Gazzetta n. 199 del 26 agosto 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 13 agosto 2024
Sospensione della validita' del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Siete Fuentes», in Santu Lussurgiu e del decreto 11 giugno 2009 di indicazioni per le etichette.


IL DIRETTORE GENERALE
della prevenzione sanitaria

Viste le note del 24 gennaio 2023, 25 gennaio 2024, integrate con note del 25 luglio 2024, 30 luglio 2024 e 1° agosto 2024, con le quali la societa' titolare del riconoscimento ha inviato le analisi relative agli anni 2022 e 2023 per la verifica annuale ex art. 7 decreto ministeriale 10 febbraio 2015;
Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali e naturali;
Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015, recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali;
Visto il decreto dirigenziale 30 dicembre 1999, n. 3243-147, con il quale e' stato confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale Siete Fuentes;
Visto il decreto dirigenziale 11 giugno 2009 di indicazioni per le etichette dell'acqua minerale «Siete Fuentes» in Comune di Santu Lussurgiu;
Esaminata la documentazione trasmessa e rilevata la presenza delle seguenti criticita' per le analisi chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche:
1) nel verbale di prelevamento viene riportato il prelievo di campioni da 5 pozzi, mentre per l'anno 2022 il pozzo era solo uno;
2) nel verbale di prelevamento per ognuno dei pozzi non viene riportata l'ubicazione geografica, mentre nel certificato di analisi ne viene riportata una, senza indicare a quale pozzo si riferisca;
3) nel verbale di prelevamento non risulta alcun prelievo del campione di acqua miscelata, come da comma 1, art. 7 del decreto ministeriale 10 febbraio 2015;
4) il verbale di prelevamento risulta erroneamente relativo al Piano di campionamento regionale controllo ufficiale alimenti 2020-2022;
5) le firme riportate nel verbale di prelievo non risultano leggibili;
6) nel rapporto di prova microbiologico sono riportate unicamente le analisi microbiologiche del pozzo Siete Fuentes mentre sul verbale di prelievo risultano prelevate le acque di altri quattro pozzi (P1, P3, P4 e P5) la cui relazione con il suddetto pozzo e con l'acqua minerale naturale Siete Fuentes commercializzata non e' deducibile;
7) nel rapporto di prova relativo alle analisi microbiologiche del pozzo Siete Fuentes non e' stato espresso il giudizio di idoneita' microbiologica dell'acqua minerale esaminata;
8) nel verbale di prelievo non sono state riportate le caratteristiche di sterilita' dei contenitori, anche se si dichiara la conformita' alle norme UNI 19458 e alle linee guida IRSA-CNR Metodi analitici per le acque vol. 1 sezione 1030 nell'esecuzione del prelievo microbiologico;
9) non c'e' corrispondenza tra quanto riportato nel verbale di prelievo e nel rapporto di prova microbiologico circa le condizioni metereologiche;
10) secondo quanto dichiarato nel verbale di prelevamento, i certificati di analisi chimica dovrebbero essere sei, compresa l'analisi del campione di acqua miscelata, mentre ne risulta disponibile solo uno, senza alcun riferimento al pozzo dal quale e' stato fatto il prelievo, con dati non corrispondenti a quelli presentati nel verbale di prelevamento, ad esempio per temperatura alla sorgente e conducibilita';
11) l'unico certificato di analisi chimiche pervenuto presenta le seguenti non conformita': il parametro nitrato viene riportato erroneamente nella lista parametri richiesti all'art. 2, comma 3, con un valore diverso da quello riportato nella lista parametri richiesti all'art. 2, comma 4 (15,08 mg/l) fuori limite massimo ammissibile (10 mg/l) per acque minerali destinate all'infanzia, come risulta essere l'acqua minerale Siete Fuentes; il parametro nitrito non solo viene riportato erroneamente nella lista parametri richiesti all'art. 2, comma 3, ma il valore risulta < 0,1 mg/l, quindi non conforme al limite massimo ammissibile di 0,020 mg/l con un valore di limite di rilevabilita' LR richiesto di < 0,002 mg/l dall'art. 2, comma 4; i limiti di rilevabilita' dei metodi relativi alla determinazione dei parametri: cadmio, piombo, mercurio e ione nitrato dall'art. 2 - comma 4, riportati nella tabella dedicata, non risultano conformi alle caratteristiche prestazionali richieste per i metodi selezionati; i limiti di rilevabilita' riportati per molti dei parametri esaminati sono errati; ad esempio, quello indicato per il piombo - APAT CNR IRSA ed 29/2003 n. 4020 - e', in realta', utilizzato per la determinazione di ioni - fluoruro, cloruro, nitrito, bromuro, nitrato, fosfato e solfato-in cromatografia ionica; l'analisi del parametro anidride carbonica libera alla sorgente non viene riportato; l'analisi del parametro Benzo (ghi) perilene non viene riportata; l'analisi del parametron eptacloro epossido non viene riportata; il limite minimo di rendimento richiesto (LMRR) per i parametri aldrin, dieldrin, eptacloro e eptacloro epossido e' di 0,01μg/l, non come erroneamente riportato di 0,05μg/l; il LMRR per i parametri cloroformio, clorodibromometano, diclorobromometano, bromoformio e' di 0,5 μg/l, non come erroneamente riportato di 0,1 μg/l; tutti i limiti di rilevabilita' dei metodi indicati per ciascun parametro richiesto dal comma 4 dell'art. 2 del decreto ministeriale 10 febbraio 2015, non sono riportati in tabella con lo stesso numero di decimali del LMA;
Visto il parere non favorevole, espresso dalla III sezione del Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 7 agosto 2024, in merito alle analisi trasmesse per le verifiche annuali ex art. 7 decreto ministeriale 10 febbraio 2015 per gli anni 2022 e 2023 per le analisi chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche per i rilievi sopra indicati;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la nota recante prot. 22640 del 31 luglio 2024 con cui il dott. Ernesto Adabbo, direttore ufficio I exDGPRE, e' stato individuato quale sostituto del direttore generale della exDGPRE nel periodo di assenza per ferie dal 12 al 22 agosto 2024;

Decreta:

Art. 1

1) Per le motivazioni espresse in premessa, e' sospesa la validita' del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Siete Fuentes» in Comune di Santu Lussurgiu (OR);
2) Per le motivazioni espresse in premessa, e' sospesa la validita' del decreto 11 giugno 2009 di indicazioni per le etichette dell'acqua minerale naturale «Siete Fuentes» in Comune di Santu Lussurgiu (OR).
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.
Copia del presente decreto sara' trasmesso alla societa' interessata ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 13 agosto 2024

p. Il direttore generale: Adabbo