuale del 49% del totale. Nel caso di OP costituite da solo due soci produttori persone giuridiche, la percentuale massima dei diritti di voto, delle quote societarie o del capitale di ciascun socio produttore, non potra' superare il 50%. Nel caso di OP costituite da due soci produttori di cui uno e' persona giuridica, il limite del 35% si applica al socio produttore, non alla persona giuridica. Tali disposizioni non si applicano alle OP costituite in forma di societa' cooperative agricole e loro consorzi»;
n) la lettera c) del comma 3 dell'art. 3 e' abrogata;
o) all'art. 3, comma 3, lettera d), le parole «nonche', ma non in modo obbligatorio, altre attivita' coerenti con le misure di cui al regolamento (CE) n. 611/2014, art. 3» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' svolgere almeno una delle attivita' previste al paragrafo 1, lettera b) dello stesso articolo e del medesimo regolamento»;
p) all'art. 3, comma 3, lettera f), punto ii. sono soppresse le seguenti parole: «tuttavia, in casi debitamente giustificati, i produttori associati che possiedono piu' di una unita' di produzione situate in aree geografiche distinte possono aderire a piu' OP»;
q) la lettera g) del comma 3 dell'art. 3 e' sostituita dalla seguente: «inserire nel proprio statuto le disposizioni inerenti alle procedure e alle regole elencate all'art. 153, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonche' quelle relative alla costituzione ed al finanziamento del fondo di esercizio in analogia a quanto previsto per l'intervento settoriale ortofrutticolo all'art. 51 del regolamento (UE) n. 2021/2115, destinato esclusivamente a finanziare i programmi operativi approvati dalle regioni per le OP e dal Ministero per le AOP»;
r) la lettera h) del comma 3 dell'art. 3 e' abrogata;
s) all'art. 4, comma 1, lettera a) e' aggiunta la seguente formulazione: Sono presi in considerazione esclusivamente i produttori muniti di fascicolo aziendale con superficie olivetata»;
t) all'art. 4, comma 1, lettera b), dopo le parole «commercializzata,» sono aggiunte le seguenti: «cosi' come definito all'art. 1, comma 2, lettera p),» e sono soppresse le seguenti parole: «o l'impegno a realizzare il valore minimo entro il biennio successivo all'anno di riconoscimento»; inoltre le parole «della base sociale dell'OP» sono sostituite dalle seguenti «dei propri soci produttori»;
u) l'art. 4, comma 2 e' sostituito dal seguente: «Il periodo di riferimento annuale su cui va calcolato il valore della produzione commercializzata ai fini del riconoscimento deve essere determinato conformemente a quanto disciplinato dall'art. 30 del regolamento (UE) n. 2022/126»;
v) i commi 3, 4, 5, 6 e 9 dell'art. 4 sono abrogati;
w) all'art. 4, comma 7, le parole «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti «al comma 1»;
x) all'art. 4, comma 10, le parole «dall'art. 4, comma 1, lettera b» sono sostituite dalle seguenti «dal comma 1, lettera b) del presente articolo» e sono soppresse le parole «e comma 5»;
y) l'art. 4, comma 11 e' sostituito dalla seguente formulazione: «I requisiti di riconoscimento previsti dal comma 1, lettera b) del presente articolo, possono essere derogati per le OP che ricadono nelle zone infette da Xylella fastidiosa di cui all'allegato III, parte A, del regolamento (UE) n. 2020/1201. La durata di tale deroga puo' avere carattere pluriennale e, in ogni caso, termina nel 2027. Le OP che richiedono l'applicazione della succitata deroga promuovono e forniscono assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013»;
z) all'art. 4, dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
«12. Conformemente a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2021/2117, le OP che svolgono come finalita' prevalente attivita' di servizi tra quelli elencati all'art. 152, comma 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, diverse dalla distribuzione comune (punto ii), possono chiedere il riconoscimento specificando nella domanda gli obiettivi che intendono perseguire tra quelli elencati all'art. 152, comma 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, e che concorrono al conseguimento degli obiettivi ambientali dell'Unione.
13. Alle OP che chiedono il riconoscimento ai sensi del comma precedente non si applica il requisito di riconoscimento indicato al comma 1, lettera b), del presente articolo.
