Gazzetta n. 199 del 26 agosto 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 7 agosto 2024
Istituzione del sistema nazionale di certificazione della sostenibilita' dei biocombustibili, della certificazione dei carburanti rinnovabili di origine non biologica e di quella dei carburanti da carbonio riciclato.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128»;
Vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio;
Vista la direttiva 2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 2003, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel;
Visto decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, recante attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel;
Vista la direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonche' l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, recante «Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonche' l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE»;
Visto in particolare l'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali siano stabilite:
a) le modalita' di funzionamento del sistema nazionale di certificazione della sostenibilita' dei biocarburanti previsto all'art. 7-quater, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, nonche' le relative procedure di adesione;
b) le procedure per la verifica degli obblighi di informazione di cui all'art. 7-quater, comma 5, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66;
c) le disposizioni che gli operatori ed i fornitori devono rispettare per l'utilizzo del sistema di equilibrio di massa di cui al comma 4 del citato art. 7-quater;
Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2012, recante «sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi», che stabilisce quanto previsto dal suddetto art. 2, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55;
Vista la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio europeo del 20 aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel;
Vista la direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
Visto il decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
Visto il decreto ministeriale 2 marzo 2018, recante «Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti»;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione del 13 marzo 2019 che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio e la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni;
Vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
Visto il regolamento d'esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione del 14 giugno 2022 recante «Norme per verificare i criteri di sostenibilita' e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri che istituisce il Ministero della transizione ecologica con compiti in materia di energia, comprese le "agro-energie"»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili», ed in particolare l'art. 42 che disciplina i criteri di sostenibilita' e di risparmio emissivo, nonche' i casi in cui alcune fattispecie, sotto determinate condizioni, sono esonerate dal rispetto degli stessi;
Visto il decreto ministeriale 15 settembre 2022 recante «Attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR», di seguito «decreto ministeriale 15 settembre 2022»;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2022 recante «Attuazione del PNRR: M2C2 I.1.4 - Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare - produzione di biometano secondo quanto previsto dal decreto 2 marzo 2018;
Vista la direttiva 2003/87/CE come da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2023/959 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo del 9 giugno 2020, n. 47, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del parlamento europeo e del consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu' efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonche' adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attivita' di trasporto aereo e della decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato»;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2448 della Commissione del 13 dicembre 2022 che stabilisce orientamenti operativi concernenti i metodi di dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilita' per la biomassa forestale di cui all'art. 29 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento delegato (UE) 2023/1640 sulla metodologia per determinare la quota di biocarburanti e di biogas per il trasporto derivanti da biomassa trattata con combustibili fossili in un processo comune;
Visto il regolamento delegato (UE) 2023/1184 che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto;
Visto il regolamento (UE) 2023/1805 sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo, e che modifica la direttiva 2009/16/CE;
Considerata l'esigenza di modificare il decreto ministeriale 14 novembre 2019 al fine di adeguarne i contenuti alle disposizioni del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in materia di sostenibilita', come previsto dall'art. 42, comma 16;
Vista la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 - Supplemento ordinario n. 30 - recante «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;
Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/1993;
Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2010/C 160/01 del 19 giugno 2010, sui sistemi volontari e i valori standard da utilizzare nel regime UE di sostenibilita' per i biocarburanti;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2010/C 160/02 sull'attuazione pratica del regime UE di sostenibilita' per i biocarburanti e sulle norme di calcolo per i biocarburanti;
Vista la decisione della Commissione europea 2010/335/CE relativa alle linee direttrici per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo ai fini dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE;
Vista la decisione della Commissione europea C(2011) 36 del 12 gennaio 2011 relativa ad alcuni tipi di informazioni sui biocarburanti e i bioliquidi che gli operatori economici devono presentare agli Stati membri;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;
Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 2009 recante prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008;
Visto il decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 21 dicembre 2012 recante «Costituzione del Comitato tecnico-consultivo dei biocarburanti»;
Visto il decreto ministeriale del 10 ottobre 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Aggiornamento condizioni, criteri e modalita' di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti»;
Visto il decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'art. 113 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato di cui all'art. 52, comma 2-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali»;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178, recante «Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunita' europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati»;
Visto il regolamento (UE) 2023/1115 relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 16 marzo 2023, n. 107, che in attuazione dell'art. 39, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e dell'art. 6-bis della legge n. 6 del 13 gennaio 2023 introduce le nuove condizioni, i nuovi criteri e le nuove modalita' di attuazione dell'obbligo di utilizzo di energia da fonti rinnovabili nei trasporti;
Visto il decreto ministeriale 14 luglio 2023, n. 224, recante «Modalita' di emissione, trasferimento e riconoscimento della garanzia di origine da fonti rinnovabili dell'energia fornita ai clienti finali in relazione alla produzione di energia elettrica, gas compreso il biometano e idrogeno - Attuazione art. 46 del decreto legislativo n. 199/2021»;
Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 2014 che disciplina l'approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal GSE per le attivita' di gestione verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
Visto il decreto direttoriale del 22 febbraio 2023 recante «Approvazione delle linee guida Ispra per la redazione dei piani di monitoraggio o di gestione dell'impatto sulla qualita' del suolo e sul carbonio nel suolo»;
Vista la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 recante «Valutazione della conformita': requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi»;
Vista la norma tecnica UNI/TS 11429:2020 - «Linee guida per la qualificazione degli operatori economici (organizzazioni) della filiera di produzione di biocarburanti e bioliquidi ai fini della rintracciabilita' e del sistema di equilibrio di massa»;
Vista la norma tecnica UNI/TS 11567 recante «Linee guida per la qualificazione degli operatori economici (organizzazioni) della filiera di produzione del biometano ai fini della tracciabilita' e del bilancio di massa» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la norma tecnica ISO/IEC 17011:2017 recante «Valutazione della conformita' - Requisiti per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformita'»;
Visto il regolamento tecnico (di seguito RT-31) adottato dall'Organismo nazionale di accreditamento, che stabilisce la qualifica del personale utilizzato per le verifiche e la metodologia basata sulla valutazione del rischio per stabilire il campione minimo, da verificare da parte degli organismi di certificazione;
Visto il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con la legge 2 febbraio 2024, n. 11, recante: «Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», con particolare riferimento all'art. 4-ter, comma 3, lettera c), che ha introdotto il comma 18-bis all'art. 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e all'art 5, comma 1;
Vista la nota 291948 del 1° luglio 2024, con la quale il Ministero dell'agricoltura e della sovranita' alimentare e foreste ha espresso il proprio concerto;

Decreta:

Art. 1

Finalita' del decreto

1. Il presente decreto aggiorna le disposizioni del decreto ministeriale 14 novembre 2019, ai sensi dall'art. 42, comma 16, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, stabilendo:
a) al Capo I, per i biocombustibili, al fine di accertarne la sostenibilita' di cui all'art. 2, comma 2, lettera w):
1. le modalita' di funzionamento del sistema nazionale di certificazione della sostenibilita' dei biocombustibili nonche' le procedure di adesione allo stesso;
2. le procedure per la verifica degli obblighi relativi alle informazioni sociali e ambientali di cui all'art. 2, comma 2, lettera i);
3. le disposizioni che gli operatori economici ed i fornitori devono rispettare per l'utilizzo del sistema di equilibrio di massa di cui all'art. 12;
4. le modalita' di ottenimento della certificazione a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni (Indirect Land Use Change, ILUC) di cui all'art. 10;
b) al Capo II, per i carburanti rinnovabili di origine non biologica (di seguito nominati RFNBO, Renewable Fuels of Non-Biological Origin) e per i carburanti da carbonio riciclato (di seguito nominati RCF, Recycled Carbon Fuel), le modalita' per il riconoscimento sia del rispetto del criterio inerente alla riduzione minima delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, che delle condizioni stabilite dal regolamento delegato (UE) 2023/1184, nonche' le disposizioni specifiche per l'idrogeno di origine biologica;
c) al Capo III, le attivita' di verifica del comitato e le disposizioni transitorie e finali.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
2. Ai soli fini del presente decreto, in aggiunta alle definizioni di cui al comma 1, si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) «Comitato tecnico-consultivo biocarburanti» (di seguito «Comitato»): organo ricostituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 473 del 22 dicembre 2023 ai sensi di quanto previsto dall'art. 39, comma 11, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
b) «Organismo nazionale di accreditamento»: l'organismo nazionale di accreditamento designato dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009;
c) «Organismi di accreditamento»: l'Organismo nazionale di accreditamento e gli analoghi organismi costituiti in ordinamenti diversi da quello nazionale, che siano firmatari di accordi di mutuo riconoscimento EA/IAF MLA e che siano inseriti nell'elenco di cui all'art. 5, comma 1;
d) «Organismo di certificazione»: un organismo accreditato da un organismo di accreditamento che svolge attivita' di valutazione della conformita' di un operatore economico di cui al comma 3 del presente articolo, anche attraverso tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
e) «Soggetti ETS»: gestori di impianti, operatori aerei, e societa' di navigazione di cui alla direttiva 2003/87/CE e successive modificazioni ed integrazioni»;
f) «Certificato di conformita' dell'azienda»: certificato rilasciato dall'organismo di certificazione all'operatore economico, che abilita lo stesso al rilascio della dichiarazione di sostenibilita' ovvero del certificato di sostenibilita';
g) «Catena di consegna» (anche «catena di custodia»): metodologia che permette di creare un nesso tra le informazioni contenute nelle dichiarazioni di cui alla lettera h) relative alle materie prime o ai prodotti intermedi e le asserzioni riguardanti i prodotti finali contenute nel certificato di cui alla lettera j), anche tramite l'applicazione del sistema di equilibrio di massa di cui all'art. 12;
h) «Dichiarazione di sostenibilita'»: dichiarazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da ogni operatore economico cedente il prodotto in uscita dalla propria fase o dall'ultima delle fasi di sua competenza di una stessa catena di consegna del biocombustibile e rilasciata all'operatore economico successivo in accompagnamento alla partita ceduta;
i) «Informazioni sociali e ambientali»: informazioni relative alla materia prima utilizzata per la produzione di biocombustibili che riguardano misure adottate per la tutela del lavoro nel Paese in cui e' stata prodotta la materia prima nonche' quelle necessarie a garantire il rispetto sia di quanto previsto all'art. 42, comma 6, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, che di quanto previsto alla lettera p) del presente comma;
j) «Certificato di sostenibilita'»: dichiarazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dagli operatori economici di cui al comma 3, lettere c), d) ed e) del presente articolo, contenente le informazioni necessarie a garantire che la partita di biocombustibile sia sostenibile;
k) «Partita»: quantita' di prodotto avente caratteristiche chimico-fisiche omogenee;
l) «Biocombustibile»: biocarburanti (inclusi i biogas per i trasporti), bioliquidi, combustibili da biomassa (per usi energetici diversi dal trasporto) e idrogeno di origine biologica;
m) «Gas di discarica»: il gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di rifiuti stoccati in discarica;
n) «Gas derivante dai processi di depurazione»: il gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di fanghi prodotti in impianti deputati al trattamento delle acque reflue civili e industriali;
o) «Data di entrata in esercizio dell'impianto»: data in cui l'impianto ha iniziato a produrre fisicamente il biocombustibile, carburante rinnovabile di origine non biologica e carburante da carbonio riciclato per il quale si rilascia la dichiarazione di sostenibilita' o il certificato di sostenibilita';
p) «Colture intermedie»: colture che seguono o precedono una coltura principale, rispettando il principio di rotazione, il cui uso non genera una domanda di terreni supplementari. Esse comprendono le colture intercalari e le colture di copertura. Il rispetto della condizione prevista, riportata tra le informazioni ambientali di cui alla lettera i), e' verificato dagli organismi di certificazione, sulla base della metodologia riportata in allegato 2.
q) «Documento di trasporto»: documento che certifica un trasferimento di merci dal cedente al cessionario, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 472/1996 (DDT), documento amministrativo elettronico, emesso dal sistema telematico doganale di accompagnamento per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti soggetti ad accise (e-AD), o altro documento previsto in tema di trasporto delle merci;
r) «Accordi di mutuo riconoscimento EA/IAF MLA»: accordi internazionali che assicurano il riconoscimento dell'equivalenza delle attivita' di accreditamento svolte da tutti i membri firmatari all'interno del sistema di accreditamento, gestito da IAF-ILAC a livello internazionale e da EA a livello regionale (europeo);
s) «Terreni pesantemente degradati»: terreni che sono da tempo fortemente salini o il cui tenore di materie organiche e' particolarmente basso e la cui erosione e' particolarmente forte;
t) «Terreni fortemente contaminati»: terreni il cui livello di contaminazione e' tale da renderli inadatti alla produzione di alimenti o mangimi;
u) «Sistema di certificazione volontario»: sistema oggetto di una decisione ai sensi dell'art. 30, paragrafi 4 e 5, della direttiva (UE) 2018/2001;
v) «Certificazione di basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni (ILUC)»: certificazione che attesta che la filiera rispetta i criteri riportati all'art. 4 del regolamento (UE) 2019/807;
w) «Sostenibilita'»: con il termine sostenibilita' si intende il rispetto di tutti i criteri di cui ai commi da 6 a 14 dell'art. 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
x) «Non conformita' critica»: violazione intenzionale delle norme di un sistema di certificazione una non conformita' irreversibile o una violazione che compromette l'integrita' del sistema di certificazione. Tra le non conformita' critiche figurano: i) mancato rispetto di un obbligo di cui all'art. 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199; ii) emissione fraudolenta di una prova di sostenibilita' o di autodichiarazioni, ad esempio la riproduzione intenzionale di una prova di sostenibilita' per ottenere un beneficio finanziario; iii) inesattezze deliberate nella descrizione delle materie prime, falsificazione dei valori dei gas a effetto serra o dei dati in ingresso, produzione deliberata di rifiuti o residui, modifica deliberata di un processo di produzione per generare materiale residuo in piu', o contaminazione deliberata di un materiale con l'intento di classificarlo come rifiuto; iv) intralcio allo svolgimento delle attivita' di verifica previste da parte degli organismi di certificazione;
y) «Non conformita' rilevante»: non conformita' che determina il mancato rispetto di un obbligo di cui all'art. 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, potenzialmente reversibile, ripetuto e rivelatore di problemi sistematici o aspetti che, da soli o in combinazione con altre non conformita', possono determinare un fallimento sostanziale del sistema. Tra le non conformita' rilevanti figurano: i) problemi sistematici con i dati comunicati relativi all'equilibrio di massa o ai gas a effetto serra, ad esempio in oltre il 10% delle asserzioni incluse nel campione rappresentativo si riscontra documentazione errata; ii) omissione da parte dell'operatore economico di dichiarare la propria partecipazione ad altri sistemi durante il processo di certificazione; iii) mancata fornitura di informazioni pertinenti agli esecutori del controllo, ad esempio dati sull'equilibrio di massa e relazioni di controllo; iv) nel caso di utilizzo di colture intermedie, mancato rispetto della condizione che prevede che detta coltura non genera una domanda di terreni supplementari;
z) «Non conformita' minore»: non conformita' con un impatto limitato, che costituisce un'inosservanza isolata o temporanea, non e' sistematica e, anche se non e' rettificata, non determina un fallimento sostanziale;
aa) «Co-processing»: attivita' che consiste nell'alimentare i processi di trattamento termochimico con idrogeno, quali idrodesolforazione e idrocracking, e/o altri processi di frazionamento/conversione, quali cracking catalitico a letto fluido, con quantitativi di cariche biogeniche in aggiunta alle cariche fossili. Le cariche biogeniche possono essere ad esempio oli vegetali e derivati, oli a base di alghe, oli da cucina usati, grassi animali, oli di pirolisi, opportunamente pretrattati e sottoprodotti dei processi di estrazione della cellulosa;
bb) «Utilizzatore»: ogni persona fisica o giuridica che utilizza biocombustibili per scopi energetici diversi dal trasporto, quali i gestori degli impianti di produzione di energia elettrica e/o termica e i gestori di impianti configuranti come soggetti ETS di cui alla lettera e), nonche' i produttori di biometano;
cc) «Fornitore»: il soggetto responsabile del passaggio di combustibile attraverso un punto di riscossione delle accise;
dd) «Primo punto di raccolta»: impianto di stoccaggio, impianto di trattamento o, con riferimento alle biomasse legnose, eventuale cantiere di taglio, gestito direttamente dall'operatore economico, o da altra controparte di un accordo contrattuale, che si procura le materie prime direttamente dai produttori di biomassa agricola, biomassa forestale, rifiuti e residui o, nel caso dei carburanti da fonti rinnovabili di origine non biologica, dall'impianto che li produce;
3. Ai fini del presente decreto, per «operatore economico» si intende ogni persona fisica o giuridica, anche stabilita fuori del territorio nazionale, che svolge una o piu' delle seguenti attivita':
a) produzione, cessione e/o utilizzo per proprio consumo di ogni materia o sostanza dalla cui lavorazione si ottengano biocombustibili, combustibili rinnovabili di origine non biologica e combustibili da carbonio riciclato destinati al mercato nazionale siano esse materie prime, prodotti intermedi, rifiuti, sottoprodotti o loro miscele, compresi quelli prodotti in co-processing con materiali di origine fossile;
b) commercializzazione, anche senza possesso fisico, di materia o sostanza, prodotta dagli operatori economici di cui alla lettera a), dalla cui lavorazione si ottengano biocombustibili, combustibili rinnovabili di origine non biologica e combustibili da carbonio riciclato destinati al mercato nazionale;
c) produzione, anche combinata insieme ai combustibili fossili, cessione e/o utilizzo per proprio consumo di biocombustibili, combustibili rinnovabili di origine non biologica e combustibili da carbonio riciclato destinati al mercato nazionale;
d) commercializzazione, anche senza possesso fisico, di biocombustibili, combustibili rinnovabili di origine non biologica e combustibili da carbonio riciclato destinati al mercato nazionale, prodotti dagli operatori economici di cui alla lettera c);
e) utilizzo dei biocombustibili per produzione di energia elettrica e/o termica o utilizzo da parte dei soggetti ETS.
4. Nella filiera del biogas/biometano, tra gli operatori economici di cui al comma 3, lettera a), si considera «primo operatore economico della filiera»:
a) il gestore dell'impianto che effettua la captazione e il trattamento del gas da discarica;
b) il gestore dell'impianto di trattamento delle acque reflue civili e industriali, qualora la produzione di biometano avvenga a partire dai gas derivanti dai processi di depurazione;
c) il gestore dell'impianto di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU), nel caso in cui la stessa venga conferita esclusivamente dai soggetti di cui al comma 6, lettera c).
5. Nella filiera dei biocombustibili da biomasse forestali, tra gli operatori economici di cui al comma 3, lettera a), si considera «primo operatore economico» della filiera il gestore del primo punto di raccolta delle stesse, che dovra' stimare le emissioni derivanti dalla coltivazione delle stesse, se presenti, anche avvalendosi dei valori riportati all'allegato VII del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
6. Ai fini del presente decreto non sono «operatori economici»:
a) i produttori di oli da cucina usati di impiego alimentare, compresi mense, ristoranti, isole ecologiche e campane stradali:
i) quando conferiscono gli oli, tramite raccoglitori certificati: al consorzio di cui all'art. 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o ad un'organizzazione autonoma costituita ai sensi dell'art. 233, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
ii) nei casi in cui sono rispettate le condizioni di cui all'art. 13 del presente decreto;
b) i produttori di sottoprodotti di origine animale, come definiti dal regolamento (CE) n. 1069/2009, che conferiscono gli stessi agli impianti di trattamento di cui al medesimo regolamento, nel rispetto dei requisiti di tracciabilita' ivi prescritti e utilizzando i documenti commerciali previsti dal regolamento (UE) n. 142/2011. Con specifico riferimento all'inquadramento dei grassi animali fusi derivati dalla trasformazione di sottoprodotti di origine animale (SOA) il primo operatore economico di filiera che deve aderire al Sistema nazionale di certificazione e' l'impianto di trasformazione di cui all'art. 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009, nel caso in cui in conclusione del processo siano presenti anche altri output diversi dallo specifico grasso animale, quali ad esempio la farina di carne e ossa, le proteine animali trasformate, bone chips, ecc.
c) i gestori responsabili della raccolta della frazione organica dei rifiuti solidi urbani che conferiscono la stessa ad un impianto di digestione anaerobica. Le emissioni del trasporto dei rifiuti dal centro di raccolta all'impianto di produzione di biometano sono calcolate dal gestore dell'impianto di digestione anaerobica;
d) i trasportatori che effettuano servizio per conto terzi. In questo caso le emissioni sono conteggiate dall'operatore precedente o da quello successivo;
e) i produttori e i detentori di sostanze di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 che conferiscono le stesse a un impianto di digestione anaerobica. Le emissioni del trasporto di dette sostanze all'impianto di produzione del biometano sono calcolate e incluse nel calcolo della propria fase produttiva dal gestore dell'impianto di digestione anaerobica;
f) i gestori della discarica che conferiscono il gas ad un impianto di biometano. Le emissioni del trasporto del gas dalla discarica all'impianto di produzione del biometano sono calcolate e incluse nel calcolo della propria fase produttiva dal gestore dell'impianto di purificazione del gas;
g) in deroga al comma 4, lettera b), gli enti locali o le societa' che gestiscono per conto di tali enti gli impianti che raccolgono le acque reflue civili e industriali e/o i fanghi derivanti dal trattamento biologico di dette acque, destinati a un impianto di digestione anaerobica. Le emissioni del trasporto di dette sostanze all'impianto di produzione del biometano sono calcolate e incluse nel calcolo della propria fase produttiva dal gestore dell'impianto di digestione anaerobica.
h) i produttori di biomasse solide residuali agricole derivanti da lavorazioni occasionali (espianti e/o potature), nonche', solo se conseguenti ad eventi meteorologici estremi o avversi come tempeste o trombe d'aria, derivanti da abbattimenti di piante sradicate o schiantate, ripuliture e tagli, che conferiscono la biomassa, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 1000 t, a un produttore di energia elettrica e/o termica configurato come operatore economico; sono escluse dalle lavorazioni occasionali attivita' di espianti e potature di normale manutenzione del verde.
 
