Gazzetta n. 200 del 27 agosto 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 1 luglio 2024 |
Rimborso ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno del minor gettito dell'IMU, riferito all'anno 2023, derivante dall'esenzione per i fabbricati inagibili ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE del Ministero dell'economia e delle finanze
Visto l'art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 - come modificato dall'art. 32, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e dall'art. 9, comma 1-septies, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 - che prevede l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente successivamente al 21 agosto 2017, per i fabbricati ubicati nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell'isola d'Ischia, purche' distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate entro il 31 dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, e fino alla definitiva ricostruzione o agibilita' dei fabbricati stessi e comunque fino all'anno di imposta 2023; Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita con contestuale eliminazione della TASI e che l'IMU e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dello stesso art. 1; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, il quale prevede che, in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, nei confronti dei soggetti che, a quella data, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, sono sospesi i termini dei versamenti tributari; Considerato che, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del citato decreto-legge n. 109 del 2018, come modificato dall'art. 9, comma 1-octies, del menzionato decreto-legge n. 73 del 2021, i criteri e le modalita' per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso alla predetta esenzione sono stabiliti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, nel limite massimo complessivo di 1,43 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e nel limite massimo complessivo di 1,35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023; Visti i precedenti decreti del 2 marzo e 21 dicembre 2018, del 4 aprile 2019, del 25 agosto 2020, del 4 maggio 2022 e del 28 giugno 2023, con i quali sono stati disposti i rimborsi ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno del minor gettito dell'IMU e della TASI, riferito, rispettivamente, al secondo semestre 2017, all'anno 2018 e all'anno 2019, e del minor gettito dell'IMU riferito all'anno 2020, all'anno 2021 e all'anno 2022, derivanti dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017; Ritenuto di dover procedere al rimborso ai citati comuni del minor gettito dell'IMU per l'anno 2023; Valutato che i precedenti rimborsi sono stati disposti con i richiamati decreti sulla base della stime del minor gettito dell'IMU elaborate, dapprima per semestre e successivamente per anno, dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze; Considerato che il Dipartimento delle finanze in data 22 aprile 2024 ha rappresentato che l'elaborazione di una stima del minor gettito dell'IMU per l'anno 2023 - essendo influenzata dagli effetti della sospensione dei termini dei versamenti tributari, dal 26 novembre 2022 fino al 30 giugno 2023, disposta, per i Comuni di Casamicciola e Lacco Ameno, dall'art. 1 del menzionato decreto-legge n. 186 del 2022 e, in particolare, dalla possibilita' che i versamenti sospesi siano effettuati mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 settembre 2023 - potrebbe comportare l'attribuzione di ristori eccessivi e che, conseguentemente, e' da ritenersi opportuno procedere all'assegnazione anche per l'anno 2023 degli importi dei rimborsi gia' attribuiti ai tre enti per l'anno 2022 con il citato decreto del 28 giugno 2023, pari ad euro 505.491,00 per il Comune di Casamicciola, ad euro 99.243,00 per il Comune di Forio e ad euro 308.232,00 per il Comune di Lacco Ameno; Considerato che le menzionate risorse di cui l'art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, relative all'anno 2023 sono iscritte nel conto dei residui del capitolo 1382 dello stato di previsione del Ministero dell'interno; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 30 maggio 2024;
Decreta:
Articolo unico Rimborso ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno del minor gettito dell'IMU, riferito all'anno 2023, derivante dall'esenzione per i fabbricati inagibili ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e all'art. 32, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il rimborso del minor gettito derivante dall'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per i fabbricati ubicati nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell'isola d'Ischia, purche' distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 31 dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, e fino alla definitiva ricostruzione o agibilita' dei fabbricati stessi, ed in ogni caso fino all'anno di imposta 2023, e' determinato per l'annualita' 2023 in complessivi euro 912.966,00 ed attribuito ai comuni interessati, per le motivazioni esplicitate in premessa, nelle misure indicate nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° luglio 2024
Il Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali Palomba Il direttore generale delle finanze Spalletta
Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 3434 |
| Allegato 1
Art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172. ===================================================================== | | | | | Contributo | | | | | | esenzione Imu | | | Regioni | Provincia | Comune |anno 2023. Euro| +=====+============+=============+==================+===============+ | 1 | Campania | NA |Casamicciola Terme| 505.491,00| +-----+------------+-------------+------------------+---------------+ | 2 | Campania | NA |Lacco Ameno | 308.232,00| +-----+------------+-------------+------------------+---------------+ | 3 | Campania | NA |Forio | 99.243,00| +-----+------------+-------------+------------------+---------------+ | | | |Totale | 912.966,00| +-----+------------+-------------+------------------+---------------+ |
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