14. Le OP riconosciute in forza del precedente comma 12 non possono essere soggetti beneficiari dei regimi di sostegno dei programmi operativi di cui agli articoli 63, 64 e 65 del regolamento (UE) n. 2021/2115»;
aa) all'art. 6, comma 2 e' aggiunta la seguente formulazione: «I soci non produttori devono essere censiti al SIAN»; inoltre le parole «all'eventuale fondo di esercizio e/o programma di sostegno» sono sostituite dalle seguenti «al fondo di esercizio e al programma operativo»;
bb) l'art. 6, comma 3 e' abrogato;
cc) all'art. 6, comma 4 e' aggiunta la seguente formulazione: «Le persone giuridiche socie delle OP (ed i relativi soci) devono essere censite al SIAN»;
dd) all'art. 6, comma 5 le parole «In caso l'O.P. sia attuatrice di un programma di sostegno di cui all'art. 29 del regolamento il produttore direttamente coinvolto nello stesso non"» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di presentazione di un programma operativo nessun produttore»;
ee) all'art. 6, comma 6, le parole «o alla conclusione del programma di impegni» sono soppresse e dopo le parole «viene comunicata per iscritto all'OP», sono aggiunte le seguenti: «con un termine di preavviso massimo di sei mesi, termine entro il quale l'OP assume una decisione.»; e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «In caso di soci produttori non coinvolti nel programma operativo, il recesso puo' essere concesso una volta rispettato il periodo minimo di adesione all'OP di almeno un anno.»;
ff) all'art. 6, comma 8, il numero «3» e' soppresso;
gg) all'art. 7, comma 1, lettera c), i numeri «10» e «8» sono sostituiti dai seguenti: «8» e «6»;
hh) l'art. 7, comma 4, lettera a) e' abrogato;
ii) all'art. 7, comma 4, lettera d), dopo le parole: «svolgere azioni di» sono aggiunte le seguenti: «commercializzazione e di»;
jj) l'art. 7, comma 5 e' abrogato;
kk) il comma 2 dell'art. 8 e' sostituito dal seguente «Il competente ufficio del Ministero provvede ad assegnare un nuovo codice univoco di riconoscimento ai nuovi soggetti giuridici derivanti dalle fusioni»;
ll) all'art. 9, comma 1 e' aggiunto il seguente periodo: «Se alla richiesta di riconoscimento e' associata anche quella di approvazione del primo programma operativo, la decisione sul riconoscimento, affinche' il programma operativo possa essere realizzato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, deve essere adottata entro il 15 dicembre dell'anno nel quale la domanda e' presentata. In ogni caso, la domanda di riconoscimento va presentata almeno quattro mesi prima del termine ultimo per l'approvazione del programma poliennale, e cioe' entro il 15 agosto di ogni anno.»;
mm) all'art. 11, comma 1 le parole «previa diffida» sono sostituite dalle seguenti: «previa notifica del provvedimento di sospensione»;
nn) all'art. 11, comma 1, lettera a) sono soppresse le parole: «al comma 2 dell'articolo» ed e' soppresso il seguente periodo: «Ai sensi dell'art. 154 paragrafo 3 del regolamento, le O.P. che sono state riconosciute prima del 1° gennaio 2018 devono soddisfare le condizioni di cui all'art. 3, comma 3, lettera h) entro il 31 ottobre 2020, pena la revoca del riconoscimento al piu' tardi entro il 31 dicembre 2020»;
oo) all'art. 11, comma 1, lettera b), e' soppressa la «lettera f»;
pp) all'art. 11, comma 2 dopo le parole «il Ministero» sono aggiunte le seguenti: «previa notifica del provvedimento di sospensione»;
qq) all'art. 11, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«4. La sospensione puo' avere una durata massima di dodici mesi e, comunque, termina contestualmente alla successiva verifica del mantenimento dei requisiti di cui all'art. 10 del presente decreto.
5. La sospensione non determina l'interruzione delle attivita' e dei finanziamenti approvati per interventi e programmi gia' in corso, assistiti da garanzie rilasciate a favore delle amministrazioni eroganti, ma le O.P. e le A.O.P. interessate da un provvedimento di sospensione non possono presentare, fino alla completa definizione del relativo procedimento amministrativo, alcuna istanza per l'ottenimento di concessioni e finanziamenti pubblici per i quali sia necessario il riconoscimento di cui al presente decreto.
6. Nel caso in cui il possesso dei requisiti oggetto di sospensione non venga dimostrato entro i termini di cui al precedente comma 4, il riconoscimento e' revocato con effetto dal giorno in cui le condizioni del riconoscimento non erano piu' soddisfatte o, se non e' possibile determinare tale data, dal momento in cui l'inosservanza e' stata accertata, con la conseguente restituzione dei finanziamenti ottenuti a partire da tale data.»;
rr) all'art. 13, comma 1 le parole «della propria base sociale» sono sostituite dalle seguenti «dei propri soci produttori» e le parole «50% (cinquanta percento)» sono sostituite dalle seguenti: «70% (settanta percento) rispetto al totale delle vendite dell'OP»;
ss) i commi 2, 3, 4 e 6 dell'art. 13 sono abrogati;
tt) all'art. 13, comma 5, dopo la parola «nonche'» sono aggiunte le seguenti: «alle giacenze ed ai conferimenti risultanti dal registro telematico e»;
uu) l'art. 13, comma 8 e' sostituito dal seguente: «Al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni del presente decreto, il Ministero e le regioni, entro centottanta giorni dalla sua pubblicazione, adottano di comune accordo delle linee guida che definiscano:
i. linee di indirizzo per la valutazione di requisiti e criteri di particolare complessita';
ii. modalita' comuni per la gestione informatizzata e coordinata delle informazioni e l'integrazione delle relative banche dati;
iii. eventuali elementi aggiuntivi per l'analisi dei rischi, da inserire nei piani di controllo.»;
vv) all'art. 13 e' aggiunto il comma 10 con la seguente formulazione: «Le OP gia' riconosciute adeguano i propri statuti sociali alle normative unionali e nazionali modificate in occasione della prima assemblea utile dei soci, e comunque entro il 31 marzo 2025.»;
ww) nell'allegato «A», all'interno della colonna «numero minimo di soci produttori (n.)» relativo alle Regioni Puglia e Calabria, il numero «1000» e' sostituito dal numero «750».
Il presente decreto, inviato agli organi di controllo per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste www.politicheagricole.it ed e' altresi' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 30 luglio 2024

Per delega
Il Sottosegretario di Stato
La Pietra

Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1289