Art. 3

Sistema nazionale di certificazione
della sostenibilita' dei biocombustibili

1. Il Sistema nazionale di certificazione della sostenibilita' opera mediante l'applicazione dello schema di certificazione di cui all'art. 4, da parte dei seguenti soggetti:
a) gli organismi di accreditamento, che accreditano gli organismi di certificazione per lo schema di certificazione di cui all'art. 4 del presente decreto e verificano il corretto operato degli stessi;
b) gli organismi di certificazione, che operano ai sensi dell'art. 7;
c) gli operatori economici, che sono in possesso di un certificato di conformita' dell'azienda; gli stessi si sottopongono alle verifiche periodiche da parte di un organismo di certificazione e assicurano la corretta attuazione e il mantenimento della catena di consegna, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto;
d) il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il comitato, che effettuano il controllo sul rispetto della sostenibilita' ai sensi del decreto legislativo n. 199/2021, anche avvalendosi del GSE;
e) Ispra, che svolge attivita' di controllo a campione sui piani di monitoraggio trasmessi ai sensi dell'art. 42, comma 6, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, da parte degli organismi di certificazione e in particolare sul mantenimento del contenuto del carbonio nei suoli; annualmente, Ispra informa il comitato dell'esito di tale attivita'.
 
Art. 4

Schema nazionale di certificazione dei biocombustibili

1. Tutti i soggetti di cui all'art. 3 del presente decreto, ciascuno per la parte di propria competenza, operano in conformita' allo schema di certificazione, derivante dal rispetto:
a) delle norme UNI TS 11429 e UNI TS 11567, laddove applicabili;
b) del regolamento tecnico (di seguito RT-31) adottato dall'Organismo nazionale di accreditamento;
c) delle modalita' di svolgimento delle verifiche da parte degli organismi di certificazione, ai sensi dell'art. 7;
d) delle modalita' di rilascio del certificato di conformita' dell'azienda, ai sensi dell'art. 8;
e) della documentazione rilasciata dagli operatori economici in accompagnamento al prodotto, ai sensi dell'art. 9 per i biocombustibili e dell'allegato 1 del presente decreto;
f) della metodologia di calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra, ai sensi dell'art. 11 per i biocombustibili;
g) della gestione del sistema di equilibrio di massa, ai sensi dell'art. 12.
 
Art. 5

Accreditamento

1. Gli organismi di accreditamento costituiti in ordinamenti diversi da quello nazionale, previa comunicazione all'Organismo nazionale di accreditamento della loro partecipazione al sistema nazionale di cui all'art. 3, sono inseriti in apposito elenco tenuto ed aggiornato periodicamente dall'Organismo nazionale di accreditamento e pubblicato sul sito istituzionale dello stesso.
2. Gli organismi di accreditamento di cui all'art. 2, comma 2, lettera d), che operano ai sensi della norma ISO/IEC 17011:2017 e nel rispetto di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 765/2008:
a) accreditano gli organismi di certificazione, in conformita' alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e assegnano un codice identificativo a ciascun organismo accreditato;
b) comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'elenco degli organismi di certificazione accreditati con competenza sullo schema di cui all'art. 4, nonche' ogni eventuale variazione da apportare a tale elenco;
c) vigilano sull'operato degli organismi di certificazione che hanno accreditato;
d) accertano, d'ufficio o su segnalazione dei soggetti di cui al comma 3, eventuali inadempimenti ovvero anomalie nell'applicazione dello schema di cui all'art. 4, imputabili agli organismi di certificazione che hanno accreditato;
e) al termine dell'istruttoria di cui alla lettera d), provvedono all'archiviazione della procedura di accertamento qualora ne ritengano carenti i presupposti, ovvero alla revoca o alla sospensione dell'accreditamento qualora ne accertino la fondatezza.
3. Eventuali inadempimenti ovvero anomalie nell'applicazione dello schema da parte degli organismi di certificazione possono essere segnalati dal comitato all'organismo che ha effettuato l'accreditamento. In tal caso, l'organismo di accreditamento competente informa dell'esito dell'istruttoria di cui al comma 2, lettera d), anche il soggetto segnalante.
4. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009, recante prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'Organismo nazionale di accreditamento in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008, nonche' alla normativa di riferimento vigente.
 
Art. 6

Operatore economico

1. Ogni operatore economico che intende aderire al sistema nazionale di certificazione di cui all'art. 3 presenta istanza ad un organismo di certificazione accreditato per l'ottenimento di un certificato di conformita' dell'azienda, ai sensi dell'art. 8. Il certificato viene rilasciato all'operatore economico previo esito positivo della verifica iniziale di cui all'art. 7, comma 3, lettera a).
2. Ai fini dell'ottenimento del certificato di conformita' dell'azienda, l'operatore economico adotta un sistema di gestione della documentazione, idoneo ad assicurare la corretta attuazione e il mantenimento della catena di consegna, che sia basato sulle norme UNI TS 11429 e UNI TS 11567, laddove applicabili, nonche' sul sistema di equilibrio di massa di cui all'art. 12.
3. L'operatore economico titolare del certificato di conformita' dell'azienda e' autorizzato a rilasciare, in accompagnamento alle partite che cede, le dichiarazioni di sostenibilita' ovvero i certificati di sostenibilita' di cui all'art. 9 per i biocombustibili.
4. Ciascun operatore economico della catena di consegna, previa stipula in forma scritta di apposito contratto, puo' assumere su di se' anche gli oneri economici derivanti dall'adesione al sistema di certificazione altrimenti ricadenti su uno o piu' degli operatori economici della medesima catena di consegna.
5. Ogni operatore economico della catena di consegna e' tenuto a conservare copia delle dichiarazioni di sostenibilita', dei certificati di sostenibilita', nonche' della documentazione a supporto delle stesse di cui all'art. 9 per i biocombustibili per un periodo di cinque anni dal momento in cui tali documenti sono rilasciati.
6. Gli operatori economici gia' operanti nella filiera di produzione di biocombustibili, che decidano di rivolgersi ad un organismo di certificazione diverso oppure che decidano di passare da un precedente sistema di certificazione volontario al sistema nazionale di certificazione, devono richiedere una verifica di chiusura, che deve essere messa a disposizione dell'organismo di certificazione subentrante. La stessa puo' avvenire anche a livello documentale.
7. Ogni operatore economico che intende ottenere la certificazione di basso rischio ILUC presenta istanza ad un organismo di certificazione per l'ottenimento della stessa, secondo quanto previsto all'art. 10.
8. Ogni operatore economico che si configura come primo operatore economico della catena di consegna deve fornire, in aggiunta alla documentazione di cui al comma 3, una dichiarazione contenente le informazioni ambientali e sociali di cui all'art. 2, comma 2, lettera i).
 
