Gazzetta n. 199 del 26 agosto 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 30 luglio 2024
Criteri di ripartizione e utilizzazione delle compensazioni finanziarie operate dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a favore dei comuni italiani di confine, per gli anni 2022-2023.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, di approvazione ed esecuzione dell'accordo fra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, il quale stabilisce che il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il Tesoro, sentite le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano, nonche' i comuni frontalieri interessati, determina, annualmente, i criteri di ripartizione e di utilizzazione della stessa compensazione finanziaria;
Visto l'art. 15, comma 1, della legge 13 giugno 2023, n. 83, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con protocollo aggiuntivo e scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2023, n. 151;
Visto l'art. 9 della predetta legge n. 83 del 2023, rubricato «Ripartizione della compensazione finanziaria» che definisce le modalita' di determinazione e corresponsione della compensazione finanziaria dovuta ai comuni di frontiera come la parte del gettito fiscale proveniente dall'imposizione, a livello federale, cantonale e comunale, dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri rientranti nel regime transitorio previsto dall'art. 9 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera fatto a Roma il 23 dicembre 2020;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;
Premesso che le somme dovute a titolo di compensazione finanziaria da ripartire relative agli anni fiscali 2022 e 2023 sono dovute in forza della disciplina posta dalla predetta legge n. 386 del 1975 e del regime transitorio di cui all'art. 9, comma 1, della predetta legge n. 83 del 2023;
Ritenuto opportuno, stabilire che, qualora sia adottato come criterio per l'attribuzione diretta ai comuni delle risorse finanziarie il rapporto tra frontalieri e popolazione residente in un comune, lo stesso non puo' eccedere il 3 per cento;
Ritenuto opportuno stabilire che le risorse finanziarie da ripartire durante il periodo transitorio di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge n. 83 del 2023 possono essere impiegate in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo;
Sentite le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano che, con deliberazioni rispettivamente, nn. XII/2845 del 29 luglio 2024, DGR 24-8014/2023/XI del 22 dicembre 2023, 1492 dell'11 dicembre 2023 e 1095 del 12 dicembre 2023, hanno espresso parere favorevole in merito all'introduzione per le annualita' 2022 e 2023 dei nuovi criteri di ripartizione e di utilizzazione delle compensazioni finanziarie operate dai Cantoni svizzeri a favore dei comuni italiani di confine, cosi' come previsti dalla legge n. 83 del 2023;

Decreta:

I criteri di ripartizione e di utilizzazione delle somme dovute dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a beneficio dei comuni italiani di confine, a titolo di compensazione finanziaria, sono determinati nel modo seguente:

Art. 1

1. I presenti criteri di ripartizione si riferiscono alla compensazione finanziaria dovuta per gli anni 2022 e 2023.
 
Art. 2

1. Ai fini della rilevazione della situazione del frontalierato esistente in ciascun comune, si assumono i dati rilevati dalle competenti autorita' dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese alla data del 31 agosto del 2022 e 2023. I dati sono acquisiti direttamente dalle autorita' italiane presso quelle svizzere.
 
Art. 3

1. La ripartizione delle somme affluite per compensazione finanziaria viene limitata ai comuni il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 km dalla linea di confine con l'Italia nei tre Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, sulla base delle liste compilate dalle Autorita' svizzere.
2. Negli articoli successivi tali comuni saranno, sinteticamente, denominati «comuni di confine».
 
Art. 4

1. La ripartizione relativa agli anni 2022 e 2023 e' operata distintamente sulla base delle rispettive «quote pro-capite», ottenute dividendo l'importo globale della compensazione finanziaria, versata dai tre Cantoni summenzionati e riferita a ciascun anno 2022 e 2023 per il numero complessivo del lavoratori frontalieri quale risultante dalle dichiarazioni dei medesimi Cantoni residenti alla data del 31 agosto di ciascun anno nei «comuni di confine» e che abbiano svolto nel corso dell'anno attivita' di lavoro dipendente in uno dei tre Cantoni in questione.
 
Art. 5

1. Le somme da ripartire nei singoli anni 2022 e 2023 sono attribuite:
a) per i comuni facenti parte della Regione Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano:
1) alle unioni di comuni, in misura pari al prodotto fra la «quota pro-capite», di cui all'art. 4, ed il numero dei frontalieri - i quali abbiano svolto, durante l'anno cui si riferisce la ripartizione, attivita' di lavoro dipendente nei Cantoni suddetti - risultanti residenti nel corso dello stesso periodo nei «comuni di confine» il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nelle comunita' medesime;
2) ai «comuni di confine» non ricadenti, neanche in parte, nelle unioni di comuni, in misura analoga a quella di cui al punto precedente;
b) per i comuni facenti parte della Regione Piemonte:
1) all'Unione Montana Valli dell'Ossola, in misura pari al prodotto fra la «quota pro-capite», di cui all'art. 4, ed il numero dei frontalieri - i quali abbiano svolto, durante l'anno cui si riferisce la ripartizione, attivita' di lavoro dipendente nei Cantoni suddetti - risultanti residenti nel corso dello stesso periodo nei «comuni di confine» il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nella unione medesima, fatta eccezione per il Comune di Domodossola;
2) all'Unione Montana Alta Ossola, per i lavoratori frontalieri residenti nei Comuni di: Baceno, Crodo, Formazza, Montecrestese, Premia, Trasquera e Varzo, in misura analoga a quella di cui al punto precedente;
3) ai Comuni di Antrona Schieranco, Arizzano, Aurano, Bee, Beura Cardezza, Borgomezzavalle, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Cossogno, Craveggia, Domodossola, Ghiffa, Gurro, Intragna, Malesco, Mergozzo, Miazzina, Montescheno, Oggebbio, Pallanzeno, Premeno, Re, San Bernardino Verbano, Santa Maria Maggiore, Toceno, Trarego Viggiona, Trontano, Valle Cannobina (nato dall'unione di Falmenta, Cavaglio Spoccia, Cursolo Orasso), Valstrona, Verbania, Vignone e Villette in misura analoga a quella di cui ai punti precedenti;
c) per i comuni facenti parte della Regione Lombardia:
1) ai «comuni di confine» in cui il numero dei frontalieri residenti nel corso di ciascun anno, cui si riferisce la ripartizione, rappresenti almeno il 3 per cento dell'intera popolazione risultante residente nel comune, rispettivamente al 31 agosto 2022 e al 31 agosto 2023. L'entita' delle somme da attribuire e' data per ogni ripartizione dal prodotto fra la detta «quota pro-capite» ed il numero dei frontalieri - lavoratori dipendenti nei Cantoni - residenti nel comune nell'anno interessato al riparto;
2) alla Regione Lombardia, qualora il citato rapporto percentuale del «comune di confine» sia inferiore al 3 per cento. L'entita' delle somme da attribuire e' stabilita secondo quanto previsto al numero 1).
 
Art. 6

1. Le somme attribuite saranno utilizzate dagli enti assegnatari per la realizzazione, completamento e potenziamento di opere pubbliche di interesse generale, volte ad agevolare i lavoratori frontalieri, con preferenza per i settori dell'edilizia abitativa e dei trasporti pubblici; dette somme, inoltre, potranno essere impiegate in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2024

Il Ministro: Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1133