Gazzetta n. 200 del 27 agosto 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025
ORDINANZA 31 luglio 2024
Giubileo 2025. Piano per la realizzazione del progetto di cardio-protezione di Roma Capitale, adottato ai sensi del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, art. 31, comma 6-ter, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Affidamento alla societa' Giubileo 2025 del ruolo di stazione appaltante. (Ordinanza n. 25).


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:
al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella citta' di Roma, di cui al comma 420 del predetto art. 1;
al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario di cui al predetto comma 421 la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;
al comma 425, dispone che: «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticita', puo' operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale»;
al comma 426, dispone che: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonche' di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della societa' di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi 2 intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;
al comma 427, prevede che: «Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonche' la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, e' costituita una societa' interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata "Giubileo 2025", che agisce anche in qualita' di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalita' del Giubileo. [...]»;
al comma 427-bis, dispone che: «Agli affidamenti relativi alla realizzazione degli interventi e all'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalita' del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, ai fini di quanto previsto al comma 3 del suddetto art. 48, il ricorso alla procedura negoziata e' ammesso, nella misura strettamente necessaria, quando l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie puo' compromettere il rispetto del cronoprogramma procedurale di cui al comma 423.[...]»;
al comma 429, stabilisce che: «La societa' "Giubileo 2025" cura le attivita' di progettazione e di affidamento nonche' la realizzazione degli interventi, delle forniture e dei servizi. A tale scopo, la societa' puo' avvalersi, previa stipula di apposite convenzioni, delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi della Regione Lazio, del Comune di Roma Capitale, dell'Agenzia del demanio, dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche, nonche' dei concessionari di servizi pubblici. La predetta societa' puo' altresi', nei limiti delle risorse disponibili, stipulare, anche in deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con societa' direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, da Roma Capitale o dalla Regione Lazio ai fini dell'assistenza tecnica, operativa e gestionale.»;
al comma 430, dispone che: «La societa' "Giubileo 2025" puo' affidare incarichi di progettazione, servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al programma dettagliato, applicando le procedure di cui all'art. 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per le eventuali attivita' di rielaborazione e approvazione di progetti non ancora aggiudicati si applicano le procedure acceleratorie previste dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.».
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il sindaco pro tempore di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, e' stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Commissario straordinario») al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 2024;
la disposizione del Commissario straordinario n. 11 del 25 marzo 2024;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, con il quale e' stato programma dettagliato degli interventi connessi alla festivita' religiosa giubilare;
Visti, altresi':
Il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» che, all'art. 31, dispone:
al comma 6-ter, l'adozione, in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, da parte del Commissario straordinario del «piano per la realizzazione di un progetto di cardio-protezione di Roma Capitale che, al fine di consentire la riduzione dei tempi di intervento nei casi di arresto cardiaco, prevede il posizionamento di postazioni con defibrillatori teleconnessi al numero 118, in relazione ai flussi dei fedeli del Giubileo, nei luoghi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 4 agosto 2021, n. 116»;
al comma 6-quater, l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, per la definizione delle modalita' di posizionamento dei dispositivi di cui al predetto comma 6-ter;
al comma 6-quinquies, l'autorizzazione della spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, mediante la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