Art. 7

Organismi di certificazione

1. Gli organismi di certificazione accreditati ai sensi dell'art. 5 sono inseriti all'interno di un apposito elenco, redatto e aggiornato a cura del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sulla base delle informazioni piu' recenti fornite dagli organismi di accreditamento ai sensi del comma 2, lettera b), del medesimo articolo. Tale elenco e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2. Gli organismi di certificazione effettuano presso gli operatori economici che aderiscono al sistema nazionale di certificazione l'attivita' di verifica della completezza e della veridicita' di tutti gli elementi presenti nelle dichiarazioni di sostenibilita', nel certificato di sostenibilita', e in tutte le dichiarazioni ad essi riferibili, nonche', limitatamente al produttore di materie prime destinate alla produzione di biocombustibili, la completezza e la veridicita' delle informazioni sociali e ambientali fornite in accompagnamento alle dichiarazioni di sostenibilita' e, se pertinente, di quelle previste per la certificazione a basso rischio ILUC.
3. Gli organismi di certificazione svolgono le seguenti verifiche:
a) una verifica iniziale, da svolgersi prima del rilascio del certificato di conformita' dell'azienda ai fini dell'adesione dell'operatore economico al sistema nazionale di certificazione. Durante tale verifica l'organismo di certificazione effettua una simulazione completa del sistema di gestione dello schema predisposto dall'operatore economico, al fine di accertarne la conformita' rispetto a quanto previsto dallo schema di certificazione. Per gli operatori economici gia' operanti nella filiera di produzione di biocombustibili, che decidano di rivolgersi ad un organismo di certificazione diverso oppure che decidano di passare da un precedente sistema di certificazione volontario o da un sistema di certificazione nazionale in vigore in un altro Paese riconosciuto nell'ambito di un accordo di mutuo riconoscimento disciplinato all'art. 15, comma 5, la verifica iniziale e' volta ad accertare anche l'esito positivo della verifica di chiusura svolta dal precedente organismo di certificazione o dal sistema volontario. Non si puo' dare esito positivo nel caso in cui l'operatore economico o il suo predecessore in diritto non abbia superato il controllo iniziale in un altro sistema, a meno che tale controllo iniziale non abbia avuto luogo piu' di tre anni prima della domanda. In caso si accetti la giustificazione dell'operatore economico e si decida di valutarne la domanda, l'ambito d'applicazione del controllo iniziale e' adattato in modo da vertere su tutte le questioni pertinenti e concentrarsi in particolare sulle carenze individuate nel controllo iniziale che non e' stato superato nell'altro sistema;
b) la prima verifica di sorveglianza, che, salvo quanto previsto all'art. 10, comma 5, del decreto ministeriale 15 settembre 2022, e' effettuata entro i primi novanta giorni dal rilascio della prima dichiarazione di sostenibilita' o certificato di sostenibilita' e in ogni caso entro sei mesi dal rilascio del certificato di conformita' dell'azienda, indipendentemente dal fatto che siano state rilasciate dichiarazioni o certificati di sostenibilita'; durante tale verifica l'organismo di certificazione effettua una simulazione completa del sistema di gestione dello schema predisposto dall'operatore economico, al fine di accertarne la conformita' rispetto a quanto previsto dallo schema di certificazione;
c) verifiche di sorveglianza a cadenza periodica ma comunque non superiore ai dodici mesi a decorrere dal giorno di rilascio del certificato di conformita' dell'azienda. La verifica viene condotta indipendentemente dal fatto che siano state rilasciate dichiarazioni o certificati di sostenibilita' nel periodo intercorrente dall'ultima verifica. Nel caso che la verifica non venga condotta per qualsiasi motivo, il certificato viene immediatamente sospeso e, nel caso in cui la verifica non venga condotta entro i successivi sei mesi dalla sospensione, il certificato viene immediatamente revocato. Il periodo di sospensione non modifica la data di scadenza del certificato di conformita' dell'azienda. Nel caso in cui l'operatore non abbia rilasciato dichiarazioni relative ad alcune tipologie di prodotti rientranti nel proprio certificato d'azienda, la verifica di sorveglianza dovra' accertare anche che mantenga la capacita' di gestire tali prodotti, salvo rinuncia alla gestione degli stessi da parte dell'operatore economico;
d) la verifica volta al rinnovo del certificato di conformita' dell'azienda, da effettuarsi nei sei mesi antecedenti alla data di scadenza dello stesso, fermo restando quanto previsto all'art. 8, comma 4. La verifica viene condotta indipendentemente dal fatto che siano state rilasciate dichiarazioni o certificati di sostenibilita' nel periodo intercorrente dall'ultima verifica. Nel caso in cui l'operatore non abbia mai rilasciato dichiarazioni relative ad alcune tipologie di prodotti rientranti nel proprio certificato d'azienda, la verifica di rinnovo dovra' accertare anche che mantenga la capacita' di gestire tali prodotti, salvo rinuncia alla gestione degli stessi da parte dell'operatore economico;
e) la verifica di chiusura, nei casi di cui all'art. 6, comma 6, o nel caso in cui l'operatore interrompa l'attivita'. Nel caso in cui l'operatore rifiuti la verifica di chiusura, le dichiarazioni o i certificati di sostenibilita' emessi a partire dall'ultima verifica con esito positivo sono da considerarsi nulli.
Gli organismi di certificazione hanno facolta' di effettuare verifiche supplementari volte ad accertare eventuali situazioni di non conformita' ai sensi dell'art. 8, comma 6 e 7, del presente decreto.
4. Gli organismi di certificazione curano la redazione, l'aggiornamento, la regolare tenuta e la conservazione di:
a) un registro degli operatori economici sottoposti alle loro verifiche, assegnando a ciascuno un codice identificativo, coincidente con quello relativo al certificato di conformita' dell'azienda di cui all'art. 8, comma 2, lettera b), e/o con quello di certificazione a basso rischio ILUC di cui all'art. 10;
b) un registro per ciascun operatore economico sottoposto alle loro verifiche, all'interno del quale sono annotate tutte le verifiche effettuate, identificate con specifici codici di riferimento.
5. Fatto salvo quanto disciplinato nel decreto di cui al comma 13 dell'art. 9, il registro di cui alla lettera a) deve essere trasmesso al GSE entro un mese dal rilascio del certificato d'azienda. Ogni aggiornamento, nonche' variazione di stato, comprese eventuali sospensioni o revoche dei relativi certificati di conformita' dell'azienda sono trasmessi obbligatoriamente al GSE entro quindici giorni. Il GSE provvede a dare pubblicazione del registro e di tutte le sue variazioni sul proprio sito istituzionale.
6. Fatto salvo quanto disciplinato nel decreto di cui al comma 13 dell'art. 9, gli organismi di certificazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, provvedono a trasmettere al GSE il piano delle verifiche previste per l'anno successivo, contenente la data e il luogo esatto dei controlli; eventuali aggiornamenti dello stesso devono essere comunicati entro trenta giorni dall'avvenuta variazione.
7. Nel caso di mancata trasmissione, trasmissione parziale o incompleta oppure di trasmissione tardiva dei dati previsti ai commi 5 e 6, il GSE provvede a informare tempestivamente Accredia per gli eventuali provvedimenti da intraprendere in merito.
8. Gli operatori economici aderenti a piu' sistemi di certificazione, sia di tipo volontario sia in vigore a livello nazionale in un altro Paese ancorche' riconosciuto nell'ambito di un accordo di mutuo riconoscimento di cui all'art. 15, comma 5, durante le verifiche di cui al comma 3, lettera c), devono rendere accessibili agli organismi di certificazione le registrazioni relative alle quantita' di prodotto/i gestito/i e ai rispettivi valori di emissioni di gas serra sia in ingresso che in uscita dalla propria fase produttiva, indipendentemente dal sistema di certificazione oggetto del controllo, affinche' si possa verificare che i volumi movimentati attraverso i singoli schemi per cui la societa' e' certificata siano coerenti con i volumi complessivi movimentati dall'operatore.
9. Le verifiche sono svolte in conformita' a quanto previsto all'allegato 2, parti A e B, al termine delle quali l'organismo di certificazione redige un rapporto di verifica ispettiva secondo quanto riportato all'allegato 2, parte C. Le stesse verifiche tengono conto della metodologia basata sulla valutazione del rischio di cui al RT31 di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), per stabilire il campione da verificare. L'allegato potra' essere aggiornato con decreto direttoriale per tener conto dell'evoluzione della normativa comunitaria.
10. L'organismo di certificazione classifica in critiche, rilevanti e minori, le non conformita' riscontrabili durante le verifiche e determina dettagliatamente le azioni da intraprendere per ognuna di queste casistiche, fatto salvo quanto previsto ai commi 6 e 7 dell'art. 8.
11. Le verifiche previste per la certificazione a basso rischio ILUC possono avvenire, secondo le modalita' di cui all'art. 10, contemporaneamente a quelle previste dal comma 3 o essere indipendenti da queste.
12. Le verifiche sull'applicazione della metodologia adottata per l'attribuzione dei quantitativi di biocarburanti e biogas provenienti da un processo di co-processing tengono conto di quanto definito nella metodologia adottata a livello europeo con il regolamento 2023/1640/UE.
13. Durante le verifiche periodiche sulle informazioni ambientali e sociali, gli organismi di certificazione, in caso di produzione a partire da rifiuti e residui provenienti da terreni agricoli, trasmettono i piani di monitoraggio e gestione dell'impatto sulla qualita' del suolo e sul carbonio nel suolo ad Ispra.
14. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche avvalendosi del GSE, e il comitato possono affiancare gli organismi di certificazione durante le verifiche di cui al comma 3. Nel caso sia riscontrata una non conformita' viene informato tempestivamente Accredia per gli eventuali provvedimenti da intraprendere in merito.
15. Gli organismi di certificazione che operano anche sotto sistemi volontari, devono registrarsi presso il GSE, secondo quanto previsto dal regolamento d'esecuzione (UE) 2022/996 come disciplinato all'art. 16.
 
Art. 8

Certificazione di conformita' dell'azienda

1. Gli organismi di certificazione rilasciano all'operatore economico, a seguito della verifica iniziale di cui all'art. 7, comma 3, lettera a), un certificato di conformita' dell'azienda. L'operatore economico titolare del certificato di conformita' e' autorizzato a rilasciare la dichiarazione di sostenibilita' ovvero il certificato di sostenibilita' ai sensi dell'art. 9.
2. Il certificato di conformita' dell'azienda contiene, oltre a quanto prescritto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, almeno i seguenti elementi:
a) il nome e il codice dell'organismo di certificazione che rilascia il certificato di conformita' dell'azienda;
b) il numero identificativo del certificato di conformita' dell'azienda;
c) la ragione sociale del soggetto destinatario del certificato di conformita' dell'azienda;
d) la specificazione del campo di applicazione del certificato di conformita' dell'azienda, ai sensi del comma 3 del presente articolo;
e) la data di rilascio del certificato di conformita' dell'azienda, con indicazione dell'organismo di certificazione che ha rilasciato la stessa;
f) la data di scadenza del certificato di conformita' dell'azienda;
g) la data dell'ultima verifica di cui all'art. 7, comma 3, lettera c);
h) il periodo di inizio e conclusione dell'eventuale sospensione di cui al comma 7.
3. Il campo di applicazione del certificato di conformita' dell'azienda, di cui al comma 2, lettera d), e' delimitato all'interno del certificato di conformita' mediante l'indicazione dei seguenti elementi:
a) l'elencazione di tutte le attivita' che l'operatore economico certificato e' idoneo a svolgere;
b) l'elencazione di tutti i prodotti che possono essere lavorati e/o commercializzati dall'operatore economico certificato; nel caso in cui si tratti di piu' materie prime o prodotti intermedi, il certificato reca espressa indicazione di ciascuno. Nel caso di attivita' di commercializzazione, devono essere indicate almeno le seguenti macrocategorie: materie prime coltivate, oli vegetali, rifiuti, residui/sottoprodotti, prodotti intermedi, biocarburanti, bioliquidi, biogas, biometano, biomasse legnose;
c) il sito di produzione e/o di commercializzazione, nonche' l'eventuale lista dei luoghi di deposito nella disponibilita' dell'operatore economico o di soggetti terzi, di cui l'operatore economico certificato intenda avvalersi nello svolgimento della sua attivita';
d) qualora l'operatore economico certificato sia produttore di rifiuti, anche:
i) l'indicazione esplicita del codice CER attribuito ai rifiuti prodotti, qualora la produzione dei rifiuti avvenga in territorio europeo;
ii) l'indicazione esplicita dell'esito positivo dell'attivita' ispettiva svolta dall'organismo di certificazione e volta ad accertare la conformita' del rifiuto prodotto alle norme della direttiva 2008/98/CE, e in particolare alla definizione di cui all'art. 3, paragrafo 1, punto 1), qualora la produzione dei rifiuti avvenga fuori dal territorio europeo;
e) anche la categoria di appartenenza del prodotto, qualora lo stesso sia classificabile all'interno di una delle categorie di cui all'allegato VIII, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
f) qualora l'operatore economico certificato sia un produttore di sottoprodotti, anche l'indicazione esplicita della qualifica come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La qualifica del sottoprodotto e' a cura e responsabilita' del produttore e richiede la conferma da parte dell'organismo di certificazione;
g) qualora l'attivita' svolta dall'operatore economico certificato comporti la cessazione della qualifica di rifiuto, anche l'indicazione esplicita degli estremi dell'autorizzazione rilasciata all'impianto in cui avviene il processo.
4. Il certificato di conformita' ha durata di cinque anni dalla data del rilascio. Salvo volonta' contraria che sia espressa dall'operatore economico entro il termine di scadenza del certificato, il rinnovo e' automatico per altri cinque anni dal momento della scadenza, mantenendo lo stesso numero identificativo, a condizione che la verifica di cui all'art. 7, comma 3, lettera d), abbia avuto esito positivo.
5. Il certificato e' rilasciato in lingua italiana o inglese, ovvero, se redatto in altra lingua, e' accompagnato da traduzione giurata in lingua italiana.
6. Ferma restando l'applicazione di ulteriori o diverse previsioni normative di tipo sanzionatorio, nel caso di verifica iniziale di cui all'art. 7, comma 3, lettera a), qualora l'organismo di certificazione rilevi d'ufficio una irregolarita' classificabile come critica o rilevante, di cui rispettivamente all'art. 2, comma 2, lettera x) o y), l'organismo di certificazione non rilascia alcun certificato. Gli operatori economici possono presentare nuovamente domanda di certificazione trascorso un periodo non inferiore ai nove mesi.
7. Ferma restando l'applicazione di ulteriori o diverse previsioni normative di tipo sanzionatorio, qualora l'organismo di certificazione, durante le verifiche di cui all'art. 7, comma 3, lettere b), c) o d), rilevi d'ufficio eventuali irregolarita', inosservanze o inadempimenti imputabili all'operatore economico:
a) se classificabili come critiche, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera x), dispone la revoca immediata del certificato di conformita';
b) se classificabili come rilevanti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera y), fissa un termine, non superiore a sessanta giorni, entro il quale l'operatore economico e' tenuto a adottare specifiche misure correttive comunicate dall'organismo di certificazione. In caso di inutile decorso del termine fissato, l'organismo di certificazione dispone la sospensione del certificato di conformita' dell'azienda con effetti immediati e fissa un ulteriore termine, non superiore a trenta giorni dal momento della sospensione, entro il quale l'operatore economico e' tenuto a adottare le medesime misure correttive gia' comunicate in precedenza. Decorsi trenta giorni dalla sospensione, l'organismo di certificazione svolge una verifica supplementare presso l'operatore economico e in caso di esito positivo revoca la sospensione del certificato di conformita' dell'azienda, mentre in caso di esito negativo, revoca il certificato di conformita' dell'azienda;
c) se classificabile come minore, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera z), fissa un termine non superiore ai sei mesi per adottare misure correttive, e la data della successiva verifica, che puo' coincidere con la verifica di sorveglianza o di ricertificazione di cui, rispettivamente, all'art. 7, comma 3, lettere c) o d), purche' compatibile con i tempi richiesti.
8. La revoca del certificato di conformita' dell'azienda comporta l'immediato divieto per l'operatore economico di adottare ed emettere le dichiarazioni di sostenibilita' e i certificati di sostenibilita' di cui all'art. 9. Nel periodo compreso tra la sospensione del certificato di conformita' e la revoca della sospensione l'operatore economico non puo' adottare ne' emettere dichiarazioni di sostenibilita' o certificati di sostenibilita' per i prodotti ceduti; restano in ogni caso valide le dichiarazioni di sostenibilita' e i certificati di sostenibilita' emessi dall'operatore economico anteriormente alla sospensione del certificato.
9. Le non conformita' di singoli membri del gruppo di cui all'art. 14 riscontrate durante un controllo sono trattate secondo quanto disciplinato ai commi 6 e 7, secondo i casi. Se nel campione iniziale del gruppo e' individuata una non conformita' critica o rilevante, sara' controllato anche un altro campione delle stesse dimensioni. La non conformita' critica o rilevante di un numero superiore al 50% dei membri del gruppo nel campione comporta, secondo i casi, la sospensione o la revoca della certificazione per l'intero gruppo.
10. Le decisioni di sospensione e di revoca sono comunicate con le relative motivazioni dall'organismo di certificazione all'operatore economico e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonche' al GSE, che provvede ad annotarle all'interno dell'elenco di cui all'art. 7, comma 6, ultimo periodo.
 
Art. 9

Dichiarazione di sostenibilita'
e certificato di sostenibilita'

1. Ciascun operatore economico, in accompagnamento ad ogni partita ceduta, rilascia all'operatore economico successivo una dichiarazione di sostenibilita' redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Per la fase di produzione delle materie prime coltivate, nel caso di biomasse agricole e per la fase di raccolta delle materie prime coltivate, nel caso di biomasse forestali, la dichiarazione di sostenibilita' di cui al comma 1 e' redatta secondo le modalita' di cui al comma 11, lettera b), utilizzando il modello di cui all'allegato 1, parte A, del presente decreto e contiene i seguenti elementi:
a) natura, volume ovvero quantita' della partita;
b) emissioni di gas ad effetto serra, espresse in termini di CO2 equivalente per unita' di prodotto, o per unita' di energia (MJ), relative alla partita;
c) dichiarazione di eventuale coltivazione a seguito di cambio di uso del suolo;
d) dichiarazione di eventuale coltivazione in terreni pesantemente degradati o fortemente contaminati;
e) nel caso di biomasse agricole, dichiarazione di avvenuto rispetto dei criteri di sostenibilita' di cui ai commi da 7 a 9 dell'art. 42, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
f) nel caso delle biomasse forestali, dichiarazione di avvenuto rispetto dei criteri di sostenibilita' di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 42, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento d'esecuzione (UE) 2022/2448; questa condizione potra' essere provata anche avvalendosi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 34 del 2018 Testo unico delle foreste e delle filiere forestali (TUFF), o, ai sensi del regolamento UE 2023/1115 e della documentazione comprovante la tracciabilita' e rintracciabilita' della biomassa legnosa ai sensi del decreto ministeriale 2 marzo 2010;
g) codice alfanumerico identificativo attribuito univocamente dall'operatore economico a ciascuna partita, che include anche il codice identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della fase produttiva e il codice identificativo dell'operatore economico;
h) indicazioni sul luogo di origine;
i) copia del certificato di conformita' dell'azienda;
j) codice identificativo e data dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione;
k) dichiarazione di utilizzo dell'equilibrio di massa, nelle modalita' di cui all'art. 12 del presente decreto;
l) mese e anno del raccolto;
m) estremi identificativi e data di emissione del documento di trasporto associato alla partita o della fattura definitiva, se contenente l'elenco di tutti i documenti di trasporto, tra cui quello/i associato/i alla partita;
n) nel caso delle biomasse forestali, luogo fisico dove avviene il primo punto di raccolta;
o) dichiarazione sulle informazioni sociali e ambientali di cui all'art. 2, comma 2, lettera i), comprendente, nel caso di produzione di colture intermedie, dichiarazione attestante l'assenza di domanda addizionale dei terreni;
p) dichiarazione di basso rischio ILUC, se pertinente.
3. Per la fase in cui vengono originati i rifiuti, i residui o i sottoprodotti destinati alla produzione di biocombustibili, la dichiarazione di sostenibilita' di cui al comma 1 e' redatta secondo le modalita' di cui al comma 11, lettera b), utilizzando il modello riportato all'allegato 1, parte B, del presente decreto e contiene i seguenti elementi:
a) natura, volume ovvero quantita' della partita;
b) dichiarazione di rispetto dei criteri di sostenibilita' di cui all'art. 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di cui:
1) ai commi da 6 a 9, nel caso di rifiuti, residui o sottoprodotti dell'agricoltura;
2) ai commi da 7 a 9, nel caso di rifiuti, residui o sottoprodotti dell'acquacoltura e pesca;
3) ai commi 10 e 11, nel caso di rifiuti, residui o sottoprodotti della silvicoltura;
c) codice alfanumerico identificativo attribuito univocamente alla partita dall'operatore economico che include anche il codice identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della/e fase/i produttiva/e e il codice identificativo dell'operatore economico;
d) tipo di attivita' e processo produttivo da cui e' generato il rifiuto, il residuo o il sottoprodotto;
e) copia del certificato di conformita' dell'azienda;
f) codice identificativo dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione;
g) nel caso di rifiuti: indicazione esplicita del codice CER se prodotti sul territorio europeo ovvero dichiarazione dell'organismo di certificazione che attesti l'esito positivo dell'attivita' ispettiva svolta al fine di accertare la conformita' del rifiuto alle norme della direttiva 2008/98/CE, e in particolare alla definizione di cui all'art. 3, paragrafo 1, punto 1), se prodotti fuori dal territorio europeo;
h) nel caso dei sottoprodotti, dichiarazione attestante che il sottoprodotto rispetta i requisiti di cui all'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che lo stesso e' esplicitamente indicato nello scopo di certificazione dell'azienda. Nel caso di sottoprodotti di origine animale (SOA) e di prodotti da essi derivati definiti sottoprodotti ai sensi del regolamento CE n. 1069/2009, dichiarazione attestante il rispetto dei requisiti di tracciabilita' ivi prescritti, con utilizzo dei documenti commerciali previsti dal regolamento (UE) n. 142/2011;
i) emissioni di gas ad effetto serra, espresse in termini di CO2 equivalente per unita' di prodotto oppure per unita' di energia (MJ), relative al trasporto della partita;
j) estremi identificativi e data di emissione del documento di trasporto associato alla partita o della fattura definitiva contenente l'elenco di tutti i documenti di trasporto, tra cui quello/i associato/i alla partita;
k) dichiarazione contenente le informazioni sociali e ambientali di cui all'art. 2, comma 2, lettera i);
l) dichiarazione di utilizzo dell'equilibrio di massa, nelle modalita' di cui all'art. 12 del presente decreto;
m) nel caso delle biomasse forestali, luogo fisico dove avviene il primo punto di raccolta;
n) dichiarazione di basso rischio ILUC, se pertinente.
4. Nel caso di produzione di biocombustibile diverso dal biogas o biometano, la dichiarazione di sostenibilita' di cui al comma 1 per le fasi intermedie successive a quelle di cui ai commi 2 e 3 e' redatta secondo le modalita' di cui al comma 11, lettera b), utilizzando il modello riportato all'allegato 1, parte C, e contiene i seguenti elementi:
a) natura, volume ovvero quantita' della partita;
b) emissioni di gas ad effetto serra della propria e delle fasi precedenti, espresse in termini di CO2 equivalente per unita' di prodotto, relative alla partita;
c) dichiarazione di eventuale cambio di uso del suolo o eventuale coltivazione in terreni pesantemente degradati o fortemente contaminati nella fase di coltivazione delle materie prime;
d) descrizione del/i processo/i utilizzato/i;
e) data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione del biocombustibile, nel caso di biocarburanti e bioliquidi;
f) dichiarazione di utilizzo dell'equilibrio di massa, nelle modalita' di cui all'art. 12;
g) codice alfanumerico identificativo attribuito univocamente alla partita dall'operatore economico che include anche il codice identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della/e fase/i produttiva/e e codice identificativo dell'operatore economico;
h) indicazioni sulla/sulle materie prime utilizzate per la produzione del prodotto intermedio/finito, sul luogo di produzione delle materie prime e sul luogo di produzione del prodotto intermedio/finito;
i) codice identificativo degli organismi di certificazione e codice identificativo degli operatori economici relativi a tutte le fasi precedenti o in alternativa codice identificativo dell'organismo di certificazione e codice identificativo dell'operatore economico relativi alla fase immediatamente precedente, unitamente ad una autodichiarazione in cui si dichiara che il prodotto rispetta i principi di rintracciabilita';
j) copia del certificato di conformita' dell'azienda;
k) codice identificativo dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione;
l) nel caso la partita sia stata prodotta a partire da rifiuti, codice CER oppure copia della dichiarazione dell'organismo di certificazione di cui al comma 3, lettera g);
m) nel caso la partita sia stata prodotta a partire da sottoprodotti, prova che questi ultimi sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine l'operatore economico allega copia della dichiarazione del produttore di sottoprodotti di cui al comma 3, lettera h);
n) estremi identificativi e data di emissione del documento di trasporto associato alla partita o della fattura definitiva contenente l'elenco di tutti i documenti di trasporto, tra cui quello/i associato/i alla partita;
o) informazioni sociali e ambientali del primo operatore della catena di cui all'art. 2, comma 2, lettera i), comprendenti, nel caso di produzione a partire da colture intermedie, dichiarazione attestante l'assenza di domanda addizionale dei terreni;
p) nel caso di produzione da co-processing, indicazione esplicita delle tipologie e dei quantitativi di tutti i materiali, sia di origine biologica che fossile, in entrata e in uscita dalla singola unita' di lavorazione, nonche' della specifica attivita' di co-processing di cui all'art. 2, comma 2, lettera aa);
q) nel caso delle biomasse forestali, luogo fisico dove e' avvenuto il primo punto di raccolta;
r) dichiarazione di basso rischio ILUC, se pertinente.
5. Nel caso di produzione di biocombustibile diverso dal biogas o biometano, l'ultimo operatore economico della catena di consegna, al momento della cessione di una partita, emette un certificato di sostenibilita' secondo le modalita' di cui al comma 11, lettera c). L' ultimo operatore economico coincide con il soggetto di cui all'art. 2, comma 3, lettera c) o d), nel caso dei biocarburanti, oppure con il soggetto di cui all'art. 2, comma 3, lettera e), nel caso di bioliquidi o di biomasse solide.
Tale certificato, redatto utilizzando il modello riportato all'allegato 1, parte D, del presente decreto, contiene i seguenti elementi:
a) natura, volume ovvero quantita' della partita;
b) quantita' di energia prodotta, se pertinente;
c) emissioni di gas ad effetto serra della propria e delle fasi precedenti, nonche' emissioni complessive, espresse in termini di CO2 equivalente per unita' di energia (MJ) relative alla partita;
d) dichiarazione di eventuale cambio di uso del suolo o eventuale coltivazione in terreni pesantemente degradati o fortemente contaminati nella fase di coltivazione delle materie prime;
e) descrizione del/i processo/i utilizzato/i;
f) data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione dei biocarburanti o bioliquidi, se pertinente;
g) data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione dell'energia elettrica o termica, se pertinente;
h) efficienza dell'impianto di produzione dell'energia elettrica o termica, se pertinente;
i) dichiarazione che il prodotto rispetta il criterio di risparmio emissivo;
j) dichiarazione che il prodotto rispetta il criterio di efficienza energetica, se pertinente;
k) dichiarazione di utilizzo del sistema di equilibrio di massa nelle modalita' di cui all'art. 12;
l) codice alfanumerico identificativo attribuito univocamente alla partita dall'operatore economico che include anche il codice identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della/e fase/i produttiva/e e codice identificativo dell'operatore economico;
m) indicazioni sulle materie prime utilizzate per la produzione del biocombustibile, sul luogo di produzione delle materie prime e sul luogo di produzione del biocombustibile;
n) copia del certificato di conformita' dell'azienda;
o) codice identificativo degli organismi di certificazione e codice identificativo degli operatori economici relativi a tutte le fasi precedenti o, in alternativa, codice identificativo dell'organismo di certificazione e codice identificativo dell'operatore economico relativi alla fase immediatamente precedente, unitamente ad una autodichiarazione in cui si dichiara che il prodotto rispetta i principi di rintracciabilita';
p) codice identificativo dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione;
q) nel caso la partita sia stata prodotta a partire da rifiuti, codice CER oppure copia della dichiarazione dell'organismo di certificazione di cui al comma 3, lettera g);
r) nel caso la partita sia stata prodotta a partire da sottoprodotti, ai soli fini di cui al presente decreto, prova che questi ultimi sono in possesso dei requisiti di cui dell'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine l'operatore economico allega copia della dichiarazione del produttore di sottoprodotti di cui al comma 3, lettera h);
s) estremi identificativi e data di emissione del documento di trasporto associato alla partita o della fattura definitiva contenente l'elenco di tutti i documenti di trasporto, tra cui quello/i associato/i alla partita;
t) informazioni sociali e ambientali del primo operatore della catena di consegna cui all'art. 2, comma 2, lettera i), comprendenti, nel caso di produzione a partire da colture intermedie, dichiarazione attestante l'assenza di domanda addizionale dei terreni;
u) nel caso di produzione da co-processing, indicazione esplicita delle tipologie e dei quantitativi di tutti i materiali, sia di origine biologica che fossile, in entrata e in uscita dalla singola unita' di lavorazione, nonche' della specifica attivita' di co-processing di cui all'art. 2, comma 2, lettera aa);
v) nel caso delle biomasse forestali, luogo fisico dove avviene il primo punto di raccolta nonche' distanza tra questo e il luogo di utilizzo;
w) dichiarazione di basso rischio ILUC, se pertinente.
6. Nel caso di produzione di biogas in impianto di digestione anaerobica, la dichiarazione di sostenibilita' e' redatta secondo le modalita' di cui al comma 11, lettera b), utilizzando il modello riportato all'allegato 1, parte E, del presente decreto e viene emessa con riferimento alla produzione non superiore a quella di un singolo mese calendariale. Essa puo' coincidere con il certificato di sostenibilita', nel caso di biogas utilizzato dal medesimo gestore per la produzione di energia elettrica e/o termica oppure di biometano. La stessa contiene i seguenti elementi:
a) quantitativo di biogas prodotto;
b) quantitativo di biometano prodotto, se pertinente. Nel caso in cui si effettui anche la liquefazione presso un impianto direttamente collegato a quello di produzione del biometano, il quantitativo da riportare e' quello misurato a valle della liquefazione e di un eventuale accumulo e ceduto a soggetti terzi;
c) quantitativo massimo di biometano avanzato attribuibile alla partita di cui all'art. 12, comma 16, se pertinente;
d) quantita' di energia prodotta, se pertinente;
e) emissioni di gas ad effetto serra della propria e delle fasi precedenti, espresse in termini di CO2 equivalente per unita' di energia (MJ) relative al quantitativo prodotto;
f) data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione dell'energia elettrica o termica, se pertinente;
g) data di entrata in esercizio dell'impianto di raffinazione e purificazione, se pertinente;
h) mese e anno di riferimento della produzione;
i) efficienza dell'impianto di produzione di energia elettrica e/o termica e relativo risparmio emissivo, se presente nel medesimo luogo;
j) nel caso di produzione di biometano in loco, dichiarazione che l'utilizzo del biometano rispetta il criterio di risparmio emissivo, a seconda dell'utilizzo energetico finale, raggiungendo i seguenti risparmi emissivi, calcolati in accordo al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e tenendo conto di quanto previsto all'art. 11 pari a:
X1% nel caso di utilizzo nel settore dei trasporti senza liquefazione;
X2 % nel caso di utilizzo nel settore dei trasporti con liquefazione;