la legge 23 dicembre 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, n. 190 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)» ed in particolare l'art. 1, comma 199, che prevede nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze l'istituzione di un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili per le finalita' di cui all'elenco n. 1, allegato alla richiamata legge;
la legge Regione Lazio 3 agosto 2004, n. 9 recante «Istituzione dell'azienda regionale per l'emergenza sanitaria Ares 118»;
Premesso che:
con disposizione del Commissario straordinario rep. n. 11 prot. RM/1574 del 25 marzo 2024 e' stato adottato il piano per la realizzazione del progetto di cardio-protezione di Roma Capitale (di seguito il piano), elaborato da Ares 118 ed acquisito al protocollo della struttura commissariale in data 15 marzo 2024 al n. RM/1412, di cui al decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, art. 31, comma 6-ter, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
il progetto per la cardio-protezione di Roma Capitale prevede il posizionamento di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (di seguito DAE) nei punti di maggiore confluenza dei milioni di viaggiatori e pellegrini che accorreranno, in occorrenza della festivita' religiosa giubilare, sul territorio regionale, ed in particolare nella Citta' di Roma;
il piano e' finalizzato a rendere la Capitale sicura ed in grado di sostenere le correlate maggiori necessita' assistenziali, dovute al probabile incremento della possibilita' che possano verificarsi criticita' legate all'apparato cardiocircolatorio, quali in particolare l'arresto cardiaco, che richiedono l'attivazione di azioni di pronto intervento;
Atteso che:
il citato piano risponde all'esigenza di rafforzare il sistema sanitario extra-ospedaliero, per permettere una tempestiva risposta in caso di arresto cardiaco. La collocazione dei DAE dovra', infatti, avvenire secondo i criteri previsti con decreto del Ministero della salute, favorendone la collocazione in luoghi accessibili 24 ore su 24, anche al pubblico;
al fine di permettere la tempestiva localizzazione del DAE, gli stessi debbono essere registrati alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente e collegati al sistema di monitoraggio remoto della centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» piu' vicina;
l'Azienda regionale emergenza sanitaria (di seguito «ARES 118») e', pertanto, stata individuata dalla vigente normativa di settore quale ente istituzionalmente preposto alla gestione dell'emergenza-urgenza sanitaria e quindi alla gestione e al coordinamento delle azioni volte a diminuire il numero delle morti, anche per arresto cardiaco;
il citato progetto di cardio-protezione e' stato redatto da Ares 118 tenendo in considerazione la copertura economica e i vincoli finanziari di cui all'art. 31, comma 6-quinquies, del decreto-legge n. 13/2023, che ha stanziato la somma complessiva di 1.000.000,00 di euro a valere sul fondo di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'art. 1, comma 199;
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 febbraio 2024 sono stati approvati due specifici interventi destinati al rafforzamento di Ares 118, inclusi nel programma dettagliato degli interventi, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, classificati nell'allegato 1 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con i numeri 227 e 228, integralmente finanziati con risorse giubilari. L'intervento giubilare individuato con il n. 228 ricomprende, tra le varie forniture previste, anche l'acquisto da parte di Ares 118 di n. 375 «DAE con e senza teca attiva» per una previsione di spesa pari a 481.000,00 euro ed e' strettamente complementare al Piano;
Considerato che:
con comunicazione pervenuta alla struttura commissariale e registrata con il protocollo n. RM/4062 del 24 luglio 2024 Ares 118 ha rappresentato la necessita' di doversi avvalere di Societa' Giubileo 2025 e affidare alla stessa il ruolo di centrale di committenza, sia per l'attuazione del Piano, sia per l'acquisto dei DAE, ricompresi nell'intervento giubilare ID n. 228, sopra richiamati;
Societa' Giubileo 2025 (di seguito societa') ha confermato la propria disponibilita' a svolgere la funzione di stazione appaltante ai fini dell'acquisizione di tutto il materiale necessario all'attuazione del progetto de quo (DAE e relativi servizi), finanziato con risorse giubilari e dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, art. 31, comma 6-quinquies;
Il piano per la realizzazione del progetto di cardio-protezione di Roma Capitale rientra a tutti gli effetti tra le misure strettamente necessarie e correlate ad un regolare svolgimento della festivita' religiosa giubilare, tant'e' che la stessa previsione legislativa di cui al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, in legge n. 41/2023, in considerazione dei flussi dei fedeli, ne demanda l'adozione al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025;