Y1% nel caso di utilizzo diverso dai trasporti e dalla produzione elettrica senza liquefazione;
Y2% nel caso di utilizzo diverso dai trasporti e dalla produzione elettrica con liquefazione;
Z1% nel caso di produzione elettrica senza liquefazione;
Z2% nel caso di produzione elettrica con liquefazione;
k) dichiarazione di eventuale cambio di uso del suolo o eventuale coltivazione in terreni pesantemente degradati o fortemente contaminati nella fase di coltivazione delle materie prime;
l) descrizione del/i processo/i utilizzato/i;
m) dichiarazione di utilizzo dell'equilibrio di massa, nelle modalita' di cui all'art. 12;
n) codice alfanumerico identificativo attribuito univocamente alla partita dall'operatore economico che include anche il codice identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della/e fase/i produttiva/e e codice identificativo dell'operatore economico;
o) indicazioni sulla/e materia/e prime utilizzata/e per la produzione del prodotto intermedio/finito, sul luogo di produzione delle materie prime e sul luogo di produzione del prodotto intermedio/finito;
p) codice identificativo degli organismi di certificazione e codice identificativo degli operatori economici relativi a tutte le fasi precedenti o in alternativa codice identificativo dell'organismo di certificazione e codice identificativo dell'operatore economico relativi alla fase immediatamente precedente, unitamente ad una autodichiarazione in cui si dichiara che il prodotto rispetta i principi di rintracciabilita';
q) copia del certificato di conformita' dell'azienda;
r) codice identificativo dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione;
s) nel caso la partita sia stata prodotta a partire da rifiuti, codice CER oppure copia della dichiarazione dell'organismo di certificazione di cui al comma 3, lettera g);
t) nel caso la partita sia stata prodotta a partire da sottoprodotti, prova che questi ultimi sono in possesso dei requisiti di cui dell'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine l'operatore economico allega copia della dichiarazione del produttore di sottoprodotti di cui al comma 3, lettera h);
u) estremi identificativi e data di emissione del documento di trasporto associato alla partita o della fattura definitiva contenente l'elenco di tutti i documenti di trasporto, tra cui quello/i associato/i alla partita;
v) informazioni sociali e ambientali del primo operatore della catena di cui all'art. 2, comma 2, lettera i), comprendenti, nel caso di produzione a partire da colture intermedie, la dichiarazione attestante l'assenza di domanda addizionale dei terreni;
w) dichiarazione di basso rischio ILUC, se pertinente.
7. Nel caso di produzione del biometano o di energia elettrica e/o termica da biogas da parte di un soggetto diverso dal gestore dell'impianto di digestione anaerobica, che coincide con l'ultimo operatore economico della catena di consegna, lo stesso emette il certificato di sostenibilita' secondo le modalita' di cui al comma 11, lettera c). Esso e' redatto utilizzando il modello riportato all'allegato 1, parte F, indipendentemente dall'utilizzo finale, e contiene i seguenti elementi:
a) quantitativo di biometano prodotto, se pertinente. Nel caso in cui si effettui anche la liquefazione presso un impianto direttamente collegato a quello di produzione del biometano, il quantitativo da riportare e' quello misurato a valle della liquefazione e di un eventuale accumulo e ceduto a soggetti terzi;
b) quantitativo massimo di biometano avanzato attribuibile alla partita di cui all'art. 12, comma 16, se pertinente;
c) quantita' di energia prodotta, se pertinente;
d) emissioni di gas ad effetto serra della propria e delle fasi precedenti, nonche' emissioni complessive, espresse in termini di CO2 equivalente per unita' di energia (MJ) relative biometano prodotto;
e) dichiarazione di eventuale cambio di uso del suolo o eventuale coltivazione in terreni pesantemente degradati o fortemente contaminati nella fase di coltivazione delle materie prime;
f) descrizione del/i processo/i utilizzato/i;
g) in caso di produzione di biometano, data di entrata in esercizio dell'impianto di raffinazione e purificazione del biometano;
h) in caso di produzione di energia elettrica e/o termica, data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione dell'energia elettrica e/o termica;
i) dichiarazione di utilizzo del sistema di equilibrio di massa nelle modalita' di cui all'art. 12;
j) in caso di produzione di biometano, dichiarazione che l'utilizzo del biometano rispetta il criterio di risparmio emissivo, a seconda dell'utilizzo energetico finale, raggiungendo i seguenti risparmi emissivi, calcolati in accordo al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e tenendo conto di quanto previsto all'art. 11, pari a:
X1% nel caso di utilizzo nel settore dei trasporti senza liquefazione;
X2 % nel caso di utilizzo nel settore dei trasporti con liquefazione;
Y1% nel caso di utilizzo diverso dai trasporti e dalla produzione elettrica senza liquefazione;
Y2% nel caso di utilizzo diverso dai trasporti e dalla produzione elettrica con liquefazione;
Z1% nel caso di produzione elettrica senza liquefazione;
Z2% nel caso di produzione elettrica con liquefazione;
k) in caso di produzione di energia elettrica e/o termica, efficienza dell'impianto e relativo risparmio emissivo;
l) dichiarazione che il prodotto rispetta i seguenti criteri di efficienza energetica, se pertinente;
m) codice alfanumerico identificativo attribuito univocamente alla partita dall'operatore economico che include anche il codice identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della/e fase/i produttiva/e e codice identificativo dell'operatore economico;
n) indicazioni sulle materie prime utilizzate per la produzione del biocombustibile, sul luogo di produzione delle materie prime e sul luogo di produzione del biocombustibile;
o) copia del certificato di conformita' dell'azienda;
p) codice identificativo degli organismi di certificazione e codice identificativo degli operatori economici relativi a tutte le fasi precedenti o, in alternativa, codice identificativo dell'organismo di certificazione e codice identificativo dell'operatore economico relativi alla fase immediatamente precedente, unitamente ad una autodichiarazione in cui si dichiara che il prodotto rispetta i principi di rintracciabilita';
q) codice identificativo dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione;
r) nel caso la partita sia stata prodotta a partire da rifiuti, codice CER oppure copia della dichiarazione dell'organismo di certificazione di cui al comma 3, lettera g);
s) nel caso la partita sia stata prodotta a partire da sottoprodotti, ai soli fini di cui al presente decreto, prova che questi ultimi sono in possesso dei requisiti di cui dell'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine l'operatore economico allega copia della dichiarazione del produttore di sottoprodotti di cui al comma 3, lettera h);
t) estremi identificativi e data di emissione del documento di trasporto associato alla partita o della fattura definitiva contenente l'elenco di tutti i documenti di trasporto, tra cui quello/i associato/i alla partita;
u) informazioni sociali e ambientali del primo operatore della catena di cui all'art. 2, comma 2, lettera i), comprendenti, nel caso di produzione a partire da colture intermedie, dichiarazione attestante l'assenza di domanda addizionale dei terreni;
v) dichiarazione di basso rischio ILUC, se pertinente.
8. Nel caso in cui un operatore economico sia responsabile di piu' fasi della medesima catena di consegna che avvengano all'interno del medesimo stabilimento, puo' adottare un'unica dichiarazione di sostenibilita' ovvero un unico certificato di sostenibilita'.
9. Nel caso in cui l'operatore economico sia stabilito fuori dal territorio europeo, la documentazione di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo e' redatta come dichiarazione giurata rilasciata in tribunale o alla presenza di un «notary public» e asseverata dall'Ambasciata italiana, dal Consolato italiano o da altra autorita' riconosciuta da accordi bilaterali. Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 ha efficacia l'apposizione della «apostille» rilasciata dalla competente autorita' interna designata da ciascuno Stato e indicata nell'atto di adesione alla convenzione stessa. Nel caso di rilascio di piu' partite in uscita, puo' essere ammissibile una dichiarazione giurata unica riferita a tutte le partite, purche' espressamente riferita a ciascuna di esse (mediante menzione del singolo codice della partita), in accompagnamento a tutti i certificati relativi alle varie partite. Inoltre, nel caso in cui la dichiarazione giurata di cui sopra venga autenticata da un «notary public», in relazione al quale l'autenticita' della relativa firma e la qualita' legale di pubblico ufficiale siano gia' state accertate dall'apposizione dell'apostille o dalla procedura di legalizzazione, le successive dichiarazioni giurate, autenticate dal medesimo «notary public», non richiederanno l'apposizione di una nuova apostille e/o di una nuova legalizzazione per un periodo di tre mesi. In ogni caso, durante il periodo di validita' dei predetti tre mesi, l'apostille o la legalizzazione, relativa al «notary public» autenticante, dovra' sempre essere allegata alla dichiarazione giurata. La suddetta dichiarazione non e' prevista nel caso di biomasse forestali, che effettuano consegne per un totale complessivo annuo non superiore a 1.000 t.
10. Le dichiarazioni di sostenibilita', il certificato di sostenibilita' e tutta la documentazione allegata sono redatti in lingua italiana o inglese; se redatti in altre lingue l'operatore economico deve produrre una traduzione in italiano, autocertificandone la corrispondenza all'originale.
11. Affinche' il certificato di sostenibilita' rilasciato nell'ambito del sistema nazionale di certificazione sia valido ai fini del rispetto delle previsioni di cui all'art. 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2023, n. 107, di cui all'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale 2 marzo 2018, di cui al decreto ministeriale 15 settembre 2022, di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e di cui al decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, devono essere soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:
a) tutti gli operatori della medesima catena di consegna devono essere in possesso di una certificazione di conformita' dell'azienda in corso di validita' nel momento in cui emettono una dichiarazione di sostenibilita' o un certificato di sostenibilita' nonche' nel momento dell'invio di una partita;
b) con riferimento alle dichiarazioni di sostenibilita':
i) nel caso di biocombustibili diversi da quelli di cui al punto ii) della presente lettera, queste devono viaggiare in accompagnamento fisico ad ogni partita, ovvero, in caso di invio di una partita, devono pervenire telematicamente all'operatore economico successivo entro trenta giorni dalla data dell'invio stesso, come deducibile dal documento di trasporto. Tale previsione e' valida anche nel caso di certificazione di gruppo di cui all'art. 14. In sede di verifica di cui agli articoli 7 e 19, l'operatore economico deve esibire la documentazione in originale;
ii) nel caso di biogas da digestione anaerobica destinato alla produzione di biometano o di energia elettrica o termica non in loco, queste vengono emesse al massimo entro una settimana dalla chiusura del lotto di sostenibilita' e trasmesse al produttore. In sede di verifica di cui agli articoli 7 e 19, l'operatore economico deve disporre della documentazione in originale;
c) con riferimento al certificato di sostenibilita':
i) nel caso di biocombustibili diversi da quelli di cui ai punti ii), iii), iv) e v) della presente lettera, il certificato di sostenibilita' deve pervenire telematicamente al fornitore in accompagnamento fisico ad ogni partita e comunque entro trenta giorni dalla data di invio fisico della partita, come deducibile dal documento di trasporto, che lo deve conservare per cinque anni. In sede di verifica di cui agli articoli 7 e 19, l'operatore economico deve disporre della documentazione in originale;
ii) nel caso di biometano o di altri biocarburanti avanzati incentivati ai sensi degli articoli 5, 6 o 7 del decreto ministeriale 2 marzo 2018, oppure del decreto ministeriale 15 settembre 2022 o percettori di garanzie di origine ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, gli operatori emettono e mantengono per cinque anni il certificato di sostenibilita', e lo mettono a disposizione del GSE e del comitato in caso di verifica. In caso di adesione al decreto 15 settembre 2022, il primo certificato di sostenibilita' viene trasmesso al GSE al fine dell'ottenimento degli incentivi ivi previsti. Tali produttori, in questi specifici casi, si configurano come l'ultimo anello della catena di consegna, in conformita' alla definizione di cui all'art. 2, comma 2, lettera cc). A tal fine, devono stimare le emissioni del trasporto fino all'impianto di distribuzione o alla rete del gas naturale nonche' le emissioni di compressione o liquefazione. Nel solo caso del biometano l'emissione del certificato di sostenibilita' deve avvenire al massimo entro trenta giorni dalla chiusura del lotto di sostenibilita'. In tal caso il certificato di sostenibilita' resta nella disponibilita' del produttore e le informazioni sul rispetto della sostenibilita' sono trasmesse all'utilizzatore attraverso le garanzie di origine di cui al decreto ministeriale 14 luglio 2023, n. 224, tenendo conto di quanto previsto all'art. 15;
iii) nel caso di biometano liquefatto presso un impianto di liquefazione collegato direttamente all'impianto di produzione dello stesso e immesso in consumo in purezza da un fornitore ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale 16 marzo 2023, n. 107, il certificato di sostenibilita' viene trasmesso al fornitore. Il produttore di biometano deve stimare le emissioni del trasporto fino al fornitore nonche' le emissioni di compressione o liquefazione;
iv) nel caso di produzione di energia elettrica o termica da biocombustibili, l'utilizzatore di cui all'art. 2, lettera bb), emette il certificato di sostenibilita' al massimo entro trenta giorni dal mese di produzione dell'energia, lo mantiene per cinque anni e lo mette a disposizione del comitato in caso di verifica e del GSE, qualora l'impianto percepisca gli incentivi ai sensi della normativa vigente;
v) nel caso di utilizzo in impianti di cui all'art. 2, comma 2, lettera e), l'utilizzatore emette il certificato di sostenibilita' al massimo entro trenta giorni dal mese di produzione dell'energia, lo mantiene per cinque anni e lo utilizza per le finalita' di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
Nel caso di utilizzo del biometano il certificato di sostenibilita' e' emesso direttamente dal produttore di biometano di cui ai punti ii) e iii) della presente lettera, e le informazioni sul rispetto della sostenibilita' sono trasmesse all'utilizzatore, laddove previsto, attraverso le garanzie di origine di cui al decreto ministeriale 14 luglio 2023, n. 224, tenendo conto di quanto previsto all'art. 15.
12. La dichiarazione di cui al comma 3, lettera g), e' redatta in lingua italiana o inglese durante la verifica di sorveglianza prevista, ha validita' a partire dal momento del rilascio della stessa e fino alla successiva visita in azienda, e viaggia in copia alle dichiarazioni di sostenibilita' o ai certificati di sostenibilita'.
13. Le informazioni di cui al presente decreto devono essere caricate sulla banca dati dell'Unione europea di cui all'art. 41, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, secondo le modalita' individuate nell'apposito decreto di cui al medesimo comma.
14. Le dichiarazioni di sostenibilita' e i certificati di sostenibilita', una volta emessi, non possono essere modificati, salvo correzioni di meri errori materiali.
 
Art. 10

Certificazione a basso rischio ILUC

1. Gli operatori economici che vogliano ottenere una certificazione del basso rischio ILUC di biocombustibili devono presentare domanda a un organismo di certificazione competente a rilasciare detta certificazione. Il richiedente puo' essere un'azienda agricola, un primo punto di raccolta o il responsabile di un gruppo che agisce per conto di un gruppo di agricoltori.
2. La domanda di certificazione contiene almeno le informazioni seguenti:
a) il nome e i recapiti del o dei richiedenti, anche eventualmente dei membri del gruppo nel caso di una certificazione di gruppo;
b) una descrizione delle misure previste di addizionalita' a basso rischio ILUC, tra cui:
i) informazioni dettagliate sull'appezzamento delimitato in cui sara' attuata la misura di addizionalita', compresi l'attuale uso dei terreni, le attuali pratiche di gestione, i dati attuali sulla resa dei terreni e, se del caso, una dichiarazione che indichi se i terreni sono inutilizzati, abbandonati o pesantemente degradati;
ii) la descrizione delle misure di addizionalita' e una stima della biomassa supplementare che sara' prodotta dopo la loro applicazione (mediante un aumento della resa o la produzione su terreni inutilizzati, abbandonati o pesantemente degradati);
c) informazioni su eventuali sistemi volontari di certificazione riconosciuti dalla commissione (nome del sistema volontario, numero di certificato, stato e periodo di validita').
3. Successivamente all'accettazione della domanda, l'operatore economico presenta un piano di gestione in cui sono riportate le informazioni minime di cui al Capo V e all'allegato VIII del regolamento d'esecuzione (UE) 2022/996.
4. Solo la biomassa supplementare prodotta dopo il rilascio della certificazione del basso rischio ILUC di cui al comma 5, lettera a), puo' ottenere una dichiarazione di basso rischio ILUC.
5. L'organismo di certificazione effettua i controlli secondo le modalita' previste al Capo V e all'allegato VIII del regolamento d'esecuzione (UE) 2022/996, che prevedono:
a) un controllo iniziale in loco, a seguito del quale, in caso di esito positivo, rilascia la certificazione di basso rischio ILUC;
b) controlli annuali sulla corretta attuazione del contenuto del piano e sull'esattezza delle quantita' di biomassa supplementare prodotta e dichiarata ai fini della certificazione di basso rischio ILUC.
6. Un operatore economico puo' applicare piu' misure di addizionalita' nel corso degli anni, secondo quanto previsto al Capo V e all'allegato VIII del regolamento d'esecuzione (UE) 2022/996.
7. L'organismo di certificazione tiene un registro con tutti i certificati e li trasmette al GSE conformemente a quanto previsto all'art. 7.
 
Art. 11

Metodologia per il calcolo delle emissioni
di gas ad effetto serra

1. Per il calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante le varie fasi della filiera di produzione dei biocombustibili nonche' dei relativi risparmi emissivi si applica quanto previsto all'art. 44 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, tenendo conto anche di quanto disciplinato nel regolamento (UE) 2022/996.
2. Nel caso di biocombustibili la cui filiera di produzione non e' individuata nelle tabelle degli allegati VI e VII del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, gli operatori economici utilizzano i valori reali per calcolare le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocombustibili utilizzando la metodologia prevista nei medesimi allegati.
3. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, nel caso di filiere del biogas/biometano non presenti nell'allegato VII del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, oppure presenti, ma che concorrono alla produzione di biogas in codigestione con altre filiere o che presentano configurazioni impiantistiche specifiche, come indicate dalla UNI TS 11567, per la determinazione delle emissioni di gas serra inerenti alla filiera del biometano e del relativo valore di risparmio di emissioni rispetto alla filiera tradizionale si applica la metodologia di calcolo presente nella norma UNI TS 11567. Nel caso in cui, anteriormente all'avvio della produzione di biometano, l'operatore emetta un'autocertificazione contenente la sua dieta semestrale, tali emissioni potranno essere ritenute costanti, in assenza di variazioni di dieta, per un periodo temporale non superiore ai sei mesi, alle condizioni previste nella medesima norma di cui al comma 3.
4. Gli operatori economici possono utilizzare valori reali dei gas a effetto serra solo dopo che in sede di controllo si sia accertata la loro capacita' di calcolare il valore reale. A tal fine presentano in anticipo agli organismi di certificazione tutte le informazioni pertinenti e aggiornate sul calcolo delle emissioni effettive di gas a effetto serra. Le informazioni includono i dati in ingresso e qualunque altra prova pertinente, le informazioni sui fattori di emissione e di conversione, sui valori standard applicati e sulle relative fonti di riferimento, i calcoli delle emissioni di gas a effetto serra e i dati relativi all'applicazione dei crediti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
5. Per le emissioni derivanti dalla liquefazione del biometano, nel caso di impossibilita' ad effettuare calcoli reali, nonche' ai fini di cui all'art. 15, commi 2 e 4, si applica il valore standard previsto nella norma UNI TS 11567.
 
Art. 12

Sistema di equilibrio di massa

1. La rintracciabilita' lungo la catena di consegna dei biocombustibili e' assicurata applicando il sistema di equilibrio di massa secondo quanto disciplinato dall'art. 43 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
2. Il lotto di sostenibilita' e' il parametro quantitativo all'interno del quale il sistema di equilibrio di massa garantisce che la quantita' di materiale sottratta non sia superiore a quella aggiunta. Esso coincide con una o piu' partite e puo' essere espresso in termini quantitativi assoluti oppure in termini quantitativi temporali, ai sensi del comma 3 del presente articolo.
3. L'equilibrio di massa puo' essere continuo nel tempo, nel qual caso occorre che in nessun momento la quantita' di materiale sostenibile sottratta sia superiore a quella aggiunta, oppure raggiunto in un lasso di tempo adeguato, comunicato dall'operatore economico all'organismo di certificazione in sede di adesione al sistema, in coerenza coi limiti temporali di cui al comma 4 del presente articolo e regolarmente verificato.
4. Salvo quanto previsto al comma 13 del presente articolo, il lotto di sostenibilita' non puo' riguardare un periodo superiore ai dodici mesi per i produttori di biomassa agricola e biomassa forestale e i primi punti di raccolta che si approvvigionano esclusivamente di biomassa agricola e forestale, e di tre mesi per tutti gli altri operatori economici. L'inizio e la fine di tale arco temporale sono allineati all'anno civile o, se del caso, ai quattro trimestri dell'anno civile. In alternativa gli operatori economici possono utilizzare anche l'esercizio contabile o un altro punto di partenza, purche' indichino chiaramente la scelta e la applichino con coerenza. E' possibile cambiare il periodo di riferimento solo successivamente alla chiusura del lotto, previa comunicazione all'organismo di certificazione.
5. Il campo di applicazione del sistema di equilibrio di massa e' definito da un confine spaziale che coincide con un luogo geografico precisamente delimitato, come un serbatoio, un sito o un impianto logistico o di trattamento, la cui responsabilita' o gestione sia riferibile ad un unico operatore economico.
6. Ogni operatore economico predispone adeguati sistemi volti a garantire che l'equilibrio sia rispettato. Nel caso in cui la quantita' di materiale sottratta sia inferiore a quella aggiunta, l'eccedenza di materiale sostenibile fisicamente presente in magazzino puo' essere conteggiata nel periodo di riferimento immediatamente successivo.
7. Salvo quanto previsto al comma 9, ai fini dell'equilibrio di massa nell'ambito del lotto di sostenibilita', quando sono mescolate piu' partite con caratteristiche di sostenibilita' diverse ovvero non tutte in possesso di caratteristiche di sostenibilita', le diverse dimensioni e caratteristiche di sostenibilita' di ciascuna partita rimangono associate alla miscela, che puo' assumere qualsiasi forma in cui le partite siano normalmente a contatto. Nel caso in cui non si verifichi la miscelazione fisica tra due o piu' partite, il sistema di equilibrio di massa e' applicabile purche' le partite in questione siano miscelabili da un punto di vista chimico-fisico. Il volume della miscela dovra' essere adeguato attraverso fattori di conversione opportuni quando sono interessate fasi della lavorazione o delle perdite. Se una miscela viene suddivisa, alle partite che se ne ricavano puo' essere assegnata una qualunque serie di caratteristiche di sostenibilita', corredata di dimensioni, purche' la combinazione di tutte le partite ricavate dalla miscela abbia le stesse dimensioni per ciascuna serie di caratteristiche di sostenibilita' presenti nella miscela. Devono inoltre essere presenti informazioni in merito al tipo di sostegno eventualmente erogato per la produzione della partita.
8. Se una partita e' trasformata, le informazioni sulle caratteristiche di sostenibilita' e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra della partita sono adeguate e riferite al prodotto finale conformemente alle regole seguenti:
a) quando dal trattamento di una partita di materie prime si ottiene un unico prodotto destinato alla produzione dei combustibili di cui al comma 1, il volume della partita e le relative quantita' in termini di sostenibilita' e di riduzione di emissioni di gas a effetto serra sono adeguati applicando un fattore di conversione pari al rapporto tra la massa del prodotto destinato a tale produzione e la massa delle materie prime che entrano nel processo;
b) quando dal trattamento di una partita di materie prime si ottengono piu' prodotti destinati alla produzione dei combustibili di cui al comma 1, per ciascun prodotto e' applicato un distinto fattore di conversione e utilizzato un distinto bilancio di massa.
9. Nel processo di produzione di biocarburanti e biometano che beneficiano del riconoscimento delle maggiorazioni del contributo energetico previste all'art. 6, commi 2 e 14, del decreto ministeriale 16 marzo 2023, n. 107, nonche' ai fini di accesso agli incentivi di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto ministeriale 2 marzo 2018 e di cui al decreto 15 settembre 2022 le materie prime e i biocombustibili al termine del processo produttivo devono essere effettivamente impiegati come carburanti o combustibili.
10. Ai sensi del comma 1, in tutte le fasi della filiera di produzione di biocarburanti e biometano precedenti al perimetro individuato dal processo di trasformazione finale di tali materie in biocarburanti, non e' ammessa la miscelazione tra materie prime finalizzate alla produzione di biocarburanti e biometano che possono beneficiare delle maggiorazioni del contributo energetico previste all'art. 6, commi 2 e 14, del decreto ministeriale 16 marzo 2023, n. 107, nonche' dell'accesso agli incentivi di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto ministeriale 2 marzo 2018 e di cui al decreto 15 settembre 2022, con materie prime finalizzate alla produzione di biocarburanti e biometano che non possono beneficiare di tale maggiorazione o incentivi. Nella filiera di produzione del biometano l'impianto a partire dal quale la miscelazione e' consentita coincide con l'impianto di digestione anaerobica.
11. Nel caso di miscelazione tra prodotti finiti sostenibili e non sostenibili, nel calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra da associare alle partite sostenibili in uscita va tenuto conto solo delle emissioni delle partite sostenibili in ingresso.
12. La verifica del sistema di equilibrio di massa deve essere svolta contestualmente alla verifica di cui all'art. 7, comma 2.
13. Nella fase di produzione di biogas tramite digestione anaerobica il lotto di sostenibilita' e' il quantitativo caratterizzato dalla costanza delle caratteristiche della produzione a cui si riferisce, in termini di materiali di ingresso (qualitativi e quantitativi), rese, emissioni di gas serra prodotte. In deroga al comma 4, esso e' espresso in termini temporali e non puo' essere inferiore a un mese calendariale e superiore ai sei mesi calendariali; e' consentito cambiare il lasso di tempo di riferimento del lotto, a seguito di variazione della dieta.
14. In accordo a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 199/2021, nel caso di impianti di produzione di energia elettrica da biogas oggetto di riconversione parziale a biometano che accedono ai meccanismi di incentivazione gestiti dal GSE per la produzione di biometano, i criteri di sostenibilita' e di riduzione delle emissioni sono calcolati sull'intero mix dei materiali utilizzati dall'impianto di digestione anaerobica, sia per la quota destinata alla produzione elettrica sia per quella destinata alla produzione di biometano.
15. Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica da biogas oggetto di riconversione parziale a biometano di cui al precedente comma 14, che utilizzino contemporaneamente materie prime di cui all'allegato VIII, parte A, del decreto legislativo n. 199/2021 e altre materie prime di origine biologica, la quota massima di biometano avanzato in uscita dall'impianto di upgrading e' determinata considerando le sole materie prime di cui all'allegato VIII, parte A, del citato decreto, ognuna con la rispettiva resa metanigena. Tale principio e' applicato esclusivamente nei casi in cui il meccanismo di incentivazione del biometano:
a. non tenga conto dell'energia assorbita dai servizi ausiliari di impianto;
b. tenga conto dell'energia assorbita dai servizi ausiliari di impianto ma l'energia elettrica e termica prodotta dal biogas non vadano ad alimentare tali servizi ausiliari.
Nei casi di impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 2 marzo 2018, quanto previsto al presente comma e' applicabile per i soli impianti che richiedono l'incentivazione per la produzione di biometano avanzato non in codigestione.
16. Nei casi di cui ai commi 14 e 15, il certificato di sostenibilita' del biometano prodotto riporta il quantitativo massimo di biometano avanzato attribuibile alla partita in base alle materie prime in ingresso al processo produttivo, in accordo a quanto previsto al comma 15. Nel caso in cui la produzione di biogas avvenga in un impianto diverso da quello di produzione di biometano, anche la dichiarazione di sostenibilita' del biogas dovra' indicare il quantitativo massimo di biometano avanzato attribuibile alla partita prodotta a partire dal biogas oggetto di dichiarazione.
 