il Commissario straordinario, nominato ai sensi dell'art. 421 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni e' tenuto, pertanto, a garantire la piena ed efficace realizzazione anche del citato piano, adottato con disposizione commissariale n. 11 del 25 marzo 2024;
la realizzazione del sopra richiamato piano riveste carattere di particolare urgenza, attesa l'esigenza di provvedere in coerenza con la tempistica dettata dall'avvio dell'Anno Santo;
Considerato, altresi', che:
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, con riferimento agli interventi inclusi nel programma dettagliato deli interventi di cui all'allegato 1, all'art. 5 sono declinate le attribuzioni e le competenze dei soggetti attuatori e delle stazioni appaltanti, prevedendo che la Societa', ai sensi dell'art. 427-bis della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, agisca anche in qualita' di soggetto attuatore e di stazione appaltante;
per lo svolgimento del ruolo di stazione appaltante relativamente agli interventi giubilari di cui all'allegato 1, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, all'art. 2, comma 4, statuisce il riconoscimento alla societa' di una percentuale dell'importo complessivo, pari allo 0,60 per cento, quantificata con riferimento al valore dello specifico contratto oggetto di affidamento;
Ritenuto, pertanto,
necessario, in analogia a quanto gia' previsto per gli interventi inclusi nel programma dettagliato degli interventi giubilari, applicare le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, art. 2, comma 4 e art. 5 al Piano per la realizzazione del progetto di cardio-protezione di Roma Capitale, adottato con disposizione commissariale n. 11/2024, stabilendo che Ares 118 possa affidare alla societa' le attivita' di committenza finalizzate alle procedure tecnico-amministrative di affidamento delle forniture e dei servizi connessi alla realizzazione del predetto Piano;
ugualmente necessario, attribuire alla Societa' la percentuale dello 0,60% da riconoscere per le attivita' di committenza richieste per la realizzazione del sopra indicato piano, in analogia con quanto gia' disposto per gli interventi inclusi nel programma dettagliato di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, rapportata al valore delle risorse finanziarie previste dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, art. 31, comma 6-quinquies;
Richiamato il parere formulato dall'Avvocatura generale dello Stato in data 2 febbraio 2024, acquisito in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2024/541, la quale, esprimendosi in ordine all'ambito di applicazione dei poteri derogatori commissariali, di cui ai commi 425, 425-bis e 425-ter dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, rileva come tali deroghe rientrino da un lato «nell'ambito oggettivo delineato dalle norme di legge facoltizzanti tale deroghe [...]» e, dall'altro, che [...] esse rispettino il criterio «teleologico» della coerenza e della proporzionalita' con le finalita' da raggiungere, rispetto all'evento giubilare 2025 [...]».
Attesa la necessita' di assicurare la tempestiva realizzazione delle procedure tecnico-amministrative di affidamento delle forniture e dei servizi connessi alla realizzazione del Piano, di cui e' titolare Ares 118, stante la strategicita' e urgenza delle attivita' ivi previste;
Dato atto dell'avvenuta informativa da parte del Commissario straordinario alla Cabina di coordinamento, di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, tenutasi in data 18 luglio 2024;
Per quanto espresso in premessa e nei considerata;

Ordina:

con i poteri di cui al comma 425, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni:
1. di applicare, in analogia a quanto gia' statuito per gli interventi inclusi nel programma dettagliato degli interventi, le disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, all'art. 2, comma 4 e art. 5, stabilendo che Ares 118 possa affidare a Societa' Giubileo 2025 le attivita' di committenza finalizzate alle procedure tecnico-amministrative di affidamento delle forniture e dei servizi connessi alla realizzazione del Piano, riconoscendo alla Societa' una percentuale dello 0,60 per cento, rapportata al valore delle risorse finanziarie previste dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, art. 31, comma 6-quinquies;
2. per quel che concerne l'affidamento delle procedure tecnico-amministrative dell'intervento giubilare individuato nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 con il numero 228, il rinvio a quanto gia' disposto all'art. 2, comma 4, del medesimo dispositivo.
3. la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo http://commissari.gov.it/giubileo2025
4. la trasmissione della presente ordinanza alla Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.
La presente ordinanza e' immediatamente efficace ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso la presente ordinanza e' ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo» e successive modificazioni ed integrazioni.
Roma, 31 luglio 2024

Il Commissario
straordinario di Governo
Gualtieri