Art. 13

Disposizioni per gli oli da cucina usati

1. L'esclusione di cui all'art. 2, comma 6, lettera a), punto ii), opera nel caso in cui gli oli da cucina usati siano stati prodotti in un Paese in cui non sia presente il consorzio di cui all'art. 233, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o altri sistemi di gestione costituiti ai sensi dell'art. 233, comma 9, ma che rientri tra quelli previsti dal Titolo V del regolamento n. 1013/2006, e siano lavorati in territorio dell'Unione europea per la successiva trasformazione in biocombustibili.
2. Ai fini di cui al comma 1, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
a) la catena di produzione del biocombustibile e' interamente certificata almeno a partire dal raccoglitore degli oli da cucina usati dagli operatori che li producono come certificazione di gruppo di cui all'art. 14, comma 3;
b) il raccoglitore dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di essere in possesso dell'elenco di tutti i fornitori (ristoranti o altre strutture) da cui ha ritirato oli da cucina usati e della/e autodichiarazione/i da parte del/i ristoratore/i o di altra struttura attestante l'effettivo ritiro;
c) gli oli da cucina usati prodotti sono identificati come «rifiuti» ai sensi della direttiva 2008/98/CE;
d) la dichiarazione di sostenibilita' redatta dal raccoglitore ai sensi dell'art. 9 contiene, in allegato, una dichiarazione da parte dell'organismo di certificazione da cui e' sottoposto a verifica, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che riporti il numero del certificato di conformita' del raccoglitore, e che attesti, nell'ambito delle ispezioni:
i) la verifica della identificazione degli oli come rifiuto attraverso l'applicazione dei principi contenuti nella direttiva 2008/98/CE;
ii) lo svolgimento di operazioni di verifica, anche a distanza, sulla tracciabilita' degli oli vegetali esausti raccolti allo scopo di accertare, presso i soggetti produttori, la congruita' tra i quantitativi ritirati dal soggetto raccoglitore e i quantitativi degli oli vergini da cui l'olio da cucina usato e' stato generato nell'anno di riferimento. Tale congruita' puo' essere verificata analizzando alternativamente le seguenti documentazioni: documenti di trasporto, documenti contabili, fatture o registri di carico scarico di magazzino. Tali operazioni di verifica devono essere svolte analogamente a quanto previsto per le certificazioni di gruppo di cui all'allegato 2, parte A.
3. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera d), deve accompagnare ogni partita in luogo della dichiarazione di cui all'art. 9, comma 3, lettera g), secondo le modalita' previste all'art. 9, comma 11.
4. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), deve essere tenuta a disposizione da parte del raccoglitore per eventuali verifiche e non deve accompagnare le singole partite.
 
Art. 14

Certificazione di gruppo

1. E' ammessa la possibilita' per le tipologie di operatori di cui ai successivi commi di aderire al sistema nazionale di certificazione come gruppo. In tal caso, in deroga a quanto previsto all'art. 6, commi 1 e 3, e all'art. 8, comma 1, l'istanza di adesione al sistema e' presentata ad un organismo di certificazione dal gruppo, per il tramite di un soggetto coordinatore, per l'ottenimento di un certificato di conformita' del gruppo. Al certificato di conformita' del gruppo si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 per quanto compatibili. Esso autorizza tutti i componenti del gruppo a rilasciare, in accompagnamento alle partite cedute, le dichiarazioni di sostenibilita' di cui all'art. 9. I componenti del gruppo possono aderire a un solo gruppo per ogni prodotto certificato.
2. Nel caso della produzione di biomassa agricola, il gruppo di cui al comma 1 del presente articolo e' costituito da operatori economici afferenti alla fase di produzione delle biomasse agricole coltivate che possono rivestire la forma giuridica di impresa agricola, organizzazioni di produttori agricoli, consorzi e cooperative agricole, ai sensi della normativa vigente. E' ammessa la figura dell'intermediario che svolge attivita' di stoccaggio o raccolta della materia prima fino al soggetto coordinatore di cui alla lettera c) del presente comma. La certificazione di gruppo e' subordinata alle seguenti condizioni:
a) il gruppo puo' organizzarsi alternativamente come:
i) entita' giuridica autonoma, ad esempio come cooperativa agricola, consorzio agricolo o organizzazione di produttori;
ii) gruppo strutturato di produttori legati contrattualmente a un soggetto responsabile di una fase successiva della catena;
b) il gruppo deve essere istituito mediante contratti stipulati tra i suoi membri in forma scritta;
c) il gruppo identifica un soggetto coordinatore. Nel caso di cui alla lettera a), punto ii), il ruolo di coordinatore non puo' essere svolto da soggetti operanti in fasi successive a quella della spremitura;
d) il gruppo deve essere dotato di gestione centrale, con politiche e procedure interne redatte in forma scritta;
e) il coordinatore del gruppo garantisce che i soggetti aderenti si conformino alle previsioni dello schema di certificazione e alle disposizioni sul funzionamento del gruppo, e ne verifica il rispetto anche mediante lo svolgimento di controlli interni. Gli accordi devono prevedere l'obbligo per l'aderente al gruppo di conservare per cinque anni e rendere disponibile al coordinatore e/o all'organismo di certificazione le registrazioni attestanti le attivita' svolte dall'impresa aventi rilevanza ai fini del calcolo delle emissioni di gas serra;
f) il coordinatore e' responsabile nei confronti dell'organismo di certificazione del rispetto dei requisiti previsti dallo schema di certificazione nonche' del rispetto delle disposizioni interne al gruppo;
g) le imprese agricole, al fine di far parte dello stesso gruppo, devono soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:
i) appartenere alla stessa area NUTS2, in questo caso se il soggetto coordinatore non e' una azienda agricola puo' non appartenere all'area NUTS2 delle aziende agricole; ovvero
ii) appartenere ad aree NUTS2 confinanti con l'area NUTS2 dove ha sede operativa il soggetto coordinatore;
h) ciascuna azienda agricola ha l'obbligo di vendere i prodotti oggetto di certificazione solo all'interno del gruppo.
L'organismo di certificazione redige l'elenco degli operatori economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e lo trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito istituzionale.
3. Nel caso della produzione di biocombustibili legnosi il gruppo di cui al comma 1 del presente articolo e' costituito da operatori economici afferenti alla fase di produzione/raccolta delle biomasse legnose agricole e forestali che possono rivestire la forma giuridica di impresa agricola e/o forestale, organizzazioni di raccoglitori, consorzi agricoli e/o forestali o cooperative agricole e/o forestali ai sensi della normativa vigente. E' ammessa la figura dell'intermediario che svolge attivita' di stoccaggio o raccolta della materia prima fino al soggetto coordinatore di cui alla lettera c).
La certificazione di gruppo e' subordinata alle seguenti condizioni:
a) il gruppo puo' organizzarsi alternativamente come:
i) entita' giuridica autonoma, ad esempio come cooperativa agricola e/o forestale, consorzio agricolo e/o forestale o organizzazione di raccoglitori;
ii) gruppo strutturato di raccoglitori legati contrattualmente a un soggetto responsabile di una fase successiva della catena;
b) il gruppo deve essere istituito mediante contratti stipulati tra i suoi membri in forma scritta;
c) il gruppo identifica un soggetto coordinatore, che puo' essere anche l'operatore economico che utilizza il biocombustibile per produrre energia elettrica e/o termica;
d) il gruppo deve essere dotato di gestione centrale, con politiche e procedure interne redatte in forma scritta;
e) il coordinatore del gruppo garantisce che i soggetti aderenti si conformino alle previsioni dello schema di certificazione e alle disposizioni sul funzionamento del gruppo, e ne verifica il rispetto anche mediante lo svolgimento di controlli interni. Gli accordi devono prevedere l'obbligo per l'aderente al gruppo di conservare per cinque anni e rendere disponibile al coordinatore e/o all'organismo di certificazione le registrazioni attestanti le attivita' svolte dall'impresa aventi rilevanza ai fini del calcolo delle emissioni di gas serra;
f) il coordinatore e' responsabile nei confronti dell'organismo di certificazione del rispetto dei requisiti previsti dallo schema di certificazione nonche' del rispetto delle disposizioni interne al gruppo;
g) ciascun membro del gruppo ha l'obbligo di vendere i prodotti oggetto di certificazione solo all'interno del gruppo.
L'organismo di certificazione redige l'elenco degli operatori economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e lo trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito istituzionale. In deroga al comma 1, gli operatori possono aderire a piu' certificazioni di gruppo, fino a un massimo di tre gruppi, laddove il soggetto coordinatore sia un operatore economico identificato come l'utilizzatore del biocombustibile per produrre energia elettrica e/o termica. In questi casi l'operatore che partecipa a piu' gruppi di certificazione deve mantenere per ciascuno di essi registrazioni e bilanci di massa separati e distinti. Allo scopo di confermare il rispetto di quanto previsto all'art. 12, gli operatori rendono disponibili a ciascun organismo di certificazione di ciascun gruppo a cui essi partecipano tutta la documentazione comunque connessa alle attivita' aziendali, inclusa quella riferibile agli altri gruppi di certificazione a cui l'operatore partecipa. La cessione del biocombustibile legnoso accompagnato dalle dichiarazioni di sostenibilita' dovra' avvenire esclusivamente verso soggetti e filiere commerciali ricomprese nei gruppi a cui partecipa.
4. Nel caso di produzione di rifiuti inferiori a 100 tonn/anno, o di residui, il gruppo di cui al comma 1 del presente articolo e' costituito da operatori economici presso i quali hanno origine i rifiuti o i residui e dal primo punto di raccolta degli stessi, di cui all'art. 2, comma 2, lettera dd).
In tal caso la certificazione di gruppo prevede le seguenti condizioni:
a) il gruppo puo' organizzarsi come gruppo strutturato di produttori di rifiuti o residui legati contrattualmente a un punto di raccolta;
b) il gruppo e' istituito mediante contratto stipulato in forma scritta;
c) il gruppo identifica come soggetto coordinatore il primo punto di raccolta;
d) il gruppo deve essere dotato di gestione centrale, con politiche e procedure interne redatte in forma scritta;
e) ciascun operatore ha l'obbligo di vendere i prodotti oggetto di certificazione solo all'interno del gruppo di appartenenza.
L'organismo di certificazione redige l'elenco degli operatori economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e lo trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito istituzionale. Nel caso di oli vegetali esausti, devono essere comunque rispettate tutte le previsioni di cui all'art. 13.
5. Nel caso di produzione di sottoprodotti della vinificazione, il gruppo di cui al comma 1 e' costituito da produttori che conferiscono fecce e vinacce alle distillerie ai sensi del regolamento (CE) n. 1623/2000, nel caso in cui tale regolamento risulti rispettato in conformita' alle modalita' previste dal decreto 14 settembre 2001 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
In tal caso la certificazione di gruppo e' subordinata alle seguenti condizioni:
a) il gruppo puo' organizzarsi come gruppo strutturato di produttori dei sottoprodotti della vinificazione che conferiscono a una distilleria;
b) il gruppo deve essere istituito mediante contratti stipulati, in forma scritta, tra i singoli produttori dei sottoprodotti della vinificazione, che conferiscono fecce e vinacce, e il soggetto coordinatore;
c) il gruppo identifica come soggetto coordinatore la distilleria;
d) il coordinatore garantisce la tracciabilita' delle partite;
e) il coordinatore garantisce che i soggetti aderenti al gruppo si conformino ai requisiti del decreto 14 settembre 2001 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
f) il coordinatore e' responsabile nei confronti dell'organismo di certificazione del rispetto dei requisiti previsti dallo schema di certificazione nonche' del rispetto delle disposizioni interne al gruppo;
g) il coordinatore e' responsabile del calcolo delle emissioni di gas serra relative alla fase di trasporto delle fecce e vinacce dai produttori alla distilleria.
La dichiarazione di sostenibilita' di cui all'art. 9 viene rilasciata dalla distilleria.
La documentazione trasmessa dai produttori dei sottoprodotti della vinificazione ai sensi del decreto 14 settembre 2001 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali viene ritenuta equivalente alla dichiarazione di conformita' di cui all'art. 9 da conferire da parte degli stessi alla distilleria.
L'organismo di certificazione redige l'elenco degli operatori economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e lo trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito istituzionale.
6. Nel caso di produzione di sottoprodotti derivanti da frantoi oleari il gruppo di cui al comma 1 e' costituito dai frantoi che conferiscono le sanse ai sansifici secondo le procedure di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 8077 del 10 novembre 2009.
In tal caso la certificazione di gruppo prevede le seguenti condizioni:
a) il gruppo puo' organizzarsi come gruppo strutturato di frantoi oleari legati contrattualmente a un sansificio;
b) il gruppo e' istituito mediante contratto stipulato in forma scritta;
c) il gruppo identifica come soggetto coordinatore il sansificio;
d) il gruppo deve essere dotato di gestione centrale, politiche e procedure interne redatte in forma scritta;
e) ciascun frantoio ha l'obbligo di vendere i prodotti oggetto di certificazione solo all'interno del gruppo di appartenenza.
L'organismo di certificazione redige l'elenco degli operatori economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e lo trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito istituzionale.
7. Nel caso di produzione di biogas, il gruppo di cui al comma 1 e' costituito dall'operatore economico che produce biogas (anche destinato alla produzione di biometano) e dagli operatori economici di cui all'art. 2 che producono e conferiscono materie prime allo stesso. E' ammessa la figura dell'intermediario che svolge attivita' di stoccaggio o raccolta della materia prima fino all'impianto per la produzione di biometano. La certificazione di gruppo prevede le seguenti condizioni:
a) il soggetto coordinatore del gruppo e' il gestore dell'impianto biogas;
b) l'impianto per la produzione di biometano puo' essere di proprieta' del soggetto economico che produce biogas oppure di un altro soggetto (in quest'ultimo caso l'impianto per la produzione di biometano non puo' essere parte del gruppo);
c) il conferimento di materie prime deve avvenire sulla base di contratti stipulati per iscritto tra le parti;
d) il coordinatore del gruppo deve poter esercitare nei confronti degli aderenti il diritto di richiedere agli stessi il rispetto dei requisiti oggetto di certificazione. Gli accordi devono prevedere l'obbligo per l'aderente al gruppo di conservare e rendere disponibile al coordinatore e/o all'organismo di certificazione le registrazioni attestanti le attivita' svolte dall'impresa aventi rilevanza ai fini della tracciabilita' delle biomasse e del calcolo delle emissioni di gas serra;
f) il coordinatore e' responsabile nei confronti dell'organismo di certificazione del rispetto dei requisiti previsti dallo schema di certificazione nonche' del rispetto delle disposizioni interne al gruppo;
g) le imprese agricole devono soddisfare una delle seguenti condizioni:
appartenere alla stessa area NUTS2; in questo caso, se il soggetto coordinatore non e' una azienda agricola puo' non appartenere all'area NUTS delle aziende agricole;
appartenere ad aree NUTS2 confinanti con l'area NUTS2 dove ha sede operativa il soggetto coordinatore.
La documentazione da parte degli operatori economici aderenti ad un gruppo deve essere gestita ai sensi della norma UNI TS 11567.
L'organismo di certificazione redige l'elenco degli operatori economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e lo trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito istituzionale.8. Le modalita' di verifica tengono conto di quanto previsto all'allegato 2 al presente decreto.
 
Art. 15

Disposizioni specifiche in materia di garanzie
di origine della produzione di biometano

1. L'art. 11, comma 7, del decreto ministeriale 14 luglio 2024, n. 224, e' cosi' modificato: «L'annullamento delle GO emesse per la produzione di biometano in forma gassosa puo' essere effettuato anche in relazione alla fornitura di biometano in forma liquida esclusivamente nel caso in cui i requisiti di sostenibilita' siano rispettati anche a seguito del processo di liquefazione».
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il GSE aggiorna le regole applicative di cui all'art. 17, comma 1, del decreto ministeriale 14 luglio 2024, n. 224, al fine di stabilire le modalita' di attuazione delle medesime disposizioni tenendo conto delle seguenti precisazioni:
a) le informazioni sulle emissioni di gas a effetto serra associate alla produzione di biometano riportate sulle GO non tengono conto dell'eventuale processo di liquefazione. Conseguentemente, nel caso di liquefazione avvenuta in loco presso l'impianto di produzione del biometano, le emissioni sono stimate sottraendo alle emissioni riportate nel certificato di sostenibilita' di cui all'art. 9, che tengono conto del contributo emissivo della liquefazione, il valore standard di cui all'art. 11, comma 5;
b) il rispetto dei criteri di sostenibilita' e' assicurato se risulta rispettato il criterio del risparmio emissivo, dove il valore emissivo di cui alla lettera a) viene maggiorato del valore standard di cui all'art. 11, comma 5;
c) in fase di annullamento deve essere possibile specificare la tipologia di prodotto, gassoso o liquido, di cui il certificato di annullamento attesta il consumo.
5. Al fine di assicurare la tracciabilita' del biometano le informazioni contenute nelle garanzie di origine dovranno essere gestite in accordo a quanto previsto all'art. 9, comma 13, del presente decreto.
 
Art. 16

Disposizioni per gli operatori economici che non
aderiscono al sistema nazionale italiano di certificazione

1. Nel caso in cui gli operatori economici aderiscano ad un sistema di certificazione volontario di cui all'art. 30 della direttiva 2001/2018 o a un sistema nazionale di cui al comma 5, gli operatori economici possono dimostrare la attendibilita' delle informazioni o asserzioni fornite con il rilascio delle informazioni previsti da detti sistemi, sotto forma di autocertificazione, in accompagnamento alla partita.
L'autocertificazione di cui sopra va redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, almeno:
a) dall'ultimo operatore economico aderente ad un sistema volontario che cede il prodotto finito;
b) da tutti gli operatori, a partire dall'ultimo operatore economico aderente ad un sistema volontario che cede il prodotto ad un operatore economico aderente al sistema nazionale.
2. Le informazioni rilasciate all'operatore successivo della catena di consegna in accompagnamento alla partita previste dai sistemi di cui al comma 1 sono considerate valide ai fini di cui all'art. 9, commi 1 e 6. Gli operatori economici successivi che aderiscono al sistema nazionale di certificazione assicurano che tali informazioni siano riportate nelle proprie dichiarazioni di sostenibilita' e nel certificato di sostenibilita'.
3. Ove i sistemi volontari di cui al comma 1 assicurino il rispetto solo parziale dei criteri di sostenibilita', gli operatori economici della catena di consegna che vi aderiscono devono comunque integrare la certificazione, per quanto non contemplato da detti sistemi volontari, attraverso un altro sistema volontario o il sistema nazionale di certificazione.
4. Nel caso in cui l'operatore sia operante al di fuori del territorio europeo, l'autocertificazione di cui al comma 1 dovra' essere redatta come dichiarazione giurata rilasciata in tribunale o alla presenza di un «notary public» asseverata dall'ambasciata italiana, consolato o da altre autorita' riconosciute da accordi bilaterali. Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961 relativa all'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, vale l'apposizione della «postilla» (o apostille) rilasciata dalla competente autorita' interna designata da ciascuno Stato - e indicata per ciascun Paese nell'atto di adesione alla convenzione stessa. La suddetta dichiarazione non e' prevista nel caso di biomasse forestali, per forniture singole, intese come unita' di consegna, non superiori a 30 t e per un totale complessivo annuo non superiore a 1.000 t.
5. Le disposizioni in materia di mutuo riconoscimento tra sistemi nazionali di certificazione degli Stati membri dell'Unione europea sono adottate con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
6. In deroga al comma 1, per la filiera degli oli vegetali esausti deve essere comunque garantito il rispetto di quanto previsto all'art. 13.
7. Gli organismi di certificazione che operano nell'ambito di sistemi volontari, indipendentemente dal fatto che la loro sede legale sia situata in uno Stato membro o in un paese terzo, devono registrarsi presso il GSE secondo quanto previsto dal regolamento d'esecuzione (UE) 2022/996 al fine di essere sottoposti a vigilanza secondo quanto previsto all'art. 43, comma 6, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Gli organismi di certificazione oggetto di vigilanza trasmettono tutte le informazioni richieste, compresa la data esatta, l'ora e il luogo dei controlli. Qualora siano accertati casi di mancata conformita', il Ministero informa senza ritardo il sistema volontario e la Commissione europea.
 
Art. 17

Requisiti per i biocarburanti e il biometano
che beneficiano di incentivi

1. Ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni del contributo energetico previste nell'ambito dei regimi di sostegno per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti di cui all'art. 6, commi 2 e 14, del decreto ministeriale 16 marzo 2023, n. 107, nonche' ai fini di accesso agli incentivi di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto ministeriale 2 marzo 2018 e di cui al decreto 15 settembre 2022:
a) tutti gli operatori economici afferenti alla catena di consegna dei biocarburanti e del biometano devono aderire al sistema nazionale di certificazione di cui all'art. 3;
b) i biocombustibili ottenuti a partire dalle materie prime di cui all'allegato VIII del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, devono essere prodotti in impianti situati all'interno del territorio dell'Unione europea.
 
Art. 18

Adesione ai sistemi di certificazione per i RFNBO e RCF

1. Nelle more dell'emanazione di un successivo decreto ministeriale che disciplini il sistema nazionale di certificazione per i RFNBO e RCF, il rispetto delle soglie di riduzione emissive di cui al comma 5, lettere b) e c), dell'art. 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonche' delle altre condizioni stabilite dal regolamento delegato (UE) 2023/1184 avviene attraverso l'adesione ad un sistema di certificazione volontario di cui all'art. 30 della direttiva 2001/2018.
 
Art. 19

Disposizioni relative all'idrogeno da fonte biologica

1. La certificazione dell'idrogeno da fonte biologica e' assimilabile alla certificazione dei biocombustibili di cui al Capo I del presente decreto ad eccezione di quanto disciplinato al comma 2.
2. La metodologia per il calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra e altre disposizioni specifiche relative all'idrogeno da fonte biologica sono oggetto di una specifica normativa tecnica ai sensi dell'art. 21, comma 8. Nelle more dell'emanazione della stessa, la certificazione e' consentita unicamente all'idrogeno prodotto da steam reforming del biometano, dove alle emissioni derivanti dalla produzione del biometano si dovranno aggiungere le emissioni derivanti dalla fase di steam reforming calcolate secondo una metodologia approvata dal MASE, sentito il comitato.
 
Art. 20

Attivita' di verifica da parte del comitato

1. Il comitato, ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 2012 e del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, effettua controlli sul rispetto dei criteri di sostenibilita' presso tutti gli operatori della filiera dei biocombustibili, anche avvalendosi del GSE. Il comitato effettua, inoltre, controlli sul rispetto delle soglie minime di risparmio emissivo previste per i combustibili rinnovabili di origine non biologica e dei combustibili da carbonio riciclato.
2. Nel caso in cui, durante le attivita' di controllo, vengano individuati rilievi o frodi:
a) nel caso di biocombustibili certificati secondo lo schema nazionale di certificazione di cui all'art. 4, il comitato trasmette tale informazione all'organismo di certificazione da cui e' certificato, che effettua i necessari accertamenti, nonche' all'organismo nazionale di accreditamento, che comunica tempestivamente l'informazione a tutti gli organismi di certificazione. Il comitato, nel caso di frodi, contestualmente informa le autorita' competenti.
b) nel caso di biocombustibili, RFNBO e RCF certificati secondo un sistema volontario, il comitato informa prontamente il sistema volontario.
3. Il comitato puo' affiancare il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che, anche avvalendosi del GSE, effettua controlli sugli organismi di certificazione di cui all'art. 7. Qualora siano accertati casi di mancata conformita', il comitato informa il Ministero e l'organismo di accreditamento, ai fini degli adempimenti di competenza.
4. Il comitato puo' affiancare il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che, anche avvalendosi del GSE, effettua controlli sugli organismi di certificazione che operano nell'ambito di un sistema volontario, secondo quanto previsto all'art. 16.
 
Art. 21

Norme transitorie e abrogazione

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, per gli operatori che si sottopongono alla verifica di cui all'art. 7, comma 3, lettera a), successivamente all'entrata in vigore del decreto, le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dalla data della sua entrata in vigore.
2. Per tutti gli operatori diversi da quelli di cui al comma 1, le disposizioni si applicano a decorrere dai dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto; a tal fine gli operatori provvedono ad ottenere l'adeguamento della certificazione di conformita' dell'azienda durante le verifiche di cui all'art. 7, comma 3, lettera c).
3. Per gli utilizzatori di bioliquidi, che si sottopongono alla verifica di cui all'art. 7, comma 3, lettera a), successivamente all'entrata in vigore del decreto, le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dall'anno successivo a quello della sua entrata in vigore.
4. Con riferimento alla produzione di energia elettrica e calore da combustibili da biomassa, escluso il biometano, il rispetto dei criteri di sostenibilita' di cui ai commi dal 7 all'11 dell'art. 42, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per il periodo che intercorre dal 1° gennaio 2023 fino ai nove mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto, puo' essere dimostrato anche mediante una autodichiarazione del produttore, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2001, che attesti almeno che le materie prime utilizzate rispettano quanto previsto dai commi dal 7 all'11 dell'art. 42, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Tale autodichiarazione e' accompagnata dalla documentazione comprovante la tracciabilita' e rintracciabilita' della biomassa legnosa ai sensi del decreto ministeriale 2 marzo 2010 e dalla documentazione connessa a quanto previsto dal decreto legislativo n. 34 del 2018 Testo unico delle foreste e delle filiere forestali (TUFF) o al sistema di dovuta diligenza ai sensi del regolamento (UE) 995/2010 regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR). I soggetti responsabili dell'erogazione degli incentivi stabiliscono i termini e le modalita' con le quali la documentazione di cui al precedente periodo dev'essere presentata. Decorso il termine di cui al primo periodo, la sostenibilita' e' dimostrata unicamente mediante l'adesione al Sistema nazionale di certificazione della sostenibilita' ovvero a un sistema volontario di certificazione prescritta dall'art. 43, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
5. Gli organismi di certificazione inviano i registri di cui all'art. 7, comma 5, entro un mese dal termine di cui al comma 2.
6. La certificazione della filiera dei RNFBO, ai sensi dell'art. 38, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nelle more dell'entrata in vigore dei sistemi volontari ad essi dedicati, si intende automaticamente rispettata.
7. La certificazione della filiera dei RCF, ai sensi dell'art. 38, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e' riconosciuta solo successivamente all'entrata in vigore dei sistemi volontari ad essi dedicati.
8. Disposizioni specifiche relative a tipologie di biocarburanti, idrogeno di origine biologica e biometano non completamente disciplinate all'interno di questo decreto possono essere introdotte tramite una norma UNI - CTI.
9. Ai fini di cui al regolamento (UE) 2023/1805 sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo, per i soli combustibili utilizzati nel settore marittimo si concede sempre l'utilizzo di sistemi volontari in luogo del sistema nazionale fino al formale riconoscimento dello stesso da parte della Commissione europea.
10. Ai fini di cui all'art. 17, comma 1, lettera bb), e' concessa l'immissione in consumo di biocarburanti prodotti anche in impianti situati all'esterno del territorio dell'Unione europea non oltre nove mesi dall'entrata in vigore del decreto, per il normale smaltimento delle scorte.
11. I criteri di sostenibilita' di cui al comma 6 dell'art. 42, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono rispettati a decorrere dai nove mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto ministeriale.
12. Il decreto ministeriale 14 novembre 2019 e' abrogato a decorrere dall'anno successivo a quello della entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 22

Clausola di invarianza finanziaria

Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 23

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2024

Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica
Pichetto Fratin Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare
e delle foreste
Lollobrigida

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Avvertenza:

Gli allegati al presente provvedimento saranno consultabili sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica all'indirizzo: www.mase.gov.it